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17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 23/09/2012 alle: 23:48:23
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 27/07/2012  22:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 23/09/2012 alle: 23:51:27
Con sentenza depositata il 17 agosto 2012 il Giudice del Tribunale di Sondrio annullava il verbale di contestazione elevata dalla Polizia locale di Grosio il 21 ottobre 2006 e condannava il Comune di Grosio alle spese dell’intero giudizio di cui: • 1.612,00 euro per il giudizio di rinvio dinanzi al Tribunale di Sondrio; • 1.000,00 euro per il giudizio di primo grado dinanzi al Giudice di pace di Tirano; • 1.200,00 euro per il giudizio d’appello dinanzi al Tribunale di Sondrio; • 2.000,00 euro per il giudizio di Cassazione; • spese generali e accessori di legge.
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 27/07/2012  22:39:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
19
chorus
chorus
05/10/2006 12493
Inserito il 24/09/2012 alle: 08:16:29
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 23/09/2012  23:51:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti pubblicare la sentenza? Grazie
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 24/09/2012 alle: 09:59:49
[10 agosto 2012: con provvedimento prot. 5264/11/RIC/AREA III datato 03.07.2012, la Prefettura di Livorno ha archiviato il verbale n. 437397/11/P emesso il 26 luglio 2011 dalla Polizia municipale di Livorno a carico del camperista assistito dall’Associazione Nazionale ************* **********. Tra i motivi dell’accoglimento del ricorso vi sono: a) la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011; b) la circolare del Ministero dell’Interno n. 277/2008 con la quale è stata recepita e diffusa la direttiva del Ministero Trasporti prot. 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. 10 agosto 2012: con provvedimento prot. 5340/11/RIC/AREA III datato 03.07.2012, la Prefettura di Livorno ha archiviato il verbale n. 451799/11/P emesso il 1° settembre 2011 dalla Polizia municipale di Livorno a carico del camperista assistito dall’Associazione Nazionale ************* **********. Tra i motivi dell’accoglimento del ricorso vi sono: a) la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011; b) la circolare del Ministero dell’Interno n. 277/2008 con la quale è stata recepita e diffusa la direttiva del Ministero Trasporti prot. 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.quote]Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/09/2012  08:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote]
Landshut in camper
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odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 24/09/2012 alle: 10:14:33
Penso di aver pubblicato i dati essenziali per poter identificare il provvedimento emesso. Appena entrerò in possesso della motivazione, provvederò a caricarla on line
quote:Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/09/2012  08:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4694
Inserito il 24/09/2012 alle: 11:53:16
quote:

Originally posted by chorus

>
> cfr.

http://polizialocale-mase.blogs...

Marshall
Marshall
-
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:30:35
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 24/09/2012  09:59:49 (

Visualizza messaggio in nuova finestra

)
[10 agosto 2012: con provvedimento prot. 5264/11/RIC/AREA III datato 03.07.2012, la Prefettura di Livorno ha archiviato il verbale n. 437397/11/P emesso il 26 luglio 2011 dalla Polizia municipale di Livorno a carico del camperista assistito dall’Associazione Nazionale ************* **********. Tra i motivi dell’accoglimento del ricorso vi sono: a) la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011;id="red"> b) la circolare del Ministero dell’Interno n. 277/2008 con la quale è stata recepita e diffusa la direttiva del Ministero Trasporti prot. 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan. 10 agosto 2012: con provvedimento prot. 5340/11/RIC/AREA III datato 03.07.2012, la Prefettura di Livorno ha archiviato il verbale n. 451799/11/P emesso il 1° settembre 2011 dalla Polizia municipale di Livorno a carico del camperista assistito dall’Associazione Nazionale ************* **********. Tra i motivi dell’accoglimento del ricorso vi sono: a) la revoca della determinazione dirigenziale del Comune di Livorno n. 5/2011;id="red"> b) la circolare del Ministero dell’Interno n. 277/2008 con la quale è stata recepita e diffusa la direttiva del Ministero Trasporti prot. 31543/2007 in materia di circolazione e sosta delle autocaravan.quote]Risposta al messaggio di chorus inserito in data 24/09/2012 08:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La stessa Prefettura aveva respinto invece, IN VIGENZA DELL'ORDINANZAid="red">, i due ricorsi poi sfociati presso il Giudice di Pace di Livorno, che li ha respinti a sua volta qui.

http://www.scribd.com/doc/84850...

http://www.scribd.com/doc/87975...

ove i decreti prefettizi di rigetto sono chiaramente indicati. La sentenza II, se no ho capito male, potrebbe essere stata seguita dai legali che si occupano dei ricorsi degli iscritti all'associazione non citabile poiché il decreto prefettizio verso il quale è stata proposta l'opposizione, il nr. 2163 relativo al verbale nr. 415314 è citato in un documento riportato sul sito dell'associazione.
quote: 28 ottobre 2011: la Prefettura di Livorno notifica al camperista l’ordinanza-ingiunzione prot. n. 2163/11/RIC/Area III in risposta a un suo ricorso contro la sanzione per divieto di sosta in via Minghi a Livorno.>
> Sarebbe a mio avviso opportuno che chi interviene in questo forum desse sempre informazioni complete ai camperisti, lettori di questo sito, ad evitare qualsiasi anche involontaria similitudine con il post-partita sulla spiaggia nel film "Tre uomini e una gamba" qui:

https://www.youtube.com/watch?v...

In particolare dai minuti 2:27:00 a 2:46:00. Ciò lo si fa pubblicando sentenze favorevoli e contrarie sempre e comunque, con le motivazioni integrali. In questo modo ritengo che l'opinione individuale si formi meglio e autonomamente senza incorrere nella convinzione "di precedenti consolidati" e decidere se nella stessa situazione sobbarcarsi l'onere e l'alea di un ricorso. IMHO e senza offesa per nessuno. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 24/09/2012 alle 21:49:21
Marshall
Marshall
-
Inserito il 24/09/2012 alle: 21:55:27
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 24/09/2012  11:53:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
quote:Diffonderemo la motivazione della sentenza, le ragioni che hanno indotto il Giudice di Sondrio ad accogliere la domanda del camperista, appena le acquisiremo.>
> Resto in fiduciosa attesa. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 24/09/2012 alle 21:57:00
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 24/09/2012 alle: 23:09:32
1)Mi scusi, vediamo di non mescolare i ricorsi rigettati per sanzioni elevate quando la determina era ancora in vigore e la segnaletica installata. Questi li seguiremo nei vari passaggi ed eventualmente li commenteremo quando avranno esaurito il loro iter(vedi comune di Grosio) 2)I due ricorsi presentati alla prefettura di Livorno e da questa accolti , riguardano sanzioni elevate a luglio e settembre 2012, quando la Determina era stata revocata e la segnaletica rimossa . La cosa ha un ordine di lettura molto chiara. Non capisco il pistolotto finale.
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 24/09/2012  21:30:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
Marshall
Marshall
-
Inserito il 24/09/2012 alle: 23:35:47
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 24/09/2012  23:09:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se l'ordinanza è stata revocata... Che fine doveva fare quel ricorso? Era comunque opportuno informare il lettori di questo forum che a ordinanza in vigore i ricorsi sono stati persi anche presso il Prefetto di Livorno. Per dovere e completezza di cronaca. In questa discussione poi è doveroso precisare anche i precedenti negativi, considerato che essa pregiudizialmente e direi "capziosamente" si intitola "Sentenze favorevoli ai camperisti" quando qualsiasi minimo cultore di diritto sa che è necessario leggere soprattutto le sentenze contrarie per prepararsi meglio a difendersi anche dalle tesi sfavorevoli, già accolte, in caso di ricorso. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 24/09/2012 alle 23:40:53
17
odlaodla2
odlaodla2
21/10/2008 20
Inserito il 24/09/2012 alle: 23:58:38
Me lo conceda... se mia nonna avesse avuto le p...e, avrei avuto due nonni! SE se ... la lascio a tutti i suoi se e alle sue certezze indiscutibili. Forse lei non cerca un un confronto su un argomento... giustamente ... visto che a lei interessa poco l'argomento ,ma annullare il soggetto. Padrone di proseguire in questo suo progetto. le consiglio di aprire qualche altro ID tarocco, così avrà coronato il suo sogno di confrontarsi con se stesso. AUGURI
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 24/09/2012  23:35:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>
Marshall
Marshall
-
Inserito il 25/09/2012 alle: 21:43:42
quote:Risposta al messaggio di odlaodla2 inserito in data 24/09/2012  23:58:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Modalità OT on Non sono io che faccio riferimento agli ID per "annullare il soggetto". Io mi attengo strettamente al regolamento art. 4 e non chiedo mai e mai faccio allusioni infondate agli ID veri o falsi (non potrò mai saperlo io) anche se scrivono cose che non condivido. Mi concentro sui concetti che scrivono. Allora visto che scrivi usando il plurale maiestatis la domanda è d'obbligo:
quote:Questi li seguiremo nei vari passaggi ed eventualmente li commenteremo quando avranno esaurito il loro iter(vedi comune di Grosio)>
> a nome di chi altri scrivi? Rappresenti qualcun altro oltre che te stesso? Modalità OT off Considerato che ritengo questa intera discussione capziosa e fuorviante per i motivi già detti (si presentano sentenze favorevoli e ci si inalbera su quelle contrarie mentre ritengo che i camperisti dovrebbero essere informati a favore e contro) segnalo sempre la necessità di dare tutte le informazioni sulle sentenze; che ci piacciano o no. Su questo punto tu sei d'accordo? O pensi che si debbano pubblicare solo le sentenze favorevoli? Sei d'accordo se un sito (qualsiasi) si limitasse a pubblicare solo sentenze favorevoli e non anche quelle contrarie con tanto di motivazioni? Semplice domanda. Il resto non c'entra con la discussione. Io non ho un'idea preconcetta. Voglio capire le motivazioni di Grosio come quelle di altre. Ho la sensazione da quello che leggo, e non conosco i motivi, che si preferisca pubblicare e pubblicizzare quelle favorevoli e quando uno cita anche le contrarie ci si inalbera. La dimostrazione è in questa discussione. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 25/09/2012 alle 21:46:43
16
vecchio orso
vecchio orso
15/04/2009 3310
Inserito il 25/09/2012 alle: 22:29:19
Non sarebbe più semplice aprire un topic.. " Sentenze Sfavorevoli ai camperisti"? Stefano
Marshall
Marshall
-
Inserito il 25/09/2012 alle: 23:02:43
quote:Risposta al messaggio di vecchio orso inserito in data 25/09/2012  22:29:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si posso essere d'accordo. Ma la cosa doveva forse essere "contemporanea" e a cura di chi ha iniziato questa discussione, per non destare sospetti o critiche di parzialità. Secondo me ogni sentenza fa storia a se. Quindi ogni caso meriterebbe in realtà una discussione a parte tipo ... Stintino, ricorso, sentenza (?)... Livorno, ricorso Sentenza (!)... Orosei 2000 Cassazione (!), Avv. Curradi ricorrente Calzedda... con tanto di documentazione ad evitare incertezze sui commenti. Insomma partire dal testo della sentenza non dai commenti, senza visionare il testo, che possono essere corretti o sbagliati. Come si vede dalle pagine di questa discussione ogni sentenza ha le sue chiavi di lettura. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 25/09/2012 alle 23:12:56
16
Team di Moderazione
Team di Mode...
10/01/2010 1913
Inserito il 26/09/2012 alle: 08:44:24
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 25/09/2012  21:43:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il tema di apertura del topic è chiaro, ci si attenga o eviti di intervenire. Grazie. Il Team di Moderazioneid="red">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 02/10/2012 alle: 17:25:55
Il 2 agosto 2012 il Comando di Polizia Locale di Como ha annullato il verbale elevatomi in data 23 giugno 2012 riguardante la sosta del camper in zona riservata ad altre categorie di veicoli (cartello segnaletico di parcheggio pubblico con simbolo di autovettura). Prima di presentare ricorso presso il GdP/Prefetto ho inviato una lettera al Comando di Polizia Locale di Como chiedendo l’annullamento della multa in quanto gli autocaravan (camper) appartengono alla stessa categoria di veicoli (Codice della Strada art. 54 comma 1 lettera m , cat. internazionale M1) a cui appartengono anche le autovetture e di conseguenza gli autocaravan possono circolare e sostare su pubbliche strade e relative pertinenze al pari delle autovetture (citando l’art. 185 del Codice della Strada e allegando la circolare del Ministero degli Interni nr. 277 del 15/01/2008 disponibile p.e. in http://www.movimentocamperisti.com/dl_info.asp?id=55 e dei precedenti di ricorsi vinti censiti in questo stesso topic). Ce ne fossero tanti Comandi di Polizia Locale cosi’ , che recepiscono e comprendono l’errore commesso evitando quindi di far sprecare tempo e denaro (ai cittadini e all’amministrazione pubblica) in ricorsi … Ivanoid="blue">
Marshall
Marshall
-
Inserito il 03/10/2012 alle: 22:40:10
Avrei fatto ricorso al GDP. Così non sapremo mai se ha avuto effetto il precedente dei turisti australiani multati e se quindi la multa è stata ritirata per motivi "politici" o giuridici. A mio avviso per avere una cognizione completa dei fatti occorrerebbe anche la pubblicazione del verbale e le foto del luogo. Con queste poche informazioni questo caso non da informazioni sufficienti. Non essendo una SENTENZA FAVOREVOLE AI CAMPERISTI non costituisce giurisprudenza presentabile ad un Giudice a supporto di un eventuale e reale ricorso in caso di diniego di un comune che invece si orientasse in base all'altra Circolare Ministeriale nella quale si afferma la possibilità di distinguere tra veicoli, già trattata qui:
quote:Risposta al messaggio di Marshall inserito in data 23/09/2012  16:30:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ad evitare citazioni, come questo caso Como che quindi possono essere smentite da altri atti del Ministero. Aspetto, se possibile, la pubblicazione degli altri documenti del caso. Grazie. Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.

Modificato da Marshall il 04/10/2012 alle 07:42:42
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4694
Inserito il 04/10/2012 alle: 14:12:02
quote:Originally posted by IvanoPP Il 2 agosto 2012 il Comando di Polizia Locale di Como ha annullato il verbaleid="red"> elevatomi in data 23 giugno 2012 ...id="blue">>
> Il Comando ha archiviato l'avviso di violazioneid="blue">, prima di procedere alla redazione dell'effettivo verbale. Se, alla data di ricezione della tua lettera, il verbale fosse stato gia' redatto e consegnato alla Posta per il recapito nei tuoi confronti, il Comando non avrebbe piu' potuto procedere in autotutela e sarebbe stato necessario il ricorso al Prefetto al fine di ottenere l'ordinanza motivata di archiviazione dello stesso verbale, la cui emanazione sarebbe stata magari facilitata da parte del Comando attraverso deduzioni tecniche (ex art. 203 CdS) ùtili a confermare le risultanze del tuo ricorso. Sarebbe comunque interessante "vedere" la segnaletica stradale, anche attraverso un sopralluogo a distanza mediante GoogleMaps, ad opportuna integrazione documentale di altre discussioni del forum. -------------------- p.s. Bentornato dalla Sardegna!
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 12/10/2012 alle: 13:37:10
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/10/2012  14:12:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> A prescindere dai termini usati (archiviata, annullata, ...) direi che quello che conta e' che la multa (ingiusta) non la devo pagare. La segnaletica e' la "solita" , ovvero cartello indicante parcheggio pubblico (tra l'altro a pagamento, 3 euro per tutto il giorno) con in aggiunta il simbolo dell'automobile (nota: il camper che si vede dietro al cartello non e' il mio, io ero parcheggiato a sinistra) Il luogo e' questo : 45.813982,9.070382 (nota: il cantiere che si vede su streetview sulla sinistra del parcheggio non c'era quando ho sostato, e ho sostato proprio dove si vede il cantiere vicino agli alberi; tra l'altro in tale zona gli stalli sono piu' grandi che nel resto della piazza quindi con il mio camper non sbordo) Riguardo ad altri interventi a parer mio poco opportuni (o per meglio dire da "attaccabriga") non posso far altro che ripetermi : ce ne fossero tanti Comandi di Polizia Locale cosi’ che recepiscono e comprendono l’errore commesso evitando quindi di far sprecare tempo e denaro (ai cittadini e all’amministrazione pubblica) in ricorsi … Ivano PS: grazie per il benrientratoid="blue">

Modificato da IvanoPP il 12/10/2012 alle 13:37:51
Marshall
Marshall
-
Inserito il 12/10/2012 alle: 19:50:27
quote:Risposta al messaggio di IvanoPP inserito in data 12/10/2012  13:37:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ritengo che il comune abbia fatto un atto di generosità. Si poteva difendere come fece il comune di Livorno semplicemente con il principio di tipicità. [i]Il peggior nemico del camperista è il camperista che interpreta le norme in base alla sua convenienza.[/i]
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