Inserito il 19/10/2011 alle: 12:37:31
Lavoro nel settore trasporti e questo quanto ci comunica l'ente preposto con circolare odierna:
Equipaggiamento invernale: regole operative in Italia ed in alcuni Stati confinanti
ITALIA
Ai sensi dell’art. 6, comma 4 lettera e) del nuovo Codice della Strada, gli enti proprietari o gestori delle strade ed autostrade possono disporre con ordinanza l’obbligo per i veicoli di munirsi od avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio.
Con tale disposizione viene così permesso agli organi di polizia stradale, cui compete la verifica dell’osservanza delle ordinanze lungo le tratte stradali e nei periodi indicati dalle prescrizioni, di controllare la presenza a bordo del veicolo delle catene o la dotazione dei pneumatici invernali e, in caso di mancanza, di applicare la sanzione pecuniaria prevista, ovvero da 80 a 318 euro.
Si riportano le ordinanze relative al Veneto, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia, alla Lombardia ed all’Emilia-Romagna.
In ogni caso, bisogna sempre tener conto anche dell’apposita segnaletica in funzione delle condizioni meteo.
AUSTRIA
Nel periodo 1° novembre-15 aprile è obbligatorio l’equipaggiamento invernale per tutti i veicoli.
In particolare, per i veicoli commerciali della classe N2 (massa complessiva a pieno carico tra più di 3,5 t. e non oltre le 12 t.) ed N3 (massa complessiva superiore a 12 t.), nonché autobus M2 ed M3, è obbligatorio essere dotati sull’asse motore di pneumatici da neve (quelli con marcatura “M+S”, o “M.S” o “M & S”) ed avere al seguito le catene da neve per almeno due ruote motrici (catene da montare solo se necessario ed in modo da non danneggiare il manto stradale).
Per i veicoli leggeri (autovetture ed autocarri fino a 3,5 t. di massa) è invece previsto che in presenza di neve, ghiaccio o fanghiglia di neve, essi potranno circolare solo con pneumatici da neve su tutte le ruote o con catene da neve montate sulle ruote motrici (catene da usare solo se il manto stradale risulta coperto di neve/ghiaccio senza provocare danni all’asfalto).
Il mancato rispetto di quanto sopra è sanzionato con una pena pecuniaria variabile, da euro 35 ad euro 5.000.
SLOVENIA
Dal 15 novembre al 15 marzo, obbligo di gomme da neve sull’asse motore o gomme estive con catene al seguito, con condizioni meteo invernali.
Vietato l’uso degli pneumatici chiodati.
GERMANIA
Per i veicoli leggeri, obbligo di gomme da neve su tutti gli assi in occasione di strada ghiacciata, strada innevata o con poltiglia di neve; gli pneumatici devono essere del tipo M+S oppure con il simbolo del fiocco di neve.
Per gli autocarri e gli autobus (categorie M2, M3, N2 e N3), l’obbligo degli pneumatici da neve riguarda solo gli assi motori.
La sanzione è di 40 euro per mancanza dei pneumatici adatti, che sale ad 80 euro se non viene rispettato l’ordine di proseguire.
REPUBBLICA SLOVACCA
Dal 15 novembre al 30 marzo, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche, i veicoli di massa superiore a 3,5 t. devono essere equipaggiati degli pneumatici invernali.
Vietato l’uso degli pneumatici chiodati.
SVIZZERA
Non c’è obbligo generalizzato di equipaggiamento invernale, ma è consigliato.
Obbligo di catene da neve sui tratti stradali appositamente indicati dalla segnaletica in loco.
Pneumatici chiodati ammessi dal 1° novembre al 30 aprile, su tutta la rete viaria, eccetto il tunnel del San Bernardino sull’autostrada A/13 e il tunnel del San Gottardo sull’autostrada A/2.
Saluti
Nos