Visto piaciuto non è una formula valida e può essere impugnata.
Il camper è stato venduto come stà e giace è un'altra formula più estensiva, ma sempre vaga.
Il camper è stato venduto dopo le prove di rito stipulate fra acquirente e venditore, pertanto senza alcuna garanzia da privato, come sancita per legge.Ma[?]
Un'attenzione particolare deve essere rivolta alla cosiddetta clausola "visto e piaciuto" presente spesso nei contratti di acquisto di autovetture usate. Il problema inerente a tale tipo di clausola riguarda essenzialmente la possibilità di un'esclusione della garanzia in essa contenuta, a seconda che le si attribuisca natura di semplice clausola di stile o di elemento essenziale del regolamento negoziale. A tal proposito è interessante analizzare i motivi della decisione del Tribunale di Casale Monferrato del 2001 che ha affermato come, in caso di vendita di bene usato, la clausola visto e piaciuto, non avendo carattere di clausola di stile, determina una limitazione della garanzia per vizi della cosa. Precisamente il Tribunale dovette decidere in merito ad una richiesta di riduzione del prezzo per i vizi presentati dal bene usato oggetto di vendita (nel caso di specie un furgone autocabinato). Il ricorrente addusse a sostegno della sua posizione che la clausola "visto e piaciuto", inserita nel contratto, fosse catalogabile come clausola di stile e, come tale, priva di vera portata volitiva. Inoltre, dato il contenuto intrinsecamente incerto di tale clausola, sostenne come la vendita di un bene usato non si debba considerare una vendita "a rischio e pericolo" del compratore, e, quindi, l'esclusione della garanzia deve risultare in maniera "rigorosa". Il Tribunale, invece, respinse tali motivazioni, accogliendo la tesi della controparte, secondo la quale la vendita, essendo avvenuta con la clausola "visto e piaciuto", comportava un'esclusione della garanzia ai sensi dell'art. 1490 comma 2 c.c. In particolare i giudici posero a fondamento della loro statuizione il fatto che, nel caso in questione, le trattative fossero avvenute a livello "elementare" e composte da pochissime frasi: difficile sostenere la presenza di formule vuote di vero contenuto volitivo! Può parlarsi di clausola di stile, infatti, quando essa appaia in un contesto complesso, costituito, cioè, da una grande varietà di clausole e perdipiù si abbia a che fare con contratti ripetitivi del disponente.
In conclusione, tirando le somme, i giudici hanno interpretato il contratto attribuendo alle clausole in esso contenuto, ex art. 1363 c.c., il senso più "chiaro" che risulta dal complesso dell'atto. E poiché la clausola è inserita in un contesto dove prima si dà atto che il mezzo ceduto è stato revisionato e ricondizionato, poi si dice tuttavia che è ceduto "come visto e piaciuto": palese quindi la preoccupazione del venditore di escludere ogni sua responsabilità pur in presenza di fatti che dovrebbero dare ampia assicurazione di assenza di vizi nel veicolo.
L'importanza e la congruità di tale orientamento giurisprudenziale è evidente anche se si ragiona in un contesto più ampio: è conforme con i principi di un mercato ottimale che il bene nuovo sia perfettamente funzionale e idoneo e sia quindi eccezionale l'esclusione di tale garanzia ( formula di esclusione "rigorosa" quindi); per la circolazione del bene usato, invece, le esigenze di cui prima sono molto minori ed è quindi comprensibile che per la clausola di esclusione di garanzia si esiga che il tenore sia solo "chiaro".
Questa è solo che una piccola parte.
Modificato da giuliano49 il 30/06/2010 alle 13:51:16