SUL RIGETTO DEL RICORSO PER QUESTIONI PROCEDURALI E IL MANCATO ESAME DEL MERITO
La vicenda in esame evidenzia come le
complessità di natura procedurale
possano determinare la rigettabilità o l'inammissibilità di un ricorso prima e a prescindere dalla disamina delle questioni di merito. Ciò dimostra che anche difese tecnicamente qualificate possono incorrere in vizi di rito tali da precludere l'accoglimento delle proprie istanze.
Qualora la sentenza in oggetto dovesse essere stata impugnata dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, si seguiranno con interesse gli sviluppi del relativo giudizio di legittimità. Si auspica altresì di poter consultare gli eventuali commenti o note a sentenza predisposti dai mandanti o da legali patrocinanti, al fine di disporre di un'analisi tecnica completa e oggettiva della pronuncia, evitando valutazioni parziali o fuorvianti del risultato processuale finale, deludente.
In altre parole, anche nei ricorsi che sembrano più facili da vincere bisogna mettere in conto errori e che si parte sempre svantaggiati.
Ovviamente io credo che questa come le altre negative non ve le abbia raccontate nessuno eccetto me. Perché?
N. R.G. 1478/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI BOLZANO PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. Michael Grossmann, ha pronunciato ex art. 437 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 1478/2022 promossa da Parte_1 (P.IVA_1), in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso, giusta delibera giuntale n. 455/A d.d. 16.12.2020, dall'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI TRENTO;
- parte appellante - contro CP_1 (C.F. 1), rappresentata e difesa, giusta procura depositata telematicamente, dall'omissis...;
- parte appellata - con oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 38/2021, depositata in data 10.11.2021.
CONCLUSIONI del procuratore di parte appellante: come da ricorso d.d. 07.05.2022 "Contrariis reiectis, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere il presente appello per i motivi esposti e, per l'effetto, rigettare il ricorso di primo grado in quanto inammissibile e/o infondato per i motivi esposti e conseguentemente confermare i provvedimenti impugnati. In via istruttoria, (...) Con vittoria di spese e compensi"
del procuratore di parte appellata: come da memoria d.d. 20.06.2022 "voglia il Tribunale di Bolzano, respinta ogni contraria istanza, rigettare il ricorso in appello e per l'effetto confermare la sentenza impugnata con condanna del Parte_1 al pagamento delle spese di lite."
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CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
- Con ricorso depositato il 10.11.2020 l'odierna appellata CP_1 ha proposto dinanzi al Giudice di Pace di Brunico opposizione avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 003911/P/20, con cui la Polizia locale Alta Pusteria ha contestato la violazione dell'art. 7, commi 1 e 14, del codice della strada, atteso il mancato rispetto, da parte dell'autocaravan "FIAT 244 Hymer", targato omissis..., di proprietà del sig. CP_2 del divieto di sosta dalle ore 20.00 alle ore 8.00 in Pt_1, Via Stazione, imposto con l'ordinanza sindacale n. 30 dell' 11.06.2012. Con sentenza n. 38/2021, depositata in data 10.11.2021, il Giudice di Pace di Brunico ha accolto il ricorso e conseguentemente annullato il verbale di contestazione de quo. Con ricorso depositato in data 07.05.2022 il Parte_1 ha interposto appello avverso la predetta sentenza. L’appellante censura l’omessa ovvero erronea pronuncia del Giudice di prime cure sulle questioni pregiudiziali di rito relative alla tardività dell’opposizione e alla carenza di legittimazione attiva della ricorrente. Con riguardo al profilo della tardività dell’opposizione, l’appellante deduce, in particolare, che la notifica del verbale d’accertamento sarebbe stata effettuata il 07.10.2020 solo nei confronti del sig. CP_2 e non anche della signora CP_1. Rispetto a quest’ultima il dies a quo, da cui computare i trenta giorni previsti per l’opposizione, andrebbe dunque individuato nel 19.08.2020, data dell’accertamento. Ne conseguirebbe la tardività del ricorso depositato il 10.11.2020. La tardività discenderebbe, in ogni caso, dalla mancanza di prova in ordine all’invio della raccomandata contenente il ricorso entro trenta giorni dal 07.10.2020. Per quanto concerne la legittimazione a ricorrere, il Parte_1 evidenzia che il verbale di accertamento sarebbe stato notificato solo al sig. CP_2. Ciò escluderebbe la legittimazione dell’odierna appellata, non rilevando la sua qualità di conducente e comproprietaria del veicolo. In via subordinata e nel merito, parte appellante lamenta che il Giudice di primo grado avrebbe errato nel ritenere illegittima l’ordinanza sindacale n. 30/2012, impositiva del divieto di sosta violato. La sentenza gravata non considera invero che il citato provvedimento, in quanto riconducibile agli atti amministrativi generali, è sottratto all’obbligo di motivazione ex art. 3, legge n. 241/1990 o, comunque, è soggetto ad un obbligo motivazionale attenuato ai sensi dell’art. 5, comma 3, del codice della strada. In un simile quadro normativo, non sarebbe predicabile l’illogicità o irragionevolezza dell’ordinanza in considerazione, posto che la stessa sarebbe stata adottata per finalità di sicurezza stradale, anche in correlazione al verificarsi di un incendio nel vicino impianto di teleriscaldamento. La proporzionalità del divieto introdotto deriverebbe poi dalla limitazione spaziale e temporale dello stesso. Con memoria d.d. 20.06.2022, CP_1 si è costituita in giudizio chiedendo la reiezione del gravame. A detta dell’appellata, la sentenza impugnata avrebbe correttamente riconosciuto la tempestività dell’opposizione, dando implicitamente rilievo alla notifica del verbale in data 07.10.2020 ai fini della decorrenza del termine. In sede di giudizio di prime cure sarebbe stata altresì provata la spedizione del ricorso con raccomandata del 06.11.2020. Secondo l’appellata sarebbe inoltre infondata l’eccezione di difetto di legittimazione, in quanto l’art. 204-bis del codice della strada abilita espressamente il trasgressore all’opposizione. La signora CP_1, in qualità di comproprietaria del veicolo, sarebbe legittimata anche ai sensi dell’art. 196 del codice della strada. Nel merito, il Giudice di prime cure avrebbe correttamente disapplicato l’ordinanza sindacale n. 30/2012, stante l’illegittimità per difetto di motivazione e di istruttoria. Sotto un ulteriore profilo, il divieto di sosta stabilito dall’Amministrazione violerebbe il principio di equiparazione tra veicoli sancito dall’art. 185, comma 1, del codice della strada e le direttive del Organizzazione_1 in materia di corretta regolamentazione della circolazione stradale. All’esito dell’udienza del 30.06.2022, questo Giudice ha fissato l’udienza del 15.12.2022, in cui la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo che si trascrive in calce.
- L’appello è fondato nei termini di seguito specificati. Parte appellante si duole dell’omessa pronuncia in ordine all’eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva della ricorrente CP_1. Nonostante la rituale proposizione dell’eccezione con memoria difensiva del 18.03.2021, l’esame della questione è stato effettivamente omesso nella sentenza di prime cure, che ha espressamente affrontato il solo profilo della tempestività del ricorso, passando quindi allo scrutinio del merito. L'eccezione di inammissibilità risulta meritevole di accoglimento. Benché l'art. 196 del codice della strada preveda la solidarietà tra conducente trasgressore e proprietario del veicolo e un vincolo di solidarietà unisca anche i comproprietari del veicolo, il successivo art. 201, comma 5, sancisce l'estinzione dell'obbligo di pagamento nei confronti del soggetto cui la violazione non sia stata notificata nel termine prescritto. Quest'ultimo, in quanto non destinatario del provvedimento sanzionatorio e non obbligato al pagamento, difetta di un interesse alla rimozione del verbale di accertamento che lo legittimi all'opposizione. In particolare, se il verbale è stato elevato a carico del solo proprietario del veicolo, l'interesse del conducente, esposto ad un'eventuale azione di regresso, deve essere qualificato secondo giurisprudenza costante come di mero fatto (Cass. civ., Sez. VI, 14.03.2017, n. 6506; Cass. civ., Sez. VI, ord. 30.12.2011, n. 30299; Cass. civ., Sez. II, 22.03.2006, n. 6359; Cass. civ., Sez. I, 19.09.2005, n. 18474; Cass. Civ., Sez. I, 11.06.1993, n. 6549). Un simile interesse di mero fatto deve riconoscersi, oltre che in capo al conducente, in capo al comproprietario del veicolo non destinatario del verbale, coobbligato in solido con il comproprietario cui sia stato notificato il verbale di accertamento. Non vale in senso contrario il disposto degli artt. 203 e 204-bis del codice della strada, che menzionano congiuntamente il trasgressore e gli altri soggetti indicati nell'articolo 196, in quanto tali norme fanno chiaramente riferimento al trasgressore e agli altri soggetti di cui all'art. 196, nella misura in cui agli stessi sia stata contestata l'infrazione. Deve dunque ritenersi che in tema di infrazioni al codice della strada, cui consegua l'irrogazione della sola sanzione pecuniaria, legittimato a proporre la relativa opposizione sia unicamente il soggetto a carico del quale sia stato emesso il verbale di accertamento e che sia risultato destinatario della notifica dello stesso. Tanto premesso, nel caso di specie il verbale opposto (cfr. doc. 1 fasc. di primo grado di parte ricorrente) è stato emesso a carico del solo sig. CP_2, comproprietario del veicolo con cui è stata commessa l'infrazione contestata, e non anche della sig.ra CP_1, comproprietaria e trasgressore. La stessa, alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo destinataria del provvedimento sanzionatorio, risulta priva di legittimazione attiva. Una legittimazione non può del resto essere ricavata dal verbale opposto, nella parte in cui indica "il trasgressore o gli obbligati in solido" ovvero gli "interessati" come soggetti abilitati a proporre ricorso al Commissariato del Governo di Bolzano, nonché opposizione dinanzi al Giudice di Pace di Brunico. Si tratta invero di indicazioni che, richiamando gli artt. 203 e 204-bis del codice della strada, come questi ultimi articoli si fondano sul presupposto che ai soggetti considerati sia stata contestata una violazione. Alla luce di quanto precede, in riforma della sentenza impugnata, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione proposta da CP_1 avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 003911/P/20 della Polizia locale Alta Pusteria, che si conferma integralmente.
- Le spese di lite seguono la soccombenza. L'appellata CP_1 va quindi condannata alla rifusione in favore dell'appellante Parte 1 delle spese di entrambi i gradi di giudizio, da liquidarsi con riferimento allo scaglione di valore fino ad €1.100,00 come segue: i) misura media prevista dal D.M. n. 55/2014 (tab. n. 1) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del giudizio di primo grado, con riduzione del 50% per la fase istruttoria stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 297,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre oneri di legge; ii) misura media prevista dal D.M. n. 147/2022 (tab. n. 2) per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria del presente giudizio di secondo grado, con riduzione del 50% per la fase istruttoria stante la limitata attività processuale espletata, e dunque in complessivi € 562,00, oltre € 382,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oneri di legge e spese successive necessarie.
P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza del Giudice di Pace di Brunico n. 38/2021, depositata in data 10.11.2021, ogni altra istanza, eccezione e difesa disattesa o assorbita, in riforma dell'impugnata sentenza così dispone:
- dichiara inammissibile l'opposizione proposta da CP_1 avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada n. 003911/P/20 della Polizia locale Alta Pusteria, che conferma integralmente;
- condanna l'appellata CP_1 a rifondere all'appellante Parte_1 le spese del giudizio di primo grado, liquidate complessivamente in € 297,50, oltre 15% per spese forfettarie, oltre oneri di legge;
- condanna l'appellata CP_1 a rifondere all'appellante Parte_1 le spese del presente grado di giudizio, liquidate complessivamente in € 562,00, oltre € 382,50 per anticipazioni, oltre 15% per spese forfettarie, oneri di legge e spese successive necessarie.
Bolzano, 15.12.2022 Il Giudice dott. Michael Grossmann
La verità non piace.
Modificato da Anto1957 il 06/10/2026 alle 14:07:59