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Targa ripetitrice sul portamoto

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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/02/2021 alle: 15:15:15
  
Chorus ha scritto:
Ho fatto almeno 6 revisioni con un portatutto installato, con ben evidente la targhetta della conformità alla direttiva 74/483/CEE.
Una sola volta mi hanno sollevato eccezioni: prontamente esibì la circolare MIT 69402/08/03...
[... si evidenzia che l'installazione dei portabagagli sopra descritti non comporta l'aggiornamento della carta di circolazione..., ndr]
  
Più leggo e più sono frastornato, sono rimasto al portatutto [...]
l'avevo anch'io, quale accessorio utilissimo su cui caricare 4 biciclette.
Ora mi pongo due domande, ma tutti quelli che vediamo in giro se, come immagino, non annotati sulla carta di circolazione in ossequio alla circolare MIT che ho postato qualche pagina fa, SONO ILLEGALI?
Se si, possibile ci siano tutte queste incompetenze e leggerezze sul mercato da parte dei venditori, ergo addetti ai lavori?

   
==============================
   
Da tanti anni, sulle pagine di questo forum, ti conosco come un attento e tempestivo conoscitore di normative, sia d'interesse generale per un cittadino sia d'interesse particolare per un camperista.

Sono rimasto sorpreso nel constatare che, nel caso specifico qui discusso, tu non abbia ravvisato l'opportunita' (oppure semplicemente per curiosita') di andare a leggere la Direttiva 74//483/CEE unitamente a quella successiva di adeguamento 79/488/CEE.

Tu non hai avuto un

accessorio irregolare

(come SergioRM ha scritto), stante l'omologazione come entita' tecnica attestata dall'apposita targhetta, e la prova ti e' stata data dal positivo superamento dei diversi controlli tecnici periodici da te evidenziati.

A mio avviso, la lettura della Direttiva 79/488/CEE ti avrebbe certamente evitato il frastornamento che ti ha indotto a porre i tuoi quesiti soprariportati.

Infatti detta Direttiva e' stata emanata a suo tempo, considerando:
che i portabagagli, i portasci e le antenne radio o radiotelefoniche vengono gia' commercializzati tanto singolarmente quanto gia' montati sui veicoli;
che, nella misura in cui essi possono essere verificati anche prima del montaggio sul veicolo, la loro libera circolazione puo' risultare facilitata dall'istituzione di un'omologazione CEE di tali dispositivi, intesi come entita' tecniche ai sensi dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE.


La stessa Direttiva ha disposto inoltre:
Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti le sporgenze esterne, vietare la commercializzazione di portabagagli, portasci, antenne radio o radiotelefoniche, intesi quali entita' tecniche a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 70/156/CEE, se questi, a norma dell'articolo 2, sono conformi a un tipo per il quale e' stata rilasciata l'omologazione.
  
 
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 21/02/2021 alle: 13:13:13

Questa discussione si e' sviluppata per individuare la targa da collocare sulla barra posteriore dei dispositivi che, omologati come portabagagli ex Direttiva n.74/483/CEE oppure portapacchi ex Regolamento UN/ECE n.26, vengono commercializzati come "portamoto" (od anche "portatutto®") e per i quali - al momento - non e' consentita l'annotazione nella CdC.
  
In un intervento del giorno 11 scorso ho esposto un'ipotesi di soluzione al problema di detta "targatura", basata sulla mia fantasia di stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino.

Due giorni dopo, a smentire lo scetticismo da me manifestato nella conclusione del suddetto intervento, la G.U. n.37 ha pubblicato il Decreto MIT 08-01-2021 con il quale e' stato disposto - tra l'altro - che l'installazione del gancio-traino non comporta piu' la visita e prova presso il competente UMC.

Cosa cambierebbe, quindi, per un camperista con la mia ipotesi, rispetto all'attuale installazione di un "portamoto" non annotato nella CdC?

Costo: euro 26,20 (contro un costo di circa euro 55 per i sostenitori della targa ripetitrice).

Montaggio: nessun aggravio, perche' presumo che gia' attualmente i dispositivi in questione siano installati presso le stesse officine che si occupano dei ganci-traino.

Documentazione: il certificato di omologazione e' gia' fornito usualmente, mentre mancherebbe il nulla-osta del costruttore (ossia l'allestitore del camper) per l'installazione del dispositivo ex art. 236 Reg.

Ma qui, a mio avviso, dovrebbe sopperire il produttore del dispositivo in base alle seguenti considerazioni.

L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione.

Non ho alcun dubbio che ogni produttore di questi dispositivi abbia affidato al proprio staff tecnico la progettazione sia dello stesso dispositivo (sottoposto a successiva omologazione quale entita' tecnica separata) sia dei necessari sottotelai, diversificati in relazione al modello di autotelaio sul quale installare il dispositivo omologato.

In un catalogo di detti dispositivi leggo: I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo.

Alla vendita, ogni dispositivo della specie dovrebbe essere quindi corredato del generico certificato di omologazione (come adesso) e della pertinente relazione tecnica sugli elementi di attacco specifici per il modello di autotelaio sul quale il dispositivo va installato, oltre alle previste istruzioni di montaggio.

Alla Motorizzazione si presenterebbe:
- la domanda di aggiornamento della CdC;
- il certificato di omologazione dell'entita' tecnica;
- la relazione tecnica sulla progettazione del sottotelaio ("elementi di attacco");
- la dichiarazione dell'installatore (con qualche minimo adattamento del modulo previsto per il gancio-traino),
e si otterrebbe l'emissione di un tagliando adesivo con l'indicazione del dispositivo installato (in base al suo numero di omologazione) e della nuova lunghezza del veicolo in presenza del dispositivo.

Cosa manca al momento:
- la redazione di una motivata richiesta alla DGM;
- la disponibilita' dei produttori al rilascio dell'anzidetta relazione tecnica;
- l'accoglimento della richiesta presso la DGM con conseguente inclusione di questo aggiornamento della CdC tra quelli per i quali la visita e prova non e' prevista.


Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia?
  
Lasciamo l'argomento nell'attuale stato di incertezza (o di rassegnazione)?

A me piacerebbe portare avanti la discussione dentro questo forum ma non ho alcuna remora a farmi da parte se i camperisti utenti del forum non ne ravvisano l'opportunita' per il cosidetto "quieto vivere", pur se interessati al "chiaro" utilizzo di questo dispositivo.

Non ha senso avvalersi dell'ospitalita' del forum per inserire interventi che risultano sgraditi agli altri utenti.
  
 
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29469
Rispondi Abuso
Inserito il 21/02/2021 alle: 15:05:30
volevo precisare una cosa, il fatto che si è passati alla revisione per tot anni, non significa nulla, in quanto le revisioni eseguite presso le officine ( le normali revisioni per veicoli entro le 3,5t ) i controlli lasciano molto ma molto ma molto a desiderare, e sicuramente, molte cose sfuggono 8 penso proprio che molte cose non le sanno nemmeno)
è come dire che chi viaggia fuori peso e non è mai stato fermato, è legittimato a farlo.
discorso diverso per gli over 35 che i controlli vengono effettuati da un funzionario della MCTC ( ma anche qui alcune cose sfuggono)

La revisione comprende i seguenti controlli:
  • Identificazione del veicolo: Il primo controllo viene eseguito con il libretto di circolazione con il quale si verificano le targhe e il numero di telaio.
  • Impianto frenante: L’auto viene posizionata su dei 

    rulli per testare il grado di frenata

     su tutte e quattro le ruote. Successivamente viene effettuata anche una verifica del freno di stazionamento.
  • Controllo dei gas di scarico: Il veicolo viene collegato all’analizzatore di scarico per controllare il flusso dei gas nocivi. Qualora occorresse, viene rilasciato anche il bollino blu.
  • Controllo luci: Vengono controllate tutte le luci di segnalazione, efficienza delle lampade e allineamento dei fasci luminosi anteriori.
  • Controllo dei pneumatici: Anche le gomme devono essere in condizioni ottimali. Non possono superare le revisioni auto, le gomme che presentano un battistrada consumato e inferiore alla misura minima, come da codice stradale. I pneumatici devono rispettare le misure riportate dalla casa costruttrice sul libretto di circolazione.
  • Impianto elettrico: Controllo del clacson e tergicristalli che insieme al parabrezza, costituiscono gli elementi fondamentali per la visibilità dell’automobilista.
  • Carrozzeria: La carrozzeria deve essere in buone condizioni. Non sono tollerate le vetture che presentano ammaccature troppo evidenti e segni di ruggine.
  • Controllo avantreno e retrotreno: Una volta sollevata sul ponte, l’auto viene sottoposta a dei controlli sui bracci di sospensione, alla barra stabilizzatrice, eventuali giochi sulla scatola guida e testine. Attraverso delle piattaforme particolari vengono controllati invece gli ammortizzatori.
  • Equipaggiamenti: Non bisogna dimenticare in auto l’occorrente per la sostituzione della gomma (pneumatico di scorta, ruotino o kit di riparazione). Inoltre, non deve mancare il gilet catarifrangente e il triangolo.
ora, dopo aver letto questa lista, sinceramente, avete mai visto eseguire TUTTI questi controlli?
 
Silvio
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 21/02/2021 alle: 18:59:30
In risposta al messaggio di TheDevil del 21/02/2021 alle 13:13:13

Questa discussione si e' sviluppata per individuare la targa da collocare sulla barra posteriore dei dispositivi che, omologati come portabagagli ex Direttiva n.74/483/CEE oppure portapacchi ex Regolamento UN/ECE n.26, vengono
commercializzati come portamoto (od anche portatutto®) e per i quali - al momento - non e' consentita l'annotazione nella CdC.    In un intervento del giorno 11 scorso ho esposto un'ipotesi di soluzione al problema di detta targatura, basata sulla mia fantasia di stretta analogia alla attuale procedura di collaudo derivante dall'installazione del gancio-traino. Due giorni dopo, a smentire lo scetticismo da me manifestato nella conclusione del suddetto intervento, la G.U. n.37 ha pubblicato il Decreto MIT 08-01-2021 con il quale e' stato disposto - tra l'altro - che l'installazione del gancio-traino non comporta piu' la visita e prova presso il competente UMC. Cosa cambierebbe, quindi, per un camperista con la mia ipotesi, rispetto all'attuale installazione di un portamoto non annotato nella CdC? Costo: euro 26,20 (contro un costo di circa euro 55 per i sostenitori della targa ripetitrice). Montaggio: nessun aggravio, perche' presumo che gia' attualmente i dispositivi in questione siano installati presso le stesse officine che si occupano dei ganci-traino. Documentazione: il certificato di omologazione e' gia' fornito usualmente, mentre mancherebbe il nulla-osta del costruttore (ossia l'allestitore del camper) per l'installazione del dispositivo ex art. 236 Reg. Ma qui, a mio avviso, dovrebbe sopperire il produttore del dispositivo in base alle seguenti considerazioni. L'art. 236 Reg. prevede che il nulla-osta puo' essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a cio' abilitata, che attesti la possibilita' d'esecuzione della modifica in questione. Non ho alcun dubbio che ogni produttore di questi dispositivi abbia affidato al proprio staff tecnico la progettazione sia dello stesso dispositivo (sottoposto a successiva omologazione quale entita' tecnica separata) sia dei necessari sottotelai, diversificati in relazione al modello di autotelaio sul quale installare il dispositivo omologato. In un catalogo di detti dispositivi leggo: I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo. Alla vendita, ogni dispositivo della specie dovrebbe essere quindi corredato del generico certificato di omologazione (come adesso) e della pertinente relazione tecnica sugli elementi di attacco specifici per il modello di autotelaio sul quale il dispositivo va installato, oltre alle previste istruzioni di montaggio. Alla Motorizzazione si presenterebbe: - la domanda di aggiornamento della CdC; - il certificato di omologazione dell'entita' tecnica; - la relazione tecnica sulla progettazione del sottotelaio (elementi di attacco); - la dichiarazione dell'installatore (con qualche minimo adattamento del modulo previsto per il gancio-traino), e si otterrebbe l'emissione di un tagliando adesivo con l'indicazione del dispositivo installato (in base al suo numero di omologazione) e della nuova lunghezza del veicolo in presenza del dispositivo. Cosa manca al momento: - la redazione di una motivata richiesta alla DGM; - la disponibilita' dei produttori al rilascio dell'anzidetta relazione tecnica; - l'accoglimento della richiesta presso la DGM con conseguente inclusione di questo aggiornamento della CdC tra quelli per i quali la visita e prova non e' prevista. Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia?    Lasciamo l'argomento nell'attuale stato di incertezza (o di rassegnazione)? A me piacerebbe portare avanti la discussione dentro questo forum ma non ho alcuna remora a farmi da parte se i camperisti utenti del forum non ne ravvisano l'opportunita' per il cosidetto quieto vivere, pur se interessati al chiaro utilizzo di questo dispositivo. Non ha senso avvalersi dell'ospitalita' del forum per inserire interventi che risultano sgraditi agli altri utenti.     
...
«Ho fatto lavorare troppo la mia fantasia?»
A mio avviso sì, ma potrebbe essere anche un problema di memoria. Dato che sono passati dieci anni da una

precedente discussione sull'argomento

...

«Documentazione: il certificato di omologazione e' gia' fornito usualmente, mentre mancherebbe il nulla-osta del costruttore (ossia l'allestitore del camper) per l'installazione del dispositivo ex art. 236 Reg.»
No.
Come spiegato a pagina 3 di quella discussione, i dispositivi  «sono installati, come previsto dall’ente omologatore, direttamente sul telaio originale del veicolo, sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1 senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2. Questo è il motivo per il quale non si necessita di alcuna autorizzazione dal costruttore di fase 2».
 
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/02/2021 alle: 13:13:13
  
SergioRM ha scritto:
... potrebbe essere anche un problema di memoria.
   
==============================
   
Non e' un problema di memoria (mia) ma di conoscenza (altrui) della normativa riguardante l'omologazione dei veicoli, a partire dall'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958.

Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova.

Se vuoi, possiamo preparare a quattro mani un quesito da porre al MIT che - come noto - e' designato quale Autorita' nazionale di omologazione per l'Italia secondo la vigente normativa in materia.

Un veicolo puo' essere costruito in piu' fasi (cfr. le definizioni di veicolo base, veicolo incompleto, veicolo completato dove ritieni piu' opportuno) ma il costruttore e' uno soltanto e corrisponde al soggetto che:
- presenta la domanda di omologazione per il modello finale del veicolo;
- rilascia il certificato di conformita' per ciascun veicolo costruito con le stesse caratteristiche del modello omologato ai fini della successiva immatricolazione.

Si definisce «costruttore»: una persona fisica o giuridica che e' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformita' della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entita' tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione.

Se vuole aggiungere una dimensione di pneumatici sulla CdC, un camperista non si rivolge al "produttore" dell'autotelaio ma al "costruttore" del veicolo.

Idem se il camperista vuole cambiare la tecnologia delle sospensioni oppure, come in questo caso, intervenire sull'autotelaio per aggiungere gli elementi di attacco realizzati su misura per ciascun veicolo.

Il Servizio Tecnico cui viene chiesta l'omologazione di un "portapacchi" quale entita' tecnica separata si limita a svolgere tutte le verifiche previste nel Regolamento UN/ECE n.26 sul dispositivo che viene sottoposto ai controlli ma non detta alcuna prescrizione.

Al riguardo mi riservo di evidenziare, in un prossimo intervento, la rilevante differenza nel significato del participio passato "omologato" tra le due espressioni veicolo omologato e dispositivo omologato.

Se non ritieni sufficienti queste considerazioni, ti confermo la disponibilita' a sottoporre la questione al MIT.
  
 
SergioRM
SergioRM
-
Rispondi Abuso
Inserito il 22/02/2021 alle: 14:27:40
In risposta al messaggio di TheDevil del 22/02/2021 alle 13:13:13

   SergioRM ha scritto: ... potrebbe essere anche un problema di memoria.     ==============================     Non e' un problema di memoria (mia) ma di conoscenza (altrui) della normativa riguardante l'omologazione
dei veicoli, a partire dall'Accordo di Ginevra del 20 marzo 1958. Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova. Se vuoi, possiamo preparare a quattro mani un quesito da porre al MIT che - come noto - e' designato quale Autorita' nazionale di omologazione per l'Italia secondo la vigente normativa in materia. Un veicolo puo' essere costruito in piu' fasi (cfr. le definizioni di veicolo base, veicolo incompleto, veicolo completato dove ritieni piu' opportuno) ma il costruttore e' uno soltanto e corrisponde al soggetto che: - presenta la domanda di omologazione per il modello finale del veicolo; - rilascia il certificato di conformita' per ciascun veicolo costruito con le stesse caratteristiche del modello omologato ai fini della successiva immatricolazione. Si definisce «costruttore»: una persona fisica o giuridica che e' responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entita' tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformita' della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entita' tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione. Se vuole aggiungere una dimensione di pneumatici sulla CdC, un camperista non si rivolge al produttore dell'autotelaio ma al costruttore del veicolo. Idem se il camperista vuole cambiare la tecnologia delle sospensioni oppure, come in questo caso, intervenire sull'autotelaio per aggiungere gli elementi di attacco realizzati su misura per ciascun veicolo. Il Servizio Tecnico cui viene chiesta l'omologazione di un portapacchi quale entita' tecnica separata si limita a svolgere tutte le verifiche previste nel Regolamento UN/ECE n.26 sul dispositivo che viene sottoposto ai controlli ma non detta alcuna prescrizione. Al riguardo mi riservo di evidenziare, in un prossimo intervento, la rilevante differenza nel significato del participio passato omologato tra le due espressioni veicolo omologato e dispositivo omologato. Se non ritieni sufficienti queste considerazioni, ti confermo la disponibilita' a sottoporre la questione al MIT.     
...
«Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova.»

Ridicolo.

E mi fermo qui. Discutere con chi crede di sapere è molto peggio che discutere con chi sa di non sapere.
È inutile.

Modificato da SergioRM il 22/02/2021 alle 20:28:36
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 26/02/2021 alle: 13:13:13
In risposta al messaggio di SergioRM del 22/02/2021 alle 14:27:40

«Il contenuto della tua citazione e' completamente destituito di fondamento, con ampia facolta' di prova.» Ridicolo. E mi fermo qui. Discutere con chi crede di sapere è molto peggio che discutere con chi sa di non sapere. È inutile.
  
Davanti al secco commento che hai ritenuto di esprimere sulla mia affermazione, a me resta soltanto di fornire l'opportuna documentazione ai lettori della discussione.

La tua citazione contiene due frasi ed un inciso.
----------
La prima frase riporta un'informazione prettamente tecnica: «i dispositivi sono installati [..inciso..] direttamente sul telaio originale del veicolo, sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1, senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2.».

In contrasto con quanto sostenuto, i dispositivi omologati come portabagagli non possono essere installati direttamente ma e' necessario ricorrere ad un'apposita struttura di adattamento tra lo stesso dispositivo e l'autotelaio cui e' destinato, come ogni camperista interessato puo' confermare (ad esempio, Supermucc con i

"longheroni"

che ha trovato fissati sul telaio del suo camper).

A smentire l'asserita installazione diretta mi pare piu' che sufficiente la descrizione figurante sul catalogo online di uno dei piu' importanti produttori del settore:

I portatutto posteriori sono universali e facili da smontare senza attrezzi; solo gli elementi di attacco sono realizzati su misura per ciascun veicolo e tipo di struttura e devono essere sostituiti in caso di cambio veicolo.



A parte l'utilizzo del termine portatutto® [avrei preferito il termine dispositivo], quest'ultima precisazione tecnica corrisponde compiutamente al mio convincimento in materia.

Inoltre, grazie al contributo documentale di Pascia2, in un certificato d'omologazione abbiamo potuto anche lèggere una specifica indicazione: luggage rack, fitted with a subframe to the vehicle.
----------
La seconda frase riporta un'informazione, attinente alla normativa tecnica, collegata alla conclusione della prima: «... sui punti di ancoraggio previsti dal costruttore di fase 1 senza interferire con la sovrastruttura del costruttore di fase 2. Questo è il motivo per il quale non si necessita di alcuna autorizzazione dal costruttore di fase 2.».

Come ho gia' cercato di documentare nel precedente intervento (sia con il riferimento normativo sia con esempi diffusamente conosciuti), in presenza di un veicolo costruito in piu' fasi il costruttore dell'ultima fase assume tutte le responsabilita' proprie dei costruttori precedenti.

Il nulla-osta del costruttore del veicolo non e' previsto in quanto l'installazione riguarda un'entita' tecnica separata del tipo portabagagli e non perche' il costruttore di fase 2 e' diverso da quello di fase 1, come asserito nella citazione.

Qualora l'intervento sull'autotelaio diventasse soggetto a nulla-osta, la competenza del rilascio sarebbe comunque del costruttore del veicolo (ossia il costruttore di fase 2) e non del costruttore dell'autotelaio.
----------
Infine l'inciso: «come previsto dall’ente omologatore».

L'ente omologatore si limita a verificare, sulla scorta dell'esemplare sottoposto ai test, che il costruttore del dispositivo abbia osservato tutte le prescrizioni tecniche, previste dal legislatore internazionale al fine di accordare l'omologazione dello stesso dispositivo quale entita' tecnica separata.

L'ente omologatore non ha compiti prescrittivi.
----------
Ritengo che, qualora tu voglia contestare la mia affermazione di infondatezza riguardo al contenuto della tua citazione, tu debba portare controdeduzioni alle motivazioni suesposte e non limitarti ad un sarcastico commento.
  
 
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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 26/02/2021 alle: 16:38:38
sperando di contribuire positivamente ai fini di questa discussione, allego un documento riguardante un "portabici" per gancio di traino costruito in Italia ed omologato dal TUV della Repubblica Ceca.
Ritengo interessante il fatto che al dispositivo, chiamato "luggage rack" (portabagli), sia stata concessa l'approvazione come unità tecnica separata come luggege rack- cycle carrier. 
Questo il

link

al documento  
DAVIDE
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 27/02/2021 alle: 13:13:13
In risposta al messaggio di Pascia2 del 26/02/2021 alle 16:38:38

sperando di contribuire positivamente ai fini di questa discussione, allego un documento riguardante un portabici per gancio di traino costruito in Italia ed omologato dal TUV della Repubblica Ceca. Ritengo interessante il
fatto che al dispositivo, chiamato luggage rack (portabagli), sia stata concessa l'approvazione come unità tecnica separata come luggege rack- cycle carrier.  Questo il link al documento  
...
  
Ho avuto modo di esprimere le mie osservazioni su questo documento a

pagina 5 di una delle tante discussioni

in materia di portabici.
   
Siamo comunque fuori dall'argomento della presente discussione.

In proposito mi piacerebbe conoscere il tuo obiettivo commento sulla soluzione che ho ipotizzato in un precedente intervento.
  
Hai inoltre la possibilita' di farci lèggere le istruzioni di montaggio relative al tuo "portatutto"?
 
Un rinnovato ringraziamento per i tuoi contributi documentali.
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 01/03/2021 alle: 09:40:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 27/02/2021 alle 13:13:13

   Ho avuto modo di esprimere le mie osservazioni su questo documento a pagina 5 di una delle tante discussioni in materia di portabici.     Siamo comunque fuori dall'argomento della presente discussione. In proposito
mi piacerebbe conoscere il tuo obiettivo commento sulla soluzione che ho ipotizzato in un precedente intervento.    Hai inoltre la possibilita' di farci lèggere le istruzioni di montaggio relative al tuo portatutto?   Un rinnovato ringraziamento per i tuoi contributi documentali.     
...
queste sono le

istruzioni di montaggio degli attacchi al telaio

(che sono poi gli stessi utilizzati per il gancio di traino)

queste sono invece le

istruzioni di montaggio del portatutto

con accessori per il fissaggio di una moto- scooter.

Mi chiedi il mio obiettivo commento alla soluzione da te ipotizzata; ti rispondo con tutta la franchezza possibile e sempre con il massimo rispetto per le tue competenza e dedizione. Riterrei opportuno che si lavorasse per uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro (dove possibile semplificando al massimo); è un dato di fatto che portatutto accessoriati pe renderli di fatto portamoto, portabiciclette, portasci, portabagli etc etc siano di normale e diffuso utilizzo, non solo all'estero ma anche in Italia. Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina  in grado di farlo nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente. Si tratta di colmare il buco normativo sulla targa; facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali- portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta. In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi.

Con questo mio commento non intendo assolutamente sminuire il minuzioso lavoro di ricerca e l'altrettanto completa proposta da te formulata quanto piuttosto consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano.
DAVIDE
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57978
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Inserito il 01/03/2021 alle: 12:37:10
In risposta al messaggio di Pascia2 del 01/03/2021 alle 09:40:37

queste sono le istruzioni di montaggio degli attacchi al telaio (che sono poi gli stessi utilizzati per il gancio di traino) queste sono invece le istruzioni di montaggio del portatutto con accessori per il fissaggio di
una moto- scooter. Mi chiedi il mio obiettivo commento alla soluzione da te ipotizzata; ti rispondo con tutta la franchezza possibile e sempre con il massimo rispetto per le tue competenza e dedizione. Riterrei opportuno che si lavorasse per uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro (dove possibile semplificando al massimo); è un dato di fatto che portatutto accessoriati pe renderli di fatto portamoto, portabiciclette, portasci, portabagli etc etc siano di normale e diffuso utilizzo, non solo all'estero ma anche in Italia. Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina  in grado di farlo nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente. Si tratta di colmare il buco normativo sulla targa; facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali- portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta. In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi. Con questo mio commento non intendo assolutamente sminuire il minuzioso lavoro di ricerca e l'altrettanto completa proposta da te formulata quanto piuttosto consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano.
...
Basterebbe fare come si fa all estero, la MCT da il numero di targa, e poi si va in ferramente che hanno una macchina che stampa le targhe omologate, e uno se ne puo fare stampare quante ne vuole (e le paga).
Pensa che all estero attaccano una targa omologata anche sul cancello, perchè così quell auto puo sostare su quel passo carraio.
Ma sono un po molto avanti rispetto alla nostra burocrazia Borbonica.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 01/03/2021 alle: 14:41:20
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 01/03/2021 alle 12:37:10

Basterebbe fare come si fa all estero, la MCT da il numero di targa, e poi si va in ferramente che hanno una macchina che stampa le targhe omologate, e uno se ne puo fare stampare quante ne vuole (e le paga). Pensa che all
estero attaccano una targa omologata anche sul cancello, perchè così quell auto puo sostare su quel passo carraio. Ma sono un po molto avanti rispetto alla nostra burocrazia Borbonica.
...
burocrazia Borbonicalaughlaugh
DAVIDE
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 17/03/2021 alle: 14:14:14
  
Pascia2 ha scritto:
Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina in grado di farlo
nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente.
[1]
Si tratta di colmare il buco normativo sulla targa;
[2]
facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali-portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta.
In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi.
[3]
... consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano. [4]
  
==============================
  
Mi spiace per il ritardo con cui posso riprendere la mia partecipazione a questa discussione.

Ti ringrazio innanzitutto per l'ulteriore documentazione apportata e per la motivata opinione che hai manifestato sulla mia proposta di soluzione.

Mi permetto osservare quanto segue.

[1] Il camperista medio e' noto per la sua versatilita' nello svolgimento delle piu' variegate attivita' umane.
In questo caso il soggetto "privato" deve fare i conti con la

Legge 122/1992

ed in particolare con gli articoli 1 e 6.

[2] L'assenza delle disposizioni ministeriali non riguarda soltanto la targatura del dispositivo omologato, ma anche l'utilizzo dei relativi gruppi ottici, previa necessaria modifica dell'impianto elettrico del veicolo.
Non si puo' parlare di "buco normativo" perche' le norme nazionali ci sono e sono conformi alla regolamentazione internazionale in materia.

[3] Il proposto ricorso alla targa ripetitrice va in contraddizione con il tuo auspicio di "uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro, dove possibile semplificando al massimo".
La targa ripetitrice, per quanto a mia conoscenza, e' prevista soltanto nella normativa italiana e ci sono iniziative parlamentari per disporne la definitiva abolizione.

[4] Non c'e' ancora una "prassi" in materia, per l'assenza delle disposizioni ministeriali di cui al punto [2].
D'altra parte, come ho evidenziato in un precedente

intervento

, la targatura del dispositivo omologato e' stata risolta in modo differente da altri camperisti, ossia con il semplice spostamento della targa di immatricolazione del veicolo, che sembrerebbe inoltre la soluzione adottata largamente all'estero.

Concludo con un quesito apparentemente estraneo alla materia qui discussa.

In merito alla "burocrazia borbonica" mi piacerebbe sapere se ritieni di condividere l'esigenza di includere la presenza del gancio-traino tra le caratteristiche tecniche di un veicolo, da:
- memorizzare nell'apposito Archivio Nazionale Veicoli di cui all'art. 226 CdS;
- riportare nella CdC del veicolo.
  
Oppure se ritieni che, nonostante la recente semplificazione in materia, anche il montaggio di un gancio-traino vada possibilmente lasciato alla libera iniziativa dei "privati", senza alcun controllo da parte della competente autorita' nazionale di immatricolazione.
 
 
15
impiegatodelvolante
impiegatodel...
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14/01/2010 29469
Rispondi Abuso
Inserito il 17/03/2021 alle: 20:47:40
Dal 2023,le targhe ripetitrice verranno abolite, o meglio, tutti i rimorchi dovranno avere la nuova targa, facendo così, di fatto, eliminare le targhe ripetitrici.
 
Silvio
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
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Inserito il 19/03/2021 alle: 18:39:44
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 10/01/2021 alle 20:14:46

La differenza la fa se è scritto sul libretto come Portamoto o se non è scritto sul libretto e quindi è un Portatutto Oggigiorno sono sempre portatutto e non va scritto sul libretto, ma controlla. Se è un portamoto
e scritto sul libretto viene a fare parte integrante del camper e non puoi neppure smontarlo e quindi va spostata la targa originale, perchè è li la fine del camper. Se è un portatutto, quindi non scritto sul libretto, è un accessorio che puoi mettere e togliere a piacimento, esattamente come un portabici, e quindi lasci la targa sul camper e li ci metti la targa ripetitrice gialla esattamente come fai sul portabici.  
...
Tutto esatto come scrive Tommaso!!- Saluti. Gianni

https://drive.google.com/file/d...

19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 22/03/2021 alle: 12:12:12
In risposta al messaggio di nebris del 19/03/2021 alle 18:39:44

Tutto esatto come scrive Tommaso!!- Saluti. Gianni
  

L'intervento

di IZ4DJI cui fai riferimento e' stato oggetto di una successiva

parziale smentita.



Per quanto invece riguarda l'indicazione della targa ripetitrice per la targatura di un "portamoto" non trascritto sulla CdC, ti includo tra i camperisti che sostengono la scelta B nello schema riepilogativo delle due possibili targature che ho proposto

qui.



Anche i sostenitori della scelta A ritengono ovviamente esatta la loro decisione, in attesa che il MIT (adesso MIMS) voglia pronunciare una definitiva indicazione in materia.
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 22/03/2021 alle: 16:38:57
In risposta al messaggio di TheDevil del 17/03/2021 alle 14:14:14

   Pascia2 ha scritto: Il montaggio estremamente semplice rende tale accessorio molto sicuro, qualsiasi officina in grado di farlo nonché molti privati con un minimo di competenza possono montarlo agevolmente. [1] Si tratta
di colmare il buco normativo sulla targa; [2] facciamo sì che una targa riflettente secondo le specifiche ministeriali applicata nell'apposita sede sulla barra portafanali-portatarga completa di lettere adesive specifiche sia la soluzione approvata e corretta. In altre parole la famosa targa ripetitrice gialla usata sui rimorchi. [3] ... consolidare legalmente una prassi di uso quotidiano. [4]    ==============================    Mi spiace per il ritardo con cui posso riprendere la mia partecipazione a questa discussione. Ti ringrazio innanzitutto per l'ulteriore documentazione apportata e per la motivata opinione che hai manifestato sulla mia proposta di soluzione. Mi permetto osservare quanto segue. [1] Il camperista medio e' noto per la sua versatilita' nello svolgimento delle piu' variegate attivita' umane. In questo caso il soggetto privato deve fare i conti con la Legge 122/1992 ed in particolare con gli articoli 1 e 6. [2] L'assenza delle disposizioni ministeriali non riguarda soltanto la targatura del dispositivo omologato, ma anche l'utilizzo dei relativi gruppi ottici, previa necessaria modifica dell'impianto elettrico del veicolo. Non si puo' parlare di buco normativo perche' le norme nazionali ci sono e sono conformi alla regolamentazione internazionale in materia. [3] Il proposto ricorso alla targa ripetitrice va in contraddizione con il tuo auspicio di uniformare l'applicazione dei regolamenti comunitari in ogni stato membro, dove possibile semplificando al massimo. La targa ripetitrice, per quanto a mia conoscenza, e' prevista soltanto nella normativa italiana e ci sono iniziative parlamentari per disporne la definitiva abolizione. [4] Non c'e' ancora una prassi in materia, per l'assenza delle disposizioni ministeriali di cui al punto [2]. D'altra parte, come ho evidenziato in un precedente intervento, la targatura del dispositivo omologato e' stata risolta in modo differente da altri camperisti, ossia con il semplice spostamento della targa di immatricolazione del veicolo, che sembrerebbe inoltre la soluzione adottata largamente all'estero. Concludo con un quesito apparentemente estraneo alla materia qui discussa. In merito alla burocrazia borbonica mi piacerebbe sapere se ritieni di condividere l'esigenza di includere la presenza del gancio-traino tra le caratteristiche tecniche di un veicolo, da: - memorizzare nell'apposito Archivio Nazionale Veicoli di cui all'art. 226 CdS; - riportare nella CdC del veicolo.    Oppure se ritieni che, nonostante la recente semplificazione in materia, anche il montaggio di un gancio-traino vada possibilmente lasciato alla libera iniziativa dei privati, senza alcun controllo da parte della competente autorita' nazionale di immatricolazione.    
...
Buonasera The Devil
rispondo con qualche giorno di ritardo al quesito.

Concludo con un quesito apparentemente estraneo alla materia qui discussa.
In merito alla "burocrazia borbonica" mi piacerebbe sapere se ritieni di condividere l'esigenza di includere la presenza del gancio-traino tra le caratteristiche tecniche di un veicolo, da:
- memorizzare nell'apposito Archivio Nazionale Veicoli di cui all'art. 226 CdS;
- riportare nella CdC del veicolo.
Oppure se ritieni che, nonostante la recente semplificazione in materia, anche il montaggio di un gancio-traino vada possibilmente lasciato alla libera iniziativa dei "privati", senza alcun controllo da parte della competente autorita' nazionale di immatricolazione.


Il mio pensiero propende per una “libera iniziativa dei privati”. Detta così sono consapevole che suoni come qualcosa di avventato ma è altresì vero che il “privato” che non ha conoscenza e padronanza di certi aspetti tecnici si rivolgerà ad un’officina allo stesso modo di chi oggi sostituisce da sé le pastiglie o i dischi dei freni e di chi invece si rivolge all’autoriparatore anche per la sostituzione delle spazzole tergicristallo.
Sarebbe fondamentale istituire una netta demarcazione a livello di responsabilità civile; io privato monto il gancio di traino in autonomia, so che in caso di sinistro, qualora si dovesse attribuire la causa ad un errato montaggio dello stesso, sarò tenuto a risarcire di tasca mia o comunque con rivalsa da parte dell’assicurazione. Viceversa, con montaggio eseguito dall’officina e relativa certificazione, a me assicurato nulla potrà essere imputato relativamente ad una installazione viziata o eseguita in maniera non conforme. In questo modo, con una diretta presa di coscienza sulla responsabilità che può comportare un fai da te di questo tipo si andrebbero a eliminare con molta probabilità quelle azioni potenzialmente pericolose condotte da chi fa ciò di cui non ha padronanza.
 
DAVIDE
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 23/03/2021 alle: 14:14:14
  
Pascia2 ha scritto:
Il mio pensiero propende per una "libera iniziativa dei privati".
... io privato monto il gancio di traino in autonomia...
... allo stesso modo di chi oggi sostituisce da sé le pastiglie o i dischi dei freni...

     
==============================
   
Non ho sufficiente conoscenza riguardo ai diversi aspetti della responsabilita' civile (e penale) da te accennati e connessi alla violazione della Legge 122/1992.

A me la finalita' di questo provvedimento legislativo appare oltremodo chiara dalla lettura del relativo articolo 1:
1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata "attivita' di autoriparazione".
2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,  nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi.


A prescindere dal livello di competenza tecnica individuale, il legislatore ha disposto che il privato cittadino possa NON avvalersi di un autoriparatore, iscritto nell'apposito registro, SOLTANTO per le attivita' di:
- lavaggio,
- rifornimento di carburante,
- sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento;
- ordinaria e minuta manutenzione e riparazione,
ed ha previsto, in caso di violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila.

Come e' scritto nell'art. 1 del CdS, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato.

Non siamo piu' alla fine dell'800, agli albori del motorismo (quale espressione di libere iniziative individuali), quando si interveniva soltanto dopo rari eventi dannosi secondo il principio da te richiamato della responsabilita'.

Va privilegiata, per quanto possibile, la prevenzione legislativa piuttosto che la repressione giudiziaria.

Ecco quindi norme sempre piu' dettagliate riguardo alle attivita' di:
- omologazione dei veicoli,
- relativo controllo tecnico periodico,
- verifica delle installazioni/modifiche successive all'immatricolazione,
svolte dai competenti uffici dell'amministrazione statale.

Gia' da tempo ed a determinate condizioni, il legislatore ha delegato le imprese di autoriparazione, se accreditate presso il competente Ministero, all'effettuazione del controllo tecnico periodico su alcune categorie di veicoli.

Piu' di recente il legislatore ha responsabilizzato le imprese di autoriparazione, sempre previo accreditamento ministeriale, all'esecuzione di alcune installazioni/modifiche di veicoli, successive alla relativa immatricolazione, rinunciando all'attivita' statale di verifica (cd visita e prova) e richiedendo soltanto la presentazione dei documenti in base ai quali procedere sia all'aggiornamento dei dati memorizzati nell'ANV sia alla relativa trascrizione (se prevista) sulla CdC di ciascun veicolo.

A me pare un ragionevole compromesso di liberalizzazione, di cui si puo' concretamente proporre l'estensione ad altre tipologie di installazione/modifica sui veicoli gia' immatricolati.
  
 
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
Rispondi Abuso
Inserito il 25/03/2021 alle: 15:21:25
In risposta al messaggio di TheDevil del 23/03/2021 alle 14:14:14

   Pascia2 ha scritto: Il mio pensiero propende per una libera iniziativa dei privati. ... io privato monto il gancio di traino in autonomia... ... allo stesso modo di chi oggi sostituisce da sé le pastiglie o i dischi
dei freni...       ==============================     Non ho sufficiente conoscenza riguardo ai diversi aspetti della responsabilita' civile (e penale) da te accennati e connessi alla violazione della Legge 122/1992. A me la finalita' di questo provvedimento legislativo appare oltremodo chiara dalla lettura del relativo articolo 1: 1. Al fine di raggiungere un piu' elevato grado di sicurezza nella circolazione stradale e per qualificare i servizi resi dalle imprese di autoriparazione, la presente legge disciplina l'attivita' di manutenzione e di riparazione dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore, ivi compresi ciclomotori, macchine agricole, rimorchi e carrelli, adibiti al trasporto su strada di persone e di cose, di seguito denominata attivita' di autoriparazione. 2. Rientrano nell'attivita' di autoriparazione tutti gli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di qualsiasi componente, anche particolare, dei veicoli e dei complessi di veicoli a motore di cui al comma 1,  nonche' l'installazione, sugli stessi veicoli e complessi di veicoli a motore, di impianti e componenti fissi. A prescindere dal livello di competenza tecnica individuale, il legislatore ha disposto che il privato cittadino possa NON avvalersi di un autoriparatore, iscritto nell'apposito registro, SOLTANTO per le attivita' di: - lavaggio, - rifornimento di carburante, - sostituzione del filtro dell'aria, del filtro dell'olio, dell'olio lubrificante e di altri liquidi lubrificanti o di raffreddamento; - ordinaria e minuta manutenzione e riparazione, ed ha previsto, in caso di violazione, la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire cinquecentomila. Come e' scritto nell'art. 1 del CdS, la sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalita' primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato. Non siamo piu' alla fine dell'800, agli albori del motorismo (quale espressione di libere iniziative individuali), quando si interveniva soltanto dopo rari eventi dannosi secondo il principio da te richiamato della responsabilita'. Va privilegiata, per quanto possibile, la prevenzione legislativa piuttosto che la repressione giudiziaria. Ecco quindi norme sempre piu' dettagliate riguardo alle attivita' di: - omologazione dei veicoli, - relativo controllo tecnico periodico, - verifica delle installazioni/modifiche successive all'immatricolazione, svolte dai competenti uffici dell'amministrazione statale. Gia' da tempo ed a determinate condizioni, il legislatore ha delegato le imprese di autoriparazione, se accreditate presso il competente Ministero, all'effettuazione del controllo tecnico periodico su alcune categorie di veicoli. Piu' di recente il legislatore ha responsabilizzato le imprese di autoriparazione, sempre previo accreditamento ministeriale, all'esecuzione di alcune installazioni/modifiche di veicoli, successive alla relativa immatricolazione, rinunciando all'attivita' statale di verifica (cd visita e prova) e richiedendo soltanto la presentazione dei documenti in base ai quali procedere sia all'aggiornamento dei dati memorizzati nell'ANV sia alla relativa trascrizione (se prevista) sulla CdC di ciascun veicolo. A me pare un ragionevole compromesso di liberalizzazione, di cui si puo' concretamente proporre l'estensione ad altre tipologie di installazione/modifica sui veicoli gia' immatricolati.     
...
i miei punti di vista sono probabilmente condizionati dalle mie frequenti esperienze di viaggio all'estero. Esclusi paesi molto "semplici" in tema di regole come quelli latino americani, basta mettere il naso nell'europea e civilissima Germania per vedere trasformazioni, realizzazioni, modifiche di vario tipo che in Italia anche il solo averle pensate potrebbe essere motivo di sanzione; basti vedere anche qui su questo forum le diverse esperienze di chi effettua modifiche e trasformazioni, se le fa omologare in Germania e reimmatricola il tutto il Italia.
DAVIDE
11
bruno it
bruno it
01/04/2014 3460
Rispondi Abuso
Inserito il 26/03/2021 alle: 15:27:05
Devo ammettere che il topic è molto istruttivo e permette di capire le ragioni del perchè gli italiani hanno così poca fiducia delle istituzioni e di chi opera in esse e quindi le by-passa facendo di testa sua. Continuando in questo modo, tra non molto avremo bisogno di un avvocato che ci spiega (senza spiegare nulla) di come allacciarsi le scarpe per non cadere in una qualche tagliola burocratica. Detto questo e visto che il buonsenso latita (a pensar male per guadagno di alcuni), mi pare più facile comprendere la generazione dell'universo che la possibilità o meno di applicare quel c...cavolo di tabella dietro ad un arnese che si muove su strada e che serve per farsi riconoscere. 
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