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New-Sentenza CTP Bologna del 20/01/2010, a.s.i.-no

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dariodb
dariodb
05/05/2009 76
Inserito il 15/04/2010 alle: 23:09:43
Cari amici, vi segnalo l'ennesima Sentenza a favore di un contribuente residente nella Regione Emilia Romagna. La Sentenza è la n. 66/11/10 del 20/01/2010 depositata il 24 marzo 2010. Tutte queste vittorie contro la Regione Emilia Romagna, seppur emesse da un Tribunale di 1° grado, sono utilissime a tutti i cittadini residenti in questa Regione e nel resto d'Italia qualora volessero utilizzarle in analoghi ricorsi. È ribadita anche qui, per un veicolo ventennale, la non necessità di alcuna iscrizione all'A.$.I. per poter godere della Tassa di Circolazione ex art.63 L.342/2000. Buona lettura (clikka sul link).

http://www.dottorini.com/2010/0...

Ciao. dariodb

Modificato da dariodb il 15/04/2010 alle 23:28:49
17
disastro
disastro
04/03/2009 461
Inserito il 23/04/2010 alle: 11:02:35
Forte.. grazie!!
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Cordy
Cordy
27/08/2003 1046
Inserito il 26/04/2010 alle: 18:38:59
Beh, vediamo di farci due conti? Ecco il testo dell'art. in questione. "1. Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato. A tal fine viene predisposto, per gli autoveicoli dall'Automobilclub Storico Italiano (ASI), per i motoveicoli anche dalla Federazione Motociclistica Italiana (FMI), un apposito elenco indicante i periodi di produzione dei veicoli. 2. L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico: a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni; b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre; c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume. 3. I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente. 4. I veicoli di cui ai commi 1 e 2 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli." Quindi il mio bollo passa dall'importo attuale ad una misura forfetaria di 50.000 lire. Cioè 25,82 euro. Non so tu, ma io attualmente pago 20,21 euro. [:o)]
17
dariodb
dariodb
05/05/2009 76
Inserito il 12/07/2010 alle: 18:24:23
Ecco una nuova sentenza del 19 aprile 2010.

http://www.dottorini.com/2010/0...

Ciao. dario
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