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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/01/2011 alle: 13:48:18
Si, io Ti rispondo ci mancherebbe: Questo è l'adeguamento che come ultima data riporta il 2007, in quanto è stato costruito un serbatoio apposta per camper, natanti ecc. Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 maggio 2002, di recepimento della direttiva 2001/56/CE relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 125 del 30 maggio 2002 ed il relativo comunicato, di errata-corrige, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 2007; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 21 settembre 2004, di recepimento della direttiva 2004/78/CE che modifica la direttiva 2001/56/CE, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 14 dicembre 2004; Vista la direttiva 2006/119/CE della Commissione del 27 novembre 2006, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 330 del 28 novembre 2006, che modifica, per adeguarla al progresso tecnico, la direttiva 2001/56/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al riscaldamento dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Quindi vale per tutti gli stati comunitari, se tu hai il serbatoio vecchio, non è r67/01, qindi non a norma. R67/01 è la condizione pe cui il serbatoio, possiede oltre alle valvole dosatrici anche le valvole per la sovrapressioe, valvola fusibile, valvola di tenuta automatica. SI PARLA SOPRA DI NUOVI, PERCHE SE GIà COSTRUITI NON POSSONO ESSERE VENDUTI IN QUANTO FUORI DELLE NORME DI LEGGE, PER CUI SERVE L'ADATTAMENTO DI LEGGE. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPL. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso speciale, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. 3.1.1.1. Tutti i serbatoi destinati ad alimentare i riscaldatori devono soddisfare i seguenti requisiti R67/01: Il serbatoio anni 90 è palesemente fuori legge da molti anni, detto serbatoio il suo tempo utile è stabilito dalla ditta costruttrice nel termina di vita 10 anni, oltre che come vedi scritto sopra non si può ricollaudare. 1.1.3.L'installazione per la fase gassosa del sistema di riscaldamento a GPL di un veicolo dev'essere conforme ai requisiti dello standard armonizzato sulle prescrizioni per l'installazione di sistemi a GPL per impiego domestico in veicoli abitabili da diporto ed in altri veicoli stradali (EN 1949:2002)(3) I radicali cambiamenti sono all'insegna di un miglioramento della sicurezza, sopra stà scritto tutto.

Modificato da giuliano49 il 28/01/2011 alle 13:49:55
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:14:38
quote:Risposta al messaggio di Ettomila inserito in data 27/01/2011  13:35:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Dal 1 gennaio 2001 il certificato per serbatoi di GPL non viene più rilasciato in quanto gli stessi risultano omologati ai sensi dei Regolamenti ECE 67 e ECE 67/01. I serbatoi che rispondono alle norme del Regolamento ECE riportano sulla targhetta (del serbatoio) una marcatura del tipo "Ex 00 0000"ove: - la "x" è un numero che rappresenta il paese ove è stato omologato (ad es.: per l'Italia "E3"); - i restanti caratteri rappresentano il numero di omologazione. Il serbatoio gpl, in questo caso ha validità decennale e secondo quanto previsto dalla circolare n. B76/2000/MOT del 16/11/2000 del Ministero dei Trasporti e Infrastrutture(disponibile nella sezione Normativa di settore) il decimo anno di utilizzo deve intendersi decorrente: • dalla data del collaudo dell’impianto GPL in caso di installazione dello stesso successivamente all’immatricolazione del veicolo; • dalla data della prima immatricolazione del veicolo, se questo è allestito sin dall’origine con impianto GPL. Anche in questo caso allo scadere dello stesso il proprietario, per non incorrere nelle sanzioni previste dall’art 79 del C.d.s (che si riporta in basso) o aggiorna l’impianto provvedendo alla sostituzione del serbatoio SEI FUORI LEGGE IN ENTRAMBE LE SITUAZIONI 1)perchè il vecchio e il nuovo dura 10 anni poi si gettano al macero. 2)perchè non ha le valvole R67/01 3)perchè se l'hai ricollaudato hai commesso un'ulteriore violazione. se è per il tuo amico[?]si deve leggere con attenzione.[;)]
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TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4690
Inserito il 28/01/2011 alle: 14:38:23
quote:

Originally posted by giuliano49

Stampatela. Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74>
>

Qui

e' consultabile la Direttiva 2001/56/CE nella versione consolidata, cioe' con il testo aggiornato in relazione a tutte le modifiche successivamente apportate. A far tempo dall'1 novembre 2014 detta Direttiva risultera' comunque abrogata dall'art. 19 del

REGOLAMENTO (CE) N. 661/2009

.
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 29/01/2011 alle: 14:17:51
La differenza è che in quello attuale ci stanno e s'individuano cosa si deve fare mentre in quello postato non c'è nulla, e non richiama nulla nello specifico, non parlano neppure di come sia il riscaldamento e la legge R67/01.Quando abbrogano, abbrogano parti di legge sostituendola e richiamando alla nuova legge motivandola.

Modificato da giuliano49 il 06/02/2011 alle 13:27:16
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frank2
frank2
22/05/2004 930
Inserito il 30/01/2011 alle: 12:12:30
Mi sono anche letto una parte della Costituzione e del trattato di Maastricht, ma che questa direttiva della Comunità Europea sia sufficiente per affermare che chiunque possa installare serbatoi gpl sui camper e rifornirsi alle colonnine stradali ce ne corre. Come vale per tutti gli impianti di autotrazione a gpl, mancano ancora riferimenti normativi per le installazioni e soprattutto le verifiche degli organi competetenti sulla sicurezza per la circolazione . E come dire che , il governo Berlusconi ha autorizzato gli ampliamenti delle case , ma da li a cominciare domattina , ce ne corre...
quote:Risposta al messaggio di giuliano49 inserito in data 26/01/2011  14:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 31/01/2011 alle: 20:27:19
quote:Risposta al messaggio di frank2 inserito in data 30/01/2011  12:12:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sopra c'è scritto l'adeguamento, di come deve essere il serbatoio, ecc, ecc, se nonostante tutto leggi, ma non vieni a capo per stabilire cosa uno deve fare non è colpa mia, inoltre lo si capisce dalle affermazioni che fai, io ho sempre detto di far installare il serbatoio, non installarselo. Se le affermazioni Tue sono:
quote:questa direttiva della Comunità Europea sia sufficiente per affermare che chiunque possa installare serbatoi gpl sui camper e rifornirsi alle colonnine stradali ce ne corre. Come vale per tutti gli impianti di autotrazione a gpl, mancano ancora riferimenti normativi per le installazioni e soprattutto le verifiche degli organi competetenti sulla sicurezza per la circolazione .>
> Siamo nel 2011, forse fra 20 anni siamo ancora qui a contestare.[:D] Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74

Modificato da giuliano49 il 31/01/2011 alle 20:34:22
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F B K
F B K
11/05/2010 834
Inserito il 08/02/2011 alle: 19:48:35
per stemperare gli animi[:I]..riporto solo la notizia di oggi dove un distributore mi ha NEGATO il rifornimento di GPL nel serbatoio fisso omologato R67/01. In precedenza con altri mai avuto problemi , mi ha sventolato sul naso una circolare dei VV.FF. (della quale mi riservo di procurarmene una copia per più approfondita consultazione) dove si prescriverebbe il tassativo divieto del gestore a fornire GPL per usi diversi da quelli definiti "per autotrazione" ovvero per camper motorizzati a Gasolio ...chi sosteneva che questa è una "crociata" non aveva tutti i torti..
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lorex62
lorex62
02/04/2010 74
Inserito il 09/02/2011 alle: 14:27:33
quote:Risposta al messaggio di F B K inserito in data 08/02/2011  19:48:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sarebbe interessante sapere esattamente cosa c'era scritto sulla circolare, perchè magari c'era semplicemente il divieto di riempire le bombole. Tienici informati... Ciao, Lorenzo
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giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 10/02/2011 alle: 09:27:02
Sono le avvisaglie che ho anticipato, ho sempre scritto ciò, si deve avere solo la copia de serbatoio, la ricevuta,dell'impianto, e la legge stampata del Ministero, per evidenziare che si è in regola con le direttive del Ministero dei Trasportie e la legge europea . Ho pure scritto che al serbatoio si deve fare rifornimento alle colonnine stradali, basta esibire la legge, la ricevuta del serbatoio, e l'impianto,quindi stamparsi cosa cita la legge. Fra un pò Vi porteranno anche alla revisione ecc. ecc. Quel lavoratore, ha partecipato alla 626, ha equivocato sul fatto che deve accertarsi se il serbatoio è l'impianto è in regola, e quindi fare rifornimento. Lo so perfettamente quello che succederà in un prossimo e imminente futuro oltre a ciò, ve lo scritto ancora tempo fa. La liberta è anche di non leggere, e di fare per sentito dire. Del resto, la circolare appena ho tempo te la posto esattamente cosa recita anche se lo so di già. Gazzetta Ufficiale N. 97 del 27 Aprile 2007 si parla di sicurezza sugli impianti stradali per gpl autotrazione, per cui equivocare insegnamenti dipendenti dalla rispettiva competenza è molto facile. I VVF ci sono ovunque, in quanto unico e solo componente attivo per la sicurezza in tutti i campi immaginabili, per cui, ci sono migliaia di leggi che regolamentano tale attività di prevenzione riferita al gpl. Quando s'insegna ai lavoratori,(626) non si può insegnare le leggi e leggine, decreti e richiami, abrogazioni e altro, ma si danno le direttive affinche non si abbiano a creare situazioni di possibile pericolo. Quando Vi scrivevo, era su ciò che indicavo cosa fare. Essere in regola per non appesantire situazioni che si possono verificare e se non lo sapete, succedono tutti i giorni escluso nessuno, per cui... E' naturale che in un distributtore stradale si parli genericamente di autotrazione, che in una ditta imbottigliatrice si chiami gpl domestico, quindi poi ci sono particolari leggi che regolano anche una moltitudine di altri comportamenti da adottare sempre in virtù della prevenzione. Lo ripeto, le bombole che non sono del giro italiano se ve le trovano chi "ha il compito di controllare" siete nei guai seri, non avendo i controlli richiesti e la documentazione, è inutile che andate a tergiversare, è proibito dalla legge e basta, da qui le conseguenze.(anche se hanno i limitatori di carico e altro, sempre bombola è, amovibile per cui è fuori legge. InformateVi per conto Vostro, e capirete ciò che scrivo. Per poter fare rifornimento stradale e non altro, c'è il MINISTERO competente quindi, in forza di una legge europea,e G.U. italiana se si è in regola, se si rispettano le fasi, se si adoperano componenti dichiarati OMOLOGATI,se si rispettano le norme e lo si DIMOSTRA non ci sono problemi di sorta. (5) Le eccezioni riguardanti i sistemi di riscaldamento per i veicoli ad uso speciale, in particolare gli autocaravan e i caravan, molto spesso dotati di sistemi di riscaldamento a GPL, non sono più necessarie, essendo state introdotte prescrizioni relative ai sistemi di riscaldamento a GPLid="navy">. Pertanto, le disposizioni di sicurezza armonizzate contenute nella direttiva 2001/56/CE devono applicarsi a tutti i veicoli, compresi quelli ad uso specialeid="blue">, come da allegato XI della direttiva 70/156/CEE. Decreto del Presidente della Repubblica n° 340 del 24/10/2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione - G.U. n° 282 del 04/12/2003 Decreto del Presidente della Repubblica n° 340 del 24/10/2003 Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione - G.U. n° 282 del 04/12/2003 Decreto Legislativo n° 233 del 12/06/2003 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive – G.U. n° 197 del 26/08/2003 Decreto Legislativo n° 128 del 22/02/2006 Riordino della disciplina relativa all'installazione e all'esercizio degli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL, nonchè all'esercizio dell'attività di distribuzione e vendita di GPL in recipienti, a norma dell'articolo 1, comma 52, della legge 23 agosto 2004, n. 239 - G.U. n° 74 del 29/03/2006 Decreto Ministeriale del 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro Decreto Ministeriale del 21/12/2001 Aggiornamento delle tariffe dovute per l’attività di formazione svolta dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco agli addetti di cui all’art. 12 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n° 626. E via a seguire, pertanto, è facile, che il povero benzinaio abbia inteso qualcosa di errato per la parte rifornimento serbatoio per servizi su mezzo stradale, sta a Noi dimostrare che siamo in regola. Attenzione che grazie a coloro che esternano la loro furbizia, "altri" fanno gli stop ai rifornimenti e sempre di più. Sicurezza pubblica è questo, per cui il girovagare su strade, piazze, luoghi pubblici, e molto altro, con aggeggi non permessi, fa si che il camper con il tempo lo si adibisca a semplice pollaio. Hanno perfettamente ragione, nessuno rifornisce gas, non sapendo cosa ci stà dietro. Ultime righe, leggete il primo post, capirete da soli, cosa aiutano o fanno nel 2011 certi individui sui forum, solo fare confusione per altri, questi sono i risultati.

Modificato da giuliano49 il 10/02/2011 alle 11:03:22
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