come questo
, per leggere alla voce rimorchi leggeri che:una giusta,
che riportava il decreto completo, euna errata
, che invece risultava mancate proprio del comma “e” dell’art. 2 che ci interessa direttamente.In risposta al messaggio di Pascia2 del 07/05/2018 alle 17:36:07
sembra che ancora non esistano però i decreti attuativi Copio ed incollo da un sito che si chiama apneamagazinepuntocom: Perchè il Decreto non Basta Spesso capita che le norme varate, per poter essere concretamente applicabili,abbiano bisogno che siano definiti numerosi dettagli pratici e tecnici. È un compito lungo e complesso, che attiene alle stanze della burocrazia e che coinvolge molti più soggetti di quanti si possa pensare. Questi strumenti prendono il nome di Decreti Attuativi, senza i quali i decreti rimangono del tutto inefficaci. Ed è proprio il caso del decreto 19 maggio 2017, che a tutt’oggi risulta mancante degli strumenti applicativi. Originariamente erano attesi per dicembre del 2017 e, secondo gli adetti ai lavori, i tempi sarebbero stati comunque molto stretti per riuscire a rispettare la scadenza del 20 maggio successivo. Infatti non si tratta solo di stabilire “chi” deve fare “cosa”, ma bisogna anche permettere alle strutture indicate di organizzarsi per poter gestire una mole di lavoro che si annuncia immensa. I Problemi ancora da Risolvere Sono diversi e tutt’altro che di poco conto, tra questi i più importanti sono: PRIMO – La Motorizzazione Civile non ha mai brillato per capacità di smaltimento del lavoro, men che meno oggi che è veramente al collasso e deve fare i conti con la chiusura di decine di uffici periferici, carenza di personale e orari ridotti. Se avete avuto la sfortuna di dover omologare un gancio traino, avrete visto che il tempo medio di attesa è di 6 mesi, che con l’urgenza possono scendere a 2 o 3. Pensare di mandare a revisione diverse centinaia di migliaia di rimorchi leggeri, dall’oggi al domani e senza che il sistema sia in grado di assorbire il colpo, significa solo la paralisi completa. SECONDO – NON è affatto chiaro se le officine private, che attualmente si occupano di revisioni auto, possano entrare nella partita. La loro capacità di lavoro sarebbe fondamentale, ma per alcuni non potrebbero affettuare le prove di frenata obbligatorie che si fanno negli ampi piazzali della MTC. Potrebbero quindi, forse, solo revisionare i rimorchi fino a 750 kg, omologati di fabbrica senza impianto frenante, una percentuale ridicola che non sposterebbe di una virgola il problema. TERZO – La ciliegina sulla torta è poi la questione irrisolta se il carrello vada revisionato carico o scarico. Allo stato attuale non esiste una direttiva unica e capita che sedi diverse si comportino in maniera diametralmente opposta. Il problema non riguarda solo il disagio del diportista che dovrebbe trovare una sistemazione temporanea per il natante, quanto più la reale utilità della prova di frenata su un rimorchio scarico. I sistemi dotati di repulsore hanno infatti la necessità fisica di avere un carico minimo per funzionare correttamente ed essere verificati, senza contare che, proprio per questioni di sicurezza, l’impianto frenante deve funzionare correttamente con il reale carico di esercizio. Cosa Succederà il 20 maggio? Il governo Gentiloni è attualmente in carica per il “disbrigo degli affari correnti”, mansione che contempla anche possibilità di emanare i decreti attuativi al fine di garantire il completamento di percorsi attuati da tempo. Ma ammesso che i decreti attuativi possano arrivare entro ila scadenza prevista, non ci sono le tempistiche richieste per fare in modo che la macchina di controllo possa adeguarsi alle nuove disposizioni. È facile quindi che si andrà incontro ad una inevitabile proroga, anche di diversi mesi. Per averne prova vi basterà scaricare un qualsiasi calendario delle revisioni 2018, come questo, per leggere alla voce rimorchi leggeri che: “I rimorchi di massa complessiva fino a 3500 kg non sono compresi nell’elenco riportato nel DM 6 AGOSTO 1998 n° 408 e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito Decreto. Al riguardo, l’ultimo provvedimento emesso è il DM 17 gennaio 2003 che prevede la revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31.12.1997 nonché quelli già sottoposti a revisione entro il 31.12.1998. Al momento non è stato emesso alcun provvedimento per l’anno 2018 ma non è escluso che ciò possa avvenire.” Purtroppo quindi non resta che attendere e vedere l’evolvere della situazione. 2 Curiosità Sono ben 227 i provvedimenti adottati dai governi Monti, Letta e Renzi, che necessitavano dei decreti attuativi, e di questi il 65,64% (149) sono ancora da completare. Il governo Renzi ha la percentuale più alta di leggi ancora incomplete: l’80%. Il governo Monti è invece quello con la percentuale più alta di leggi implementate, il 58,46%, un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di attuazione realizzato dai governi successivi. Possiamo quindi riassumere che, tra i provvedimenti che richiedono il completamento dei decreti attuativi, circa 1 su 3 risulta portato a termine, non certo un dato incoraggiante. All’indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, molta confusione è stata generata dal fatto che siano apparse due versioni on-line diverse: una giusta, che riportava il decreto completo, e una errata, che invece risultava mancate proprio del comma “e” dell’art. 2 che ci interessa direttamente.
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/05/2018 alle 19:33:33Niente da eccepire anzi, come al solito, chiarezza esemplare.
Mi piacerebbe conoscere la caratura giuridica dell'anonimo redattore di quel documento. Il Decreto MIT 19-05-2017 e' di per se' il decreto attuativo di una disposizione comunitaria, in attuazione dell'art. 229 del CdS.Per l'applicazione del Decreto occorre (e basta) fare riferimento ai 5 allegati che ne costituiscono parte integrante. E' sufficiente lèggere il comma 8 dell'art. 80 CdS per risolvere quello che e' il secondo problema per il redattore del documento:8. Il Ministro dei trasporti, al fine di assicurare in relazione a particolari e contingenti situazioni operative degli uffici competenti del Dipartimento per i trasporti terrestri, il rispetto dei termini previsti per le revisioni periodiche dei veicoli a motore capaci di contenere al massimo 16 persone compreso il conducente, ovvero con massa complessiva a pieno carico fino a 3,5 t, puo' per singole province individuate con proprio decreto affidare in concessione quinquennale le suddette revisioni ad imprese di autoriparazione che svolgono la propria attivita' nel campo della meccanica e motoristica, carrozzeria, elettrauto e gommista ovvero ad imprese che, esercendo in prevalenza attivita' di commercio di veicoli, esercitino altresi', con carattere strumentale o accessorio, l'attivita' di autoriparazione. [...omissis...] A differenza del comma 1 dello stesso articolo (dove sono distintamente citati i veicoli a motore ed i loro rimorchi), il comma 8 riguarda soltanto i veicoli a motore. Di conseguenza il controllo tecnico dei veicoli di cat. O1 ed O2 puo' essere effettuato soltanto presso gli UMC (anche tramite le cosiddette sessioni esterne). Riguardo infine al terzo problema ipotizzato dal redattore del documento, i criteri generali del controllo tecnico per i veicoli in questione non sono affatto dissimili rispetto a quelli gia' concretamente seguiti per le revisioni effettuate nel 2003 ai sensi del Decreto MIT 17-01-2003. In conclusione, secondo la mia personale lettura degli atti normativi della Repubblica italiana, dal prossimo 20 maggio soltanto i veicoli di cat. O1 ed O2 immatricolati da meno di quattro anni rispetto alla data dell'accertamento resteranno esclusi dall'obbligo di esibire un valido attestato di controllo tecnico. In altri tèrmini, dal prossimo 20 maggio tutti i veicoli di cat. O1 ed O2 immatricolati da oltre quattro anni dovranno esibire un attestato di controllo tecnico rilasciato entro i 24 mesi antecedenti la data dell'accertamento, (al fine di documentarne l'idoneita' alla circolazione ed evitare ovviamente le sanzioni di cui al comma 14 nell'art. 80 del CdS).
In risposta al messaggio di Pascia2 del 07/05/2018 alle 17:36:07
sembra che ancora non esistano però i decreti attuativi Copio ed incollo da un sito che si chiama apneamagazinepuntocom: Perchè il Decreto non Basta Spesso capita che le norme varate, per poter essere concretamente applicabili,abbiano bisogno che siano definiti numerosi dettagli pratici e tecnici. È un compito lungo e complesso, che attiene alle stanze della burocrazia e che coinvolge molti più soggetti di quanti si possa pensare. Questi strumenti prendono il nome di Decreti Attuativi, senza i quali i decreti rimangono del tutto inefficaci. Ed è proprio il caso del decreto 19 maggio 2017, che a tutt’oggi risulta mancante degli strumenti applicativi. Originariamente erano attesi per dicembre del 2017 e, secondo gli adetti ai lavori, i tempi sarebbero stati comunque molto stretti per riuscire a rispettare la scadenza del 20 maggio successivo. Infatti non si tratta solo di stabilire “chi” deve fare “cosa”, ma bisogna anche permettere alle strutture indicate di organizzarsi per poter gestire una mole di lavoro che si annuncia immensa. I Problemi ancora da Risolvere Sono diversi e tutt’altro che di poco conto, tra questi i più importanti sono: PRIMO – La Motorizzazione Civile non ha mai brillato per capacità di smaltimento del lavoro, men che meno oggi che è veramente al collasso e deve fare i conti con la chiusura di decine di uffici periferici, carenza di personale e orari ridotti. Se avete avuto la sfortuna di dover omologare un gancio traino, avrete visto che il tempo medio di attesa è di 6 mesi, che con l’urgenza possono scendere a 2 o 3. Pensare di mandare a revisione diverse centinaia di migliaia di rimorchi leggeri, dall’oggi al domani e senza che il sistema sia in grado di assorbire il colpo, significa solo la paralisi completa. SECONDO – NON è affatto chiaro se le officine private, che attualmente si occupano di revisioni auto, possano entrare nella partita. La loro capacità di lavoro sarebbe fondamentale, ma per alcuni non potrebbero affettuare le prove di frenata obbligatorie che si fanno negli ampi piazzali della MTC. Potrebbero quindi, forse, solo revisionare i rimorchi fino a 750 kg, omologati di fabbrica senza impianto frenante, una percentuale ridicola che non sposterebbe di una virgola il problema. TERZO – La ciliegina sulla torta è poi la questione irrisolta se il carrello vada revisionato carico o scarico. Allo stato attuale non esiste una direttiva unica e capita che sedi diverse si comportino in maniera diametralmente opposta. Il problema non riguarda solo il disagio del diportista che dovrebbe trovare una sistemazione temporanea per il natante, quanto più la reale utilità della prova di frenata su un rimorchio scarico. I sistemi dotati di repulsore hanno infatti la necessità fisica di avere un carico minimo per funzionare correttamente ed essere verificati, senza contare che, proprio per questioni di sicurezza, l’impianto frenante deve funzionare correttamente con il reale carico di esercizio. Cosa Succederà il 20 maggio? Il governo Gentiloni è attualmente in carica per il “disbrigo degli affari correnti”, mansione che contempla anche possibilità di emanare i decreti attuativi al fine di garantire il completamento di percorsi attuati da tempo. Ma ammesso che i decreti attuativi possano arrivare entro ila scadenza prevista, non ci sono le tempistiche richieste per fare in modo che la macchina di controllo possa adeguarsi alle nuove disposizioni. È facile quindi che si andrà incontro ad una inevitabile proroga, anche di diversi mesi. Per averne prova vi basterà scaricare un qualsiasi calendario delle revisioni 2018, come questo, per leggere alla voce rimorchi leggeri che: “I rimorchi di massa complessiva fino a 3500 kg non sono compresi nell’elenco riportato nel DM 6 AGOSTO 1998 n° 408 e per essi la revisione deve essere disposta tramite apposito Decreto. Al riguardo, l’ultimo provvedimento emesso è il DM 17 gennaio 2003 che prevede la revisione dei rimorchi immatricolati entro il 31.12.1997 nonché quelli già sottoposti a revisione entro il 31.12.1998. Al momento non è stato emesso alcun provvedimento per l’anno 2018 ma non è escluso che ciò possa avvenire.” Purtroppo quindi non resta che attendere e vedere l’evolvere della situazione. 2 Curiosità Sono ben 227 i provvedimenti adottati dai governi Monti, Letta e Renzi, che necessitavano dei decreti attuativi, e di questi il 65,64% (149) sono ancora da completare. Il governo Renzi ha la percentuale più alta di leggi ancora incomplete: l’80%. Il governo Monti è invece quello con la percentuale più alta di leggi implementate, il 58,46%, un risultato raggiunto anche grazie al lavoro di attuazione realizzato dai governi successivi. Possiamo quindi riassumere che, tra i provvedimenti che richiedono il completamento dei decreti attuativi, circa 1 su 3 risulta portato a termine, non certo un dato incoraggiante. All’indomani della pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, molta confusione è stata generata dal fatto che siano apparse due versioni on-line diverse: una giusta, che riportava il decreto completo, e una errata, che invece risultava mancate proprio del comma “e” dell’art. 2 che ci interessa direttamente.
www.gazzettaufficiale.it
.una giusta,
che riportava il decreto completo, euna errata
, che invece risultava mancante proprio del comma “e” dell’art. 2 che ci interessa direttamente,In risposta al messaggio di Pascia2 del 08/05/2018 alle 15:13:34Anch'io non lo ho capito, e non lo hanno capito neppure quelli che dovrebbero fare queste revisioni.
ripropongo il quesito rimasto inevaso: All’atto pratico, qualche settimana fa ebbi modo di recarmi in motorizzazione per alcune pratiche e l’addetto alle revisioni, con un eloquente gesto della mano, fece passare in cavalleriala mia domanda di chiarimento sulle revisioni dei rimorchi cat O.1 e O.2. Da altre testimonianze recenti citate qualche post precedente sembrerebbe perdurare questa mancanza di chiarezza. Di fatto mi piacerebbe conoscere , al di là delle norme previste, come si opera nella realtà in merito alle revisioni dei succitati rimorchi leggeri. Io ancora non l'ho capito
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di chorus del 08/05/2018 alle 18:35:28Penso che tali format derivino dal regolamento di attuazione, che sarà emanato insieme a tanti altri mancanti dal governo che ha da venire; insomma tempi biblici.
Il certificato di revisione deve essere redatto su un format approvato da qualche istituzione? E ancora, gli uffici del MIT ce l'hanno questo certificato?
In risposta al messaggio di chorus del 08/05/2018 alle 18:35:28Addirittura il Massachussets Institute of Technology per fare un pezzo di carta!
Il certificato di revisione deve essere redatto su un format approvato da qualche istituzione? E ancora, gli uffici del MIT ce l'hanno questo certificato?
www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 08/05/2018 alle 19:57:12C'è MIT e MIT!!
Addirittura il Massachussets Institute of Technology per fare un pezzo di carta!
In risposta al messaggio di suki74 del 08/05/2018 alle 22:15:47Ecco, attendevo con ansia un tuo intervento
C'è MIT e MIT!! Comunque aspettiamo e vedremo...
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In risposta al messaggio di Pascia2 del 08/05/2018 alle 15:13:34
ripropongo il quesito rimasto inevaso: All’atto pratico, qualche settimana fa ebbi modo di recarmi in motorizzazione per alcune pratiche e l’addetto alle revisioni, con un eloquente gesto della mano, fece passare in cavalleriala mia domanda di chiarimento sulle revisioni dei rimorchi cat O.1 e O.2. Da altre testimonianze recenti citate qualche post precedente sembrerebbe perdurare questa mancanza di chiarezza. Di fatto mi piacerebbe conoscere , al di là delle norme previste, come si opera nella realtà in merito alle revisioni dei succitati rimorchi leggeri. Io ancora non l'ho capito
TT2100
;www.iz4dji.it
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/05/2018 alle 16:00:00il ragionamento di per sé è piuttosto semplice.
Premesso che i rimorchi leggeri sono soltanto quelli di cat. O1, il controllo tecnico periodico dei veicoli di cat. O1 ed O2 e' attualmente disciplinato dal Decreto MIT 17-01-2003, limitatamente ai rimorchi immatricolatiper la prima volta entro il 31 dicembre 1997. Per essere ammessi a circolare sulle pubbliche strade detti veicoli devono riportare nella CdC almeno una attestazione di revisione effettuata in data successiva al 1° gennaio 1999. Non mi risulta che l'osservanza del succitato decreto abbia creato alcuna difficolta' agli interessati oppure abbia comportato l'emanazione di ulteriori decreti/regolamenti applicativi specifici. Non mi risulta parimenti che, per l'osservanza del vigente DM n.408/98, siano stati emanati ulteriori decreti/regolamenti applicativi, salvo che Suki74 non mi voglia indicare gli estremi di quelli a sua conoscenza. A far tempo dal 20 maggio prossimo le disposizioni di quest'ultimo Decreto saranno sostituite da quelle del Decreto MIT 19-05-2017. A fronte di un DM 408/98, applicato per 20 anni senza necessita' di disposizioni normative integrative (a mia attuale conoscenza), non comprendo quale sia adesso la necessita' per la cui soddisfazione venga invece invocata l'emanazione di ulteriori decreti/regolamenti applicativi in relazione al subentrante Decreto MIT 19-05-2017 (riguardante tutti i veicoli a motore e relativi rimorchi). Ho gia' spiegato il motivo per il quale il controllo tecnico periodico dei veicoli di cat. O1 ed O2 puo' essere effettuato soltanto presso gli UMC (almeno fino a quando non ci sara' una modifica legislativa del comma 8 nell'art. 80 del CdS). Di conseguenza, per gli interessati risulta previsto: - un versamento di euro 45.00 sul conto corrente postale n.9001; - la compilazione del modulo TT2100; - la presentazione di detto modulo ad uno sportello UMC, unitamente all'esibizione della CdC in originale.
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/05/2018 alle 16:00:00Io non ho nulla di più di quello che hai tu semmai è vero il contrario.
Premesso che i rimorchi leggeri sono soltanto quelli di cat. O1, il controllo tecnico periodico dei veicoli di cat. O1 ed O2 e' attualmente disciplinato dal Decreto MIT 17-01-2003, limitatamente ai rimorchi immatricolatiper la prima volta entro il 31 dicembre 1997. Per essere ammessi a circolare sulle pubbliche strade detti veicoli devono riportare nella CdC almeno una attestazione di revisione effettuata in data successiva al 1° gennaio 1999. Non mi risulta che l'osservanza del succitato decreto abbia creato alcuna difficolta' agli interessati oppure abbia comportato l'emanazione di ulteriori decreti/regolamenti applicativi specifici. Non mi risulta parimenti che, per l'osservanza del vigente DM n.408/98, siano stati emanati ulteriori decreti/regolamenti applicativi, salvo che Suki74 non mi voglia indicare gli estremi di quelli a sua conoscenza. A far tempo dal 20 maggio prossimo le disposizioni di quest'ultimo Decreto saranno sostituite da quelle del Decreto MIT 19-05-2017. A fronte di un DM 408/98, applicato per 20 anni senza necessita' di disposizioni normative integrative (a mia attuale conoscenza), non comprendo quale sia adesso la necessita' per la cui soddisfazione venga invece invocata l'emanazione di ulteriori decreti/regolamenti applicativi in relazione al subentrante Decreto MIT 19-05-2017 (riguardante tutti i veicoli a motore e relativi rimorchi). Ho gia' spiegato il motivo per il quale il controllo tecnico periodico dei veicoli di cat. O1 ed O2 puo' essere effettuato soltanto presso gli UMC (almeno fino a quando non ci sara' una modifica legislativa del comma 8 nell'art. 80 del CdS). Di conseguenza, per gli interessati risulta previsto: - un versamento di euro 45.00 sul conto corrente postale n.9001; - la compilazione del modulo TT2100; - la presentazione di detto modulo ad uno sportello UMC, unitamente all'esibizione della CdC in originale.
In risposta al messaggio di suki74 del 09/05/2018 alle 23:27:52Condivido pienamente il tuo ragionamento ( ed anche lo sfogo).
Io non ho nulla di più di quello che hai tu semmai è vero il contrario. E' quindi vero che tutti 'sti rimorchi saranno fuori regola tra pochi giorni, presumo che uscirà una sorta di calendario per metterli in regola unpo' alla volta come successe per le targhe dei ciclomotori Voi parlate di rimorchi ma vi dimenticate della revisione delle macchine agricole...quelle è già da un po' che dovrebbero fare il controllo tecnico e invece nulla Oppure tutti adesso parlano del certificato di revisione previsto dalla 2014/45 che dovrà essere rilasciato dal 20 maggio ad ogni revisione mentre ci si dimentica che già la 2010/48 lo prevedesse e che non lo si è mai stampato.... Boh, io più che aspettare, leggere e cercare di capire tutto quello che riesco a trovare in rete e eventualmente chiedere al bisogno non posso. Anche per noi centri privati è difficile, un esempio: lavoriamo molto basandoci sulle circolari emesse dalla motorizzazione peccato che la motorizzazione non ce le inoltri, una volta chiesi il perchè e mi fu risposto che le circolari sono loro!! Grazie al passaparola e a servizi a pagamento riusciamo comunque ad averle... P.S. Scusate questo mio mezzo sfogo
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In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/05/2018 alle 17:13:51appunto , ciò che vado dicendo io
sono passato oggi dal mio fornitore/installatore di ganci e rimorchi. Mi ha detto che non sa ancora nulla e chiede sempre anche in MTC dove è a contatto quotidianamente, ma anche li non sanno ancora nulla. Mi ha detto di aspettare il 20 che quasi sicuramente il giorno prima uscirà qualcosa, o una proroga o una qualche spiegazione su cosa fare.