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Qualche auspicio sul nuovo Codice della Strada

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5
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 427
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2026 alle: 07:31:43
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/10/2026 alle 00:00:00

    Occorre vedere come il Decreto MIT del 19-12-2024 e' stato trasfuso nel nuovo Codice della Strada di cui, per quanto mi riguarda, aspetto la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.      
Art. 58 della bozza atto 448 presso la IX Commissione Trasporti Camera dei Deputati: 

d), è consentito installare posteriormente a sbalzo strutture amovibili portabagagli, portascì e
portabiciclette, poggianti sul gancio di traino. Quando l’installazione, con o senza carico, occulta i
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva o l'alloggiamento della targa del veicolo, le strutture
di cui al comma 1 sono considerate a tutti gli effetti un carico del veicolo e possono essere installate
e utilizzate solo se conformi alle prescrizioni definite con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti.


Ritengo che il DM non si discosterà da quello già emesso il 19.12.2024. 

Peraltro oggi è un diritto acquisito con quel DM e casomai si modificasse il DM già emesso a suo tempo il Ministro dovrà prevedere una fase ex ante e una fase ex post (agirà ex nunc un eventuale nuovo DM). Ma non potrà annullare un diritto già concesso. Conservare la documentazione di acquisto e/o di installazione sarà buona norma. 
La verità non piace.
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 59116
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2026 alle: 09:04:53
... Quando l’installazione, con o senza carico, occulta i
dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva o l'alloggiamento della
targa del veicolo....


Quindi, personalmente non vedo altra soluzione che utilizzare una targa ripetitrice, che dovrà quindi continuare a essere disponibile.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4740
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2026 alle: 17:17:18
   
Un'altra delle mie aspettative riguarda la semplificazione della segnaletica verticale utilizzata per indicare la  sosta riservata a particolari categorie di veicoli o di utenti.

Da una parte c'e' attualmente il diffuso ricorso al segnale Fig. II.74 (divieto di sosta) corredato del pannello integrativo mod. II.4/b (eccezione):
eccetto.PNGeccetto2.PNGeccetto3.PNGeccetto5.PNG
 
Dall'altra parte c'e' il ricorso indifferenziato al segnale Fig. II.79/c (sosta consentita a particolare categoria):
ciclo2(1).PNGmerci.PNGalbergo.PNGelettrici.PNGtranne.PNGeccetto4merci.PNG

Caratteristica sostanzialmente comune e' la presenza dei due pannelli integrativi mod. II.3 (0-24) e mod. II.6/m (zona rimozione).

Ricordo che il vigente cds ha abolito il segnale "negativo" del divieto di svolta, essendo disponibile il segnale "positivo" indicante le direzioni consentite.

Allora il mio auspicio e' l'abolizione dei segnali "negativi" come sopra esemplificati, con il ricorso al segnale "positivo" Fig. II.76 (parcheggio), ovviamente corredato di un pannello integrativo mod. II.4/a per specificare la categoria di veicoli e/o di utenti ai quali la sosta e' riservata:
segnaleP(1).jpeg
4a.jpeg

Scomparirebbe la necessita' del pannello integrativo 0-24 mentre per quello zona rimozione basterebbe inserire nel cds una norma generale che ne associ la valenza a tutte le aree dove la sosta e' riservata, per definizione.

Oltre ad abolire il segnale Fig. II/79 nelle sue varie versioni, dovrebbe essere esclusa la possibilita' di associare il pannello integrativo eccetto al segnale di divieto di sosta.
   
 
16
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4718
Rispondi Abuso
Inserito il 22/10/2026 alle: 22:29:35
Scusate ma in breve sintesi la pat B codice 96.02 entrerà in questo nuovo codice?
se non entrerà perché?
Saluti Massimo

Modificato da massimo2020 il 22/10/2026 alle 22:31:06
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4740
Rispondi Abuso
Inserito il 23/10/2026 alle: 00:00:00
In risposta al messaggio di massimo2020 del 22/10/2026 alle 22:29:35

Scusate ma in breve sintesi la pat B codice 96.02 entrerà in questo nuovo codice? se non entrerà perché?
   
cfr. www.camperonline.it/forum/x/x/x/269291/19#4074188
   
 
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4740
Rispondi Abuso
Inserito il 23/10/2026 alle: 15:15:15
   
Anto1957 ha scritto:
Perché un Dlgv dovrebbe scendere in dettagli così pratici e operativi?
Blinderebbe una materia di natura prettamente applicativa-operativa
quando può dare la funzione ad un organo che comunque ha capacità e competenze per adeguare la materia in relazione ad eventuali cambiamenti. 

   
==============================
   
Concordo con te che la disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale e' composta da norme principali e da dettagli pratici e operativi , per usare le tue parole.

Ma il Parlamento ha incaricato il Governo di  rivedere e riordinare la legislazione vigente concernente detta disciplina.

Nel richiamo alla  legislazione vigente  e' mia opinione personale che il Parlamento abbia inteso riferirsi a tutte le norme vigenti in materia, a prescindere dal relativo grado di importanza.

E, d'altra parte, non mi risulta che il Parlamento abbia delegato il Governo a:
- valutare l'importanza delle norme che costituiscono la  legislazione vigente;
- rivedere e riordinare direttamente solo le norme principali da inserire nel decreto legislativo;
- subdelegare il MIT a  rivedere e riordinare i dettagli pratici e operativi  della  legislazione vigente attraverso l'emanazione di propri atti.

Posto che dovra' comunque scrivere la regolamentazione di tutti questi dettagli pratici e operativi , sarebbe opportuno che il MIT:
- (quale componente del Governo) cominci a scriverli ed inserirli in qualche allegato del decreto legislativo, prima della sua emanazione;
- abbia la competenza, riportata nei primi articoli del cds, ad emanare successivamente propri decreti di modifica/integrazione dei suddetti dettagli pratici e operativi .

In tal modo tutta la  disciplina della motorizzazione e della circolazione stradale resterebbe espressa nel solo Codice della Strada (decreto legislativo e relativi allegati).

Nel cds, invece del rinvio ad un atto esterno ("secondo le disposizioni impartite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "),
verrebbe specificato un riferimento del seguente tenore: "secondo le disposizioni di cui all'allegato X, titolo Y, articolo Z".

Tutte le volte che vorra', il MIT emanera' un decreto per aggiornare l'allegato X, titolo Y, articolo Z del cds.
   
--------------------
p.s.: nel frattempo e' apparsa un'altra formulazione di rinvio normativo: "conformi alle prescrizioni definite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ".
In questa formulazione, al posto del decreto  contenente disposizioni , viene prevista l'emanazione di un provvedimento  contenente prescrizioni .
E chissa' quanti altri rinvii normativi sono contenuti nella bozza del cds, magari con ulteriori differenti formulazioni.
   
 
14
Elletufo
Elletufo
17/07/2012 361
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 16:47:49
In risposta al messaggio di TheDevil del 13/10/2026 alle 22:22:21

    Con un giorno d'anticipo rispetto alla scadenza della delega parlamentare il Governo ha approvato il testo del nuovo Codice della Strada. In attesa di poterlo consultare, ripropongo qui alcuni approfondimenti sviluppati
tempo addietro in un altro forum, purtroppo scomparso da internet assieme a tutti i contenuti. Si tratta di argomenti di carattere generale, che riguardano cioe' l'impostazione complessiva del codice, mentre i singoli articoli saranno eventuale oggetto di specifici commenti appena sara' resa disponibile la relativa stesura finale. Comincio con un argomento cui tengo in particolare, ovvero la formulazione unificata del comma sanzionatorio. Secondo il relativo contenuto, i commi del cds possono essere ripartiti in tre principali tipologie: - informativi o di definizione, - dispositivi, - sanzionatori. Nel vigente cds molti commi sanzionatori comprendono anche la parte dispositiva oppure la descrizione della violazione; a puro titolo esemplificativo cito il comma 3 dell'art. 78. Ritengo importante che sia attuata una netta e totale separazione tra il comma dispositivo ed il corrispondente comma sanzionatorio; nel comma dispositivo il legislatore ha la massima liberta' di esporre le varie disposizioni in modo esaustivo affinche' risulti sempre ben definita la situazione opposta della violazione. Il comma sanzionatorio dovrebbe avere una formulazione essenziale, finalizzata ad associare il riferimento del comma dispositivo violato con la sanzione da applicare. Una formulazione leggermente piu' estesa dovrebbe essere prevista qualora, a fronte della stessa disposizione violata, la sanzione risulti differenziata in relazione a: - categoria del veicolo interessato; - entita' della violazione. Chiunque violi le disposizioni del comma n1 [oppure dei commi n1, n2, ...] [oppure del presente articolo]  e' soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria di grado # [dove # e' una delle prime 13 lettere maiuscole dell'alfabeto moderno]. Il complemento di specificazione finale merita un'adeguata spiegazione. Considero l'attuale doppia indicazione di importo (minimo e massimo) un retaggio del codice penale, del quale il cds e' stato una versione semplificata fino al 1981, dove e' un giudice il soggetto chiamato a definire l'importo dell'ammenda. Ma nel cds la sanzione amministrativa pecuniaria e' solitamente applicata da un operatore di polizia stradale (financo un ausiliario del traffico), al quale - a mio avviso - non si possono assegnare le competenze proprie di un giudice, nonostante il comma 2 dell'art. 195. D'altra parte, l'attuale meccanismo di aggiornamento degli importi ha determinato che ci siano tre livelli sanzionatori con lo stesso importo minimo di 41 euro e due livelli sanzionatori per ognuno degli importi minimi di 83, 158 e 168 euro. Nella gran parte delle sanzioni amministrative pecuniarie previste nel cds l'importo massimo e' il quadruplo di quello minimo. Allora, in un articolo del codice, si definiscono tutte le variazioni d'importo a partire da quello base, ovvero: - riduzione percentuale in caso di pagamento entro il giorno x dopo quello di accertamento della violazione; - aumento percentuale in caso di accertamento di alcune violazioni in orario notturno; - raddoppio in caso di pagamento trascorso il giorno y dopo quello di accertamento della violazione; - raddoppio in caso di ordinanza-ingiunzione prefettizia; - da un minimo del doppio ad un massimo del quadruplo in caso di sanzione determinata da un giudice. Se si va a consultare il cds nel sito ufficiale normattiva nella versione multivigente, per ogni articolo del codice compare un numero cospicuo di aggiornamenti, dove si fa fatica a distinguere le modifiche effettive del testo da quelle inserite soltanto per allineare l'indicazione degli importi ai periodici decreti del Ministero della Giustizia. Una codifica alfabetica degli importi consentirebbe di lasciare invariato il testo di ogni articolo, tranne quello dove la codifica viene esplicitata. Potrebbe essere lo stesso articolo dove sono riportati i meccanismi di variazione dell'importo-base cui ho fatto cenno precedentemente. Per dettato eurounitario ogni sanzione deve risultare effettiva, proporzionata, dissuasiva e non discriminatoria. Quindi occorre individuare un criterio standard per la definizione dei livelli sanzionatori tra loro collegati. Nel testo iniziale del vigente cds, il criterio e' sostanzialmente il raddoppio del livello precedente (in migliaia di lire): 30 > 50 > 100 > 200 > 500 > 1000. Dopo una lunga serie di prove, ritengo di avere individuato un criterio omogeneo di progressione dei gradi sanzionatori nella seguente transcodifica alfabetica: A semplificazione dell'art. 126-bis si potrebbe anche valutare l'opportunita' di sostituire la relativa tabella-punti, riferita attualmente ad un ristretto numero di violazioni, disponendo che la decurtazione-punti risulti una sorta di sanzione accessoria per ogni sanzione amministrativa pecuniaria, come segue: Sulla scorta del Decreto MinGiustizia 31-12-2020 risulterebbe agevole trasformare acriticamente gli attuali 82 livelli di importo nei 13 sopradefiniti: Ritengo pero' che si debba anche andare a confrontare la gravita' di tutte le violazioni inserite nello stesso grado di sanzione e procedere selettivamente allo spostamento di singole violazioni in altro grado, se ritenute di minore/maggiore gravita' rispetto alle altre.  Il legislatore che introduce nuove disposizioni nel cds dovrebbe individuare la connessa sanzione tra i 13 gradi disponibili, senza possibilita' di definire ulteriori gradi intermedi. In questo modo un eventuale aggiornamento nell'importo delle sanzioni riguarderebbe sempre e soltanto i 13 gradi sopradefiniti, ovvero il contenuto del singolo articolo del cds dove e' riportata la transcodifica.     p.s. per inserire un'ipotesi di conversione degli 82 livelli d'importo delle vigenti sanzioni nei 13 gradi alfabetici auspicati.      
...
Perché proprio Fibonacci?
19
TheDevil
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23/11/2006 4740
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 19:19:19
In risposta al messaggio di Elletufo del 24/10/2026 alle 16:47:49

Perché proprio Fibonacci?
   
Per reminiscenza dei miei studi scientifici (laurea in matematica e, successivamente, in statistica).

La successione di Fibonacci, qui applicata impropriamente a partire dal quarto elemento, fornisce un criterio omogeneo di progressione dei numeri non dissimile dal rapporto aureo.

In perfetta aderenza, a mio avviso, all'obbligo eurounitario di definire sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie.
   
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4740
Rispondi Abuso
Inserito il 24/10/2026 alle: 23:23:23
   
Anto1957 ha scritto:
Ritengo che il DM non si discosterà da quello già emesso il 19.12.2024.
   
==============================

Il decreto resta proprio quello del 19-12-2024.

Purtroppo, dove il nuovo cds rinvia ad atti ministeriali variamente denominati, in massima parte il riferimento va inteso ad atti gia' emanati nelle varie materie.

Dall'art. 289, nello schema attualmente all'esame della Camera:
289c2(1).PNG

Tutt'altro che il mio auspicio di avere un nuovo cds che faccia "piazza pulita" di tutta la normativa di rango secondario, ovvero di emanazione ministeriale, almeno come punto di partenza.

Nessuna trasposizione della vigente normativa di rango secondario nel nuovo cds.

A questo punto andrebbe preteso un elenco di tutti i commi contenenti rinvii normativi, affinche' risultino specificati gli estremi degli atti ministeriali corrispondenti.

--------------------
p.s. un tempo c'erano le date di emanazione e di entrata in vigore; adesso viene introdotta la data di acquisto di efficacia.
   

 
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