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bnvale
bnvale
16/04/2008 850
Inserito il 12/02/2009 alle: 10:55:00
Salve, se mi capita di portare 5 persone invece delle omologate 4, cosa si rischia? sia in termini di sanzioni che assicurative... Grazie
17
maurito54
maurito54
26/03/2008 5759
Inserito il 12/02/2009 alle: 11:53:25
L'aticolo dovrebbe essere il 169
quote:Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311 . >
> Oltre alla solita manciata di punti ... [:)] Senza contare che l'assicurazione non ricoprirà più gli eventuali danni che avrai causato, quindi il codice penale sarà tutto per te.[:)] Bye
16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 00:50:47
L' Articolo 169 del C.d.S. cita quanto segue: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore. 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto,sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due ragazzi di età inferiore a dieci anni a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n.320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale del D.T.T. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €155,00 a €624,00. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €389,00 a €1.559,00, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €38,00 a €155,00. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da €78,00 a €311,00. Più specificatamente si incorrerebbe nella violazione di cui all'art. 169 c.2,5 e 9 che prevede una sanzione di 38 eurini e 2 punti.. Spero di esserti stato d'aiuto.ciao
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:00:06
quote:Originally posted by bnvale
se mi capita di portare 5 persone invece delle omologate 4 ...>
> ... a bordo di: - autovettura --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocarro --> sanzione da 78 a 311 euro e -1 punto (art. 169, commi 2 e 10); - autocaravan --> sanzione da 155 a 624 euro (art. 169, comma 7).
16
pupo78
pupo78
09/05/2009 440
Inserito il 13/05/2009 alle: 14:27:25
Ciao.. non vorrei offender nessuno, ma il citato art. 169 cc. 3 e 7 è relativo al soprannumero o sovraccarico su autobus, filobus e motoveicoli per trasporto persone... NOTE: L'ipotesi si applica ai veicoli destinati a trasporto di persone, escluse autovetture, e quindi ad autobus, filobus, motoveicoli e rimorchi per trasporto persone. In tali veicoli il numero di persone e il carico complessivo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione (art. 169 cc. 2 e 3) con riferimento alle persone a piedi. Ciao
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 13/05/2009 alle: 22:43:39
quote:Originally posted by pupo78
Ciao.. non vorrei offender nessuno, ma il citato art. 169 cc. 3 e 7 è relativo al soprannumero o sovraccarico su autobus, filobus e motoveicoli per trasporto persone... NOTE: L'ipotesi si applica ai veicoli destinati a trasporto di persone, escluse autovetture, e quindi ad autobus, filobus, motoveicoli e rimorchi per trasporto persone. In tali veicoli il numero di persone e il carico complessivo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione (art. 169 cc. 2 e 3) con riferimento alle persone a piedi. Ciao >
> Devo quotare pupo78.....le autocaravan, facendo parte della categoria M1 e cioè autovetture, ricadono, in caso di infrazione, nel comma 9 saluti....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 16/05/2009 alle: 14:44:44
quote:Originally posted by bnvale
se mi capita di portare 5 persone invece delle omologate 4 ...>
>... a bordo di: - autovettura --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocarro --> sanzione da 78 a 311 euro e -1 punto (art. 169, commi 2 e 10); - autocaravan (per Ippocampo2009 e Pupo78) --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocaravan (per TheDevil) --> sanzione da 155 a 624 euro (art. 169, comma 7). ------------------------------ p.s. @Ippocampo2009: mi permetto chiederti di voler trascrivere nel forum le annotazioni che il tuo "prontuario" riporta riguardo ai veicoli oggetto dei commi 7 e 9.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 16/05/2009 alle: 15:14:44
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by bnvale
se mi capita di portare 5 persone invece delle omologate 4 ...>
>... a bordo di: - autovettura --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocarro --> sanzione da 78 a 311 euro e -1 punto (art. 169, commi 2 e 10); - autocaravan (per Ippocampo2009 e Pupo78) --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocaravan (per TheDevil) --> sanzione da 155 a 624 euro (art. 169, comma 7). ------------------------------ p.s. @Ippocampo2009: mi permetto chiederti di voler trascrivere nel forum le annotazioni che il tuo "prontuario" riporta riguardo ai veicoli oggetto dei commi 7 e 9.
>
> Felice di accontentarti...ma non ora purtroppo, lo farò tra un paio di giorni in quanto sono fuori sede per servizio e sto usando il portatile per cui non ho al seguito alcuna documentazione...infatti ho risposto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete P.S. Ma ti fidi di un "opuscolo" redatto ed edito da "privati"?....[;)][;)][;)][;)]...(scherzo, ovvio) saluti...
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 18/05/2009 alle: 09:45:37
quote:Originally posted by ippocampo2009
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by bnvale
se mi capita di portare 5 persone invece delle omologate 4 ...>
>... a bordo di: - autovettura --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocarro --> sanzione da 78 a 311 euro e -1 punto (art. 169, commi 2 e 10); - autocaravan (per Ippocampo2009 e Pupo78) --> sanzione da 38 a 155 euro e -2 punti (art. 169, comma 9); - autocaravan (per TheDevil) --> sanzione da 155 a 624 euro (art. 169, comma 7). ------------------------------ p.s. @Ippocampo2009: mi permetto chiederti di voler trascrivere nel forum le annotazioni che il tuo "prontuario" riporta riguardo ai veicoli oggetto dei commi 7 e 9.
>
> Felice di accontentarti...ma non ora purtroppo, lo farò tra un paio di giorni in quanto sono fuori sede per servizio e sto usando il portatile per cui non ho al seguito alcuna documentazione...infatti ho risposto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete P.S. Ma ti fidi di un "opuscolo" redatto ed edito da "privati"?....[;)][;)][;)][;)]...(scherzo, ovvio) saluti...
>
> Come promesso inserisco testualmente sia le ipotesi di infrazione che le osservazioni così come indicate nel mio prontuario... Art. 169 - Commi 3° e 7° - TRASPORTO IN SOVRANNUMERO PER AUTOBUS E FILOBUS Circolava alla guida dell'autobus (filobus) adibito a trasporto di persone con unnumero di passeggeri pari a ______ superando di ____ unità il numero massimo consentito riportato sul documento di circolazione OSSERVAZIONI Il numero di persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati al trasporto di persone, escluse le autovetture, non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli Art. 169 - Commi 5° e 9° - TRASPORTO IN SOVRANNUMERO PER AUTOVETTURE Circolava alla guida dell'autovettura, trasportando nr. ____ passeggeri, superando di nr. ____ unità il numero massimo consentito OSSERVAZIONI Sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in sovrannumero sui posto posteriori di due ragazzi di età inferiore a 10 anni a condizione che sianoaccompagnati da un passegggero di età non inferiore ad anni 16 Faccio presente che in nessuna delle altre ipotesi è citato l'autocaravan ma si parla solo di sovrannumero per: autocarri - veicoli abusivi - veicoli promiscui saluti
18
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 18/05/2009 alle: 11:43:41
Cioè? Punti o non punti? I soldi si rifanno i punti molto più difficile... E
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 18/05/2009 alle: 16:11:14
quote:Originally posted by Kinobi
Cioè? Punti o non punti? I soldi si rifanno i punti molto più difficile... E >
> Non hai letto bene i post precedenti...il punto è proprio quello: se si configura la violazione di cui al comma 9 (con decurtazione dei punti) o al punto 7 (senza decurtazione)...il prontuario in mio possesso non distingue tra autocaravan ed autovetture (ritenendo valido, forse, il ragionamento che entrambe ricadono nella classificazione internazionale M1) per cui si dovrebbe contestare la violazione del comma 9, TheDevil, invece, ritiene che nel caso delle autocaravan, essendo indicate dall'art. 54 in una voce (m) diversa da quella delle autovetture (a), si debba contestare il comma 7... saluti....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 18/05/2009 alle: 22:00:00
quote:Originally posted by ippocampo2009
Devo quotareid="green"> pupo78 ... le autocaravan, facendo parte della categoria M1 e cioè autovettureid="blue">, ricadono, in caso di infrazione, nel comma 9.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
... ho risposto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Come promesso inserisco testualmente sia le ipotesi di infrazione che le osservazioni così come indicate nel mio prontuario ... [omissis] Faccio presente che in nessuna delle altre ipotesi è citato l'autocaravanid="red"> ma si parla solo di sovrannumero per: autocarri - veicoli abusivi - veicoli promiscui.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
... il prontuario in mio possesso non distingue tra autocaravan ed autovettureid="red"> (ritenendo valido, forseid="green">, il ragionamento che entrambe ricadono nella classificazione internazionale M1id="blue">) per cui si dovrebbe contestare la violazione del comma 9, ...>
> Ti ringrazio anche qui per la tua ricerca ma, francamente, il risultato non mi sta bene e non per me ma per rispetto di tutti gli altri lettori del forum che si trovano disorientati come Kinobi che, a mio avviso, ha letto piu' che bene i precedenti interventi. Il prontuario in tuo possesso non distingue tra autocaravan ed autovettureid="red"> per il semplice motivo che, almeno nell'art. 169, ignora totalmente l'autoveicolo di cui all'art. 54/1/m. Quindi, le considerazioni espresse in bluid="blue"> sono tue personali ed inoltre dalla iniziale e ferma presa di posizione (Devo quotareid="green">) sei passato ad un dubitativo forseid="green">. A me non interessa affatto che prevalga la mia opinione (ed i lettori anziani del forum lo sanno) purche' si raggiunga un'informazione certa ed utile per tutto il forum e mi sembra che il tuo "prontuario" non sia stato di alcun chiarimento. Resta invece da conoscere quale sia la fonte delle citazioni riportate da Pupo78. Nel frattempo ho anche proposto il quesito

in un altro forum

.
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 18/05/2009 alle: 23:37:31
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
Devo quotareid="green"> pupo78 ... le autocaravan, facendo parte della categoria M1 e cioè autovettureid="blue">, ricadono, in caso di infrazione, nel comma 9.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
... ho risposto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
Come promesso inserisco testualmente sia le ipotesi di infrazione che le osservazioni così come indicate nel mio prontuario ... [omissis] Faccio presente che in nessuna delle altre ipotesi è citato l'autocaravanid="red"> ma si parla solo di sovrannumero per: autocarri - veicoli abusivi - veicoli promiscui.>
>
quote:Originally posted by ippocampo2009
... il prontuario in mio possesso non distingue tra autocaravan ed autovettureid="red"> (ritenendo valido, forseid="green">, il ragionamento che entrambe ricadono nella classificazione internazionale M1id="blue">) per cui si dovrebbe contestare la violazione del comma 9, ...>
> Ti ringrazio anche qui per la tua ricerca ma, francamente, il risultato non mi sta bene e non per me ma per rispetto di tutti gli altri lettori del forum che si trovano disorientati come Kinobi che, a mio avviso, ha letto piu' che bene i precedenti interventi. Il prontuario in tuo possesso non distingue tra autocaravan ed autovettureid="red"> per il semplice motivo che, almeno nell'art. 169, ignora totalmente l'autoveicolo di cui all'art. 54/1/m. Quindi, le considerazioni espresse in bluid="blue"> sono tue personali ed inoltre dalla iniziale e ferma presa di posizione (Devo quotareid="green">) sei passato ad un dubitativo forseid="green">. A me non interessa affatto che prevalga la mia opinione (ed i lettori anziani del forum lo sanno) purche' si raggiunga un'informazione certa ed utile per tutto il forum e mi sembra che il tuo "prontuario" non sia stato di alcun chiarimento. Resta invece da conoscere quale sia la fonte delle citazioni riportate da Pupo78. Nel frattempo ho anche proposto il quesito

in un altro forum

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>
> Ahi, ahi...ogni tanto ti lasci prendere la mano dalla vena polemica... Come detto nel post come da te richiesto ho trascritto fedelmente e testualmente quanto scritto sul prontuario, che poi il risultato sia deludente mica è colpa mia...se vuoi ne faccio uno io così ti accontento....[;)][;)][;)][;)][;)]....infine, è ovvio che le considerazioni mie sono mie e per questo che ho detto forse allorquando parlavo delle motivazioni per cui nel prontuario non si citava l'ipotesi di infrazione commessa da autocaravan, in effetti in tale circostanza ho supposto quale potesse essere il pensiero dell'autore, e non nego che sia possibile anche che mi sbagli visto che ancora non ci danno la palla di vetro, e cmq voglio precisare che ls mia posizione resta "ferma" (non fosse altro perchè sono seduto...[:D][:D][:D][:D]) saluti.... P.S. Che dici, visto che il prontuario non è stato di alcun chiarimento devo fare un reclamo ufficiale al Dipartimento?[:I][:I][:I][:I]....
18
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 19/05/2009 alle: 07:04:37
Cioè? Se succede come prospettato da The Devil, i punti restano. Se applicano la legge come prospettato da te, me li tolgono. Nel secondo caso a me poi decidere se fare ricorso... Corretto? E
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ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 19/05/2009 alle: 16:31:37
quote:Originally posted by Kinobi
Cioè? Se succede come prospettato da The Devil, i punti restano. Se applicano la legge come prospettato da te, me li tolgono. Nel secondo caso a me poi decidere se fare ricorso... Corretto? E >
> Si, giusto.... saluti....
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 04/06/2009 alle: 13:59:57
quote:Originally posted by ippocampo2009
... e per questo che ho detto forse allorquando parlavo delle motivazioni per cui nel prontuario non si citava l'ipotesi di infrazione commessa da autocaravan, in effetti in tale circostanza ho supposto quale potesse essere il pensiero dell'autoreid="red">, e non nego che sia possibile anche che mi sbagli visto che ancora non ci danno la palla di vetro, ...>
> Ti ho chiesto di trascrivere il testo del "prontuario" a tua disposizione perche' ho pensato che tu l'avessi consultato, prima di intervenire nel forum a supporto di Pupo78 ed in opposizione al mio intervento. Non potevo immaginare che tu fossi intervenuto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete, come hai poi rivelato. Adesso, dopo aver letto sia l'art. 169 CdS sia l'opinione espressa riguardo a detto articolo dall'autore di un "prontuario", aggiungi anche che hai supposto quale potesse essere il pensiero dell'autore. Ora, per quanto a mia conoscenza, nell'art. 12 delle preleggi e' disposto che: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.id="green"> E' fuor di dubbio che, nell'art. 169, il comma 7 riguardi i veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture (che sono invece specifico oggetto del successivo comma 9). E l'autocaravan e' un veicolo destinato al trasporto di persone (e non solo) ma non e' un'autovettura. Nell'

altro forum

ho avuto un solo riscontro, favorevole alla mia posizione che pero' non puo' considerarsi esaustivo. Auspico che tu voglia iscriverti anche in quel forum, dove esprimere le tue considerazioni in materia di CdS quando sono in contestazione a quelle da me manifestate.
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Inserito il 04/06/2009 alle: 14:44:43
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by ippocampo2009
... e per questo che ho detto forse allorquando parlavo delle motivazioni per cui nel prontuario non si citava l'ipotesi di infrazione commessa da autocaravan, in effetti in tale circostanza ho supposto quale potesse essere il pensiero dell'autoreid="red">, e non nego che sia possibile anche che mi sbagli visto che ancora non ci danno la palla di vetro, ...>
> Ti ho chiesto di trascrivere il testo del "prontuario" a tua disposizione perche' ho pensato che tu l'avessi consultato, prima di intervenire nel forum a supporto di Pupo78 ed in opposizione al mio intervento. Non potevo immaginare che tu fossi intervenuto solo sulla base dell'articolo del C.d.S. così come reperito in rete, come hai poi rivelato. Adesso, dopo aver letto sia l'art. 169 CdS sia l'opinione espressa riguardo a detto articolo dall'autore di un "prontuario", aggiungi anche che hai supposto quale potesse essere il pensiero dell'autore. Ora, per quanto a mia conoscenza, nell'art. 12 delle preleggi e' disposto che: Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.id="green"> E' fuor di dubbio che, nell'art. 169, il comma 7 riguardi i veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture (che sono invece specifico oggetto del successivo comma 9). E l'autocaravan e' un veicolo destinato al trasporto di persone (e non solo) ma non e' un'autovettura. Nell'

altro forum

ho avuto un solo riscontro, favorevole alla mia posizione che pero' non puo' considerarsi esaustivo. Auspico che tu voglia iscriverti anche in quel forum, dove esprimere le tue considerazioni in materia di CdS quando sono in contestazione a quelle da me manifestate.
>
> Ehilà, è sempre un piacere discutere con te però dovresti capire che purtroppo ancora per diversi anni non posso andare in pensione e quindi non ho tutto questo tempo a disposizione, ragion per cui mi viene difficile seguire tanti forum (questo è l'unico che leggo ed a cui partecipo) ma cercherò di accontentarti...tu però dovresti farmi un piacere e, per risparmiare tempo, non dovresti farmi ripetere le stesse cose...[;)][;)][;)][;)]...ti faccio un riepilogo della vicenda cosi forse mi spiego meglio: 1) ho quotato pupo78 sulla base della mia lettura dell'art. 169; 2) non avevo letto il prontuario anche perchè, a sua volta, nello stesso è indicata la lettura che l'autore ha dell'articolo in questione e, provenendo da un "privato" come tu hai spesso ripetuto, non ritenevo ti interessasse; 3) successivamente, a seguito di tua richiesta, ho riportato testualmente quanto indicato nel prontuario, e mi sono limitato a fare questo; 4)in seguito, rispondendo a kinobi, ho precisato che nel prontuario non era indicato alcunchè in merito all'autocaravan e nella circostanza ho espresso quale potesse essere (forse) il motivo che avesse l'autore a tale mancanza.- Adesso, andando avanti, ti faccio presente che il problema del CdS (e non solo di quello) è capire la "connessione delle parole" e, soprattutto, "l'intenzione del legislatore" altrimenti non saremmo qui a discutere su questa ed altre norme. P.S. Perchè devo iscrivermi all'altro forum solo per "esprimere le mie considerazioni in materia di CdS quando sono in contestazione a quelle da te manifestate"???...se sono d'accordo con te non posso intervenire??....[V][V][V][V][V] ripeto, e parafrasando, "comunque vada è stato un piacere"... saluti....
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 07/06/2009 alle: 13:59:59
In questo 'topic' si sta cercando di individuare la pertinente sanzione che le FdO àpplicano qualora sia rilevato il sovrannumero di persone trasportate su un autocaravan, rispetto al numero indicato nella CdC. Al momento la scelta e' tra tre diversi commi dell'art. 169 CdS: - 7, per il sottoscritto; - 9, per Ippocampo2009 e Pupo78; -10, per Maurito54. Pur trattandosi di una questione strettamente attinente all'autocaravan, questo 'topic' non ha visto finora alcun intervento da parte di altri partecipanti del forum, solitamente attivi e tempestivi a far conoscere le proprie opinioni. Auspico quindi che (in ordine alfabetico) Camperillo, Chorus, Fbomped, Giuscot, Prof.Calosci vògliano valutare l'opportunita' di esprimersi in materia, in modo da contribuire al raggiungimento di un'intesa almeno dalla parte dei "camperisti".
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 07/06/2009 alle: 14:47:57
quote:Originally posted by TheDevil
In questo 'topic' si sta cercando di individuare la pertinente sanzione che le FdO àpplicano qualora sia rilevato il sovrannumero di persone trasportate su un autocaravan, rispetto al numero indicato nella CdC. Al momento la scelta e' tra tre diversi commi dell'art. 169 CdS: - 7, per il sottoscritto; - 9, per Ippocampo2009 e Pupo78; -10, per Maurito54. Pur trattandosi di una questione strettamente attinente all'autocaravan, questo 'topic' non ha visto finora alcun intervento da parte di altri partecipanti del forum, solitamente attivi e tempestivi a far conoscere le proprie opinioni. Auspico quindi che (in ordine alfabetico) Camperillo, Chorus, Fbomped, Giuscot, Prof.Calosci vògliano valutare l'opportunita' di esprimersi in materia, in modo da contribuire al raggiungimento di un'intesa almeno dalla parte dei "camperisti". >
> Comma 7, considerata la chiara ed inequivocabile norma. "Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture......" -autobus; -filobus; -motocicli; -motocarrozzette; -autocaravan; -rimorchi per trasporto persone. Questa norma sanziona anche il sovraccarico, quindi non si può tener conto della tolleranza che si applica all'art. 167......[:)] N.B.: ho appositamente elencato una serie di veicoli corrispondenti a "veicoli destinati a trasporto di persone", per evidenziare che non necessariamente debbano essere i veicoli di categoria M. Ma soprattutto per dimostrare che se ragionassimo tenendo conto solamente delle categorie internazionali, avremmo sempre difficoltà interpretative......[:)]

Modificato da fbomped il 07/06/2009 alle 14:58:37
18
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 08/06/2009 alle: 08:57:59
Trovo le vostre opinioni, sufficientemente precise (alcorchè discordanti), da poter, nel caso mai mi dovesse capitare la contravvenzione (che non capita perchè rispetto al legge), dopo aver adeguatamente mostrato i commi in questione al tutore dell'ordine, di non ricevere una multa da chi si trova nell'imbarazzo di dover darmela. Grazie, E
20
SunLiner
SunLiner
16/02/2005 1457
Inserito il 10/06/2009 alle: 14:51:25
Scusate se mi intrometto, ma nel sito del ministero dei trasporti, alla voce nuovo codice della strada, l'articolo 169 comma 5 (copiato e incollato sotto) pone una precisa limitazione temporale al trasporto in soprannumero. Saluti Ugo Decreto Legislativo N. 285 del 30/04/1992 Titolo/Oggetto Nuovo codice della strada articolo 169: Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore 1. In tutti i veicoli il conducente deve avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida. 2. Il numero delle persone che possono prendere posto sui veicoli, esclusi quelli di cui al comma 5, anche in relazione all'ubicazione dei sedili, non può superare quello indicato nella carta di circolazione. 3. Il numero delle persone che possono prendere posto, sedute o in piedi, sugli autoveicoli e filoveicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, nonché il carico complessivo del veicolo non possono superare i corrispondenti valori massimi indicati nella carta di circolazione; tali valori sono fissati dal regolamento in relazione ai tipi ed alle caratteristiche di detti veicoli. 4. Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo. 5. Fino all'8 maggio 2009 sulle autovetture e sugli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose è consentito il trasporto in soprannumero sui posti posteriori di due bambini di età inferiore a dieci anni, a condizione che siano accompagnati da almeno un passeggero di età non inferiore ad anni sedici. (1) 6. Sui veicoli diversi da quelli autorizzati a norma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, è vietato il trasporto di animali domestici in numero superiore a uno e comunque in condizioni da costituire impedimento o pericolo per la guida. È consentito il trasporto di soli animali domestici, anche in numero superiore, purché custoditi in apposita gabbia o contenitore o nel vano posteriore al posto di guida appositamente diviso da rete od altro analogo mezzo idoneo che, se installati in via permanente, devono essere autorizzati dal competente ufficio provinciale della Direzione generale della M.C.T.C. 7. Chiunque guida veicoli destinati a trasporto di persone, escluse le autovetture, che hanno un numero di persone e un carico complessivo superiore ai valori massimi indicati nella carta di circolazione, ovvero trasporta un numero di persone superiore a quello indicato nella carta di circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 155 a euro 624. 8. Qualora le violazioni di cui al comma 7 sono commesse adibendo abusivamente il veicolo ad uso di terzi, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 389 a euro 1.559, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della carta di circolazione da uno a sei mesi, a norma del capo I, sezione II, del titolo VI. 9. Qualora le violazioni di cui al comma 7 siano commesse alla guida di una autovettura, il conducente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 38 a euro 155. 10. Chiunque viola le altre disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 78 a euro 311. (1) Comma così modificato dal Decreto Legislativo 13 marzo 2006, n. 150 (G.U. n.87 del 13.4.2006)
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