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IZ4DJI
IZ4DJI
rating

12/11/2006 58030
Inserito il 23/12/2016 alle: 21:29:41

Tutte le varie risposte lette, dalla Polizia stradale, si riferiscono sempre al 167,  e per me è corretto e il 169 è chiaramente scritto che si applica se c'è sovrappeso E numero maggiore di persone.
Visto che in pratica quei pochissimi sfortunati (la probabilità è la stessa che vincere la Lotteria) sono sempre stati sanzionati con il 167, almeno così ho sempre letto, stiamo buonini e non continuiamo a darci le martellate sui cogl***i invocando il 169, che poi capita che si rischia che una matellata prima o poi vada a segnolaugh
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





coopincamper
coopincamper
-
Inserito il 24/12/2016 alle: 15:11:32
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 23/12/2016 alle 21:29:41

Tutte le varie risposte lette, dalla Polizia stradale, si riferiscono sempre al 167,  e per me è corretto e il 169 è chiaramente scritto che si applica se c'è sovrappeso E numero maggiore di persone. Visto che in pratica
quei pochissimi sfortunati (la probabilità è la stessa che vincere la Lotteria) sono sempre stati sanzionati con il 167, almeno così ho sempre letto, stiamo buonini e non continuiamo a darci le martellate sui cogl***i invocando il 169, che poi capita che si rischia che una matellata prima o poi vada a segno Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
...

hai perfettamente ragione, gridare al lupo quando non c'è si rischia di trovarselo quando meno te lo aspetti
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58030
Inserito il 24/12/2016 alle: 16:52:25
Qualcuno diceva che il 167 sarebbe solo per i veicolo N1 e il 169 solo per i veicoli M1 , ma mettiamo il caso contrario,

un camioncino a tre posti, che mettiamo gira vuoto, ma con 4 muratori in cabina anzichè tre, verrà multato per il 167 o 169?

Secondo me il 169 perchè si tratta di persone in piu, anche se è un veicolo N1.

Ribaltiamo la situazione, e quindi un auto o camper M1 con le persone regolari ma pieno di mattoni, pietre, sabbia o quello che si vuole , allora deve essere multato per il 167.

Secondo me il tipo di veicolo non centra e non lo ho mai letto specificato in questi articoli, se non mi è sfuggito qualcosa, sempre possibile, ma centra solo l'infrazione cioè se piu persone (169)  piu persone e piu cose (169)  piu cose ma persone regolari (167).


 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





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urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Inserito il 24/12/2016 alle: 17:58:58
Sono d'accordo con Tommaso : la interpreto anch'io esattamente così.


 
-------"Il fine giustifica il mezzo"
Cornovaglia in Camper
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Reno e Mosella in camper, estate 2025
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/12/2016 alle: 16:55:54

Chiesto per curiosità alla stradale [1] ed in effetti è come dice Ziodani che per quanto riguarda la categoria M1 non ci sono tolleranze e dipendiamo dall'Art. 169 come spiega anche TheDevil.
Non chiedetemi altro che non ci capisco niente, ho chiesto solo per curiosità alla stradale.
La cosa mi fa capire che noi non possiamo oltrepassare il limite scritto sulla carta di circolazione, punto e basta.
Non esiste la fatidica percentuale di sforo. Oppure sbaglio? [2]
Ma noi di cosa facciamo parte? Trasporto cose o persone? [3]
Quale articolo devono applicare in caso di sovrappeso? [4]

[1]
Ti ringrazio per la testimonianza.
Assieme a Ziodani hai apportato alla discussione informazioni recenti e di prima mano, in quanto acquisite direttamente e riportate imparzialmente nel forum.

[2]
Esiste soltanto il margine di taratura dello strumento utilizzato per misurare la massa del veicolo.

[3]
Fin dalla sua definizione l'autocaravan e' sempre stato un veicolo per uso speciale.
In Italia, tutti i veicoli per uso speciale (compresi gli autocaravan) sono stati assimilati agli autoveicoli destinati al trasporto di cose (cat. N) fino al 1998, quando la Direttiva 98/14/CE ha ufficialmente "trasferito" autocaravan, ambulanze ed autofunebri nel nòvero degli autoveicoli destinati al trasporto di persone (cat. M).
Purtroppo, per gli addetti-ai-lavori (a parte qualche eccezione) l'autocaravan e' rimasto assimilato agli autocarri ancora per molti anni successivi e te ne do documentazione.
Il dott. G.D.Protospataro (VQA presso il MinInterno) e' l'autore di uno dei prontuari piu' diffusi tra gli addetti-ai-lavori (la cosiddetta "bibbia nera").
Ancora nell'edizione 2007 del prontuario, l'autocaravan e' considerato un veicolo di cat. N ---> cfr.

http://forum.enti.it/viewtopic....

.
Non so se questa castroneria sia stata emendata nelle edizioni successive del prontuario.

[4]
Una sanzione viene prevista dal legislatore per punire l'inosservanza di una norma.
Riterrei pertanto opportuno finalizzare la ricerca non alla sanzione da applicare ma piuttosto alla norma da osservare, nei tèrmini seguenti:
Con riferimento al carico abitualmente trasportato sul proprio veicolo, il conducente di un autocaravan e' tenuto ad osservare il primo comma dell'art. 167 CdS oppure il terzo comma del successivo art. 169?
Una volta appurata quale sia la norma da osservare in materia di carico trasportato su un autocaravan, si avrebbe direttamente l'indicazione della sanzione da applicare in caso di sovraccarico, cioe' in caso di inosservanza della norma.
 
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 26/12/2016 alle: 17:00:00

Sembra ci sia confusione anche per la polizia stradale.
... da quanto ho capito neanche la polizia stradale riesce a dare una risposta esatta o almeno concorde tra loro.
Per mettere in dubbio l'informazione diretta fornita da Eros (ed in precedenza da Ziodani) hai indicato il link ad una pagina del sito web dedicato ai Laika Ecovip serie oro.

Molti siti riportano questo "documento" attribuito alla Polizia Stradale, ma nessuno indica il link al sito ufficiale, oppure il testo della domanda oppure la data in cui questa risposta e' stata asseritamente fornita.

Come fai ad essere sicuro che questo "documento" sia mai esistito veramente?

Perche' i sostenitori dell'art. 167 non interpellano direttamente il sito della Polizia di Stato con un quesito nei termini che ho esposto nel precedente intervento?

Nel sito da te linkato viene espressa questa conclusione:
... se si è fuori peso entro certi limiti le sanzioni sono affrontabili ed anche credo inevitabili visto il peso dei nostri mezzi, ma se entro certi limiti nulla di così oneroso e pesante.

Come per IZ4DJI (che pero' non ha un Ecovip), i camperisti che frequentano quel sito sanno d'essere fuorilegge.

Il loro obiettivo non e' l'osservanza della norma, ma una inosservanza mantenuta possibilmente sotto i 400kg nella speranza che gli operatori di Polizia Stradale non si siano aggiornati e continuino a trattare ancora gli autocaravan come veicoli di cat. N.
 
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 26/12/2016 alle: 21:21:14
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/12/2016 alle 17:00:00

Sembra ci sia confusione anche per la polizia stradale. ... da quanto ho capito neanche la polizia stradale riesce a dare una risposta esatta o almeno concorde tra loro. Per mettere in dubbio l'informazione diretta fornita
da Eros (ed in precedenza da Ziodani) hai indicato il link ad una pagina del sito web dedicato ai Laika Ecovip serie oro. Molti siti riportano questo documento attribuito alla Polizia Stradale, ma nessuno indica il link al sito ufficiale, oppure il testo della domanda oppure la data in cui questa risposta e' stata asseritamente fornita. Come fai ad essere sicuro che questo documento sia mai esistito veramente? Perche' i sostenitori dell'art. 167 non interpellano direttamente il sito della Polizia di Stato con un quesito nei termini che ho esposto nel precedente intervento? Nel sito da te linkato viene espressa questa conclusione: ... se si è fuori peso entro certi limiti le sanzioni sono affrontabili ed anche credo inevitabili visto il peso dei nostri mezzi, ma se entro certi limiti nulla di così oneroso e pesante. Come per IZ4DJI (che pero' non ha un Ecovip), i camperisti che frequentano quel sito sanno d'essere fuorilegge. Il loro obiettivo non e' l'osservanza della norma, ma una inosservanza mantenuta possibilmente sotto i 400kg nella speranza che gli operatori di Polizia Stradale non si siano aggiornati e continuino a trattare ancora gli autocaravan come veicoli di cat. N.  
...

Questo è il primo link che ho trovato ;www.ecovippari.com/ peso-camper---art-167-cds---normativa.html
Faccio copia/incolla da "forum.enti.it"

"L'art. 169, commi 2 e 3, indica che detto articolo si applica a tutti i veicoli come segue:
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. (1)

3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture ..

Quindi l'art. 169 vale anche per i camion se uno vi trasporta più persone del consentito.

Ma il comma 7 indica altrettanto chiaramente che devono essere superate o entrambe le condizioni (peso e numero persone) oppure solamente le persone.

Ovvero. Anche data la premessa dei commi 2 e 3, la sanzione del comma 7 è applicabile solo in presenza di entrambe le condizioni (supero di peso e persone) oppure solo per il supero delle persone.

La ratio è a mio avviso da ricavarsi, almeno per le autocaravan, nell'art. 167 comma 1 che indica altrettanto chiaramente il supero alla sola massa massima:
1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:

Pertanto un'autocaravan che generalmente trasporta persone, bagaglio e cose (per cose intendo attrezzature fisse o mobili aggiunte che non sono normalmente bagaglio trasportato da autovetture, scooter nel garage del camper, o in qualche caso l'autovettura smart nei megacamper, oppure ancora doppi e tripli serbatoi di acqua, generatore, il gommone e il relativo motore nel garage etc. etc.) se sta dentro per le persone supera il peso per le altre cose trasportate che non può definirsi certamente bagaglio.

Per cui a mio avviso l'art. 169 comma 7 si applica solo se si superano entrambi i limiti o solo il limite delle persone. Se si supera il peso ma non il numero di persone allora si applica l'art. 167.

Per cui non condivido né il link di fbomped né il link di delux per un fatto squisitamente letterale (art. 12 delle preleggi): nonostante la premessa commi 2 e 3 del 169, la sanzione del comma 7 del 169 è applicabile solo se si supera il peso e le persone. Quella "E" conta parecchio in quel testo.

Altrimenti se si supera solo il peso vale l'art. 167 perché per definizione (art. 54) l'autocaravan è un veicolo adibito a trasporto persone E ALL'ALLOGGIO DI PERSONE. L'adibizione a trasporto di persone non è il solo uso per cui il veicolo è omologato. E in ogni caso vale l'art. 12 delle preleggi:
Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Quella "E" nel comma 7 fa la differenza altrimenti la formulazione del comma 7 sarebbe stata diversa.

A mio avviso.

No?"

Saluti.
Ezio

 
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 27/12/2016 alle: 05:40:33
In risposta al messaggio di ezio55 del 26/12/2016 alle 21:21:14

Questo è il primo link che ho trovato ;www.ecovippari.com/peso-camperart-167-cdsnormativa.html Faccio copia/incolla da forum.enti.it L'art. 169, commi 2 e 3, indica che detto articolo si applica a tutti i veicoli come segue:
2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. (1) 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture .. Quindi l'art. 169 vale anche per i camion se uno vi trasporta più persone del consentito. Ma il comma 7 indica altrettanto chiaramente che devono essere superate o entrambe le condizioni (peso e numero persone) oppure solamente le persone. Ovvero. Anche data la premessa dei commi 2 e 3, la sanzione del comma 7 è applicabile solo in presenza di entrambe le condizioni (supero di peso e persone) oppure solo per il supero delle persone. La ratio è a mio avviso da ricavarsi, almeno per le autocaravan, nell'art. 167 comma 1 che indica altrettanto chiaramente il supero alla sola massa massima: 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: Pertanto un'autocaravan che generalmente trasporta persone, bagaglio e cose (per cose intendo attrezzature fisse o mobili aggiunte che non sono normalmente bagaglio trasportato da autovetture, scooter nel garage del camper, o in qualche caso l'autovettura smart nei megacamper, oppure ancora doppi e tripli serbatoi di acqua, generatore, il gommone e il relativo motore nel garage etc. etc.) se sta dentro per le persone supera il peso per le altre cose trasportate che non può definirsi certamente bagaglio. Per cui a mio avviso l'art. 169 comma 7 si applica solo se si superano entrambi i limiti o solo il limite delle persone. Se si supera il peso ma non il numero di persone allora si applica l'art. 167. Per cui non condivido né il link di fbomped né il link di delux per un fatto squisitamente letterale (art. 12 delle preleggi): nonostante la premessa commi 2 e 3 del 169, la sanzione del comma 7 del 169 è applicabile solo se si supera il peso e le persone. Quella E conta parecchio in quel testo. Altrimenti se si supera solo il peso vale l'art. 167 perché per definizione (art. 54) l'autocaravan è un veicolo adibito a trasporto persone E ALL'ALLOGGIO DI PERSONE. L'adibizione a trasporto di persone non è il solo uso per cui il veicolo è omologato. E in ogni caso vale l'art. 12 delle preleggi: Art. 12 Interpretazione della legge Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Quella E nel comma 7 fa la differenza altrimenti la formulazione del comma 7 sarebbe stata diversa. A mio avviso. No? Saluti. Ezio  
...

<<Pertanto un'autocaravan che generalmente trasporta persone, bagaglio e cose (per cose intendo attrezzature fisse o mobili aggiunte che non sono normalmente bagaglio trasportato da autovetture, scooter nel garage del camper, o in qualche caso l'autovettura smart nei megacamper, oppure ancora doppi e tripli serbatoi di acqua, generatore, il gommone e il relativo motore nel garage etc. etc.) se sta dentro per le persone supera il peso per le altre cose trasportate che non può definirsi certamente bagaglio.>>

sarebbe meglio che ti rispondesse TheDevil che sicuramente ha conoscenze molto più ampie di quelle che io possa avere, provo comunque a dire la mia: il problema è proprio nella definizione di "cose" alle quali dai una tua interpretazione e che in realtà le norme che disciplinano l'autotrasporto ne danno una specifica e riguarda esclusivamente materiali il cui utilizzo è prettamente commerciale o funzionale di una determinata attività.
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 27/12/2016 alle: 09:16:28
In risposta al messaggio di mario nicosia del 27/12/2016 alle 05:40:33

<<Pertanto un'autocaravan che generalmente trasporta persone, bagaglio e cose (per cose intendo attrezzature fisse o mobili aggiunte che non sono normalmente bagaglio trasportato da autovetture, scooter nel garage del
camper, o in qualche caso l'autovettura smart nei megacamper, oppure ancora doppi e tripli serbatoi di acqua, generatore, il gommone e il relativo motore nel garage etc. etc.) se sta dentro per le persone supera il peso per le altre cose trasportate che non può definirsi certamente bagaglio.>> sarebbe meglio che ti rispondesse TheDevil che sicuramente ha conoscenze molto più ampie di quelle che io possa avere, provo comunque a dire la mia: il problema è proprio nella definizione di cose alle quali dai una tua interpretazione e che in realtà le norme che disciplinano l'autotrasporto ne danno una specifica e riguarda esclusivamente materiali il cui utilizzo è prettamente commerciale o funzionale di una determinata attività.
...

No, forse non hai letto bene..., io non sto interpretando nulla, come molti altri camperisti mi sono letto la legge ed effettivamente, da buona legge Italiana, lascia aperte le interpretazioni.
Quello che ho riportato sopra è un link dove puoi leggere la risposta della "Stradale" ad un quesito fatto, ed il copia/incolla che ho fatto dal sito "forum.enti.it"
Sono certo che venissi fermato dalla Stradale e mandato in pesa,se in sovrappeso, anche loro avrebbero qualche dubbio su quale articolo applicare.
Poi bisogna vedere a quanto ammonta il sovrappeso; entro il 5%, significa che non supero i 3.700 Kg. penso che non avrei problemi..., oltre i 3.700 Kg. credo che qualche problemino in questo caso ci sarebbe.
Se anche gli Svizzeri applicano la toleranza alla pesa (3%) vuoi che non ci sia in Italia?
Inoltre il 5% di peso, in più o meno,come tolleranza, viene calcolato anche in fase di omologazione dei mezzi, vuoi che non ci sia all'atto di una pesata in marcia?
E' un discorso logico, mi pare, poi, come ho detto prima, la legge non è scritta bene, e come recita l'articolo preso dal "forum.enti.it" c'è proprio per questo l'art. 12 di interpretazione della legge.
"Art. 12 Interpretazione della legge

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.

Quella "E" nel comma 7 fa la differenza altrimenti la formulazione del comma 7 sarebbe stata diversa."
Saluti a tutti.
Ezio
 
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Inserito il 27/12/2016 alle: 11:04:01

Con questo tuo lungo messaggio hai cercato di interpretare le norme sul sovrappeso dei veicoli sulla base dell'art. 12 delle preleggi, già richiamato da altro utente.
Il primo comma dell'art. 167 del cds è coerente con le prescrizioni della Convenzione di Vienna da te citata.
Avendo come filo conduttore l'intenzione del legislatore, ciò che non comprendo è il comma 2-bis dell'art. 167 del cds, introdotto dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, art. 17, co. 12, lett. a), ed in particolare per quale ragione il legislatore abbia pensato bene di introdurlo nel solo art. 167 e non anche nel 169.
In buona sostanza i veicoli alimentati a GPL, metano, elettricità o ibrida, purché dotati di controllo elettronico della stabilità, hanno una tolleranza sul peso del 15%.
Il mercato offre camion con questo tipo di alimentazioni?
Condivido la posizione di ezio55 in merito alla congiunzione e del settimo comma dell'art. 167 del cds di cui abbiamo a lungo parlato.
 
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 27/12/2016 alle: 13:12:02

...e se la tara e/o la portata non sono riportate a pag.3 della c.d.c. è possibile sempre consultare gli archivi della mctc dove con assoluta certezza ci sono.
p.s. il controllo a cui mi riferivo sarebbe stato finalizzato alla verifica di eventuali modifiche a caratteristiche costruttive. 
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 27/12/2016 alle: 13:17:16

e cose (per cose intendo... 
non è un'interpretazione? avevo capito il contrario. qual'è allora la definizione di cose? 

p.s. nel mio post del 18 dicembre ho espresso un parere che mi sembra concordi col tuo.

Modificato da mario nicosia il 27/12/2016 alle 17:39:45
coopincamper
coopincamper
-
Inserito il 27/12/2016 alle: 14:41:39
In risposta al messaggio di TheDevil del 26/12/2016 alle 17:00:00

Sembra ci sia confusione anche per la polizia stradale. ... da quanto ho capito neanche la polizia stradale riesce a dare una risposta esatta o almeno concorde tra loro. Per mettere in dubbio l'informazione diretta fornita
da Eros (ed in precedenza da Ziodani) hai indicato il link ad una pagina del sito web dedicato ai Laika Ecovip serie oro. Molti siti riportano questo documento attribuito alla Polizia Stradale, ma nessuno indica il link al sito ufficiale, oppure il testo della domanda oppure la data in cui questa risposta e' stata asseritamente fornita. Come fai ad essere sicuro che questo documento sia mai esistito veramente? Perche' i sostenitori dell'art. 167 non interpellano direttamente il sito della Polizia di Stato con un quesito nei termini che ho esposto nel precedente intervento? Nel sito da te linkato viene espressa questa conclusione: ... se si è fuori peso entro certi limiti le sanzioni sono affrontabili ed anche credo inevitabili visto il peso dei nostri mezzi, ma se entro certi limiti nulla di così oneroso e pesante. Come per IZ4DJI (che pero' non ha un Ecovip), i camperisti che frequentano quel sito sanno d'essere fuorilegge. Il loro obiettivo non e' l'osservanza della norma, ma una inosservanza mantenuta possibilmente sotto i 400kg nella speranza che gli operatori di Polizia Stradale non si siano aggiornati e continuino a trattare ancora gli autocaravan come veicoli di cat. N.  
...

in effetti non si può essere sicuri che il documento in questione sia vero, ma è altrettanto sicuro che nessuno, (compresa la polizia stradale) è sicuro quale articolo applicare in caso si sovrappeso dei camper, poi che il 90% dei camperisti sia fuorilegge è un dato certo ma è altrettanto certo che non ci potrà mai essere una soluzione legale al problema a meno che non si ritorni alle meccaniche vecchie con mobili di masonite, frigoriferi piccoli, niente pannelli, niente paraboliche, al massimo un tendalino di stoffa, per non parlare di portabici o portamoto, come avevo tanti anni fa quando con un mezzo da 31 q.li avevo una tara di 600 km, ma un mio amico che aveva un'Arca America con 35 q.li di portata aveva una tara di 200 kg, ma in questo caso penso che le ditte che costruiscono camper possano tranquillamente chiudere.
15
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 27/12/2016 alle: 16:34:41
Io penso che il vero problema lo ritroveremo il giorno della prima revisione.Quando ho comperato il mio mezzo,la prima cosa che ho chiesto al rivenditore,  il peso del camper che acquistavo.Risposta :28 q. pesato al ritorno a casa,28,70.Ora in assetto per le ferie e noi 2: 32,40 q.  Saluti
pane vino

Modificato da pane vino il 27/12/2016 alle 20:38:13
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Inserito il 27/12/2016 alle: 18:51:30
In risposta al messaggio di pane vino del 27/12/2016 alle 16:34:41

Io penso che il vero problema lo ritroveremo il giorno della prima revisione.Quando ho comperato il mio mezzo,la prima cosa che ho chiesto al rivenditore,  il peso del camper che acquistavo.Risposta :28 q. pesato al ritorno a casa,28,70.Ora in assetto per le ferie e noi 2: 32,40 q.  Saluti pane vino

Immagino tu volessi dire revisione e non collaudo.
Un paio d'anni fa ho chiesto il report al centro specializzato dove faccio la revisione annuale: peso statico kg 3.376 con l'operatore a bordo, serbatoio d'acqua vuoto e serbatoio del gasolio di 1/4.
Ho circa 6 quintali di carico utile, ma il mio camper può essere omologato 35 quintali!
15
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 27/12/2016 alle: 20:53:29
chorus:corretto grazie
pane vino
20
ezio55
ezio55
30/12/2004 3395
Inserito il 27/12/2016 alle: 21:08:03
In risposta al messaggio di mario nicosia del 27/12/2016 alle 13:17:16

e cose (per cose intendo...  non è un'interpretazione? avevo capito il contrario. qual'è allora la definizione di cose?  p.s. nel mio post del 18 dicembre ho espresso un parere che mi sembra concordi col tuo.

Si, in effetti c'è molta confusione.
Definire le "cose" trasportate dai nostri mezzi è un altro inghippo, ma fino ad un certo punto perchè è naturale che su un mezzo ricreativo si trasportino cose.
Cose inerenti il mezzo ricreativo e la vacanza, definire le "cose" è come arrampicarsi sugli specchi.
Il problema vero è che il legislatore, Italiano, tanto per non cambiare..., ha scritto nuovamente in politichese..., però non serve una grande scienza, basta solo un po di ragionevolezza e coerenza, anche da parte nostra naturalmente..., leggo che ci sono mezzi che omologati per 3.500 Kg. viaggiano a 4.000/4.200 Kg. qui non ci può essere tolleranza, o omologhi il mezzo ad un peso superiore o paghi, perchè sei fuori legge, e fuori tolleranza...
Poi c'è l'art. 12 che riguarda appunto l'Interpretazione della legge, che dice;
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore.
Dulcisinfundo, quella "E" nel comma 7 che fà la differenza, altrimenti la formulazione del comma 7 sarebbe stata diversa.
Comunque sia la tolleranza della bilancia me la devi dare, punto, e qui entra in ballo il famoso 5%
Ti garantisco che se mi fermano e mi mandano a revisione o multano per un sovrappeso che non superi il 5%, quindi sotto i 3.700 Kg., intento una causa, argomenti, come vedi ce ne sono molti, poi vediamo.
Saluti.
Ezio
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 28/12/2016 alle: 05:48:08
In risposta al messaggio di ezio55 del 27/12/2016 alle 21:08:03

Si, in effetti c'è molta confusione. Definire le cose trasportate dai nostri mezzi è un altro inghippo, ma fino ad un certo punto perchè è naturale che su un mezzo ricreativo si trasportino cose. Cose inerenti il mezzo
ricreativo e la vacanza, definire le cose è come arrampicarsi sugli specchi. Il problema vero è che il legislatore, Italiano, tanto per non cambiare..., ha scritto nuovamente in politichese..., però non serve una grande scienza, basta solo un po di ragionevolezza e coerenza, anche da parte nostra naturalmente..., leggo che ci sono mezzi che omologati per 3.500 Kg. viaggiano a 4.000/4.200 Kg. qui non ci può essere tolleranza, o omologhi il mezzo ad un peso superiore o paghi, perchè sei fuori legge, e fuori tolleranza... Poi c'è l'art. 12 che riguarda appunto l'Interpretazione della legge, che dice; Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. Dulcisinfundo, quella E nel comma 7 che fà la differenza, altrimenti la formulazione del comma 7 sarebbe stata diversa. Comunque sia la tolleranza della bilancia me la devi dare, punto, e qui entra in ballo il famoso 5% Ti garantisco che se mi fermano e mi mandano a revisione o multano per un sovrappeso che non superi il 5%, quindi sotto i 3.700 Kg., intento una causa, argomenti, come vedi ce ne sono molti, poi vediamo. Saluti. Ezio
...


<<Ti garantisco che se mi fermano e mi mandano a revisione o multano per un sovrappeso che non superi il 5%, quindi sotto i 3.700 Kg., intento una causa, argomenti, come vedi ce ne sono molti, poi vediamo.>>
ed è lì che l'autorità amministrativa chiamata a giudicare valuterà anche in funzione delle preleggi.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12472
Inserito il 28/12/2016 alle: 10:17:10
In risposta al messaggio di mario nicosia del 28/12/2016 alle 05:48:08

<<Ti garantisco che se mi fermano e mi mandano a revisione o multano per un sovrappeso che non superi il 5%, quindi sotto i 3.700 Kg., intento una causa, argomenti, come vedi ce ne sono molti, poi vediamo.>> ed è lì che l'autorità amministrativa chiamata a giudicare valuterà anche in funzione delle preleggi.

con autorità amministrativa intendi il Prefetto?
Io la vedo in questo modo: l'autorità di PS che eleva la sanzione si basa sul prontuario ad essa in uso, mentre una pronuncia di un Prefetto o di un Giudice di Pace può essere smentita da altra pronuncia opposta. Questi due gradi di giudizio hanno una valenza spendibile limitatamente, fermo restando che non credo esistano delle banche dati che rilevano tutte le sentenze / ordinanze  (minori) emesse dai Prefetti e dai Giudici di Pace
In giurisprudenza fanno fede soltanto le sentenze della Cassazione, ma prima di arrivare a questo grado di giudizio ce ne vuole.
mario nicosia
mario nicosia
-
Inserito il 28/12/2016 alle: 14:18:38

le direttive impartite dai dicasteri sono il frutto, anche, delle segnalazioni degli uffici periferici a seguito di sentenze delle prefetture o dei giudici di pace.

cmq. ho l'impressione che qualsiasi cosa scriva io tu la debba contraddire per principio, finendo poi per confermare quello detto da me. che differenza c'è tra quello che hai voluto puntualizzare tu e quello che ho precisato io? che differenza c'è quando dici che le forze dell'ordine si basano sui prontuari e quello che ho detto io che, in altri termini, significa che non sono loro a poter dare interpretazioni, ma solo le autorità amministrative?

Modificato da mario nicosia il 28/12/2016 alle 14:37:39
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