quote:Veneto L.R. 6-4-2001 n. 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche. Art. 4 Rilascio delle autorizzazioni per il commercio in forma itinerante. 1. L'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in forma itinerante di cui all'articolo 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo è rilasciata dal primo comune in cui l'operatore intende esercitare l'attività. 2. L'autorizzazione di cui al comma 1 abilita al commercio su aree pubbliche in forma itinerante e nelle fiere su tutto il territorio nazionaleid="blue">; abilita inoltre alla vendita a domicilio del consumatore, nei locali ove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago con l'obbligo di esibizione, attraverso esposizione, del tesserino di riconoscimento di cui all'articolo 19 del decreto legislativo e con l'osservanza di quanto disposto dal comma 9 del medesimo articolo. 3. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante deve essere svolto in modo tale da differenziarsi dal commercio su aree pubbliche con posteggi, può essere svolto su qualsiasi area pubblica, purché non espressamente interdetta dal comune ed è consentita la sosta per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore, fino ad un massimo di due ore nello stesso posto, con successivo spostamento di almeno duecentocinquanta metri.id="blue"> 4. L'operatore può esercitare l'attività in forma itinerante con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno, la merce non sia esposta su banchi collocati a terra e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.>>
quote:Risposta al messaggio di campcamp inserito in data 23/11/2013 17:32:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Beh, non è che nei porti la pesa sia vietata in assoluto, solo che devi essere autorizzato...
quote:Art. 79 - Pesca nei porti Nei porti e nelle altre località di sosta o di transito delle NavI, l' esercizio della pesca è sottoposto all'autorizzazione del comandante del porto.>>