http://www.turismoitinerante.co...
Ed ecco lì'intervento del camperista: In realtà il tema che espongo non riguarda in maniera vera e propria il codice della strada, ma l'articolo 41 della legge regionale 16/2004 dell'Emilia Romagna, che evidentemente vuole distinguersi nella persecuzione di chi vuole vivere un turismo itinerante.. I fatti: domenica 13 agosto alle 10 di mattina mi trovavo con camper e famiglia sul fiume Trebbia, comune di Corte Brugnatella presso il paese di Marsaglia, provincia di Piacenza, quando sono stato raggiunto da due agenti di Polizia Provinciale che mi hanno chiesto un documento di identità, dopo di che mi hanno detto che dovevano farmi un verbale da 100 euro per violazione dell'articolo 41 della l.r. 16/2004, che riporto di seguito: Art. 41 Campeggi temporanei. Divieto di campeggio libero 1. Nel territorio regionale è vietato il soggiorno con tende o altri mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture di cui agli articoli 6, 14 e 15, dei campeggi approntati in strutture agrituristiche ai sensi della legge regionale 26/1994, da quanto previsto dalla legge regionale 8 agosto 2001, n. 23 (Norme per la tutela e la regolamentazione dei campeggi didattico-educativi nel territorio della Regione Emilia-Romagna), da quanto previsto dal decreto legislativo n. 285 del 1992 e relativo regolamento di attuazione in merito alla sosta delle autocaravan, da quanto previsto dalla legge regionale 23 novembre 1988 n. 47 (Norme per le minoranze nomadi in Emilia-Romagna). È fatta, inoltre, eccezione per lo stazionamento occasionale di un'unica unità abitativa in aree private ed in prossimità di edifici dotati di servizi igienici, da parte del proprietario o col suo consenso. L'infrazione è stata elevata a me come persona fisica, non al mezzo, e mi è stato detto che se fossi stato in bicicletta e sacco a pelo il discorso non cambiava. Vi risparmio i dettagli della colorita discussione che ho intavolato con i simpatici gestori dell'ordine. Ora ho qui in tasca la copia del verbale e mi appresto a preparare un ricorso. Qualcuno è già incappato in un simile provvedimento? Consigli? idee in merito? grazie a tutti roberto id="size3"> Come è facile intuire un eventuale ricorso si baserà sul se l'art. 185 prevede la sola condizione di sosta o autorizzi anche il soggiorno nelle condizioni implicite previste dal comma due che però non parla di facoltà di dormire all'interno (condizione che sarebbe da ricavarsi implicitamente e per eccezione). Sta di fatto che in base a questo articolo 41 c'è anche il dubbio sul se ci sia differenza tra chi dorme in auto e chi in camper. Questo perché il camper è un veicolo mobile omologato apposta per consentire il ricovero notturo (dormire) dell'equipaggio quindi il pernottamento come detto dall'art. 41, mentre l'auto ha diversa destinazione d'uso omologata (trasporto di persone).quote:Originally posted by Lei2003> La polizia provinciale... sarebbe quella che dovrebbe controllare anche i cacciatori ed i pescatori. Ho fatto per 12 anni il guardiacaccia per il wwf e quando ci capitava di incontrarli (sempre per strada) avevano gli scarponi pulitissimi e lucidi mentre noi eravamo infangati fino al ginocchio. Probabilmente è meno faticoso (e meno pericoloso) elevare un verbale ad un camperista piuttosto che scovare e bloccare un bracconiere. Che tristezza. Ciao Lucio.
impossibile commentare.....avevano giusto il camper da multare, NESSUN ALTRO LAVORO DA SVOLGERE, quei solerti tutori dell'ordine!!!!!!!!!!!GRGRGRRRGRGRGRGRGRGRRGGRGRGRGR LIA >
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno> Mi pare siamo arrivati alla frutta. Le Regioni, le Province, i comuni, ecc.... hanno scambiato e fatto diventare identico il significato di AUTONOMIA e ANARCHIA. Ma vi pare che un cittadino ITALIANO non poss apiù essere in grado di viaggiare in ITALIA con regole certe e valide per TUTTA la nazione??? Mi pare siamo alla frutta!!!!
SCome è facile intuire un eventuale ricorso si baserà sul se l'art. 185 prevede la sola condizione di sosta o autorizzi anche il soggiorno nelle condizioni implicite previste dal comma due che però non parla di facoltà di dormire all'interno (condizione che sarebbe da ricavarsi implicitamente e per eccezione). Sta di fatto che in base a questo articolo 41 c'è anche il dubbio sul se ci sia differenza tra chi dorme in auto e chi in camper. Questo perché il camper è un veicolo mobile omologato apposta per consentire il ricovero notturo (dormire) dell'equipaggio quindi il pernottamento come detto dall'art. 41, mentre l'auto ha diversa destinazione d'uso omologata (trasporto di persone). >
quote:Originally posted by luigi64> Ciao, per me OK (facimmo ammunja…). Ciao, Ivano.id="blue">
e se provassimo a chiedere chiarimenti direttamente al presidente della Regione E.R e all'Assessore al Turismo? Inondandolo di mail, fax, lettere e quant'altro con il seguente tenore : Avre intenzione di recarmi con il mio autocaravan in località ......... posso farlo legittimamente oppure no ? Naturalmente sarebbe opportuno mandarla in copia anche ai gruppi di opposizione. Mettiamo i politici nelle condizioni di esporsi in prima persona senza nascondersi dietro a vigili che (più o meno solerti) devono obbedire al podestà del paese. Inoltre direi che "mondo natura" , che guarda caso si svolge proprio nella stessa regione) sarebbe un ottimo palcoscenico dove esporre il testo della legge e illustrarlo nei vari seminari dove i politici si vengono a lustrare. Luigi >
quote:Originally posted by f_canali> Perché no?
A me sembra che ci sia un errore normativo di fondo che nessuno fino ad ora aveva segnalato. Qualche tempo fa la regione ha messo sul sito un area apposita per incentivare il Plain air! quindi mi sembra vada proprio nella direzione opposta. Questa è la mail che il sito della regione ha attivato all'upo: pleinair@regione.emilia-romagna.it. Posso inviare secondo voi a questo indirizzo il link di TI e COL per vedere se e cosa rispondono? >
quote:Originally posted by carlo ulisse> Ciao, per quanto riguarda il discorso economico, di per se' ricorrere presso il GdP non costa molto : essenzialmente la raccomandata per inviare il ricorso (che si puo' anche evitare depositando il ricorso di persona presso la cancelleria del GdP questo ovviamente se l'ufficio del GdP e' vicino) se non per if fatto che poi per l'udienza bisogna recarsi (spendendo quindi soldi) presso la citta' del GdP di competenza che e' quella dove viene elevata la contravvenzione ; e qui iniziano i problemi xche' per noi turisti itineranti succede quasi sempre che la multa venga ricevuta in una localita' distante (piu' o meno) dalla propria residenza. Il tempo e' quello relativo ad analizzare la multa ricevuta e studiare e preparare il ricorso, e poi quello da dedicare all'udienza (che comprende l'eventuale "trasferta" presso la citta' dove c'e' l'uff. del GdP). Ma piu' che altro il fattore piu' "dissuadente" e' la "rompitura di scatole"... Quando si viene multati e si pensa di voler ricorrere, se non si vuole fare tutto da se' ci si puo' rivolgere all'Associazione Nazionale ************* ********** (ANCC, sito web www.************* **********.it dove si puo' trovare l'indirizzo di email) Ciao, Ivano.id="blue">
ma quanto costa ricorrere, tempo, soldi ed altro? >