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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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biker67
biker67
13/03/2008 4
Rispondi Abuso
Inserito il 11/09/2023 alle: 18:04:02
Trovato in rete:
Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 25981 del 6 settembre 2023
MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE
Direzione Generale per la Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione
Prot. n. 0025981 del 06/09/2023
OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.
In seguito all'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla "determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e M3", si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette. Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, "disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne", normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1.
Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche.
Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo.
È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni:
- lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni;
- larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m;
- altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m.
Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa.
Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino.
In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura.
In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo.
L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.
Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495.
Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio.
Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS.
È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo.
La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente.
È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan.
Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C.
Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.
IL DIRETTORE GENERALE
ing. Pasquale D'Anzi

In rete ho trovato anche questi riscontri:

https://www.silpcgil.it/articol...

interno_dipartimento_della_p.s._determinazione_delle_caratteristiche_e_delle_modalita'_di_installazione_delle_strutture_portasci,_portabiciclette,_applicate_a_sbalzo_posteriore_o_ul_gancio_di_traino_a_sfera_sui_veicoli_di_categoria_m1?fbclid=IwAR3wa5gcC89js37-EDCdAJ8QhrW5g8xQ-tr6NHyO-YYxa_CLBg6GoqKybNQ



https://www.asaps.it/78162-_min...



C'è un riiferimento preciso ai portamoto per i camper.
Non sto affermando che cambia tutto o non cambia nulla: è solo per sapere se qualcuno ne sa di più.
Mauri

Modificato da biker67 il 11/09/2023 alle 18:22:34
17
franco49tn
franco49tn
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24/01/2008 10345
Rispondi Abuso
Inserito il 11/09/2023 alle: 18:27:38
Vedremo cosa faranno coloro hanno una moto/ciclomotore
su un "aggeggio" non a libretto?

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS

È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan.
L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan.
Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C.
Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate.

.
Franco
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impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29433
Rispondi Abuso
Inserito il 11/09/2023 alle: 18:41:52
Finalmente hanno colmato il vuoto legislativo riguardante la targa
ora si può mettere quella ripetitrice, prima non si poteva spostare quella originale e quella ripetitrice era destinata solo ai rimorchi
Silvio
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Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Rispondi Abuso
Inserito il 11/09/2023 alle: 22:29:22
Portamoto inamovibili significa che non metterò mai un portamoto.
capitolo chiuso
quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, quello che succede sul forum resta sul forum
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michele16
michele16
27/03/2019 277
Rispondi Abuso
Inserito il 11/09/2023 alle: 22:40:02
Chiedo scusa per la mia ignoranza in materia, a dicembre 2022 ho fatto installare il portatutto  goldschmitt e di conseguenza ci carico lo scooterino, quindi non sono a norma o si tratta solamente per le installazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della normativa? Domani invio il decreto all'installatore e sento cosa mi risponde. 
michele16
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naldorm
naldorm
05/08/2010 1077
Rispondi Abuso
Inserito il 12/09/2023 alle: 08:19:27
In risposta al messaggio di michele16 del 11/09/2023 alle 22:40:02

Chiedo scusa per la mia ignoranza in materia, a dicembre 2022 ho fatto installare il portatutto  goldschmitt e di conseguenza ci carico lo scooterino, quindi non sono a norma o si tratta solamente per le installazioni effettuate dopo l'entrata in vigore della normativa? Domani invio il decreto all'installatore e sento cosa mi risponde. 
Non mi pare che indichino date spartiacque, del resto motivandone il divieto con la sicurezza parrebbe logico che questa norma valga per tutte le installazioni attuali e future.

Non mi era chiaro che i portamoto fossero in un limbo, ma normalmente chi li installa, o meglio chi li ha installati fino ad oggi, li ha anche trascritti sulla CDC o non era possibile farlo?
Fernando
5
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 319
Rispondi Abuso
Inserito il 12/09/2023 alle: 10:14:20
In risposta al messaggio di naldorm del 12/09/2023 alle 08:19:27

Non mi pare che indichino date spartiacque, del resto motivandone il divieto con la sicurezza parrebbe logico che questa norma valga per tutte le installazioni attuali e future. Non mi era chiaro che i portamoto fossero in un limbo, ma normalmente chi li installa, o meglio chi li ha installati fino ad oggi, li ha anche trascritti sulla CDC o non era possibile farlo?
Che sappia io portamoto e portatutto sono cose diverse - anche se strutturalmente simili - io ho un portatutto rimovibile goldschmitt omologazione europea con la sua carta aggiuntiva - non si trascrive a libretto, ma ovviamente copriva la targa e le luci - e infatti ha le sue.

Sulla zona grigia della targa penso a questo punto invece di spostarla metterò la ripetitrice - mi parrebbe prevalere quella interpretazione.

Simone 
6
michele16
michele16
27/03/2019 277
Rispondi Abuso
Inserito il 12/09/2023 alle: 21:49:39
Mi sono informato questa sera in agenzia pratiche auto riguardo la targa ripetitrice, se non hai il gancio traino, non puoi richiederla. Al limite puoi acquistare la targa gialla, lettere e numeri presso una rivendita di accessori auto, ma sei sanzionabile ugualmente perchè non è omologata.
Ho contattato Goldschmitt Italia ed erano già a conoscenza della nuova normativa, la risposta è stata  di temporeggiare un attimo per capire l'evolversi della cosa perchè sembra ci sia un pò di confusione.
michele16
14
Subalpino
Subalpino
07/12/2010 2858
Rispondi Abuso
Inserito il 12/09/2023 alle: 22:02:59
In risposta al messaggio di michele16 del 12/09/2023 alle 21:49:39

Mi sono informato questa sera in agenzia pratiche auto riguardo la targa ripetitrice, se non hai il gancio traino, non puoi richiederla. Al limite puoi acquistare la targa gialla, lettere e numeri presso una rivendita di
accessori auto, ma sei sanzionabile ugualmente perchè non è omologata. Ho contattato Goldschmitt Italia ed erano già a conoscenza della nuova normativa, la risposta è stata  di temporeggiare un attimo per capire l'evolversi della cosa perchè sembra ci sia un pò di confusione.
...
Mi sembra una cosa non vera. Io ho una targa gialla, comprata in motorizzazione e non ho più la macchina col gancio da 15 anni. Non ha nessun numero di targa.
quello che succede a Las Vegas resta a Las Vegas, quello che succede sul forum resta sul forum
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salito
salito
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21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 12/09/2023 alle: 22:24:46
se non sbaglio l inutilità di oscurare le luci posteriori se collegate le supplementari ci fosse già da anni 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 12/09/2023 alle 22:40:29
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suki74
suki74
17/06/2007 5304
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 11:32:17
Si parla di aggiornamento del du con art.78 nel caso la struttura copra targa o luci…
17
masivo
masivo
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24/08/2008 15176
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 14:56:44
In risposta al messaggio di franco49tn del 11/09/2023 alle 18:27:38

Vedremo cosa faranno coloro hanno una moto/ciclomotore su un aggeggio non a libretto? Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo
o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C. Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate. .
...
Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli,

Ma di che strutture parlano, i portatutto che sono strutture a sbalzo, sono consentite per portare motocicli?
Ivo
22
PDR
PDR
01/12/2003 6003
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 15:39:01
In risposta al messaggio di Subalpino del 12/09/2023 alle 22:02:59

Mi sembra una cosa non vera. Io ho una targa gialla, comprata in motorizzazione e non ho più la macchina col gancio da 15 anni. Non ha nessun numero di targa.
ma l'hai presa all'epoca che avevi il gancio di traino ?
Paolo DR
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4606
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 16:33:22
In risposta al messaggio di masivo del 13/09/2023 alle 14:56:44

Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, Ma di che strutture parlano, i portatutto che sono strutture a sbalzo, sono consentite per portare motocicli?
Penso si riferiscano a strutture come

questa


Come penso che se usi un portatutto come porta moto sia vietato comunque.
Quello a cui sembrano non aver pensato è che possono esserci dei portatutto o dei portabici che puoi caricare con pesi paragonabili a quelli di un ciclomotore e che non sono citati. 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

5
tuzzato
tuzzato
27/06/2020 319
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 17:25:47
In risposta al messaggio di giorgioste del 13/09/2023 alle 16:33:22

Penso si riferiscano a strutture come questa Come penso che se usi un portatutto come porta moto sia vietato comunque. Quello a cui sembrano non aver pensato è che possono esserci dei portatutto o dei portabici che puoi caricare con pesi paragonabili a quelli di un ciclomotore e che non sono citati. 
L'oggetto non parla di portatutto (e nel tutto c'è anche la moto) - quindi è fuorviante a mio avviso anche perché la norma europea citata li prevede

Simone
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57946
Rispondi Abuso
Inserito il 13/09/2023 alle: 18:10:28
In risposta al messaggio di michele16 del 12/09/2023 alle 21:49:39

Mi sono informato questa sera in agenzia pratiche auto riguardo la targa ripetitrice, se non hai il gancio traino, non puoi richiederla. Al limite puoi acquistare la targa gialla, lettere e numeri presso una rivendita di
accessori auto, ma sei sanzionabile ugualmente perchè non è omologata. Ho contattato Goldschmitt Italia ed erano già a conoscenza della nuova normativa, la risposta è stata  di temporeggiare un attimo per capire l'evolversi della cosa perchè sembra ci sia un pò di confusione.
...
La targa gialla si richiede (a pagamento) in motorizzazione, ma viene data senza numeri, i quali vanno acquistati in ufficio postale (non so se in tutti).
Le targhe gialle la comperai dove vado a fare installare i ganci, e poi lui si sarà arrangiato a comperarle in motorizzazione, che è sempre in contatto.

Se effettivamente ora ci fossero dificoltà, basta che chiedi una fotocopia del libretto a qualche amico che ha il gancio e con quella la agenzia va in motorizzazione a prendere la targa che essendo fornita senza numeri puo essere usata su qualsiasi veicolo. Se uno ha il gancio, di targhe gialle ne puo richiedere (comperare) quante ne vuole, se avesse piu di un rimorchio.

Con i cloni non omologati si rischia la falsificazione di targa...poi non capiterà mai, ma se trovi quello preciso, potrebbe essere un guaio. Però, se ne trovano anche di

fatti benissimo e con numeri in rilievo

, ma non sarebbero utilizzabili se non per esposizione wink
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 14/09/2023 alle 16:21:53
Summo
Summo
02/05/2021 1
Rispondi Abuso
Inserito il 15/09/2023 alle: 22:26:11
In risposta al messaggio di biker67 del 11/09/2023 alle 18:04:02

Trovato in rete: Comunicato Ministero Infrastrutture e Trasporti protocollo numero 25981 del 6 settembre 2023 MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DIPARTIMENTO PER LA MOBILITÀ SOSTENIBILE Direzione Generale per la
Motorizzazione, per i Servizi ai Cittadini e alle Imprese in Materia di Trasporti e Navigazione Prot. n. 0025981 del 06/09/2023 OGGETTO: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. In seguito all'emanazione del Decreto Dirigenziale n. 277 del 06.07.2023, pubblicato nella G.U. n. 183 del 07.08.2023, relativo alla determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci, portabiciclette o portabagagli, applicate a sbalzo posteriormente o per le sole strutture portabiciclette, anche anteriormente, sugli autobus da noleggio, di gran turismo e di linea di categoria M2 e M3, si rende opportuno rivedere le disposizioni già emanate con le circolari n. B103 del 27.11.1998 e B041 del 6.05.1999, anche per i veicoli di categoria M1 per quanto riguarda le strutture portasci e portabiciclette. Le circolari sopracitate richiamano la Direttiva n. 79/488/CEE, ad oggi sostituita dal regolamento UNECE 26, disposizioni uniformi concernenti l'approvazione di veicoli per quanto riguarda le sporgenze esterne, normativa in base alla quale le strutture portascì possono essere omologate quali entità tecniche indipendenti, destinate ai veicoli della categoria M1. Le strutture portabici, ancorché non omologabili perché non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26, sono accessori leggeri ed amovibili, che non modificano in modo significativo la massa a vuoto del veicolo e possono essere applicati sullo stesso, al pari dei portascì che, però, sono omologati come entità tecniche. Premesso quanto sopra, si rende opportuno specificare le modalità di installazione delle strutture amovibili portasci e portabiciclette applicate a sbalzo posteriormente su appositi punti di aggancio previsti dal costruttore del veicolo o sul gancio di traino a sfera del veicolo. È ammessa l'installazione delle strutture amovibili in parola alle seguenti condizioni: - lunghezza non superiore a 1,20 m, comprensiva delle cose trasportate (biciclette e sci collocati perpendicolarmente all'asse mediano del veicolo), nel rispetto dei limiti massimi di sagoma indicati dall'articolo 61 del Codice della strada (in seguito CdS) e dalla normativa europea relativa a masse e dimensioni; - larghezza non superiore, comprensiva delle cose trasportate, a quella dell'autoveicolo con il limite massimo di 2,35 m; - altezza, comprensiva delle cose trasportate, non superiore a 2,50 m. Si fa presente che le strutture amovibili portasci e portabici possono essere installate sugli autoveicoli di categoria M1 senza l'obbligo di annotazione sul documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo, salvo che non vengano ostruiti, anche parzialmente, i dispositivi di illuminazione, di segnalazione visiva e la targa. Inoltre, la massa della struttura applicata, comprensiva del carico, non deve determinare il superamento della massa massima dell'autoveicolo o il superamento delle masse massime ammissibili sugli assi; la massa corrispondente al carico sugli assi sterzanti anteriori in nessun caso può essere inferiore al 20% della massa massima tecnicamente ammissibile a pieno carico. Sulla struttura di traino non deve gravare una massa superiore a quella massima prevista nell'omologazione del dispositivo di traino. In caso di ostruzione anche parziale, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva, devono essere installati dispositivi supplementari omologati e corrispondenti in quanto a numero, genere e tipo a quelli previsti sul veicolo, nel rispetto delle prescrizioni relative ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione, per garantire le condizioni di visibilità come prescritto dall'art. 164, comma 1, del CdS. I dispositivi originali devono essere occultati, qualora sia consentito dalle caratteristiche costruttive del veicolo e, comunque, in conformità alle prescrizioni fornite dal costruttore, e il loro inserimento o disinserimento deve avvenire in modo automatico mediante l'inserimento o il disinserimento della spina per l'alimentazione delle luci ausiliarie ripetute sulla struttura. In caso di ostruzione, da parte delle strutture amovibili sopra indicate, anche parziale della targa, si dispone l'impiego della targa ripetitrice di cui all'art. 100 del CdS con le modalità previste per il carrello appendice al quale la struttura amovibile può ritenersi assimilabile per le specifiche modalità di utilizzo. L'installazione della struttura amovibile portasci o portabiciclette applicata posteriormente a sbalzo o utilizzando solo il gancio di traino a sfera di tipo omologato già regolarmente installato sul veicolo stesso, nei casi di ostruzione dei dispositivi di illuminazione e di segnalazione visiva o della targa, come sopra citato, comporta la visita e prova da parte degli U.M.C, ai sensi dell'art. 78 del CdS, con conseguente aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. Si fa presente, infine, che le strutture portascì e portabiciclette e il relativo carico, qualora non sia necessario ripetere la targa posteriore e i dispositivi luminosi, costituiscono carico sporgente e, pertanto, dovrà essere utilizzato l'apposito segnale di cui all'art. 164 comma 6 del CdS e all'articolo 361 del Regolamento di esecuzione emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495. Ricade, in ogni caso, nella responsabilità del conducente del veicolo l'obbligo della corretta installazione delle suddette strutture, per quanto concerne la stabilità dei punti di ancoraggio, ovvero il rispetto del carico verticale ammesso sulla sfera, qualora venga utilizzato il gancio di traino come appoggio. Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS. È consentito che le strutture in esame, portascì e portabiciclette, siano applicate sul tetto degli autoveicoli secondo le istruzioni fornite dal costruttore del veicolo, senza l'aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo. La sistemazione delle attrezzature trasportate così come il rispetto delle norme del CdS in merito a masse massime e dimensioni consentite ricadono sulla responsabilità del conducente. È ammessa l'installazione, fin dall'origine da parte del costruttore del veicolo in sede di omologazione, di strutture porta ciclomotori inamovibili e facenti parte integrante della carrozzeria delle autocaravan. L'eventuale installazione successiva alla immatricolazione di strutture porta ciclomotori sulle autocaravan viene consentita a condizione che il veicolo sia reso uguale ad una versione con porta ciclomotori già omologata dal costruttore dell'autocaravan. Al momento della presentazione della domanda di aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà del veicolo per indicare la presenza di una struttura porta ciclomotori, dovrà essere allegata apposita dichiarazione, in tal senso, da parte del costruttore del veicolo o di un'officina dal medesimo autorizzata, previa visita e prova ai sensi dell'art. 78 del CdS da parte dell'U.M.C. Le circolari B 103 del 27 novembre 1998 e B 041 del 06 maggio 1999 e ogni altra disposizione in contrasto con la presente circolare sono abrogate. IL DIRETTORE GENERALE ing. Pasquale D'Anzi In rete ho trovato anche questi riscontri: ... interno_dipartimento_della_p.s._determinazione_delle_caratteristiche_e_delle_modalita'_di_installazione_delle_strutture_portasci,_portabiciclette,_applicate_a_sbalzo_posteriore_o_ul_gancio_di_traino_a_sfera_sui_veicoli_di_categoria_m1?fbclid=IwAR3wa5gcC89js37-EDCdAJ8QhrW5g8xQ-tr6NHyO-YYxa_CLBg6GoqKybNQ ... C'è un riiferimento preciso ai portamoto per i camper. Non sto affermando che cambia tutto o non cambia nulla: è solo per sapere se qualcuno ne sa di più. Mauri
...
Ho sentito la Goldsmith di Padova e mi ha detto che stanno chiarendo con il ministero, di stare tranquillo che nessuno mi fa niente, purtroppo non mi fido.
mi ha detto che tutti costruttori di portamoto so sono riuniti per fare sistemare la legge.
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IZ4DJI
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12/11/2006 57946
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Inserito il 15/09/2023 alle: 23:13:57
In risposta al messaggio di Summo del 15/09/2023 alle 22:26:11

Ho sentito la Goldsmith di Padova e mi ha detto che stanno chiarendo con il ministero, di stare tranquillo che nessuno mi fa niente, purtroppo non mi fido. mi ha detto che tutti costruttori di portamoto so sono riuniti per fare sistemare la legge.
Normalmente le leggi non vengono "fatte sistemare" da chi ha vantaggio che lo siano, ma sono fatte da tecnici e legislatori per qualche motivo specifico e studiato con cura, e tali devono essere.
Che poi le lobby e le varie conoscenze possano "aggiustare" le leggi, purtroppo è ineluttabile ma non lo vedo come una cosa positiva.

Nel caso in questione, a me sembra che la nuova legge sia fatta basandosi su buon senso e dati tecnici per evitare pericoli, e un eventuale obbligo di trasportare i motocicli unicamente sugli appositi rimorchi, a me sembra una cosa di buon senso e a vantaggio della sicurezza e legalità del trasporto. Ma sicuramente a tanti non piacerebbe.
Personalmente penso che quando fu fatta la legge dei "portatutto" fu fatta in maniera non ottimale e non basandosi su dati tecnici, meglio sarebeb stato che ogni installazione fosse stata approvata in MTC dopo visita e prova, relazione tecnica, valutazione dei pesi sugli assi, sbalzo e tanti altri parametri che comportano variazione della stabilità di un mezzo.
Ma quello che penso io non conta nulla, solo un mio ragionamento.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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14/01/2010 29433
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Inserito il 16/09/2023 alle: 07:14:26
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 15/09/2023 alle 23:13:57

Normalmente le leggi non vengono fatte sistemare da chi ha vantaggio che lo siano, ma sono fatte da tecnici e legislatori per qualche motivo specifico e studiato con cura, e tali devono essere. Che poi le lobby e le varie
conoscenze possano aggiustare le leggi, purtroppo è ineluttabile ma non lo vedo come una cosa positiva. Nel caso in questione, a me sembra che la nuova legge sia fatta basandosi su buon senso e dati tecnici per evitare pericoli, e un eventuale obbligo di trasportare i motocicli unicamente sugli appositi rimorchi, a me sembra una cosa di buon senso e a vantaggio della sicurezza e legalità del trasporto. Ma sicuramente a tanti non piacerebbe. Personalmente penso che quando fu fatta la legge dei portatutto fu fatta in maniera non ottimale e non basandosi su dati tecnici, meglio sarebeb stato che ogni installazione fosse stata approvata in MTC dopo visita e prova, relazione tecnica, valutazione dei pesi sugli assi, sbalzo e tanti altri parametri che comportano variazione della stabilità di un mezzo. Ma quello che penso io non conta nulla, solo un mio ragionamento.
...
Concordo
montate un accessorio a sbalzo senza sapere  quanto è lo sbalzo, , il passo, quanto peso ha già l'asse, quanto peso ci carichi, ecc, pregiudica la sicurezza
La legge precedente non teneva conto di nulla poteva andare bene per un camper da 5 m con sbalzo di 30 cm e un passo (interasse) di 2,5 m
Ma di sicuro non va bene per un camper di 7,5m con sbalzo di 2,5 e un interasse di 4
Questa nuova legge, la trovo molto più giusta
Anche se il99,9 percento di chi dovrà mettersi in regola la penserà in maniera diversa,la prenderà come una norma solo per fare cassa
D'altronde si sa che al camperista medio(ma anche all'italiano medio) la sicurezza non è al primo posto
Lo si vede con i pesi, dove trovano mille giustificazioni, con la faciloneria sugli impianti gas ed elettrici, sulle gomme ,puntando a quelle più economiche, ecc
Silvio
18
suki74
suki74
17/06/2007 5304
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Inserito il 16/09/2023 alle: 07:24:40
Si parla di ciclomotori… non di motocicli o motoveicoli…
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29433
Rispondi Abuso
Inserito il 16/09/2023 alle: 08:27:41
In risposta al messaggio di suki74 del 16/09/2023 alle 07:24:40

Si parla di ciclomotori… non di motocicli o motoveicoli…
Infine, si rappresenta che non è consentita, per ragioni di sicurezza, l'applicazione su autovetture ed autocaravan di strutture a sbalzo o su gancio di traino a sfera per il trasporto di ciclomotori e motocicli, per i quali devono essere utilizzati i carrelli appendice e i rimorchi per attrezzature turistiche o sportive appositamente previsti dalla normativa di cui all'art. 56, comma 2, lett. f) e comma 4, del CdS.

A me sembra che si parli anche di ciclomotori e motocicli
Difatti, da oggi non si possono più trasportare sui portatutto onportamoto, ma solo su rimorchi al traino
Silvio
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