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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/10/2009 alle: 19:05:28
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/10/2009  18:53:35 se vogliono la multa te la fanno, poi tu corri a fare ricorsi. tanto loro non hanno nulla da rimetterci.>
> Come scritto piu' volte e' proprio cosi' [:(] e le amm. comunali anti-camperiste ben lo sanno e ci "marciano" alla grande ("beccati" la multa, magari ILLEGITTIMA, e poi "sono tutti razzi tuoi" ...) [:(!] Cmq , di ricorsi vinti ce ne sono (c'e' anche un apposito 3D qui in normative che li elenca), quindi (anche se nel tuo caso penso che non hai possibilita' di vincere il ricorso visto che tia hanno "beccato" con la sedia fuori, ma in generale) ... [;)] Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 17/10/2009 alle 19:07:41
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 17/10/2009 alle: 20:20:20
quote:Originally posted by scubidu

here


una macchina o qualsiasi altro veicolo puo sostare in un terreno del demanio marittimo?>
> NO sicuramente sulla costa pugliese, come da punto <e> dell'Ordinanza Assessoriale

qui

riportata. Per le altre regioni (con zone costiere) dipende dalle corrispondenti Ordinanze Assessoriali e/o Ordinanze delle pertinenti Capitanerie di Porto, ai sensi dell'art. 1164 (ed altri) del Codice della Navigazione.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:06:45
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 17/10/2009  18:36:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non vorrei entrare nella diatriba: perchè le multe solo ai camper?, ciò in quanto non è sicuro che i verbali non siano stati elevati anche agli altri veicoli. Cmq, a mio parere in quanto da te esposto prima c'è un punto che ripeti più volte ma che non è per niente aderente a quello che dispone la norma. E per farti capire qual'è ti faccio un esempio: secondo te una coppia che piantasse una tenda e all'arrivo degli operanti si facesse trovare in acqua a fare il bagno, e posto che in loco vigesse il divieto di campeggio, sarebbe sanzionabie oppure no?
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 17/10/2009 alle: 23:15:36
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 17/10/2009  18:53:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Lascando stare quello che hanno (o meglio, NON hanno fatto) coloro che sono intervenui in precedenza, ti assicuro che gli operanti, in caso si accertasse che abbiano mancato di sanzionare tutti, incorrerebbero nel reato di omissione di atti d'ufficio (art. 328 c.p.), che non è proprio da ridere.
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scubidu
scubidu
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16/02/2006 3839
Inserito il 18/10/2009 alle: 00:01:50
sono anche furbi. il primo gruppo di notifiche e arrivato quasi tre settimane fa a cinque camper, e uno di loro ha dei parenti a taranto e assieme hanno passato le carte a un avvocato per il ricorso. visto quello che e scritto sul verbale pero la vedo dura. intanto io faccio il parac**lo e sto a guardare l'esito del ricorso. poi vedremo nel caso non fosse accettato se fare un esposto. ma i ricorsi non dovrebbero essere a meta strada tra le due parti??
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 18/10/2009 alle: 13:27:03
Per i fatti costituenti un illecito amministrativo, ai sensi dell'art. 3 comma 2 L. 689/81: "Nel caso in cui la violazione è commessa per errore sul fatto, l'agente non è responsabileid="red"> quando l'errore non è determinato da sua colpa." Ciò significa che, se da una parte il trasgressore non può invocare l'ignoranza della Legge, dall'altra si deve mettere in condizione il cittadino di essere consapevole che la sua condotta costituisce illecito amministrativo; quindi lo stesso può invocare l'assenza dell'elemento soggettivo legato all'errore sul fatto. Cassazione Civile Errore sul fatto In tema di sanzioni amministrative non è sufficiente che siano accertati gli estremi oggettivi della violazione, ma occorre, altresì, per l'affermazione di responsabilità, che la condotta sia almeno colposa; e la colpa è esclusa quando, secondo il disposto del secondo comma dell'art. 3 della legge n. 689 del 1981 (richiamato dall'art. 194 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (cod. strad.) per le violazioni che, come quella prevista dall'art. 143, comma dodicesimo, sono punite con sanzione amministrativa pecuniaria), la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Sez. III, sent. n. 6111 del 12-05-2000, Ferrari c. Pref. di Belluno (rv 536454). id="size1"> Se i camperisti, "attirati" anche dalla presenza di varie auto parcheggiate nella zona, dimostrano di aver campeggiato convinti di stazionare in area NON demaniale, bensì in un'area pubblica priva di divieti, non escludo che il giudice di pace possa dar ragione ai ricorrenti perchè la violazione è stata commessa per errore sul fatto non determinato da colpa dell'agente. Gli agenti della Forestale intervenuti, se fossero stati seri e professionali, potevano prima avvisare tutti coloro che occupavano l'area in questione che trattavasi di area demaniale, intimandoli che qualora non avessero liberato la zona potevano incorrere alle sanzioni amministrative; dopodichè potevano procedere alla contestazione dell'llecito nei confronti dei trasgressori inottemperanti all'intimazione.
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scubidu
scubidu
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16/02/2006 3839
Inserito il 18/10/2009 alle: 14:59:44
ho appena sentito un altro camperista che quel giorno e stato multato. erano in 4 camper messi in cerchio tendalini fuori griglie tavoli sedie e chi piu ne ha.... non hanno contestato il campeggio abusivo, ma la sosta sulla zona demaniale. adesso provo a farmi girare una copia del verbale
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/10/2009 alle: 18:42:02
quote:Risposta al messaggio di ippocampo2009 inserito in data 17/10/2009  23:06:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Non vorrei entrare nella diatriba: perchè le multe solo ai camper?, ciò in quanto non è sicuro che i verbali non siano stati elevati anche agli altri veicoli.>
> Premetto che invece che “diatriba” io direi “discussione” (pur se in alcune occasioni “accesa”, ma direi mai “degenerata”, in quanto le diverse posizioni a volte inducono ad “esagerare” sui diversi concetti). Venendo al dunque, e’ vero che l’eventuale differenza di trattamento tra camper e autovetture nello specifico caso qui descritto da scubidu deve essere ancora accertata. Ma in altri casi invece questa differenza e’ ben nota (vedasi p.e. l’episodio di Capo Ferrato che ho ricordato). Ed inoltre , il DATO DI FATTO che in molti casi i camper risultano “svantaggiati” (in molti casi ILLEGITTIMAMENTE) nei confronti delle autovetture e’ (quasi) all’ordine del giorno (vedasi p.e. , ma NB solo p.e. , la tariffa di sosta camper maggiorata del 900% rispetto alle autovetture, episodio si cui ho informato il forum in un altro 3D sempre qui in leggi/normative). Per il resto, tutto quello che avevo da dire in questo 3D l’ho gia’ scritto (e mi spiace di non aver trovato risposte CHIARE e NETTE alla domanda da me posta, ovvero io nella situazione da me descritta continuo a non sapere come comportarmi…) quindi mi fermo qui (anche perche’ il continuare penso sia poco utile per gli altri lettori del forum) Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/10/2009 alle: 18:48:22
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/10/2009  13:27:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Urca [:0] (finalmente) una risposta (anche se "indiretta") alla domanda che avevo posto ovvero : “ma cosa si fa a determinare con CERTEZZA se un luogo e’ soggetto o meno all’applicazione del CdS ? ovvero come viene indicato e riconosciuto ? ovvero una strada/parcheggio p.e. "bianco" dove normalmente circolano/sostano auto/moto/etc e' assoggettata o meno al CdS ? oppure tutte le volte si telefona in comune o per meglio dire all’ente proprietario ?” Ovvero e p.e. : “sto percorrendo una strada asfaltata, statale/provinciale/comunale, e ad un certo punto svolto imboccando una strada bianca che conduce a un parcheggio anch’esso bianco dove ci sono delle automobili/moto in sosta; l’unico cartello che ho visto indica il “divieto di campeggio” : posso quindi in tal luogo SOSTARE e NON CAMPEGGIARE con il camper cosi’ come fanno le auto/moto ?” Ora sono un po' piu' sicuro di come dovermi comportare nel caso non dovessi avere la certezza se mi trovo in un luogo soggetto al CdS o meno ... (e soprattutto se dovessi "beccarmi" una multa) [;)] Grazie ! [:)] (questo e' veramente un GRANDE forum xche' si trova risposta a tutto !) Ivanoid="blue">
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Bianca65
Bianca65
10/01/2006 2101
Inserito il 18/10/2009 alle: 20:45:03
ho appena sentito un altro camperista che quel giorno e stato multato. erano in 4 camper messi in cerchio tendalini fuori griglie tavoli sedie e chi piu ne ha.... non hanno contestato il campeggio abusivo, ma la sosta sulla zona demaniale. Vedo che nel verbale viene contestato il fatto che stavi campeggiando. Ora non credo che tale forma di divieto è esclusiva all'infrazione del solo articolo 185 ma possa essere contenuta in altre norme. Una curiosità? Hai fatto presente alla pattuglia che altri si trovavano nella stessa situazione Tua e non sono stati interessati dalle contravvenzioni? Salutoni Eddy id="navy">id="size3">id="Comic Sans MS">
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scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 18/10/2009 alle: 21:51:43
con la scua che si sono presi solo i dati senza fare il verbale, non ho potuto vedere cosa contestavano. solo adesso che mi e arrivato il verbale ho potuto confrontarlo. comunque la cifra e la stessa 200€ vediamo quando mi girano una copia del verbale cosa e scritto
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 18/10/2009 alle: 22:02:16
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 18/10/2009  18:48:22 .......Ora sono un po' piu' sicuro di come dovermi comportare nel caso non dovessi avere la certezza se mi trovo in un luogo soggetto al CdS o meno ... (e soprattutto se dovessi "beccarmi" una multa) >
> Mi sento in dovere di precisare il concetto di ERRORE SUL FATTO ex art. 3 L. 689/81, onde evitare false illusioni.... In questo post ho richiamato tale norma, perchè mi sembrava evidente che vi fossero sufficienti elementi per sostenere in un eventuale ricorso avverso al verbale di contestazione, oggetto di questa discussione, la tesi di un errore di valutazione (ERRORE SUL FATTO) da parte dei camperisti. Infatti, secondo me, i seguenti elementi fanno supporre che sia consentito l'accesso ai veicoli nell'area in questione: 1) la segnaletica orrizzontale caratterizzata da striscie lngitudinali discontinue; 2) l'assenza di segnaletica verticale (divieti) o altre segnalazioni verticali (proprietà privata - zona demaniale marittima - ecc) in corrispondenza dell'ingresso a tale area; 3) l'assenza di cancelli-"dissuasori di sosta"-catenelle (anche abbassate); 4) la presenza di 7-8 autovetture, 2-3 tende canadesi, 1 gazeebo all'interno dell'area. Il giudice o il prefetto dovrà tener conto che "sui piatti della bilancia", da una parte vi sono i 4 elementi di cui sopra (ERRORE SUL FATTO), dall'altra l'art. 8 dell'ordinanza in questione: " ..........(l'ordinanza n.d.r.) Deve essere esposta, ben visibile ed in formato di almeno 70 x 100 cm, oltre che presso i concessionari, anche presso le sedi municipali dei comuni costieri per l’intera stagione balneare."id="size1"> Pertano sarà a discrezione di chi dovrà giudicare, valutare se è premimente la prima tesi (ERRORE SUL FATTO).
19
scubidu
scubidu
rating

16/02/2006 3839
Inserito il 18/10/2009 alle: 23:04:51
nessun camperista avvocato da taranto???
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 19/10/2009 alle: 13:51:46
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 18/10/2009  22:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ri-grazie ! [:)] Ivanoid="blue">
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