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Qualche auspicio sul nuovo Codice della Strada

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TheDevil
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23/11/2006 4722
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Inserito il 13/10/2026 alle: 22:22:21
   
Con un giorno d'anticipo rispetto alla scadenza della delega parlamentare il Governo ha approvato il testo del nuovo Codice della Strada.

In attesa di poterlo consultare, ripropongo qui alcuni approfondimenti sviluppati tempo addietro in un altro forum, purtroppo scomparso da internet assieme a tutti i contenuti.

Si tratta di argomenti di carattere generale, che riguardano cioe' l'impostazione complessiva del codice, mentre i singoli articoli saranno eventuale oggetto di specifici commenti appena sara' resa disponibile la relativa stesura finale.

Comincio con un argomento cui tengo in particolare, ovvero la formulazione unificata del comma sanzionatorio.

Secondo il relativo contenuto, i commi del cds possono essere ripartiti in tre principali tipologie:
- informativi o di definizione,
- dispositivi,
- sanzionatori.

Nel vigente cds molti commi sanzionatori comprendono anche la parte dispositiva oppure la descrizione della violazione; a puro titolo esemplificativo cito il comma 3 dell'art. 78.

Ritengo importante che sia attuata una netta e totale separazione tra il comma dispositivo ed il corrispondente comma sanzionatorio; nel comma dispositivo il legislatore ha la massima liberta' di esporre le varie disposizioni in modo esaustivo affinche' risulti sempre ben definita la situazione opposta della violazione.

Il comma sanzionatorio dovrebbe avere una formulazione essenziale, finalizzata ad associare il riferimento del comma dispositivo "violato" con la sanzione da applicare.

Una formulazione leggermente piu' estesa dovrebbe essere prevista qualora, a fronte della stessa disposizione "violata", la sanzione risulti differenziata in relazione a:
- categoria del veicolo interessato;
- entita' della violazione.

Chiunque violi le disposizioni del comma "n1" [oppure  dei commi "n1", "n2", ...]  [oppure  del presente articolo] 
e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di grado "#" [dove "#" e' una delle prime 13 lettere maiuscole dell'alfabeto moderno].

Il complemento di specificazione finale merita un'adeguata spiegazione.

Considero l'attuale doppia indicazione di importo (minimo e massimo) un retaggio del codice penale, del quale il cds e' stato una versione semplificata fino al 1981, dove e' un giudice il soggetto chiamato a definire l'importo dell'ammenda.

Ma nel cds la sanzione amministrativa pecuniaria e' solitamente applicata da un operatore di polizia stradale (financo un ausiliario del traffico), al quale - a mio avviso - non si possono assegnare le competenze proprie di un giudice, nonostante il comma 2 dell'art. 195.

D'altra parte, l'attuale "meccanismo" di aggiornamento degli importi ha determinato che ci siano tre livelli sanzionatori con lo stesso importo minimo di 41 euro e due livelli sanzionatori per ognuno degli importi minimi di 83, 158 e 168 euro.

Nella gran parte delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel cds l'importo massimo e' il quadruplo di quello minimo.

Allora, in un articolo del codice, si definiscono tutte le variazioni d'importo a partire da quello base, ovvero:
- riduzione percentuale in caso di pagamento entro il giorno "x" dopo quello di accertamento della violazione;
- aumento percentuale in caso di accertamento di alcune violazioni in orario notturno;
- raddoppio in caso di pagamento trascorso il giorno "y" dopo quello di accertamento della violazione;
- raddoppio in caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia;
- da un minimo del doppio ad un massimo del quadruplo in caso di sanzione determinata da un giudice.

Se si va a consultare il cds nel sito ufficiale "normattiva" nella versione multivigente, per ogni articolo del codice compare un numero cospicuo di aggiornamenti, dove si fa fatica a distinguere le modifiche effettive del testo da quelle inserite soltanto per allineare l'indicazione degli importi ai periodici decreti del Ministero della Giustizia.

Una codifica alfabetica degli importi consentirebbe di lasciare invariato il testo di ogni articolo, tranne quello dove la codifica viene esplicitata.

Potrebbe essere lo stesso articolo dove sono riportati i meccanismi di variazione dell'importo-base cui ho fatto cenno precedentemente.

Per dettato eurounitario ogni sanzione deve risultare "effettiva, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria".

Quindi occorre individuare un criterio standard per la definizione dei livelli sanzionatori tra loro collegati.

Nel testo iniziale del vigente cds, il criterio e' sostanzialmente il raddoppio del livello precedente (in migliaia di lire): 30 > 50 > 100 > 200 > 500 > 1000.

Dopo una lunga serie di prove, ritengo di avere individuato un criterio omogeneo di progressione dei gradi sanzionatori nella seguente transcodifica alfabetica:
sanzioni.PNG

A semplificazione dell'art. 126-bis si potrebbe anche valutare l'opportunita' di sostituire la relativa tabella-punti, riferita attualmente ad un ristretto numero di violazioni, disponendo che la decurtazione-punti risulti una sorta di sanzione accessoria per ogni sanzione amministrativa pecuniaria, come segue:
sanzionibis.PNG

Sulla scorta del Decreto MinGiustizia 31-12-2020 risulterebbe agevole trasformare acriticamente gli attuali 82 livelli di importo nei 13 sopradefiniti:
PAG70(1).PNGPAG71(1).PNG

Ritengo pero' che si debba anche andare a confrontare la gravita' di tutte le violazioni inserite nello stesso grado di sanzione e procedere selettivamente allo spostamento di singole violazioni in altro grado, se ritenute di minore/maggiore gravita' rispetto alle altre.

 Il legislatore che introduce nuove disposizioni nel cds dovrebbe individuare la connessa sanzione tra i 13 gradi disponibili, senza possibilita' di definire ulteriori gradi intermedi.

In questo modo un eventuale aggiornamento nell'importo delle sanzioni riguarderebbe sempre e soltanto i 13 gradi sopradefiniti, ovvero il contenuto del singolo articolo del cds dove e' riportata la transcodifica.
   
--------------------
p.s. per inserire un'ipotesi di "conversione" degli 82 livelli d'importo delle vigenti sanzioni nei 13 gradi "alfabetici" auspicati.
   
 

Modificato da TheDevil il 14/10/2026 alle 14:14:14
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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
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Inserito il 14/10/2026 alle: 10:13:53
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/10/2026 alle 22:22:21

    Con un giorno d'anticipo rispetto alla scadenza della delega parlamentare il Governo ha approvato il testo del nuovo Codice della Strada. In attesa di poterlo consultare, ripropongo qui alcuni approfondimenti sviluppati
tempo addietro in un altro forum, purtroppo scomparso da internet assieme a tutti i contenuti. Si tratta di argomenti di carattere generale, che riguardano cioe' l'impostazione complessiva del codice, mentre i singoli articoli saranno eventuale oggetto di specifici commenti appena sara' resa disponibile la relativa stesura finale. Comincio con un argomento cui tengo in particolare, ovvero la formulazione unificata del comma sanzionatorio. Secondo il relativo contenuto, i commi del cds possono essere ripartiti in tre principali tipologie: - informativi o di definizione, - dispositivi, - sanzionatori. Nel vigente cds molti commi sanzionatori comprendono anche la parte dispositiva oppure la descrizione della violazione; a puro titolo esemplificativo cito il comma 3 dell'art. 78. Ritengo importante che sia attuata una netta e totale separazione tra il comma dispositivo ed il corrispondente comma sanzionatorio; nel comma dispositivo il legislatore ha la massima liberta' di esporre le varie disposizioni in modo esaustivo affinche' risulti sempre ben definita la situazione opposta della violazione. Il comma sanzionatorio dovrebbe avere una formulazione essenziale, finalizzata ad associare il riferimento del comma dispositivo violato con la sanzione da applicare. Una formulazione leggermente piu' estesa dovrebbe essere prevista qualora, a fronte della stessa disposizione violata, la sanzione risulti differenziata in relazione a: - categoria del veicolo interessato; - entita' della violazione. Chiunque violi le disposizioni del comma n1 [oppure  dei commi n1, n2, ...]  [oppure  del presente articolo]  e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di grado # [dove # e' una delle prime 13 lettere maiuscole dell'alfabeto moderno]. Il complemento di specificazione finale merita un'adeguata spiegazione. Considero l'attuale doppia indicazione di importo (minimo e massimo) un retaggio del codice penale, del quale il cds e' stato una versione semplificata fino al 1981, dove e' un giudice il soggetto chiamato a definire l'importo dell'ammenda. Ma nel cds la sanzione amministrativa pecuniaria e' solitamente applicata da un operatore di polizia stradale (financo un ausiliario del traffico), al quale - a mio avviso - non si possono assegnare le competenze proprie di un giudice, nonostante il comma 2 dell'art. 195. D'altra parte, l'attuale meccanismo di aggiornamento degli importi ha determinato che ci siano tre livelli sanzionatori con lo stesso importo minimo di 41 euro e due livelli sanzionatori per ognuno degli importi minimi di 83, 158 e 168 euro. Nella gran parte delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel cds l'importo massimo e' il quadruplo di quello minimo. Allora, in un articolo del codice, si definiscono tutte le variazioni d'importo a partire da quello base, ovvero: - riduzione percentuale in caso di pagamento entro il giorno x dopo quello di accertamento della violazione; - aumento percentuale in caso di accertamento di alcune violazioni in orario notturno; - raddoppio in caso di pagamento trascorso il giorno y dopo quello di accertamento della violazione; - raddoppio in caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia; - da un minimo del doppio ad un massimo del quadruplo in caso di sanzione determinata da un giudice. Se si va a consultare il cds nel sito ufficiale normattiva nella versione multivigente, per ogni articolo del codice compare un numero cospicuo di aggiornamenti, dove si fa fatica a distinguere le modifiche effettive del testo da quelle inserite soltanto per allineare l'indicazione degli importi ai periodici decreti del Ministero della Giustizia. Una codifica alfabetica degli importi consentirebbe di lasciare invariato il testo di ogni articolo, tranne quello dove la codifica viene esplicitata. Potrebbe essere lo stesso articolo dove sono riportati i meccanismi di variazione dell'importo-base cui ho fatto cenno precedentemente. Per dettato eurounitario ogni sanzione deve risultare effettiva, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria. Quindi occorre individuare un criterio standard per la definizione dei livelli sanzionatori tra loro collegati. Nel testo iniziale del vigente cds, il criterio e' sostanzialmente il raddoppio del livello precedente (in migliaia di lire): 30 > 50 > 100 > 200 > 500 > 1000. Dopo una lunga serie di prove, ritengo di avere individuato un criterio omogeneo di progressione dei gradi sanzionatori nella seguente transcodifica alfabetica: A semplificazione dell'art. 126-bis si potrebbe anche valutare l'opportunita' di sostituire la relativa tabella-punti, riferita attualmente ad un ristretto numero di violazioni, disponendo che la decurtazione-punti risulti una sorta di sanzione accessoria per ogni sanzione amministrativa pecuniaria, come segue: Sulla scorta del Decreto MinGiustizia 31-12-2020 risulterebbe agevole trasformare acriticamente gli attuali 82 livelli di importo nei 13 sopradefiniti: Ritengo pero' che si debba anche andare a confrontare la gravita' di tutte le violazioni inserite nello stesso grado di sanzione e procedere selettivamente allo spostamento di singole violazioni in altro grado, se ritenute di minore/maggiore gravita' rispetto alle altre.  Il legislatore che introduce nuove disposizioni nel cds dovrebbe individuare la connessa sanzione tra i 13 gradi disponibili, senza possibilita' di definire ulteriori gradi intermedi. In questo modo un eventuale aggiornamento nell'importo delle sanzioni riguarderebbe sempre e soltanto i 13 gradi sopradefiniti, ovvero il contenuto del singolo articolo del cds dove e' riportata la transcodifica.     p.s. per inserire un'ipotesi di conversione degli 82 livelli d'importo delle vigenti sanzioni nei 13 gradi alfabetici auspicati.      
...
Ammetto di avere dato una rapida scorsa alle 263 pagine disponibili.
Comprendo che il testo presenti una tecnica legislativa del tutto diversa e faccia riferimento ad almeno due allegati, I.1 e I.2, che non sono riuscito a reperire e che, tuttavia, ritengo fondamentali.
Rilevo, salvo errore, che la struttura sembra ispirarsi, più o meno, a quella dei regolamenti dell’Unione europea: il testo è articolato anche mediante allegati, mentre nei regolamenti UE le definizioni sono collocate all’inizio.
In prima battuta, osservo quanto segue:
  • il testo consultabile, allo stato, non risulta disponibile né sul sito del Parlamento né su quello del MIT;
  • il testo è disponibile al seguente indirizzo:

    https://ageei.eu/wp-content/upl...

    ;
  • all’articolo 37, lettera n), la definizione del sostantivo «campeggio» — e del suo sinonimo «attendamento», anch’esso un sostantivo — non sembra essere sostanzialmente mutata. Anche il nuovo codice, inoltre, non specifica quali attività possano essere svolte dagli occupanti a bordo, limitandosi, come il testo vigente, a descrivere le caratteristiche statiche che il veicolo deve presentare durante la sosta;
  • non trovo un articolo equivalente al caro, vecchio articolo 185;
  • il termine «autocaravan» compare soltanto agli articoli 25 e 37;
  • non trovo il limite di maggiorazione del 50% della tariffa di sosta per le autocaravan;
  • non trovo una definizione degli impianti igienico-sanitari né un obbligo di installarli; trovo soltanto l’obbligo di utilizzarli;
  • nel testo non compare neppure il termine «portamoto»;
  • devo approfondire le nuove previsioni relative alle unità tecniche indipendenti e alle omologazioni UE;
  • devo effettuare una comparazione tra il codice vigente e il nuovo testo con riguardo a:
    • le prerogative dei Comuni in materia di ordinanze;
    • la classificazione dei veicoli e la possibilità di differenziarne la disciplina ai fini della circolazione e della sosta.
Ritengo che, come per il codice vigente, dovrà essere adottato un regolamento di attuazione. Il decreto legislativo del 1992 fu approvato in aprile, mentre il relativo regolamento (D.P.R.) fu approvato in dicembre.

In assenza di allegati e del Regolamento, il testo credo si presenti di difficile e non immediata "digestione", ma ha l'attenuante di essere "nuovo".  Forse serve tempo. 

Anche un elefante si può mangiare... un pezzetto per volta.  

Arriverò. 
La verità non piace.
23
Giovanni
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28/08/2003 13737
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Inserito il 14/10/2026 alle: 11:58:39

Confido (e se mi è permesso, confidiamo) nelle vostre letture e spiegazioni per i non addetti.
Giovanni
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ex camionaro
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25/01/2018 4372
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2026 alle: 12:59:35
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/10/2026 alle 11:58:39

Confido (e se mi è permesso, confidiamo) nelle vostre letture e spiegazioni per i non addetti.
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nonno pat 49
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TheDevil
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23/11/2006 4722
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Inserito il 14/10/2026 alle: 16:16:16
In risposta al messaggio di Anto1957 del 14/10/2026 alle 10:13:53

Ammetto di avere dato una rapida scorsa alle 263 pagine disponibili. Comprendo che il testo presenti una tecnica legislativa del tutto diversa e faccia riferimento ad almeno due allegati, I.1 e I.2, che non sono riuscito
a reperire e che, tuttavia, ritengo fondamentali. Rilevo, salvo errore, che la struttura sembra ispirarsi, più o meno, a quella dei regolamenti dell’Unione europea: il testo è articolato anche mediante allegati, mentre nei regolamenti UE le definizioni sono collocate all’inizio. In prima battuta, osservo quanto segue:il testo consultabile, allo stato, non risulta disponibile né sul sito del Parlamento né su quello del MIT; il testo è disponibile al seguente indirizzo: all’articolo 37, lettera n), la definizione del sostantivo «campeggio» — e del suo sinonimo «attendamento», anch’esso un sostantivo — non sembra essere sostanzialmente mutata. Anche il nuovo codice, inoltre, non specifica quali attività possano essere svolte dagli occupanti a bordo, limitandosi, come il testo vigente, a descrivere le caratteristiche statiche che il veicolo deve presentare durante la sosta; non trovo un articolo equivalente al caro, vecchio articolo 185; il termine «autocaravan» compare soltanto agli articoli 25 e 37; non trovo il limite di maggiorazione del 50% della tariffa di sosta per le autocaravan; non trovo una definizione degli impianti igienico-sanitari né un obbligo di installarli; trovo soltanto l’obbligo di utilizzarli; nel testo non compare neppure il termine «portamoto»; devo approfondire le nuove previsioni relative alle unità tecniche indipendenti e alle omologazioni UE; devo effettuare una comparazione tra il codice vigente e il nuovo testo con riguardo a: le prerogative dei Comuni in materia di ordinanze; la classificazione dei veicoli e la possibilità di differenziarne la disciplina ai fini della circolazione e della sosta. Ritengo che, come per il codice vigente, dovrà essere adottato un regolamento di attuazione. Il decreto legislativo del 1992 fu approvato in aprile, mentre il relativo regolamento (D.P.R.) fu approvato in dicembre. In assenza di allegati e del Regolamento, il testo credo si presenti di difficile e non immediata digestione, ma ha l'attenuante di essere nuovo.  Forse serve tempo.  Anche un elefante si può mangiare... un pezzetto per volta.   Arriverò. 
...
   
Ti ringrazio per l'informazione sulla reperibilita' dell'attuale testo del Decreto Legislativo ma, per la lettura del nuovo cds, mi prendo tempo fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
   
 
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Anto1957
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07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2026 alle: 17:15:59
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/10/2026 alle 16:16:16

    Ti ringrazio per l'informazione sulla reperibilita' dell'attuale testo del Decreto Legislativo ma, per la lettura del nuovo cds, mi prendo tempo fino alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.      
E io pure.

Devo vedere come sono stati declinati a nuovo almeno i seguenti articoli: 5, 6, 7, 20, 35, 38, 54, 72-78, 157-158, 167, 169, 185 e 200–205  per i quali mi sono già autoprodotto un testo a tre colonne: attuale, dove è a nuovo, differenze. Ma mancano tabelle e allegati. E il regolamento di cui all'art. 289... Il mio documento non è ancora fruibile. 

A rileggerci. 
La verità non piace.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4722
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2026 alle: 17:17:17
   
Continuo l'esposizione di aspettative a carattere generale in relazione al nuovo testo del cds.

Sostituzione del termine "cose" con il termine eurounitario "merci".
Con qualunque programma di videoscrittura il risultato si ottiene in qualche secondo sull'intero testo.

Utilizzo della classificazione internazionale dei veicoli.
In presenza di disposizioni/sanzioni differenziate per categoria di veicolo, la specificazione andrebbe basata esclusivamente sulla classificazione internazionale dei veicoli.

Decadenza delle disposizioni ministeriali.
L'entrata in vigore del nuovo cds dovrebbe comportare la contestuale decadenza di tutte le precedenti disposizioni ministeriali comunque emanate tramite:
- direttiva;
- decreto;
- circolare;
- parere.
A puro titolo esemplificativo cito il limite dei 7 anni per apportare modifiche ad un veicolo, definito ab-origine in una circolare MIT emanata in vigenza del cds/1959 e mai trasfuso nel cds.
   
 
10
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 5284
Rispondi Abuso
Inserito il 14/10/2026 alle: 17:32:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 14/10/2026 alle 11:58:39

Confido (e se mi è permesso, confidiamo) nelle vostre letture e spiegazioni per i non addetti.
Spero anch’io che alla fine traducano, altrimenti potrebbero scriversi in privato.
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 418
Rispondi Abuso
Inserito il 15/10/2026 alle: 00:19:18
In risposta al messaggio di TheDevil del 14/10/2026 alle 17:17:17

    Continuo l'esposizione di aspettative a carattere generale in relazione al nuovo testo del cds. Sostituzione del termine cose con il termine eurounitario merci. Con qualunque programma di videoscrittura il risultato
si ottiene in qualche secondo sull'intero testo. Utilizzo della classificazione internazionale dei veicoli. In presenza di disposizioni/sanzioni differenziate per categoria di veicolo, la specificazione andrebbe basata esclusivamente sulla classificazione internazionale dei veicoli. Decadenza delle disposizioni ministeriali. L'entrata in vigore del nuovo cds dovrebbe comportare la contestuale decadenza di tutte le precedenti disposizioni ministeriali comunque emanate tramite: - direttiva; - decreto; - circolare; - parere. A puro titolo esemplificativo cito il limite dei 7 anni per apportare modifiche ad un veicolo, definito ab-origine in una circolare MIT emanata in vigenza del cds/1959 e mai trasfuso nel cds.      
...
------------
In presenza di disposizioni/sanzioni differenziate per categoria di veicolo, la specificazione andrebbe basata esclusivamente sulla classificazione internazionale dei veicoli.
------------
Non ho ancora avuto modo di consultare nel dettaglio le definizioni contenute negli allegati; tuttavia, rilevo anch’io l’impiego dei medesimi termini per delineare l’ambito delle prescrizioni del nuovo testo. Ritengo condivisibile mantenere classificazioni chiaramente “intelligibili” sotto il profilo della condotta richiesta agli utenti della strada, riservando le tipizzazioni proprie delle norme di omologazione e motorizzazione unicamente ai casi di stretta necessità. In caso contrario, si rischia di reiterare equivoci interpretativi — già riscontrati in talune pronunce di merito dei TAR — nei quali l'omogenea categoria dei veicoli M1 è stata impropriamente sovrapposta a tipologie di mezzi aventi destinazioni d'uso del tutto differenti, con il conseguente errore di confusione che  Cassazione e Consiglio di Stato non hanno mai fatto. 
------------
Decadenza delle disposizioni ministeriali.
L'entrata in vigore del nuovo cds dovrebbe comportare la contestuale decadenza di tutte le precedenti disposizioni ministeriali comunque emanate tramite:
- direttiva;
- decreto;
- circolare;
- parere.
----------

L'auspicio mio è che per ogni direttiva, decreto, circolare o parere venga prescritta la pubblicazione erga omnes. In passato, infatti, si è assistito al tentativo di attribuire il rango di "direttiva" a meri atti d'indirizzo  rivolti "a richiesta" a una platea circoscritta di destinatari (il soggetto richiedente, l'UPI e l'ANCI), come se fosse una infomazione privilegiata,  a scapito del principio di trasparenza e della difesa in giudizio degli  altri operatori del diritto, perché impossibilitati ad accedere ufficialmente a tali documenti poiché, appunto,  privi di pubblicazione istituzionale.
Ci si riferisce, in particolare, a note quali la n. 31543, la n. 277 e la n. 381 che, pur risultando irreperibili sui portali ministeriali ufficiali, sono invece state introdotte in ben 13 procedimenti giudiziari (a mia conoscenza 10 dinanzi ai TAR e 3 dinanzi ai Tribunali), senza peraltro trovare alcun avallo quando la stessa materia è stata trattata in sede di legittimità o di appello presso la Corte di Cassazione e il Consiglio di Stato.

A fronte di ciò, qualora il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti intenda esprimersi su questioni di rilevante impatto nel contenzioso amministrativo (come avvenuto in particolare con la nota n. 381/2011), si ritiene indispensabile che tali atti — laddove si intenda attribuir loro un'effettiva portata direttiva — vengano diffusi mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana a firma del Ministro.

Quanto all'annullamento delle precedenti io credo bisognerà vedere caso per caso. Ritengo che alcune di esse fortemente connotate dai richiami ad articoli del codice attuale decadranno da sole (abrogazione tacita). Rilevo comunque che sono provvedimenti amministrativi Direttive o non direttive che i Giudici come per le leggi possono non tenere in conto o disapplicare, vedi ad esempio
  • TRIBUNALE DI CAGLIARI N. 240 2026 - N. R.G. 00009963 2017 la nota 381 è stata utilizzata, come riporta la sentenza, come segue:  Nella specie, l’ordinanza dirigenziale n. 17/2015 era illegittima per violazione dell’art. 5, comma 3, c.d.s. e della nota n. 381/2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base ai quali le ordinanze devono essere motivate e supportate dall’espletamento di un’adeguata istruttoria. Il Tribunale ha fatto un lungo ragionamento affermando la legittimità, motivazione e istruttoria corretta dell’ordinanza e ha respinto il ricorso del camperista.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 15/10/2026 alle 00:41:00
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