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Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 15:09:45
Buongiorno a tutti.
io e la mia famiglia abbiamo decisio di trascorrere un fine settimana al mare.
Come meta abbiamo scelta Loano.
Noi camperisti qui non siamo ben accetti.
Il paese e tappezzato di cartelli di divieto di sosta e di transito...
Disponibile un area di sosta a km dal paese e avendo un bambino di 6 mesi e l altro di 5 anni l abbiamo esclusa in quanto molto scomoda...
Per caso abbiamo trovato un parcheggio con posti liberi con segnaletica bianca lungo l Aurelia poco prima del porto, e vero che all' ingresso del parcheggio(disposto in maniera molto discutibile) c'è una palina con i cartelli di P(parcheggio) e il simbolo della auto ma certo che i caravan sono equiparati alle vetture mi sono posteggiato qua...
Partiamo per una passeggiata in paese e al ritorno una bella multa sul parabrezza.
Sostanzialmente abbiamo violato l articolo 7/1-14  cioè sosta riservata ad altra categoria...
Secondo voi è corretta?
Io lo sconsiglio vivamente a tutti se non utilizzate l area di sosta...
Grazie a tutti...
Un saluto
 
Tafrancy
21
ilcamaleonte
ilcamaleonte
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01/02/2004 5151
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 15:39:18
In risposta al messaggio di Tafrancy del 10/10/2020 alle 15:09:45

Buongiorno a tutti. io e la mia famiglia abbiamo decisio di trascorrere un fine settimana al mare. Come meta abbiamo scelta Loano. Noi camperisti qui non siamo ben accetti. Il paese e tappezzato di cartelli di divieto
di sosta e di transito... Disponibile un area di sosta a km dal paese e avendo un bambino di 6 mesi e l altro di 5 anni l abbiamo esclusa in quanto molto scomoda... Per caso abbiamo trovato un parcheggio con posti liberi con segnaletica bianca lungo l Aurelia poco prima del porto, e vero che all' ingresso del parcheggio(disposto in maniera molto discutibile) c'è una palina con i cartelli di P(parcheggio) e il simbolo della auto ma certo che i caravan sono equiparati alle vetture mi sono posteggiato qua... Partiamo per una passeggiata in paese e al ritorno una bella multa sul parabrezza. Sostanzialmente abbiamo violato l articolo 7/1-14  cioè sosta riservata ad altra categoria... Secondo voi è corretta? Io lo sconsiglio vivamente a tutti se non utilizzate l area di sosta... Grazie a tutti... Un saluto   Tafrancy
...
Che la Liguria (anzi, gli amministratori della regione ...) sia poco accogliente verso il turismo itinerante è cosa nota, e tu l'hai scoperto a tue spese. Ci sono però alcune eccezioni (ad esempio, solo per citarne una, Diano Marina) dove si può sostare senza grossi problemi. In mezzo alla strada? No di certo, solo nei due campeggi, piuttosto che nell'unica area di sosta rimasta ...
Che ci piaccia o meno è così: prendere (alle loro condizioni) oppure lasciare (come molti hanno fatto).
Io appartengo alla prima delle due categorie e quando vado (in realtà poche volte) lo faccio solo in bassa stagione e mi appoggio ad uno dei due campeggi ...  
Quanto alla contravvenzione, non entro nel merito perché non è materia che conosco, ma temo che l'abbiano fatta a ragion veduta.

p.s. a Diano, sia i campeggi che l'area sosta (ahimè la sola rimasta) sono a pochissimi minuti sia dal mare che dal centro, uno dei motivi per cui la frequento da quando i miei bimbi avevano l'età dei tuoi ... wink  

Seguimi su:

https://sites.google.com/site/i...


Modificato da ilcamaleonte il 10/10/2020 alle 16:47:38
8
Sergione66
Sergione66
13/01/2017 4197
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:17:11
Da ligure vi dico di evitare il più possibile questa regione con il camper. 
Sergio - Genova - Carthago Liner 65LE (Jeegolino)
7
Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:19:36
Io frequento poco quella zona perché non molto comoda per me.
Sicuramente ancora prima di prendere la sanzione avevo capito che noi camperisti non siamo ben accetti.

 
Tafrancy
21
ilcamaleonte
ilcamaleonte
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01/02/2004 5151
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:29:07
In risposta al messaggio di Sergione66 del 10/10/2020 alle 17:17:11

Da ligure vi dico di evitare il più possibile questa regione con il camper. 
Ma io non sarei così drastico ...
Come ho scritto nel mio precedente intervento, basta scegliere il periodo giusto, andare dove si può andare e rispettare le regole previste.
Diciamo quello che dovremmo fare sempre ed ovunque, non solo in Liguria wink  

Seguimi su:

https://sites.google.com/site/i...


Modificato da ilcamaleonte il 10/10/2020 alle 17:30:46

EVENTO 01/01/26

Centro Vacanze San Marino
Emilia Romagna
Centro Vacanze San Marino
San Marino (RSM)

Capodanno 2026 con veglione!

EVENTO 06/01/26

Area sosta Green Village Assisi
Umbria
Area sosta Green Village Assisi
Assisi (PG)

Il Green Village Assisi ha riaperto il 28 marzo 2025

EVENTO 28/12/25

Parcheggio Marina di San Pietro
Molise
Parcheggio Marina di San Pietro
Termoli (CB)

Periodo chiusura Parcheggio Marina di San Pietro

7
Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:45:07
Si sì rispettiamo pure le regole e i periodi ma la storia non cambia...
non facciamone tutta l erba un fascio ma sicuramente non siamo ben visti.
Le aree di sosta in molte zone sono veramente distanti e x  chi ha famiglia sono scomode , soluzioni diverse non ce ne sono...
Questo è un mio semplice pensiero scusate...
Tafrancy
19
Rascal
Rascal
13/09/2006 5693
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 17:46:59
Coraggio gente la liguria ha due problemi oltre ai cinghiali che la infestano ci sono pure i camperisti, prima o poi risolveranno speriamo che non aprano la caccia pure per i camperistilaugh. 
11
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:03:49
se c'è il simbolo della macchina i furgoni, da trasporto o camper non importa, non possono parcheggiare. Ma non tutti i parcheggi di un paese possono essere riservati solo alle macchine.
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63171
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 18:47:24

http://www.aci.it/i-servizi/nor...



Puoi fare ricorso, la categoria delle auto é la stessa di quella dei camper, in particolare categoria M.
Come al solito il comune ci prova certo che un ricorso alla fine costa quanto la multa.
Se non c’era l’esplicito cartello del divieto camper te potevi parcheggiare.
Sopra il link dove sono definite le categorie.

Articolo 7/1-14 del Cds (da leggere anche articolo 6 comma 1-2-4)
Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati. 

1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco: 

a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4; 

b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali;

c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima; 

d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea; 

e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli; 

f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane];

g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose; 

h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185; 

i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana. 

2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale. 

3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada. 

4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale. 

5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. 

6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico. 

7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli enti proprietari della strada, sono  destinati  alla  installazione, costruzione e gestione di parcheggi  in superficie,  sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi  per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana.

8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico. 

9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta. 
Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.  I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati. 

9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i  comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai  veicoli  a propulsione elettrica o ibrida.
10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali. 

11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso. 

12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano. 

13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335. 
13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da  euro  163  a  euro 658  e,  nel  caso  di reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I, sezione II, del titolo VI.

14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323. 

15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione. 

15-bis. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone, ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  771  ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un  anno  e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre  disposta  la  confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate  al  titolo  VI, capo I, sezione II.



 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 10/10/2020 alle 19:00:12
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
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Inserito il 10/10/2020 alle: 19:14:56
In risposta al messaggio di Grinza del 10/10/2020 alle 18:47:24

Puoi fare ricorso, la categoria delle auto é la stessa di quella dei camper, in particolare categoria M. Come al solito il comune ci prova certo che un ricorso alla fine costa quanto la multa. Se non c’era l’esplicito
cartello del divieto camper te potevi parcheggiare. Sopra il link dove sono definite le categorie. Articolo 7/1-14 del Cds (da leggere anche articolo 6 comma 1-2-4) Art. 7. Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.  1. Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:  a) adottare i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1, 2 e 4;  b) limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali; c) stabilire la precedenza su determinate strade o tratti di strade, ovvero in una determinata intersezione, in relazione alla classificazione di cui all'art. 2, e, quando la intensità o la sicurezza del traffico lo richiedano, prescrivere ai conducenti, prima di immettersi su una determinata strada, l'obbligo di arrestarsi all'intersezione e di dare la precedenza a chi circola su quest'ultima;  d) riservare limitati spazi alla sosta dei veicoli degli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, dei vigili del fuoco, dei servizi di soccorso, nonché di quelli adibiti al servizio di persone con limitata o impedita capacità motoria, munite del contrassegno speciale, ovvero a servizi di linea per lo stazionamento ai capilinea;  e) stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;  f) stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, [di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane]; g) prescrivere orari e riservare spazi per i veicoli utilizzati per il carico e lo scarico di cose;  h) istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all'art. 185;  i) riservare strade alla circolazione dei veicoli adibiti a servizi pubblici di trasporto, al fine di favorire la mobilità urbana.  2. I divieti di sosta si intendono imposti dalle ore 8 alle ore 20, salvo che sia diversamente indicato nel relativo segnale.  3. Per i tratti di strade non comunali che attraversano centri abitati, i provvedimenti indicati nell'art. 6, commi 1 e 2, sono di competenza del prefetto e quelli indicati nello stesso articolo, comma 4, lettera a), sono di competenza dell'ente proprietario della strada. I provvedimenti indicati nello stesso comma 4, lettere b), c), d), e) ed f) sono di competenza del comune, che li adotta sentito il parere dell'ente proprietario della strada.  4. Nel caso di sospensione della circolazione per motivi di sicurezza pubblica o di sicurezza della circolazione o per esigenze di carattere militare, ovvero laddove siano stati stabiliti obblighi, divieti o limitazioni di carattere temporaneo o permanente, possono essere accordati, per accertate necessità, permessi subordinati a speciali condizioni e cautele. Nei casi in cui sia stata vietata o limitata la sosta, possono essere accordati permessi subordinati a speciali condizioni e cautele ai veicoli riservati a servizi di polizia e a quelli utilizzati dagli esercenti la professione sanitaria, nell'espletamento delle proprie mansioni, nonché dalle persone con limitata o impedita capacità motoria, muniti del contrassegno speciale.  5. Le caratteristiche, le modalità costruttive, la procedura di omologazione e i criteri di installazione e di manutenzione dei dispositivi di controllo di durata della sosta sono stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.  6. Le aree destinate al parcheggio devono essere ubicate fuori della carreggiata e comunque in modo che i veicoli parcheggiati non ostacolino lo scorrimento del traffico.  7. I proventi dei parcheggi a pagamento, in quanto  spettanti  agli enti proprietari della strada, sono  destinati  alla  installazione, costruzione e gestione di parcheggi  in superficie,  sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento nonché a interventi  per il finanziamento del trasporto pubblico locale e per migliorare la mobilità urbana. 8. Qualora il comune assuma l'esercizio diretto del parcheggio con custodia o lo dia in concessione ovvero disponga l'installazione dei dispositivi di controllo di durata della sosta di cui al comma 1, lettera f), su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 area pedonale e zona a traffico limitato, nonché per quelle definite A dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico.  9. I comuni, con deliberazione della giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta.  Analogamente i comuni provvedono a delimitare altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico, di cui al secondo periodo del comma 8.  I comuni possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore, all'interno delle zone a traffico limitato, anche al pagamento di una somma. Con direttiva emanata dall'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, sono individuate le tipologie dei comuni che possono avvalersi di tale facoltà, nonché le modalità di riscossione del pagamento e le categorie dei veicoli esentati.  9-bis. Nel delimitare le zone  di  cui  al  comma  9  i  comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai  veicoli  a propulsione elettrica o ibrida. 10. Le zone di cui ai commi 8 e 9 sono indicate mediante appositi segnali.  11. Nell'ambito delle zone di cui ai commi 8 e 9 e delle altre zone di particolare rilevanza urbanistica nelle quali sussistono condizioni ed esigenze analoghe a quelle previste nei medesimi commi, i comuni hanno facoltà di riservare, con ordinanza del sindaco, superfici o spazi di sosta per veicoli privati dei soli residenti nella zona, a titolo gratuito od oneroso.  12. Per le città metropolitane le competenze della giunta e del sindaco previste dal presente articolo sono esercitate rispettivamente dalla giunta metropolitana e dal sindaco metropolitano.  13. Chiunque non ottemperi ai provvedimenti di sospensione o divieto della circolazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 84 a euro 335.  13-bis. Chiunque, in  violazione  delle  limitazioni  previste  ai sensi della lettera b) del comma 1, circola con veicoli appartenenti, relativamente alle emissioni  inquinanti,  a  categorie  inferiori  a quelle prescritte,  e'  soggetto  alla  sanzione  amministrativa  del pagamento di una somma da  euro  163  a  euro 658  e,  nel  caso  di reiterazione   della   violazione   nel   biennio,   alla    sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni ai sensi delle  norme  di  cui  al  capo  I, sezione II, del titolo VI. 14. Chiunque viola gli altri obblighi, divieti o limitazioni previsti nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 168. La violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporto, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 323.  15. Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 a euro 99 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.  15-bis. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,   coloro   che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre  persone, ovvero  determinano  altri   ad   esercitare   senza   autorizzazione l'attivita' di parcheggiatore o guardiamacchine sono  puniti  con  la sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  euro  771  ad euro 3.101. Se nell'attivita' sono impiegati minori, o se il soggetto e' gia' stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un  anno  e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. E' sempre  disposta  la  confisca delle somme percepite, secondo le modalita' indicate  al  titolo  VI, capo I, sezione II.  
...

Grinza, facendo ricorso, io penso che il nostro interlocutore potrebbe spendere due volte. I nostri mezzi sono, è vero, categoria M1 al punto J della carta di circolazione: Però c'è anche il punto J.1 che dice che è un mezzo speciale, un'autocaravan, e forse anche altre specifiche, che differenziano quello che noi chiamiamo camper dall'autovettura che è solo categoria M1, senza altre distinzioni.

Parere mio personale non suffragato da consultazioni a codici e codicilli.

Giovanni

Modificato da Giovanni il 11/10/2020 alle 07:50:25
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Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
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Inserito il 10/10/2020 alle: 19:23:51
Sicuramente non farò ricorso.
mi costerebbe di più di quanto mi costa la sanzione ..
Mi interessa avere un parere di tutti voi che ne sapete sicuramente di più e capire come muovermi in futuro...
 
Tafrancy
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salito
salito
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21/03/2009 28419
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Inserito il 10/10/2020 alle: 20:40:30
Usa ""Cerca""" e trovi dati, riferimenti a sentenze che confermano validità dei simboli icone disegnini di auto, camper, auto carro , pullman 
Se invece voglismo farr le vittime ma a questo punto è più giusto scrivere " legittime """
chi ha stabilito che i P devono essere in centro città ? Mi viene in mente il venditore ...
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 10/10/2020 alle 20:43:49
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Antopat
Antopat
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14/10/2012 2073
Rispondi Abuso
Inserito il 10/10/2020 alle: 20:47:02
In risposta al messaggio di Tafrancy del 10/10/2020 alle 19:23:51

Sicuramente non farò ricorso. mi costerebbe di più di quanto mi costa la sanzione .. Mi interessa avere un parere di tutti voi che ne sapete sicuramente di più e capire come muovermi in futuro...  
Sei sicuro che stavi entro le strisce? Magari hanno tenuto conto anche di questo appioppandoti la multa.
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Antopat
7
Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
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Inserito il 10/10/2020 alle: 21:09:21
Si sì sicuro ho verificato appena parcheggiato.
 
Tafrancy
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cristiani
cristiani
23/01/2013 255
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Inserito il 10/10/2020 alle: 21:42:10
mi è successo una cosa analoga a piombino, esattamente nel parcheggio vicino al castello. c'era un cartello con la p e sotto il simbolo delle auto. Noi abbiamo parcheggiato il camper e poco dopo sono arrivate due vigilesse. Ci hanno detto di spostare il camper perchè il simbolo indica che solo le auto possono parcheggiare. Vero o falso non so, mi sono spostato senza fare discussioni
cristiano
18
bottastra
bottastra
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26/04/2007 10347
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Inserito il 10/10/2020 alle: 22:31:23
A me è successa la stessa cosa tantissimi anni fa a Spello. Il parcheggio era quasi totalmente vuoto e, tra i pochi mezzi che si trovavano in sosta, notai che c'era anche un furgone cassonato di qualcuno del posto.
Pensai, quindi, che ci fosse una certa tollerenza, anche perchè non era un orario di particolare affluenza.
Invece al mio ritorno ebbi la sgradita sorpresa di trovare una bella multa !
Purtroppo, quando i parcheggi sono riservati alle sole auto, è proprio perchè si vuole inibire la sosta ai camper ed ad altri mezzi particolarmente ingombranti.  
Giuseppe
Al Ula
Al Ula
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Rispondi Abuso
Inserito il 11/10/2020 alle: 08:17:33
Da ligure, mi spiace per l'accoglienza che hai ricevuto. Si parla spesso della Liguria qui su COL con toni di amore odio per il trattamento che spesso i liguri fanno nei confronti dei camperisti o dei turisti in generale. In Liguria purtroppo lo spazio e' poco e si fa quello che si puo'... Per vedere il bicchiere mezzo pieno, nel senso del "mal comune mezzo gaudio" non credetevi che le automobili ricevano trattamenti diversi eh? In un comune vicino al mio, per anni, hanno evitato di "evidenziare troppo" un divieto di sosta di un lungo tratto molto largo a fianco dell'Aurelia alla fine del paese; c'era il classico cartello all'inizio che era in parte coperto da dei rampicanti.
Chi non lo notava, si trovava a destra questo tratto libero in cui sembrava assolutamente plausibile poter parcheggiare tanto che, puntualmente, tutti i weekend d'estate i turisti mettevano le macchine li. Puntualmente, tutti i weekend, verso l'ora di pranzo, tutte le macchine avevano il fogliettino sul parabrezza. Ma dico io? Se la priorita' del comune fosse stata quella di evitare che le macchine parcheggiassero li, ma mettere qualche palina o blocco/fioriera di cemento, troppo difficile?
Questo per dire che non sono solo i camperisti a essere vessati..sad
Stefano
19
Rascal
Rascal
13/09/2006 5693
Rispondi Abuso
Inserito il 11/10/2020 alle: 09:31:54
Tante belle parole ma la realtà è che il cittadino di fronte allo strapotere dei comuni è praticamente indifeso , considerando le lungaggini della giustizia ed i costi nel fare ricorso alla fine anche se si ha ragione si finisce per pagare le multe. Mi piacerebbe sapere chi controlla che i comuni rispettino le leggi, c'è un controllo sulle ordinanze che vengono fatte? Una volta c'erano i prefetti che avevano il compito di vigilare che i comuni rispettassero le leggi dello stato ma oggi mi sembra che ci sia una grande confusione ed ognuno fa quello che vuole e gli conviene, è chiaro che poi in questa babele chi ne fa le spese è il cittadino malcapitato.
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 11/10/2020 alle: 10:04:08
La risposta è semplice. La segnaletica viene messa per essere rispettata e chi non la conosce che ritorni a scuola guida. La contravvenzione è legittima. Se si pensa il contrario ci sono le vie per i ricorsi.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
Rispondi Abuso
Inserito il 11/10/2020 alle: 10:05:25
Che Liguria non abbia lo spazio dovuto dalla conformazione del territorio questo e risaputo ma diciamoci la verità non si fa neanche niente x agevolare la arrivo dei turisti...
ora capisco nel pieno periodo estivo dove i nostri mezzi occupano molto più spazio delle auto ma fuori stagione come ora che i bagni sono chiusi turismo quasi assente perché non rendere molti parcheggi liberi x i nostri mezzi?
Invece no tutto dove ti giri un divieto se sbagli arriva la multa e la prossima volta uno non torna più...
 
Tafrancy
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Tafrancy
Tafrancy
07/07/2018 28
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Inserito il 11/10/2020 alle: 10:22:13
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/10/2020 alle 10:04:08

La risposta è semplice. La segnaletica viene messa per essere rispettata e chi non la conosce che ritorni a scuola guida. La contravvenzione è legittima. Se si pensa il contrario ci sono le vie per i ricorsi.
Scommetto che tu hai sempre rispettato tutti i cartelli e mai preso una multa giusta o ingiusta che sia...
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Tafrancy
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