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Circolare 277-15/01/08 Ministero Interni: vuoi?

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18
Lady Oscar (Mudra)
Lady Oscar (...
rating

14/12/2007 7718
Inserito il 07/04/2009 alle: 10:11:55
Cioè scusate, potrei parcheggiare il mezzo anche in forma stabile ma non dormici dentro?

Modificato da Lady Oscar (Mudra) il 07/04/2009 alle 10:14:01
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 07/04/2009 alle: 13:24:33
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by IvanoPP
... dimenticavo: unico "neo" e’ che la limitazione di sosta max di 12 ore NON puo’ essere rivolta solo ai camper ma bensi’ a tutti i veicoli.id="blue">>
> L'ordinanza del Comune di Pianezza e' emanata ai sensi degli artt. 50 e 54 del TUEL e non e' soggetta all'applicazione dell'art. 185/1 CdS. Non dispone un "divieto di sosta" (come tipicamente conosciuto ai sensi dell'art. 5/3 CdS) ma piuttosto un "divieto di sosta in forma campeggistica ed assimilata" (che non ha alcuna relazione con il CdS). E, comunque, non riguarda soltanto i camperid="blue"> ma anche tende, caravan, autocaravan e simili mezzi mobili di abitazione, per cui la limitazione di sosta max di 12 oreid="blue"> puo' riguardare qualunque veicoloid="blue">, qualora si trovi occupato od abitato in sosta notturna, cioe' nelle condizioni esplicitate nell'ordinanza.
>
> Non concordo. Una eventuale limitazione di sosta oraria deve essere estesa a tutti i veicoli della stessa categoria. Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 08/04/2009 alle: 13:02:02
Interviene anche la Prefettura di Palermo Si veda in

http://www.prefettura.it/palerm...

Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/05/2009 alle: 18:48:52
quote:Originally posted by IvanoPP
Interviene la Prefettura di Savona Si veda in

http://www.newscamp.it/index.ph...

Ivano>
> Nuovo articolo pubblicato da NewsCamp in

http://www.newscamp.it/index.ph...

Ivanoid="blue">
Lapponia in camper
Lapponia in camper
Viaggio in Romania in camper
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Germania del nord in camper 2017
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Cornovaglia in Camper - II episodio
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Belgio e Paesi Bassi in camper
Belgio e Paesi Bassi in camper
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IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/05/2009 alle: 18:27:47
Interviene anche la Prefettura di Verona inviando in data 23/04/2009 una lettera ai Sindaci di Bardolino, Lazise e Peschiera del Garda chiedendo di attenersi a quanto indicato nella circolare del Min Interni nr. 277 del 15/01/2008 Per chi e’ interessato , tale lettera e’ scaricabile da

http://www.movimentocamperisti....

Ivano.id="blue">
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 17/06/2009 alle: 18:49:13
E' da meno di una settimana che hanno pubblicato

quì

un documento che assomiglia ad una direttiva, ma incompleta come se fosse una bozza......
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:16:41
quote:Originally posted by fbomped
E' da meno di una settimana che hanno pubblicato

quì

un documento che assomiglia ad una direttiva, ma incompleta come se fosse una bozza......>
> Censendo i vari posti dove sono state rese pubbliche le circolari (si vedano precedenti messaggi in questo 3D) mi pare che avevo anche gia’ censito

www.piemmenews.it

ma non mi sembra per il contenuto da te segnalato Riguardo alla direttiva pubblicata “DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E TRASPORTI” , non si tratta di quella discussa in questo 3D (ovvero la nr. 277 del 15/01/2008 del Min. degli Interni, per il testo si veda uno dei primi messaggi di questo 3D) ma bensi’ di un’altra anch’essa gia’ in passato discussa anche in questo forum. BENE anche per il fatto che hanno pubblicato la “DIRETTIVA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 24/10/2000” (che ricordo indica testualmente “Sono emersi anche casi chiaramente viziati da eccesso di potere, nella figura sintomatica dello sviamento, quando si è inteso perseguire attraverso il provvedimento di regolamentazione del traffico risultati od obiettivi estranei nella circolazione stradale. Tipiche al riguardo sono le ordinanze di divieto emanate per alcune categorie di veicoli a motore, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione; ed invece celano non espressi motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell'ordinanza "sindacale" a norma dell'art. 7. Si citano ad esempio il divieto di circolazione e sosta di autocaravans e caravans (spesso definiti erroneamente campers o roulottes), con motivazioni riconducibili al fatto che vengono scaricati abusivamente i liquami raccolti negli appositi bottiniid="black">”) xche’ piu’ difficile da trovare in rete (anche se io ne avevo informato piu volte in passato anche in questo forum) Cmq sia, BENISSIMO perche’

www.piemmenews.it

e’ uno dei siti “istituzionali” della Polizia Municipale , quindi anche loro SANNO BENISSIMO TUTTO (ovvero che molti dei divieti anti-camper sono ILLEGITTIMI) !!! Ivano PS: xche’ dici che che e’ incompleta ? (a quale ti riferisci ?id="blue">
19
fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 17/06/2009 alle: 19:39:55
quote:Originally posted by IvanoPP
PS: xche’ dici che che e’ incompleta ? (a quale ti riferisci ? >
> Mi riferisco alla seconda che, correggimi se sbaglio, prima del 13.06.2009 non c'era o mi era sfuggita. Ritengo che sia incompleta perchè nel documento, mancano il numero di protocollo e la data. Inoltre mancano alcune parti del testo.... "SENTITO il parere della quinta sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici espresso con voto n. ?????id="blue"> reso nell’adunanza del ?????id="blue"> ; VISTO il parere della conferenza Unificata espresso nella seduta del ?????id="blue"> ;"id="red">
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 17/06/2009 alle: 22:22:21
quote:Originally posted by fbomped
E' da meno di una settimana che hanno pubblicato

quì

un documento che assomiglia ad una direttiva, ma incompleta come se fosse una bozza ...id="red">>
> E' rimasta una bozza perche' non e' mai stata pubblicata in G.U. (cfr. il 'topic' #15221). L'unica Direttiva ex art. 35 CdS e' stata finora emanata il 24 ottobre 2000 e pubblicata nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000 (cfr.

qui

). ------------------------------ p.s.: intervento incidentale da parte mia, perche' prima preferisco esaurire altre discussioni in sospeso.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 18/06/2009 alle: 18:26:39
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by fbomped
E' da meno di una settimana che hanno pubblicato

quì

un documento che assomiglia ad una direttiva, ma incompleta come se fosse una bozza ...id="red">>
> E' rimasta una bozza perche' non e' mai stata pubblicata in G.U. (cfr. il 'topic' #15221). L'unica Direttiva ex art. 35 CdS e' stata finora emanata il 24 ottobre 2000 e pubblicata nella G.U. n. 301 del 28 dicembre 2000 (cfr.

qui

).
>
> concordo [^] Aggiungo solo che a seguire la "“DIRETTIVA DEL MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI DEL 24/10/2000" sono state emesse le circolari : 1) del Ministero Interni nr. 277 del 15/1/2008 (oggetto di questo 3D) 2) del Min Trasporti del 2/4/2007 (richiamata dalla prec circolare al punto 1) Ivano.id="blue">
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 25/06/2009 alle: 15:04:43
quote:Originally posted by fbomped
E' da meno di una settimana che hanno pubblicato

quì

un documentoid="red"> che assomiglia ad una direttiva, ma incompleta come se fosse una bozza ...>
> Documento eliminato. La Direttiva del 24 ottobre 2000 e' anche riportata in

questa pagina

del sito ministeriale.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 10/07/2009 alle: 18:48:54
uppamelo [:D] riproponendo di seguito il testo integrale della circ. nr 277 del 15/01/2008 del Min degli Interni Ivanoid="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per l’Amministrazione Generale e per gli Uffici Territoriali di Governo Direzione Generale UTG Prot. Uscita del 15 gennaio 2008 Numero: 0000277 Classifica: M/ ROMA 14 gennaio 2008 AI SIGG. PREFETTI - LORO SEDI AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI TRENTO - TRENTO AL SIG. COMMISSARIO DI GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO - BOLZANO AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA – AOSTA E p.c.: AL DIPARTIMENTO DI P.S. DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DELLE COMUNICAZIONI E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO - SEDE OGGETTO: Direttiva del Ministero dei Trasporti ai sensi dell’art. 35 comma 1 del Codice della Strada. Linee guida in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. Il Ministero dei Trasporti, avendo ricevuto numerosi esposti in materia di circolazione delle autocaravan ha ritenuto di esercitare il potere di direttiva ai sensi della norma citata in oggetto con una serie di precisazioni che vengono trasmesse alle SS.LL. affinchè ne tengano conto nell’esercizio delle relative competenze. Il documento in questione parte da una serie di premesse che puntualizzano gli aspetti tecnici e normativi della materia. In particolare: • L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett. m) del Codice della Strada). • Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). • La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). • Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe possono essere maggiorate fino al 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona (art. 185 c.3). • E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). • Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). • I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). • Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett. b) ). • Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett. d) ). • Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett. F )). • Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett. a) ). • Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett. e) ). • Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett. f) ). • Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett. h) ). Tenendo conto delle sopra riportate puntualizzazioni, il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione, alle caratteristiche strutturali delle strade e nei casi in cui comunque ne ravvisi la necessità, può sempre, vietare la sosta dei veicoli nell’ambito del proprio territorio. Tuttavia, la limitazione alla circolazione stradale e alla sosta per la particolare categoria di veicoli in esame appare illegittima nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri e che non occupino la sede stradale nella misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarli. Altro aspetto di particolare rilievo è la segnaletica stradale che può interessare le autocaravan in quanto talvolta le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan celano motivi di interessi locali non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale di cui all’art. 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Richiamando una precedente circolare, il Ministero dei Trasporti illustra i vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. A seguito di istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da talune associazioni, in particolare l’Associazione Nazionale ************* **********, il Ministero dei Trasporti ha avuto modo di accertare la permanenza di forme di regolamentazione opinabili in quanto discriminanti nei confronti degli autoveicoli in argomento. Già con la Legge 336/91 il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità per il Comune di prevedere l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Tali principi, contenuti nella Legge sopracitata, sono stati in toto recepiti nel Nuovo Codice della Strada. L’art. 185 dello stesso (circolazione e sosta delle autocaravan) al 1° comma stabilisce che i veicoli di cui trattasi ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 (regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati) e 7 (regolamentazione della circolazione nei centri abitati), sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Analizzando nel dettaglio talune fattispecie concrete che hanno dato luogo ad ordinanze dei pubblici amministratori che prestano il fianco ad alcune osservazioni critiche, il Ministero dei Trasporti ha tra l’altro fatto rilevare quanto segue. Divieto di circolazione per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il concetto di ordine pubblico che, com’è noto, trova riscontro in sede legislativa nell’art. 159 comma 2 del D.Lgs. 112/98 è “inteso come il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge l’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale …”. Il Ministero dei Trasporti fa rilevare che il concetto di sicurezza pubblica è più ristretto riferendosi alla salvaguardia della incolumità e integrità fisica, patrimoniale e morale dei cittadini. Sarebbero, pertanto, viziati da illegittimità sotto il profilo dell’eccesso di tutela quei provvedimenti che richiamassero in situazioni non rispondenti al reale stato dei fatti o comunque in modo generico esigenze di “tutela dell’ordine, della sicurezza e dalla quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli di per sé non idonei a mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della Strada (Atti vietati), deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Tra l’altro tale motivazione non può trovare sostegno adottando un divieto preventivo sulla presunzione di violazione futura di una norma, in quanto è palese che la sanzione si applica quando si realizza una particolare situazione di illegittimità che la norma prevede in astratto. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione di cui al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”.. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta viene addotto a sostegno di provvedimenti di sfavore nei confronti dei camperisti il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada (Arresto, fermata e sosta dei veicoli). E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare illegittima. Divieto alle autocaravan di accedere ad un parcheggio consentendolo invece alle autovetture non giustificato dai criteri tecnici in contrasto con le caratteristiche tecniche e funzionali che presiedono alla realizzazione del parcheggio stesso. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’area di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in stalli di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. Al riguardo viene osservato che l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo può limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, compromettere la sicurezza stradale nonché impedire e/o limitare la circolazione dei veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….. Un ulteriore analoga fattispecie si avrebbe nel caso di autovettura con carico sul “tettuccio” (tecnicamente padiglione). Inoltre, tale dispositivo non può essere neppure considerato “dissuasore di sosta” come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione (Dissuasori di sosta), essendo lo stesso un dispositivo di sicurezza da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. In tali casi viene posta in essere una indebita differenziazione tra gli utenti della circolazione stradale dovuta ad una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria o non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In siffatta evenienza, il provvedimento risulterebbe viziato da eccesso di potere, in quanto contraddittorio ed inadeguato a realizzare le finalità per cui viene emanato. Tenuto conto delle potenziali situazioni di contenzioso in materia di circolazione e sosta delle autocaravan per le quali possono essere investite le SS.LL., si ritiene di richiamare la particolare attenzione sul contenuto della direttiva in argomento, al fine di utilizzarlo come strumento istruttorio ovvero decisorio nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’articolo 203, assicurando al contempo, agli organi accertatori un ausilio nella verifica della legittimità formale e sostanziale della segnaletica stradale nell’espletamento delle competenze di cui all’articolo 12. IL DIRETTORE GENERALE Penta ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

Modificato da IvanoPP il 08/10/2009 alle 11:51:54
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 21/09/2009 alle: 16:00:18
Circolare pubblicata anche da PromoCamp in

http://www.promocamp.com/serviz...

Ivanoid="blue">
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