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Targa ripetitrice sul portamoto

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13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 29/01/2021 alle: 15:02:10
interessante precisazione!
DAVIDE
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 01/02/2021 alle: 21:28:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/01/2021 alle 14:14:14

   IZ4DJI ha scritto: Se è un portamoto e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper. Secondo me
si puo fare solo in caso di portamoto scritto sul libretto e che in pratica è una modifica del telaio del mezzo che viene quindi allungato in maniera permanente.    ==============================     Se il portamoto e' scritto sul libretto, la CdC riporta nella terza sezione (a testo libero) sia la lunghezza del veicolo secondo l'originaria omologazione sia la lunghezza con portamoto. In contrasto con il tuo convincimento il portamoto puo' essere amovibile, come da circolare MIT prot. n. 01/M368 del 2 gennaio 2003: L'installazione su autocaravan della struttura portamoto, fissa o amovibile, successivamente alla prima immatricolazione, e' consentita all'unica condizione che esista una corrispondente versione omologata dal costruttore dell'autocaravan che preveda tale tipo di struttura sin dall'origine. Si tratta della terza circolare riportata al link     
...
se c'è scritto chiaro che puo essere amovibile e ci sono le due lunghezze, allora si che la cosa mi torna.
 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




10
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Rispondi Abuso
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:01:45
Io circa 2 anni fa quando ho installato il portamoto (portatutto) sul mio camper domo andato in motorizzazione per richiedere la targa ripetitrice dapprima la signora allo sportello non me la voleva rilasciare perché il mio camper non è munito di gancio traino, poi ha chiamato al telefono un ingegnere spiegando le mie ragioni che essendo un portatutto smontabile mi ha dato la targa alla quale ho dovuto acquistare le lettere ed i numeri ed applicarli da solo. Quindi io ho la targa originale al suo posto sul paraurti del camper e la ripetitrice sul portamoto. Purtroppo abbiamo sempre normative che danno adito ad interpretazioni personali da parte di chi poi sta al ministero dei trasporti 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 02/02/2021 alle: 08:35:25
confermo, anche a me stessa cosa quando ho chiesto la ripetitrice per il portatutto
DAVIDE
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 02/02/2021 alle: 11:56:18
Avendo un veicolo con gancio, di ripetitrici se ne puo avere quante se ne vuole (ovviamente pagandole) e poi usarle anche su altri veicoli, se serve, in quant basta prendere i numeri che servono.

Io per esempo ho tre ripetitrici fatte per le auto e per il camper, ma poi sostituii (per distruzione) la targa del rimorchio reimmatricolandolo con targa nuova XA.... (proprioper evitare di cambiare tre targhe ripetitrici che spesso andavo via con quella sbagliata) e quindi quando dovessi cambiare i veicoli, quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere...se mi dovessero servire.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





Modificato da IZ4DJI il 02/02/2021 alle 12:02:52
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 03/02/2021 alle: 17:17:17
  
IZ4DJI ha scritto:
... quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere... se mi dovessero servire.
  
==============================
  
Modifiche agli articoli 56 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285
1. Il comma 4 dell'articolo 56 e' abrogato.
2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I rimorchi devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.»;
b) il comma 4 e' abrogato;
c) al comma 5, le parole: «commi 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3»;
d) al comma 7, le parole: «ripetitrici, di prova» sono soppresse.
3. Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli e si intendono depennate d'ufficio le annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli trattori relativamente ai carrelli-appendice dei quali e' ammesso il traino.
4. Dalla data di cui al precedente comma 3 i veicoli gia' classificati carrelli-appendice sono ammessi alla circolazione previa propria immatricolazione quali veicoli di categoria O.


Modifiche agli articoli 205, 256 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495
1. L'articolo 205 e' abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 256 e' sostituito dal seguente:
«2. Si definiscono targhe ripetitrici quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente:
a) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice;
b) le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.».
3. All'articolo 258, comma 1, la lettera c) e' soppressa.

  
 
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 03/02/2021 alle: 22:08:04
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2021 alle 17:17:17

   IZ4DJI ha scritto: ... quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere... se mi dovessero servire.    ==============================    Modifiche agli articoli 56 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 1. Il comma 4 dell'articolo 56 e' abrogato. 2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I rimorchi devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.»; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: «commi 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3»; d) al comma 7, le parole: «ripetitrici, di prova» sono soppresse. 3. Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli e si intendono depennate d'ufficio le annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli trattori relativamente ai carrelli-appendice dei quali e' ammesso il traino. 4. Dalla data di cui al precedente comma 3 i veicoli gia' classificati carrelli-appendice sono ammessi alla circolazione previa propria immatricolazione quali veicoli di categoria O. Modifiche agli articoli 205, 256 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 1. L'articolo 205 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 256 e' sostituito dal seguente: «2. Si definiscono targhe ripetitrici quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente: a) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; b) le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.». 3. All'articolo 258, comma 1, la lettera c) e' soppressa.     
...
ci ho capito poco tra commi e abrogazioni, ma forse ho capito che gli attuali carrelli appendice dal 2023 non potranno piu circolare se non reimmatricolati come rimorchi di categoria O.

Però non fa cenno ai rimorchi di categoria O che attualmente hanno targa propria piccola e targa ripetitrice.
Anche quelli andranno ritargati passando alla targa propria grande tipo XA...  ?

Io con il mio rimorchio di cat O, lo ho gia fatto qualche anno fa, un colpo di ascia ha casualmente centrato la targa che avevo appoggiato su una zocca di legno winklaugh  e quindi lo ho ritargato per distruzione della targa e ora ho la targa XA...

Ho anche capito che le targhe ripetitrici che ho, dal 2023 non saranno piu utilizzabili su nessun rimorchio.


Per spiegarmi meglio, ora molti rimorchi hanno questa targa propria abbinata a targa ripetitrice:

immagine(3773).png

quindi dal 2023 sarà obbligatorio sostituirla con la targa di tipo attuale e unica, come questa?

immagine(3774).png



Penso che riguardo ai carrelli appendice, se ne esistono ancora circolanti, sarà un bel problema in quanto spesso sarà impossibile reimmatricolarli come Rimorchio O perchè so che per questa operazione serve una documentazione da richiedere al costruttore, che spesso non esiste piu da anni.

Venderò le mie tre ripetitrici originali ministeriali a possessori di portabici e portamoto....
.....venghino signori venghino, che si fa l affare !  laugh
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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Modificato da IZ4DJI il 03/02/2021 alle 22:09:34
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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 07:36:05
Per l’appendice posso dirti che ne ho uno che avevo svincolato diversi anni fa e che non ho più utilizzato. Un mio conoscente mi ha chiesto un paio di anni fa se glielo vendevo; chiesi quindi informazioni alla Ellebi con il numero di telaio e mi risposero dicendo che non era più immatricolabile né come rimorchio O né come appendice. 
Ora il mio carrellino era del 1997, può darsi che con i più recenti si possa fare ma in ogni caso ho capito che la tipologia appendice è destinata a scomparire 
DAVIDE

Modificato da Pascia2 il 04/02/2021 alle 07:36:38
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IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 10:59:02
In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/02/2021 alle 07:36:05

Per l’appendice posso dirti che ne ho uno che avevo svincolato diversi anni fa e che non ho più utilizzato. Un mio conoscente mi ha chiesto un paio di anni fa se glielo vendevo; chiesi quindi informazioni alla Ellebi con
il numero di telaio e mi risposero dicendo che non era più immatricolabile né come rimorchio O né come appendice.  Ora il mio carrellino era del 1997, può darsi che con i più recenti si possa fare ma in ogni caso ho capito che la tipologia appendice è destinata a scomparire 
...
io ho una appendice della ditta COMARME, del 1965 che mio babbo comperò che io avevo 6 anni, non ha piu freni, targa, documenti, e lo uso in campagna come carro agricolo (e la Jimny come trattore) e brevi spostamenti sulla strada solo attorno al mio terreno, ma sono oggetti destinati a usi simili fino a che non si autodistruggono.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 14:14:14
  
IZ4DJI ha scritto:
... ora molti rimorchi hanno questa targa propria abbinata a targa ripetitrice:
quindi dal 2023 sarà obbligatorio sostituirla con la targa di tipo attuale e unica, come questa?
Venderò le mie tre ripetitrici originali ministeriali a possessori di portabici e portamoto...

  
==============================
  
Stralcio dal comma 3 dell'articolo di modifica al CdS:
Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli...

Ovvero, la targa ripetitrice con fondo giallo e lettera R rossa scompare:
- dal CdS nel giorno in cui entra in vigore la Legge contenente l'articolo di modifica;
- dalla circolazione stradale il 31-12-2022.

Nel frattempo e, comunque, entro la fine del 2022, chiunque voglia continuare ad utilizzare:
- rimorchi immatricolati fino al 20-02-2013 con la precedente targa RIMORCHIO (laterale o posteriore);
- veicoli gia' immessi in circolazione come "carrelli-appendice"
deve tempestivamente provvedere alla relativa immatricolazione propria con la targa della serie XA.

A far tempo dal 2023 l'eventuale utilizzo della targa ripetitrice senza validita' comporta, ove accertata, la sanzione di cui al comma 11 dell'art. 100 CdS (attualmente da euro 87 a euro 344), da cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo.

Potrai vendere le tue targhe per collezionismo!

--------------------
p.s. Ovviamente il riferimento all'anno 2023 e' basato sull'auspicio che la Legge contenente l'articolo di modifica venga promulgata nel corso del corrente anno, in modo da dare agli interessati un intero anno 2022 per provvedere alla richiesta di nuova immatricolazione.
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 15:44:37
Grazie The Devil.
Non mi è chiara tuttavia una cosa: avendo un rimorchio con propria targa + targa ripetitrice gialla e desiderando anticipare i tempi, posso chiedere il rilascio della targa tipo XAxxxxx? Si tratta di una reimmatricolazione o cosa?
Grazie per il chiarimento
DAVIDE
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 16:16:16
  
Si tratta ovviamente di una reimmatricolazione ex art. 102 del CdS.

Al tuo posto aspetterei la pubblicazione in G.U. della Legge contenente la modifica dell'art. 100 del CdS, salvo che tu non voglia seguire l'esempio ripetutamente citato da IZ4DJI nel forum.

LEGGE 29 luglio 2010, n. 120, art. 11


8. Le disposizioni del comma 4 dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 285 del 1992, come da ultimo modificato dal comma 2, lettera b), del presente articolo, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche del regolamento di cui al comma 7, e comunque ai soli rimorchi immatricolati dopo tale data. E' fatta salva la possibilita' di immatricolare nuovamente i rimorchi immessi in circolazione prima della data di cui al periodo precedente. [1]
--------------------
[1] 20-febbraio-2013
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 18:10:02
Ti ringrazio!
DAVIDE
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 04/02/2021 alle: 22:43:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 03/02/2021 alle 17:17:17

   IZ4DJI ha scritto: ... quelle targhe me le tengo e ci cambio solo le lettere... se mi dovessero servire.    ==============================    Modifiche agli articoli 56 e 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n.285 1. Il comma 4 dell'articolo 56 e' abrogato. 2. All'articolo 100 sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. I rimorchi devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.»; b) il comma 4 e' abrogato; c) al comma 5, le parole: «commi 1, 2, 3, 4» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3»; d) al comma 7, le parole: «ripetitrici, di prova» sono soppresse. 3. Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli e si intendono depennate d'ufficio le annotazioni sulle carte di circolazione dei veicoli trattori relativamente ai carrelli-appendice dei quali e' ammesso il traino. 4. Dalla data di cui al precedente comma 3 i veicoli gia' classificati carrelli-appendice sono ammessi alla circolazione previa propria immatricolazione quali veicoli di categoria O. Modifiche agli articoli 205, 256 e 258 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n.495 1. L'articolo 205 e' abrogato. 2. Il comma 2 dell'articolo 256 e' sostituito dal seguente: «2. Si definiscono targhe ripetitrici quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente: a) le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'art. 113, comma 2, del codice; b) le macchine operatrici trainate, di cui all'art. 114, comma 4, del codice.». 3. All'articolo 258, comma 1, la lettera c) e' soppressa.     
...
E quando le avrebbero approvate queste modifiche al cds?
19
IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 00:22:56
In risposta al messaggio di Pascia2 del 04/02/2021 alle 15:44:37

Grazie The Devil. Non mi è chiara tuttavia una cosa: avendo un rimorchio con propria targa + targa ripetitrice gialla e desiderando anticipare i tempi, posso chiedere il rilascio della targa tipo XAxxxxx? Si tratta di una reimmatricolazione o cosa? Grazie per il chiarimento
Io lo ho fatto alcuni anni fa, sono andato a una agenzia pratiche auto, e mi sembra di avere speso 120 euro a rifare libretto e targa XA....
Se lo fai per smarrimento serve una denuncia, invece per distruzione o danneggiamento non serve denuncia, consegni alla agenzia il libretto e la targa rotta in due.
Io penso che si possa anche fare da soli, e immagino che costi la metà.

Alla fine è anche piu economico, perchè nel mio caso con tre mezzi trainanti, fare tre targhe ripetitrici costa di piu.
Poi la comodità di agganciarsi a qualsiasi veicolo senza dovere tribolare con viti e targa, è impagabile.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




19
IZ4DJI
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12/11/2006 57956
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 00:26:40
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/02/2021 alle 14:14:14

   IZ4DJI ha scritto: ... ora molti rimorchi hanno questa targa propria abbinata a targa ripetitrice: quindi dal 2023 sarà obbligatorio sostituirla con la targa di tipo attuale e unica, come questa? Venderò le mie tre
ripetitrici originali ministeriali a possessori di portabici e portamoto...    ==============================    Stralcio dal comma 3 dell'articolo di modifica al CdS: Dall'1 gennaio 2023 decade la validita' delle targhe ripetitrici per autoveicoli... Ovvero, la targa ripetitrice con fondo giallo e lettera R rossa scompare: - dal CdS nel giorno in cui entra in vigore la Legge contenente l'articolo di modifica; - dalla circolazione stradale il 31-12-2022. Nel frattempo e, comunque, entro la fine del 2022, chiunque voglia continuare ad utilizzare: - rimorchi immatricolati fino al 20-02-2013 con la precedente targa RIMORCHIO (laterale o posteriore); - veicoli gia' immessi in circolazione come carrelli-appendice deve tempestivamente provvedere alla relativa immatricolazione propria con la targa della serie XA. A far tempo dal 2023 l'eventuale utilizzo della targa ripetitrice senza validita' comporta, ove accertata, la sanzione di cui al comma 11 dell'art. 100 CdS (attualmente da euro 87 a euro 344), da cui consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo o, in caso di reiterazione delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Potrai vendere le tue targhe per collezionismo! p.s. Ovviamente il riferimento all'anno 2023 e' basato sull'auspicio che la Legge contenente l'articolo di modifica venga promulgata nel corso del corrente anno, in modo da dare agli interessati un intero anno 2022 per provvedere alla richiesta di nuova immatricolazione.     
...
Quindi, tornando nel topic originale, alla luce di quanto ci hai segnalato, e ti ringrazio perchè veramente utile,  chi ha portabici e portamoto, come dovrà fare se non esisteranno piu le targhe ripetitrici ministeriali?

Penso che si dovrà per forza ricorrere a una targa provvisoria artigianale o del commercio ma non ministeriale ?
Però, secondo me non sarebbe proprio regolare.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

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9
massimou
massimou
21/11/2016 208
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 08:05:10
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 05/02/2021 alle 00:22:56

Io lo ho fatto alcuni anni fa, sono andato a una agenzia pratiche auto, e mi sembra di avere speso 120 euro a rifare libretto e targa XA.... Se lo fai per smarrimento serve una denuncia, invece per distruzione o danneggiamento
non serve denuncia, consegni alla agenzia il libretto e la targa rotta in due. Io penso che si possa anche fare da soli, e immagino che costi la metà. Alla fine è anche piu economico, perchè nel mio caso con tre mezzi trainanti, fare tre targhe ripetitrici costa di piu. Poi la comodità di agganciarsi a qualsiasi veicolo senza dovere tribolare con viti e targa, è impagabile.
...
concordo, da quando ho il rimorchio nuovo con targa XA ho finito di togli metti, anche se con il porta targa a slitta era abbastanza veloce :-)
Ciao Massimo
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 09:48:06
Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatatutto, adibito anche a portamoto, con targa staccata dalla parete del camper e applicata sulla barra del portamoto: ne vedo un sacco in giro, ce l'avevo anch'io, quale accessorio utilissimo su cui caricare 4 biciclette.
Poi lo ho venduto perchè sono cambiate le mie esigenze.
Ora mi pongo due domande, ma tutti quelli che vediamo in giro se, come immagino, non annotati sulla carta di circolazione, in ossequio alla circolare MIT che ho postato qualche pagina fa, SONO ILLEGALI?
Se si, possibile ci siano tutte queste incompetenze e leggerezze sul mercato da parte dei venditori, ergo addetti ai lavori?
Grazie molte in anticipo a chi mi risponderà
16
ippocampo2009
ippocampo2009
22/02/2009 7455
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 13:56:46
Se per addetti ai lavori ti riferisci a chi dovrebbe controllare il rispetto della norma, ovvero alle ff.oo., allora ti confermo che un po' è ignoranza un po' è "tanto non fanno male a nessuno"...è come ad esempio con il pannello carichi sporgenti che spesso non è a norma ma si lascia correre...
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 05/02/2021 alle: 14:11:11
  
Ippocampo2009 ha scritto:
E quando le avrebbero approvate queste modifiche al cds?
   
==============================
   
Le

modifiche al CdS

da me citate NON sono state affatto approvate e dubito che possano esserlo nel breve/medio termine.

Ne apprezzo comunque la finalita' semplificativa ma, da parte mia, avrei espresso diversamente qualche passaggio del testo.

Ad esempio, al posto della data fissa dell'1 gennaio 2023 avrei indicato un periodo di TOT mesi dalla data di entrata in vigore.
   
Mi risulta che queste modifiche formino oggetto, assieme ad altre, di una petizione rivolta alla Camera dei Deputati ai sensi dell'art. 50 della Costituzione.
  

Modificato da TheDevil il 08/02/2021 alle 14:11:11
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