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chorus
chorus
05/10/2006 12990
Inserito il 27/11/2008 alle: 23:18:45
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by PippoChecco
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno?>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Perche' la circolare ministeriale prot. 36101 del 23 aprile scorso all'oggetto "Revisione autocaravan" costituisce falsa ed errata applicazione della leggeid="red"> con riferimento a: - Direttiva comunitaria 96/96/CE; - Decreto Ministeriale 6 agosto 1998, n. 408; - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale riordino di tutte le disposizioni legislative citate nel relativo art. 231.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Non sono d'accordo con il Sign. TheDevil. La direttiva CEE fissa solo i controlli minimi, gli stati membri possono adottare discipline più restrittive e questo lo dice l'art. 5 della stessa direttiva citata dal Sign. TheDevil. [1]id="red"> ..... Pertanto il DM e la circolare Ministeriale sono strettamente conformi sia alla legge nazionale che alla Direttiva Europea. [2]id="red"> ..... Gradirei un suo commento, signor TheDevil, sul se vuole mantenere e perché la sua affermazione evidenziata in rosso che costituirebbe di per sé un autonomo motivo di ricorso. Mentre per quanto ho sopra espresso sarebbe priva di fondamento.>
> [1]id="red"> Dalla mia lettera aperta al Ministero https://www.camperonline.it/ind... (sub "Conclusione alternativa"), FrancoIV ha appreso che l'art. 5 della Direttiva 96/96/CE consente di aumentare la frequenza dei controlli tecnici sul territorio nazionale ed adesso fa sfoggio di questa conoscenza, come farina del suo sacco. [2]id="red"> Di recente ho scritto in un altro intervento: Da cittadino rispettoso delle regole mi sono soltanto adeguato all'interpretazione ministeriale del predetto DM, che continuo ovviamente a non condividere e per la quale ho espresso le motivazioni del mio individuale dissenso con una lettera aperta pubblicata nel forum. Non rientra affatto nella mia forma mentis disconoscere la validita' del D.M. 6 agosto 1998 (che e' atto normativo della Repubblica), ma da privato cittadino considero errata e falsa applicazione della legge (con un'espressione cara a FrancoIV) la circolare emanata nella scorsa primavera.id="green"> Il D.M. e' strettamente conforme sia alla normativa nazionale (art. 80 del CdS) sia alla Direttiva comunitaria 96/96/CE. E' soltanto la circolare ministeriale del 23 aprile scorso che costituisce falsa ed errata applicazione del D.M. e, di conseguenza, della Direttiva.id="size2">
>
> Copio/incollo la parte che interessa del DM in questione: 1. E' disposta la revisione generale ed annuale per le seguenti categorie di veicoli: a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto; b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; Copio/incollo la CM in questione: Giungono a questa sede richieste di chiarimento in ordine alla tempistica in base alla quale le autocaravan debbono essere sottoposte a revisione.Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II - paragrafo A - punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all'alloggio.Pertanto, alla luce delle disposizioni contenute nel decreto 6 agosto 1998, n. 408 ("Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi"), sono soggette a revisione: annuale, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t; quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e, successivamente, ogni due anni, le autocaravan di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t La circolare mi sembra assolutamente coerente con il decreto ministeriale. Anzi, questa fonte interpretativa ufficiale sottolinea ancora una volta l'uso speciale delle autocaravan. Infatti, la circolare dice: "definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all'alloggio".
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 28/11/2008 alle: 09:09:01
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by PippoChecco
E allora perche' devono fare la revisione ogni anno?>
>
quote:Originally posted by TheDevil
Perche' la circolare ministeriale prot. 36101 del 23 aprile scorso all'oggetto "Revisione autocaravan" costituisce falsa ed errata applicazione della leggeid="red"> con riferimento a: - Direttiva comunitaria 96/96/CE; - Decreto Ministeriale 6 agosto 1998, n. 408; - D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, quale riordino di tutte le disposizioni legislative citate nel relativo art. 231.>
>
quote:Originally posted by FrancoIV
Non sono d'accordo con il Sign. TheDevil. La direttiva CEE fissa solo i controlli minimi, gli stati membri possono adottare discipline più restrittive e questo lo dice l'art. 5 della stessa direttiva citata dal Sign. TheDevil. [1]id="red"> ..... Pertanto il DM e la circolare Ministeriale sono strettamente conformi sia alla legge nazionale che alla Direttiva Europea. [2]id="red"> ..... Gradirei un suo commento, signor TheDevil, sul se vuole mantenere e perché la sua affermazione evidenziata in rosso che costituirebbe di per sé un autonomo motivo di ricorso. Mentre per quanto ho sopra espresso sarebbe priva di fondamento.>
> [1]id="red"> Dalla mia lettera aperta al Ministero https://www.camperonline.it/ind... (sub "Conclusione alternativa"), FrancoIV ha appreso che l'art. 5 della Direttiva 96/96/CE consente di aumentare la frequenza dei controlli tecnici sul territorio nazionale ed adesso fa sfoggio di questa conoscenza, come farina del suo sacco. [A]id="red"> [2]id="red"> Di recente ho scritto in un altro intervento: Da cittadino rispettoso delle regole mi sono soltanto adeguato all'interpretazione ministeriale del predetto DM, che continuo ovviamente a non condividere e per la quale ho espresso le motivazioni del mio individuale dissenso con una lettera aperta pubblicata nel forum. Non rientra affatto nella mia forma mentis disconoscere la validita' del D.M. 6 agosto 1998 (che e' atto normativo della Repubblica), ma da privato cittadino considero errata e falsa applicazione della legge (con un'espressione cara a FrancoIV) la circolare emanata nella scorsa primavera.id="green"> Il D.M. e' strettamente conforme sia alla normativa nazionale (art. 80 del CdS) sia alla Direttiva comunitaria 96/96/CE. E' soltanto la circolare ministeriale del 23 aprile scorso che costituisce falsa ed errata applicazione del D.M. e, di conseguenza, della Direttiva.id="size2">
>
> [A] Le leggi e le direttive sono a disposizione di tutti. E "talvolta" le leggo pure io, specie quando rilevo l'infondatezza di ciò che si afferma in punta di diritto. Il Sig. TheDevil può evitare benissimo queste manifestazioni di "autoreferenzialità" specie quando è stato ampiamente dimostrato che le facoltà esercitate dal Ministero rientrano nelle norme in vigore sia a livello europeo (come chiarito peraltro dalla interpretazione, diciamo pure autentica, della Commissione) che a livello nazionale. E' proprio la direttiva e l'art. 80 del CDS che concedono agli stati membri ed al Ministero di disciplinate, nel DM e nella circolare, la tempistica più ridotta anche per le autocaravan. E l'esercizio fatto dal Ministero non costituisce errata e falsa applicazione della legge. Cordiali saluti.

Modificato da FrancoIV il 28/11/2008 alle 09:15:00
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 28/11/2008 alle: 13:00:00
quote:Originally posted by FrancoIV
E' proprio la direttiva e l'art. 80 del CDS che concedono agli stati membri ed al Ministero di disciplinare, nel DM e nella circolareid="red">, la tempistica più ridotta anche per le autocaravan. E l'esercizio fatto dal Ministero non costituisce errata e falsa applicazione della legge.>
> La prima affermazione di FrancoIV e' assolutamente perfetta nella costruzione, ma soltanto se si toglie la parte in rossoid="red">. La circolare ministeriale non ha funzione dispositiva ma soltanto divulgativa, perche' il CdS consente al Ministero di emanare disposizioni applicative dell'art. 80 soltanto attraverso appositi Decreti e non semplici circolari. Ed il D.M. 6 agosto 1998 non dispone alcuna differenziazione, in base alla massa, per la periodicita' del controllo tecnico riferito ai veicoli di categoria M1 (oggetto del terzo comma del DM, in coerenza con la Direttiva 96/96/CE). Di conseguenza, con la circ. 36101 del 23 aprile scorso l'esercizio fatto dal Ministero costituisce errata e falsa applicazione della legge. ------------------------------ p.s. per un esempio di "scivolone" dello stesso dipartimento ministeriale: - D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato in G.U. 80/2007 in materia di Rilascio della carta di qualificazione del conducente - rilievo UE del 26 febbraio 2008 per l'inosservanza di normative comunitarie - D.D. 20 marzo 2008, pubblicato in G.U. 102/2008, in sostanziale sostituzione del precedente.
19
chorus
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05/10/2006 12990
Inserito il 28/11/2008 alle: 13:51:48
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
E' proprio la direttiva e l'art. 80 del CDS che concedono agli stati membri ed al Ministero di disciplinare, nel DM e nella circolareid="red">, la tempistica più ridotta anche per le autocaravan. E l'esercizio fatto dal Ministero non costituisce errata e falsa applicazione della legge.>
> La prima affermazione di FrancoIV e' assolutamente perfetta nella costruzione, ma soltanto se si toglie la parte in rossoid="red">. La circolare ministeriale non ha funzione dispositiva ma soltanto divulgativa, perche' il CdS consente al Ministero di emanare disposizioni applicative dell'art. 80 soltanto attraverso appositi Decreti e non semplici circolari. Ed il D.M. 6 agosto 1998 non dispone alcuna differenziazione, in base alla massa, per la periodicita' del controllo tecnico riferito ai veicoli di categoria M1 (oggetto del terzo comma del DM, in coerenza con la Direttiva 96/96/CE). Di conseguenza, con la circ. 36101 del 23 aprile scorso l'esercizio fatto dal Ministero costituisce errata e falsa applicazione della legge. ------------------------------ p.s. per un esempio di "scivolone" dello stesso dipartimento ministeriale: - D.D. 7 febbraio 2007, pubblicato in G.U. 80/2007 in materia di Rilascio della carta di qualificazione del conducente - rilievo UE del 26 febbraio 2008 per l'inosservanza di normative comunitarie - D.D. 20 marzo 2008, pubblicato in G.U. 102/2008, in sostanziale sostituzione del precedente.
>
> Scusa The Devil, personalmente userei altri termini, del tipo che il Ministero ha "erroneamente" interpretato una legge (o un provvedimento normativo). Se non altro perchè definire in modo diverso, e più altisonante, un atto di simile portata lo trovo irriverente nei confronti di un apparato statale, costituito da sottili esperti. Ho già avuto modo di dirti che la penso diversamente da te. In ogni caso, le circolari ministeriali sono dei provvedimenti interni all'Amministrazione dello Stato, in questo caso dei trasporti, e costituiscono precise istruzioni impartite ai funzionari. Pertanto i funzionari degli uffici periferici si atterranno scrupolosamente a queste disposizioni e, francamente, non vorrei essere nei panni del collega camperista che revisiona il suo camper > 3,5 tons oltre l'anno.
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Prof. Antonio Calosci
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Inserito il 28/11/2008 alle: 14:10:07
quote:Originally posted by TheDevil
La circolare ministeriale non ha funzione dispositiva ma soltanto divulgativa, perche' il CdS consente al Ministero di emanare disposizioni applicative dell'art. 80 soltanto attraverso appositi Decreti e non semplici circolari. >
> L'uso da parte del Ministero (inteso come Ministro ma anche come Uffici) di uno strumento normativo inadeguato ovvero di grado inferiore a quello previsto dalla Legge da cui discende è uno dei principali motivi di successo di ricorsi presentati al TAR. Poi, troppo spesso, i Dirigenti ministeriali piuttosto che assumersi responsabilità in prima persona emanano "note" o "circolari" (il cui valore giuridico è simile), piuttosto che ordinanze. In pratica non si assumono responsabilità perché amano usare la formula tipo: "è parere dello scrivente ufficio che..." scaricando di fatto ogni responsabilità all'amministrazione periferica che se applica come dice la nota/circolare, in caso di nota/circolare errata, l'Amministrazione Centrale si trincera dietro un "il nostro era un parere", e se la nota/circolare era corretta poi accusano l'amministrazione periferica con "io te lo avevo detto"... L'Italia è il Paese della superficialità e poi, come tu ci segnali (e io aggiungo non solo in questo settore), l'Europa "emette rilievi". Ciao
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 28/11/2008 alle: 16:26:36
quote:Originally posted by chorus
Consentitemi di dire che mi piace molto il linguaggio utilizzato da FrancoIV, segno evidente di persona con formazione giuridica.>
>
quote:Originally posted by chorus
Scusa The Devil, personalmente userei altri termini, .....>
> Guarda che mi lìmito a citare, in corsivo, il linguaggio utilizzato da FrancoIV, perche' la mia formazione e' stata prettamente scientifica.
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chorus
chorus
05/10/2006 12990
Inserito il 28/11/2008 alle: 17:12:30
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by chorus
Consentitemi di dire che mi piace molto il linguaggio utilizzato da FrancoIV, segno evidente di persona con formazione giuridica.>
>
quote:Originally posted by chorus
Scusa The Devil, personalmente userei altri termini, .....>
> Guarda che mi lìmito a citare, in corsivo, il linguaggio utilizzato da FrancoIV, perche' la mia formazione e' stata prettamente scientifica.
>
> Precisazione: - il linguaggio utilizzato dall'utente FrancoIV (che per inciso non so chi sia) mi piace perchè denota una preparazione giuridica; - non ricordo di aver letto che l'utente FrancoIV abbia utilizzato parole che non voglio riscrivere (perchè non consone alla mia persona e al mio stile) nei confronti di interpretazioni ministeriali.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 01/12/2008 alle: 14:56:07
Le norme però smentiscono il Signor TheDevil sull'errata e falsa applicazione attribuita alla circolare. Sia Calosci che TheDevil hanno alla fine convenuto che l'autocaravan è un veicolo ad uso sepciale. Ed infatti la DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, definisce chiaramente che le autocaravan sono Veicoli della categoria caravan M1 per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggio e contenenti nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature… Il DM sulle revisioni ha chiaramente indicato i veicoli ad uso speciale di peso superiore...come soggetti a revisione annuale (art. 1 comma 1 lettera b del DM 6/8/1998): b) autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg;id="green"> Art. 2 comma I allegato I 2. Autoveicoli isolati destinati al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessività a pieno carico superiore a 3.500 kg. Un anno dopo la prima utilizzazione, successivamente ogni anno.id="green"> Pertanto è lo stesso DM (atto presupposto) che impone, legittimamente la revisione. La circolare non fa altro che ricordarlo e non è atto autonomamente impugnabile poiché non dispone in concreto un obbligo all'utente della strada poiché l'obbligo è nel DM. E' contro questo che va dunque fatto ricorso se si pensa di avere motivi validi. Ma nessuno l'ha fatto e tantomeno il Sig. Calosci tramite i suoi avvocati. Ed io mio domando se il Signor Calosci, che mi pare confonda la circolare esplicativa con la circolare dispositiva (questa si che costituirebbe un atto presupposto) farà o no un ricorso magari insieme ad altri camperisti che così si toglieranno il fastidio annuale della revisione, oppure ritiene che il DM e la circolare dicano entrambi la stessa cosa LEGITTIMA.
19
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 01/12/2008 alle: 16:26:36
quote:Originally posted by FrancoIV
Le norme però smentiscono il Signor TheDevil sull'errata e falsa applicazione attribuita alla circolare. Sia Calosci che TheDevil hanno alla fine convenuto che l'autocaravan è un veicolo ad uso sepciale. [1]id="red"> Ed infatti la DIRETTIVA 98/14/CE [...omissis...] definisce chiaramente che le autocaravan sono Veicoli della categoria caravan [2]id="red"> ..... Pertanto è lo stesso DM (atto presupposto) che impone, legittimamente la revisione. La circolare non fa altro che ricordarlo e non è atto autonomamente impugnabile poiché non dispone in concreto un obbligo all'utente della strada poiché l'obbligo è nel DM. E' contro questo che va dunque fatto ricorso se si pensa di avere motivi validi. [3]id="red">>
> [1]id="red"> FrancoIV e' cortesemente invitato a voler riportare le mie affermazioni in forma di citazione, senza attribuirmi concetti che non ho espresso e che mi costringe a smentire. Non ho affatto convenuto quanto FrancoIV mi attribuisce. [2]id="red"> Per l'ennesima volta FrancoIV riporta in questo forum una definizione "innovativa" dell'autocaravan, presumibilmente copiata dalle sue fonti "referenziate" di informazione. Se ancora i lettori non se ne sono accorti, per l'ignoto autore di questa fantasiosa elaborazione dell'effettiva definizione comunitaria l'autocaravan e' un veicolo classificato tra i rimorchi (come sottoinsieme dei caravan). [3]id="red"> Il DM e' conforme alla Direttiva 96/96/CE ed e' la circolare che da' una falsa ed errata lettura del DM, con l'applicazione di uno specifico "sillogismo" e con l'inosservanza di normative comunitarie.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 01/12/2008 alle: 18:21:36
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by FrancoIV
Le norme però smentiscono il Signor TheDevil sull'errata e falsa applicazione attribuita alla circolare. Sia Calosci che TheDevil hanno alla fine convenuto che l'autocaravan è un veicolo ad uso sepciale. [1]id="red"> Ed infatti la DIRETTIVA 98/14/CE [...omissis...] definisce chiaramente che le autocaravan sono Veicoli della categoria caravan [2]id="red"> ..... Pertanto è lo stesso DM (atto presupposto) che impone, legittimamente la revisione. La circolare non fa altro che ricordarlo e non è atto autonomamente impugnabile poiché non dispone in concreto un obbligo all'utente della strada poiché l'obbligo è nel DM. E' contro questo che va dunque fatto ricorso se si pensa di avere motivi validi. [3]id="red">>
> [1]id="red"> FrancoIV e' cortesemente invitato a voler riportare le mie affermazioni in forma di citazione, senza attribuirmi concetti che non ho espresso e che mi costringe a smentire. Non ho affatto convenuto quanto FrancoIV mi attribuisce. [2]id="red"> Per l'ennesima volta FrancoIV riporta in questo forum una definizione "innovativa" dell'autocaravan, presumibilmente copiata dalle sue fonti "referenziate" di informazione. Se ancora i lettori non se ne sono accorti, per l'ignoto autore di questa fantasiosa elaborazione dell'effettiva definizione comunitaria l'autocaravan e' un veicolo classificato tra i rimorchi (come sottoinsieme dei caravan). [3]id="red"> Il DM e' conforme alla Direttiva 96/96/CE ed e' la circolare che da' una falsa ed errata lettura del DM, con l'applicazione di uno specifico "sillogismo" e con l'inosservanza di normative comunitarie.
>
>
Punto [1]
L'accontento subito.
quote:Originally posted by TheDevil
Posted - 29/03/2007 : 14:13:19 N.B. autocaravan: veicolo per uso speciale id="red"> della categoria M [destinato al trasporto di persone] costruito per essere adibito all'alloggio e contenente nel vano abitabile almeno le seguenti attrezzature: posti a sedere e tavolo, cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili, attrezzatura di cucina, armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse, ma il tavolo può essere di tipo ribaltabile. (dall'Allegato II, parte A, punto 5.1 della Direttiva n. 70/156/CEE). >
>
quote: TheDevil inviati - 11/05/2008 : 14:14:14 Nel 1998 (con la Direttiva 98/14/CE in adeguamento alla Direttiva-quadro 70/156/CEE): - l'autocaravan diventa ufficialmente veicolo per uso speciale id="red"> e resta classificato in categoria M; [omissis]. >
> Le sfugge che i veicoli ad uso speciale sono oggi, proprio per effetto della "sua" direttiva tanto in M che in N. E che la circolare che lei osteggia ha trattato questo inquadramento come segue: Al riguardo, deve evidenziarsi che la direttiva 70/156/CEE e successive modifiche e integrazioni (v. da ultima la direttiva 2001/116/CE della Commissione del 20 dicembre 2001 - Allegato II – paragrafo A – punto 5.1) definisce le autocaravan quali veicoli della categoria M per uso speciale costruiti per essere adibiti all’alloggioid="red">.id="green"> Bisogna assolutamente che lei se ne faccia una ragione perché non ha più titolo del Ministero dei Trasporti, Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione 6, per "leggere" un diverso inquadramento dell'Autocaravan. Lei stesso indica uso speciale (in M1), peccato che dimentica che la direttiva sulle revisioni non fa riferimento alla categoria di inquadramento dei veicoli ad uso speciale, eppure la CEE ha definito i veicoli ad uso speciale in entrambe le categorie M, N. Si vuole chiedere perché non specifica la categoria N per limitare la portata degli "usi speciali" ai fini della revisione? Si dovrebbe invece chiedere perché non assoggettare alle bande retroriflettenti anche le autocaravan. Ma come le ho detto altrove, la norma internazionale in questo caso si riferisce chiaramente ai trasporti pesanti ed il DM di attuazione ha correttamente intepretato la norma internazionale delimitando ad "usi speciali per trasporto cose".
Punto [2]
Sull'argomento le ho citato che la classificazione come da me riportata risiede nella DIRETTIVA 98/14/CE DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi Recepita nel nostro ordinamento dal DM 4/8/1998 avente come titolo “Recepimento della direttiva 98/14/CE della Commissione del 6 febbraio 1998 che adegua al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”. L'obiettivo della direttiva è: … il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazioneid="red"> dei veicoli a motore e dei loro rimorchi …. RIPETO …il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazioneid="red"> dei veicoli a motore e dei loro rimorchi.… La direttiva è nella GU L 91 del 25.3.1998, pag. 1 vada a leggere il punto 5.1 di pagina 36 circa la definizione dell'autocaravan. Questa Direttiva integra e modifica quella del 1970 per la quale lei mi ha indicato pagina 55 (del testo del 1970). Posso anche aver sbagliato il riferimento ma io le ho già chiesto conto di questa cronologia incongruente ma lei non solo non ha risposto, ma adesso interloquisce sull'argomento senza trattare detta incongruenza. Ovvero quale sia oggi la definizione (se la 98/14 punto 5.1 pagina 36) del 1998 o la sua definizione che risale al 1970 (pag. 55 da lei indicata). Non mi pare corretto da parte sua. Pare che lei voglia dimostrare di aver ragione più che di ricercare la verità.
Punto [3]
Come le ha già detto il Ministero, con la circolare sopra indicata, essendo l'autocaravan un veicolo ad uso specialeid="red"> (senza distinzione di categoria) fa la revisione ogni anno e non c'è incongruenza. DM e Circolare dicono la stessa cosa. Se ne deve fare una ragione. Lei è troppo vincolato alle "sue" categorie e non tiene conto che queste valgono ai fini dell'omologazioneid="red">, come dice la DIRETTIVA: adeguare al progresso tecnico la direttiva 70/156/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi OMOLOGAZIONEid="red">, tutto qui. Lei dà alle direttive ed ai DM di recepimento una portata che non hanno, lo fa tirando in ballo le categorie sempre e comunque mentre questa sua classificazione, e' FATTA ESCLUSIAMENTE AI FINI DELL'OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI. Pertanto se una Direttiva CEE che riguarda la revisione, dice "autoveicoli ad uso speciale" senza indicare la categoria, ben potendolo fare, vuol dire tutti i veicoli ad uso speciale in qualunque delle due categorie inquadrati. Le faccio un esempio terra terra visto che non riesco, ma non per colpa mia, a passarle il concetto. La premessa è che il Preside deve fare una riunione con gli Insegnanti: 1) Gli Insegnanti della sezione A sono invitati a partecipare ad una riunione che si terrà il giorno xx/xx/xxxx alle 14:00 nella stanza del preside; la riunione ha per oggetto "Impatti della Riforma Gelmini sull'organizzazione delle lezioni"; 2) Gli Insegnanti sono invitati a partecipare ad una riunione che si terrà il giorno xx/xx/xxxx alle 14:00 nell'auditorium; la riunione ha per oggetto "Impatti della Riforma Gelmini sull'organizzazione delle lezioni". Ora le è chiara la differenza di quali siano gli insegnanti che devono andare alla riunione nel primo e nel secondo caso? E' le è chiaro quali veicoli ad uso speciale sono soggetti alla revisione annuale? La Direttiva sulle revisioni aveva la stessa possibilità di distinguere i veicoli ad uso speciale in M da quelli in M, come il preside ha distinto tra gli insegnanti del primo e del secondo caso; ma la Direttiva non lo ha fatto, poteva, ma si è astenuta; quindi li ha assorbiti tutti. Probabilmente questa delle categorie è una sua "deformazione professionale", lei forse lavora "sulle categorie" e non vede altro che queste. E ciò, ritengo, non le fa leggere le norme con l'obiettività ed il rigore giuridico necessario. "Tira fili" tra norme che hanno definizioni e portate diverse.
18
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 01/12/2008 alle: 20:53:33
Sto leggendo tutta la discussione e devo riconoscere che ci troviamo veramente in bel paese. Leggendo nel sito del ministero dei trasporti tedesco -leggi sulla circolazione stradale - l'argomento è trattato in questo modo: "per tutti i veicoli che sulla carta di circolazione riportano la dicitura autocaravan (Wonhwagen) e superano i 3500 kg di massa complessiva la velocità massima consentita in autostrada è di 100km/h" Giusto o sbagliato che sia almeno è chiaro ciao a tutti
21
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 01/12/2008 alle: 23:28:52
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
Mi piacerebbe sapere da chi ne è possessore, se un veicolo ricreazionale dotato di tetto apribile a "soffietto", (tipo westfalia), con possibilità di essere trasformato quindi in alloggio per le vacanze e nel contempo essere per tutti i gg dotato di posti a sedere, possibilmente immatricolato di recente, se sulla carta di circolazione è riportato: J.2=AF oppure J.2=SA I furgoni (panorama ducato) sono J.2=AF, "autovetture", non sono veicoli per uso speciale. Serve solo a chiarite quali M1 sono all'interno dei veicoli per uso speciale e quali chiaramente NO>
> Non ho compreso il motivo del tuo quesito. Comunque J.2=SA per questo

http://www.subito.it/annunci-la...

come da interrogazione

http://www1.agenziaentrate.it/s...


>
> grazie! Mi occorreva sapere quale fosse il confine tra AF > SA Pensavo che non essendo muniti in modo permanente delle attrezzature per l'alloggio, potessero essere considerati AF>autoveicoli multiuso anzichè SA>autocaravan.
18
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 02/12/2008 alle: 00:12:07
Nel commento precedente , scrivendo a memoria, ho commeso un errore. Il termine usato nel testo tedesco non è Wohnwagen che indica normalmente una roulotte ma Wohnmobile che designa il camper. Incollo qui il testo originale scusandomi dell'errore: Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h.
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 02/12/2008 alle: 09:37:08
quote:Originally posted by gattogrigio
Nel commento precedente , scrivendo a memoria, ho commeso un errore. Il termine usato nel testo tedesco non è Wohnwagen che indica normalmente una roulotte ma Wohnmobile che designa il camper. Incollo qui il testo originale scusandomi dell'errore: Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h. >
> Trovo la segnalazione interessante e la ringrazio. Aggiungo questa tabella dal sito di assocamp che conferma la sua segnalazione:

http://www.assocamp.com/index.p...

Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 02/12/2008 alle: 16:08:39
quote:Originally posted by FrancoIV
quote:Originally posted by gattogrigio
Nel commento precedente , scrivendo a memoria, ho commeso un errore. Il termine usato nel testo tedesco non è Wohnwagen che indica normalmente una roulotte ma Wohnmobile che designa il camper. Incollo qui il testo originale scusandomi dell'errore: Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h. >
> Trovo la segnalazione interessante e la ringrazio. Aggiungo questa tabella dal sito di assocamp che conferma la sua segnalazione:

http://www.assocamp.com/index.p...


>
> E indovinate un po' avrenno preso la tabella!!!!
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 02/12/2008 alle: 17:25:19
quote:Originally posted by FrancoIV
quote:Originally posted by gattogrigio
Nel commento precedente , scrivendo a memoria, ho commeso un errore. Il termine usato nel testo tedesco non è Wohnwagen che indica normalmente una roulotte ma Wohnmobile che designa il camper. Incollo qui il testo originale scusandomi dell'errore: Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h. >
> Trovo la segnalazione interessante e la ringrazio. Aggiungo questa tabella dal sito di assocamp che conferma la sua segnalazione:

http://www.assocamp.com/index.p...


>
> Aggiungo quest'altri link che affermano lo stesso principio che qui viene contestato:

http://www.comune.malo.vi.it/a_...

http://normativapolizialocale.f...

http://www.campereavventure.it/...

(Spagna)

http://www.tuttiincamper.it/cam...

18
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 02/12/2008 alle: 23:11:35
quote:Originally posted by Prof. Antonio Calosci
quote:Originally posted by FrancoIV
quote:Originally posted by gattogrigio
Nel commento precedente , scrivendo a memoria, ho commeso un errore. Il termine usato nel testo tedesco non è Wohnwagen che indica normalmente una roulotte ma Wohnmobile che designa il camper. Incollo qui il testo originale scusandomi dell'errore: Abweichend von § 18 Abs. 5 Satz 2 Nr. 1 der Straßenverkehrs-Ordnung beträgt die zulässige Höchstgeschwindigkeit für Kraftfahrzeuge mit einem zulässigen Gesamtgewicht von über 3,5 t bis 7,5 t, die im Fahrzeugschein als Wohnmobil bezeichnet sind, auf Autobahnen (Zeichen 330) und Kraftfahrstraßen (Zeichen 331) 100 km/h. >
> Trovo la segnalazione interessante e la ringrazio. Aggiungo questa tabella dal sito di assocamp che conferma la sua segnalazione:

http://www.assocamp.com/index.p...


>
> E indovinate un po' avrenno preso la tabella!!!!
>
> possibile, non probabile. Di fatto davanti ad una norma che dice che se pesi più di 3500 e ti chiami autocaravan non puoi superare i 100km/h non hai molto spazio per la trattativa. Poi quella norma puo essere in conflitto con altre. Ma, fino a quando l'autorità preposta a levare di torno le eventuali leggi sballate non la leva di torno, è valida, e su quella base ti sanzionano. In seguito qualcuno si porrà il problema; tu nel frattempo pagherai la sanzione perchè la legge era valida poi loro toglieranno la legge. questo mi ricorda qualcosa di anni passati ( una canzone ? ) che diceva " un giorno un giudice disse che la legge era sbagliata. Prima cambiarono il giudice poi cambiarono la legge" ciao
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4705
Inserito il 03/12/2008 alle: 12:55:55
quote:Originally posted by gattogrigio
Giusto o sbagliato che sia almeno è chiaro.>
>
quote:Originally posted by gattogrigio
Di fatto davanti ad una norma che dice .....>
> Anche da parte mia l'apprezzamento per il tuo opportuno ed interessante contributo alla discussione. Il fatto e' che in Italia una norma, come quella tedesca, non esiste. Esistono soltanto le interpretazioni di alcuni addetti ai lavori che, attraverso il noto "giochetto delle tre ... frasi", mischiano le "categorie" degli autoveicoli con uno spregiudicato intreccio tra normative nazionali e comunitarie (queste ultime soltanto quando servono allo scopo) emanate in tempi diversi e tra loro non compatibili. Da parte dei sostenitori dei 130 km/h in autostrada con un autocaravan da oltre 3.5 t. (nella stretta osservanza delle norme generali di comportamento di cui all'art. 141 CdS) non c'e' la ricerca di pretestuose giustificazioni per continuare ad andare a quella velocita'. C'e' soltanto l'intento di: - dimostrare che attualmente non esiste una specifica disposizione legislativa in materia; - smascherare il "giochetto delle tre ... frasi"; - sollecitare il legislatore ad occuparsi della questione in modo organico; - proporre ipotesi di disposizioni legislative, nella costante osservanza della legge, oggi ed in futuro. Cfr. https://www.camperonline.it/for...
18
gattogrigio
gattogrigio
30/07/2008 71
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:00:12
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by gattogrigio
Giusto o sbagliato che sia almeno è chiaro.>
>
quote:Originally posted by gattogrigio
Di fatto davanti ad una norma che dice .....>
> Anche da parte mia l'apprezzamento per il tuo opportuno ed interessante contributo alla discussione. Il fatto e' che in Italia una norma, come quella tedesca, non esiste. Esistono soltanto le interpretazioni di alcuni addetti ai lavori che, attraverso il noto "giochetto delle tre ... frasi", mischiano le "categorie" degli autoveicoli con uno spregiudicato intreccio tra normative nazionali e comunitarie (queste ultime soltanto quando servono allo scopo) emanate in tempi diversi e tra loro non compatibili. Da parte dei sostenitori dei 130 km/h in autostrada con un autocaravan da oltre 3.5 t. (nella stretta osservanza delle norme generali di comportamento di cui all'art. 141 CdS) non c'e' la ricerca di pretestuose giustificazioni per continuare ad andare a quella velocita'. C'e' soltanto l'intento di: - dimostrare che attualmente non esiste una specifica disposizione legislativa in materia; - smascherare il "giochetto delle tre ... frasi"; - sollecitare il legislatore ad occuparsi della questione in modo organico; - proporre ipotesi di disposizioni legislative, nella costante osservanza della legge, oggi ed in futuro. Cfr. https://www.camperonline.it/for...
>
> concordo con te su questo fatto; i 100km/h sono alla fin fine piu o meno la velocità economica di crociera di questi mezzi. Anche da parte mia c'è la perplessità sul fatto che un pulman da 7500 kg marci a 130km/h e un camper da 4/5000 kg no. Tempo fa ho posto il quesito ad un amico titolare di scuola guida per patenti superiori ed ho avuto questa risposta. " al volante del pulman da 7500 kg c'è un autista di professione; al volante del camper da 4200 Kg può esserci il primo scalzacani ( da leggersi tu, cioe io, nel caso particolare) che capita. " oddio! potrebbe anche essere vero. ciao
FrancoIV
FrancoIV
-
Inserito il 03/12/2008 alle: 14:52:59
A mio avviso la legge è già chiara oggi, e da quanto vedo in giro lo è per tutti quelli che si occupano professionalmente della questione. Basta vedere i siti citati tra i quali ACI, il Prontuario EGAF (Dott.Protospataro, lavora al Ministero degli Interni, Polizia Stradale), il Dott. Simoncini (scrive su Vigilare sulla strada, maggioli editori), ADUC (consumatori) ed altri. Se non bastassero le segnalazioni fatte da camperisti multati. Solo qualcuno qui dentro, senza qualifica, vuole mettere in discussione il suddetto assunto, citando prima norme europee, con l'intento di dimostrare quanto la normativa Italiana sia difforme e come non si possa discriminare in M1 in base al peso (non vale il peso... valgono le persone trasportabili, ci è stato detto) salvo poi verificare che in Germania la normativa prevede un limite diverso per autocaravan over 35 pur essendo in M1 e pur trasportando, sia sopra che sotto i 35 quintali, lo stesso numero di persone. Chi opera questa confusione sono coloro i quali attribuiscono alla normativa europea in tema di omologazione una portata travalicante i limiti propri: le omologazioni. L'art. 142 lettere g/h tratta tutti gli altri autoveicoli, a qualsiasi uso destinati, di peso superiore a quelli indicati, e si riferisce agli autoveicoli così come classificati nel comma 1 dell'art. 47. Basta leggere l'art. 47 comma 1 per sapere a quali classificazioni si deve far riferimento quando si legge l'art. 142. In merito alle revisioni poi basta leggere l'art. 203 del regolamento per capire a quali autoveicoli ad uso speciale ci si riferisce quando si vuole trattare l'art. 52 comma 2 e l'art. 80. Il gioco delle tre carte ritengo lo stiano facendo fuori da questo forum, ma dentro questo forum. Occorre anche riaffermare un princpio statuito dalla Cassazione secondo la quale il limite massimo è solo un riferimento "massimo" ma l'utente della strada deve adottare sempre un comportamento ed un limite adatto alla circostanza, alle condizioni del mezzo ed a quelle di viabilità, ai tempi di reazione propri del conducente etc. Con sentenze di condanna (risarcimenti e responsabilità penale) anche entro i limiti fissati dal 142. Invece se si legge questo diseducativo forum, parrebbe che chiunque possa guidare "fisso" a 130 all'ora simili mastodonti, perché ne ha diritto! Magari impostando il cruise control a quella velocità per centinaia di chilometri! Un po' di moderazione, maturità, umiltà ed obiettività non guasterebbero.
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