In risposta al messaggio di TheDevil del 22/10/2026 alle 00:00:00Art. 58 della bozza atto 448 presso la IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati:
Occorre vedere come il Decreto MIT del 19-12-2024 e' stato trasfuso nel nuovo Codice della Strada di cui, per quanto mi riguarda, aspetto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di massimo2020 del 22/10/2026 alle 22:29:35
Scusate ma in breve sintesi la pat B codice 96.02 entrerà in questo nuovo codice? se non entrerà perché?
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/10/2026 alle 22:22:21Perché proprio Fibonacci?
Con un giorno d'anticipo rispetto alla scadenza della delega parlamentare il Governo ha approvato il testo del nuovo Codice della Strada. In attesa di poterlo consultare, ripropongo qui alcuni approfondimenti sviluppatitempo addietro in un altro forum, purtroppo scomparso da internet assieme a tutti i contenuti. Si tratta di argomenti di carattere generale, che riguardano cioe' l'impostazione complessiva del codice, mentre i singoli articoli saranno eventuale oggetto di specifici commenti appena sara' resa disponibile la relativa stesura finale. Comincio con un argomento cui tengo in particolare, ovvero la formulazione unificata del comma sanzionatorio. Secondo il relativo contenuto, i commi del cds possono essere ripartiti in tre principali tipologie: - informativi o di definizione, - dispositivi, - sanzionatori. Nel vigente cds molti commi sanzionatori comprendono anche la parte dispositiva oppure la descrizione della violazione; a puro titolo esemplificativo cito il comma 3 dell'art. 78. Ritengo importante che sia attuata una netta e totale separazione tra il comma dispositivo ed il corrispondente comma sanzionatorio; nel comma dispositivo il legislatore ha la massima liberta' di esporre le varie disposizioni in modo esaustivo affinche' risulti sempre ben definita la situazione opposta della violazione. Il comma sanzionatorio dovrebbe avere una formulazione essenziale, finalizzata ad associare il riferimento del comma dispositivo violato con la sanzione da applicare. Una formulazione leggermente piu' estesa dovrebbe essere prevista qualora, a fronte della stessa disposizione violata, la sanzione risulti differenziata in relazione a: - categoria del veicolo interessato; - entita' della violazione. Chiunque violi le disposizioni del comma n1 [oppure dei commi n1, n2, ...] [oppure del presente articolo] e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di grado # [dove # e' una delle prime 13 lettere maiuscole dell'alfabeto moderno]. Il complemento di specificazione finale merita un'adeguata spiegazione. Considero l'attuale doppia indicazione di importo (minimo e massimo) un retaggio del codice penale, del quale il cds e' stato una versione semplificata fino al 1981, dove e' un giudice il soggetto chiamato a definire l'importo dell'ammenda. Ma nel cds la sanzione amministrativa pecuniaria e' solitamente applicata da un operatore di polizia stradale (financo un ausiliario del traffico), al quale - a mio avviso - non si possono assegnare le competenze proprie di un giudice, nonostante il comma 2 dell'art. 195. D'altra parte, l'attuale meccanismo di aggiornamento degli importi ha determinato che ci siano tre livelli sanzionatori con lo stesso importo minimo di 41 euro e due livelli sanzionatori per ognuno degli importi minimi di 83, 158 e 168 euro. Nella gran parte delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel cds l'importo massimo e' il quadruplo di quello minimo. Allora, in un articolo del codice, si definiscono tutte le variazioni d'importo a partire da quello base, ovvero: - riduzione percentuale in caso di pagamento entro il giorno x dopo quello di accertamento della violazione; - aumento percentuale in caso di accertamento di alcune violazioni in orario notturno; - raddoppio in caso di pagamento trascorso il giorno y dopo quello di accertamento della violazione; - raddoppio in caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia; - da un minimo del doppio ad un massimo del quadruplo in caso di sanzione determinata da un giudice. Se si va a consultare il cds nel sito ufficiale normattiva nella versione multivigente, per ogni articolo del codice compare un numero cospicuo di aggiornamenti, dove si fa fatica a distinguere le modifiche effettive del testo da quelle inserite soltanto per allineare l'indicazione degli importi ai periodici decreti del Ministero della Giustizia. Una codifica alfabetica degli importi consentirebbe di lasciare invariato il testo di ogni articolo, tranne quello dove la codifica viene esplicitata. Potrebbe essere lo stesso articolo dove sono riportati i meccanismi di variazione dell'importo-base cui ho fatto cenno precedentemente. Per dettato eurounitario ogni sanzione deve risultare effettiva, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria. Quindi occorre individuare un criterio standard per la definizione dei livelli sanzionatori tra loro collegati. Nel testo iniziale del vigente cds, il criterio e' sostanzialmente il raddoppio del livello precedente (in migliaia di lire): 30 > 50 > 100 > 200 > 500 > 1000. Dopo una lunga serie di prove, ritengo di avere individuato un criterio omogeneo di progressione dei gradi sanzionatori nella seguente transcodifica alfabetica: A semplificazione dell'art. 126-bis si potrebbe anche valutare l'opportunita' di sostituire la relativa tabella-punti, riferita attualmente ad un ristretto numero di violazioni, disponendo che la decurtazione-punti risulti una sorta di sanzione accessoria per ogni sanzione amministrativa pecuniaria, come segue: Sulla scorta del Decreto MinGiustizia 31-12-2020 risulterebbe agevole trasformare acriticamente gli attuali 82 livelli di importo nei 13 sopradefiniti: Ritengo pero' che si debba anche andare a confrontare la gravita' di tutte le violazioni inserite nello stesso grado di sanzione e procedere selettivamente allo spostamento di singole violazioni in altro grado, se ritenute di minore/maggiore gravita' rispetto alle altre. Il legislatore che introduce nuove disposizioni nel cds dovrebbe individuare la connessa sanzione tra i 13 gradi disponibili, senza possibilita' di definire ulteriori gradi intermedi. In questo modo un eventuale aggiornamento nell'importo delle sanzioni riguarderebbe sempre e soltanto i 13 gradi sopradefiniti, ovvero il contenuto del singolo articolo del cds dove e' riportata la transcodifica. p.s. per inserire un'ipotesi di conversione degli 82 livelli d'importo delle vigenti sanzioni nei 13 gradi alfabetici auspicati.
In risposta al messaggio di Elletufo del 24/10/2026 alle 16:47:49
Perché proprio Fibonacci?