Originally posted by TheDevilCon dpcm del 21 maggio scorso e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia fino." /> Originally posted by TheDevilCon dpcm del 21 maggio scorso e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia fino." /> Originally posted by TheDevilCon dpcm del 21 maggio scorso e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia fino." />
quote:Originally posted by IvanoPP>
Aggiungo che una ordinanza sindacale non puo’ prevaricare/sostituirsi ad una legge dello stato.id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Con dpcm del 21 maggio scorso e' stato dichiarato lo stato di emergenza nelle regioni Campania, Lazio e Lombardia fino al 31 maggio 2009 in relazione all'insediamento di comunita' nomadi.>
quote:Originally posted by IvanoPP> Dal tenore del tuo intervento devo dedurre che tu non sappia quali siano le implicazioni connesse ad una dichiarazione di stato di emergenza per un determinato territorio. Per quanto a mia conoscenza, in presenza di uno stato di emergenza, le autorita' preposte a fronteggiare e risolvere l'emergenza hanno facolta' di derogare dalle leggi dello stato nell'esercizio delle proprie funzioni. E con il mio intervento ho inteso soltanto richiamare la tua attenzione su queste legittime prevaricazioni/sostituzioniid="blue"> a fronte di una tua affermazione al riguardo. [1]id="red"> Mi dovresti indicare quale ragionamento tu abbia seguito per arrivare alla conclusione che, nel mio intervento, io abbia inteso accomunare i camperisti agli zingariid="blue">. E non metterti dietro al paravento della "faccina". [2]id="red"> Un dpcm non e' una legge regionale ma un Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che puoi andare liberamente a lèggere qui:
Mi sembri "qualcun" altro che accomuna i camperisti agli zingari.[:D] [1]id="red"> Immagino (spero) che tale legge regionale [2]id="red"> (per il momento solo di alcune reglioni, ma potrebbe essere adottata anche da altre regioni) sia indirizzata ai nomadi, ed io non lo sono (ho una residenza fissa con una casa di "mattoni") Per il resto (oltre a tale legge [2]id="red">) che si sanzioni singolarmente chiunque (camperista o nomade che sia) commette infrazioni non rispettando il 185 CdS e non si vieti a tutti cosi' "punendo" anche chi si comporta a norma e soprattutto civilmente.id="blue">>
http://www.gazzettaufficiale.it...
quote:Originally posted by VF67> Iscriviti al ************* ********** e da loro avrai tutte le risposte. A parte tutto, è l'unica associazione che si batte ferocemente per veder rispettati i nostri diritti, anche se a qualcuno non piacciono i loro metodi che, comunque, hanno portato all'emanazione delle circolari che ci interessano. Ciao
Salve a tutti, sto leggendo con molto interesse tutti gli aspetti legali sull'argomento sosta, parcheggio ecc. Bene, ora mi presto ad andare in ferie in sardegna, dove sembra ci siano comuni che, in barba alla legge mettono divieti, non fanno stalli x camper, dove è vietato il sostare dopo una certa ora, libretto carico scarico, e chi più ne ha più ne metta. Domandona. Se becco la multa, come posso presentare il ricorso? X posta, avvocato del posto, o che cosa? E a quanto ammontano le spese? Sarò forse un pò prevenuto ma, non si sa mai... Grazie Giulio >
http://www.turit.it/ultime/mond...
Ivano.id="blue">http://www.camper.netsurf.it/fo...
(per non disperdere argomenti) Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri e il Trasporto Intermodale Direzione Generale per la Sicurezza Stradale Divisione II Prot. 0050502 del 16.06.2008 All’Associazione Nazionale Coordinamento Nazionale Camperisti Via San Niccolò 21 - 50125 FIRENZE E.p.c. All’UPI c.a. DIRETTORE GENERALE Piazza Cardellini n. 4 - 00186 ROMA All’ANCI via dei Prefetti, 46 - 00185 ROMA Oggetto: Richiesta delucidazioni su corretta applicazione delle disposizioni del Codice della strada nell’ambito della predisposizione delle Ordinanze da parte degli Enti locali (Vs. nota del 25 aprile 2008). Ci si riferisce alla nota a riscontro per precisare, in via preliminare, che gli enti proprietari delle strade sono tenuti al rispetto delle norme contenute negli articoli 6 e 7 del Codice della Strada. In particolare, qualora nelle ordinanze di cui all’articolo 5, comma 3, del Codice della Strada, siano stabiliti obblighi, divieti o limitazioni in relazione a esigenze della circolazione o a caratteristiche strutturali delle strade (articolo 6, comma 4, lett. b)), oppure sia disposta la sospensione della circolazione per motivi di incolumità pubblica ovvero per urgenti e improrogabili motivi attinenti alla tutela del patrimonio stradale o ad esigenze di carattere tecnico (articolo 6, comma 4, lett. a)), da tali ordinanze si dovrà evincere come l’ente proprietario della strada abbia effettuato una dettagliata analisi tecnica al fine di comprovare la sussistenza delle esigenze e dei motivi previsti dall’articolo 6, comma 4, lettere a) e b) del Codice della Strada. In mancanza di tale attività istruttoria l’ordinanza dovrebbe ritenersi illegittima per violazione di legge o eccesso di potere riscontrandosi quantomeno un difetto di motivazione o di istruttoria. Per il caso specifico si richiama l’art. 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della strada ( Segnali di limitazioni alle dimensioni e alla massa dei veicoli ) che prescrive: • “ il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI LARGHEZZA SUPERIORE A…… METRI (fig. II.65): deve essere posto solo se la larghezza ammissibile sulla strada è inferiore a quella fissata dall'articolo 61 del Codice; • il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI ALTEZZA COMPLESSIVA SUPERIORE A……. METRI (fig. II.66): deve essere posto solo se l'altezza ammissibile sulla strada è inferiore all'altezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; • il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI, O A COMPLESSI DI VEICOLI, AVENTI LUNGHEZZA SUPERIORE A …… METRI (fig. II.67): deve essere posto solo se la lunghezza ammissibile è inferiore alla lunghezza dei veicoli definita dall'articolo 61 del Codice; • il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI UNA MASSA SUPERIORE A … TONNELLATE (fig. II.68) deve essere posto solo se la massa consentita è inferiore a quella massima consentita ai sensi dell'articolo 62 del Codice per i veicoli ammessi a circolare su quel tratto di strada. Il segnale può essere integrato con pannello modello II.6 indicante il numero massimo dei veicoli ammessi a transitare contemporaneamente; • il segnale TRANSITO VIETATO AI VEICOLI AVENTI MASSA PER ASSE SUPERIORE A …. TONNELLATE (fig. II.69): deve essere posto solo se la massa consentita sull'asse più caricato e' inferiore a quella stabilita dall'articolo 62 del Codice. Le limitazioni di transito devono essere riportate sui cartelli di preavviso. I valori numerici inseriti nei segnali, sono riferiti alle effettive dimensioni e alla massa del veicolo al momento del transito dello stesso.” Pertanto i provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni di transito di cui all’articolo 118 richiamato, devono essere emanati nel pieno rispetto della normativa vigente e, in particolar modo, si deve evincere dagli stessi come il proprietario della strada abbia effettuato una analisi dello stato dei luoghi che certifichi l’impossibilità di transito per veicoli aventi una certa lunghezza, larghezza, altezza o massa, in relazione alle caratteristiche della strada, nonché il risultato dell’istruttoria effettuata sulla reale necessità ed opportunità di emanare tali provvedimenti. In mancanza l’ordinanza di limitazione di transito di cui all’articolo 118 potrebbe risultare illegittima per violazione di legge o per eccesso di potere, quantomeno nella figura sintomatica del difetto di istruttoria. Si è avuto modo di prendere atto di ordinanze che vietano il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza e/o massa solo per alcune categorie di utenti e/o per determinati periodi di tempo. Appare evidente come l’articolo 118 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada debba essere applicato a tutte le categorie di veicoli che abbiano una determinata lunghezza, larghezza, altezza ovvero massa, e non solamente ad una singola categoria – quale ad esempio quella contemplata dall’art. 54, comma 1,lett. m), o art. 56, comma 2, lett. e), del Codice della strada. Ciò in quanto se le accertate caratteristiche tecniche della strada non permettono l’effettivo transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa, non può logicamente sussistere una limitazione del divieto circoscritta ad alcuni utenti in quanto il parametro altezza, larghezza, lunghezza o massa prescinde dal tipo di veicolo. Un provvedimento che, sic et simpliciter, limitasse il transito per altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente ad alcune categorie di veicoli sarebbe affetto da un’evidente causa di illegittimità per violazione del criterio di imparzialità e di disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza costituzionalmente sancito dagli articoli 3 e 16 della Costituzione, operando un’irragionevole discriminazione fra gli utenti della strada. Inoltre non v’è alcuna ragione logica e giuridica per la quale la limitazione debba sussistere per determinati periodi di tempo a meno che la conformazione strutturale della strada oggetto della limitazione sia sottoposta a ciclica modificazione. Pertanto, frutto di eccesso di potere per disparità di trattamento deve essere ritenuta l’ordinanza che vieti il transito a veicoli aventi una certa altezza, larghezza, lunghezza o massa solamente per alcune categorie di utenti per determinati periodi di tempo. Difatti, non possono essere concesse deroghe ( per dimensioni o per massa ) se il provvedimento di limitazione alla circolazione è legato alle condizioni geometriche ovvero strutturali della strada. Viceversa , possono essere concesse deroghe se il provvedimento di limitazione è dovuto a esigenze di circolazione stradale, nel rispetto di quanto stabilito ex lege dall’art. 6, comma 8, e dall’art. 7, comma 4, del D.Lgs. 285/1992. Infine, l’art. 118, al comma 2, prevede che le limitazioni di transito di cui al medesimo articolo debbano essere riportate sui cartelli di preavviso. L’apposizione di tali cartelli si rende necessaria all’ultima intersezione utile, qualora le caratteristiche strutturali e geometriche della strada a valle del segnale, siano tali da non consentire il transito nel rispetto del successivo segnale prescrittivo di divieto di transito. Per quanto sopra, si invitano le associazioni in indirizzo – che leggono per conoscenza – a dare massima divulgazione della presente nota, al fine di consentire agli enti proprietari delle strade di verificare la correttezza delle ordinanze limitatrici del transito a veicoli aventi una certa altezza, lunghezza, larghezza o massa provvedendo, se del caso, alla revoca o alla rettifica delle medesime in conformità alle disposizioni appena illustrate. Responsabilità, civili e penali, derivanti da un’eventuale attività omissiva ricadono sul gestore della strada inadempiente, che potrebbe essere chiamato a risponderne dall’autorità giudiziaria competente, nonché dalla Corte dei Conti qualora si dovesse configurare l’ipotesi di danno erariale. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI) ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^http://www.informaturismo.it/in...
Ivano.id="blue">http://www.anvu.it/modules.php?...
) Ricordo inoltre che la circolare e' stata recepita e pubblicata anche dall' "Associazione Nazionale Comuni Italiani" (http://www.anci.it/index.cfm?la...
) quindi TUTTI i sindaci/comuni dovrebbero esserne a conoscenza e di conseguenza a loro volta recepirla ed applicarla. Aggiungo inoltre che ho trovato sul web una ordinanza sindacale (comune di Cadoneghe ,http://www.cadoneghenet.it/cado...
) che applica correttamente quanto previsto per la circolazione dei camper, ovvero vieta giustamente il campeggio (indicando chiaramente cosa si intende per campeggio, ovvero il non rispetto dell'art. 185 comma 2 del CdS) ma non la sosta ove consentita agli altri veicoli. Ivano.id="blue">http://www.camper.netsurf.it/fo...
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Ivano.id="blue">http://www.poliziamunicipale.it...
Ivanoid="blue">http://www.sistema-bdi.it/paweb...
Ivano.id="blue">http://www.federcampeggiolombar...
Ivano.id="blue">http://www.consulenza-legale.in...
Ivano. PS: "Consulenza Legale" aderisce al progetto "UCA LEX" (si veda in https://www.camperonline.it/ind...)id="blue">http://www.turit.it/lettere-al-...
Ivano.id="blue">http://www.assocamp.com/index.p...
Ivanoid="blue">http://xoomer.alice.it/quellich...
Ivanoid="blue">http://www.newscamp.it/index.ph...
) tra i vari interventi c’e’ stato anche quello Comandante della Polizia Locale di Viterbo, dott. Franco Fanelli, e a tal riguardo fa piacere leggere (la relazione e’ scaricabile dal sito di NewsCamp) una ulteriore (ed autorevole, considerato il suo ruolo) conferma riguardante la corretta interpretazione della normativa inerente la circolazione e sosta dei camper anche se, purtroppo, in molti altri casi ancora non e’ stata recepita e/o correttamente applicata. Ivanoid="blue">