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ecostar
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11/01/2007 37079
Rispondi Abuso
Inserito il 02/11/2017 alle: 23:01:30
patente B max tasso alcolemico consentito 0,5 grammi/litro e tolleranza zero per i conducenti con meno di 21 anni , patente C tolleranza zero per tutti , se vi beccano e superate la tolleranza non esistono scusanti ne vie di fuga 

mario
Mario
10
Motore 71
Motore 71
20/06/2015 1162
Rispondi Abuso
Inserito il 02/11/2017 alle: 23:16:36
Tasso alcolemico 0 per gli autisti professionali un conducente alla guida di un camper non è considerato professionale quindi 0,5.
Io autista professionale alla guida della mia vettura privata tasso alcolemico 0,5 con l'autobus o un camion 0. L'ho chiesto diverse volte a molti agenti della stradale.
 
18
ecostar
ecostar
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11/01/2007 37079
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2017 alle: 02:03:09
In risposta al messaggio di Motore 71 del 02/11/2017 alle 23:16:36

Tasso alcolemico 0 per gli autisti professionali un conducente alla guida di un camper non è considerato professionale quindi 0,5. Io autista professionale alla guida della mia vettura privata tasso alcolemico 0,5 con l'autobus o un camion 0. L'ho chiesto diverse volte a molti agenti della stradale.  
azz questa non la sapevo , pensa che un paio di anni fa alla guida del mio camper 52 Q/li la polstrada mi sanzionò perchè ero con tasso alcolemico di 03-.04  , ripetuta la prova per 3 volte e il risultato non cambiava eppure non avevo bevuto tranne un paio di caffè , mi fecero tante storie ma dopo il verbale mi lasciarono partire , se lo sapevo che come guida non professionale in patente C il tasso era 05 contestavo la multa , purtroppo anche tra le forze dell'ordine capita qualche sprovveduto ma spero sappiano almeno riconoscere i colori , ho il totale rispetto per la loro divisa ma a volte chi la indossa non lo merita 

mario
Mario
mario nicosia
mario nicosia
-
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2017 alle: 05:04:39
In risposta al messaggio di ecostar del 03/11/2017 alle 02:03:09

azz questa non la sapevo , pensa che un paio di anni fa alla guida del mio camper 52 Q/li la polstrada mi sanzionò perchè ero con tasso alcolemico di 03-.04  , ripetuta la prova per 3 volte e il risultato non cambiava
eppure non avevo bevuto tranne un paio di caffè , mi fecero tante storie ma dopo il verbale mi lasciarono partire , se lo sapevo che come guida non professionale in patente C il tasso era 05 contestavo la multa , purtroppo anche tra le forze dell'ordine capita qualche sprovveduto ma spero sappiano almeno riconoscere i colori , ho il totale rispetto per la loro divisa ma a volte chi la indossa non lo merita  mario
...
TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO
Art.  186-bis.  -  (Guida  sotto   l'influenza   dell'alcool   per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e per  chi  esercita  professionalmente  l'attivita'  di  trasporto  di persone o di cose). (1)
1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per: 
a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B; 
b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90; 
d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati.
2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate.
3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.
5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186.
6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età

A giudicare dal titolo non si potrebbe, a giudicare dal testo si... è come il discorso del sovraccarico se è applicabile il 167 o il 169. 

Modificato da mario nicosia il 03/11/2017 alle 05:07:51
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chorus
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05/10/2006 12457
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Inserito il 03/11/2017 alle: 08:50:03
In risposta al messaggio di mario nicosia del 03/11/2017 alle 05:04:39

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO Art.  186-bis.  -  (Guida  sotto   l'influenza   dell'alcool   per conducenti di eta' inferiore a ventuno anni, per  i  neo-patentati  e per  chi  esercita  professionalmente 
l'attivita'  di  trasporto  di persone o di cose). (1) 1. E' vietato guidare dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste per:  a) i conducenti di età inferiore a ventuno anni e i conducenti nei primi tre anni dal conseguimento della patente di guida di categoria B;  b) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di persone, di cui agli articoli 85, 86 e 87; c) i conducenti che esercitano l'attività di trasporto di cose, di cui agli articoli 88, 89 e 90;  d) i conducenti di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, di autoveicoli trainanti un rimorchio che comporti una massa complessiva totale a pieno carico dei due veicoli superiore a 3,5 t, di autobus e di altri autoveicoli destinati al trasporto di persone il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, e' superiore a otto, nonché di autoarticolati e di autosnodati. 2. I conducenti di cui al comma 1 che guidino dopo aver assunto bevande alcoliche e sotto l'influenza di queste sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 163 a euro 658, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (gli). Nel caso in cui il conducente, nelle condizioni di cui al periodo precedente, provochi un incidente, le sanzioni di cui al medesimo periodo sono raddoppiate. 3. Per i conducenti di cui al comma 1 del presente articolo, ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettera a), le sanzioni ivi previste sono aumentate di un terzo; ove incorrano negli illeciti di cui all'articolo 186, comma 2, lettere b) e c), le sanzioni ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà. 4. Le circostanze attenuanti concorrenti con le aggravanti di cui al comma 3 non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste. Le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. 5. La patente di guida e' sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l) per i conducenti di cui alla lettera d) del comma 1, ovvero in caso di recidiva nel triennio per gli altri conducenti di cui al medesimo comma. E' fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al quinto e al sesto periodo della lettera c) del comma 2 dell'articolo 186. 6. Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 6, 8 e 9 dell'articolo 186. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell'accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5 dell'articolo 186, il conducente e' punito con le pene previste dal comma 2, lettera c), del medesimo articolo, aumentate da un terzo alla metà. La condanna per il reato di cui al periodo precedente comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal citato articolo 186, comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea al reato. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente di guida e' raddoppiata. Con l'ordinanza con la quale e' disposta la sospensione della patente di guida, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8 del citato articolo 186. Se il fatto e' commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, e' sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. 7. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a O (zero) e non superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del diciannovesimo anno di età. Il conducente di età inferiore a diciotto anni, per il quale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi per litro (g/l), non può conseguire la patente di guida di categoria B prima del compimento del ventunesimo anno di età A giudicare dal titolo non si potrebbe, a giudicare dal testo si... è come il discorso del sovraccarico se è applicabile il 167 o il 169. 
...
Dalla semplice lettura del testo sarei per un'interpretazione restrittiva: se ti metti alla guida di un camper di 40 quintali non devi aver bevuto!
D'altra parte si tratta di una norma che tutela gli altri utenti della strada: i 35 quintali sono la linea di demarcazione tra veicolo leggero e veicolo pesante, e il veicolo pesante è più impegnativo da guidare.
17
masivo
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24/08/2008 15184
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2017 alle: 09:53:01
In risposta al messaggio di chorus del 03/11/2017 alle 08:50:03

Dalla semplice lettura del testo sarei per un'interpretazione restrittiva: se ti metti alla guida di un camper di 40 quintali non devi aver bevuto! D'altra parte si tratta di una norma che tutela gli altri utenti della strada: i 35 quintali sono la linea di demarcazione tra veicolo leggero e veicolo pesante, e il veicolo pesante è più impegnativo da guidare.
Concordo...anche secondo me, sopra i 35 Q... tasso alcolemico zero.
E non lo sapevo... ma anche se traini con veicolo a 35 Q e patente B, se complessivamente superi i 35 Q...sempre tasso 0.

Chissà cosa succede se Ti beccano in fuoripeso a 40-45 Q con omologazione a 35, patente B e tasso alcolemico sopra lo zero.
Ivo

Modificato da masivo il 03/11/2017 alle 09:59:11
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chorus
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05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2017 alle: 12:59:53
In risposta al messaggio di masivo del 03/11/2017 alle 09:53:01

Concordo...anche secondo me, sopra i 35 Q... tasso alcolemico zero. E non lo sapevo... ma anche se traini con veicolo a 35 Q e patente B, se complessivamente superi i 35 Q...sempre tasso 0. Chissà cosa succede se Ti beccano in fuoripeso a 40-45 Q con omologazione a 35, patente B e tasso alcolemico sopra lo zero.
Secondo me non succede nulla, si veda in merito il primo comma dell'art. 62 del cds, laddove viene previsto che la massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo è costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine di marcia e da quella del suo carico.
Si tratta di un'ulteriore sperequazione tra un camper immatricolato entro 35 quintali e un camper immatricolato oltre 35 quintali.
Il conducente del primo può bere, seppur nei limiti consentiti, il conducente del secondo no.
 
22
Marino2
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22/06/2003 7208
Rispondi Abuso
Inserito il 03/11/2017 alle: 17:56:12
In risposta al messaggio di chorus del 03/11/2017 alle 12:59:53

Secondo me non succede nulla, si veda in merito il primo comma dell'art. 62 del cds, laddove viene previsto che la massa limite complessiva a pieno carico di un veicolo è costituita dalla massa del veicolo stesso in ordine
di marcia e da quella del suo carico. Si tratta di un'ulteriore sperequazione tra un camper immatricolato entro 35 quintali e un camper immatricolato oltre 35 quintali. Il conducente del primo può bere, seppur nei limiti consentiti, il conducente del secondo no.  
...
Penso anch'io che sia così, anche se non mi interessa, visto che vado ad acquawink
19
Grinza
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16/02/2006 63172
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Inserito il 03/11/2017 alle: 19:04:32
In risposta al messaggio di Marino2 del 03/11/2017 alle 17:56:12

Penso anch'io che sia così, anche se non mi interessa, visto che vado ad acqua
Anch’io se devo guidare acqua, se sono fermo acqua, se sono fermo in compagnia va bene tutto, anche benzina purché ci sia alcool.
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
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Inserito il 04/11/2017 alle: 00:04:07
Quando sosto metto la bottiglia di vino sul tavolo e nessuno.puo' obbligarmi a ripartire fino al mattino.dopo. laugh

le forze dell'ordine non possono indurti in comportamenti contro la legge. Commetterebbero un reato.
Se hai bevuto non possono farti mettere in moto neanche volendo.

Modificato da ledzep il 04/11/2017 alle 00:05:03
16
marinox
marinox
30/09/2009 5039
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Inserito il 04/11/2017 alle: 08:23:55
In risposta al messaggio di ledzep del 04/11/2017 alle 00:04:07

Quando sosto metto la bottiglia di vino sul tavolo e nessuno.puo' obbligarmi a ripartire fino al mattino.dopo.  le forze dell'ordine non possono indurti in comportamenti contro la legge. Commetterebbero un reato. Se hai bevuto non possono farti mettere in moto neanche volendo.
concordo pienamente . se nella malaugurata ipotesi un MEMBRO delle forze dell'ordine mi IMPONESSE lo spostamento del mezzo ( qualunque mezzo ) a fronte di un divieto che LO STESSO sia a uso esclusivo del comune e che la fermata NON arrechi disturbo alla circolazione ,MI rifiuto categoricamente di spostare anche x pochi metri il mio mezzo , al massimo concedo alla polizia di spostarlo LORO di qualche metro ( solo qualche metro ) ,naturalmente eventuali danni sono a loro carico visto che filmerei tale prospettiva . a volte IL BUON SENSO è fraudolentemente coperto dalla divisa che concede un comportamento autoritario , MA IL BUON SENSO CON SPIEGAZIONE DEL PROBLEMA PORTA SICURAMENTE A RISOLVERE TALE PROBLEMA E ... CONFIDANDO ANCHE CHE SONO GENERALMENTE IN DUE , perché DUE è meglio di uno e sicuramente soprassiedono ( spero ) sulla sosta vietata . al massimo concedono un tot di tempo . ipotizzando che mi obblighino allo spostamento del mezzo con il quale genero un incidente anche SOLO con il MIO mezzo coinvolto COME LA METTIAMO GIURIDICAMENTE ? , ecco che l'obbligo diventa improponibile e LORO lo sanno benissimo . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2017 alle: 09:43:12
In risposta al messaggio di marinox del 04/11/2017 alle 08:23:55

concordo pienamente . se nella malaugurata ipotesi un MEMBRO delle forze dell'ordine mi IMPONESSE lo spostamento del mezzo ( qualunque mezzo ) a fronte di un divieto che LO STESSO sia a uso esclusivo del comune e che la fermata
NON arrechi disturbo alla circolazione ,MI rifiuto categoricamente di spostare anche x pochi metri il mio mezzo , al massimo concedo alla polizia di spostarlo LORO di qualche metro ( solo qualche metro ) ,naturalmente eventuali danni sono a loro carico visto che filmerei tale prospettiva . a volte IL BUON SENSO è fraudolentemente coperto dalla divisa che concede un comportamento autoritario , MA IL BUON SENSO CON SPIEGAZIONE DEL PROBLEMA PORTA SICURAMENTE A RISOLVERE TALE PROBLEMA E ... CONFIDANDO ANCHE CHE SONO GENERALMENTE IN DUE , perché DUE è meglio di uno e sicuramente soprassiedono ( spero ) sulla sosta vietata . al massimo concedono un tot di tempo . ipotizzando che mi obblighino allo spostamento del mezzo con il quale genero un incidente anche SOLO con il MIO mezzo coinvolto COME LA METTIAMO GIURIDICAMENTE ? , ecco che l'obbligo diventa improponibile e LORO lo sanno benissimo .  carlo
...
Per quale motivo dovrebbero obbligarti a spostare il camper? Se il camper sosta in divieto, ad esempio perché la sagoma sborda dallo stallo di sosta (situazione particolarmente frequente), l'agente di pubblica sicurezza farà una multa per divieto di sosta.
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 04/11/2017 alle: 10:06:53
In risposta al messaggio di marinox del 04/11/2017 alle 08:23:55

concordo pienamente . se nella malaugurata ipotesi un MEMBRO delle forze dell'ordine mi IMPONESSE lo spostamento del mezzo ( qualunque mezzo ) a fronte di un divieto che LO STESSO sia a uso esclusivo del comune e che la fermata
NON arrechi disturbo alla circolazione ,MI rifiuto categoricamente di spostare anche x pochi metri il mio mezzo , al massimo concedo alla polizia di spostarlo LORO di qualche metro ( solo qualche metro ) ,naturalmente eventuali danni sono a loro carico visto che filmerei tale prospettiva . a volte IL BUON SENSO è fraudolentemente coperto dalla divisa che concede un comportamento autoritario , MA IL BUON SENSO CON SPIEGAZIONE DEL PROBLEMA PORTA SICURAMENTE A RISOLVERE TALE PROBLEMA E ... CONFIDANDO ANCHE CHE SONO GENERALMENTE IN DUE , perché DUE è meglio di uno e sicuramente soprassiedono ( spero ) sulla sosta vietata . al massimo concedono un tot di tempo . ipotizzando che mi obblighino allo spostamento del mezzo con il quale genero un incidente anche SOLO con il MIO mezzo coinvolto COME LA METTIAMO GIURIDICAMENTE ? , ecco che l'obbligo diventa improponibile e LORO lo sanno benissimo .  carlo
...
Tutti professori con il lavoro degli altri ! Nessuno ti dirà di spostarlo se non crea intralcio alla circolazione ma potrà farti la contravvenzione. Se poi crea intralcio o pericolo e sul camper c'è la moglie patentata e non ha bevuto, allora dovrebbe spostarlo. In ultima ipotesi bonaria c'è sempre il carro attrezzi 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 04/11/2017 alle 12:51:50
16
marinox
marinox
30/09/2009 5039
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2017 alle: 17:20:41
In risposta al messaggio di ezio59 del 04/11/2017 alle 10:06:53

Tutti professori con il lavoro degli altri ! Nessuno ti dirà di spostarlo se non crea intralcio alla circolazione ma potrà farti la contravvenzione. Se poi crea intralcio o pericolo e sul camper c'è la moglie patentata e non ha bevuto, allora dovrebbe spostarlo. In ultima ipotesi bonaria c'è sempre il carro attrezzi 
CARRO ATTREZZI? dipende certo è che se NON ingombro il traffico e non reco disturbo alla circolazione ma SOLO x un divieto di sosta che in fin dei conti ce ne sono a bizzeffe anche x invitare al parcheggio a pagamento fermo restando che ci DEVONO essere parcheggi liberi , IO mi fermo ,poi il vigile o chicchessia mi impongono lo spostamento ( senza altra persona abilitata alla guida a bordo ) voglio proprio vedere cosa fanno , mi MULTANO ? benissimo ,  mi mandano il carro attrezzi ? bene , e IO dove vado in caso di carro attrezzi ? a costo di pagare la maggiorazione in caso di perdita voglio vedere e SENTIRE il giudice cosa emette al proposito . siamo subissati di divieti anacronisticamente messi LI' e il solo loro essere è x una mera questione pecuniaria , è vero che i divieti ci DEVONO essere e vanno RISPETTATI ma il loro limite è proprio IL TROPPO STROPPIA . è come VIETARE ad un bambino di costruire un castello di sabbia in riva al mare , è anacronistico pensare di vietarlo , ma vietarlo in caso di abbandono con relativa buca profonda con pericolo x un distratto è buona cosa . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
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ecostar
ecostar
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11/01/2007 37079
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Inserito il 05/11/2017 alle: 00:56:11
In risposta al messaggio di marinox del 04/11/2017 alle 17:20:41

CARRO ATTREZZI? dipende certo è che se NON ingombro il traffico e non reco disturbo alla circolazione ma SOLO x un divieto di sosta che in fin dei conti ce ne sono a bizzeffe anche x invitare al parcheggio a pagamento fermo
restando che ci DEVONO essere parcheggi liberi , IO mi fermo ,poi il vigile o chicchessia mi impongono lo spostamento ( senza altra persona abilitata alla guida a bordo ) voglio proprio vedere cosa fanno , mi MULTANO ? benissimo ,  mi mandano il carro attrezzi ? bene , e IO dove vado in caso di carro attrezzi ? a costo di pagare la maggiorazione in caso di perdita voglio vedere e SENTIRE il giudice cosa emette al proposito . siamo subissati di divieti anacronisticamente messi LI' e il solo loro essere è x una mera questione pecuniaria , è vero che i divieti ci DEVONO essere e vanno RISPETTATI ma il loro limite è proprio IL TROPPO STROPPIA . è come VIETARE ad un bambino di costruire un castello di sabbia in riva al mare , è anacronistico pensare di vietarlo , ma vietarlo in caso di abbandono con relativa buca profonda con pericolo x un distratto è buona cosa .  carlo
...
non condivido il tuo ragionamento , in fin dei conti sei tu che hai bevuto , sei tu che ha parcheggiato il mezzo in divieto , sei tu che devi esserne consapevole ,  i vigili - polizziotti - icaramba fanno il loro dovere e se chiamano il carro attrezzi  il colpevole sei solo tu e dove andrai mezzo sbronzo o sobrio non interessa  e non interessa neanche al giudice 

mario
Mario
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24/08/2008 15184
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Inserito il 05/11/2017 alle: 11:44:37
Credo che il problema dei divieti ai camper, non centri con questa discussione, e che se si vuol sostare per poi bere e magari dormirci, lo si debba fare dove è consentito, altrimenti se ne pagano le conseguenze.
I tutori del' ordine fanno solo il loro dovere e sono quasi sempre magnanimi, come in questo caso.
Ivo
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kalasaya
kalasaya
12/03/2014 467
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Inserito il 05/11/2017 alle: 13:22:50
Scusate se faccio un copia incolla di tutto stà roba, comunque secondo me è meglio non bere in camper per la strada:

CAMBIA NULLA MOTORE SPENTO O ACCESO
TI DIRO' DI PU' SE SEI SOLO IN AUTO, E SEDUTO DIETRO, DAVANTI LATO NON GUIDA MA SEI SOLO ED UBRIACO SEI CMQ IN GUIDA IN ISTATO DI EBBREZZA MOTORE SPENTO O NO, PERSINO SE SEI A POCHI METRI DALL'AUTO MA SOLO.

Con la sentenza 11 dicembre 2013 n. 45514, la cassazione penale è recentemente tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell’alcooltest effettuato su soggetti che, pur se al volante della loro auto, risultavano in posizione di “fermata”.
Il caso in questione riguardava il signor P.E., il quale, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 11 marzo 2010 per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, II comma, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (o “Codice della Strada”, nel seguito “C.d.S.”), condanna poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia.
In particolare il P.E., sottoposto al alcooltest, risultava sedere al volante della propria vettura con un tasso alcolemico pari ad 1,61 g/l, in occasione della prima prova, ed 1,79, g/l in occasione della seconda prova.
La particolarità dell’accertamento in questione risiede nel fatto che gli agenti incaricati avessero eseguito l’alcooltest quando il conducente era in posizione di “fermata”, intesa come temporanea sospensione della marcia ex art. 157 C.d.S. –
Sul punto occorre sottolineare che la Giurisprudenza penale conosce almeno due distinti orientamenti: un primo orientamento (maggioritario) che riconosce la rilevanza penale dell’essere in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in posizione di “fermata”, ed un secondo orientamento (minoritario, ma tuttora vivo) che, invece, ritenere penalmente rilevante tale condotta solo in presenza della prova che il conducente abbia già circolato in stato di ebbrezza.
1)L’orientamento maggioritario: la “fermata” quale momento della guida
La sentenza in commento prende a fondamento il noto orientamento a fronte del quale, affinché si perfezioni il reato di guida in stato di ebrezza, non sarebbe necessario che il conducente tenga un “comportamento dinamico”, cioè che stia movimentando il mezzo.
Prima di tutto occorre ricordare che l’art. 186, I comma, C.d.S. punisce colui che viene sorpreso a “guidare in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze alcoliche”. Il concetto di “guida” potrebbe essere inteso nella sua accezione dinamica (l’atto di guidare, inteso come l’azione di muovere il mezzo) oppure nella sua accezione letterale (l’atto di essere alla guida del mezzo, inteso come l’occupare la posizione del pilota e avere la possibilità di muovere il mezzo).
Secondo alcune sentenze più risalenti, occorrerebbe prendere in considerazione quest’ultimo significato della suddetta parola. Si sostiene, infatti, che “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. 37631/2007).
Quindi, in buona sostanza, essendo la “fermata” un momento della “guida” del veicolo, si deve interpretare il dettato dell’art. 186, I comma, C.d.S., quale inclusivo anche dell’azione di sostare in fermata sotto l’effetto di alcolici.
Dunque, applicando questa tesi, il conducente sotto l’effetto di alcolici che venga sottoposto all’alcoltest (dall’esito positivo) mentre è fermo in un area di sosta mentre siede alla posizione di guida della sua vettura, rischierebbe una condanna penale per guida in stato di ebbrezza.
L’orientamento minoritario: la necessità di provare l’avvenuta circolazione del mezzo
Secondo della giurisprudenza parimenti autorevole, però, non sarebbe affatto scontato che il solo trovarsi alla guida del mezzo in posizione di fermata integri il reato in parola. Infatti “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova all’interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, n. 10476/2010).
Tale tesi non è affatto peregrina ed è sostenuta tutt’oggi da alcune sezioni della Suprema Corte.
Su una questione analoga, si può ricordare, altresì, la nota Cass. Pen, Sez. V, n. 30209/2013, con la quale gli Ermellini asserivano che l’automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che veniva sottoposto ad accertamento mentre era fermo in un’apposita area di sosta, non poteva essere condannato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, la cui formulazione letterale è simile a quella del reato “gemello” di cui all’art. 186 C.d.S.)
In questo caso, la decisione della Corte si basava essenzialmente sul fatto che non vi era alcuna prova che il conducente avesse materialmente guidato l’auto, avendo egli dichiarato di avere assunto la droga proprio nel luogo ove gli agenti accertatori avevano proceduto ad effettuare il test.
Tale circostanza non veniva provata nemmeno dalla procura durante il processo e, dunque, secondo la Cassazione, non si poteva procedere alla condanna del suddetto conducente in quanto non era possibile dare la piena prova della circolazione del mezzo e, dunque, del perfezionamento del reato contestato.
In conclusione, secondo questa seconda tesi, in assenza della prova della avvenuta conduzione nel traffico veicolare da parte del conducente in stato di alterazione (da alcool o da sostanze stupefacenti), non è possibile provvedere alla condanna penale di quest’ultimo per guida in stato di ebbrezza.
Conclusioni:
Esistono sostanzialmente due tesi che riguardano l’applicazione del reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) in caso di conducente che si trovi al volante in posizione di “fermata”.
Una prima tesi, meno garantista, che considera la “fermata” quale momento della “guida” e, dunque, come atto che ben può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dal suddetto reato;
Una seconda tesi (se vogliamo, più attenta alle ragioni sostanziali che hanno indotto il legislatore ad introdurre il rato di guida in stato di ebbrezza) che ritiene penalmente rilevante la condotta del “condurre” il veicolo in stato alterato, in quanto solo in quel caso si creerebbe il pericolo per i terzi che la legge penale mira a evitare/sanzionare.
Entrambe le tesi sono valide e tuttora vive nei tribunali penali, anche se si deve ricordare che la prima delle due trova maggior favore nelle corti territoriali.
Apparentemente, però, l’orientamento più garantista (numero 2) risulta preferibile, perlomeno sul piano logico, perché più concreto e meno legato ai formalismi.
Applicando tale tesi, infatti, si eviterebbe il rischio di stravolgere il dettato della norma e di sanzionare, non l’atto dell’aver circolato in stato di ebbrezza, ma lo stato di ebbrezza in quanto tale, che (a parere di chi scrive e senza voler minimizzare la gravità del problema dell’alcolismo e/o dell’abuso di sostanze stupefacenti per chi ne è avvezzo o vittima) può risultare di per sé innocuo nei confronti dei terzi.
Ad ogni modo, se anche si decidesse di sposare la seconda delle due tesi di cui sopra, si deve ricordare che, dal punto di vista operativo, gli agenti accertatori, una volta accertato lo stato di alterazione di un soggetto fermato, provvederanno sempre a fare la opportuna segnalazione in procura a prescindere dallo stato in cui si trova il veicolo condotto dal conducente (in fermata o movimento).
Sarà onere del conducente, quando verrà raggiunto dal provvedimento penale di condanna, nominare un difensore di fiducia (o mantenere il difensore assegnato d’ufficio) e promuovere l’opposizione al predetto provvedimento; solo in questa sede sarà possibile utilizzare la giurisprudenza di cui alla seconda delle due tesi sopra esposte.
Boffalora sopra Ticino (Milano), 16 gennaio 2014
avv. Giuseppe Paolo Rai....

Modificato da kalasaya il 05/11/2017 alle 13:26:33
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impiegatodelvolante
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14/01/2010 29445
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Inserito il 05/11/2017 alle: 13:55:48
In risposta al messaggio di kalasaya del 05/11/2017 alle 13:22:50

Scusate se faccio un copia incolla di tutto stà roba, comunque secondo me è meglio non bere in camper per la strada: CAMBIA NULLA MOTORE SPENTO O ACCESO TI DIRO' DI PU' SE SEI SOLO IN AUTO, E SEDUTO DIETRO, DAVANTI LATO
NON GUIDA MA SEI SOLO ED UBRIACO SEI CMQ IN GUIDA IN ISTATO DI EBBREZZA MOTORE SPENTO O NO, PERSINO SE SEI A POCHI METRI DALL'AUTO MA SOLO. Con la sentenza 11 dicembre 2013 n. 45514, la cassazione penale è recentemente tornata a pronunciarsi sulla legittimità dell’alcooltest effettuato su soggetti che, pur se al volante della loro auto, risultavano in posizione di “fermata”. Il caso in questione riguardava il signor P.E., il quale, era stato condannato con sentenza del Tribunale di Venezia in data 11 marzo 2010 per il reato di guida in stato di ebbrezza ex art. 186, II comma, D.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (o “Codice della Strada”, nel seguito “C.d.S.”), condanna poi confermata dalla Corte di Appello di Venezia. In particolare il P.E., sottoposto al alcooltest, risultava sedere al volante della propria vettura con un tasso alcolemico pari ad 1,61 g/l, in occasione della prima prova, ed 1,79, g/l in occasione della seconda prova. La particolarità dell’accertamento in questione risiede nel fatto che gli agenti incaricati avessero eseguito l’alcooltest quando il conducente era in posizione di “fermata”, intesa come temporanea sospensione della marcia ex art. 157 C.d.S. – Sul punto occorre sottolineare che la Giurisprudenza penale conosce almeno due distinti orientamenti: un primo orientamento (maggioritario) che riconosce la rilevanza penale dell’essere in stato di ebbrezza alla guida del proprio veicolo in posizione di “fermata”, ed un secondo orientamento (minoritario, ma tuttora vivo) che, invece, ritenere penalmente rilevante tale condotta solo in presenza della prova che il conducente abbia già circolato in stato di ebbrezza. 1)L’orientamento maggioritario: la “fermata” quale momento della guida La sentenza in commento prende a fondamento il noto orientamento a fronte del quale, affinché si perfezioni il reato di guida in stato di ebrezza, non sarebbe necessario che il conducente tenga un “comportamento dinamico”, cioè che stia movimentando il mezzo. Prima di tutto occorre ricordare che l’art. 186, I comma, C.d.S. punisce colui che viene sorpreso a “guidare in stato di ebbrezza sotto l’effetto di sostanze alcoliche”. Il concetto di “guida” potrebbe essere inteso nella sua accezione dinamica (l’atto di guidare, inteso come l’azione di muovere il mezzo) oppure nella sua accezione letterale (l’atto di essere alla guida del mezzo, inteso come l’occupare la posizione del pilota e avere la possibilità di muovere il mezzo). Secondo alcune sentenze più risalenti, occorrerebbe prendere in considerazione quest’ultimo significato della suddetta parola. Si sostiene, infatti, che “in materia di circolazione stradale, deve ritenersi che la “fermata” costituisca una fase della circolazione, talché è del tutto irrilevante, ai fini della contestazione del reato di guida in stato di ebbrezza, se il veicolo condotto dall’imputato risultato positivo all’alcooltest fosse, al momento dell’effettuazione del controllo, fermo ovvero in moto” (Cass. Pen. 37631/2007). Quindi, in buona sostanza, essendo la “fermata” un momento della “guida” del veicolo, si deve interpretare il dettato dell’art. 186, I comma, C.d.S., quale inclusivo anche dell’azione di sostare in fermata sotto l’effetto di alcolici. Dunque, applicando questa tesi, il conducente sotto l’effetto di alcolici che venga sottoposto all’alcoltest (dall’esito positivo) mentre è fermo in un area di sosta mentre siede alla posizione di guida della sua vettura, rischierebbe una condanna penale per guida in stato di ebbrezza. L’orientamento minoritario: la necessità di provare l’avvenuta circolazione del mezzo Secondo della giurisprudenza parimenti autorevole, però, non sarebbe affatto scontato che il solo trovarsi alla guida del mezzo in posizione di fermata integri il reato in parola. Infatti “ai fini del reato di guida in stato di ebbrezza, rientra nella nozione di guida la condotta di chi si trova all’interno del veicolo (nella specie in stato di alterazione, nell’atto di dormire con le mani e la testa sul volante) quando sia accertato che egli abbia, in precedenza, deliberatamente movimentato il mezzo in area pubblica o quantomeno destinata al pubblico” (Cass. Pen., Sez. V, n. 10476/2010). Tale tesi non è affatto peregrina ed è sostenuta tutt’oggi da alcune sezioni della Suprema Corte. Su una questione analoga, si può ricordare, altresì, la nota Cass. Pen, Sez. V, n. 30209/2013, con la quale gli Ermellini asserivano che l’automobilista in stato di alterazione dovuta all’assunzione di sostanze stupefacenti, ma che veniva sottoposto ad accertamento mentre era fermo in un’apposita area di sosta, non poteva essere condannato per il reato di cui all’art. 187 C.d.S. (rubricato “guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”, la cui formulazione letterale è simile a quella del reato “gemello” di cui all’art. 186 C.d.S.) In questo caso, la decisione della Corte si basava essenzialmente sul fatto che non vi era alcuna prova che il conducente avesse materialmente guidato l’auto, avendo egli dichiarato di avere assunto la droga proprio nel luogo ove gli agenti accertatori avevano proceduto ad effettuare il test. Tale circostanza non veniva provata nemmeno dalla procura durante il processo e, dunque, secondo la Cassazione, non si poteva procedere alla condanna del suddetto conducente in quanto non era possibile dare la piena prova della circolazione del mezzo e, dunque, del perfezionamento del reato contestato. In conclusione, secondo questa seconda tesi, in assenza della prova della avvenuta conduzione nel traffico veicolare da parte del conducente in stato di alterazione (da alcool o da sostanze stupefacenti), non è possibile provvedere alla condanna penale di quest’ultimo per guida in stato di ebbrezza. Conclusioni: Esistono sostanzialmente due tesi che riguardano l’applicazione del reato di cui all’art. 186 C.d.S. (guida in stato di ebbrezza) in caso di conducente che si trovi al volante in posizione di “fermata”. Una prima tesi, meno garantista, che considera la “fermata” quale momento della “guida” e, dunque, come atto che ben può integrare la condotta penalmente rilevante prevista dal suddetto reato; Una seconda tesi (se vogliamo, più attenta alle ragioni sostanziali che hanno indotto il legislatore ad introdurre il rato di guida in stato di ebbrezza) che ritiene penalmente rilevante la condotta del “condurre” il veicolo in stato alterato, in quanto solo in quel caso si creerebbe il pericolo per i terzi che la legge penale mira a evitare/sanzionare. Entrambe le tesi sono valide e tuttora vive nei tribunali penali, anche se si deve ricordare che la prima delle due trova maggior favore nelle corti territoriali. Apparentemente, però, l’orientamento più garantista (numero 2) risulta preferibile, perlomeno sul piano logico, perché più concreto e meno legato ai formalismi. Applicando tale tesi, infatti, si eviterebbe il rischio di stravolgere il dettato della norma e di sanzionare, non l’atto dell’aver circolato in stato di ebbrezza, ma lo stato di ebbrezza in quanto tale, che (a parere di chi scrive e senza voler minimizzare la gravità del problema dell’alcolismo e/o dell’abuso di sostanze stupefacenti per chi ne è avvezzo o vittima) può risultare di per sé innocuo nei confronti dei terzi. Ad ogni modo, se anche si decidesse di sposare la seconda delle due tesi di cui sopra, si deve ricordare che, dal punto di vista operativo, gli agenti accertatori, una volta accertato lo stato di alterazione di un soggetto fermato, provvederanno sempre a fare la opportuna segnalazione in procura a prescindere dallo stato in cui si trova il veicolo condotto dal conducente (in fermata o movimento). Sarà onere del conducente, quando verrà raggiunto dal provvedimento penale di condanna, nominare un difensore di fiducia (o mantenere il difensore assegnato d’ufficio) e promuovere l’opposizione al predetto provvedimento; solo in questa sede sarà possibile utilizzare la giurisprudenza di cui alla seconda delle due tesi sopra esposte. Boffalora sopra Ticino (Milano), 16 gennaio 2014 avv. Giuseppe Paolo Rai....
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Però, un camper, ha scritto sulla CDC "uso abitazione" e devono dimostrarmi che in quel momento io non stessi dimorandowinkche è ben diverso dal guidare .
difatti, non c'è nessuna legge che vieti di bere nella propria abitazione.
 
Silvio
11
ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 05/11/2017 alle: 14:48:06
Ma infatti in quel caso si parla di "fermata" che non ha niente a che fare con la sosta per cenare bere e dormire.
Anche chi parla di sosta in punti pericolosi o che intralciano il traffico lo fa per amor di discussioni ma parla d'altro.
Non credo esista chi si ferma a mangiare e bere in mezzo a un incrocio. Vi pare?
Può capitare che vi fermate  in un bel posto e nel bel mezzo della cena attivino i vigili a dirvi che per il regolamento comunale non ci potete stare. Bene. Se avete bevuto gli dite che avete bevuto e NESSUNO può obbligarvi a spostarvi. Se vogliono fanno la multa e morta lì.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 05/11/2017 alle: 15:02:56
In risposta al messaggio di impiegatodelvolante del 05/11/2017 alle 13:55:48

Però, un camper, ha scritto sulla CDC uso abitazione e devono dimostrarmi che in quel momento io non stessi dimorandoche è ben diverso dal guidare . difatti, non c'è nessuna legge che vieti di bere nella propria abitazione.  
In altre parole poiché il camper è un veicolo con una doppia adibizione: (i) mezzo di trasporto e (ii) veicolo abitativo, se non sei in movimento stai campeggiando, condividi?
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