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conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 01/12/2007 alle: 12:28:48
Ciao che ne pensate di inviare questo testo ai vostri Comuni ?, io lo fatto inviandolo a tutti i Comuni della Liguria ILLEGITTIME LE SBARRE ANTICAMPER – CIRCOLARE DEL MINISTERO MINISTERO DEI TRASPORTI CIRCOLARE PROT.0059453 DEL 20 GIUGNO 2007 Oggetto: Esposto presentato ai sensi dell'art. 5 del Codice della strada e art. 6 del relativo Regolamento di esecuzione per la revoca delle ordinanze n. 167/1995, n. 3 e 220/1996, n. 43, 113, 340/1998, n. 142/1999 e n. 114/2001. E’ qui pervenuta l’istanza in oggetto con la quale l’Associazione nazionale Coordinamento Camperisti richiede la revoca delle Ordinanze limitative alla circolazione stradale, inerenti l’installazione di sbarre ad altezza ridotta dal suolo e l’attivazione in tutto il comune, in particolare anche lungo le strade, di stalli di sosta riservati alle sole autovetture. Dalla disamina delle motivazioni addotte nella documentazione ivi pervenuta oltre che della lettera prot. 1805 datata 1 giugno 2007 del Comando Polizia Municipale di codesto Comune, che conferma che non giustifica tecnicamente l’installazione delle sbarre ad altezza ridotta dal suolo nei parcheggi, nonché dall’assenza di motivazioni che comprovino la necessità di riservare tutti gli stalli di sosta alle sole autovetture, anche in quelli ubicati lungo le strade, si evince l’illegittimità delle relative ordinanze istitutive. A tal riguardo si precisa che l’installazione di barre limitatrici non è prevista da alcuna norma giuridica; in aggiunta, il segnale di cui all’art. 118 c. 1 lett. b) del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) deve essere apposto solo se l’altezza ammissibile lungo la strada è realmente inferiore all’altezza dei veicoli definita dall’art. 61 del Codice. Nel caso in esame, se non sussistono valide ragioni, connesse alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (come previsto dall’art. 6 c. 4 lett. a) e b), e dall’art. 7 c. 1 lett. a) del Codice), il divieto stesso è illegittimo, e configura inosservanza di norme giuridiche; inoltre l’installazione di barre limitatrici d’altezza, non prevista su strade pubbliche dalla vigente normativa, costituisce pericolo per la circolazione. Difatti, l’apposizione di tali sbarre compromette la sicurezza stradale in quanto impedisce e/o limita la circolazione di veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile ecc. Circa le motivazioni delle ordinanze di regolamentazione della circolazione, vale quanto riportato dai paragrafi 4 e 5 della Direttiva emanata dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici in data 24 ottobre 2000, ai sensi dell’art. 35 c. 1 del Codice (sulla “Corretta e uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione”), e quanto disposto dal Ministero scrivente con nota Prot. 0031543/2007 del 2 aprile 2007 (che si allega in copia), significando che eventuali regolamenti comunali non possono operare in contrasto con le vigenti norme in materia di circolazione e segnaletica stradale. Per quanto sopra, si invita il Comune in indirizzo a provvedere alla revoca delle Ordinanze in oggetto ovvero alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni dettate dal Ministero con le note sopra citate. Eventuali responsabilità, civili e penali, derivanti da una eventuale attività omissiva ricadono sul Comune inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché alla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale. Alla Prefettura che legge per conoscenza si trasmette copia delle note sopra citate, al fine di poterle utilizzare come strumento istruttorio ovvero giudicante, nel caso di presentazione di ricorsi ai sensi dell’art. 203 in materia di circolazione e sosta dell’autocaravan. Vi mando i miei saluti Augurandovitanti bei Km
marlin
marlin
-
Inserito il 01/12/2007 alle: 16:07:42
quando sara' ora di cambiare il camper ci vado addosso e poi ci faccio una causa milionaria [}:)][}:)][}:)]
zanf
zanf
-
Inserito il 01/12/2007 alle: 20:13:34
non so se può valere nel mio comune... quei furbacchioni le hanno installate con una ruota su un lato così da poterle aprire in caso di bisogno...... ciaooooooooooooooooooooooo
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flash8
flash8
31/01/2007 65
Inserito il 01/12/2007 alle: 23:00:56
quote:Originally posted by marlin
quando sara' ora di cambiare il camper ci vado addosso e poi ci faccio una causa milionaria [}:)][}:)][}:)] >
>id="size6">Anche se tolgono la sbarra ci fregano comunque,i nostri mezzi sono troppo grandi per stare entro le striscie blu`,percio`multa.Saluti Claudio
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 01/12/2007 alle: 23:37:07
Ho saputo che a breve dovrebbe essere iniata come direttiva dal ministero a tutti i prefetti con la raccomandazione di farla rispettere. sperem
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conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 02/12/2007 alle: 11:54:57
Ciao secondo me sarebbe opportuno far conoscere ai propri Comuni che noi siamo a conoscenza della Circolare ministeriale riguardo le sbarre anticamper Grazie Auguri di Buone Feste Giuseppe Savona
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marco1971
marco1971
18/06/2007 1703
Inserito il 02/12/2007 alle: 14:35:13
che schifo, anche a Viareggio e' cosi e in molte città d'Italia.Mi chiedo se e' giusta una cosa del genere.. Siamo mica zingari ,inoltre se creassero dei posteggi adatti probabilmente non ci sarebbero di sti problemi. Alcuni comuni sono una roba arcaica che a volte mi vergogno di vivere in Italia . Mi chiedo se cambieranno le cose tra qualche anno?? Non ci resta che sperare salute a tutti. Marco 1971
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 02/12/2007 alle: 19:02:14
@marco1971. bisogna che tutti noi ci attiviamo, frquenta il sito del ************* ********** e vedrai come fare per inoltrare il tutto al sindaco della tua città per eliminare qualche divieto. io sto facendo la setessa cosa per un comune della valle dove puoi sostare solo nell'area di sosta. ciao roberto
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Erix Sr
Erix Sr
10/08/2006 1572
Inserito il 02/12/2007 alle: 19:30:43
Già fatto con lettera all'ANCI sia per le sbarre che per gli stalli, sia per i divieti che per l'arroganza degli amministratori loro associati. Ciao Eriberto. P.S. Dimenticavo: dal Movimento camperisti.

Modificato da Erix Sr il 02/12/2007 alle 19:31:57
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conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:36:50
Ciao Erix, ti Ringrazio della collaborazione, se facciamo tutti cosi, sarebbe bello, i mando i miei Saluti a risentirci a presto Giuseppe
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Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5697
Inserito il 03/12/2007 alle: 20:45:42
Il seghetto da ferro fa miracoli... E
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roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 03/12/2007 alle: 22:28:40
in caso di non risposta del comune prova a mandare una segnalazione al ministero dei trasporti ecc ecc in genere sono abbastanza solleciti ad intervenire (io l'ho gia fatto alcune volte anche per chiarimenti sul lavoro). ciao roberto
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/12/2007 alle: 17:25:40
Un altro ”bel” testo da inviare ai comuni e’ la lettera del Min dei Trasporti datata 2 aprile 2007 inerente la corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione stradale delle autocaravan Il testo di seguito riportato (lunghetto ma che chiarisce molte "cosette") si puo’ anche downloadare in formato zip->tif da

http://www.movimentocamperisti....

e il file e’ “Ministero a ANCC - apr 2007”) Ciao, Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII. Oggetto: corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del Codice della Strada in materia di circolazione stradale delle autocaravan In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Nel merito L’argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale) l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasori di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvediementi degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)id="black">
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cinderella
cinderella
28/10/2007 75
Inserito il 04/12/2007 alle: 17:47:51
Ciao a tutti da una nuova camperista sempre disposta a lottare contro gli abusi, compresi quelli di certi camperisti italiani che in piena alexander plaz a Berlino aprono come se niente fosse il serbatoio delle acque grigie inondando la piazza. CHE VERGOGNA ho provato [}:)][}:)][}:)][}:)][:o)( ps. quandol'ho fatto presente sono stata "gentilmente" mandata al diavolo) . chiedo quindi come fare a mandare al mio comune o ai comuni limitrofi questa direttiva ministeriale. ciao a tutti[:o)]
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/12/2007 alle: 18:09:31
quote:Originally posted by cinderella
Ciao a tutti da una nuova camperista sempre disposta a lottare contro gli abusi, compresi quelli di certi camperisti italiani che in piena alexander plaz a Berlino aprono come se niente fosse il serbatoio delle acque grigie inondando la piazza. CHE VERGOGNA ho provato [}:)][}:)][}:)][}:)][:o)( ps. quandol'ho fatto presente sono stata "gentilmente" mandata al diavolo)>
> [:(][:(][:(] [:(!][:(!][:(!] se vuoi/puoi diffondi il "verbo" in

http://www.camper.netsurf.it/fo...

id="blue">
quote:Originally posted by cinderella
chiedo quindi come fare a mandare al mio comune o ai comuni limitrofi questa direttiva ministeriale.>
> Prepara un email allegando il file che puoi scaricare dal sito del Movimento Camperisti (link indicato nel mio prec post) oppure facendo copia&incolla del testo sempre riportato nel mio prec post. Per gli indirizzi di email, li puoi trovare p.e. tramite il sito

http://www.comuni-italiani.it

Va bene anche una lettera "tradizionale" (PPTT) ma costa di piu' che una email... Ciao, Ivano.id="blue">
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 04/12/2007 alle: 18:29:49
quote:Originally posted by roblungh
io sto facendo la stessa cosa per un comune della valle dove puoi sostare solo nell'area di sosta.>
> Si puo' sapere quale "valle" e quale comune ? (p.e. in VdA ce ne sono tanti che fanno cosi' [V]). Ciao, Ivano.id="blue">
22
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 04/12/2007 alle: 23:14:10
@per ivano l'unico posto in valle dove ci sono diviei generalizzati è l'alta valle di gressoney (forse perchè sono un po crucchi). ho preparato un bel dossier con tanto di copie delle ordinanze che appena ho un po di tempo spedisco al ministero, anche se il sindaco veniva a scuola con mè manon vuole sentire.

Modificato da roblungh il 04/12/2007 alle 23:15:46
18
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 05/12/2007 alle: 09:09:43
Ciao riguardo all' argomento inserito sab.01/12/2007 alle ore 12:48:48 per quanto riguarda alle sbarre anticamper dal titolo : ILLEGITTIME LE SBARRE ANTICAMPER – CIRCOLARE DEL MINISTERO MINISTERO DEI TRASPORTI CIRCOLARE PROT.0059453 DEL 20 GIUGNO 2007, oltre ad inviarlo ai propri Comuni, vi invito ad inviarlo a tutti gli Assessori come ho già fatto io qui in Liguria Grazie,rinnovo gli Auguri di Buone Feste Giuseppe Savona
18
conoscere
conoscere
30/11/2007 338
Inserito il 05/12/2007 alle: 09:29:52
Ciao Cindarella, mi fa piacere che fai parte di questo gruppo, fai come ho fatto io facendo copia, incolla del testo che ho inserito sab.01/12/2007 delle ore 12:48:48 inviandolo ai Comuni

http://www.comuni.it/link/index...

e anche agli Assessori della tua Regione

http://www.ancitel.it/sitiweb/i...

Se posso di che Regione sei Ringraziandoti di quello che potrai fare ti mando i miei saluti Augurandoti Buone Feste Giuseppe Savona
IvanoPP
IvanoPP
-
Inserito il 05/12/2007 alle: 18:58:59
quote:Originally posted by roblungh
l'unico posto in valle dove ci sono diviei generalizzati è l'alta valle di gressoney >
> Confermo per l'alta valle di gressoney , ma sei sicuro che sia l'unica vallata anti-camperista ? a me risulta che anche altre vallate lo siano, p.e. quella di Ajas...id="blue">
quote:Originally posted by roblungh
ho preparato un bel dossier con tanto di copie delle ordinanze che appena ho un po di tempo spedisco al ministero>
> Se vuoi/puoi, mi manderesti via email tale dossier ? (per archiviarlo sul sito del Movimento Camperisti). A tal riguardo ricordo che sul sito del Movimento Camperisti esiste un DB in cui si puo' inserire e visualizzare i comuni anti-camperisti (al link

http://www.movimentocamperisti....

) Ciao, Ivano.id="blue">
18
cinderella
cinderella
28/10/2007 75
Inserito il 07/12/2007 alle: 16:39:49
ciao Giuseppe, sono della Lombardia e sicuramente non mancherò di mandarlo alla mia regione ed ai comuni della mia provincia: Brescia. purtroppo non ho il computer a casa per cui dovrò farlo quando posso sul lavoro ( quindi molto ma molto raramente) o aspettare di andare a casa di nipoti vari che navigano in rete tanto quanto io navigo per il mondo reale (devo dire però che non farei mai il cambio...) ciao e Buone feste anche a te.
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