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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 09:28:06
In risposta al messaggio di TheDevil del 19/11/2021 alle 19:59:59

   Giorgiooste ha scritto: La speranza utopistica rimane quella di una legge a prova di interpretazione, in qualsiasi senso sia e senza quelle anomalie del cds che, pur sembrando più favorevole, lascia appigli e disparità...
   ==============================    I detrattori delle due sentenze della Cassazione qui citate si soffermano sulle specifiche vicende, sull'epoca e sui luoghi in cui si sono svolte, sulla tipologia dei mezzi mobili di pernottamento coinvolti, sull'esito del giudizio. Ma la Corte di Cassazione ha anche una funzione nomofilattica, che va oltre le singole vicende sulle quali e' chiamata a giudicare, e che e' invece di carattere generale: Il dettato normativo postula una puntuale definizione del concetto di campeggio, il quale consiste [...] nel vivere nel veicolo in sosta, ossia nell'adibire il veicolo stesso a proprio luogo di soggiorno e di riposo, con conseguente utilizzazione di ogni tipo di impianto e di attrezzatura in esso esistente. Al posto del termine veicolo si puo' utilizzare l'espressione piu' generale di mezzo mobile di pernottamento, senza evidentemente alterare l'intento della Cassazione di associare il concetto di campeggio alle attivita' delle persone che vi si trovano alloggiate (in temporanea alternativa della cosiddetta dimora abituale). In vigenza della Legge Fausti (concernente un particolare veicolo) da appena quattro mesi, e per ottemperare alle disposizioni della legge-delega 190/1991, il Governo si e' trovato costretto a riportarne tutte le disposizioni nel CdS e nel successivo Regolamento. Se si va a leggere l'art. 231 CdS, viene infatti disposta l'abrogazione anche di detta Legge Fausti (336/91). A fronte del concetto di campeggio enunciato dalla Corte di Cassazione (di carattere generale, valido ovunque e per qualunque tipologia di mezzo mobile di pernottamento) il Deputato Fausti introduce la definizione opposta di non-campeggio, riferita esclusivamente alle caratteristiche esteriori di un particolare veicolo, quando si trova in sosta sulle strade soggette alla regolamentazione del CdS. Alle varie Regioni che hanno disposto il divieto di campeggio [oppure di sosta campeggistica] al di fuori delle apposite strutture ricettive occorrerebbe chiedere quale attivita' intendano vietare: - la semplice collocazione di un mezzo mobile di pernottamento; - l'adibizione del mezzo mobile di pernottamento ad alloggio di persone.     
...
Sono perfettamente d'accordo con te.
In altre parole, la Cassazione ha dato la definizione di campeggio, come se fosse un dizionario.
E questo indipendentemente dal contesto giudicato.
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 10:33:01
Copio/incollo dal sito internet

www.cortedicassazione.it


Si, in ambito giuridico la Cassazione è assimilabile all'Accademia della Crusca. Un giurista direbbe che sto dicendo una castroneria, ma spero renda l'idea di ciò che ho in mente.

In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare "l 'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni". Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, f inalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 11:12:31
In risposta al messaggio di chorus del 20/11/2021 alle 10:33:01

Copio/incollo dal sito internet www.cortedicassazione.it Si, in ambito giuridico la Cassazione è assimilabile all'Accademia della Crusca. Un giurista direbbe che sto dicendo una castroneria, ma spero renda l'idea di ciò
che ho in mente. In Italia la Corte Suprema di Cassazione è al vertice della giurisdizione ordinaria; tra le principali funzioni che le sono attribuite dalla legge fondamentale sull'ordinamento giudiziario del 30 gennaio 1941 n. 12 (art. 65) vi è quella di assicurare l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni. Una delle caratteristiche fondamentali della sua missione essenzialmente nomofilattica ed unificatrice, finalizzata ad assicurare la certezza nell'interpretazione della legge (oltre ad emettere sentenze di terzo grado) è costituita dal fatto che, in linea di principio, le disposizioni in vigore non consentono alla Corte di Cassazione di conoscere dei fatti di una causa salvo quando essi risultino dagli atti già acquisiti nel procedimento nelle fasi che precedono il processo e soltanto nella misura in cui sia necessario conoscerli per valutare i rimedi che la legge permette di utilizzare per motivare un ricorso presso la Corte stessa
...
«Si, in ambito giuridico la Cassazione è assimilabile all'Accademia della Crusca»

Indipendentemente dal contesto normativo?
L'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, certo, ma le leggi cambiano! Non stiamo mica parlando delle tavole della legge di Mosè!
Possibile che ti perdi così in un bicchier d'acqua?

Comunque mi fermo qui. Se credi che la cassazione sia l'accademia della crusca, se secondo te quello che dice la cassazione rimane valido anche se le leggi cambiano - come se avesse un potere legislativo maggiore del parlamento - non ho speranze.
 

Modificato da SergioRM il 22/11/2021 alle 16:32:48
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 12:02:37
In risposta al messaggio di SergioRM del 20/11/2021 alle 11:12:31

«Si, in ambito giuridico la Cassazione è assimilabile all'Accademia della Crusca» Indipendentemente dal contesto normativo? L'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, certo, ma le leggi cambiano! Non
stiamo mica parlando delle tavole della legge di Mosè! Possibile che ti perdi così in un bicchier d'acqua? Comunque mi fermo qui. Se credi che la cassazione sia l'accademia della crusca, se secondo te quello che dice la cassazione rimane valido anche se le leggi cambiano - come se avesse un potere legislativo maggiore del parlamento - non ho speranze.  
...
E' meglio che ci fermiamo qui, siamo arroccati nelle nostre posizioni. 
Lo ridico per l'ennesima volta: l'art. 185 non è l'unica norma dello Stato italiano
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 16:16:16
  
Armando ha scritto:

Però immagino che per applicare le sanzioni, anche locali, bisogna che il "campeggio" ci sia.


   
==============================
   
Concordo.

Infatti ho scritto:

In caso di accertata violazione di un eventuale

"divieto di campeggio"

disposto localmente...


   
 
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 20/11/2021 alle: 18:06:05
Quante parole! Poi arriva uno che fa la contravvenzione, se si ritiene ingiusta si fa ricorso, se la tolgono è andata bene ma c'è sempre lo sbattimento e se  ritenuta valida paghi quella e tutto il resto. 
Questo in sintesi. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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2assi
2assi
16/05/2011 3542
Rispondi Abuso
Inserito il 21/11/2021 alle: 13:57:58
In risposta al messaggio di ezio59 del 20/11/2021 alle 18:06:05

Quante parole! Poi arriva uno che fa la contravvenzione, se si ritiene ingiusta si fa ricorso, se la tolgono è andata bene ma c'è sempre lo sbattimento e se  ritenuta valida paghi quella e tutto il resto.  Questo in sintesi. 
Finalmente uno che dice la verità. Ciao Ezio,
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 21/11/2021 alle: 20:11:20
In risposta al messaggio di 2assi del 21/11/2021 alle 13:57:58

Finalmente uno che dice la verità. Ciao Ezio,
yessmiley ciao
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 21/11/2021 alle 20:11:44
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 23/11/2021 alle: 11:42:06
Si, troppe parole. Soprattutto troppa fuffa.
Ho illustrato

qui

un aspetto finora trascurato: più che con codici e sentenze, il camperista può "scontrarsi" con ordinanze e regolamenti di polizia urbana.
Qualcuno vi ha visto solo la ripetizione di quanto già discusso qui. Un punto di vista singolare, perché a quanto ricordo mai su COL si era tentata una rassegna dei regolamenti di polizia urbana.
Ma l'esito è stato perfetto, perché il thread è stato bloccato.
Così, chi vorrà, potrà leggervi informazioni documentate non sepolte dalla consueta sbrodolata di castronerie.

Buoni km.
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