In risposta al messaggio di Giovanni del 11/06/2026 alle 16:28:22Pensa, sono arciconvinto di sapere poco con tendenza al nulla, comunque grazie!
Chorus le sa tutte! Avrei preferito rivolgermi a te con il tuo nome, ma anche Chorus va benissimo! Giovanni
In risposta al messaggio di chorus del 11/06/2026 alle 16:02:24"per la mia assolutamente insignificante esperienza legale"
Bravo Salvatore, riporto qui sotto un estratto degli articoli del codice penale che puniscono nel merito. Art. 589-bis. Omicidio stradale Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulladisciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Art. 590-bis. Lesioni personali stradali gravi o gravissime Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Ora, per la mia assolutamente insignificante esperienza legale, non so quale sia l'atteggiamento delle Procure in merito ai suddetti reati e, se, soprattutto, ci sia giurisprudenza su colleghi camperisti che, alla guida di un camper obeso, provochino fattispecie rientranti in tali articoli del codice penale. Però, in un approccio prudente, se ne deve tener conto.