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Peso del camper con tolleranza

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18
Mikkki
Mikkki
21/02/2007 6070
Inserito il 04/04/2007 alle: 14:34:26
Ciao raga!! stamani un amico mi ha detto di aver pesato il suo prince 550 L,mt 721(una settimana di vita) con tutto l'occorrente, comprese le biciclette, tranne l'acqua e le persone: tot. in KG 3350, perciò se riempie il sebatoio d'acqua e, lui e la moglie, io presumo che sorpassa di un bel pò i 35 ql.ma lui mi ha spiegato che, non è tassativo il peso di 35 ql, poichè esiste (una regola?) una tolleranza del 5 per cento del peso, pertanto se doovessero fermarlo lui starebbe nella regola. DOMANDA : NE SAPETE QUALCOSA??????? DEL PESO CIAO A TUTTI BUONE FESTE. MICHELE [:D][:D][:D][:D][:D]
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:03:33
Si è vero la tolleranza è del 5% qualcuno dice che la stradale ti multa siolo sopra il 10%,comunque 5% è previsto. Ciao. Giovanni
18
FlashKitty
FlashKitty
26/02/2007 315
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:12:36
quote:Originally posted by nebris
Si è vero la tolleranza è del 5% qualcuno dice che la stradale ti multa siolo sopra il 10%,comunque 5% è previsto. Ciao. Giovanni >
> Allora: io mi ero informato tempo fa e, non so se mi abbiano dato un'indicazione errata o cosa, la tolleranza del 5% non è valida per tutte le tipologie di mezzi. A me hanno detto che il 5% di tolleranza è valido solo per particolari trasporti: furgoni e camion a ribalta con sabbia, ghiaia, pietre e materiali affini. In pratica è una regola che vale per questi trasporti in quanto, in caso di pioggia, il peso iniziale può aumentare portando quindi fuori peso il trasporto... Ma i ns. camper non mi pare rientrino in queste tipologie di mezzi...
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:19:49
Art. 167. (1) Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. (2)
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:29:52
caro nebris, ogni tanto torniamo su questo contestato punto della tolleranza dei pesi. Io ho chiesto alla Polizia Stradale e alla Motorizzazione Civile ed entrambi mi hanno risposto che la tolleranza del 5% si applica solo ed esclusivamente sui veicolo trasporto merci (e non mi risulta che i camper siano classificati trasporto merci) e solo in caso di carichi alla rinfusa (ghiaia - sabbia - tronchi - legname ecc. ecc. e neanche qui mi sembra che noi rientriamo nella categoria). Inoltre la regola è molto precisa, se fosse vero che noi avremmo diritto al 5%, esso, su 35 q.li risulterebbe di q. 1,75 portando il massimo accettato a q. 36,75 e non quintale più o meno! Se poi nessuno finora in Italia ha controllato i ns. pesi o se in caso di superamento del tollerato di poco abbia chiuso un occhio o tutti e due, questo non ci garantisce che in futuro sarà così - vedi tra l'altro le lettere di richiamo dei camper per l'allegerimento che stanno arrivando ai clienti del gruppo SEA e ad altri. Concludendo quindi stiamo attenti prima di dare consigli certi ad altri poichè il pressapochismo non sempre paga. Piuttosto come ho già fatto altre volte invito chi ha una Circolare Ministeriale o un Decreto Legge dove si sancisca l'esatta interpretazione della tolleranza che la porti sul sito affinchè chiudiamo una volta per tutte l'annoso problema. Ma finora, al di là di chiacchere non si è ancora visto nulla. Ringrazio tutti e Vi auguro Buone ferie Pasquali e tanti buoni km.
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DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:43:34
quote:Originally posted by cl.bor
Art. 167. (1) Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi. 1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. 2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma: a) da euro 36 a euro 148, se l'eccedenza non supera 1 t; b) da euro 74 a euro 296, se l'eccedenza non supera le 2 t; c) da euro 148 a euro 594, se l'eccedenza non supera le 3 t; d) da euro 370 a euro 1.485, se l'eccedenza supera le 3 t. (2) >
> caro cl.bor mi sembra quindi ovvio che noi camperisti NON rientriamo nelle suddette categorie dei trasporti di cose quindi non abbiamo alcun diritto ad avere nessuna tolleranza del 5%. Giusto?
22
TSA
TSA
04/08/2003 172
Inserito il 04/04/2007 alle: 15:49:29
Non scriviamo inesattezze ed impariamo a leggere semplicemente gli articoli di legge al completo di seguito incollo l'articolo sul peso che non fa distinzione tra tipi di veicoli e tra l'altro arrotonda l'eccesso del 5% al quintale superiore, quindi nel nostro caso non siamo multabili fino a 37 quintali. Art. 167. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando della massa e' superiore a 10 t e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento dl una somma: da lire cinquantamila a lire duecentomila, se l'eccedenza non supera 1 t; da lire centomila a lire quattrocentomila, se l'eccedenza non supera le 2 t; da lire duecentomila a lire ottocentomila, se l'eccedenza non supera le 3 t; da lire cinquecentomila a lire duemilioni, se l'eccedenza supera le 3 t. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorche' la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g,) possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione e' soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La sanzione di cui al comma precedente si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia eccedenza di massa. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomila a lire ottocentomila, ferma restando la responsabilita' civile di cui all'art. 2054 del codice civile. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonche' i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonche' al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo e' tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62. Quando e' accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio e' subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio e' subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonche' i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l'accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido. 13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 16:05:28
Io ci rientro, se il tuo camper va a pedali stai tranquillo
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 04/04/2007 alle: 16:11:46
Come sempre c'è chi "bofonchia" da lezioni ma dovrebbe imparare a leggere! Ciao. Giovanni
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 16:13:41
appunto "veicoli a motore"
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 04/04/2007 alle: 16:27:01
A proposito di pressapochisti!! Mi pare che le caz.....e le spari tu e le vendi come oro colato,se leggi con attenzione (bisogna saperlo fare) gli articoli del Codice della Strada relativi al sovracarico vedrai che non si parla di tronchi o altro si parla di veicoli a motore e basta.Sul fatto che la stradale ti abbia detto.... be non ti dico cosa hanno detto a me Vigili Urbani e Polizia Stradale,spesso sono loro interpretazioni e anche loro sbagliano, infatti in qualche caso ci tocca ricorrere al Giudice,quello che conta è la legge scritta.Ciao. Giovanni
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 04/04/2007 alle: 17:02:24
quote:Originally posted by nebris
A proposito di pressapochisti!! Mi pare che le caz.....e le spari tu e le vendi come oro colato,se leggi con attenzione (bisogna saperlo fare) gli articoli del Codice della Strada relativi al sovracarico vedrai che non si parla di tronchi o altro si parla di veicoli a motore e basta.Sul fatto che la stradale ti abbia detto.... be non ti dico cosa hanno detto a me Vigili Urbani e Polizia Stradale,spesso sono loro interpretazioni e anche loro sbagliano, infatti in qualche caso ci tocca ricorrere al Giudice,quello che conta è la legge scritta.Ciao. Giovanni >
>
18
DF55
DF55
02/03/2007 2923
Inserito il 04/04/2007 alle: 17:07:19
quote:Originally posted by nebris
A proposito di pressapochisti!! Mi pare che le caz.....e le spari tu e le vendi come oro colato,se leggi con attenzione (bisogna saperlo fare) gli articoli del Codice della Strada relativi al sovracarico vedrai che non si parla di tronchi o altro si parla di veicoli a motore e basta.Sul fatto che la stradale ti abbia detto.... be non ti dico cosa hanno detto a me Vigili Urbani e Polizia Stradale,spesso sono loro interpretazioni e anche loro sbagliano, infatti in qualche caso ci tocca ricorrere al Giudice,quello che conta è la legge scritta.Ciao. Giovanni >
> La Legge scritta che citate in questo momento e cioè l'art. 167 riguarda il TRASPORTO DI COSE su veicoli a motore e su rimorchi e non i ns. veicoli che sono immatricolati come veicoli ricreazionali e non trasporto di cose. Penso a questo punto che siate Voi che dobbiate imparare a leggere bene le Leggi. Avanti un'altro!
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 18:03:15
Mi sembra di avere a che fare con i bambini del'asilo. La legge parla chiaro:Art. 167. (1) Trasporti di cose su "veicoli" a motore e sui rimorchi. e qui di seguito tagiamo la testa al toro Art. 46. Nozione di veicolo Ai fini delle norme del presente codice, si intendono per veicoli tutte le macchine di qualsiasi specie, che circolano sulle strade guidate dall'uomo. Non rientrano nella definizione di veicolo quelle per uso di bambini o di invalidi, anche se asservite da motore, le cui caratteristiche non superano i limiti stabiliti dal regolamento. E FORTUNA CHE SI TROVANO LE LEGGI SENNò QUANDO SI FINISCE DI INSULTARSI A VICENDA?
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 18:29:27
Art. 54. (1) Autoveicoli 1. Gli autoveicoli sono veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, e si distinguono in: a) autovetture: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente; m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente; HO TAGLIATO MA TROVATE TUTTO QUI

http://www.altalex.com/index.ph...

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elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2007 alle: 18:54:30
Scusate un attimo... accendiamo il cervello! Stiamo parlando di veicoli a motore e su questo siamo tutti d'accordo. Stiamo parlando di sovrappeso, e su questo sia tutti d'accordo. Se il sovrappeso non lo fa "le cose" trasportate, chi lo fa? Se i passeggeri sono dei Fassino o dei Ferrara non importa: come persone si contanto le teste e se il mezzo è omologato per 5 persone, non importa il loro peso, cinque restano (e non tiriamo fuori l'eccezione per il pargolo, per favore!). Quindi, quando si parla di sovrappeso, in un veicolo a motore, si parla di "cose" trasportate e su un'autocaravan sono le cose che provocano sovrappeso. Non dobbiamo credere che i nostri legislatori siano tutti stupidi, perchè saremmo in errore. E' che bisogna leggere ed interpretare. Elio
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 19:37:31
Non ho ben capito cosa vuoi dire, comunque il peso totale si intende in ordine di marcia,indipendentemente dalle persone. Se le persone trasportate , esempio 5, fanno superare il peso consentito non si è in regola comunque,anche se non si trasporta nulla. Se dopo ad interpretazione si vuole aver ragione per forza, basta che nel veicolo ci sia una moneta,un fazzoletto, dei tappettini,il carburante,la patente,il libretto, o cosaltro,che può essere quell'oggetto o quella cosa che crea sovrappeso. quindi è ovvio che in un camper o in un qualsiasi altro veicolo passato il peso massimo consentito, sia che fosse sorpassato dal peso delle persone o degli oggetti non saremmo mai in regola.
19
elfetto
elfetto
12/01/2006 7052
Inserito il 04/04/2007 alle: 19:49:34
quote:Originally posted by cl.bor
Non ho ben capito cosa vuoi dire, comunque il peso totale si intende in ordine di marcia,indipendentemente dalle persone. Se le persone trasportate , esempio 5, fanno superare il peso consentito non si è in regola comunque,anche se non si trasporta nulla.>
> Forse l'ho esposto in modo inelegante, ma è esattamente quello che intendevo. Elio

Modificato da elfetto il 04/04/2007 alle 19:50:18
Kojak
Kojak
-
Inserito il 04/04/2007 alle: 19:55:05
Scusate se mi intrometto, ammesso che ci sia la tolleranza del 5% e che si possa arrivare ad un peso massimo di kg.3.675,00 come vi mettete con la patente di cat.B per la quale no esistono sicuramente tolleranze, si possono guidare veicoli con un peso massimo a pieno carico Kg.3.500,00. Saluti
22
cl.bor
cl.bor
09/10/2003 214
Inserito il 04/04/2007 alle: 21:08:17
Sul codice della strada sono previste solo sanzioni,a seconnda del peso in esubero. Il problema maggiore è in caso di incidente che l'assicurazione non ammette il sovraccarico nemmeno di un grammo, se non specificato sul contratto. A tal proposito, anche le assicurazioni per i caravan che prevedono il sovraccarico sono un po ingannevoli, perchè non specificano quanto, ma intendono un leggero sovraccarico, e quindi può essere inteso anche come qualche kg, non coprendo ad esempio se si tratti anche solo di 50 kg in più, quindi quando stipuliamo l'assicurazione del nostro mezzo e comprende il sovrappeso, è bene specificare ciò ,e di far mettere per iscritto sulle clausole contrattuali,se non già specificato chiaramente, la percentuale del sovraccarico, cosi da essere tutelati ed essere sicuri di ciò che stiamo pagando e di ciò che firmiamo. E quando pensiamo ad un incidente non pensiamo sempre al'estremo,in caso che ci siano morti o altro, perchè potremmo trovarci senza copertura anche in un semplice tamponamento, basta incontrare un rappresentante del'ordine , polizia,vigile,o carabiniere che gli puzzi il naso e ci mandi alla pesa. Allora dopo sono comunque c...i
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 04/04/2007 alle: 21:16:47
quote:Originally posted by Kojak
Scusate se mi intrometto, ammesso che ci sia la tolleranza del 5% e che si possa arrivare ad un peso massimo di kg.3.675,00 come vi mettete con la patente di cat.B per la quale no esistono sicuramente tolleranze, si possono guidare veicoli con un peso massimo a pieno carico Kg.3.500,00. Saluti >
> La patente B è rilasciata per condurre mezzi OMOLOGATI per i 35 quintali al massimo. Un eventuale sovrappeso non cambia l'OMOLOGAZIONE del mezzo e di conseguenza non "reato" di guida senza adatta patente. Infatti con la patente B non si può certamente guidare un mezzo OMOLOGATO per più di 35 quintali anche quando completamente scarico e quindi con peso inferiore ai 35 quintali. Ciao
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