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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 14/10/2009 alle: 19:55:28
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 13/10/2009  23:16:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La questione è chiarita da molti anni (addirittura con il vecchio CdS) e la successiva giurisprudenza in materia è concorde... Le norme sulla disciplina della circolazione stradale devono trovare piena applicazione anche su strada o spiazzo privato frequentati da un numero indistinto e più o meno rilevante di persone, concretandosi in tal caso una situazione di fatto del tutto corrispondente all’uso pubblico che diventa preminente rispetto alla natura privata dello spiazzo (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 7671 del 29.9.1983) L’applicabilità delle norme sulla circolazione stradale sussiste sia che questa si svolga su area pubblica sia che si svolga su area privata (Cassazione Penale, IV Sezione, Sentenza n°. 646 del 16.1.1979). Poichè una strada è ad uso pubblico quando può essere usata direttamente e legittimamente da chiunque, indipendentemente dal fatto che sia di proprietà pubblica o privata (in genere l’accesso a strade private ad uso privato è impedito da sistemi di sbarramento o è evidenziato da cartelli o pannelli indicatori), ne deriva che si presumono di uso pubblico tutte le strade e le aree transitabili, adiacenti o che sboccano o si immettono su strade pubbliche, non munite di chiusure agli accessi o di cartelli indicatori che segnalano la natura privata dell’area. Peraltro, tali indicazioni non sono necessarie per indicare l'esclusivo uso privato ( e quindi, non pubblico) di certe aree private e destinate ad uso particolare per loro natura, come i cortili delle case, l’interno dei cantieri, degli stabilimenti e simili; in tali casi non è necessario che l’accesso sia chiuso da porte o cancelli per ritenere tali aree escluse dalla libera circolazione.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/10/2009 alle: 22:32:53
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/10/2009  16:16:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E quindi ? Direi che la mia domanda (“ma cosa si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune ?”) continua a rimanere senza risposta ...id="blue">

Modificato da IvanoPP il 14/10/2009 alle 22:33:57
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 14/10/2009 alle: 22:40:22
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 14/10/2009  19:55:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, ma pur essendo una eccellente e chiara risposta , le mie domande che ho piu' volte proposto in questo 3D continuano a rimanere "insoddisfatte" , ovvero (le ripeto) : 1) come si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? ovvero che si fa, tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all'ente proprietario della strada ? 2) quindi le auto/moto/altriveicoli possono SOSTARE dove non vige il CdS mentre i camper NO ? (ovvero se cosi' fosse vorrebbe dire che in tal caso in camper si CAMPEGGEREBBE sempre e non si SOSTEREBBE mai , e cio’ a parer mio cosi’ non e’ ...) Ivanoid="blue">
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 15/10/2009 alle: 00:00:01
Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 1694 del 27 gennaio 2005
Svolgimento del processo
Il Prefetto di Belluno, con tre ordinanze emesse nel luglio del 1998, ha intimato all'Autonuova 2 s.r.l. il pagamento di lire 600.000, 245.600 ed 1.710.600, per la violazione, rispettivamente, degli artt. 93 settimo comma, 100 primo comma e 193 primo comma del codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285), avendo il 17 marzo 1998 lasciato in sosta un veicolo che era privo della carta di circolazione, non era munito di targhe ed era sprovvisto di copertura assicurativa per la responsabilità civile, ed inoltre ha disposto la confisca del veicolo stesso, quale sanzione accessoria alla prima di dette violazioni. La società ha proposto opposizione dinanzi al Tribunale di Belluno, contestando le infrazioni, fra l'altro, sotto il profilo che quell'autovettura, nuova e non ancora immatricolata, non era stata messa in circolazione, trovandosi esposta in uno spazio privato per essere venduta. Il Tribunale, con sentenza resa in composizione monocratica il 3 aprile 2001 e notificata il giorno 20 successivo, ha respinto l'opposizione. Premesso che il veicolo era stato rinvenuto da agenti della Polizia Stradale in un piazzale di proprieta' della ditta CentroGomme, vicino alla sede della Autonuova, il Tribunale ha rilevato che tale area, contigua ed allo stesso livello di una strada pubblica, non era protetta da recinzioni, ripari o cartelli idonei ad impedire l'accesso di terzi, e per tale ragione l'ha qualificata come strada di uso pubblico, sulla scorta della prevalenza al riguardo della situazione di fatto rispetto a quella di diritto, cosi' ravvisando gli estremi delle indicate infrazioni.id="green"> L'Autonuova, con atto notificato il 24 maggio 2001 al Prefetto di Belluno, ha chiesto la cassazione di detta sentenza. La ricorrente, con cinque connessi motivi, denunciando l'inosservanza delle citate norme e l'inadeguatezza della motivazione, osserva che il Tribunale di Belluno, dopo aver acclarato che l'autoveicolo nuovo era esposto per scopi commerciali in un terreno privato non aperto al pubblico (e del resto delimitato con catenelle, anche se temporaneamente abbassate), doveva negare gli elementi costitutivi della sosta sottoposta alle regole della circolazione stradale, e quindi escludere la sussistenza delle violazioni. Il Prefetto di Belluno non ha presentato controricorso, limitandosi a depositare dopo la scadenza del relativo termine "atto di costituzione", e non ha partecipato all'odierna discussione.
Motivi della decisione
Il ricorso e' fondato. Nella disciplina del d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 si considera circolazione, regolata dalle corrispondenti disposizioni, quella che si verifichi su strada; si precisa che la sosta e' momento della circolazione stessa; si definisce la strada quale area ad uso pubblico destinata al transito di veicoli, pedoni ed animali (artt. 1 primo comma, 2 primo comma e 3 primo comma n. 9). E' dunque decisiva, al fine in esame, come correttamente rilevato dal Tribunale, la concreta utilizzazione del suolo quale componente del sistema viario pubblico, non essendo essenziale la sua inclusione nel demanio stradale, ovvero il suo assoggettamento a diritto di passaggio della collettivita'. Peraltro, quando manchi un assetto giuridico in se' idoneo a determinare quella destinazione al transito pubblico, come nel caso del terreno di proprieta' privata, il passaggio e lo stazionamento di veicolo non possono assumere le connotazioni di detta circolazione o sosta se non in esito al positivo riscontro di una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalita' degli utenti del sistema stradale, dato che, in difetto, resta presumibile la fruizione del suolo in via esclusiva da parte del titolare del diritto dominicale o dei suoi aventi causa. La sentenza impugnata ha accertato che il piazzale in cui e' stata rinvenuta la vettura offerta in vendita dall'Autonuova era di proprieta' privata, ed ha ravvisato la sua destinazione al pubblico transito per la mera ipotizzabilita' di un accesso di altri, in carenza di sistemi protettivi ovvero di visibili divieti, vale a dire in relazione alla semplice eventualita' di tale godimento della collettivita'. La premessa in fatto non legittima la conclusione, in quanto la sola assenza di impedimenti all'ingresso di terzi non basta a trasformare il fondo di proprieta' del privato in una parte del complesso viario pubblico.id="green"> Il principio comporta l'accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione del Tribunale di Belluno. Tenendosi conto che le circostanze riscontrate nella precorsa fase processuale evidenziano la mancanza del delineato presupposto per l'applicazione delle norme della circolazione stradale in un'area privata,id="green"> si deve rendere una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ.. La Prefettura, per effetto di soccombenza, va condannata al pagamento delle spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza del Tribunale di Belluno, e, pronunciando nel merito, annulla i provvedimenti impugnati, con la condanna della Prefettura di Belluno al rimborso in favore della Autonuova 2 s.r.l. delle spese del processo, liquidate in euro 1.000,00, di cui euro 650,00 di onorari ed euro 150,00 di diritti, per il giudizio dinanzi al Tribunale, nonchè in euro 1.200,00, di cui euro 1.100,00 di onorari, per il giudizio di legittimita', oltre alle spese generali ed agli accessori di legge. Cosi' deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 26 novembre 2004. Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2005id="size1">
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ippocampo2009
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22/02/2009 7455
Inserito il 15/10/2009 alle: 12:26:29
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/10/2009  00:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ippocampo2009 Posted - 14/10/2009 : 19:55:28 Peraltro, tali indicazioni non sono necessarie per indicare l'esclusivo uso privato ( e quindi, non pubblico) di certe aree private e destinate ad uso particolare per loro naturaid="red">, come i cortili delle case, l’interno dei cantieri, degli stabilimenti e similiid="red">; in tali casi non è necessario che l’accesso sia chiuso da porte o cancelli per ritenere tali aree escluse dalla libera circolazione. TheDevil Posted - 15/10/2009 : 00:00:01 Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 1694 del 27 gennaio 2005 ...Premesso che il veicolo era stato rinvenuto da agenti della Polizia Stradale in un piazzale di proprieta' della ditta CentroGomme, vicino alla sede della Autonuova.. ...La ricorrente, con cinque connessi motivi, denunciando l'inosservanza delle citate norme e l'inadeguatezza della motivazione, osserva che il Tribunale di Belluno, dopo aver acclarato che l'autoveicolo nuovo era esposto per scopi commerciali in un terreno privato non aperto al pubblicoid="green"> (e del resto delimitato con catenelle, anche se temporaneamente abbassate)id="red">, doveva negare gli elementi costitutivi della sosta sottoposta alle regole della circolazione stradale, e quindi escludere la sussistenza delle violazioni... Motivi della decisione Il ricorso e' fondato. ....Peraltro, quando manchi un assetto giuridico in se' idoneo a determinare quella destinazione al transito pubblico, come nel caso del terreno di proprieta' privata, il passaggio e lo stazionamento di veicolo non possono assumere le connotazioni di detta circolazione o sosta se non in esito al positivo riscontro di una situazione di fatto divergente da quella normalmente propria del bene privato, con effettivo godimento di esso da parte della generalita' degli utenti del sistema stradale, dato che, in difetto, resta presumibile la fruizione del suolo in via esclusiva da parte del titolare del diritto dominicale o dei suoi aventi causa...... id="red"> ...Tenendosi conto che le circostanze riscontrate nella precorsa fase processuale evidenziano la mancanza del delineato presupposto per l'applicazione delle norme della circolazione stradale in un'area privataid="green">, si deve rendere una conforme pronuncia nel merito, ai sensi dell'art. 384 primo comma cod. proc. civ..

Modificato da ippocampo2009 il 15/10/2009 alle 12:29:03
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 15/10/2009 alle: 19:18:18
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 15/10/2009  00:00:01 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E ri-quindi ? Anche in tal caso la mia domanda (“ma cosa si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all’ente proprietario ?”) continua a rimanere senza risposta … E se la domanda non dovesse essere chiara, aggiungo un esempio (che avevo gia’ indicato la prima volta che avevo fatto la domanda) : “sto percorrendo una strada asfaltata, statale/provinciale/comunale, e ad un certo punto svolto imboccando una strada bianca che conduce a un parcheggio anch’esso bianco dove ci sono delle automobili/moto in sosta; l’unico cartello che ho visto indica il “divieto di campeggio” : posso quindi in tal luogo SOSTARE e NON CAMPEGGIARE con il camper cosi’ come fanno le auto/moto ?”id="blue">

Modificato da IvanoPP il 15/10/2009 alle 19:20:01
1dic2risp
1dic2risp
-
Inserito il 15/10/2009 alle: 19:25:22
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 14/10/2009  15:00:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Solo per segnalare che ho risposto a TheDevil aprendo un nuovo topic, essendo fuori tema, qui. Ecco il link: [url] https://forum.camperonline.it/#=91685
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23/11/2006 4689
Inserito il 23/10/2009 alle: 22:22:22
quote:Originally posted by 1dic2risp here
Provo ad esprimere diversamente i contenuti degli interventi di TheDevil per la parte che qui mi sembra più rilevante, nella speranza di non tradirne il senso ...>
> Riprendo il testo del tuo intervento sopracitato ed apporto di sèguito le correzioni strettamente essenziali a rappresentare la mia opinione in materia: Su una strada vige l'art. 185 e quindi, per quanto concerne laid="green"> circolazione e sostaid="red">, l'autocaravan è assimilato ad un'autovetturaid="red"> un veicoloid="green">. FUORI da una strada, questo non vale più. E QUINDI il divieto di campeggio attiene gli autocaravan (ad esempio su suolo demaniale o privato, in assenza di specifiche autorizzazioni) ma NON le normali automobili, in quanto le stesse (mmm... per la normativa regionale in materia di turismo? boh...) non, ripeto NON sono mezzi atti al soggiorno e pernottamento. QUINDI: fuori dalle strade e loro pertinenze (es.: parcheggi) l'autocaravan NON E' AFFATTO DETTO che sia assimilata ad un'automobileid="red"> e' un "mezzo mobile di pernottamento"id="green">.
1dic2risp
1dic2risp
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Inserito il 24/10/2009 alle: 08:54:27
Chiudiamo il cerchio, vuoi? Avevo deciso di NON risponderti fino a quando non ci vedremo 'dal vivo', magari davanti ad un desco imbandito, perché le tue posizioni (per come le interpreto) mi trovano d'accordo. E quindi: non voglio litigare, ma purtroppo molto spesso non riesco a capire che cosa ci vuoi suggerire. E dato che SPESSO i tuoi interventi 'suggeriscono' più che 'chiarire' e che mi hai bacchettato per averti messo in bocca idee non tue... ho pensato bene di sospendere il nostro contradditorio pubblico. Faccio un'eccezione qui perché mi sembra che possa chiarire il mio punto di vista abbastanza bene. A volte, secondo me, nei tuoi interventi manca qualcosa. Come in questo caso... Stai scrivendo: 1. che il fatto di essere fuori dall'ambito del c.d.s. implica necessariamente che un camper campeggia, dato che è un 'mezzo mobile di pernottamento'? Oppure/Anche: 2. che fuori dalle strade e loro pertinenze è vietato il campeggio? Sono due cose diverse. Per come leggo io il tuo intervento, il mio camper, parcheggiato in capannone privato (=rimessaggio) chiuso e vuoto sta campeggiando. [?] Cosa che mi pare piuttosto assurda... Se ritieni di rispondermi, fammi sapere. Desidero però chiarire il MIO punto di vista. A mio modo di vedere il 'campeggiare' configura azioni precise, che comprendono il mangiare e/o dormire a bordo, giusto per esemplificare. In generale parlerei di 'soggiornare nel mezzo', per poter parlare di 'campeggiare'. Il semplice parcheggio o sosta o fermata non configurano, ipso facto, l'azione di campeggio. Anche in presenza di utenze di bordo in funzione, per esser chiari. Ciao. Stefano PS: mi scuso per aver stravolto l'intervento dopo meno di 2 ore dalla pubblicazione. Sono dovuto uscire di corsa per un problema familiare e mi è scappato il tasto d'invio... spero di non ave spiazzato nessuno... ma la mattina del sabato questo è un posto tranquillo...[;)]

Modificato da 1dic2risp il 24/10/2009 alle 10:41:23
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:00:00
quote:Originally posted by 1dic2risp here
Chiudiamo il cerchio, vuoi? [1]id="red"> Avevo deciso di NON risponderti fino a quando non ci vedremo 'dal vivo', magari davanti ad un desco imbandito, [2]id="red"> perché le tue posizioni (per come le interpreto) mi trovano d'accordo. [3]id="red"> E quindi: non voglio litigare, ma purtroppo molto spesso non riesco a capire che cosa ci vuoi suggerire. [4]id="red"> E dato che SPESSO i tuoi interventi 'suggeriscono' più che 'chiarire' e che mi hai bacchettato per averti messo in bocca idee non tue... ho pensato bene di sospendere il nostro contradditorio pubblico. [4]id="red">>
> [1]id="red"> Come puoi constatare, con i "miei tempi" sto smaltendo alcuni arretrati perche' mi preme poter finalmente rispondere a Dani1967 in questo 'topic'. [2]id="red"> Mi spiace per la tua decisione e per ... la distanza delle nostre residenze! [3]id="red"> Questa informazione mi fa indubbiamente piacere. [4]id="red"> Qui invece non posso che esprimere nuovamente il mio dispiacere. Cerchero' di trovare una formulazione piu' chiara per i miei interventi.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:06:06
quote:Originally posted by 1dic2risp here
Provo ad esprimere diversamente i contenuti degli interventi di TheDevil per la parte che qui mi sembra più rilevante, nella speranza di non tradirne il senso ... Originally posted by TheDevil here
Riprendo il testo del tuo intervento sopracitato ed apporto di sèguito le correzioni strettamente essenziali a rappresentare la mia opinione in materia: .....>
>
quote:Originally posted by 1dic2risp here
E dato che SPESSO i tuoi interventi 'suggeriscono' più che 'chiarire' e che mi hai bacchettato per averti messo in bocca idee non tue... ho pensato bene di sospendere il nostro contradditorio pubblico. Faccio un'eccezione qui perché mi sembra che possa chiarire il mio punto di vista abbastanza bene. A volte, secondo me, nei tuoi interventi manca qualcosa. Come in questo caso ...id="red">>
> Non ti sei reso conto che le tue parole sono proprio un "boomerang" nei tuoi confronti. Qualche giorno fa ti sei fatto càrico di esprimere diversamente i contenuti degli interventi di TheDevil per la parte che qui mi sembra più rilevante. Io mi sono adesso limitato ad apportare le correzioni strettamente essenziali a rappresentare la mia opinione in materia. Se, in questo casoid="red">, ritieni che nel mio intervento manchi qualcosa, significa che questo "qualcosa" e' stato omesso proprio da te nel tuo iniziale proponimento. Quando ti ho chiesto per brevita' di voler valutare l'opportunita' di cancellare il tuo intervento sopracitato, la "brevità" intendeva proprio rappresentare le motivazioni di imprecisione ed incompletezza del tuo testo. Se mi fossi dilungato a darti tutte le motivazioni per le quali ritenevo necessario correggere il tuo intervento, avrei fatto prima a riesporlo direttamente ed in quel momento avevo altre priorita', per cui ho tagliato corto con l'espressione: per brevita'.
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:16:16
quote:Originally posted by 1dic2risp

here


Stai scrivendo [1]id="red">: 1. che il fatto di essere fuori dall'ambito del c.d.s. implica necessariamente che un camper campeggia, dato che è un 'mezzo mobile di pernottamento'? Oppure/Anche: 2. che fuori dalle strade e loro pertinenze è vietato il campeggio? Sono due cose diverse. Per come leggo io il tuo intervento [2]id="red">, il mio camper, parcheggiato in capannone privato (=rimessaggio) chiuso e vuoto sta campeggiando. Cosa che mi pare piuttosto assurda... Se ritieni di rispondermi, fammi sapere.>
> [1]id="red"> NO, veramente hai scritto tu (il 12/10). Io adesso mi sono limitato ad apportare le correzioni strettamente essenziali a cio' che tu hai scritto nel tuo proponimento di esprimere diversamente i contenuti dei miei interventi. [2]id="red"> Richiamato il contenuto del precedente punto (perche' non puoi considerarmi responsabile di cio' che tu hai scritto a mio nome), puoi lèggere

qui

la mia completa opinione in materia, espressa il 29/9 e da te evidentemente ignorata nel tuo proponimento del 12/10. Fammi sapere se ti risulta poco chiara e/o incompleta.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 24/10/2009 alle: 16:57:45
A mio parere la confusione nasce nel voler, a tutti i costi, considerare il camper sempre e comunque un veicolo, e così non è. Se il camper è rimessato in un garage privato diventa un semplice oggetto, tanto da non dover sottostare alle norme del CdS (assicurazione, revisione) per cui, come tale, può esservi tenuto alla pari di una bicicletta o di una valigia. Ma non può (potrebbe, visto che siamo in Italia) essere utilizzato per viverci all'interno, proprio perchè, quale oggetto, è custodito all'interno di un locale che non permette tale scopo. Ripeto quando detto nel precedente post (escludo le aree sulle quali vige il CdS in quanto mi sembra che non vi siano discussioni in merito) 1) se il camper viene utilizzato nella sua "componentistica", per far si che possa sostare su terreno privato occorre che il proprietario di quest'ultimo sia in regola con la locale normativa sul turismo. In acso contrario di tratta di campeggio abusivo; 2) se invece il camper è semplicemente parcheggiato su terreno privato, senza essere in alcun modo utilizzato (e credo che non ci voglia molto a distinguere tra un camper parcheggiato ed uno "abitato"), allora non vi sono problemi di sorta essendo adesso venuto meno anche l'obbligo di munirsi di licenza per gestire un parcheggio a cielo aperto (ciò, ovviamente, salvo eventuali divieti di sosta specifici locali).
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 24/10/2009 alle: 17:17:17
quote:Originally posted by 1dic2risp

here


Desidero però chiarire il MIO punto di vista. A mio modo di vedere il 'campeggiare' configura azioni precise, che comprendono il mangiare e/o dormire a bordo, giusto per esemplificare. In generale parlerei di 'soggiornare nel mezzo', per poter parlare di 'campeggiare'. [1]id="red"> Il semplice parcheggio o sosta o fermata non configurano, ipso facto, l'azione di campeggio. [2]id="red"> Anche in presenza di utenze di bordo in funzione, per esser chiari.>
> Sono due cose diverse. [1]id="red"> Hai centrato il bersaglio, perche' ti sei espresso in piena sintonia con la Corte di Cassazione per la quale (ex sentenze 2718/1992 e 6574/1996): campeggiare: vivere in qualunque veicolo in sosta, ossia adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente.id="green"> La definizione va estesa, per evidente analogia funzionale, ai mezzi mobili di pernottamento diversi dai veicoli (cfr.

qui

). [2]id="red"> Anche qui hai ragione, purche' vai ad integrare il "soggetto" dell'affermazione con la limitazione: sulla sede stradale in conformita' all'art. 185/2 CdS. Occorre tenere conto che quasi mai si incontra il "divieto di campeggiare" mentre solitamente viene disposto il "divieto di campeggio", che sono due cose diverse perche': - il "campeggiare" e' riferito all'azione della persona, all'interno di un mezzo mobile di pernottamento; - il "campeggio" e' riferito alla semplice presenza di un mezzo mobile di pernottamento su un terreno.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 24/10/2009 alle: 18:58:44
Eccirisiamo (per la millesima volta)... Il sostenere che (p.e.) che il dormire/mangiare dentro al camper equivale a campeggiare ANCHE quando si sosta su pubbliche strade/parcheggi e nel rispetto dell'art. 185 CdS e' solo una libera, per se ovviamente lecita, "interpretazione" di qualcuno. E ovviamente su tale posizione/interpretazione io non concordo assolutamente in quanto a parer mio se si sosta con il camper su pubbliche strade/parcheggi nel rispetto dell'art. 185 CdS NON SI CAMPEGGIA (anche se si dorme/mangia dentro al camper). Aggiungo che cio’ (dormire e mangiare in camper = a campeggiare) oltre a come lo “interpretiamo” noi (“poveri peones”…) e’ gia’ stato preso in considerazione anche dal Min. dei Trasporti spagnolo che in una direttiva analoga a quella dei nostri Ministeri (vedasi circ. del Min. Interni nr. 277 del 15/01/2008) indica che ai camper che sostano in pubbliche strade/parcheggi e’ vietato usare spazi esterni del camper (quindi come per il nostro art. 185 CdS) ma invece sono ininfluenti le attivita’ (quindi, da quanto comprendo ed “interpreto”, p.e. anche dormire/mangiare) svolte all’interno del camper (tra l’altro di questa info della direttiva del Min. dei Trasporti spagnolo ne avevo gia’ in passato informato qui su CoL). Per concludere, non avrei voluto intervenire (per l'ennesima volta) su questo argomento , perche' ho il timore che la discussione possa di nuovo "azzeccagarbugliarsi" e di conseguenza porterebbe i piu' a "scocciarsi" e a non seguire l'argomento e cio' in questo momento sarebbe cosa non buona in considerazione di quanto sta avvenendo di "strano" per il camperismo "libero" (ovvero P9 e incontro ANCC/CIC con Min Turismo) ... Ivanoid="blue">
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 24/10/2009 alle: 19:10:21
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 24/10/2009  18:58:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In genere non replico visto che lo ritengo inutile in quanto non c'è peggio sordo di chi non vuol sentire, ma credo che qui sia il caso di farlo. Vorrei farti una domanda, hai capito la differenza tra uso pubblico ed uso privato di un'area/strada/etc?
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chorus
chorus
05/10/2006 12473
Inserito il 24/10/2009 alle: 19:13:02
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 24/10/2009  18:58:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Anch'io non vorrei intervenire per l'ennesima volta su questo argomento. Ivano, un conto è parcheggiare un camper in un luogo dove vige il cds, un altro è parcheggiarlo in un luogo dove non vige il cds. Tutto qua! L'intervento di ippocampo è illuminante: ti chiederei di leggerlo e di riflettere sulle parole scritte.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 24/10/2009 alle: 19:20:11
Premesso che conosco e comprendo la differenza, vorrei far notare che io scrivo sempre (a meno quando me ne dimentichi) "... quando si sosta con il camper in pubbliche strade/parcheggi ..." id="red"> Quindi senza voler fare polemica e soprattutto senza offesa , magari "leggete attentamente" e "rifletteteci" voi ... Ivanoid="blue">
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 24/10/2009 alle: 20:36:31
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 24/10/2009  19:20:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Che tu lo dica è vero, ed il problema forse è questo. Avevo risposto perchè mi era sembrato che tu non avessi capito che quando parla di "campeggio abusivo" TheDevil si rifesce ad aree ad uso privato e non pubblico.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 25/10/2009 alle: 10:21:57
Ma cosa intendi dire con “Che tu lo dica è vero, ed il problema forse è questo.”id="black"> ? Per quanto riguarda “Avevo risposto perchè mi era sembrato che tu non avessi capito …”id="black"> , ti e’ sembrato male. Ivanoid="blue">
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