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Aiuto: multa Patente C in autostrada a 116

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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 18/03/2008 alle: 09:42:26
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by camperillo
in merito alla multa io non ricorrerei perchè interpretando il cds, un mezzo che pesa (a prescindere che sia un'autocaravan) oltre i 35q non può oltrepassare i 100 kmh in autostrada, quindi la multa è corretta. inviterei a riflettere tutti i possessori di autocaravan con peso superiore ai 3,5t ...i tutor sanno distinguere. 100 orari comunque sono la velocità giusta anche per autocaravan con peso rientrante ai 3,5t e guidabili con patente b. saluti f. >
> Ahhh, e i pullman over 35, ma under 80? I tutor sanno distinguere, verissimo, ma a seconda di come sono stati impostati!!! Il ricorso è d'obbligo!!!
>
> putroppo... il mezzo pesa oltre i 35q lo sarebbe anche il pullman e avrebbe preso probabilmente la stessa multa. non credo che il singolo possa stabilire chi si e chi no, tutto dipende da i dati incrociati con la motorizzazione, infatti nella maschera,(vedi immagine di The Davil), c'è una casella che identifica la categoria di appartenenza è il compiuter che gestisce il tutto. ormai i mezzi pesanti vanno in autostada a 105 li vedi incolonnati. quindi se hanno potuto inviare un verbale con eccesso di velocità di 116 non è stato per caso ma perchè sono in grado di distinguere e quindi il ricorso sarebbe una perdita di tempo, però ognuno è libero per carità. ps x giuliano marchetti nella foto immortalano come esempio anche una Porche che va ben oltre i 200, seguendo la logica dei cavalli, se lo potrebbe permettere, non conta però per il cds avere o no 180cv, contano solo i limiti di velocità per categorie omogenee quindi. capisco la tua inca...tura saluti franco
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 18/03/2008 alle: 13:24:34
quote:Originally posted by camperillo
putroppo... il mezzo pesa oltre i 35q lo sarebbe anche il pullman e avrebbe preso probabilmente la stessa multa. non credo che il singolo possa stabilire chi si e chi no, tutto dipende da i dati incrociati con la motorizzazione, infatti nella maschera, (vedi immagine di The Davil), c'è una casella che identifica la categoria di appartenenza è il compiuter che gestisce il tutto. ormai i mezzi pesanti vanno in autostada a 105 li vedi incolonnati. >
> Appunto s tratta di come imposti il computer! I pullman over 35 ma under 80 NON viaggino incolonnati a 105, ma spesso mi superano a oltre 130!!! I Camper non sono né categoria M2 né categoria Nxy!!! Gli estremi per il ricorso ci sono tutti. Fidati ho già preso una multa per eccesso di velocità in superstrada e sono stato multato (dopo essere stato fermato col telelaser a pistola) per aver infranto il limite AUTOMOBILISTICO di 115 Km/h e spiccetti (tolleranza compresa)di oltre 5 Km/h e non oltre 10 Km/h. Se avessero considerato il camper un CAMION mi avrebbero sanzionato in modo assai pesante compresa la decurtazione dei punti. Ciao
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 18/03/2008 alle: 14:57:08
quote:Originally posted by giuliano marchetti
..... cosi' domani faccio l' ultimo tentativo.id="red">id="size2">>
> A meno che non stìano proprio scadendo i 60 giorni dalla notifica, ti preparero' la bozza dopo Pasqua. [1] ------------------------------ [1] p.s. in modifica: anzi prima, con tanti auguri.

Modificato da TheDevil il 21/03/2008 alle 20:57:23
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 18/03/2008 alle: 14:59:06
quote:Originally posted by camperillo
in merito alla multa io non ricorrerei perchè interpretando il cdsid="red">, un mezzo che pesa (a prescindere che sia un'autocaravan) oltre i 35q non può oltrepassare i 100 kmh in autostrada, quindi la multa è corretta.>
> Il CdS non va interpretato ma semplicemente letto ed applicato. Definizioni della categoria di veicoli N2: - veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 tid="green"> (dalla Direttiva 70/156/CEE); - veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 tid="green"> (dal CdS, art. 47). Il terzo comma dell'art. 142 presenta, alla lettera g, la seguente dicitura: autoveicoli destinati al trasporto di cose o [autoveicoli destinati, ndr] ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="green">. Gli autoveicoli indicati nella prima parte della dicitura corrispondono a: - autocarri (CdS, art. 54/1, lettera d); - trattori stradali (ibidem, lettera e); - autoveicoli per trasporti specifici (ibidem, lettera f); - autoveicoli per uso speciale (ibidem, lettera g), mentre la seconda parte della dicitura specifica che si tratta dei veicoli inquadrati nella categoria N2id="green">. La lettera h successiva riguarda gli stessi tipi di veicolo, ma inquadrati nella categoria N3. Tutti gli autocaravan sono veicoli per uso speciale ma sono: - inquadrati nella categoria M1, a prescindere dalla massa massima, perche' sono destinati al trasporto di persone; - esentati dal montaggio del limitatore di velocita', di cui all'art. 179 CdS; - esentati dall'indicazione delle velocita' massime consentite, nella parte posteriore (art. 344 Reg.). D'altra parte i valori di massa massima di 3.5t e 12.0tid="green"> sono utilizzati unicamente per distinguere i veicoli appartenenti alla categoria N (Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote) nelle categorie N1, N2, N3. Per i veicoli appartenenti alla categoria M (Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), il criterio primario di suddivisione nelle categorie M1, M2, M3 e' invece il numero dei posti a sedere, con un criterio secondario dato dalla massa massima (pero' di valore pari a 5.t) per distinguere M2 da M3. ------------------------------ p.s. Per quanto riguarda il Porsche, il proprietario l'aveva da appena tre mesi al momento dell'infrazione e, forse, non si era ancora abituato a "controllare" 368 kw.
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camperillo
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14/02/2005 532
Inserito il 18/03/2008 alle: 21:28:29
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
in merito alla multa io non ricorrerei perchè interpretando il cdsid="red">, un mezzo che pesa (a prescindere che sia un'autocaravan) oltre i 35q non può oltrepassare i 100 kmh in autostrada, quindi la multa è corretta.>
> Il CdS non va interpretato ma semplicemente letto ed applicato. Definizioni della categoria di veicoli N2: - veicoli progettati e costruiti per il trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 tid="green"> (dalla Direttiva 70/156/CEE); - veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima superiore a 3,5 t ma non superiore a 12 tid="green"> (dal CdS, art. 47). Il terzo comma dell'art. 142 presenta, alla lettera g, la seguente dicitura: autoveicoli destinati al trasporto di cose o [autoveicoli destinati, ndr] ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 tid="green">. Gli autoveicoli indicati nella prima parte della dicitura corrispondono a: - autocarri (CdS, art. 54/1, lettera d); - trattori stradali (ibidem, lettera e); - autoveicoli per trasporti specifici (ibidem, lettera f); - autoveicoli per uso speciale (ibidem, lettera g), mentre la seconda parte della dicitura specifica che si tratta dei veicoli inquadrati nella categoria N2id="green">. La lettera h successiva riguarda gli stessi tipi di veicolo, ma inquadrati nella categoria N3. Tutti gli autocaravan sono veicoli per uso speciale ma sono: - inquadrati nella categoria M1, a prescindere dalla massa massima, perche' sono destinati al trasporto di persone; - esentati dal montaggio del limitatore di velocita', di cui all'art. 179 CdS; - esentati dall'indicazione delle velocita' massime consentite, nella parte posteriore (art. 344 Reg.). D'altra parte i valori di massa massima di 3.5t e 12.0tid="green"> sono utilizzati unicamente per distinguere i veicoli appartenenti alla categoria N (Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di merci ed aventi almeno quattro ruote) nelle categorie N1, N2, N3. Per i veicoli appartenenti alla categoria M (Veicoli a motore progettati e costruiti per il trasporto di persone ed aventi almeno quattro ruote), il criterio primario di suddivisione nelle categorie M1, M2, M3 e' invece il numero dei posti a sedere, con un criterio secondario dato dalla massa massima (pero' di valore pari a 5.t) per distinguere M2 da M3. ------------------------------ p.s. Per quanto riguarda il Porsche, il proprietario l'aveva da appena tre mesi al momento dell'infrazione e, forse, non si era ancora abituato a "controllare" 368 kw.
>
> la parola interpretare è perchè mi sembra che nonostante tutto ci sono diverse interpretazioni in merito altrimenti la discussione non ci sarebbe e neanche la multa per lo sfortunato. nell'art.127 è così riportato: autoveicoli destinati al trasporto di cose(N) o ad altri usi(NEGLI ALTRI USI CI SONO TUTTI GLI ALTRI VEICOLI COMPRESI GLI SPECIALI), di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t: 80 km/h fuori dei centri abitati; 100 km/h sulle autostrade; nel link dell'Aci è ancora più chiaro:

http://www.aci.it/index.php?id=975

la categoria M1,(8persone + conducente),è solo un riferimento al tipo di autoveicolo e non c'entra nulla con la N che è destinata al trasporto merci, l'unica categoria che è assogettata alle autovetture per limiti di velocità sono gli autobus e filobus fino alle 8t (rientrano nelle categorie M2/3 +di 8 persone oltre il conducente), e si guidano con una patente diversa dalla b e c cioè con la D che possiedo. Ritorno con convinzione all'indicatore dominante comune a tutti i veicoli che evita di discriminare categorie di veicoli: è il peso. rimango curioso per sapere lo svolgimento del ricorso anche perchè il confronto secondo me in questo caso è molto importante. saluti Franco
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 21/03/2008 alle: 21:06:22
quote:Originally posted by giuliano marchetti
>
> Di sèguito il testo del ricorso che ti avevo promesso, con un temporaneo omissis per il punto 11. -------------------- p.s in modifica: cancello il testo originale in quanto resta riportato nel quote di Camperillo. Il testo aggiornato del ricorso e' riproposto in un intervento successivo.id="green">

Modificato da TheDevil il 07/05/2009 alle 17:37:37
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 22/03/2008 alle: 10:59:17
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by giuliano marchetti
>
> Di sèguito il testo del ricorso che ti avevo promesso, con un temporaneo omissis per il punto 11. Speriamo che, nonostante le vacanze di Pasqua (per me saltate), qualche altro frequentatore del forum ci voglia dare qualche suggerimento. TESTO DEL RICORSO Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di ........... <<<riga 6 del verbale>>> Ricorso al Prefetto (art. 203 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) avverso il Verbale di Accertamento n. ........... del ............. per presunta violazione del Codice della Strada rilevata il ............. nel Comune di ............., a carico dell'autoveicolo <<<marca/modello>>> con targa ........... Il sottoscritto ........................... nato a ....................... il ............., residente in .................. via ................. n...., intestatario dell'autoveicolo di cui all'oggetto,
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emanare ordinanza di archiviazione del verbale a margine per insussistenza della violazione contestata, e cioe' "ART: 142/8 CDS, SUPERAVA DI OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40 KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'", in relazione alle motivazioni che seguono. 1) La velocita' media accertata di 116,33 km/h risulta ampiamente inferiore al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade in assenza di precipitazioni atmosferiche (ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'art. 142 CdS). 2) La predetta velocita' media accertata denota inoltre una condotta di guida nella piena osservanza degli obblighi di cui all'art. 141 CdS, sempre con riferimento al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade. 3) In presenza di una velocita' media accertata di 116,33 km/h, la descrizione dell'infrazione, come soprariportata, porta alla deduzione che la velocita' accertata sia stata confrontata con un limite massimo di velocita' di 100 km/h. Al riguardo il verbale non contiene alcuna motivazione sulla causale per la quale il veicolo in oggetto avrebbe dovuto osservare il predetto limite massimo di velocita', in contrasto con le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 201 CdS riguardanti la compilazione del verbale e cioe' con gli estremi precisi e dettagliati della violazione. 4) Sulle autostrade l'obbligo di osservare un limite massimo di velocita' di 100 km/h puo' discendere soltanto da una delle seguenti causali: - presenza di apposita segnaletica stradale, ove il concessionario si sia avvalso della facolta' di fissare (ai sensi del secondo comma dell'art. 142 CdS) un limite massimo di velocita' diverso da quello di 130 km/h, vigente a carattere generale ai sensi del primo comma dell'art. 142 CdS; - inquadramento del veicolo in una delle categorie di veicoli indicate al terzo comma dell'art. 142. 5) Sul tratto di autostrada, dove e' stata effettuata la rilevazione oggetto del presente verbale ed alla relativa data, non risultavano collocati segnali stradali ad indicare la prescrizione di un limite massimo di velocita' di 100 km/h, come potra' essere confermato dalla Sezione di Polizia Stradale che ha disposto la notifica del verbale. 6)id="green"> Entro i limiti massimi di velocita' eventualmente disposti dal concessionario ai sensi del secondo comma dell'art. 142, determinate categorie di veicoli non possono comunque superare specifici limiti massimi di velocita' in autostrada ai sensi del terzo comma dell'art. 142. In particolare il limite massimo di velocita' di 100 km/h risulta definito - a carattere specifico - per le categorie di veicoli indicati alle lettere: f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g)id="green"> autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usiid="green">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. 7) Nella lettera f) sono quindi compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1-b CdS mentre nella lettera g) sono compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere d-e-f-g CdS. 8) Secondo la classificazione comunitaria di cui alla Direttiva 70/156/CEE, le due lettere citate dell'art. 142/3 CdS comprendono i veicoli inquadrati rispettivamente nelle categorie M3 ed N2, come attribuite in sede di immatricolazione ed indicate alla voce [J] della Carta di Circolazione. 9) L'autoveicolo di cui all'oggetto e' inquadrato nella categoria M1 con tipo di carrozzeria autocaravan, in quanto adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (come da art. 54, comma 1-m CdS). L'autoveicolo di cui all'oggetto non rientra quindi, ne' per la categoria comunitaria di inquadramento ne' per la distinzione di cui all'art. 54 CdS, tra i veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS. 10) Ad abundantiam si ricorda che, a differenza dei veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS, l'autocaravan (di categoria M1 a prescindere dalla massa massima) non e' soggetto al montaggio ed utilizzo del limitatore di velocita' di cui al D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. 2 marzo 2005, n.50. 11) omissis
P.Q.M. (in particolare ai punti 3, 5 ed 9)
Il sottoscritto conferma la richiesta di archiviazione del verbale in oggetto e, ai fini dell'istruttoria, chiede inoltre l'audizione personale ai sensi dell'art. 204, comma 1-ter CdS, con riserva di presentare ulteriore documentazione a corredo della motivazione sub 9. Allega la fotocopia del verbale in oggetto. Con osservanza. <<<firma>>> ................, li .............
>
> complimenti per la stesura...fai di mestiere l'avvocato? quindi con grande difficolta faccio un'osservazione e ti pogo una domanda : Tu gli altri usi id="green"> come li consideri a quale veicoli secondo si fa riferimento ? è il punto 6 g da te menzionato nella bozza del ricorso saluti e Buona Pasqua Franco
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ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 22/03/2008 alle: 17:01:10
quote:Originally posted by Cristina 11
Scusate,ho chiesto personalmente alla polizia stradale se con Autocaravan ad uso speciale peso sup ad 35qli. i limiti di velocità, mi hanno confermato quelli riportati da Albè. >
> Purtroppo, stante l'affidabilità dei nostri tutori dell'ordine, la cosa non vuol dire granché. Anche sul sito della Polstrada sono riportate interpretazioni molto opinabili di norme e decreti. Ciao, Aldo P.S.: BUONA PASQUA
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TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 22/03/2008 alle: 18:55:49
quote:Originally posted by camperillo
Tu gli altri usi id="green"> come li consideri a quale veicoli secondo si fa riferimento?>
> Li ho gia' indicati negli interventi con ID 499018 e 502560 di questo 'topic' ed inoltre nel punto 7 della bozza di ricorso. A mio avviso sono i veicoli di cui alle lettere e-f-g del primo comma dell'art. 54. Buona Pasqua anche a te ed ai lettori che ci stanno seguendo nelle nostre conversazioni.
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 25/03/2008 alle: 15:30:45
quote:Originally posted by giuliano marchetti
>
> Per completare il punto 11 della bozza di ricorso (nel frattempo diventato 12) mi servirebbe sapere se la presunta infrazione sia stata rilevata prima/dopo del 4 agosto 2007, anche se hai gia' scritto Per questo 3 mesi fa ho cambiato camper e categoria.
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 25/03/2008 alle: 15:46:00
quote:Originally posted by camperillo
complimenti per la stesura...fai di mestiere l'avvocato?>
> Ti ringrazio ma non sono avvocato e l'ho gia' scritto Ma non sono un "addetto ai lavori" e riterrei quantomeno opportuna anche la consulenza di un professionista legale, quando ho manifestato la disponibilita' a preparare una bozza del ricorso.
22
giuliano marchetti
giuliano mar...
10/12/2003 110
Inserito il 25/03/2008 alle: 23:38:21
Ti rigrazio moltissimo Thedevil per la preparazione del ricorso. L'infrazione è stata commessa a gennaio 2008. Adesso non so che fare perchè nel frattempo ho preferito pagare prima che scadesero i 60 gg dalla notifica, e per l' insistenza della stradale di Lecco nel dire che si tratta comunque di un mezzo over 35q. Mi hanno detto che in caso di ricorso avrei dovuto presenziare e che sempre secondo loro non esistevano i presupposti. Ultima cosa,, è normale che nel verbale non si fa riferimento alla velocita' che sarei dovuto andare ma solo quella rilevata? Saluti. p.s. se uno paga non è piu' possibile ricorrere.
19
TheDevil
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23/11/2006 4690
Inserito il 29/03/2008 alle: 22:22:22
quote:Originally posted by giuliano marchetti
... è normale che nel verbale non si fa riferimento alla velocita' che sarei dovuto andare ma solo quella rilevata?>
> Ne avevo gia' fatto cenno nel punto 3 della bozza di ricorso, che nel frattempo ho integrato con ulteriori dettagli come dal testo seguente: Ill.mo Sig. Prefetto della Provincia di ........... <<<riga 6 del verbale>>> Ricorso al Prefetto (art. 203 D.Lgs 30 aprile 1992, n. 285) avverso il Verbale di Accertamento n. ........... del ............. per presunta violazione del Codice della Strada rilevata il ............. nel Comune di ............., a carico dell'autoveicolo <<<marca/modello>>> con targa ........... Il sottoscritto ........................... nato a ....................... il ............., residente in .................. via ................. n...., intestatario dell'autoveicolo di cui all'oggetto,
CHIEDE
alla S.V. Ill.ma di voler emanare ordinanza di archiviazione del verbale a margine per insussistenza della violazione contestata, e cioe' "ART: 142/8 CDS, SUPERAVA DI OLTRE 10 KM/H E DI NON OLTRE 40 KM/H I LIMITI MASSIMI DI VELOCITA'", in relazione alle motivazioni che seguono. 1) La velocita' media accertata di 116,33 km/h risulta ampiamente inferiore al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade in assenza di precipitazioni atmosferiche (ai sensi del disposto di cui al primo comma dell'art. 142 CdS). 2) La predetta velocita' media accertata denota inoltre una condotta di guida nella piena osservanza degli obblighi di cui all'art. 141 CdS, sempre con riferimento al limite massimo di velocita' di 130 km/h vigente, a carattere generale, sulle autostrade. 3) In presenza di una velocita' media accertata di 116,33 km/h, la descrizione dell'infrazione, come soprariportata, porta alla deduzione che la velocita' accertata sia stata confrontata con un limite massimo di velocita' di 100 km/h. Al riguardo il verbale non contiene alcuna motivazione sulla causale per la quale il veicolo in oggetto avrebbe dovuto osservare il predetto limite massimo di velocita', in contrasto con le disposizioni di cui al primo comma dell'art. 201 CdS riguardanti la compilazione del verbale e cioe' con gli estremi precisi e dettagliati della violazione. In realta' l'apposita sezione descrizione dell'infrazione del verbale risulta compilata con la semplice descrizione della sanzione, mentre invece avrebbe dovuto evidenziare un'indicazione del genere Inosservanza del limite massimo di velocita' di 100 km/h di cui all'art. 142, comma ? (?=2o3) CdS. In mancanza degli estremi precisi e dettagliati della violazione, le successive motivazioni sono espresse per deduzione. 4) Sulle autostrade l'obbligo di osservare un limite massimo di velocita' di 100 km/h puo' discendere soltanto da una delle seguenti causali: - presenza di apposita segnaletica stradale, ove il concessionario si sia avvalso della facolta' di fissare (ai sensi del secondo comma dell'art. 142 CdS) un limite massimo di velocita' diverso da quello di 130 km/h, vigente a carattere generale ai sensi del primo comma dell'art. 142 CdS; - inquadramento del veicolo in una delle categorie di veicoli indicate al terzo comma dell'art. 142 CdS. 5) Sul tratto di autostrada, dove e' stata effettuata la rilevazione oggetto del presente verbale ed alla relativa data, non risultavano collocati segnali stradali ad indicare la prescrizione di un limite massimo di velocita' di 100 km/h, come potra' essere confermato dalla Sezione di Polizia Stradale che ha disposto la notifica del verbale. 6) Entro i limiti massimi di velocita' eventualmente disposti dal concessionario ai sensi del secondo comma dell'art. 142 CdS, determinate categorie di veicoli non possono comunque superare specifici limiti massimi di velocita' in autostrada ai sensi del terzo comma dell'art. 142 CdS. In particolare il limite massimo di velocita' di 100 km/h risulta definito - a carattere specifico - per le categorie di veicoli indicati alle lettere: f) autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 t; g) autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t e fino a 12 t. 7) Nella lettera f) sono compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera b CdS. 8) Nella lettera g) sono compresi i veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettere d-e-f-g CdS. 9) Secondo la classificazione comunitaria di cui alla Direttiva "quadro" 70/156/CEE, le due lettere citate f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS comprendono i veicoli inquadrati rispettivamente nelle categorie M3 ed N2, come attribuite in sede di immatricolazione ed indicate alla voce [J] della Carta di Circolazione. 10) L'autoveicolo di cui all'oggetto e' inquadrato nella categoria M1 con tipo di carrozzeria autocaravan, in quanto adibito al trasporto ed all'alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente (come da art. 54, comma 1, lettera m CdS). L'autoveicolo di cui all'oggetto non rientra quindi, ne' per la categoria comunitaria di inquadramento ne' per la distinzione di cui all'art. 54 CdS, tra i veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS. 11) Ad abundantiam si ricorda che, a differenza dei veicoli indicati alle lettere f) e g) del terzo comma dell'art. 142 CdS, l'autocaravan (di categoria M1 a prescindere dalla massa massima) non e' soggetto al montaggio ed utilizzo del limitatore di velocita' di cui al D.M. 19 novembre 2004, pubblicato sulla G.U. 2 marzo 2005, n.50. 12) A riprova di quanto affermato ai precedenti punti 10 e 11, l'esclusione dell'autoveicolo di cui all'ogggetto dalle categorie di veicoli specificate al terzo comma dell'art. 142 CdS e' altresi' confermata dal contenuto dello stesso verbale, dove non risultano applicate le sanzioni di cui ai commi 10 ed 11 dello stesso articolo 142 CdS ed inoltre le sanzioni di cui al comma 13 dell'art. 72 CdS. Nella denegata ipotesi che la presente richiesta non venga accolta, con la conferma del verbale e l'irrogazione della prevista sanzione, si crerebbero i presupposti per un provvedimento disciplinare nei riguardi dei verbalizzanti. Si ritiene invece, proprio per i contenuti del verbale, che possa trattarsi di un'erronea programmazione del SICVe, nel cui sistema informativo puo' essere stata "caricata" una regola infondata per i veicoli identificati dal programma con il codice ATVN. Dalle modalita' di elaborazione del programma e dalla stampa del verbale sembra infatti che la "tabella delle velocita' per categorie di veicolo" preveda, in presenza di un veicolo ATVN, un confronto con la massa massima e l'individuazione della velocita' 130 (<=3500 kg) oppure 100 (>3500 kg) da far risultare nella videata a disposizione dell'operatore che deve convalidare oppure eliminare la rilevazione automatica. Questo confronto costituisce un'errata impostazione del programma in quanto i veicoli ATVN vanno assoggettati alle stesse regole previste per i veicoli A.
P.Q.M. (in particolare ai punti 3, 5 e 10)
Il sottoscritto conferma la richiesta di archiviazione del verbale in oggetto e, ai fini dell'istruttoria, chiede inoltre l'audizione personale ai sensi dell'art. 204, comma 1-ter CdS, con riserva di presentare ulteriore documentazione a corredo della motivazione sub 10. Allega la fotocopia del verbale in oggetto. Con osservanza. <<<firma>>> ................, li ............. id="green"> Questa bozza e' ormai solo un esercizio accademico, visto che hai preferito pagare la sanzione, ma puo' rimanere come base di discussione su alcuni aspetti prettamente legali, sui quali mi farebbe piacere conoscere opinioni professionali non appena Ngeloco avra' l'opportunita' di rientrare nel forum.
18
rapaki
rapaki
14/09/2007 5660
Inserito il 04/07/2008 alle: 18:15:21
Non guidare piu' velocemente di quello che puo' fare il tuo angelo custode
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 27/11/2008 alle: 10:27:01
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by camperillo
putroppo... il mezzo pesa oltre i 35q lo sarebbe anche il pullman e avrebbe preso probabilmente la stessa multa. non credo che il singolo possa stabilire chi si e chi no, tutto dipende da i dati incrociati con la motorizzazione, infatti nella maschera, (vedi immagine di The Davil), c'è una casella che identifica la categoria di appartenenza è il compiuter che gestisce il tutto. ormai i mezzi pesanti vanno in autostada a 105 li vedi incolonnati. >
> Appunto s tratta di come imposti il computer! I pullman over 35 ma under 80 NON viaggino incolonnati a 105, ma spesso mi superano a oltre 130!!! I Camper non sono né categoria M2 né categoria Nxy!!! Gli estremi per il ricorso ci sono tutti. Fidati ho già preso una multa per eccesso di velocità in superstrada e sono stato multato (dopo essere stato fermato col telelaser a pistola) per aver infranto il limite AUTOMOBILISTICO di 115 Km/h e spiccetti (tolleranza compresa)di oltre 5 Km/h e non oltre 10 Km/h. Se avessero considerato il camper un CAMION mi avrebbero sanzionato in modo assai pesante compresa la decurtazione dei punti. Ciao [/quote] ...
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 27/11/2008 alle: 10:33:25
quote:Originally posted by FrancoIV
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
<blockquote ><font size="1" face="Arial, Verdana, Helvetica" >quote:<hr height="1" noshade >Originally posted by camperillo
putroppo... il mezzo pesa oltre i 35q lo sarebbe anche il pullman e avrebbe preso probabilmente la stessa multa. non credo che il singolo possa stabilire chi si e chi no, tutto dipende da i dati incrociati con la motorizzazione, infatti nella maschera, (vedi immagine di The Davil), c'è una casella che identifica la categoria di appartenenza è il compiuter che gestisce il tutto. ormai i mezzi pesanti vanno in autostada a 105 li vedi incolonnati. >
> Appunto s tratta di come imposti il computer! I pullman over 35 ma under 80 NON viaggino incolonnati a 105, ma spesso mi superano a oltre 130!!! I Camper non sono né categoria M2 né categoria Nxy!!! Gli estremi per il ricorso ci sono tutti. Fidati ho già preso una multa per eccesso di velocità in superstrada e sono stato multato (dopo essere stato fermato col telelaser a pistola) per aver infranto il limite AUTOMOBILISTICO di 115 Km/h e spiccetti (tolleranza compresa)di oltre 5 Km/h e non oltre 10 Km/h. Se avessero considerato il camper un CAMION mi avrebbero sanzionato in modo assai pesante compresa la decurtazione dei punti. Ciao
>
> ... [/quote] ???id="size6">
17
djhell
djhell
27/11/2008 5
Inserito il 27/11/2008 alle: 11:45:39
Se fate ricorso e non vincete, rischiate di pagare il doppio della pena.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 27/11/2008 alle: 13:36:57
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci I pullman over 35 ma under 80 NON viaggino incolonnati a 105, ma spesso mi superano a oltre 130!!![/id="size6">red] I Camper non sono né categoria M2 né categoria Nxy!!! Gli estremi per il ricorso ci sono tutti. Fidati...id="red">id="size3"> >
> Art. 47 cds - categoria M2:id="red"> veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima non superiore a 5 tid="red">; - categoria M3: veicoli destinati al trasporto di persone, aventi più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente e massa massima superiore a 5 tid="red">; DECRETO 19 NOVEMBRE 2004 PUBBLICATO SULLA GAZZETTA UFFICIALE N. 50 DEL 2-3-2005id="red"> Art. 1. 1. Il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 30 marzo 1994, di attuazione della direttiva 92/6/CEE, e' modificato come segue: a) omissis... b) l'art. 2 e' sostituito dal seguente: "Art. 2id="red">. - 1. Gli autoveicoli delle categorie M2 ed M3 id="red"> possono essere utilizzati su strada unicamente se muniti di un dispositivo di limitazione della velocità che ne limiti la velocità a 100 km/hid="red">. omissis... 2. Per quanto concerne gli autoveicoli della categoria M2id="red">, i veicoli della categoria M3 aventi un peso massimo superiore a 5 tonnellate ma inferiore o pari a 10 tonnellateid="red">, ed i veicoli della categoria N2, gli articoli 2id="red"> e 3 si applicano: a) ai veicoli immatricolati a partire dal 1° gennaio 2005, dal 1° gennaio 2005,id="red"> b) ai veicoli conformi ai valori limite di cui al decreto del Ministro dell'Ambiente 5 giugno 1989, come da ultimo modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 gennaio 2002, immatricolati tra il 1° ottobre 2001 ed il 1° gennaio 2005: 1) a partire dal 1° gennaio 2006, se trattasi di veicoli che effettuano sia trasporti nazionali che trasporti internazionali, 2) a partire dal 1° gennaio 2007, se trattasi di veicoli destinati esclusivamente al trasporto nazionale. id="size2">
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 27/11/2008 alle: 14:14:08
quote:Originally posted by FrancoIV
...>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
???id="size6">>
> ... = a.f.m.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 27/11/2008 alle: 14:21:10
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
...>
>
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
???id="size6">>
> ... = a.f.m.
>
> a.f.m. ???? Che cosa vuol dire??
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