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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/03/2012 alle: 22:48:32
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 15/03/2012  22:22:12 ...>
> I veicoli di cui all'art. 167 comma 1 sono: I veicoli a motore ed i rimorchi Prova a rileggere il comma 6 del l’Art. 371 Regolamento di Attuazione: “Ai fini della determinazione della massa complessiva trasportabile sui veicoli di cui all'articolo 167, comma 1, del codiceid="red"> veicoli a motore ed i rimorchiid="green"> si tiene conto del corrispondente limite contenuto nel documento di circolazione dei veicoli medesimi.”
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 15/03/2012 alle: 23:05:45
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 14/03/2012  18:43:14 ....con gli autocaravan omologati con massa complessiva fino 3500 Kg. Ovvero possiamo circolare liberamente con un mezzo omologato a 35 Q con un sovraccarico massimo di 350 kgid="red"> senza incorrere in alcuna sanzione amministrativa o blocco del mezzo. >
> Qualora si volesse applicare il 167, ricordo che il comma 3 del medesimo articolo cita testualmente: "Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorché la eccedenza, superiore al cinque per centoid="red">,.... id="size1"> ed il comma 8: Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superioriid="red">. id="size1"> Quindi ritendo che il 5% di "franchigia" da applicare per un veicolo di 3.500 Kg. sia di 175 Kg. arrotondato a 200 Kg.
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 15/03/2012 alle: 23:23:40
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 15/03/2012  23:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo Fbomped! Forse non ti sei accorto che nella mia replica del 15/03/2012 : ore 00:49:40 in risposta al messaggio di IZ4DJI ...le tue obiezioni [;)]

Modificato da Tony Sbratt il 15/03/2012 alle 23:24:36
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 16/03/2012 alle: 08:23:43
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 15/03/2012  23:23:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Oops... pardon...[:I]
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 16/03/2012 alle: 21:01:19
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 15/03/2012  22:17:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti non possiamo prescindere dai principi generali fissati dalla legge 689/81. Ma io non riesco a vedere dove possa essere la norma speciale in tema di applicazione delle sanzioni al sovraccarico di un veicolo adibito al trasporto persone.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 16/03/2012 alle: 22:17:10
quote:

Originally posted by TonySbratt

Mi pare di capire che le "certezze" di qualcuno sono solo il frutto di interpretazione personale non supportata da documentazione "legale".>
> Deduzione ineccepibile, come successivamente confermato da Fbomped

che scrive

: ... sulla strada si rischia la contestazione di una o dell’altra violazione [167 o 169, ndr] a seconda dell’interpretazione dell’agente accertatore ....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 16/03/2012 alle: 22:18:50
quote:

Originally posted by chorus

... ma ad un autocaravan omologato per 5 persone che sia fuori peso con quattro persone a bordo come fai ad applicare l'art. 169 comma 7 ...?>
> Guidava autoveicolo destinato a trasporto persone con un carico superiore rispetto ai valori della carta di circolazione.id="green"> Cfr.

http://img.poliziadistato.it/do...

(pag.19). Cfr., inoltre, la conclusione dell'intervento di Chiodo64

qui

, da me ovviamente condivisa. Ti riconfermo, infine, le considerazioni che ti ho indirizzato

qui

, perche' non ha senso continuare a "spremersi le meningi" sul passato mentre puo' risultare certamente costruttivo un dialogo che porti ad una nuova formulazione delle norme, con uno sguardo diretto al futuro.
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 17/03/2012 alle: 10:03:41
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 16/03/2012  22:18:50 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> -------------------------------------------------------------------------------- Guidava autoveicolo destinato a trasporto persone con un carico superiore rispetto ai valori della carta di circolazione. Cfr.

http://img.poliziadistato.it/do...

(pag.19). ------------------------------------------------------------------------------- Esempio pratico: -Portata rilevata da F.2 = 35q -Passeggeri rilevati da S.1 = 3 -Categoria veicolo rilevata da J.1 = M1 -A bordo io e mia moglie, ns. peso totale 130 kg[:o)] -Carico utile 310 Kg -Attrezzature “tecniche” per utilizzo del "Camper" -Cibo, bagagli, accessori personali, tavolo, sedie, etc. -Accessori montati: quelli indispensabili, quelli superflui e quelli da esibizionista e da personaggio che si fa notare rumorosamente, privo del benché minimo senso di misura, di tatto ed eleganza.[8D] -Peso accertato alla pesa 4100Kg Sanzione: Guidava autoveicolo destinato a trasporto persone con un carico superiore rispetto ai valori della carta di circolazione, art. 169 comma 9, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Detrazione di 2 punti della patente (Legge n.120/2010). Giusto? -Nessuna sanzione Art. 167 comma 3) da €78,00 a €311,00 per aver ecceduto di oltre il 10% del 5% del carico complessivo ammesso? -Niente blocco del mezzo perché la continuazione del viaggio sarebbe subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (art. 167 comma 10)? [}:)][8][}:)]OOOOOOHHH …RAGASSI, …SIAM MICA QUI A RICARICARE LE BATTERIE CON LE GIRANDOLE![8][}:)][8] Se è così potevate dirlo subito! Da questo momento sarò solo un fedele sostenitore dell'Articolo 169. [:D][:D][:D]

Modificato da Tony Sbratt il 17/03/2012 alle 10:05:12
18
pbattini
pbattini
01/10/2007 38
Inserito il 17/03/2012 alle: 12:51:41
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 14/03/2012  20:33:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 17/03/2012 alle: 13:45:37
quote:Risposta al messaggio di pbattini inserito in data 17/03/2012  12:51:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A meno che io non abbia frainteso il tuo intervento “senza parole”, ti assicuro che la parte finale del mio precedente intervento, ovvero da “Giusto?” in avanti, non voleva essere assolutamente di tono sarcastico, nonostante i punti interrogativi, le battute e le faccine abbiano potuto lasciarlo intendere.[;)] Un salutone.[:)]
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 17/03/2012 alle: 14:33:03
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 17/03/2012  10:03:41 Guidava autoveicolo destinato a trasporto persone con un carico superiore rispetto ai valori della carta di circolazione, art. 169 comma 9, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. Detrazione di 2 punti della patente (Legge n.120/2010). Giusto?>
> Non credo sia giusto, tenuto conto che il comma 9 si applica solo nel caso di autovetture, è il comma 7 che vale per tutti gli altri veicoli destinati al trasporto persone (es. autobus, filobus, autocaravan, motocarrozzetta ecc.). Quindi euro 159,00.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Inserito il 17/03/2012 alle: 14:37:48
quote:

Originally posted by TonySbratt

Giusto? [1]id="red"> -Nessuna sanzione Art. 167 comma 3) da €78,00 a €311,00 per aver ecceduto di oltre il 10% del 5% del carico complessivo ammesso? [2]id="red"> -Niente blocco del mezzo perché la continuazione del viaggio sarebbe subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti (art. 167 comma 10)? [3]id="red">>
> [1]id="red"> NO, perche': - VIOLAZIONE = art. 169, comma 7; - DESCRIZIONE = Guidava autoveicolo destinato a trasporto persone con un carico superiore rispetto ai valori della carta di circolazione; - SANZIONE = da euro 159 ad euro 639, senza decurtazione punti; - SPIEGAZIONE = Nel vigente CdS le "categorie dei veicoli" sono prevalentemente indicate in forma descrittiva, per cui nell'art. 169 il comma 9 e' dedicato specificatamente alle "autovetture" mentre il comma 7 e' dedicato alla generalita' dei veicoli destinati al trasporto di persone, escluse le "autovetture" e compresi - ovviamente - gli "autocaravan". [2]id="red"> SI (cioe' nessuna sanzione), salvo incorrere in un controllo stradale operato da Rattaprusce' oppure da qualche suo collega che la pensa in materia allo stesso modo. [3]id="red"> NO, cfr.

https://forum.camperonline.it

#2648402
16
Tony Sbratt
Tony Sbratt
08/03/2009 161
Inserito il 17/03/2012 alle: 14:54:08
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 17/03/2012  14:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie TheDevil, descrizione chiara, precisa e circonstanziata. Devo ammettere che ti sei preparato molto bene. Complimenti[;)]
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13165
Inserito il 17/03/2012 alle: 15:30:11
quote:Risposta al messaggio di Tony Sbratt inserito in data 17/03/2012  14:54:08 Grazie TheDevil, descrizione chiara, precisa e circonstanziata. Devo ammettere che ti sei preparato molto bene >
> No, TheDevil è preparato molto bene. Sempre. Giovanni
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 20/03/2012 alle: 18:52:41
quote:

Originally posted by TonySbratt

Originally posted by Giovanni

>
> Vi ringrazio per le gratificanti parole che avete ritenuto di indirizzarmi. In particolare a Giovanni (quando scrive "sempre" con fiducia eccessiva) ricordo che, in numerose discussioni del forum, ho sostenuto miei radicati convincimenti in netta contrapposizione con quelli di: - noti autori di manuali/prontuari; - dirigenti ministeriali estensori di decreti/circolari; - produttori di accessori. Ad esempio,

qui

(con il mio intervento conclusivo del 30/4, alla fine di pag. 5).
22
Giovanni
Giovanni
rating

28/08/2003 13165
Inserito il 21/03/2012 alle: 08:17:23
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 20/03/2012  18:52:41 ...ricordo che, in numerose discussioni del forum, ho sostenuto miei radicati convincimenti in netta contrapposizione con quelli di... >
> Un conto è sostenere radicati convincimenti propri basati su documenti e leggi fisiche e leggi umane, un conto è fare solo dei copia ed incolla magari usando Google come traduttore, senza apportare i necessari aggiustamenti. Giovanni
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Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63245
Inserito il 21/03/2012 alle: 10:25:24
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 17/03/2012  14:37:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Allora se ho capito se si viaggia in sovrappeso 1) SI viene sanzionati per l'articolo 169 2) Non c'è nessuna percentuale se non quella della bilancia (a discrezione) 3) Se siamo fortunati ci si becca una multa di 159 Euro senza decurtazione dei punti patente. Sbaglio?
18
pbattini
pbattini
01/10/2007 38
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:20:55
Credo che molti camperisti stiano viaggiando con mezzi fuori peso. Passi per coloro i quali hanno mezzi un po vecchi e quindi non possono rivalersi legalmente contro i costruttori i quali peraltro continuano a produrre non omologabili per 3,5t. Colpa anche dei di molti camperisti che vogliono mezzi simili a seconde case. Sull’argomento si potrebbe scrivere un trattato! Ma per quei camperisti che in buona fede acquistano un camper rassicurati dal rivenditori che quello acquistato non supera le 3,5 t e poi hanno una amara sorpresa esiste un mezzo per difendersi. Riporto il seguente stralcio dell’articolo rintracciabile nel sito : Associazione Nazionale ************* **********. “A tutela dei camperisti è stata intrapresa un’azione stragiudiziale nei confronti di alcuni venditori nonché di alcuni costruttori delle autocaravan. La questione è quella dell’effettiva massa in ordine di marcia dei veicoli e la percezione di essa in sede di trattativa e vendita…. I rivenditori dovrebbero essere in possesso di: 1. La domanda di omologazione di cui all’allegato I al D.M. Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/04/2008 oppure, se il veicolo non è stato omologato in Italia, di cui alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007; 2. Il certificato di conformità di cui all’allegato IX al D.M Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 28/04/2008 oppure, se il veicolo non è stato omologato in Italia, di cui alla Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007. Per i pesi : VALE RICORDARE CHE il punto 1 dell’articolo 167 del Codice della Strada è chiarissimo: “I veicoli a motore e i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla Carta di Circolazione…”, quindi, nessuna deroga. Qualcuno attribuisce una funzione di tolleranza al punto 2: “Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella Carta di Circolazione, quando detta massa è superiore a 10 tonnellate è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma...” ma sbaglia perché, detta percentuale riguarda esclusivamente il campo di applicazione della sanzione amministrativa e, quindi, non vi sono deroghe al divieto di circolazione per le autocaravan sovrappeso.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 21/03/2012 alle: 11:30:36
quote:Risposta al messaggio di pbattini inserito in data 21/03/2012  11:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo te ai camper si applica l'articolo 167 del cds? Grazie per una tua risposta
19
IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 58088
Inserito il 21/03/2012 alle: 12:07:26
quote:Risposta al messaggio di pbattini inserito in data 21/03/2012  11:20:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> secondo me il problema è che dovrebbero essere cambiate le norme per l'omologazione dei camper. Calcolando che un camper con due persone, l'acqua, i materiali e le scorte necessarie a due persone, bici etc... alla fine ha come minimo 700kg a bordo, ma spesso di più, per non costringere a girare con il camper vuoto, basterebbe non permettere l'omologazione ai 35q ai camper che vuoti pesano oltre 2800kg, per due persone, e se hanno più posti dovrebbero pesare vuoti anche meno. Quelli che non stanno in questo parametro dovrebbero avere la sola omologazione per pesi oltre 35q. In pratica si tradurrebbe che i camper di m.5,5 o massimo 6m potrebbero essere condotti con patenteB, mentre tutti quelli più grandi e quindi più pesanti, solo con patente C. Questo, secondo me ovviamente. Aggiungo che secondo me un camper grande che però è leggero, avrà una cellula costruita così debole (praticamente polistirolo e cartone) da essere addirittura pericoloso per gli occupanti. __________________ Tommaso IZ4DJI

Modificato da IZ4DJI il 21/03/2012 alle 12:10:02
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