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Differenze tra AA e ADS (leggere dal primo)

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12 20 346
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 01/12/2010 alle: 16:21:36
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010  15:26:58 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Be', qualche foto si trova anche su questo sito. Ad esempio, in questa foto, relativa all'area di sosta di Sansepolcro, si può apprezzare... l'assenza di recinzione. Quanto all'"accesso controllato", nessuno mi ha chiesto i documenti. Oppure c'è l'area di Chiusdino: assenza sia di recinzione, sia di personale che provveda all'identificazione. E che dire di Pienza? Sì, il recinto c'è, c'è perfino una guardiola con un tizio che, però, si limita a chiedere soldi, non documenti. Si può anche notare l'uso del simbolo II.179 (altro che segnale II.363!). ecc.

Modificato da SergioRM il 01/12/2010 alle 16:24:58
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 01/12/2010 alle: 16:31:49
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010  15:26:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra) espongo di seguito le piu' evidenti caratteristiche che distinguono tra loro: - l'AREA ATTREZZATA quale specifica pertinenza stradale regolamentata dal CdS; - l'AREA DI SOSTA, quale specifica struttura ricettiva regolamentata da una L.R. in materia di turismo.>
> Direi ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. A parer mio c'e' pero' da aggiungere un'altra importante caratteristica/differenza : COSA SI PUO' FARE O MENO IN UNA AA O IN UNA ADS , ovvero (riportando da altri topic/messaggi) : a) nelle AA intese come pertinenze pubbliche stradali NON E' CONSENTITO CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa NON poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) cosi' come nei "normali" parcheggi pubblici, questo perche' essendo pertinenze pubbliche stradali sono normate dal CdS e nello specifico per quanto riguarda i camper dall'art. 185; a tal riguardo e' importante ricordare che il CdS e relativo art. 185 NON si applicano su aree private. Ovvero i camper possono SOSTARE nelle AA nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 CdS e di conseguenza nel camper in SOSTA nulla vieta di dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo (aggiungendo che essendo anche i normali parcheggi delle pertinenze pubbliche stradali al pari delle AA , vale ovviamente , per proprieta' transitiva, la stessa considerazione). b) nelle ADS intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo (che possono variare da regione a regione) oltre a poter dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo POTREBBE ANCHE ESSERE POSSIBILE CAMPEGGIARE (che detto in parole povere significa poter aprire il tendalino, tirar fuori tavolino e sedie, ...) DIPENDENTEMENTE DA QUANTO INDICATO PER L'APPUNTO DALLE SINGOLE LR SUL TURISMO. Ivano PS: rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS ... [?] & [:0] & [:(] & [V] & [}:)]id="blue">

Modificato da IvanoPP il 01/12/2010 alle 16:36:21
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 01/12/2010 alle: 18:04:05
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 01/12/2010  16:31:49 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS >
> Semplice: se puoi campeggiare, il gestore è obbligato a farti sottoscrivere una scheda di dichiarazione delle generalita' conforme al modello approvato dal Ministero dell'interno e poi a inviarne una copia all'autorità locale di pubblica sicurezza (TULPS art. 109; dal 2006 è attiva anche la trasmissione delle "schedine alloggiati" via Internet). Puoi trovare il modello

qui

. Altrimenti, se ti prendono i dati su altri moduli o se non te li fanno sottoscrivere, se c'è qualcuno che ti chiede solo il pagamento, se c'è solo una colonnina per il pagamento, se è un'area gratuita senza personale addetto, se qualcuno c'è ma solo nelle ore diurne, o simili, puoi solo sostare. PS: Tu la conosci un'area di sosta in cui ti identificano con tutti i crismi, un'area per di più indicata dal segnale campeggio (II.363)? Io no.

Modificato da SergioRM il 01/12/2010 alle 18:12:06
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 01/12/2010 alle: 19:03:20
quote:Originally posted by TheDevil @mad_marco in the 'topic' #120949 "Dove può sostare un autocaravan -MOD-" Ho aperto questo 'topic' proprio perche' sono a conoscenza delle differenze tra le indicazioni normative e quelle riportate nei "portolani". Preferirei quindi che sia tu ad evidenziare quali sono le differenze da te rilevate e le conseguenze che queste differenze possono indurre nei camperisti che consultano i "portolani" senza avere una adeguata conoscenza del CdS.>
>
quote:Originally posted by TheDevil Auspico che qualche camperista toscano, lettore della presente discussione, voglia contribuire con la segnalazione (meglio con documentazione fotografica) di un'AREA DI SOSTA ubicata nella sua Regione. Originally posted by SergioRM Be', qualche foto si trova anche su questo sito.>
> A mio avviso, per dettato normativo si tratta di tre AREE ATTREZZATE, impropriamente censite come "aree di sosta" sul sito che ci ospita e che dedica un separato percorso di ricerca alle strutture ricettive, dove vanno ricomprese le A.S. della Toscana. Inoltre a Chiusdino, fin quando permane la mancanza e/o l'inefficienza dell'ISIS, l'AREA ATTREZZATA va riclassificata a semplice area di parcheggio.
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SergioRM
SergioRM
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Inserito il 01/12/2010 alle: 20:18:51
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/12/2010  19:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Certo. Potresti dare tu qualche esempio di aree di sosta degne del nome? Recinzione, registrazine ospiti, segnale II.363 ecc.
IvanoPP
IvanoPP
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Inserito il 01/12/2010 alle: 22:55:04
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 01/12/2010  18:04:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie, non lo sapevo. Ivano PS: NO , io NON conosco aree di sosta in cui mi hanno identificato con tutti i crismi, per di più indicate dal segnale campeggio (II.363) [:0] Quindi direi che mi sono fermato sempre e solo in AAid="blue">
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 01/12/2010 alle: 23:03:20
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 01/12/2010  22:55:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prego. Ma non lo sapevo neanche io. Ci sono arrivato cercando di seguire le strane elucubrazioni di TheDevil. Strane. Aree di sosta come le definisce lui non le ho mai trovate nemmeno io. Esistono o sono solo fantasiose invenzioni? Aspettiamo... Se esistono saprà indicarcele [;)]
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 01/12/2010 alle: 23:51:45
Mentre TheDevil cerca qualche area di sosta toscana conforme alla sua pretesa definizione (non accompagnata, tra l'altro, da specifici riferimenti normativi), può essere utile considerare il quadro complessivo delle norme delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano. Diciamo subito che risulta difficile includere nella rassegna le leggi regionali del Piemonte (1984), della Campania (1993), della Puglia (1999), della Calabria (1986) e della Sardegna (1984), che risultano alquanto datate, e della Basilicata che, pur risalendo al 2005, non parla di aree di sosta. Non sembra esistere, inoltre, alcuna legge della provincia di Bolzano che parli di aree di sosta. Per il resto... E' vero che nelle normative locali le aree di sosta sono strutture ricettive? Non sempre. Non lo sono nelle leggi regionali della Val d'Aosta e del Friuli - Venezia Giulia. Il punto importante mi pare comunque un altro. Esiste una distinzione tra "sosta e soggiorno" (a volte "alloggio") in campeggi e villaggi turistici e solo "sosta" nelle aree di sosta? Sì, quasi sempre. Uniche eccezioni la legge molisana, che parla di sosta per i campeggi e di sosta e soggiorno per i villaggi turistici, e quella laziale, che appare un po' "impicciata": aree di sosta dedicate al soggiorno. La legge abruzzese non parla di "sosta", ma di "insediamento occasionale": difficile intendere qualcosa di diverso dalla sosta temporanea di cui parlano quasi tutte le altre. La sosta nelle aree di sosta è limitata alle autocaravan? Solo in Val d'Aosta e nella provincia di Trento. E' limitata a autocaravan e caravan in Lombardia, Friuli, Liguria e Marche. In altri casi si aggiungono "mezzi mobili o autonomi di pernottamento" (Veneto, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia), oppure ci si limita a questi (Toscana, Lazio, Abruzzo, Molise). Le regioni legiferano in aurea autonomia o tengono conto del Codice della Strada? Fanno espresso riferimento al CdS Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli, Liguria, Emilia Romagna, Umbria, Sicilia. Non poche... E' possibile parlare di una "normativa regionale" come se fosse un'unica cosa. Ovviamente no. Ha senso prendere una o due leggi regionali come "più vere" delle altre? Ovviamente no. Quali sono gli aspetti che ricorrono più frequentemente nelle leggi regionali? 1) la distinzione tra "sosta e soggiorno" (a volte "alloggio") e solo "sosta" (praticamente tutte, tranne le mezze eccezioni del Lazio e del Molise); 2) il riferimento al CdS per le aree di sosta (8 sulle 14 considerate). Conclusione: le aree di sosta non sono destinate a "sosta e soggiorno (o alloggio)", ma solo alla sosta. Quindi (sempre in attesa che TheDevil dimostri il contrario) non si applica l'art. 109 del TULPS. A loro riguardo, inoltre, le leggi regionali fanno in maggioranza riferimento al CdS; si tratta, quindi, delle «analoghe aree attrezzate» istituite dai comuni «nell'ambito dei rispettivi territori» (CdS, art. 185 comma 7), indicate dal segnale II.377 o dal simbolo II.179 (art. 378 del Regolamento). Esistono davvero aree di sosta con obbligo di registrazione degli ospiti e indicate dal segnale campeggio II.363? Tutto può essere. Aspettiamo che TheDevil sappia confermare quanto sostiene... Ne sarà capace, vero?
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 02/12/2010 alle: 12:48:43
Mi sa che TheDevil da solo non ce la fa. Provo a dargli una mano... L'applicabilità dell'art. 109 del TULPS è diventata un po' dubbia, o almeno parecchio complessa, dopo la legge costituzionale che ha assegnato alle regioni le competenze in materia di turismo (cfr. Antonella Manzione,

Tecniche di controllo, violazioni e sistema sanzionatorio in materia di strutture ricettive

). Ad esempio, nel 2005 il Ministero dell'Interno si accorse che l'articolo non veniva applicato nei bed & breakfast, anche per «una disciplina regionale talvolta discordante» (

Circolare n. 557/2005

). Tra l'altro, l'art. 16 del TUPLS prevede l'accesso «in qualunque ora nei locali destinati allo esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall'autorità», ma ciò potrebbe scontrarsi con i confini di luoghi assimilabili a dimora privata (v. il testo della Manzione). La materia è parecchio complessa. Sembra che la possibilità di accesso abbia qualche relazione con le modalità di autorizzazione all'esercizio delle attività ricettive, secondo che vi sia assoggettamento o meno ad autorizzazioni di polizia. Tale aspetto è complicato dal fatto che spesso le leggi regionali richiedono la sola dichiarazione di inizio attività. In ogni caso, si dovebbe fare volta per volta riferimento al regime autorizzativo in vigore nelle singole regioni. Dal punto di vista del camperista... un gran casino. Quanto alla Toscana, non mi pare di trovare riferimenti all'art. 109 del TULPS nelle leggi e regolamenti sul turismo. Ciò nonostante, il riferimento c'è in una pagina del sito della provincia di Pistoria dedicata alle

Note informative adempimenti statistici

, anche per le aree di sosta. In compenso, nella

legge regionale veneta

la Sezione IV contiene disposizioni comuni a tutte le strutture ricettive, compresa la «registrazione delle persone alloggiate» (art. 39), ma la Sezione V, di un solo articolo, è dedicata ad aree di sosta che sono destinate a «brevi soste [...] al di fuori delle strutture ricettive all'aperto di cui alla presente legge»; si tratta quindi di aree di sosta che non sono strutture ricettive e non comportano l'obbligo di registrazione. Ho inoltre trovato una struttura toscana che si definisce area di sosta, il

Giardino sosta camper

di Rosignano Marittimo (LI), e che prevede nel proprio

regolamento

la registrazione degli ospiti ai sensi del 109 TULPS. Tanto per confondere le idee, peraltro, il regolamento di Giardino sosta camper chiama l'area "campeggio" per ben sette volte! Insomma: è un'area di sosta o un campeggio riservato alle autocaravan? Il mistero rimane... Non si può fare altro che abbandonare l'impervio terreno delle norme, in cui c'è di tutto tranne che coerenza e omogeneità, e adottare un atteggiamento pragmatico: 1) se ci chiedono di presentare i documenti e di sottoscrivere quel modulo che va riempito anche in alberghi, campeggi ecc., allora siamo capitati in un qualcosa che non è una semplice area di sosta "analoga alle aree attrezzate" del CdS - che poi sia un'area di sosta o un campeggio riservato alle autocaravan poco importa; in questi casi esiste comunque con ogni probabilità un regolamento che chiarisce cosa si può fare; ad esempio, nel Giardino sosta Camper di Rosignano Marittimo è espressamente consentito aprire il tendalino (anche se è detto un po' in "burocratese"); si tratta di aree ovviamente sempre presidiate o in cui non è consentito l'accesso quando il presidio manca, in particolare durante la notte; sembrano di questo tipo le aree Camperoasi di Riotorto e Il Serchio di Lucca; 2) se non ci chiedono di presentare i documenti ecc., ad esempio se possiamo entrare liberamente la notte quando l'area non è presidiata (area di sosta di Pisa, quella gestita dall'Associazione Camperisti Pisani), oppure se l'accesso è libero e gratuito (Lucignano) o se c'è una colonnina per il pagamento (Radicondoli), allora si tratta un'area "analoga alle aree attrezzate" destinata solo alla sosta nel senso del CdS. E che dire dei segnali? Il Giardino sosta camper, per restare all'esempio, non sembra indicato né dal II.377 né dal II.363, ma da un segnale tutto suo, che brilla per la presenza di un simbolo di parcheggio (!) e per l'assenza di qualsiasi riferimento all'impianto di scarico (che comunque c'è): Anche per i segnali, quindi, non resta che andare... a intuito.

Modificato da SergioRM il 02/12/2010 alle 22:14:27
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 03/12/2010 alle: 12:03:47
Leggende metropolitaneid="blue"> L'applicabilità o meno dell'art. 109 del TULPS (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) rende l'argomento del topic più complesso di quello che si poteva pensare, tanto che, a mio parere, tutti indistintamente gli intervenuti - me compreso - ne hanno sparato delle belle. Eventuali approfondimenti mi sembrano fuori della portata di semplici camperisti: più l'oggetto di una possibile tesi di laurea in giurisprudenza che un argomento su cui, in questa sede, si possa pensare di pervenire a certezze. Con questa riserva, quindi pregando di intendere quanto segue detto al condizionale, provo a riepilogare gli errori in cui siamo caduti. Il CdS non si applica su strade private Va be', dovrebbe essere chiaro a tutti che non è così e se ne è parlato diffusamente altrove: si decide in base all'uso, non alla proprietà. Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali Falso: Stato e Regioni hanno, in virtù del nuovo testo dell'art. 117 della Costituzione, competenze esclusive in vari campi. Ciò non comporta, comunque, che una legge regionale possa ignorare le leggi nazionali per quello che non è di sua competenza, come la circolazione stradale o la disciplina del soggiorno (residenza, dimora, soggiorno di stranieri ecc.). L'area attrezzata e' una "pertinenza stradale" Davvero? E come intendere la «analoghe aree attrezzate» realizzate dai comuni «nell'ambito dei rispettivi territori» (CdS 187/7)? L'"ambito dei rispettivi territori" è concetto troppo ampio per essere ridotto alle pertinenze stradali. In presenza del solo camper service e' possibile rifornirsi di acqua potabile e scaricare le acque nere e grigie ma non sostare Problema: il CdS prevede la presenza dell'impianto di scarico (cioè del camper service) solo in aree di servizio, aree attrezzate, analoghe aree attrezzate realizzate dai comuni, campeggi: tutti siti in cui si può sostare. Nessuna legge regionale prevede impianti collocati fuori delle aree di sosta. Siti dotati solo dell'impianto si trovano in altri paesi (sicuramente in Francia e in Germania), in Italia non sono previsti. Nelle AA non è cosentito campeggiare Ovvio, ma chi lo dice vorrebbe sostenere che non è consentito "vivere a bordo" (dormire, mangiare, usare frigo o stufa ecc.) facendo riferimento ad una sentenza della Cassazione relativa ad un quadro normativo che non esiste più. In realtà il CdS 185/2 non esclude affatto che si possa dormire ecc. a bordo quando si sosta. Le aree di sosta sono strutture ricettive Non sempre: non è possibile individuare un'unica definizione di "area di sosta", in quanto le regioni adottano definizioni molto diverse. In particolare, in alcuni casi è espressamente escluso che si tratti di strutture ricettive e non può trattarsi di altro che delle «analoghe aree attrezzate» realizzate dai comuni «nell'ambito dei rispettivi territori». Non a caso, molte leggi regionali definiscono le aree di sosta come «aree attrezzate» e fanno espresso riferimento al CdS (185/7 e/o Reg 378). Le aree attrezzate non sono altro che aree di sosta (o viceversa) Falso. Le AA non sono necessariamente pertinenze stradali, ma vi sono ADS che sono sicuramente strutture ricettive a tutti gli effetti e che, quindi, non hanno nulla a che vedere con le aree attrezzate. Un'area di sosta viene indicata dal segnale II.363 Cioè dal segnale che indica i campeggi? Assurdo. Assurdo soprattutto per le aree di sosta che tante regioni limitano a autocaravan e caravan, con ciò espressamente escludendo le tende previste, invece, da quel segnale. Le leggi regionali non definiscono "sosta" e "soggiorno" perché il loro significato è noto No: non lo fanno perché non potrebbero farlo. Le regioni hanno competenza in materia di turismo, non di circolazione stradale (CdS), né di soggiorno (TULPS), quindi non possono fare altro che riferirsi a definizioni date altrove. Possono in parte stabilire ambiti di non applicabilità di alcune norme, tuttavia, se sembra facile pensare ad aree escluse dalla circolazione stradale (su cui quindi il CdS non vale), è molto meno facile pensare ad aree escluse dal TULPS; si può ritenere che se ci si limita a sostare non si è sottoposti al TULPS, ma in realtà l'argomento è più complesso. Sosta il turista che dispone di un proprio mezzo mobile di pernottamento; soggiorna il turista che dispone di un alloggio fornito dalla stessa struttura ospitante Vorrebbe essere una lettura della legge regionale toscana, ma è contraddetta dal testo stesso della legge: anche nei campeggi, destinati a turisti dotati di MMP, si sosta e si soggiorna. Nelle aree di sosta si sosta solo, non si soggiorna Sembra coerente con i testi della maggior parte delle leggi regionali, ma non lo è con tutte. In realtà, si tratta di capire bene cosa vuol dire "soggiornare", e qui scatta il TULPS con le sue complessità. ---------------------- Quelle appena elencate in corsivo sono affermazioni un po' temerarie (spesso non sono altro che tentativi di generalizzare quanto letto solo in alcune norme, in particolare in alcune leggi regionali) che si possono "giustificare" perché il quadro normativo completo è maledettamente complesso e articolato. Non siamo giuristi, siamo solo camperisti. Per fortuna, approfondire ulteriormente non è solo oltre la nostra portata, ma anche... inutile sul piano pratico: nessuno ci multerà se chiamiamo area attrezzata un'area di sosta o viceversa! Quanto all'obbligo di registrazione degli ospiti (TULPS 109), l'aspetto forse più delicato, fa capo ai gestori e non agli ospiti. In sostanza, quindi, a noi in quanto camperisti importa solo questo: a) se ci registrano con tutti i crismi, siamo in una struttura ricettiva a tutti gli effetti; in questo caso c'è ovviamente qualcuno (quello che ci registra) a cui possiamo chiedere come comportarci; b) se possiamo accedere senza registrazione, non dobbiamo fare altro che rispettare l'articolo 185 del Codice della Strada.id="blue"> Spero che la conclusione, nella sua semplicità, risulti utile a tutti. Quanto a me, ho ora finalmente chiare le risposte alle domande che ponevo. Ringrazio quindi tutti per la discussione, a volte vivace, a volte un po' troppo fantasiosa (anche da parte mia), ma alla fine costruttiva.
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/12/2010 alle: 18:32:56
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 03/12/2010  12:03:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra) In sostanza, quindi, a noi in quanto camperisti importa solo questo: a) se ci registrano con tutti i crismi, siamo in una struttura ricettiva a tutti gli effetti; in questo caso c'è ovviamente qualcuno (quello che ci registra) a cui possiamo chiedere come comportarci; b) se possiamo accedere senza registrazione, non dobbiamo fare altro che rispettare l'articolo 185 del Codice della Strada.>
> Direi che anche questo tuo e' un ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti In particolare e' molto utile il "riassunto del riassunto" che ho quotato aggiungendo (cosi' anche tu hai scritto) che il CdS 185/2 non esclude affatto che si possa dormire/mangiare e/o usare le utenze di bordo quando si sosta in pubbliche pertinenze stradali. Ivano PS: 1) l'unica cosa con cui non concordo e' "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso"id="black"> Tra l'altro faccio notare che poi scrivi (in contraddizione con quanto sopra) "Ciò non comporta, comunque, che una legge regionale possa ignorare le leggi nazionali per quello che non è di sua competenza, come la circolazione stradale"id="black"> e anche "Le regioni hanno competenza in materia di turismo, non di circolazione stradale (CdS)"id="black"> 2) sul TULPS ne so poco (tendente al nulla) magari cerco di leggere qualcosa per capirci un po' di piu'...id="blue">

Modificato da IvanoPP il 04/12/2010 alle 18:35:02
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 04/12/2010 alle: 22:11:27
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 04/12/2010  18:32:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra) 1) l'unica cosa con cui non concordo e' "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso" Tra l'altro faccio notare che poi scrivi (in contraddizione con quanto sopra) "Ciò non comporta, comunque, che una legge regionale possa ignorare le leggi nazionali per quello che non è di sua competenza, come la circolazione stradale" e anche "Le regioni hanno competenza in materia di turismo, non di circolazione stradale (CdS)" >
> Probabilmente mi sono espresso male. Sembrano esserci due "partiti": secondo uno il CdS prevale sulle leggi regionali semplicemente perché legge nazionale, secondo l'altro le regioni regolamentano il turismo in piena autonomia in quanto il turismo è di competenza esclusiva delle regioni. Sbagliano entrambi. Si sbaglia se si afferma che il CdS prevale sulle leggi regionali in quanto legge nazionale, perché lo stato ha competenza esclusiva in alcune materie e, per le altre, la legge nazionale non può nulla; non può esistere, ad esempio, una definizione nazionale di "campeggio", "villaggio turistico", "camping village" ecc. e nemmeno di "area di sosta" (quelli che ci provano, con ostinazione degna di miglior causa, alla fine sono costretti a fare riferimento ad alcune leggi regionali, dimenticando le altre). Perfino per le aree attrezzate realizzate dai comuni nell'ambito dei loro territori e per gli impianti di scarico in esse realizzati l'art. 378 del Regolamento di attuazione del CdS fa riferimento quattro volte a norme regionali; significativo, in particolare, il comma 5: «Per la realizzazione di impianti igienico-sanitari all'interno dei campeggi, si applicano le disposizioni di cui al presente articolo, salvo diversa disciplina regionale». Quando si tratta di turismo (campeggi, non semplice sosta), lo stesso CdS "passa la mano" nonostante sia legge nazionale. In pratica, non si può dire che nelle aree di sosta vige il CdS perché legge nazionale. Al tempo stesso, se si legge bene l'art. 117 della Costituzione si vede che non c'è affatto scritto che il turismo è di competenza esclusiva delle regioni. Si elencano le materie in cui il potere legislativo compete allo stato, quelle in cui si ha «legislazione concorrente», poi si dice che «spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato». Da questo non segue (come alcuni sembrano ingenuamente intendere) che ogni aspetto del turismo venga disciplinato dalle regioni. Infatti i turisti viaggiano sulle strade e sono quindi soggetti al CdS. I turisti che usufruiscono di strutture che "forniscono alloggio" vanno identificati e le loro generalità trasmesse all'autorità locale di pubblica sicurezza, ma ovviamente solo il TULPS può stabilire tale obbligo e definire, tra l'altro, le modalità di identificazione dei turisti stranieri. In sostanza, il turismo è un'attività complessa e compete alle regioni solo ciò che riguarda il turismo purché non sia oggetto di altra norma nazionale. La legge regionale può definire cosa si intende per campeggio e cosa per villaggio turistico; ad esempio può definire i due in termini di diversa percentuale di piazzole destinate ai turisti provvisti di mezzi di pernottamento autonomo. La legge regionale, però, non può stabilire una deroga all'obbligo di registrazione degli ospiti nelle strutture ricettive turistiche. L'interazione tra leggi regionali e TULPS è piuttosto complessa, al punto che non credo proprio che possiamo pensare di sviscerarne tutti gli aspetti in un forum di camperisti. Si può notare, tuttavia, che alcune leggi regionali (Veneto, Friuli Venezia Giulia) evitano l'obbligo di registrazione per gli ospiti delle aree di sosta semplicemente definendo aree di sosta che non sono strutture ricettive. D'altra parte, se un'area di sosta non è una struttura ricettiva, se cioè è solo un'area "di sosta", allora non può che scattare l'applicabilità del CdS in quanto la "sosta", essendo un aspetto della circolazione stradale, è materia di competenza esclusiva dello stato. Provando a sintetizzare, non ha senso né parlare di "prevalenza della legge nazionale in quanto nazionale", né di "turismo regolamentato esclusivamente dalle regioni". Così come il CdS (il Regolamento di attuazione) rimanda alle leggi regionali per gli impianti di scarico realizzati nei campeggi, le regioni non possono che rimandare al CdS per quella che è solo sosta o al TULPS per quello che riguarda l'identificazione dei turisti che si avvalgono di servizi di alloggio. Solo una divisione di compiti (cioè di competenze), non una prevalenza né della legge nazionale su quella regionale, né viceversa.

Modificato da SergioRM il 05/12/2010 alle 17:14:53
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:27:20
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 04/12/2010  22:11:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra) D'altra parte, se un'area di sosta non è una struttura ricettiva, se cioè è solo un'area "di sosta", allora non può che scattare l'applicabilità del CdS in quanto la "sosta", essendo un aspetto della circolazione stradale, è materia di competenza esclusiva dello stato.>
> Ok, ora mi e' un po' piu' chiaro. E concordo pienamente con la tua frase che ho quotato (che e' esattamente quello che intendo io riguardo al fatto che il CdS essendo legge nazionale non puo' essere prevaricato da leggi regionali, e quindi motivo della mia contestazione nel mio precedente prec msg) Ivanoid="blue">
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 05/12/2010 alle: 17:56:59
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 05/12/2010  17:27:20 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
>
> Sì, anche se dire che il CdS "non può essere prevaricato" mi pare un po' forte. Direi piuttosto che sono le regioni che possono scegliere se "prevaricarlo" o no, nel senso che provo a precisare. Le regioni possono scegliere come definire le strutture turistiche. Infatti la legge 135/2001 prevedeva l'emanazione di un DPCM che avrebbe stabilito una terminologia standard nonché requisiti e standard minimi dei servizi e delle attività turistiche; è però poi intervenuta la legge costituzionale 3/2001 che ha modificato l'art. 117 della Costituzione e quel DPCM, poi emanato nel settembre del 2002, si è limitato a principi molto generali riconoscendo l'autonomia delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano (ho sintetizzato la vicenda in

questo topic

). Non è detto, comunque, che una struttura turistica, solo perché definita da una regione, sia per ciò stesso una struttura ricettiva, cioè una struttura che - per dirla col TULPS - "fornisce alloggio". Non sono tali, ad esempio, gli stabilimenti balneari. Se una regione decide di definire aree di sosta che siano strutture ricettive a tutti gli effetti (v. ad es. la Toscana), allora - di massima (la materia, ripeto, è complessa) - non si ha solo sosta e scatta anche l'obbligo di registrazione degli ospiti. Il CdS viene "prevaricato" (per modo di dire) sono nel senso che si definisce una struttura il cui utilizzo non rientra nella circolazione stradale e quindi il CdS non c'entra più nulla. In compenso, è il TULPS la legge nazionale che non viene "prevaricata". Se una regione decide invece che le aree di sosta sono come gli stabilimenti balneari (v. ad es. il Friuli), cioè strutture turistiche non ricettive, allora è la regione stessa che decide di fare delle aree di sosta siti in cui si può solo sostare. In questo caso, essendo la sosta un aspetto della circolazione stradale, scatta il CdS, ovvero il CdS "non può essere prevaricato" ma solo perché è la regione che ha deciso di limitare la definizione, quindi l'utilizzo, dell'area di sosta ad un aspetto disciplinato dal CdS. Non a caso, per aree di "solo sosta" le leggi regionali fanno espresso riferimento alle aree attrezzate come definite e disciplinate dal CdS e dal suo Regolamento di attuazione. In compenso, il TULPS viene "prevaricato", sempre per modo di dire, perché se si ha solo sosta (ovviamente compreso il pernottamento) ma non "alloggio" il TULPS non va applicato. Ripeto che approfondire tutti gli aspetti della materia è parecchio complesso, ma all'atto pratico le due situazioni si distinguono molto facilmente: se veniamo identificati e registrati siamo nel primo caso, altrimenti nel secondo.

Modificato da SergioRM il 05/12/2010 alle 18:41:54
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/12/2010 alle: 19:47:39
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 05/12/2010  17:56:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E qui torno a non concordare in quanto faccio BEN PRESENTE che i camper possono SOSTARE oltre che nelle AA (e/o nelle ADS cosi' come definite dalle LR sul turismo) ANCHE nei normali parcheggi pubblici e quindi normati dal CdS (e considerato che in tal caso, essendo pubbliche pertinenze stradali SIA le AA che ANCHE i normali parcheggi pubblici, il CdS in quanto legge nazionale NON puo' per l'appunto, cosi' come continuo a ripetere, essere prevaricato/sostituito da leggi regionali per quanto riguarda la circolazione/sosta dei veicoli) Questo ovviamente se si parla di AA (e di normali parcheggi) intese come pertinenze pubbliche stradali normate dal CdS e non di ADS intese come strutture ricettive normate dalle LR sul turismo. Ovvero il punto e' e continua ad essere tutto qui : AA o ADS ? e di conseguenza per capire se si sta sostando in una AA oppure in una ADS vale (ed e' utilissimo) il "risassunto del riassunto" che tu stesso hai fatto qualche msg piu' sopra ovvero : In sostanza, quindi, a noi in quanto camperisti importa solo questo: a) se ci registrano con tutti i crismi, siamo in una struttura ricettiva a tutti gli effetti; in questo caso c'è ovviamente qualcuno (quello che ci registra) a cui possiamo chiedere come comportarci; b) se possiamo accedere senza registrazione, non dobbiamo fare altro che rispettare l'articolo 185 del Codice della Strada.id="black"> Ivanoid="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/12/2010 alle: 22:16:52
quote:Risposta al messaggio di SergioRM inserito in data 05/12/2010  21:22:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra) mi sa che non ci stiamo proprio capendo>
> Non direi (anche xche' concordo pienamente con tutto quanto hai scritto, azni alcune cose le scrivo e sostengo da sempre anche io) , direi invece che si tratta solo di una piccola incomprensione facendo presente che questa nasce dalla frase "Il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali : Falso"id="black"> Ovvero, escludendo le AA e/o le "presunte" ADS (xche' il fatto che una AA possa essere "trasformata" in una ADS da una LR ritengo possa creare qualche "confusione") , i NORMALI PARCHEGGI PUBBLICI sono SOLO normati dal CdS (e MAI da LR) quindi quello che voglio dire e' che in tal caso il CdS (in quanto legge nazionale) non puo' essere "prevaricato/sostituito" da LR per regolamentare la circolazione/sosta dei veicoli (ovvero in tal caso NON e' falso che il CdS, in quanto legge nazionale, prevale sulle leggi regionali). Ovvero in TUTTI i parcheggi pubblici (e non solo nelle AA e/o ADS) i camper possono SOSTARE (previo divieti ILLEGITTIMI) nel rispetto del CdS (legge nazionale che non puo' essere "prevaricata/sostituita" da LR) potendo quindi nel rispetto del comma 2 dell'art. 185 dormire/mangiare e usare le utenze di bordo. Tutto li' ... Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 05/12/2010 alle 22:22:04
SergioRM
SergioRM
-
Inserito il 05/12/2010 alle: 23:24:00
Ok. Non capivo perché le "prevaricazioni" che dici tu si trovano più nelle ordinanze comunali che nelle leggi regionali [;)]
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 08/12/2010 alle: 15:24:15
quote:

Originally posted by Prof.AntonioCalosci

L'art. 117 della Costituzione ha un punto interessante che ti sfugge: "Nelle materie di legislazione concorrenteid="red"> spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato." Il CdS è riservato allo STATO e ha la priorità anche quando dice cosa é campeggio e cosa no!

Originally posted by Prof.AntonioCalosci

"... spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato..." SALVO CHE I PRINCIPI FONDAMENTALI! Il CdS è FONDAMENTALE NEI PRINCIPI ivi compresi i principi fondamentali contenuti nel 185!

Originally posted by TheDevil

Ne' la circolazione stradale ne' il turismo sono materie di legislazione concorrente.id="red">

Originally posted by Prof.AntonioCalosci

Consentimi di dissentire sulle tue affermazioni. Il CdS e le leggi regionali sul turismo rischiano di essere concorrenti nel momento in cui ... le LR vogliono regolamentare il turismo su veicoli PARCHEGGIATI in normale PARCHEGGIO ... Quindi l'art. 185 per i veicoli normalmente PARCHEGGIATI è e resta una "determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato".

Originally posted by TheDevil

Non ho ovviamente alcun tìtolo a limitare la tua liberta' di espressione. Resto soltanto in attesa che tu mi voglia indicare la tua fonte di documentazione secondo la quale ritieni infondata la mia affermazione.

Originally posted by Prof.AntonioCalosci

Non è questione di infondatezza o meno. Direi che è questione di stabilire quale è la fonte normativa generale dello Stato. Il CdS io ritengo lo sia. E se il CdS esclude che nel rispetto del 185 su pubblica via e pubblica pertinenza non si campeggia questo è prioritario rispetto ad eventuali leggi regionali sul turismo.>
> Costituzione, art. 117 (testo in vigore dal 01-01-1948 al 07-11-2001) La Regione emana per le seguenti materie norme legislative nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato, sempreche' le norme stesse non siano in contrasto con l'interesse nazionale e con quello di altre Regioni: [...omissis...] turismo ed industria alberghiera; [...omissis...] Le leggi della Repubblica possono demandare alla Regione il potere di emanare norme per la loro attuazione.id="green"> Costituzione, art. 117 (testo in vigore dal 08-11-2001, ex art. 3 Legge Costituzionale 18-10-2001) La potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie: [...omissis...] h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale; i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; l) giurisdizione e norme processuali, ordinamento civile e penale, giustizia amministrativa; [...omissis...]. Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: [...omissis...]. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato. Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato. [...omissis...] La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite. [...omissis...]id="green"> Nel vigente testo dell'art. 117 la Costituzione elenca il dettaglio delle "materie" attribuite alla potesta' legislativa: - esclusiva dello Stato (ad esempio il CdS, per le motivazioni evidenziate alle lettere h-l); - concorrente dello Stato e delle Regioni, cioe' le "materie" che possono risultare regolate contemporaneamente da disposizioni statali/regionali. In riferimento a tutte le "materie" residuali (non citate ai commi 2 e 3 come il TURISMO), la potesta' legislativa spetta esclusivamente alle Regioni, senza che lo Stato abbia alcuna facolta' di definirne linee-guida oppure principi fondamentali. Di contro, come gia' evidenziato, lo Stato ha legislazione esclusiva in materia di circolazione stradale, per cui il PCDM ha sollevato invariabilmente questione di legittimita' costituzionale nelle rare occasioni in cui qualche Provincia/Regione ha emanato provvedimenti in detta materia (cfr. sentenze 428/2004 e 223/2010). Sulle aree ad uso pubblico si àpplica il CdS soltanto quando si tratta di regolare la circolazione di pedoni/veicoli/animali, ma poi e' del tutto evidente che possono trovarvi applicazione tutte le altre norme che regolano "materie" diverse dalla circolazione stradale (ad esempio, il Codice Penale oppure la L.R./Turismo oppure il Regolamento di Polizia Municipale, e cosi' via). ------------------------------ p.s. A parte che il TURISMO non e' piu' materia di legislazione concorrenteid="green">, ho l'impressione che tu abbia inteso detta espressione con il significato di "legislazione contrastante", mentre va intesa come "legislazione coesistente" (statale/regionale) sulla stessa "materia". Ovviamente nei lìmiti delle mie conoscenze in argomento.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 08/12/2010 alle: 16:16:23
quote:

Originally posted by TheDevil

... ritengo che possa risultare altresi' utile la consultazione dell'eventuale segnaletica stradale, se collocata dal competente ente e, soprattutto, in modo appropriato. Infatti la vicinanza di un'AREA DI SOSTA, quale struttura ricettiva, va indicata con il segnale Fig. II.363, mentre un'AREA ATTREZZATA va indicata con il segnale Fig. II.377 (cfr. anche il 'topic'

#120949

).

Originally posted by SergioRM

Originally posted by SergioRM

Originally posted by IvanoPP

Direi ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. [1]id="red"> ... rimane quindi "solo" da capire "bene" quali aree per camper sono AA e quali invece ADS ... [2]id="red">

Originally posted by IvanoPP

Direi che anche questo tuo e' un ottimo riassunto in quanto molto utile a TUTTI i camperisti. [3]id="red">>
> [1]id="red"> Ti ringrazio. [2]id="red"> Nonostante il tono "un po' vivace" (per sua ammissione) con il quale SergioRM esprime solitamente le sue contestazioni alle altrui opinioni, continuo a ritenere che il ricorso alla segnaletica stradale appropriata (ex artt. 77 e segg Reg) possa fornire al camperista un'opportuna indicazione circa la natura dell'AREA cui voglia accedere. Non mi va di fare esibizione di nozionismo giuridico (come lo stesso SergioRM definisce - bonta' sua - gli altrui interventi nel forum), ma mi permetto solo ricordarti che il colore di fondo dei segnali stradali serve a distinguerne l'àmbito applicativo. [3]id="red"> Direi SOLTANTO ai camperistiid="blue"> che siano predisposti alla credulita' delle "leggende metropolitane" (cfr.

qui

, punto 2).
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 08/12/2010 alle: 18:16:42
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/12/2010  16:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) [3] Direi SOLTANTO ai camperisti che siano predisposti alla credulita' delle "leggende metropolitane" (cfr. qui, punto 2).>
> Non concordo.id="blue">
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 08/12/2010 16:16:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra) continuo a ritenere che il ricorso alla segnaletica stradale appropriata (ex artt. 77 e segg Reg) possaid="red"> fornire al camperista un'opportuna indicazione circa la natura dell'AREA cui voglia accedere>
> Direi potrebbeid="red"> , perche' attualmente in pochissimi casi avviene ... Inoltre a parer mio persiste il problema di riuscire a riconoscere una AA da una ADS Ivanoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 08/12/2010 alle 18:18:46
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