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templare63
templare63
03/09/2008 216
Inserito il 25/10/2008 alle: 13:52:09
scusate, ma se hai la televisione in camper devi pagare la tassa alla rai?[xx(]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 25/10/2008 alle: 14:00:30
quote:Originally posted by templare63
scusate, ma se hai la televisione in camper devi pagare la tassa alla rai?[xx(] >
> No. La TV in camper rientra nella normativa dell'AUTORADIOTELEVISIONE e non paga canone indipendentemente se hai o meno TV a casa. Leggi qua: Articolo 17 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Finanziaria 1998) Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica Art. 17 Disposizioni tributarie in materia di veicoli (omissis) (omissis) (omissis) E' soppressa l'addizionale di cui all'articolo 25 della legge 24 luglio 1961, n. 729. L'importo della tassa automobilistica è ridotto a un quarto per le autovetture e per gli autoveicoli adibiti al trasporto promiscuo di persone e cose: a) omologati per la circolazione esclusivamente mediante l'alimentazione del motore con gas di petrolio liquefatto o con gas metano se dotati di dispositivi tecnici conformi alla direttiva 91/441/Cee del Consiglio, del 26 giugno 1991, e successive modificazioni, ovvero alla direttiva 91/542/Cee del Consiglio, del 1° ottobre 1991, e successive modificazioni; b) autoveicoli azionati con motore elettrico per i periodi successivi al quinquennio di esenzione previsto dall'articolo 20 del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39. E' soppressa la tassa speciale istituita dall'articolo 2 della legge 21 luglio 1984, n. 362; non si fa luogo al rimborso della tassa corrisposta nell'anno 1997 per periodi fissi relativi all'anno 1998. All'articolo 3, comma 149, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono soppresse le parole "immatricolati dal 3 febbraio 1992. Sono soppressi il canone di abbonamento all'autoradio-televisione e la tassa di concessione governativa concernente l'abbonamento di cui alla legge 15 dicembre 1967, n. 1235. A compensazione del mancato in****to è assicurata al concessionario del servizio pubblico radiotelevisivo una quota pari a lire 210 miliardi annui. Gli importi delle tasse automobilistiche sono arrotondati alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore alle lire cinquecento e per eccesso se è superiore. A decorrere dal 1° gennaio 1999 la riscossione, l'accertamento, il recupero, i rimborsi, l'applicazione delle sanzioni ed il contenzioso amministrativo relativo alle tasse automobilistiche non erariali sono demandati alle regioni a statuto ordinario e sono svolti con le modalità stabilite con decreto del Ministro delle finanze sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti. Con lo stesso o con separato decreto è approvato lo schema tipo di convenzione con la quale le regioni possono affidare a terzi, mediante procedure ad evidenza pubblica, l'attività di controllo e riscossione delle tasse automobilistiche. La riscossione coattiva è svolta a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43. (omissis) (omissis) I commi da 163 a 167 dell'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono abrogati. La convenzione stipulata tra il ministero delle Finanze e l'Automobile Club d'Italia, prorogata fino al 31 dicembre 1997 dall'articolo 3, comma 139, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è ulteriormente prorogata fino al 31 dicembre 1998, compatibilmente con le disposizioni di cui ai commi 11 e 12. A decorrere dal 1° gennaio 1998 l'importo minimo delle tasse automobilistiche è stabilito in lire 37mila. Per i motocicli con potenza superiore a 11 KW, in aggiunta all'importo anzidetto, sono dovute lire 1.700 per ogni KW di potenza. L'aumento si applica alle tasse il cui termine di pagamento scade successivamente al 31 dicembre 1997. A decorrere dal 1° gennaio 1998 i veicoli a motore, con esclusione di quelli assoggettati a tassa in base alla portata e di quelli di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 43, sono soggetti a tassazione in base alla potenza effettiva anziché ai cavalli fiscali. Ai fini dell'applicazione del presente comma, con decreto del ministro delle Finanze, di concerto con il ministro dei Trasporti e della navigazione, sono determinate le nuove tariffe delle tasse automobilistiche per tutte le regioni, comprese quelle a statuto speciale, in uguale misura. La facoltà di cui al comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si esercita a decorrere dall'anno 1999.

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 25/10/2008 alle 14:46:55
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templare63
templare63
03/09/2008 216
Inserito il 25/10/2008 alle: 14:38:20
Thank's Prof.[:)][:)]
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franco49tn
franco49tn
rating

24/01/2008 10362
Inserito il 25/10/2008 alle: 16:19:05
Non la paghiamo più. Ma ci costa 210 miliardi di "lire" all'anno[:(] Franco
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stefanopoldo
stefanopoldo
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02/05/2007 2831
Inserito il 29/10/2008 alle: 00:53:18
La ringrazio professore Anche a me era venuto il dubbio!
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Lucus
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23/10/2008 414
Inserito il 29/10/2008 alle: 15:23:21
con tutto quello che c'è da pagare ci mancava solo il canone anche in camper...
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