quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 12/01/2011 09:24:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Una sola considerazione la "Mercedes-Benz " monterà sulle auto classe B alimentate a GPL serbatoi in resina della nota ditta americana. Chi vuole intendere intenda, gli altri.... in camper.
quote:Risposta al messaggio di bearwhite inserito in data 12/01/2011 11:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusami la mia schietezza nel risponderTi, con tutto il rispetto dovuto posti le sparate senza capirle e leggerle[?][?][?][?] se una macchina in sede di omologazione passa con le bombole in resina, cosa vuol dire.[?][?][?] Leggi bene i vari passaggi, non è problema del contenitore, perchè sono io per primo a dirti che rispetta i parametri su il mero trasporto di GPL su strada, ma non è omologato, ne riconosciuto in quanto non si accerta con le visite periodiche, non ha l'assicurazione ed altro e non la tiro più del dovuto.[^] Se uno DIMOSTRA che non legge, non capisce ciò che stà scritto, cosa perdo tempo a fare[?][?][?]NON sono un [:o)] Ti porto un banale esempio vediamo se ci arrivi; quando vai alla revisione con un'auto di un dato tipo, si accorgono che hai messo i vetri scuri per far IN, perchè Te li fanno togliere se altre STESSE auto li hanno[?][?][?][?][?]Medita.[:D]
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 12/01/2011 09:22:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Lascia perdere, è mio pane, si tratta sulle norme recepite in sede comunitaria sulle specifiche dei contenitori trasportati su strada di merci pericolose (ADR) infiammabili, radioattive ecc ecc. Trasportare passivamente sigillata è una cosa l'uso è ben altra cosa. E qui ancora una volta suffraga la revisione periodica che nel caso delle sopracitate bombole, é d'OBBLIGO Per cui: Art. 6 - Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualità. SI veda delle particolarità delle bombole sopracitate, ma riccordiamoci che è solo trasporto su strada, ferrovia, mare, autostrada, e non uso dell'utente finale come nel nostro caso, per cui sono specificate le sanzioni.
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 11/01/2011 18:33:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scusa ecostar, la normativa impone tutto quelle che sappiamo, ma i ferrementa fanno questo tipo di servizio, ritirano il vuoto e dopo averlo caricato presso enti preposti te lo riconsegnano rispettando tutte le regole. non vedo nulla di strano? Anche perchè un ferramenta VOLENDO infrangere la legge ne caricherà una due... lo trovo francamente stupido... per 10-15-20 euro? boh!
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/01/2011 14:06:58 (> Ti inviterei ad una attenta lettura del D.Lgs che ho citato in particolare all'ambito di applicazione(che ti evidenzio), alfine di stabilire se le bombole in composito siano comprese: Art. 1 - Scopo e ambito d'applicazione 1. Il presente decreto persegue lo scopo di accrescere la sicurezza delle attrezzature a pressione trasportabili omologate per il trasporto di merci pericolose su strade e per ferrovia e di garantire la libera circolazione, anche con riguardo agli aspetti relativi all'immissione sul mercato, alla messa in servizio ed all'utilizzazione ripetuta. 2. Il presente decreto si applica: a) per quanto riguarda l'immissione sul mercato, alle attrezzature a pressione trasportabili di nuova fabbricazione definite all'articolo 2; b) per quanto riguarda la rivalutazione della conformità, alle attrezzature a pressione trasportabili esistenti definite all'articolo 2, conformi ai requisiti tecnici stabiliti: 1) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose su strada, dalla direttiva 94/55/CE e dalle disposizioni interne di recepimento; 2) per le attrezzature a pressione trasportabili per merci pericolose per ferrovia dalla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento; c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica: 1) alle attrezzature a pressione trasportabili di cui alle lettere a) e b); 2) alle bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità previsto dalle disposizioni vigenti. 3. Non rientrano nel campo di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili immesse sul mercato anteriormente alle date di cui all'articolo 15, commi l e 2, o, nei casi previsti dai commi 3 e 4 dello stesso articolo, entro i termini ivi indicati, e non rivalutate ai fini dell'adeguamento ai requisiti previsti dalle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento. 4. Non rientrano, altresì, nell'ambito di applicazione del presente decreto le attrezzature a pressione trasportabili utilizzate esclusivamente per operazioni di trasporto di merci pericolose tra il territorio di paesi terzi, realizzate a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7 della direttiva 94/55/CE, o dell'articolo 6, paragrafo 1, e dell'articolo 7, paragrafi 1 e 2, della direttiva 96/49/CE. Art. 2 - Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) attrezzature a pressione trasportabili: 1) tutti i contenitori, (bombole, tubi, fusti a pressione, recipienti criogenici, incastellature di bombole come definite nell'allegato A alla direttiva 94/55/CE, e dalle disposizioni interne di recepimento); 2) tutte le cisterne, comprese le cisterne smontabili, i contenitori cisterna (casse mobili), i serbatoi dei vagoni cisterna, i serbatoi o contenitori per batterie di veicoli o di vagoni batteria, le cisterne dei veicoli cisterna, utilizzati per il trasporto di gas della classe 2, ai sensi degli allegati alle direttive 94/55/CE e 96/49/CE e delle disposizioni interne di recepimento, nonché per il trasporto di talune sostanze pericolose di altre classi, indicate nell'allegato VI al presente decreto, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto. Non costituiscono attrezzature a pressione trasportabili, ai fini del presente decreto, le attrezzature soggette alle prescrizioni generali di esenzione applicabili a piccole quantità ed ai casi particolari previsti dall'allegato A alla direttiva 94/55/CE e dall'allegato alla direttiva 96/49/CE e dalle disposizioni interne di recepimento, nonché i diffusori di aerosol (numero ONU 1950) e le bombole per gas per apparecchi di respirazione; Art. 6 - Ispezione periodica e utilizzazione ripetuta 1. L'ispezione periodica dei recipienti, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), è effettuata da un organismo notificato o autorizzato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III. L'ispezione periodica delle cisterne, compresi i loro rubinetti ed altri accessori utilizzati per il trasporto, è effettuata da un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti può autorizzare l'effettuazione dell'ispezione periodica delle cisterne, a cura degli organismi autorizzati all'uopo riconosciuti idonei, che operano sotto la sorveglianza di un organismo notificato, secondo la procedura di cui all'allegato IV, parte III, modulo 2, concernente l'ispezione periodica mediante garanzia di qualità. 2. Le attrezzature a pressione trasportabili indicate nell'articolo 1, comma 2, possono essere sottoposte ad un'ispezione periodica in qualsiasi Stato membro della Comunità europea in conformità alla normativa comunitaria. 3. Non è consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle: a) attrezzature indicate nell'articolo 1, comma 2, lettere a) e b) e lettera c), punto 1), se le stesse sono conformi alle disposizioni di cui al presente decreto e recano il marchio corrispondente; b) bombole per gas esistenti che recano il marchio di conformità** previsto dalle vigenti disposizioni ministeriali, nonché il marchio e il numero di identificazione di cui all'articolo 10, comma 3, attestanti l'avvenuta sottoposizione a ispezione periodica. id="size1"> **Visualizza messaggio in nuova finestra
) Lascia perdere, è mio pane...>
http://gazzette.comune.jesi.an....
quote:Risposta al messaggio di shamal inserito in data 12/01/2011 15:21:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> La cosa è semplicissima, come ha accenato Laikone, es. come le bombole da sub. La bombola nel corso della sua vita naturale, poi la si getta, deve avere il certificato di costruzione europeo, poi deve avere tutte le informazioni per fare il collaudo, quindi le procedure, avere una matricola, che chi riempie tale bombola abbia a disposizione la certificazione e annoti le ispezioni o verifiche, quindi apponga il nome della sua ditta ed effettui l'assicurazione, sono cose che con le tradizionali vengono fatte sotto l'attento controllo dell'ispettorato di controllo statale, la bombola a differenza dei serbatoi omologati, non hanno parti che si logorano in quanto sono fissi e rimangono tali non essendo dotati di volantini esterni. Praticamente difronte alla legge deve prendere in carico la tua bombola, altrimenti sei fuori dal giro. Le nostre sono omologate, quelle sono solo consentite se si segue detta procedura, Ti accorgerai in caso di evento negativo.
quote:Risposta al messaggio di Claudio2000 inserito in data 12/01/2011 16:06:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Chi mi conosce, ho sempre riportato le leggi e quello che le case della bombole straniere riportano a chiare lettere, In Italia non prendono piede, e se prendono piede come la Svizzera vanno trattate alla stessa stregua di quelle tipo camping gas.
quote:c) per quanto riguarda l'utilizzazione ripetuta e l'ispezione periodica: >> SE io, imbottigliatore non faccio nulla, sei già automaticamente uno sanzionabile in partenza, più precisamente fuori dalla legge.[;)]
quote:Risposta al messaggio di Roma 1927 inserito in data 12/01/2011 16:27:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Continuo a dire, che nonostante anche altri postano le leggi Voi non leggete. Un conto è vendere bombole, un conto è fare quello che la legge ELENCA, anche per la pistola si può comperare però[?][?] Un'imbottigliatore deve fare quello che fa con le Italiane e non va certo a fare procedure che sono fuori dal loro giro, altra cosa che riempia isolato senza l'assicurazione. Letto in evvidenza: 3. Non è consentito, in forza di motivi concernenti le attrezzature a pressione trasportabili in quanto tali, vietare, limitare o ostacolare l'utilizzazione, compresi il riempimento, il deposito, lo svuotamento e la ricarica, delle: FANTOMATICHE BOMBOLE[:D][:D][:D]nO NON SI PUò E PER CUI I DISTRIBUTTORI SI RIFIUTANO, LE CASE IMBOTTIGLIATRICI SI RIFIUTANO, TRAVASI ECC.
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 12/01/2011 19:55:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Dato che le bombole in oggetto sono omologate CE ed hanno il timbro TUV tedesco non credo che ci siano problemi ad usarle in italia, non credo nemmeno che chi le utilizza sia fuorilegge, tra le altre cose sono omologate negli Stati Uniti ed in Canada e non credo che in quei paesi ci sia poca attenzione alla sicurezza...io direi che la legge italiana non è al passo con i tempi, imbrigliata dalla solita burocrazia nostrana che nulla ha a che vedere con la sicurezza dell'utente finale. Potrebbero inventare la bombola più sicura del mondo ma in italia l'ente preposto starebbe a discutere per anni se certificarla o meno, a me tutte queste storie sanno semplicemente di protezionismo verso i soliti noti. In ogni caso visto che sono omologate CE e hanno un certificato valido per legge per tutti i paesi appartenenti alla UE te le devono riempire.
quote:Risposta al messaggio di corsaro797 inserito in data 12/01/2011 21:33:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo me non ha troppo senso, l'unico vantaggio se ho ben capito è il risparmio di peso.. Una bombola da 10 kg in acciaio al carbonio pesa mediamente 11 kg (vuota, pesata più volte per sicurezza) se ho ben letto quelle trasparenti pesano intorno a 5-6 kg .. Due bombole ti consentono di risparmiare a bordo 11 kg.. non trascurabili ma nemmeno moltissimi. La bombola in acciaio ha numerosi vantaggi: è cauzionata è sempre a norma,collaudata,pulita e verniciata (il mio fornitore per i camper fornisce sempre bombole pulite e quasi sempre nuove, sono ormai 5 anni che mi fornisco dal lui) inoltre il contenuto è garantito, se ti da una bombola fallata la porti indietro e gli rompi i maroni.. Ho appena smaltito una mia bombola di proprietà di 5 kg che aveva 13 anni, ruggine e ogni volta per caricarla dovevo portarla e andare a riprenderla. Se mi serve una 5 kg per il bbq la prendo su cauzione e la rendo prendendone al volo una piena, non faccio più strade a vuoto. Se si vogliono risparmiare 11 kg di peso su un camper ci sono 1000 modi con zero problemi! Ciao