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Autovetture=Autocaravan:Cassazione+ConsiglioDS NO!

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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2025 alle: 14:58:40
"Dalli e dalli si scassa pure 'o metall"... un vecchio proverbio napoletano dice che a furia di "sbattere" si rompe pure il metallo...

Così succede che a furia di ricorsi "vittoriosi"... ma per i quali non si conosce poi il fact checking successivo, su cosa sia cambiato, si incappi in comuni che non si arrendono presso Giudici di Pace e Tribunali e che portano le questioni fino in Cassazione.

Tanti di noi sono convinti che Autovetture = Autocaravan = M1... che non si può discriminare da un parcheggio un autocaravan anch'esso autoveicolo... trovate questo assunto infondato (ma che ci piace) anche nella circolare 277/2008. Una recente sentenza di Cassazione ha però smentito questo assunto. Ricordo che la Cassazione è investita della funzione nomofilattica. Trovate i motivi a questo link:

https://accademiapolizialocale....





Che qui riporto:

Dunque, gli autocaravan, ai fini della circolazione stradale in genere fuori e all’interno dei centri abitati, ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli. Anche gli autocaravan possono comunque essere oggetto di ordinanze sindacali che riservano nei centri abitati limitati spazi alla sosta, per facilitare il parcheggio, fra gli altri, dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci.
Il fatto che l'autocaravan sia legislativamente equiparato agli altri veicoli non impone, peraltro, l'adozione di una disciplina uniforme 
della circolazione stradale, e in particolare della sosta, per tutte le categorie degli stessi (Cass. n. 396 del 1995, cit.; Cass. n. 29050 del 2022).

Non è, dunque, ravvisabile violazione degli artt. 185 e 7 cod. strada, né eccesso di potere nelle ordinanze sindacali oggetto di causa che, riservando alla sosta delle sole autovetture i posti per parcheggio in Piazzale G.B. Resasco di Genova, hanno valutato espressamente la carenza in loco di aree di sosta da destinare alle operazioni di carico e scarico, la presenza del capolinea del trasporto pubblico locale e l’esigenza di garantire il servizio navetta, restando precluso in questa sede un giudizio di idoneità delle ragioni addotte dal sindaco nello scegliere tra i diversi interessi non tutti appagabili in pari tempo (cfr. Cass. n. 21556 del 2020; Cass. n. 29050 del 2022, cit.).


Ovviamente per chi volesse approfondire. La domanda che vi propongo a voi associati a questa o a quell'associazione...: Avete visto o letto qualche commento sugli House-Organ delle vostre associazioni? Se si cortesemente ditemelo. Avrò piacere di leggere i commenti fatti a valle di questa sentenza.

Grazie.  
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 19/11/2025 alle 09:41:06
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2025 alle: 17:48:22
a me sembra la conferma di quella che è la linea giuridica in atto da tempo: riservare il parcheggio in una piazza ad una determinata categoria di veicoli, e vietarla ad un'altra, per una ragione specifica è del tutto legittimo. Quel che è illegittimo, e i comuni che lo fanno perdono regolarmente in tribunale, è fare un divieto su TUTTO il territorio comunale.
In realtà per mia esperienza la stragrande maggioranza dei comuni questo lo sa e quando trovo una piazza o una via che vieta la sosta ai furgoni so che  basta spostarmi, a volte anche solo di 2 o trecento metri, per essere perfettamente in regola

Modificato da ledzep il 16/11/2025 alle 17:55:17
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2025 alle: 18:23:28
In risposta al messaggio di ledzep del 16/11/2025 alle 17:48:22

a me sembra la conferma di quella che è la linea giuridica in atto da tempo: riservare il parcheggio in una piazza ad una determinata categoria di veicoli, e vietarla ad un'altra, per una ragione specifica è del tutto legittimo.
Quel che è illegittimo, e i comuni che lo fanno perdono regolarmente in tribunale, è fare un divieto su TUTTO il territorio comunale. In realtà per mia esperienza la stragrande maggioranza dei comuni questo lo sa e quando trovo una piazza o una via che vieta la sosta ai furgoni so che  basta spostarmi, a volte anche solo di 2 o trecento metri, per essere perfettamente in regola
...
Hai letto le frasi in grassetto del messaggio di Anto1957, che sono un copia/incolla della sentenza della Cassazione?

Ringrazio l'autore del topic per aver postato questa importantissima (e aggiungo ennesima) sentenza contraria al sentimento dominante presente in questo forum. 
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salito
salito
rating

21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2025 alle: 18:49:10
In risposta al messaggio di ledzep del 16/11/2025 alle 17:48:22

a me sembra la conferma di quella che è la linea giuridica in atto da tempo: riservare il parcheggio in una piazza ad una determinata categoria di veicoli, e vietarla ad un'altra, per una ragione specifica è del tutto legittimo.
Quel che è illegittimo, e i comuni che lo fanno perdono regolarmente in tribunale, è fare un divieto su TUTTO il territorio comunale. In realtà per mia esperienza la stragrande maggioranza dei comuni questo lo sa e quando trovo una piazza o una via che vieta la sosta ai furgoni so che  basta spostarmi, a volte anche solo di 2 o trecento metri, per essere perfettamente in regola
...
è da mo che so che spostandosi da zona delicata ad un altra ,anche solo dietro l angolo non si ha nessun problema.il tutto in base ad una certa tolleranza ma non in tutte le località o stagioni ciò si realizza e si può solo sperare e non pretendere
auto no camper 
camper no auto 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 08:38:10
In risposta al messaggio di chorus del 16/11/2025 alle 18:23:28

Hai letto le frasi in grassetto del messaggio di Anto1957, che sono un copia/incolla della sentenza della Cassazione? Ringrazio l'autore del topic per aver postato questa importantissima (e aggiungo ennesima) sentenza contraria al sentimento dominante presente in questo forum. 
e tu hai letto il resto? La sentenza non è fatta di una frase. In questo caso ci si riferisce ad un divieto in una piazza specifica per un motivo specifico dichiarandolo legittimo. Cosa per me ovvia già prima che qualcuno sentisse il bisogno di pagare qualche avvocato. 
E il tutto, come ho detto, non contrasta con le sentenze, anche recenti, che danno torto ai comuni quando la sosta la vietano su "tutto" il territorio. E che personalmente trovo confermata nella pratica di oltre dieci anni di camperismo nei quali non ho MAI, avuto problemi e MAI una multa, anche in luoghi sui quali si leggono dei gran lamenti,  semplicemente perchè leggo i cartelli stradali, uso il buonsenso e non faccio l'offeso se invece che sul lungomare devo parcheggiare duecento metri all'interno (dove peraltro non di rado si trovano posti migliori e più tranquilli)
Spagna del Nord e Portogallo
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Marocco
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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Francia in camper: Loira Atlantica e un
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salito
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21/03/2009 28419
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 09:39:18
cioè invece di un cartello all ingresso del paese/città tanti ognuno su ogni posteggio ?
Confermi che agendo con discrezione e non di prepotenza non si ha problemi 
Purtroppo molti sono stati illusi 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4606
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 09:55:00
In risposta al messaggio di ledzep del 17/11/2025 alle 08:38:10

e tu hai letto il resto? La sentenza non è fatta di una frase. In questo caso ci si riferisce ad un divieto in una piazza specifica per un motivo specifico dichiarandolo legittimo. Cosa per me ovvia già prima che qualcuno
sentisse il bisogno di pagare qualche avvocato.  E il tutto, come ho detto, non contrasta con le sentenze, anche recenti, che danno torto ai comuni quando la sosta la vietano su tutto il territorio. E che personalmente trovo confermata nella pratica di oltre dieci anni di camperismo nei quali non ho MAI, avuto problemi e MAI una multa, anche in luoghi sui quali si leggono dei gran lamenti,  semplicemente perchè leggo i cartelli stradali, uso il buonsenso e non faccio l'offeso se invece che sul lungomare devo parcheggiare duecento metri all'interno (dove peraltro non di rado si trovano posti migliori e più tranquilli)
...
Infatti, e la dimostrazione è che, successivamente a quella sentenza, altri ricorsi sono stati vinti. Con buona pace dei camperisti anti camperisti laugh
Il problema è che quel ricorso non dovevano farlo. Ma probabilmente, vincendo tutti gli altri, erano convinti di passare anche quello.
Mi piacerebbe leggere un loro commento ma non ne trovo.
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

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chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 09:55:15
In risposta al messaggio di ledzep del 17/11/2025 alle 08:38:10

e tu hai letto il resto? La sentenza non è fatta di una frase. In questo caso ci si riferisce ad un divieto in una piazza specifica per un motivo specifico dichiarandolo legittimo. Cosa per me ovvia già prima che qualcuno
sentisse il bisogno di pagare qualche avvocato.  E il tutto, come ho detto, non contrasta con le sentenze, anche recenti, che danno torto ai comuni quando la sosta la vietano su tutto il territorio. E che personalmente trovo confermata nella pratica di oltre dieci anni di camperismo nei quali non ho MAI, avuto problemi e MAI una multa, anche in luoghi sui quali si leggono dei gran lamenti,  semplicemente perchè leggo i cartelli stradali, uso il buonsenso e non faccio l'offeso se invece che sul lungomare devo parcheggiare duecento metri all'interno (dove peraltro non di rado si trovano posti migliori e più tranquilli)
...
Il tema riguarda il principio sancito da questa sentenza della Cassazione, relativo alla disuguaglianza camper  autovettura.
Il camper è il camper, l'autovettura è l'autovettura, sono due veicoli distinti, ancorché appartenenti alla categoria M1.
Una cosa sono i principi giuridici sanciti dal massimo organo giudicante del nostro ordinamento, un'altra i principi di educazione e rispetto verso gli altri e che gli altri devono avere verso di noi.
Altra cosa ancora un comportamento non sanzionato: ogni tanto, seguendo il flusso veicolare, viaggio a 55 kmh in città e non ho mai preso una multa a riguardo. Ma questo perché non ci sono controlli.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 09:59:01
In risposta al messaggio di giorgioste del 17/11/2025 alle 09:55:00

Infatti, e la dimostrazione è che, successivamente a quella sentenza, altri ricorsi sono stati vinti. Con buona pace dei camperisti anti camperisti  Il problema è che quel ricorso non dovevano farlo. Ma probabilmente, vincendo tutti gli altri, erano convinti di passare anche quello. Mi piacerebbe leggere un loro commento ma non ne trovo.
Leggendo la sentenza ho compreso che i precedenti gradi di giudizio avevano visto il collega camperista parte soccombente.
Tant'è che in Cassazione il comune di Genova non ha svolto attività difensive (è scritto nella seconda riga della sentenza qui commentata).
Io non sono contro i camperisti, ci mancherebbe, sono solo una persona che vuole capire cosa si può fare e cosa non si può fare, che ha sempre messo in dubbio l'uguaglianza camper = autovettura. 
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 12:04:14
Altra cosa ancora un comportamento non sanzionato

io non sto parlando di comportamenti "limite" non sanzionati. Sto parlando di comportamenti che non sono vietati e totalmente leciti. 
Esistono parcheggi per auto, per moto, per camper, riservati ai residenti, limitati di orario ed esistono parcheggi che non hanno queste caratteristiche. Moltissime sentenze hanno stabilito che un Comune non può vietare il parcheggio dei camper su tutto il proprio territorio. Per il resto basta guardare dove si mettono le ruote per essere in regola.
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Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13128
Rispondi Abuso
Inserito il 17/11/2025 alle: 13:00:08

Ho letto velocemente e non ho compreso bene il concetto di sosta possibile o non possibile perché non mi torna cosa c'entri la sosta delle Autocaravan con i posti riservati alle operazioni di carico e Scarico merci. 

Perché se fossimo tutti uguali, se io col camper  posso posteggiare nei parcheggi riservati alle auto, vale anche che con la mia vettura io possa parcheggiare anche nei posti oggi riversati ai camper. In soldoni, se non è legale il cartello di parcheggio riservato alle sole autovetture, non sarebbe neanche legale il cartello di parcheggio riservato ai camper. 

Mi sembra un buco nell'acqua. Ovvero incrementare ancora una volta il tanto peggio, tanto meglio. 

Giovanni 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 19/11/2025 alle: 09:45:34
Chiedo scusa agli amministratori, avevo postato quest'altra sentenza del Consiglio di Stato e i commenti - che è giurisprudenza amministrativa diversa da quella ordinaria della Cassazione cui era intitolato questo post - ma la moderazione ha ritenuto che l'argomento fosse "già trattato qui". Quindi, in aderenza alla segnalazione della moderazione, riporto qui anche la Sentenza del Consiglio di Stato e le sentenze sempre del Consiglio di Stato e TAR pari argomento per dare una informazione completa e provvedo a modificare l'oggetto facendo riferimento a Cassazione E Consiglio di Stato. Grazie alla Moderazione che ha compreso e segnalato la similarità degli argomenti.

......


"Della serie anche qui... dalli e dalli si scass pure 'o metall" o "Tanto tuonò che piovve"... Oppure "partimmo per suonare e fummo suonati".

Cercatevi la sentenza che segue su Giustizia Amministrativa al link qui Consiglio di Stato:

https://www.gius

tizia-amministr...

Data Pubblicazione 15/4/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC.


SARO' UN PO' LUNGO MA QUANDO SI PARLA DI TUTELA TRAMITE RICORSI BISOGNA RACCONTARSELA TUTTA E FARE LE DISCUSSIONI SU DATI DI FATTO SENTENZE ALLA MANO E FACT CHECKING ex post. 
In corsivo passi delle sentenze citate.
Consiglio di Stato, data Pubblicazione 15/4/2025 N. 03235/2025REG.PROV.COLL. N. 06488/2024 REG.RIC. Riguarda il Comune di Golfo Aranci in Sardegna. Precisamente l’ordinanza del Sindaco del Comune di Golfo Aranci 20 luglio 2012, n. 32 nella parte in cui, all’art. 1 lett. a), istituiva il divieto di transito degli autocaravan in località Cala Moresca/Barracconi, nel tratto compreso tra l’edificio Cedonia ed il cancello di accesso alla località Capo Figari.

Deve dunque concludersi che il divieto di transito introdotto (oltre a quello di sosta) per i soli autocaravan ed autocarri di massa superiore a 3,5 tonnellate era   dovuto alle più ingombranti dimensioni di tali mezzi rispetto agli altri autoveicoli e, dunque, alla maggior attitudine degli stessi – in caso sia di sosta, sia di transito nei tratti più stretti ed accidentati della carreggiata –   di ostacolare una ordinata e sicura circolazione stradale (oltre al tempestivo accesso dei mezzi di soccorso).

Le questioni in questa sentenza da osservare secondo me sono anche le seguenti   e sono micidiali per quanto riguarda alcuni falsi miti camperistici. Come si dice... a fare ricorsi poi si può finire a "sbattere" il muso:

Va preliminarmente rilevato come il provvedimento impugnato dall’odierna appellante con il ricorso di primo grado sia un atto plurimotivato, ossia fondato su una pluralità di ragioni, ciascuna delle quali idonea, da sé sola, a giustificarlo in punto di legittimità.
Per l’effetto, solo l’accertata illegittimità di tutti i singoli profili su cui tale atto risulti incentrato può comportarne l’illegittimità ed il conseguente effetto annullatorio (ex multis Cons. Stato, VI, 31 luglio 2020, n. 4866: “
in presenza di un atto c.d. plurimotivato è sufficiente la legittimità di una sola delle giustificazioni per sorreggere l’atto in sede giurisdizionale; in sostanza, in caso di atto amministrativo, fondato su una pluralità di ragioni indipendenti ed autonome le una dalla altre, il rigetto delle censure proposte contro una di tali ragioni rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento (Cons.Stato, sez. V, 14 giugno 2017, n. 2910; sez. V, 12 settembre 2017, n. 4297; sez. V, 21agosto 2017, n. 4045) (Cons. Stato, IV, 30 marzo 2018, n. 2019) (cfr. Consiglio di Stato,sez. V, 17 settembre 2019, n. 6190”). Dunque, a sorreggere l’atto plurimotivato in sede giurisdizionale è sufficiente la legittimità di una sola delle ragioni espresse, con la conseguenza che il rigetto delle doglianze svolte contro una di esse rende superfluo l’esame di quelle relative alle altre parti del provvedimento.


DELLA SERIE... BASTA CHE UN COMUNE INDIVIDUI UNA SOLA MOTIVAZIONE VALIDA E SOSTENIBILE CHE TUTTA LA SPAPPARDELLATA DI ECCEZIONI ALLE DIVERSE MOTIVAZIONI DELL'ORDINANZA SE NE VA A CARTE QUARANTOTTO... DELLA SERIE ANCORA... CARI COMUNI MOTIVATE BENE CHE IN CDS NON PASSA IL RICORSO.

E questo che sfata un mito noto ai camperisti autocaravan autovetture e M1:

Con il terzo motivo di appello viene quindi dedotta la violazione dell’art. 185,comma primo Cod. strada per nuovamente rilevare la presunta irragionevole disparità tra autocaravan ed altri veicoli della categoria di appartenenza.
La censura non può trovare accoglimento, dovendosi necessariamente leggere l’art. 185 cit. (a mente del quale “ I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7,sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”) in coordinamento con il richiamato art. 54 del medesimo Codice
che, pur facendo riferimento alla generale “categoria autoveicoli”,   in realtà distingue tra autovetture ed autocaravan, definendo questi ultimi come veicoli “ aventi speciale carrozzeria”,   dunque connotati da caratteristiche peculiari, per tali idonee a contraddistinguerli (“autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente”)   e dunque, se del caso, anche a giustificare una parziale difformità delle relative regole di circolazione. 


Alla fine siamo riusciti a farcelo dire anche dal Consiglio di Stato oltre che dalla Cassazione in diverse sentenze. Auguriamoci soltanto che come presso i GDP e TAR poi non tutti i comuni resistano nelle sedi di ordine superiore. 

Se poi, sempre dai TAR vogliamo anche riferirci a Bari Sardo, vi invito a leggere la Sentenza Pubblicata il 15/1/2025 (tempo ne è passato per commentarla pubblicamente) N. 00266/2025REG.PROV.COLL. N. 01384/2023 REG.RIC... nella quale si richiedeva  la condanna alle spese a carico del comune dopo che il Comune di Bari Sardo aveva revocato di propria iniziativa  l'ordinanza e fatta cessare materia del contendere. Il TAR aveva deciso di compensare le spese tra le parti, ovvero di non condannare il Comune a pagare le spese. L'appellante richiedeva invece la condanna alle spese. Per decidere su questo punto il CDS ha esaminato la legittimità dell'ordinanza "plurimotivata" (contestata dal ricorrente). Il ricorso al TAR riguardava un'ordinanza che prevedeva quanto segue:
ordinanza del Sindaco di Bari Sardo n. 16 del 30 luglio 2018 nella parte in cui istituisce il divieto di sosta permanente 0-24 alle autocaravan su tutto il territorio comunale e nella parte in cui consente la sosta delle autocaravan solo in aree individuate da apposita segnaletica.


Il Consiglio di Stato e ha motivato come segue:

----------------------
Invero, la decisione del T.A.R. non solo non risulta abnorme, ma ha dato conto di una pluralità di circostanze che hanno condotto il Collegio a stabilire la compensazione delle spese di lite, ciascuna delle quali risulta idonea a supportare la pronuncia.
Ciò in quanto  non emerge con immediata evidenza l’illegittimità del provvedimento impugnato, quanto alle ragioni di urgenza che l’hanno determinato, posto che,  diversamente da quanto sostenuto dall’appellante, nella motivazione si dà conto delle ragioni igienico – sanitarie che vietano la sosta di autocaravan e mezzi similari in aree non attrezzate per mancanza di acqua potabile ed energia elettrica, oltre che per impedire l’abbandono di rifiuti.

Si argomenta, infatti, che lo ‘stazionamento’ dei predetti veicoli comporta il verificarsi di una serie di problemi ‘che attengono in particolar modo all’aspetto igienico – sanitario’, p  ertanto le deduzioni difensive riferite al difetto di motivazione dell’ordinanza impugnata sui pericoli che deriverebbero dalla sosta dei caravan  non colgono nel segno.
Ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. b) del Codice della Strada le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con ‘accertate e motivate esigenze  di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale’. 

(NDR qui viene usato il termine  prevenzione. La nostra difesa è stata sempre... abbiamo i serbatoi di raccolta... qui anche con i serbatoi di raccolta si ritiene una motivazione corretta quella della PREVENZIONE, dovrei citare una vecchia Sentenza TAR per Stroncone, su altro tipo di caso, che espone chiaramente il motivo PREVENZIONE ma lo farò a tempo debito NDR).
Per i rilievi espressi, il potere  extra ordinem   è stato esercitato correttamente dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 TUEL.
L’art. 54, comma 4, del TUEL attribuisce al Sindaco, quale ufficiale del Governo
, il potere di adottare con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento  al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli  che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana.  Tale potere è riconosciuto anche per la necessità di intervenire, come nel caso in esame, in determinate materie quali la sanità e l’igiene.
L’art.  54 del T.U.E.L., come riformato dall’art. 8 del d.l. n. 14 del 2017, prevede al comma 4 bis, la possibilità di emettere ordinanze contingibili e urgenti in tutte le situazioni in cui si può creare un pregiudizio o un turbamento alla ‘vivibilità cittadina’, e legittima, in via astratta, l’adozione di provvedimenti sindacali straordinari ai fini della loro repressione. Il Sindaco, come rappresentante della comunità locale, al tradizionale potere di ordinanza per emergenze sanitarie o di igiene pubblica, ha il potere di adottare provvedimenti urgenti extra ordinem a fronte di situazioni di incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana. 
(se qualcuno ha la memoria viva, sono articoli del TUEL a base delle Ordinanze di Numana che uscì vittoriosa in cassazione ormai alcuni lustri orsono; a finire ai massimi organi... la storia si ripete NDR )... 
Né si può predicare, come pretende l’appellante, che le ragioni di urgenza sia riferibili al divieto di campeggio o di scarico ma non il divieto di sosta, posto che l’ordinanza ha la chiara finalità di evitare,  in disparte la terminologia utilizzata, la permanenza significativa dei suddetti veicoli in aree del Comune di Bari Sardo non idonee ad assicurare la tutela dell’igiene ambientale, in quanto non attrezzate. (Nota del Redattore NDR Questa frase "in disparte la terminologia utilizzata"  è pesante e costituisce un altro grimaldello utilizzabile dai comuni nelle ordinanze o nelle difese presso i TAR: sta a significare sosta o non sosta non importa...  la finalità dell'ordinanza è vietare la permanenza significativa in zone non idonee. Può essere il là ai comuni a difendersi presso i TAR contro ricorsi che riguardano le cosiddette ordinanze "miste"... vieto la sosta per impedire l'uso campeggistico del mezzo, fino ad ora annullate da diversi TAR. Questa sentenza del CDS si pone in contrasto ove invocati e utilizzati gli articoli del TUEL. NDR)
Quanto alla statuizione che ‘nell’atto impugnato è, in particolare, evidenziata la presenza comunale di aree attrezzate per la sosta di autocaravan’, il Collegio ha voluto fare riferimento, non solo a quanto sopra precisato, ma anche a quanto specificato nell’ordinanza impugnata, ossia che l’Amministrazione avrebbe provveduto alla individuazione di un sito idoneo alla sosta di camper e autocaravan adeguatamente attrezzato,  sicché per tale ragione, il T.A.R. ha concluso che ‘non vi sono elementi sufficienti per una valutazione sulla legittimità della permanente vigenza di tale atto negli anni successivi’.
Infatti, nella fattispecie, il termine di validità del provvedimento si intende implicitamente riferito al momento in cui il Comune di Bari Sardo avrà determinato i siti idonei alla sosta dei camper ed autocaravan, dovendosi, altresì, rammentare che la giurisprudenza di settore, in più occasioni, ha chiarito che le ordinanze contingibili e urgenti sprovviste di un esplicito termine finale di durata ed efficacia, non per questo sono automaticamente illegittime - in quanto, pur provocando mutamenti irreversibili di una particolare situazione, non determinano un assetto stabile e definitivo della disciplina (Cons. Stato n. 4448 del 2007) - ben potendo tale termine essere desunto dal contenuto motivazionale del provvedimento.
Infine,  non può essere censurata l’affermazione del Giudice di prima istanza secondo cui: ‘non vi è stata richiesta da parte della ricorrente di misure cautelari avverso il provvedimento impugnato che pertanto ha prodotto i suoi effetti fino alla revoca’, posto che, con tale affermazione, si è inteso semplicemente segnalare, in disparte la facoltà del ricorrente di proporre istanza cautelare, il comportamento processuale dell’******* ricorrente con riferimento alla tempistica della revoca dell’ordinanza sindacale a fronte delle critiche introdotte con il ricorso di primo grado.

(NDR Qui però occorre prendere atto che il ricorrente non ha chiesto al TAR la sospensiva, cosa che chi fa un ricorso al TAR solitamente richiede e i TAR e il CDS fissano un'udienza preliminare per valutare la sospensiva.  Chi ha seguito la questione dei cosiddetti "portatutto" ha potuto osservare che la sospensiva fu richiesta a TAR, negata, poi concessa dal Consiglio di Stato con ricorso e poi ancora dal Consiglio di Stato in fase di appello. In entrambi i livelli TAR e CDS i ricorrenti avevano chiesto la sospensiva delle circolari. Il perché penso sia chiaro a tutti: se si fa un ricorso contro un atto amministrativo che si ritiene illegittimo logica vorrebbe chiederne immediatamente la sospensiva in urgenza, specie per le ordinanze cosiddette "Balneari",  perché poi passa il tempo, le ordinanze scadono, ma hanno prodotto i loro effetti contro i camperisti.  Passata la festa, gabbato lo santo.  Quindi la domanda è:  perché non è stata chiesta la sospensiva? Domanda che meriterebbe una risposta ove la sentenza fosse commentata a dovere, NDR) 
Invero, va rilevato che non può essere oggetto di sindacato la valutazione discrezionale dell’Ente municipale sul ritiro in autotutela dell’ordinanza impugnata, circostanza di fatto che assume, con riferimento alla statuizione di compensazione delle spese di lite, un valore neutro, con la conseguenza che le deduzioni difensive dell’appellante, a seguito della lettura della relazione del responsabile del servizio di Polizia locale del 21.11.2018, illustrate con memoria del 16 settembre 2024, non conducono ad esiti diversi da quelli a cui è giunto il Tribunale di prima istanza.
(NDR anche questo  è un pericoloso precedente: l'ordinanza alla fine è revocata; MA MA ha prodotto i propri effetti; il comune ha ottenuto ciò che voleva; il comune è rimasto indenne da spese. Vi è però almeno un precedente di sospensione richiesta e non concessa dal TAR Bari per il Comune di Rodi Garganico con ordinanza alla fine non più in vigore ma produttiva di effetti durante il periodo di vigenza. Trovate il caso nella  sentenza (decreto cautelare)  TAR Bari  28/8/2025 N. 00291/2025 REG.PROV.CAU. N. 01307/2025 REG.RIC. rigetto istanza in questa sentenza e poi all'udienza del 18/9/2025 la causa risulta cancellata dal ruolo NDR).
11. In definitiva, l’appello va respinto.
12. Nulla va disposto per le spese di lite, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

-------------
Ora, come conosco io queste sentenze le conoscono anche i comuni? Anche no. Noi abbiamo una visione d'insieme mentre i comuni vanno sciolti l'uno dall'altro. Potete leggerlo nelle numerose sentenze TAR. 

Infine, se conoscete dove siano commentate, in punto di diritto, giurisprudenza e in dottrina, queste due sentenze ormai vecchie  vi prego di farmelo sapere. Se le leggete qui da me la prima volta un vostro grazie sarebbe gradito. 

Resto sempre interessato a leggere un commento informato e documentato ma di un Avvocato.

Concludo con Matteo 7,7-14  Chiedete e vi sarà dato; cercate e troverete; bussate e vi sarà aperto; perché chiunque chiede riceve, e chi cerca trova e a chi bussa sarà aperto.  Aggiungo solo: se non ricevete, se siete rimbalzati, fatevi una domanda e datevi una risposta. 

 
La verità non piace.
19
chorus
chorus
05/10/2006 12456
Rispondi Abuso
Inserito il 19/11/2025 alle: 10:15:20
In risposta al messaggio di ledzep del 17/11/2025 alle 12:04:14

Altra cosa ancora un comportamento non sanzionato io non sto parlando di comportamenti limite non sanzionati. Sto parlando di comportamenti che non sono vietati e totalmente leciti.  Esistono parcheggi per auto, per moto,
per camper, riservati ai residenti, limitati di orario ed esistono parcheggi che non hanno queste caratteristiche. Moltissime sentenze hanno stabilito che un Comune non può vietare il parcheggio dei camper su tutto il proprio territorio. Per il resto basta guardare dove si mettono le ruote per essere in regola.
...
Ma ci mancherebbe, si deve sempre guardare il fatto concreto (fattispecie in diritto).
Tuttavia possiamo avere mille sentenze favorevoli di un Giudice di Pace o di un Prefetto.
Ma ne basta una sola della Suprema Corte di Cassazione per ribaltare la prospettiva. E per modificare l'approccio giurisprudenziale futuro
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 19/11/2025 alle: 12:29:40
In risposta al messaggio di chorus del 19/11/2025 alle 10:15:20

Ma ci mancherebbe, si deve sempre guardare il fatto concreto (fattispecie in diritto). Tuttavia possiamo avere mille sentenze favorevoli di un Giudice di Pace o di un Prefetto. Ma ne basta una sola della Suprema Corte di Cassazione per ribaltare la prospettiva. E per modificare l'approccio giurisprudenziale futuro
Esattamente. Presso i GDP molto spesso i Comuni nemmeno si costituiscono. Salvo casi eccezionali. E raramente ricorrono nei gradi successivi anche in caso di sconfitta. Annullano la multa e via col vento. Però quel divieto rimane. Non è una sentenza del GDP ad annullare l'ordinanza. E non può costituire nemmeno un precedente autorevole spendibile ovunque. Inoltre per quanti ricorsi si possano fare questi sono "a richiesta del camperista"  e non è che possiamo girare con l'avvocato in camper o questionare. 
La verità non piace.
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