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AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 05/10/2006 alle: 18:47:29
come già citato la sentenza n° 9649 del 26-09-1998 che viene citata nel numero di ottobre 2006 di A/C AUTOCARAVAN a proposito della controversia per un parcheggio di un camper in una corte condominiale, dall'avvocato Lorenzo Curradi legale di AUTOCARAVAN dice che le delibere assembleari che senza l'unanimità dei condomini, vietino il suddetto uso particolare ( parcheggio di roulottes) nelle aree comuni, deve ritenersi nulla perchè lesiva del diritto di ciascun condominio all'uso della cosa comune che non altera la destinazione e non limita l'uso paritetico da parte degli altri condomini. Questa sentenza vale sia per i camper che per le roulotte.
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AndreLaura
AndreLaura
15/09/2006 307
Inserito il 05/10/2006 alle: 18:57:52
Come acquirente non sono tenuto ad accettare il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. Se non accetti il notaio non ti fa il rogito, perchè fa parte delle condizioni di vendita su cui devi apporre l'autografo per la vendita! l'appartamento viene venduto previa accettazione del regolamento. Altra cosa è la tabella millesimale, che può essere contestata sempre, nel caso si scoprano parti non inserite nei millesimi

Modificato da AndreLaura il 05/10/2006 alle 19:01:34
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 06/10/2006 alle: 10:05:29
quote:Originally posted by AndreLaura
Come acquirente non sono tenuto ad accettare il regolamento sottoscritto dal precedente proprietario. Se non accetti il notaio non ti fa il rogito, perchè fa parte delle condizioni di vendita su cui devi apporre l'autografo per la vendita! l'appartamento viene venduto previa accettazione del regolamento. >
> La cosa non è proprio in questi termini. Cerco di spiegarmi meglio. Il problema è per chi vende l'appartamento nel caso avesse firmato un regolamento condominale che imponga l'obbligo di far accettare tale regolamento al futuro acquirente. Se il venditore ha sottoscritto tale clausola deve dirlo all'atto della sottoscrizione del "compromesso" nella quale l'acquirente versa la fatidica caparra. Se tale problema scappa fuori all'atto del contratto vero e proprio e l'acquirente non accetta tale imposizione il venditore è reo di violazione della norma pre-contrattuale e dovrà risarcire l'acquirente con la restituzione della caparra maggiorata degli interessi legali e della mora prevista per legge. Quando acquistai il mio appartamento (un attico con 250 m di terrazzo al piano) pretesi che ne contratto di acquisto fosse inserita la dizione "esente da qualsiasi tipo di vincolo nei confronti di terzi". Per quasi 10 anni (dal 90 al 1999) provarono a farmi firmare un regolamento condominiale. Contenendo sempre limitazioni del tipo: - vietato l'uso del garage comune (6 posti auto di cui quello mio da solo è il 30% della superficie come da mappa allegata al contratto di acquisto) dalle 22 alle 6 per evitare i rumori della serranda - vietato usare i terrrazzi di proprietà dopo le 21 e fino alle 7 - utilizzo dell'ascensore interdetto dalle 23 alle 6 (devo dire piuttosto rumoroso anche se i suoi motori sono sopra il mio appartamento e a me i rumori non disturbano). - obbligo di vendere l'appartamento solo a chi accetta il presente regolamento. Il garage, essendo nottambulo, e al pari dell'ascensore lo voglio usare ogni volta che mi serve soprattutto data la scarsezza di parcheggi in zona. Stessa cosa per il mio terrazzo, ovviamente nel rispetto degli orari di legge per i rumori molesti. Figuriamoci se poi abitando in alto intendo limitare la mia libertà di entrare o uscire di casa per l'ascensore interdetto. Figuriamoci se intendo limitare la mia possibilità di vendere l'appartamento imponendo quecosa ad altri. Ora, dopo il cambio dell'amministratore e il cambio di alcuni condomini che la pensano come me da 5 anni non si parla più di regolamento. Comunque ricordiamoci che il regolamento è un contratto tra privati e che diventa vincolante SOLO e SE lo firmiamo. Cordiali saluti
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