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aiudi
aiudi
22/04/2009 322
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 19:34:15
Scusate sono in trattativa per un kreos 4009 del 2013 sapete darmi voi qualche notizia in piu.serve la patente c o la b? Ma con un sebatoio da 210 lt acque chiare una lunghezza camper 7.49 con il peso si riesce a starci dentro ai 3.5 quintali grazie
19
anasta
anasta
rating

21/11/2006 2428
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 19:53:48
In risposta al messaggio di aiudi del 25/11/2020 alle 19:34:15

Scusate sono in trattativa per un kreos 4009 del 2013 sapete darmi voi qualche notizia in piu.serve la patente c o la b? Ma con un sebatoio da 210 lt acque chiare una lunghezza camper 7.49 con il peso si riesce a starci dentro ai 3.5 quintali grazie
Ho mooolti dubbi sia entro i 35 q.li, chiedi sper quanti quintali è immatricolato solo il proprietario può saperlo.
Andrea
15
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 20:40:26
ho un 4009 del 2013 come il tuo , serve la patente B . quando lo presi nuovo lo pesai  ed era 3160 immatricolato 4 posti  .come accessori avevo messo solo veranda e pannello
 
 
un grande respiro calma lo spirito.

Modificato da McGil53 il 25/11/2020 alle 20:48:08
15
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Rispondi Abuso
Inserito il 25/11/2020 alle: 20:43:11
puoi mettere più dati

 
un grande respiro calma lo spirito.

Modificato da McGil53 il 25/11/2020 alle 20:47:01
9
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2020 alle: 12:46:35
4 posti immatricolato entro 35 ql. quindi patente B. Ma con un over size così preparati a viaggiare costantemente oltre il peso consentito.
------- "Il fine giustifica il mezzo"
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Panzer
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31/05/2005 14933
Rispondi Abuso
Inserito il 26/11/2020 alle: 21:56:56
PATENTE B

Senza nessun problema.

 
Mick KoKorde World President
9
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Rispondi Abuso
Inserito il 27/11/2020 alle: 08:18:18
In risposta al messaggio di Panzer del 26/11/2020 alle 21:56:56

PATENTE B Senza nessun problema.  
Beh, insomma. Proprio proprio completamente senza problemi direi di no.

In ogni caso: con telaio Fiat ducato 35 Light (quello di serie) peso in ordine di marcia 3.143, posti omologati 4, carico utile 357 kg. Peso massimo complessivo 3500 kg. Quindi patente B...ma probabilmente viaggi costantemente fuori peso.
Con lo stesso telaio era immatricolabile, sempre 4 posti oppure optional 5 posti, con peso massimo complessivo di 3650 kg oppure 3850 kg.  Ovviamente variava, con peso in ordine di marcia uguale, il carico utile portato rispettivamente a 507 e 707 Kg. Però in questo caso patente C.
C'era poi la possibilità di variare il telaio con il Fiat Ducato 43 Heavy (optional). In tal caso il peso in ordine di marcia era 3183 kg.; immatricolabile a 4250 di serie o 4400 optional. Con carico utile rispettivamente 1067 o 1217 Kg. Posti 4 di serie o 5 optional. Ovviamente patente C.
Quindi è necessario verificare come è stato immatricolato quel mezzo all'origine.
------- "Il fine giustifica il mezzo"
20
Panzer
Panzer
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31/05/2005 14933
Rispondi Abuso
Inserito il 27/11/2020 alle: 12:12:57

IL PESO DEL CAMPER
STORICO DELLE MODIFICHE APPORTATE ALL'ARTICOLO 167 CODICE DELLA STRADA AGGIORNATO AL 2020
Art. 167 C.d.S. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

Testo modificato


Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi

1. I veicoli a motore ed i rimorchi non possono superare la massa complessiva indicata sulla carta di circolazione.

2. Chiunque circola con un veicolo la cui massa complessiva a pieno carico risulta essere superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione, quando detta massa è superiore a 10 t è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma:
a) da Euro 42 a Euro 173, se l'eccedenza non supera 1 t;
b) da Euro 87 a Euro 345, se l'eccedenza non supera le 2 t;
c) da Euro 173 a Euro 695, se l'eccedenza non supera le 3 t;
d) da Euro 431 a Euro 1.734, se l'eccedenza supera le 3 t.

2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purchè tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2.

3. Per i veicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 10 t, le sanzioni amministrative previste nel comma 2 sono applicabili allorchè la eccedenza, superiore al cinque per cento, non superi rispettivamente il dieci, venti, trenta per cento, oppure superi il trenta per cento della massa complessiva.

3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3.

4. Gli autoveicoli adibiti al trasporto di veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera d), possono circolare con il loro carico soltanto sulle autostrade o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 20 cm. I veicoli di cui all'art. 10, comma 3, lettera e) e g), possono circolare con il loro carico sulle strade che abbiano altezza libera delle opere di sottovia che garantisca un franco minimo rispetto all'intradosso delle opere d'arte non inferiore a 30 cm.

5. Chiunque circola con un autotreno o con un autoarticolato la cui massa complessiva a pieno carico risulti superiore di oltre il cinque per cento a quella indicata nella carta di circolazione è soggetto ad un'unica sanzione amministrativa uguale a quella prevista nel comma 2. La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.

6. La sanzione di cui al comma 5 si applica anche nell'ipotesi di eccedenze di massa di uno solo dei veicoli, anche se non ci sia di eccedenza di massa nel complesso.

7. Chiunque circola in violazione delle disposizioni di cui al comma 4 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 173 a Euro 695, ferma restando la responsabilità civile di cui all'art. 2054 del codice civile.

8. Agli effetti delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo le masse complessive a pieno carico indicate nelle carte di circolazione, nonché i valori numerici ottenuti mediante l'applicazione di qualsiasi percentuale, si devono considerare arrotondati ai cento chilogrammi superiori.

9. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. L'intestatario della carta di circolazione del veicolo è tenuto a corrispondere agli enti proprietari delle strade percorse l'indennizzo di cui all'art. 10, comma 10, commisurato all'eccedenza rispetto ai limiti di massa di cui all'art. 62.

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.

11. Le sanzioni amministrative previste nel presente articolo sono applicabili anche ai trasporti ed ai veicoli eccezionali, definiti all'art. 10, quando venga superata la massa complessiva massima indicata nell'autorizzazione, limitando in questo caso la franchigia del cinque per cento alle masse massime relative a quel veicolo, ai sensi dell'art. 62. La prosecuzione del viaggio è subordinata al rilascio di una nuova autorizzazione. La franchigia del cinque per cento è prevista anche per i trasporti eccezionali e in tale caso non decade la validità dell'autorizzazione.

12. Costituiscono fonti di prova per il controllo del carico le risultanze degli strumenti di pesa in regola con le verifiche di legge e di quelli in dotazione agli organi di polizia, nonché i documenti di accompagnamento previsti da disposizioni di legge. Le spese per l' accertamento sono a carico dei soggetti di cui al comma 9 in solido.

13. Ai veicoli immatricolati all'estero si applicano tutte le norme previste dal presente articolo.

Avv. Comunitario Elena Discepoli
Mick KoKorde World President

Modificato da Panzer il 27/11/2020 alle 12:21:32
15
McGil53
McGil53
06/02/2010 3121
Rispondi Abuso
Inserito il 27/11/2020 alle: 12:42:03
grande mich. come sempre.yes
un grande respiro calma lo spirito.
13
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Rispondi Abuso
Inserito il 28/11/2020 alle: 12:01:51
Naturalmente esorto tutti a leggersi con attenzione il comma 10 dell'art.167:

10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione, la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti.

Ossia, per un veicolo con 3,5t di massa omologata, se viene superata la soglia del 10% (3,9t applicando l'arrotondamento ai 100 kg superiori previsto al comma 8), il proseguimento del viaggio è possibile SOLO dopo aver scaricato il veicolo a rientrare nella massa omologata, ossia 3,5t. Non è un problema da poco! In alcuni casi potrebbe essere necessario chiamare una bisarca per farsi riportare a casa...

Ciao da Dash
.(\_/).
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Il camper è come la salute: ti accorgi come stavi bene prima, quando non l'hai più... (DASH)
Fermiamoci un attimo, arriveremo prima (proverbio Tuareg) ‹(•¿•)›‹(•¿•)›
Se l'evoluzione ci ha dato 2 orecchie e una bocca, significa che dobbiamo tutti (me compreso) ascoltare più che parlare

Modificato da Dash il 28/11/2020 alle 12:07:00
19
Grinza
Grinza
rating

16/02/2006 63319
Rispondi Abuso
Inserito il 28/11/2020 alle: 17:08:28
Ippocampo, che é uno del mestiere dice che in polizia usano il 169 CDs e non il 167 che é riferito ai merci, infatti, come riporta Panzer Art. 167 C.d.S. Trasporti di cose su veicoli a motore e sui rimorchi ...
comunque se é omologato 35Q può essere guidato con patente B.

L’art 169, sempre modificato nel 2020 riporta
Art. 169 C.d.S. Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore

Noi trasportiamo persone, animale e cose...
qui potete trovare tutta la discussione del 167 o 169

https://forum.camperonline.it/i...




9CC6C5F5-DFF7-475D-927D-0FA517EF2DF9.jpeg



Quindi la polizia sanziona con l’articolo 169 e mi sembra anche corretto leggendo solo il titolo
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 29/11/2020 alle 13:30:52
20
Panzer
Panzer
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31/05/2005 14933
Rispondi Abuso
Inserito il 28/11/2020 alle: 17:22:44
In risposta al messaggio di Dash del 28/11/2020 alle 12:01:51

Naturalmente esorto tutti a leggersi con attenzione il comma 10 dell'art.167: 10. Quando è accertata una eccedenza di massa superiore al dieci per cento della massa complessiva a pieno carico indicata nella carta di circolazione,
la continuazione del viaggio è subordinata alla riduzione del carico entro i limiti consentiti. Ossia, per un veicolo con 3,5t di massa omologata, se viene superata la soglia del 10% (3,9t applicando l'arrotondamento ai 100 kg superiori previsto al comma 8), il proseguimento del viaggio è possibile SOLO dopo aver scaricato il veicolo a rientrare nella massa omologata, ossia 3,5t. Non è un problema da poco! In alcuni casi potrebbe essere necessario chiamare una bisarca per farsi riportare a casa... Ciao da Dash
...
Ti ho inviato mail.

ciao mich
Mick KoKorde World President
9
urbani 1
urbani 1
14/02/2016 1872
Rispondi Abuso
Inserito il 28/11/2020 alle: 22:08:43
In risposta al messaggio di aiudi del 25/11/2020 alle 19:34:15

Scusate sono in trattativa per un kreos 4009 del 2013 sapete darmi voi qualche notizia in piu.serve la patente c o la b? Ma con un sebatoio da 210 lt acque chiare una lunghezza camper 7.49 con il peso si riesce a starci dentro ai 3.5 quintali grazie
Comunque la domanda era: serve la patente C o la B? La risposta è: dipende. Bisogna guardare sul libretto. Se è immatricolato 3500 va bene la B; se è immatricolato 3650, 3850, 4250 oppure 4400 serve la C.
La risposta alla seconda domanda è NO. Indipendentemente dal serbatoio dell'acqua.
 
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