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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 04/12/2008 alle: 17:17:16
quote:Originally posted by FrancoIV
Signor TheDevil, non condivido il metodo.>
> Gli interlocutori di FrancoIV (compreso lo scrivente) si sono adattati alla sua richiesta del tono "formale" negli interventi, rinunziando al tono "confidenziale" che e' abituale tra i partecipanti di tutti i forum. In questo caso FrancoIV e' cortesemente invitato ad adattarsi al mio "metodo" di intervento nel forum, se vuole.
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 04/12/2008 alle: 18:18:18
quote:Originally posted by FrancoIV
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Il CDS ha dato prprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.id="blue">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Alla luce delle sue affermazioni riportate in bluid="blue">, FrancoIV dovrebbe essere cosi' cortese con i lettori del forum da precisare su quale definizione di autocaravan intende continuare a basare i suoi interventi, tra quelle figuranti nel: - Codice della Strada, all'art. 54/1/m; - Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE (nel testo correntemente adeguato), al punto 5.1. Non e' polemica, ma soltanto l'esigenza di stabilire un PUNTO-FERMO su una definizione di fondamentale importanza in questo scambio di opinioni.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
1) Il CDS ha definizioni interne sue proprie sulla base delle quali devono essere letti gli articoli che riguardano le prescrizioni rivolte agli utenti della strada, tra cui in particolare l'art. 142 di cui stiamo discutendo.id="blue"> 5) La definizione che io riconosco di AUTOCARAVAN è AUTOVEICOLO (art. 47 comma 1) per uso speciale costruito per essere adibiti all'alloggioid="red">, appartenente alla sub-classificazione di cui alla lettera m) comma 2 art. 54 AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS ed appartenente "altresì" alla categoria internazionale M1 (comma 2 art. 47) per i fini della Direttiva CEE in tema di omologazione.>
> Ai fini delle disposizioni del CdS la definizione di uno specifico autoveicolo, quale e' l'autocaravan, dovrebbe essere un fatto UNIVERSALE e non INDIVIDUALE. Quindi FrancoIV e' cortesemente invitato a voler indicare la fonte informativa dove sia possibile, per tutti i lettori del forum, trovare la definizioneid="red"> che ha riconosciuto. Da questo punto non mi schiodo perche', per andare avanti nella discussione, e' indispensabile riconoscere quale sia la definizione che il CDS da' per suoi fini normativi (come scrive lo stesso FrancoIV).
FrancoIV
FrancoIV
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Inserito il 04/12/2008 alle: 18:33:13
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Signor TheDevil, non condivido il metodo.>
> Gli interlocutori di FrancoIV (compreso lo scrivente) si sono adattati alla sua richiesta del tono "formale" negli interventi, rinunziando al tono "confidenziale" che e' abituale tra i partecipanti di tutti i forum. In questo caso FrancoIV e' cortesemente invitato ad adattarsi al mio "metodo" di intervento nel forum, se vuole.
>
> Signor TheDevil ma lei è il moderatore di questo forum? O il responsabile del mio progetto di ricerca normativa? Io penso di essere un partecipante come lei, "dasempliceutentedellastrada". E non intendo adeguarmi al suo metodo che presupporrebbe il seguire una linea che ritengo si evidenzi in tutta la sframmentarietà a causa dello strumento utilizzato (il forum). Non posso quindi condividerlo. Oltretutto lei ha già dimostrato di non percepire che gli interventi dei partecipanti possono anche evolversi; lei percepisce questo fatto come negativo. Io invece lo percepisco come scambio di conoscenze, quindi come valore aggiunto per i partecipanti. Il fatto che intenda utilizzare un tono "formale" non apporta né vantaggi né svantaggi alla discusssione in questo forum. E' un fatto neutro. Anzi, a leggere il modo di intervenire di alcuni partecipanti, ritengo che un tono più confidenziale esponga solo al rischio di degenerazione della discussione. Tendenza molto evidente in qualche partecipante che scambia il fine di questa discussione come l'affermazione dell'ego. Le ho già segnalato che a mio avviso, anche per quanto sopra ho appena indicato, è necessario fare il punto della situazione ed esplicitare le posizioni individuali (le "massime" individuali), così come ho fatto io in tutta trasparenza ed a scanso di equivoci, in modo che si possa vedere l'evoluzione rispetto al punto di ripartenza. In dottrina si fa così. Mi consenta. Se lei fa lo stesso, possiamo fare un esercizio semplicissimo di "tabellatura e confronto" con uno schema tipo quello che segue e verificare immediatamente quali sono i punti di contatto e di contrasto tra le varie posizioni, ed i motivi di ditanza, e su questi confrontarci in modo TRASPARENTE. Ritengo che il metodo da me proposto sia più efficace per lo strumento che utilizziamo, più immediato e soprattutto più trasparente di quello da lei proposto. Per il semplice motivo che ci mette tutti sullo stesso piano. Se lei non condivide il metodo che propongo io non so che cosa dirle. Vuol dire che mi limiterò a leggere ciò che scrive e ad intervenire di tanto in tanto, sempre in modo frammentario. Così che e a breve il forum leggerà un nuovo intervento interlocutorio, come quelli ultimi suoi, senza arrivare ad una conclusione visibile, riepilogata ed ordinata. Quando invece il fine di questa discussione dovrebbe essere l'evidenzialre le posizioni uguali e quelle diverse in modo che chi legge possoa apprezzare i motivi della distanza. Questo ritengo sia il fine più immediato di quest'analisi che ci coinvolge ed il valore aggiunto che possiamo dare ai lettori di questo forum. Cordiali saluti. --------------------------- Esempio di "punto della situazione" che non è riferito con certezza alle posizioni individuali espresse dai nominati in tabella.
FrancoIV
FrancoIV
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Inserito il 04/12/2008 alle: 19:42:01
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Il CDS ha dato proprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil
Alla luce delle sue affermazioni riportate in bluid="blue">, FrancoIV dovrebbe essere cosi' cortese con i lettori del forum da precisare su quale definizione di autocaravan intende continuare a basare i suoi interventi, tra quelle figuranti nel: - Codice della Strada, all'art. 54/1/m; - Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE (nel testo correntemente adeguato), al punto 5.1. Non e' polemica, ma soltanto l'esigenza di stabilire un PUNTO-FERMO su una definizione di fondamentale importanza in questo scambio di opinioni.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
1) Il CDS ha definizioni interne sue proprie sulla base delle quali devono essere letti gli articoli che riguardano le prescrizioni rivolte agli utenti della strada, tra cui in particolare l'art. 142 di cui stiamo discutendo.id="blue"> 5) La definizione che io riconosco di AUTOCARAVAN è AUTOVEICOLO (art. 47 comma 1) per uso speciale costruito per essere adibiti all'alloggioid="red">, appartenente alla sub-classificazione di cui alla lettera m) comma 2 art. 54 AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS ed appartenente "altresì" alla categoria internazionale M1 (comma 2 art. 47) per i fini della Direttiva CEE in tema di omologazione.>
> Ai fini delle disposizioni del CdS la definizione di uno specifico autoveicolo, quale e' l'autocaravan, dovrebbe essere un fatto UNIVERSALE e non INDIVIDUALE. Quindi FrancoIV e' cortesemente invitato a voler indicare la fonte informativa dove sia possibile, per tutti i lettori del forum, trovare la definizioneid="red"> che ha riconosciuto. Da questo punto non mi schiodo perche', per andare avanti nella discussione, e' indispensabile riconoscere quale sia la definizione che il CDS da' per suoi fini normativi (come scrive lo stesso FrancoIV).
>
>
Limiti di velocità art. 142
id="red"> Le ridò la definizione di autocaravan per il CDS e le dettaglio la base del mio ragionamento sintetizzato come sopra. Nemmeno io schiodo, poi lei segua il mio consiglio e declini la sua posizione in modo chiaro. Definizioni che riguardano l'autocaravan ai fini del CDS: Art. 47 comma 1, combinato con 54 comma 1;id="red"> lettera G) veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoliid="red"> (la parola autoveicoli è stata sostituita con la definizione ex specifica art. 54 comma 1); QUANDO IL CDS SI RIFERISCE AGLI AUTOVEICOLI SI RIFERISCE A QUESTA DEFINIZIONE id="red"> Art. 54 comma 1 lettera m (possiamo se, vuole, discutere del combinato disposto con art. 203 del regolamento comma 2, lettere dd) ii)); m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria id="red"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; QUANDO IL CODICE DELLA STRADA SI RIFERISCE RISPETTIVAMENTE AGLI AUTOVEICOLI ED ALLE AUTOCARAVAN SI RIFERISCE A QUESTE DEFINIZIONI.id="red"> Art. 142 comma 3 lettera g/h combinato con 47 comma 1, 54 comma 1, 82 comma 1 Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi… deve leggersi, con le integrazioni degli altri articoli sopra menzionati come segue: Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, utilizzabili - in base alle caratteristiche tecniche – per il trasporto di cose o per altri usi (diversi dal trasporto di cose ndr.). Ai fini della trattazione dei limiti di velocità, possiamo fermarci qui, l’autocaravan è assorbito in g/h perché è un autoveicolo e perché non è destinato al trasporto di cose.
Revisione, Uso Speciale si/noid="red">
In materia di revisioni non è il codice della strada che individua tempi e veicoli perché l’art. 80 comma 2, delega il ministero facendo si riferimento a categorie: 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisceid="red">, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti;id="green"> ma l’art. 47 parla di classificazioni al comma 1 e dice che le categorie del suo comma 2 sono “altresì” ma le sue (classificazioni), quelle valide per il CDS, sono quelle al comma 1... così come l’art. 54 parla di autoveicoli a quattro ruote che si “distinguono in”…. ma non tratta categorie AI FINI DEL CDS (non sono dunque categorie del CDS quelle della revisione?). Dove sono definite allora queste categorie valide per la revisione? Le categorie per la revisione le ha fissate esplicitamente il ministero con il DM 6/8/1998 all’art. 1 perché l’art. 82 dice che il Ministro … stabilisceid="red">! Tra queste categorie definite nel DM c’è: b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;id="green"> Ecco, questa è una categoria ai fini della revisione!id="red"> il DM di cui sopra, si riferisce peraltro, all’applicazione di una direttiva in tema di Revisione che succede alla Direttiva 70/156/CEE, quindi i termini usati per definire le categorie per le revisioni, così come utilizzati nel DM, sono da rinvenirsi nelle definizioni valide in ambito CEE, in tema di omologazione ovvero alla Direttiva 70/156/CEE, non nelle definizioni interne del CDS. La suddetta direttiva 70/156/CEE ha definito l’autocaravan nel seguente modo: 5.1. Autocaravan: veicoli per uso speciale id="red"> della categoria M costruiti per essere adibiti all'alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature:id="green"> Pertanto ai fini delle Revisioni di cui alla direttiva 96/96 CE recepita con DM 6/8/1998, l’autocaravan è la suddetta definizione 5.1id="red"> ovvero un autoveicolo ad uso speciale così come lo è per quella in tema di omologazione id="red"> cui il Ministro non può che uniformarsi ai sensi dell’art. 80 comma 2. Ed infatti, il Ministero, con la circolare del 23/4 ha ribadito questo concetto: Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II - paragrafo A - punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale id="red"> costruiti per essere adibiti all'alloggio. Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 …id="green"> Penso di essere stato chiaro ed elementare così che lei possa meglio comprendere i riferimenti del mio precedente intervento. Noto però di essere più tempestivo di lei nelle mie risposte. Le sue continuano a latitare.

Modificato da FrancoIV il 05/12/2008 alle 13:47:49
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Inserito il 05/12/2008 alle: 10:14:02
quote:Originally posted by FrancoIV
Limiti di velocità art. 142
id="red"> Le ridò la definizione di autocaravan per il CDS e le dettaglio la base del mio ragionamento sintetizzato come sopra. Nemmeno io schiodo, poi lei segua il mio consiglio e declini la sua posizione in modo chiaro.
>
> Vedo perfettamente che lei non schioda! Ciò non toglie che non riesce dimostrare proprio nulla sull'argomento "limiti di velocità ex art. 142!!!
quote:Definizioni che riguardano l'autocaravan ai fini del CDS: Art. 47 comma 1, combinato con 54 comma 1;id="red"> lettera G) veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoliid="red"> (la parola autoveicoli è stata sostituita con la definizione ex specifica art. 54 comma 1); QUANDO IL CDS SI RIFERISCE AGLI AUTOVEICOLI SI RIFERISCE A QUESTA DEFINIZIONE id="red"> Art. 54 comma 2 lettera m (possiamo se, vuole, discutere del combinato disposto con art. 203 del regolamento comma 2, lettere dd) ii)); m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria id="red"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; QUANDO IL CODICE DELLA STRADA SI RIFERISCE RISPETTIVAMENTE AGLI AUTOVEICOLI ED ALLE AUTOCARAVAN SI RIFERISCE A QUESTE DEFINIZIONI.id="red"> Art. 142 comma 3 lettera g/h combinato con 47 comma 1, 54 comma 1, 82 comma 1 Autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi… deveid="size4">id="red"> leggersi, con le integrazioni degli altri articoli sopra menzionati come segue: Veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, utilizzabili - in base alle caratteristiche tecniche – per il trasporto di cose o per altri usi (diversi dal trasporto di cose ndr.). Ai fini della trattazione dei limiti di velocità, possiamo fermarci qui, l’autocaravan è assorbito in g/h perché è un autoveicolo e perché non è destinato al trasporto di cose. >
> Deveid="red">?id="size4"> Ma lei è Papa Cassazione IV??? L'autoraravan non è assorbito proprio per niente nella categoria "N" e neppure tra gli "ALTRI USI" che è e resta appannaggio della categoria N (TRASPORTO MERCI). Poi lei (chissà perché lei mi ricorda sempre più un "nonno" a caso) dopo aver tirato fuori l'art. 82 cita sempre e solo il comma 1. Esiste anche il COMMA 2 che dice "Per uso del veicolo s'intende la sua utilizzazione economicaid="red">" E questo ESCLUDE di per se l'autocaravan dall'essere ALTRI USI. Non parliamo di quel che LEI sostiene dell'art. 47!!! La sua qui è vera poesia del fantastico!!! Lei scrive: "ma le sue (classificazioni), quelle valide per il CDS, sono quelle al comma 1." Quindi, l'estensore poteva allora fare a meno di inserire tale normativa EUROPEA. Avrebbe anche potuto eliminare tutti quegli articoli che citano proprio le categorie M, N, O (per esempio quelli relativi al limitatore... Invece il comma 2 c'è!!! Se ne faccia una ragione! E anche se non ci fosse resterebbe a chiarire la cosa l'art. 54 che inserisce i camper tra i veicoli per il TRASPORTO PERSONE (fino a 7). Ma che bravo! Tenga duro! l'arrampicata sugli specchi presto diverrà disciplina olimpica!!! Mi raccomando non demorda! Si alleni molto!

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 05/12/2008 alle 10:26:13
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 05/12/2008 alle: 13:03:03
quote:Originally posted by FrancoIV
Ed oltre tutto le classificazioni internazionali delle Direttive più volte riportate valgono solo AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE. Non può una direttiva che parla di omologazione dei veicoli assurgere al rango di stravolgere le definizioni che il CDS da per suoi fini normativi. Il CDS ha dato proprie definizioni ed a quelle si riferisce nel trattare obblighi, divieti e limitazioni.id="blue">>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Alla luce delle sue affermazioni riportate in bluid="blue">, FrancoIV dovrebbe essere cosi' cortese con i lettori del forum da precisare su quale definizione di autocaravan intende continuare a basare i suoi interventi, tra quelle figuranti nel: - Codice della Strada, all'art. 54/1/m; - Allegato II alla Direttiva 70/156/CEE (nel testo correntemente adeguato), al punto 5.1. Non e' polemica, ma soltanto l'esigenza di stabilire un PUNTO-FERMO su una definizione di fondamentale importanza in questo scambio di opinioni.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
1) Il CDS ha definizioni interne sue proprie sulla base delle quali devono essere letti gli articoli che riguardano le prescrizioni rivolte agli utenti della strada, tra cui in particolare l'art. 142 di cui stiamo discutendo.id="blue"> 5) La definizione che io riconosco di AUTOCARAVAN è AUTOVEICOLO (art. 47 comma 1) per uso speciale costruito per essere adibiti all'alloggioid="red">, appartenente alla sub-classificazione di cui alla lettera m) comma 2 art. 54 AI FINI DELLE DISPOSIZIONI DEL CDS ed appartenente "altresì" alla categoria internazionale M1 (comma 2 art. 47) per i fini della Direttiva CEE in tema di omologazione.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Ai fini delle disposizioni del CdS la definizione di uno specifico autoveicolo, quale e' l'autocaravan, dovrebbe essere un fatto UNIVERSALE e non INDIVIDUALE. Quindi FrancoIV e' cortesemente invitato a voler indicare la fonte informativa dove sia possibile, per tutti i lettori del forum, trovare la definizione che ha riconosciuto. Da questo punto non mi schiodo perche', per andare avanti nella discussione, e' indispensabile riconoscere quale sia la definizione che il CDS da' per suoi fini normativi (come scrive lo stesso FrancoIV)id="red">.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Le ridò la definizione di autocaravan per il CDS e le dettaglio la base del mio ragionamento sintetizzato come sopra. Nemmeno io schiodo, poi lei segua il mio consiglio e declini la sua posizione in modo chiaro. [...omissis...] Penso di essere stato chiaro ed elementare così che lei possa meglio comprendere i riferimenti del mio precedente intervento.>
> Ringrazio FrancoIV per l'impegno che ha messo nel suo intervento per risultare chiaro ed elementare. Purtroppo con le mie capacita' intellettive non sono riuscito a districarmi tra le sue parole per riuscire ad individuare quale sia, relativamente all'autocaravan, la definizione che il CDS da' per suoi fini normativiid="red">. Sono quindi a chiedergli nuovamente se vuole indicarmi questa agognata definizioneid="red">, applicabile in tutti gli articoli del CdS concernenti disposizioni relative ai "veicoli a motore", auspicando che possa magari limitare la sua risposta in un massimo di due/tre righe del forum. Mi basterebbe "Autocaravan: .....". ------------------------------ p.s. provvedo comunque a ritrascrivere la seconda parte del suo intervento nel topic #63366, dove e' stata riaperta la discussione sulle "revisioni", per un successivo approfondimento (per quanto in grado da parte mia).
FrancoIV
FrancoIV
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Inserito il 05/12/2008 alle: 13:12:15
quote:Originally posted by TheDevil Mi basterebbe "Autocaravan: .....". >
> Per il CDS Art. 54 comma 1 lettera m (possiamo se, vuole, discutere del combinato disposto con art. 203 del regolamento comma 2, lettere dd) ii)); m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeriaid="red"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.

Modificato da FrancoIV il 05/12/2008 alle 13:47:13
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23/11/2006 4689
Inserito il 05/12/2008 alle: 13:33:33
quote:Originally posted by TheDevil
Mi basterebbe "Autocaravan: .....".>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Per il CDS Art. 54 comma 2 lettera m (possiamo se, vuole, discutere del combinato disposto con art. 203 del regolamento comma 2, lettere dd) ii)); m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeriaid="red"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.>
> Grazie tante. Comunque si tratta del comma 1. Da parte mia nessuna disponibilita' alla proposta discussione, perche' l'autocaravan e' soggetto alle normative tecniche proprie dei veicoli di categoria M (trasporto di persone) mentre i veicoli per uso speciale indicati alle lettere dd) e ii) dell'art. 203/2 Reg. sono soggetti alle differenti normative tecniche che sono proprie dei veicoli di categoria N (trasporto di merci).

Modificato da TheDevil il 05/12/2008 alle 13:44:44
FrancoIV
FrancoIV
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Inserito il 05/12/2008 alle: 13:46:18
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by TheDevil
Mi basterebbe "Autocaravan: .....".>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Per il CDS Art. 54 comma 2 lettera m (possiamo se, vuole, discutere del combinato disposto con art. 203 del regolamento comma 2, lettere dd) ii)); m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeriaid="red"> ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente.>
> Grazie tante. Comunque si tratta del comma 1. Da parte mia nessuna disponibilita' alla proposta discussione, perche' l'autocaravan e' soggetto alle normative tecniche proprie dei veicoli di categoria M id="red"> (trasporto di persone) mentre i veicoli per uso speciale indicati alle lettere dd) e ii) dell'art. 203 Reg. sono soggetti alle differenti normative tecniche che sono proprie dei veicoli di categoria N id="red"> (trasporto di merci).
>
> Salvo osservare che non abbiamo ancora stabilito se le categorie del comma 2 del 47, tra cui M ed N, sono quelle che tratta il regolamento al 203 poiché c'è sempre il 47 comma 1 che dice che ai fini del codice le classificazioni sono quelle del comma 1. Dunque anche il regolamento, se vale il comma 1 del 47, deve attenersi a questo. Gazie per la correzione con riferimento al comma 1 che vado a modificare.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 05/12/2008 alle: 16:16:16
quote:Originally posted by FrancoIV
Signor TheDevil, non condivido il metodo. Io ritengo sia utile fare un riepilogo ed enunciare la propria posizioneid="red"> e cominciare a fare un confronto su assernzioni per evidenziare la distanza delle posizioni o la loro comunanza. Se facciamo riferimento a questo o a quell'intervento ritengo si perda la "via di casa", specie in un ragionamento complesso come questo, nel quale tutti gli interlocutori hanno di volta in volta asserito, confutato, preso atto, accolto, evoluto le tesi in discussione. Se invece si estraggono singole frasi dalla cronologia, si stravolge la finalità assertiva o confutativa dei singoli interventi perché se ne perde il contesto. Comincio io a dare la mia "massima" frutto, ovviamente, anche della discussione che si è qui sviluppata con il contributo di tutti. [...omissis...] La prego di esprimere la sua "massima" così come io ho fatto. Mi piacerebbe che lei trattasse il come ed il perché la direttiva sulle omologazioni abbia il potere di stravolgere le classificazioni interne del CDS.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Le ho già segnalato che a mio avviso, anche per quanto sopra ho appena indicato, è necessario fare il punto della situazione ed esplicitare le posizioni individualiid="red"> (le "massime" individuali), così come ho fatto io in tutta trasparenza ed a scanso di equivoci, in modo che si possa vedere l'evoluzione rispetto al punto di ripartenza. In dottrina si fa così. Mi consenta. Se lei fa lo stesso, possiamo fare un esercizio semplicissimo di "tabellatura e confronto" con uno schema tipo quello che segue e verificare immediatamente quali sono i punti di contatto e di contrasto tra le varie posizioni, ed i motivi di ditanza, e su questi confrontarci in modo TRASPARENTE. Ritengo che il metodo da me proposto sia più efficace per lo strumento che utilizziamo, più immediato e soprattutto più trasparente di quello da lei proposto. Per il semplice motivo che ci mette tutti sullo stesso piano. Se lei non condivide il metodo che propongo io non so che cosa dirle.>
> Questo e' il punto della situazione, secondo il mio angolo visuale. All'alba del 12 novembre scorso, io risulto aver espresso convinzioni personali (condivise da una sparuta minoranza dei partecipanti al forum) nei seguenti 'topic' concernenti l'autocaravan con massa massima superiore a 3,5t: - https://www.camperonline.it/for... (sulla periodicita' del controllo tecnico) - https://www.camperonline.it/for... (sul limite di velocita' massima) - https://www.camperonline.it/for... (come riepilogo, dove sto scrivendo), le cui discussioni sono sostanzialmente "ferme" da oltre un semestre per un naturale decadimento di interesse nell'àmbito del forum. A partire dal 12 novembre, e nel giro di qualche giorno, il nuovo iscritto FrancoIV interviene nel forum per riprendere le tre discussioni, con l'apertura di altrettanti nuovi 'topic': 42481 -----> https://www.camperonline.it/for... 22904 -----> https://www.camperonline.it/for... 44088 -----> https://www.camperonline.it/for... , per esporre, nel primo, la propria chiave di lettura dell'art. 142 CdS (chiaramente contraria al mio punto di vista) e per commentare criticamente due miei specifici interventi nel forum, negli altri due 'topic'. Dal suo intento sembra quasi che FrancoIV abbia un fatto personale nei miei confronti. Discutere in materia di "revisione" mi pare un fatto puramente accademico, perche' c'e' al momento una circolare ministeriale cui prestare ufficialmente osservanza. Discutere in materia di "circolare fantasticata" mi pare un fatto prematuro se non si completa prima il confronto di opinioni sulla "lettura" dell'articolo 142, che e' uno dei punti trattati nella "circolare". Di conseguenza manifesto la mia disponibilita' a proseguire la discussione in materia di art. 142, proponendo di concordare il "linguaggio" attraverso il quale confrontare le reciproche opinioni. Adesso FrancoIV, senza aver ancora chiuso "l'art. 142", mi propone di esplicitare le posizioni individuali su un ampio spettro di questioni. Se FrancoIV vuol conoscere la mia "posizione" non ha che da andare a rileggersi i miei interventi nei 'topic' che sono riepilogati a pagina 1 di quello dove sto scrivendo, e sui quali puo' organizzarsi tutti i confronti che vuole con le proprie opinioni. A fronte della mia opinione sull'art. 142 espressa nella scorsa primavera, negli ultimi giorni FrancoIV ha fatto conoscere al forum la sua opinione, raggiunta attraverso una continua evoluzione di ragionamento. Adesso FrancoIV mi dovrebbe dare modo di controreplicare sull'art. 142 con il mio metodo e con i miei tempi, senza allargare anzitempo la discussione su altre questioni (alla scuola militare le definirebbero "manovre diversive"). D'altra parte, appena qualche giorno fa, FrancoIV ha scritto: Il tema da discutere, per quanto mi riguarda, resta il se i limiti di velocità g/3/142 si applicano o no all'autocaravan superiore a 3,5 tonnellate ovvero se questa resta assorbita negli "altri usi". Fiumi di parole ma non si "quaglia" su questa semplice questione.id="blue"> ------------------------------ p.s. Le altre questioni vanno, ovviamente, in coda.
FrancoIV
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Inserito il 06/12/2008 alle: 17:31:50
quote:Originally posted by TheDevil Di conseguenza manifesto la mia disponibilita' a proseguire la discussione in materia di art. 142, proponendo di concordare il "linguaggio" attraverso il quale confrontare le reciproche opinioni. (1) Adesso FrancoIV, senza aver ancora chiuso "l'art. 142", mi propone di esplicitare le posizioni individuali su un ampio spettro di questioni. (2) Se FrancoIV vuol conoscere la mia "posizione" non ha che da andare a rileggersi i miei interventi nei 'topic' che sono riepilogati a pagina 1 di quello dove sto scrivendo, e sui quali puo' organizzarsi tutti i confronti che vuole con le proprie opinioni. (3) >
> (1) Non ho nessuna personale questione nei suoi confronti. Anzi, le esplicito tutta la mia stima basata su ciò che scrive. Purché, ovviamente, anche lei eviti "punzecchiature". Non è mia intenzione provocare. (2) L'esercizio che le ho proposto è finalizzato esclusivamente a sgomberare subito dal tappeto le posizioni comuni ed evidenziare le distanze sulle altre. Questo per diverse ragioni: a) la prima è che mi pare giusto che ciascuno definisca la sua posizione aggiornata che, rispetto ai vecchi interventi, potrebbe essere modificata anche di una leggera sfumatura per effetto del positivo confronto; b)la seconda è che per effetto del punto a) si evita di rintuzzarsi su vecchi interventi volendo pretendere coerenza tra quelli vecchi e nuovi quando il un quadro è in costante evoluzione; c) la terza, si evita di andare "a spizzichi e a bocconi" con interventi di disturbo (fuori luogo) di qualche utente che credendo di avere la verità in tasca crede di avere anche la presunzione di irridere "l'avversario" senza considerare di avere di fronte "interlocutori" suoi pari; d) la quarta, si evidenza a tutti quelli che voglio intervenire che occorre esplicitare una propria posizione piuttosto che limitarsi sempre e solo a contrastare quella degli altri. Per tutte queste ragioni la prego di riconsiderare l'invito rivoltole. (3) Esercizio che sto già facendo e la prego di non intervenire più in modifica sui suoi vecchi interventi. Tuttavia la ricostruzione della SUA posizione sarà una MIA ricostruzione, con la possibilità di errore. Se lo fa lei fa subito e meglio di quanto possa fare io per i limiti detti i precedenti punti 2, sub a, b, c, d. Cordiali saluti.

Modificato da FrancoIV il 06/12/2008 alle 17:37:16
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 08/12/2008 alle: 21:21:27
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:11 https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:38 https://www.camperonline.it/for... date 26/11 time 19:04 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 15:46>
> L'art. 12 delle preleggi indica due modi "fondamentali" per l'interpretazione della legge: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese - dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e - dalla intenzione del legislatore.id="green"> FrancoIV ha seguito il primo modo (interpretazione letterale, solitamente applicata a fronte di norme innovative) ed e' arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, l'espressione ALTRI USI (che non e' una categoria) ha il significato generico di identificare tutte le "categorie" di autoveicoli con destinazione diversa dal trasporto di cose.id="blue"> Io invece ho preferito seguire il secondo modo (interpretazione logico-sistematica [1], solitamente applicata a fronte di norme aggiornate) e sono arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, il legislatore abbia utilizzato l'espressione ALTRI USI per continuare ad identificare tutti gli autoveicoli immatricolati per il TRASPORTO DI COSE, senza introdurre alcuna innovazione nel significato dell'espressione rispetto alla preesistente normativa. Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sul significato di ALTRI USI nell'art. 142 CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito. ------------------------------ [1] Basata sulla: - valutazione della norma nel quadro della materia disciplinata; - analisi delle leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 08/12/2008 alle: 23:23:23
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:36 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:49 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:19 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:23 https://www.camperonline.it/for... date 21/11 time 09:24 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 13:42 https://www.camperonline.it/for... date 03/12 time 13:37 https://www.camperonline.it/for... date 04/12 time 14:46>
> Negli interventi citati FrancoIV ha esposto il ragionamento che gli ha consentito di individuare le categorie di veicoli comprese nell'espressione "autoveicoli ad ALTRI USI" dell'art. 142 CdS, in base ad una "lettura comparata" con il contenuto del comma 1 nell'art. 47. Per quanto a mia conoscenza, il primo comma dell'art. 47 contiene soltanto l'elenco delle 12 classi in cui tutti i VEICOLI vengono ordinati: I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: [...omissis...], per caratteristiche omogenee e senza alcuna definizione a corredo delle 12 classi. Per la categoria di utenti VEICOLI, le classi sono una suddivisione intermedia tra la totalita' degli stessi veicoli e le relative categorie. Ogni classe di cui all'art. 47/1 comprende un numero variabile di categorie di veicoli. Il primo comma dell'art. 47 puo' considerarsi un semplice ìndice dei successivi articoli da 48 a 59 (uno per ogni classe), nell'àmbito dei quali vengono definite le categorie di veicoli cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 142. Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sulla valenza dell'art. 47 nella lettura del CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 09/12/2008 alle: 12:36:32
Chiedo scusa per l’OT , ma magari permette di “staccare & alleggerire” da questa interminabile discussione… Avevo gia' notato altre volte di post inseriti con orari "strani” ovvero e p.e. solo in questo 3D alle 23:23:23 , alle 16:16:16 , alle 13:33:33, alle 21:21:27 (ovvero “mancato” per poco…) , in un altro 3D avevo notato p.e. alle 24:00:00 … Ovvero, TheDevil scusa la curiosita’, ma sono dei casi oppure te li “cerchi” ? [:0][:D] Ivano.id="blue">
FrancoIV
FrancoIV
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Inserito il 09/12/2008 alle: 13:40:31
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:11 https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:38 https://www.camperonline.it/for... date 26/11 time 19:04 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 15:46>
> L'art. 12 delle preleggi indica due modi "fondamentali" per l'interpretazione della legge: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese - dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e - dalla intenzione del legislatore.id="green"> FrancoIV ha seguito il primo modo (interpretazione letterale, solitamente applicata a fronte di norme innovative) ed e' arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, l'espressione ALTRI USI (che non e' una categoria) ha il significato generico di identificare tutte le "categorie" di autoveicoli con destinazione diversa dal trasporto di cose.id="blue"> Io invece ho preferito seguire il secondo modo (interpretazione logico-sistematicaid="red"> [1], solitamente applicata a fronte di norme aggiornate) e sono arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, il legislatore abbia utilizzato l'espressione ALTRI USI per continuare ad identificare tutti gli autoveicoli immatricolati per il TRASPORTO DI COSE, senza introdurre alcuna innovazione nel significato dell'espressione rispetto alla preesistente normativa. Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sul significato di ALTRI USI nell'art. 142 CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito. ------------------------------ [1] Basata sulla: - valutazione della norma nel quadro della materia disciplinata; - analisi delle leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie.
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quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:36 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:49 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:19 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:23 https://www.camperonline.it/for... date 21/11 time 09:24 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 13:42 https://www.camperonline.it/for... date 03/12 time 13:37 https://www.camperonline.it/for... date 04/12 time 14:46>
> Negli interventi citati FrancoIV ha esposto il ragionamento che gli ha consentito di individuare le categorie di veicoli comprese nell'espressione "autoveicoli ad ALTRI USI" dell'art. 142 CdS, in base ad una "lettura comparata" con il contenuto del comma 1 nell'art. 47. Per quanto a mia conoscenza, il primo comma dell'art. 47 contiene soltanto l'elenco delle 12 classi in cui tutti i VEICOLI vengono ordinati: I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: [...omissis...], per caratteristiche omogenee e senza alcuna definizione a corredo delle 12 classi. Per la categoria di utenti VEICOLI, le classi sono una suddivisione intermedia tra la totalita' degli stessi veicoli e le relative categorie. Ogni classe di cui all'art. 47/1 comprende un numero variabile di categorie di veicoli. Il primo comma dell'art. 47 puo' considerarsi un semplice ìndice dei successivi articoli da 48 a 59 (uno per ogni classe), nell'àmbito dei quali vengono definite le categorie di veicoli cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 142. Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sulla valenza dell'art. 47 nella lettura del CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito.
>
> Le riconosco obiettività ed intelligenza. Ho preso nota della sua posizione che ritengo si sia in parte evoluta (come la mia del resto). Condivido molte parti di ciò che scrive. Ritengo però che ci siano ancora alcuni punti di distanza e alcune sue posizioni controbattibili in sede di eventuale ricorso da parte degli Organi resistenti. Non posso non cogliere, però, che ha fatto un passo avanti verso la posizione che io esprimo nel momento in cui nei suoi ultimi intervent si fa riferimento alle definizinioni degli art. 47 e successivi per interpretare l'art. 142 del codice della strada. Più avanti evidenzierò i punti ed i motivi che ci distanziano e perché il discorso non può chiudersi qui. Temo però che un partecipante a questo forum non abbia ben compreso ciò che io voglio dire e ciò che lei ha appena sopra affermato.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 09/12/2008 alle: 17:17:18
quote:Originally posted by FrancoIV
Non posso non cogliere, però, che ha fatto un passo avanti verso la posizione che io esprimo nel momento in cui nei suoi ultimi intervent si fa riferimento alle definizinioni degli art. 47 e successivi per interpretare l'art. 142 del codice della strada.>
> Oltre ai salamelecchi di facciata, l'improntitudine di FrancoIV e' incredibile. Con un sapiente giro di parole, riesce a minimizzare una cocente smentita sul suo "ragionamento" basato sull'art. 47 e fa sembrare che la sua posizione sia ancora valida perche' io avrei fatto un passo avanti verso la stessa. Nel mio intervento ho fatto riferimento ai concetti che FrancoIV ha posto a base del suo "ragionamento" esclusivamente per evidenziarne la manifesta irrazionalita' e non certo per esprimere il mio avvicinamento alla sua posizione. Per ribadire; il comma 1 dell'art. 47 non contiene definizioni. ------------------------------ p.s. La mia posizione sull'art. 142 non si e' affatto evoluta nel frattempo. p.s.@Ivanoid="blue"> : 24:00:00 non e' possibile!!!
FrancoIV
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Inserito il 09/12/2008 alle: 18:58:43
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:11 https://www.camperonline.it/for... date 24/11 time 18:38 https://www.camperonline.it/for... date 26/11 time 19:04 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 15:46>
> L'art. 12 delle preleggi indica due modi "fondamentali" per l'interpretazione della legge: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese - dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e - dalla intenzione del legislatore.id="green"> FrancoIV ha seguito il primo modo (interpretazione letterale, solitamente applicata a fronte di norme innovative) ed e' arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, l'espressione ALTRI USI (che non e' una categoria) ha il significato generico di identificare tutte le "categorie" di autoveicoli con destinazione diversa dal trasporto di cose.id="blue"> Io invece ho preferito seguire il secondo modo (interpretazione logico-sistematicaid="red">id="red"> [1], solitamente applicata a fronte di norme aggiornateid="red">) e sono arrivato alla conclusione che, nell'art. 142/3 CdS, il legislatore abbia utilizzato l'espressione ALTRI USI per continuare ad identificare tutti gli autoveicoli immatricolati per il TRASPORTO DI COSE, senza introdurre alcuna innovazione nel significato dell'espressione rispetto alla preesistente normativaid="red">. Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sul significato di ALTRI USI nell'art. 142 CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito. ------------------------------ [1] Basata sulla: - valutazione della norma nel quadro della materia disciplinata; - analisi delle leggi che precedentemente hanno disciplinato la fattispecie.
>
>
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:36 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 13:49 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:19 https://www.camperonline.it/for... date 20/11 time 17:23 https://www.camperonline.it/for... date 21/11 time 09:24 https://www.camperonline.it/for... date 01/12 time 13:42 https://www.camperonline.it/for... date 03/12 time 13:37 https://www.camperonline.it/for... date 04/12 time 14:46>
> Negli interventi citati FrancoIV ha esposto il ragionamento che gli ha consentito di individuare le categorie di veicoli comprese nell'espressione "autoveicoli ad ALTRI USI" dell'art. 142 CdS, in base ad una "lettura comparata" con il contenuto del comma 1 nell'art. 47. Per quanto a mia conoscenza, il primo comma dell'art. 47 contiene soltanto l'elenco delle 12 classi in cui tutti i VEICOLI vengono ordinati:id="red">I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: [...omissis...], per caratteristiche omogenee e senza alcuna definizione a corredo delle 12 classi. Per la categoria di utenti VEICOLI, le classi sono una suddivisione intermedia tra la totalita' degli stessi veicoli e le relative categorie. Ogni classe di cui all'art. 47/1 comprende un numero variabile di categorie di veicoli.id="red"> Il primo comma dell'art. 47 puo' considerarsi un semplice ìndice dei successivi articoli da 48 a 59 (uno per ogni classe), nell'àmbito dei quali vengono definite le id="red"> categorie di veicoli id="red"> cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 142.id="size3"> [nota 1]id="red">id="size4"> Questa sìntesi delle reciproche posizioni, sulla valenza dell'art. 47 nella lettura del CdS, costituisce la mia risposta agli interventi sopracitati senza alcun ulteriore sèguito.
>
>
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Non posso non cogliere, però, che ha fatto un passo avanti verso la posizione che io esprimo nel momento in cui nei suoi ultimi intervent si fa riferimento alle definizinioni degli art. 47 e successivi per interpretare l'art. 142 del codice della strada.>
> Oltre ai salamelecchi di facciata, l'improntitudine di FrancoIV e' incredibile. Con un sapiente giro di parole, riesce a minimizzare una cocente smentita sul suo "ragionamento" basato sull'art. 47 e fa sembrare che la sua posizione sia ancora valida perche' io avrei fatto un passo avanti verso la stessa. Nel mio intervento ho fatto riferimento ai concetti che FrancoIV ha posto a base del suo "ragionamento" esclusivamente per evidenziarne la manifesta irrazionalita' e non certo per esprimere il mio avvicinamento alla sua posizione. Per ribadire; il comma 1 dell'art. 47 non contiene definizioni. ------------------------------ p.s. La mia posizione sull'art. 142 non si e' affatto evoluta nel frattempo. p.s.@Ivanoid="blue"> : 24:00:00 non e' possibile!!!
>
> Mi duole che lei reagisca in modo così scomposto e ritiro, per questo, tutti gli apprezzamenti che le avevo rivolto. Resta il fatto che con tutta evidenza, negli ultimi interventi, lei ha assunto, tra l'altro, questa precisa posizione: Il primo comma dell'art. 47 puo' considerarsi un semplice ìndice dei successivi articoli da 48 a 59 (uno per ogni classe),id="green"> nell'àmbito dei quali vengono definite le categorie di veicoliid="size3"> cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 142.id="red"> Sottoscrivo questo passaggio ove lei ha affermato che per l'art. 142 valgono le categorie degli articoli da 48 a 59 del CDS, che lei stesso cita. Una delle questioni aperte riguardava appunto se sul 142 valessero le categorie del CDS o quelle delle Direttive. E la mia posizione sulla lettura dell'art. 142 con le definizioni interne del CDS non è mutata, come non è mutata la mia chiave di lettura sui termini "altri usi". Tanto premesso circa la sua posizione, per la restante parte dei suoi due interventi (quotati) trovo contradditorio il suo ragionamento per i seguenti motivi: Punto primo) Categorie/non categorie art. 47 e successivi é lo stesso comma 3 dell'art. 142 che inizia per "Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: "id="green"> ma poi cita termini che, nell'ordine, sono riportati nei seguenti articoli: Ciclomotori (47), Autobus (54), Autoveicoli (47), Macchine Agricole (47), Macchine Operatrici (47), Quadricicli (53), Autobus (54), Autocarri (54), Mezzi d'Opera (54). Con ciò io ritengo alquanto difficile sostenere come fa lei nel quotato più sotto che le categorie di veicoli siano solo qelle indicate negli articoli successvi al 47.
quote:Per quanto a mia conoscenza, il primo comma dell'art. 47 contiene soltanto l'elenco delle 12 classi in cui tutti i VEICOLI vengono ordinati:id="red">I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: [...omissis...], per caratteristiche omogenee e senza alcuna definizione a corredo delle 12 classi. Per la categoria di utenti VEICOLI, le classi sono una suddivisione intermedia tra la totalita' degli stessi veicoli e le relative categorie. >
> Tutt'al più sono disponibile ad accettare che i riferimenti del CDS alle categorie di veicoli sono fatti con due livelli di sintesi: livello sintetico (art. 47); Livello di dettaglio (quando fa riferimento ad una delle categorie degli artt. 48 e successivi). Punto Secondo) Interpretazione letterale/logico sistematica In un precedente mio intervento avevo esplicitato la mia interpretazione letterale E logico sistematica nella parte in cui affermo che le lettere "g/h" trattano per l'ultima volta veicoli appartenenti alla classe/categoria "AUTOVEICOLI" e che per tanto "g/h" sono norme residuali nella trattazione degli AUTOVEICOLI e assorbono: a) proprio con interpretazione legata alla sequenza delle citazioni di categorie appartenenti ad AUTOVEICOLI; b) alla connessione dei termini ed al significato delle parole; tutti gli altri AUTOVEICOLI residui non trattati alle lettere precedenti, tanto se destinati al trasporto di cose che DESTINATI ad altri usi. E tale esercizio è esattamente lo stesso, sotto il profilo della costruzione della frase, che faceva il vecchio art. 103. Punto terzo) Riconoscere che le categorie siano quelle dell'art. 54 !!!id="red"> cfr la [NOTA 1] del suo ragionamento. Conseguenza. Quanto da lei affermato significa, in soldoni, che per il codice della strada, art. 54, AUTOCARAVAN lettera M) e AUTOVETTURE lettera A) id="red"> sono due distinte categorie di autoveicoli, con tutte le estreme conseguenze del caso. Con buona pace di chi afferma che sono della stessa categoria dentro e fuori da questo forum. In modifica Solo per aggiungere che:
quote: nel suo ricorso per Giuliano Marchetti lei ha sostenuto: 8) Secondo la classificazione comunitaria di cui alla Direttiva 70/156/CEE, le due lettere citate dell'art. 142/3 CdS comprendono i veicoli inquadrati rispettivamente nelle categorie M3 ed N2, come attribuite in sede di immatricolazione ed indicate alla voce [J] della Carta di Circolazione.id="red">id="size3"> (NDR, Il suo intervento è stato da lei azzerato, fortunatamente è rimasto il quote di altro utente. 17/11/2008 : 16:16:15 [2] Purtroppo, per i sostenitori dell'art. 142/3/g applicabile agli autocaravan, il limite "autostradale" deve intendersi ridotto a 90 km/h, in analogia ai veicoli di cat. N2id="red"> cui ritengono di equiparare gli autocaravan di cat. M1 e massa massima superiore a 3500 kg. (NDR deve intendersi in analogia agli N2??? e Dove sta scritta questa cosa?) >
> Evidenziando con chiarezza che lei tratta(va) il 142 con riferimenti esterni al CDS (la Direttiva in tema di Omologazione). Ripeto, colgo con favore che lei sia finalmente venuto a dirci, prendendone quindi atto, che l'art. 142 va letto con i riferimenti interni al CDS ovvero gli artt. 48-59 e io dico art. 47 (incluso).

Modificato da FrancoIV il 10/12/2008 alle 09:26:31
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23/11/2006 4689
Inserito il 10/12/2008 alle: 14:44:42
quote:Originally posted by FrancoIV
Resta il fatto che con tutta evidenza, negli ultimi interventi, lei ha assunto, tra l'altro, questa precisa posizione: Il primo comma dell'art. 47 puo' considerarsi un semplice ìndice dei successivi articoli da 48 a 59 (uno per ogni classe),id="green"> nell'àmbito dei quali vengono definite le categorie di veicoliid="size3"> cui fa riferimento il comma 3 dell'art. 142.id="red"> Sottoscrivo questo passaggio ove lei ha affermato che per l'art. 142 valgono le categorie degli articoli da 48 a 59 del CDS, che lei stesso cita. Una delle questioni aperte riguardava appunto se sul 142 valessero le categorie del CDS o quelle delle Direttive. [1]id="red"> Tanto premesso circa la sua posizione, per la restante parte dei suoi due interventi (quotati) trovo contradditorio il suo ragionamento per i seguenti motivi: Punto primo) Categorie/non categorie art. 47 e successivi é lo stesso comma 3 dell'art. 142 che inizia per "Le seguenti categorie di veicoli non possono superare le velocita' sottoindicate: "id="green"> ma poi cita terminiid="blue"> che, nell'ordine, sono riportati nei seguenti articoli: Ciclomotori (47), Autobus (54), Autoveicoli (47), Macchine Agricole (47), Macchine Operatrici (47), Quadricicli (53), Autobus (54), Autocarri (54), Mezzi d'Opera (54). [2]id="red"> Con ciò io ritengo alquanto difficile sostenere come fa lei nel quotato più sotto che le categorie di veicoli siano solo qelle indicate negli articoli successvi al 47. Tutt'al più sono disponibile ad accettareid="blue"> che i riferimenti del CDS alle categorie di veicoli sono fatti con due livelli di sintesi: livello sintetico (art. 47); Livello di dettaglio (quando fa riferimento ad una delle categorie degli artt. 48 e successivi). [3]id="red">>
> [1]id="red"> Sull'art. 142 valgono sicuramente le categorie di veicoli definite negli artt. 48-59 del CdS/1992. Nel 2008 le categorie di veicoli vanno altresi' lette con la terminologia comunitaria, ove per le stesse risùltino emanate normative debitamente recepite nell'ordinamento nazionale. [2]id="red"> Il termine Ciclomotoriid="blue"> si trova in tantissimi articoli del CdS. E' affidato all'intelligenza del lettore cercarlo nell'art. 52, quando il termine sia espresso per indicare una categoria di veicoli. Non ci si puo' fermare alla prima "cantoniera" dove il termine venga citato. E non ci si puo' fermare alla prima parola delle righe successive nel comma 3 dell'art. 142, pur di affermare che si trovano nell'art. 47. FrancoIV e' quindi invitato a verificare dove si trovino citate le seguenti categorie di veicoli (tra parentesi il mio suggerimento): - autoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose (54/1/d); - motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose (53/1/d); - macchine agricole montate su pneumatici o su altri sistemi equipollenti (57/3); - macchine agricole in tutti gli altri casi (57/3); - macchine operatrici montate su pneumatici o su altri sistemi equipollenti (58/4); - macchine operatrici in tutti gli altri casi (58/4); - autoveicoli destinati al trasporto di cose (54/1/d); - autoveicoli ad altri usi (54/1/f-g). [3]id="red"> FrancoIV si e' adesso inventato due livelli di sintesi per trovare qualche residuo appiglio con il quale tenere in vita il "ragionamento" che l'ha portato a svolgere una lettura comparata tra gli artt. 47 e 142 del CdS allo scopo di individuare le categorie di veicoli oggetto del terzo comma dello stesso art. 142.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 10/12/2008 alle: 15:00:00
quote:Originally posted by FrancoIV
Punto terzo) Riconoscere che le categorie siano quelle dell'art. 54 !!!id="red"> cfr la [NOTA 1] del suo ragionamento. Conseguenza. Quanto da lei affermato significa, in soldoni, che per il codice della strada, art. 54, AUTOCARAVAN lettera M) e AUTOVETTURE lettera A) id="red"> sono due distinte categorie di autoveicoli, con tutte le estreme conseguenze del caso. Con buona pace di chi afferma che sono della stessa categoria dentro e fuori da questo forum.>
> E chi ha mai messo in dubbio che, nell'art. 54 del CdS/1992, le autovetture sono indicate alla lettera "a" e gli autocaravan alla lettera "m" del primo comma?
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 10/12/2008 alle: 15:15:14
quote:Originally posted by FrancoIV
In modifica Solo per aggiungere che nel suo ricorso per Giuliano Marchetti lei ha sostenuto: [...omissis...] NDR, Il suo intervento è stato da lei azzerato, fortunatamente è rimasto il quote di altro utente. [1]id="red"> Evidenziando con chiarezza che lei tratta(va) il 142 con riferimenti esterni al CDS (la Direttiva in tema di Omologazione). Ripeto, colgo con favore che lei sia finalmente venuto a dirci, prendendone quindi attoid="red">, che l'art. 142 va letto con i riferimenti interni al CDS ovvero gli artt. 48-59 e io dico art. 47 (incluso). [2]id="red">>
> [1]id="red"> Il mio intervento (topic 42481 date 21/03 time 21:03) non e' stato affatto azzerato. Nel rispetto del forum che ci ospita, ho cancellato una versione incompleta della bozza (peraltro riportata nel 'quote' di Camperillo cui FrancoIV fa riferimento), lasciando tutti i riferimenti del caso. La bozza e' stata riproposta il successivo 29/3 nella versione finale (cfr. https://www.camperonline.it/for... ). Il lettore che abbia pensieri "maliziosi" sul mio comportamento puo' confrontare i due testi e verificare quali siano le modifiche apportate. [2]id="red"> Mi esprimo solitamente in base alle normative vigenti delle quali abbia conoscenza. Per discutere con FrancoIV, riguardo alla lettura dell'art. 142, mi sono semplicemente "adattato" alla sua scelta di riferirsi esclusivamente al testo del CdS rilasciato alle stampe nel 1992. Ovviamente l'art. 142 puo' essere ancora letto con i riferimenti interni al CdS ma, nel 2008, andrebbe letto alla luce di tutte le successive normative (comunitarie e nazionali) recepite/emanate in materia di classificazione dei veicoli.
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