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- interrogazione parlamentare del dicembre 2005 :http://www.camper.netsurf.it/fo...
- lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti : p.e.http://www.camper.netsurf.it/fo...
- e per concludere riporto di seguito il testo integrale (in altri 3D ne avevo riportato solo degli estratti) della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII Ciao, Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Nel merito L’argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale) l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasori di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvediementi degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)id="black">quote:Originally posted by IvanoPP> A futura memoria.
la "corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni del CdS in materia di circolazione delle autocaravan" e' gia' chiaramente descritta in : - Direttiva 24 ottobre 2000 del Min. LLPP :http://www.camper.netsurf.it/fo...
- interrogazione parlamentare del dicembre 2005 :http://www.camper.netsurf.it/fo...
- lettere inviate dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ai comuni anti-camperisti : p.e.http://www.camper.netsurf.it/fo...
- e per concludere riporto di seguito il testo integrale (in altri 3D ne avevo riportato solo degli estratti) della lettera prot. 0031543 datata 2 aprile 2007 del Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII Ciao, Ivano.id="blue"> ^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ In relazione ai contenuti dell’istanza in oggetto e per una più completa ed esaustiva trattazione della materia si ritiene opportuno riportare di seguito le norme di riferimento disciplinanti la circolazione degli autocaravan. L’autocaravan è definito quale autoveicolo avente una speciale carrozzeria ed attrezzato permanentemente per essere adibito al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente (art. 54 c.1 lett.m) del Codice della Strada). Ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti di cui agli artt. 6 e 7 del Codice, gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli (art. 185 c.1). La loro sosta, ove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se essi poggiano sul suolo esclusivamente con le ruote, non emettono deflussi propri e non occupano la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro (art. 185 c.2). Nel caso di sosta o parcheggio a pagamento, le tariffe sono maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona. (art. 185 c.3). E’ vietato lo scarico di residui organici e di acque chiare e luride su strade e aree pubbliche, al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario (art. 185 c.4). Nel Regolamento sono stabiliti i criteri per la realizzazione, nelle aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan e nei campeggi, dei suddetti impianti igienico-sanitari (art. 378). I provvedimenti per la regolamentazione della circolazione sono emessi dall’ente proprietario della strada, con ordinanze motivate e rese note al pubblico mediante i prescritti segnali (art. 5 c.3). Fuori dei centri abitati l’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5 c.3, stabilire obblighi, divieti e limitazioni, di carattere temporaneo o permanente, per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade (art. 6 c.4 lett.b)). Esso può, inoltre, vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli (art. 6 c.4 lett.d)). Esso può, infine, vietare temporaneamente la sosta su strade o tratti di esse per esigenze di carattere tecnico o di pulizia, dandone comunicazione con i rispettivi segnali o eventualmente altri mezzi appropriati, non meno di 48 ore prima (art. 6 c.4 lett.f)). Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco, adottare i provvedimenti di cui all’art. 6 c.4 (art. 7 c.1 lett.a)). Essi, inoltre, possono stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli (art. 7 c.1 lett.e)). Essi possono, altresì, previa determinazione della giunta, stabilire aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma, da riscuotere mediante dispositivi di controllo della durata, anche senza custodia del veicolo (art. 7 c.1 lett.f)). Essi possono, infine, istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185 (art. 7 c.1 lett.h)). Quindi, appare chiaro che il Comune, con ordinanza motivata in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade, può vietare permanentemente la sosta a determinate categorie di utenti. In difetto di tali stringenti motivazioni, il Comune può in ogni caso, sempre con ordinanza motivata, vietare permanentemente la sosta dei veicoli in generale. Nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e che non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, in assenza di ostacoli atti a giustificarla (limitazioni alla circolazione dirette ai veicoli aventi una sagoma per altezza superiore all’altezza di un ostacolo non eliminabile) la limitazione alla circolazione stradale e sosta per detta particolare categoria di autoveicolo appare illegittima. A tale riguardo si richiama integralmente quanto contenuto nella Direttiva dell’ex Ministero dei Lavori Pubblici 24 ottobre 2000 “sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del Codice della Strada in materia di segnaletica, e criteri per l’installazione e la manutenzione”. In particolare il paragrafo 5 (“Impieghi non corretti della segnaletica stradale”), punto 1 (“Casi più ricorrenti di vizi dei procedimenti”) indica espressamente le ordinanze di divieto di circolazione e sosta di autocaravan e caravan, le cui finalità hanno scarsa o del tutto carente attinenza con la circolazione, e invece celano non espressi motivi di interessi locali, non perseguibili con lo strumento dell’ordinanza sindacale a norma dell’art. 7. Nel merito L’argomento è gia stato trattato, coma sopra già detto, sia pure sinteticamente nel punto 5.1 della direttiva 24 ottobre 2000, in relazione ai vizi più ricorrenti dei provvedimenti che dispongono la collocazione di segnaletica stradale. Nonostante il tempo intercorso si è avuto modo di accertare, soprattutto attraverso numerose istanze avanzate dai proprietari di autocaravan e da codesta Associazione, che proseguono attività di regolazione della circolazione, in particolare da parte dei comuni, che vedono spesso danneggiati e a volte discriminati detti autoveicoli che già dal 1991 trovarono una chiara regolamentazione. Non è inutile, in proposito, ripercorrere le tappe che hanno portato alla attuale formulazione degli artt. 54, comma 1, lettera m), 56, comma 2, lettera e) e 185 del Codice; e dell’art. 378 del Regolamento, che trattano la materia. Già con la Legge 336/91 (detta Legge Fausti) il legislatore era intervenuto, per evitare gli annosi contenziosi tra i proprietari dell’autoveicolo AUTOCARAVAN e Pubblici Amministratori, con una ratio semplice e chiara, portatrice di una serie di innovazioni identificabili, almeno, nei seguenti punti fondamentali: • la conferma che le autocaravan sono autoveicoli e sono parificati a tutti gli altri autoveicoli; • la netta distinzione tra il “sostare” e il “campeggiare”; • l’obbligo all’allestimento di impianti igienico-sanitari su strade, autostrade e campeggi al fine di tutelare l’igiene pubblica del territorio, raccogliendo i residui organici e le acque chiare e luride raccolti negli impianti interni delle autocaravan. • la possibilità al Comune di inserire nel PRG (oggi Piano Strutturale) l’allestimento di aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan, al fine di sviluppare il turismo itinerante praticato con detti autoveicoli. Un intervento, pertanto, complessivamente teso a promuovere e non ad impedire la circolazione alle autocaravan. Il legislatore è successivamente intervenuto, sempre per evitare gli annosi contenziosi tra i possessori delle autocaravan ed i Pubblici Amministratori, inserendo in toto i principi della Legge n. 336/91 nel nuovo Codice della Strada. Secondo la chiara, univoca volontà di legge, ai sensi dell’art. 185, 1° comma del Codice della Strada: “i veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere e agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”. Analizzando in modo più dettagliato le ordinanze dei Pubblici Amministratori si ritrovano le più disparate motivazioni per giustificare le limitazioni alla circolazione della categoria di autoveicoli in esame. A volta, il comune vieta la sosta e la circolazione alle autocaravan attraverso un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica. Quando si parla di Ordine Pubblico si fa riferimento a quell’insieme di principi, propri del nostro ordinamento giuridico, la cui tutela è necessaria per l’ordinato svolgimento della vita sociale. In proposito la Corte Costituzionale, con sentenza n. 9 del 19 giugno 1956, ha dato di questo concetto giuridico la seguente nozione: “Ordine Pubblico è la situazione in cui sia assicurato a tutti il pacifico esercizio dei diritti di libertà e in cui il singolo possa svolgere la propria lecita attività senza essere minacciato da offese alla propria personalità fisica e morale: è l’ordinato vivere civile che è indubbiamente meta di uno stato libero e democratico”. Quando si parla di sicurezza pubblica, invece, si fa riferimento a un concetto più ristretto perché tale sicurezza è assicurata quando risultano salvaguardate la incolumità e la integrità fisica, morale e patrimoniale dei cittadini. Pare dunque alquanto inverosimile che il solo veicolo “autocaravan” possa rappresentare con la sua circolazione sul territorio una turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan per asserite esigenze di “tutela dell'ordine, della sicurezza e della quiete pubblica”. In altri casi viene vietata la sosta e la circolazione alle autocaravan sulla base di un’ordinanza motivata dalla necessità di salvaguardare l’immagine e, soprattutto, l’igiene e la sanità pubblica. In occasione di alcuni di questi provvedimenti, il Comune fa presente che nella zona si trovano determinati campeggi, evidenziando che le autocaravan, pur essendo autoveicoli dotati di servizi igienici tali da non incidere negativamente, in alcuna misura, sulla igiene del territorio, dovrebbero recarsi obbligatoriamente nelle strutture private. Il Pubblico Amministratore giustifica il proprio provvedimento sostenendo che il suo obiettivo è solo quello di frenare “... abusi di carattere igienico-sanitario connessi allo scarico d'acque nere e bianche sulla pubblica via ...”, ovvero di “…. prevenire qualsivoglia pericolo di infezioni virali o di malattie infettive, la cui insorgenza può verificarsi per l’incontrollato e disordinato deposito di liquami e materie organiche oltre che dei rifiuti solidi ...”. Si osserva, tuttavia, che spesso le ordinanze contingibili e urgenti motivate sulla base dell’esigenza di tutela dell’igiene pubblica, stante la genericità delle espressioni usate e l’assenza di qualsivoglia altro elemento indicatore, limitano la circolazione delle autocaravan sulla base di motivi che non sono certo riconducibili alle affermate esigenze di prevenzione degli inquinamenti. D’altronde, le autocaravan, per il loro allestimento, che comprende serbatoi di raccolta delle acque inerenti cucina e bagno, sempre che siano debitamente ed idoneamente utilizzate, sono veicoli che non possono mettere in pericolo l’igiene pubblica. Inoltre, da un punto di vista logico-giuridico la motivazione adottata circa “lo scarico di residui organici e acque chiare e luride”, non appare sufficiente a giustificare il provvedimento, in quanto l’eventuale violazione alle norme di tutela del manufatto stradale di cui all’art. 15, comma 1, lett. f) e g) del Codice della strada, deve essere sanzionata ai sensi del medesimo articolo, commi 2, 3 e 4. Anche il comma 6 dell’articolo 185 prevede la sanzione per la violazione prevista al comma 4 del medesimo articolo: “ è vietato lo scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico- sanitari”. Da quanto sopra si evince che i comuni sono in possesso degli strumenti sanzionatori per garantire il rispetto dell’igiene pubblica, e quindi è ingiustificabile un provvedimento di limitazione in tal senso alle autocaravan. Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. La sosta, invece, implica il rispetto di quanto previsto dal suddetto articolo 185 del C.d.S., laddove si ribadisce che deve avvenire “senza” occupare lo spazio esterno al veicolo. In caso contrario, se ciò avviene sulla pubblica via, tale condotta deve essere sanzionata. L’aprire le porte di un veicolo e discendere dallo stesso non è campeggiare mentre il lasciare aperte le porte e le finestre di un autoveicolo, costituendo pericolo o intralcio per gli utenti della strada, non attiva il campeggiare ma viola l’articolo 157 del Codice della Strada. E’ indubbio che un comune possieda il diritto/dovere di intervenire per limitare, reprimere o regolamentare il campeggiare. In tal caso le ordinanze, per essere legittime, devono essere emanate alla luce del primo comma dell'art. 185 del Codice della Strada, il quale stabilisce che le autocaravan sono soggette alla disciplina prevista per gli altri veicoli, e del secondo comma in base al quale “la sosta delle stesse, dove consentita, non costituisce campeggio, attendamento e simili se l'autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote …”. Pertanto, nel caso di autocaravan che poggino sulla sede stradale con le proprie ruote, senza emettere deflussi propri, e non occupino la sede stradale in misura eccedente il proprio ingombro, una eventuale azione sanzionatoria appare decisamente illegittima. Altro caso tipico riguarda il comune che vieta l’accesso ad un parcheggio alle autocaravan, consentendolo invece alle autovetture, dimenticando che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta, dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, sopratutto orizzontale che evince dalla tipologia dei veicoli che li possono fruire. Ai sensi dell’articolo 185 del Codice della Strada non si può escludere dalla circolazione la “autocaravan” (autoveicolo ai sensi dell’articolo 54 del Codice della Strada) da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch’esse autoveicoli. Per quanto detto, se la zona è sottoposta ad un traffico sostenuto e vi sono a disposizione pochi stalli di sosta è auspicato l’attivare una sosta limitata nel tempo in modo che tutti, a prescindere dall’autoveicolo che utilizzano, possano fruire del territorio senza subire discriminazione, ovvero realizzare un’are di parcheggio riservata alla sosta delle autocaravan ed autoveicoli simili per massa e dimensioni, a condizioni che tale area sia posizionata a distanza ragionevole dalla zona interessata. E’ altresì auspicata l’ottimizzazione alla fruizione dei parcheggi, senza diminuirne gli stalli, aumentando la lunghezza di alcuni di essi, ovvero riservare una parte dell’area di parcheggio alla sosta delle autocaravan, tracciando appositi stalli di sosta ed installando specifica segnaletica verticale. Pertanto, non conforme a legge, e frutto di eccesso di potere, dovrebbe essere ritenuta l'ordinanza che interdica la circolazione o l'accesso alle autocaravan in un parcheggio e/o in uno stallo di sosta sulla strada dove è, al contrario, consentito alle autovetture e ad altri veicoli aventi lo stesso ingombro. Talvolta i comuni, allo scopo di impedire fisicamente la circolazione delle autocaravan, emanano ordinanze per far installare all’ingresso di una strada o di un parcheggio una sbarra ad altezza ridotta dal suolo. In tali casi, l’installazione appare illegittima in assenza di altezze inferiori nella strada e/o parcheggio che ne giustifichino tecnicamente l’installazione. Inoltre, l’installazione di una sbarra ad altezza ridotta dal suolo è suscettibile, oltre che di limitare la circolazione stradale, anche, eventualmente, di compromettere la sicurezza stradale nonché di impedire e/o limitare la circolazione ai veicoli preposti agli interventi di emergenza quali ambulanze, veicoli dei Vigili del Fuoco, veicoli della Protezione Civile, ecc….; Tra l’altro, tale dispositivo non può essere neppure considerato dissuasore di sosta come definito dall’art. 180 del Regolamento di esecuzione, essendo un dispositivo di sicurezza (come previsto dalla circolare n. 1357 del 7.5.1985 sulla segnaletica afferente i passaggi a livello su linee elettrificate ed i cavalcavia ferroviari) da utilizzare dove la presenza di ostacoli al di sopra della carreggiata rende necessario, in posizione anticipata, impedire il transito (e non la sosta) di veicoli alti per evitare che restino incastrati o non possano manovrare per tornare indietro. L’assenza di tale condizione preliminare non ne giustifica l’adozione come dissuasori di sosta. In virtù dei casi sopra esposti si riscontrano evidenti cause di illegittimità presenti nei provvedimenti aventi per oggetto le limitazioni alla circolazione e alla sosta delle autocaravan. In particolar modo la violazione del criterio di imparzialità e disparità di trattamento, in quanto i provvedimenti limitativi, cosi come predisposti, risultano in violazione del principio di uguaglianza, sancito dagli artt. 3 e 16 della Carta Costituzionale, e operano una discriminazione fra gli utenti della circolazione stradale. Nella maggior parte dei casi, nei provvediementi degli enti locali assunti in tal senso, si evidenzia una non congrua valutazione della situazione per carenza di attività istruttoria, non effettuata, o sommaria e non esauriente, ovvero effettuata in base a situazioni che prescindono dall’interesse di garantire la sicurezza della circolazione stradale. In tal caso il provvedimento, risultando contraddittorio ed inadeguato a realizzare le dichiarate finalità, risulterebbe illegittimo. IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)id="black"> >
quote:Originally posted by IvanoPP> A parte che non faccio il tifo, ma anche ammesso che io lo facessi, pensi che il Giudice di Pace di Savona ascolti me? Pensi che se vai in Cassazione e ti tirano fuori le due sentenze che abbiamo già discusso qui, credano a me? O che il mio "tifo" influenzi le cose? Io credo solo di essere realista. Il tifo non c'entra niente, solo tu puoi pensare che sia tifo e non prendere atto di come la Cassazione abbia sentenziato. In bocca al lupo comunque. Se perdi a Spotorno abbiamo perso tutti. RICORDATELOid="red">id="size6">
Chiarissima la tua frase "lapidaria" (e comprensibilissima visto che fai il "tifo" per i sindaci, in particolare in questo momento per quello di Spotorno, si veda altri 3D sul tema). Come ben sappiamo essendo il tutto INTERPRETABILE vedremo come andra' a finire... ora pronobisid="blue"> >
quote:Originally posted by bruno b> Bruno tu mi sembri una persona intelligente, lo arguirei dalle domande che ti fai: Il ministero, l'Ingegner Dondolini, scrive questo: Talvolta si invoca il divieto di campeggio per giustificare il divieto di sosta per le autocaravan. Quando si utilizza il termine “campeggiare” si fa riferimento a una ben precisa condotta, ossia quella implicante lo “stabilimento” di un mezzo in un luogo, mediante collegamenti permanenti al suolo e necessità di idonee infrastrutture per svolgere le consuetudini di vita. Inoltre, per le autocaravan vale quanto previsto all'art. 185 del Codice della strada, cioè si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. E secondo me qui giunge ad una conclusione che non esiste nell’art. 185 perché afferma che “si attiva il campeggiare allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo”. La Cassazione che ha già trattato questa materia afferma invece: Cass. civ., sez. I, 6 marzo 1992, n. 2718 Ric. Garofalo - c. Comune de La Maddalena. L'ordinanza comunale vieta il campeggio effettuato mediante lo stanziamento dell'auto-caravan, e non la sua semplice sosta sulla strada pubblica. Concretizza l'attività di campeggio il vivere nel veicolo in sosta, vi sia o meno la presenza di oggetti posti all'esterno del veicolo stesso e "caratteristici della vita di campeggio" (come li denomina il ricorrente). Ciò che rileva al fine della sussistenza del campeggio è, cioè, l'adibire il veicolo a propria abitazione, e sotto questo aspetto nessuna discriminazione l'ordinanza comunale pone tra l'auto-caravan e qualsiasi altro tipo di autoveicolo che venga in concreto adibito a luogo di vita e di riposo. A chi devi dar retta? Secondo me alla Cassazione, non a me, in definitiva mi limito a riportare cose che in quella rivista non le troverai mai scritte. Hai mai letto in quella rivista le tre sentenze della Cassazione di Orosei? Le hai lette commentate dal Ministero? No? Perché? Hai mai letto in quella rivista le sentenze di Numana? O quelle due che riguardano il campeggio a bordo dell'autocaravan? No? Perché? Stai tranquillo io non voglio mandarvi da nessuna parte, state confondedo il testimone con l'autore del delitto: io vi sto solo dicendo che ho visto l'assassino e che l'arma del delitto è l'art. 185. Io mi limito ad aprirvi gli occhi: in caso di multa per divieto di campeggio troverete un muro costituito dalle sentenze della Cassazione per i comuni di La Maddalena ed Auronzo di Cadore. In caso di Ordinanze di divieto di sosta come Orosei, troverete un muro costituito dalle sentenze della Cassazione di Orosei. Tutto il resto, la chiacchiere e le mille e mille parole confondono e basta. E forse si usano mille parole per confondere. Se credete che le sentenze della Cassazione abbiano un valore leggetele e cercate di capirle. Come vi ha spiegato L'avv. Costa costituiscono interpretazione nomofilattica e valgono più delle mille parole del Ministero. Ed io non vendo polizze, non faccio pubblicità e non raccolgo soldi e tessere. Sono un semplice camperista che si informa e si fa una propria idea. Tu sta a sentire chi ti pare il problema alla fine è tuo. La mia domanda, rivolta ad IVANOPP é come ci dobbiamo comportare se veniamo multati? Con chi ci rifacciamo? IVANOPP ha una causa che tratterà il 25/6/2007, nonci fa capire di cosa si tratti né ci fa capire come ha fatto il ricorso, vogliamo aspettare il 25/6 e vediamo come andrà a finire?
Se non mi sbaglio, Ivano , ha riportato ciò che è stato scritto sulla rivista In Camper del mese di Maggio 2007 che iniziava-cosi':id="green">Ecco il testo della lettera prot. 0031543 datata 2aprile 2007 del Ministero dei Trasporti Dipartimento per i Trasporti Terrestri Direzione Generale per la Motorizzazione Divisione VIII.In questa lettera si specifica chiaramente che per le autocaravan vale quanto previsto all'art.185 del codice della strada, cioè si attiva campeggio allorché si occupi lo spazio esterno al veicolo. Seguono altre indicazioni che non sto a riportare ma che sicuramente Ivano avrà scritto. E vengo alla mia domanda. E' mai possibile che una rivista che da anni si batte su questi temi dia indicazioni fasulle mandando allo sbaraglio i suoi associati e tanti altri camperisti che comunque leggono queste cose?. Devo dare retta a O Nonno che (non me ne voglia)ma per me è un pinco pallino qualsiasi che dice di sapere tutto di tutto oppure devo fidarmi di una lettera del Ministero dei Trasposti inviata ad una rivista di settore?. Sembra quasi che certe persone provino un gusto (sadico)nel cercare sempre di smontare le tesi di chi tende a darci ragione. Ora si mette pure in dubbio ciò che dice il Ministero dei Trasporti.A questo punto, sorge spontanea una domanda. Forse a qualcuno fa comodo relegarci nei campeggi o nelle AA?. Come si spiega questo continuo accanimento nei confronti di chi anche se supportato dalla legge e nel rispetto della medesima vuole e può fare sosta libera?. Chiudo dicendo che la rivista In camper nel pubblicare 10pagine che illustrano svariati casi di soprusi da parte di certi comuni scrive testualmente: Come impegno civico fotocopiate e consegnate questo articolo alle famiglie in autocaravan che incontrate nel viaggiare nonché inviatelo via e-mail a quanti avete in rubrica. A chi devo dar retta: a O Nonno oppure a ciò che ho letto . Chi mi sta prendendo in giro?. Bruno. id="green"> >
quote:Originally posted by bruno b> Tu lo dici. Io mi muovo come mi dice la mia coscienza, cercando di rispettare i segnali e quando voglio, ma ne sono cosciente, li infrango e mi assumo le mie responsabilità sapendo che i comuni pensano di essere nel giusto. Ti dico che ho deliberatamente voluto prendere una una multa il 20.5.2007 per aver sostato in un parcheggio per autovetture (simbolo da eliminare "P AUTOVETTURE" di pag. 88 della rivista InCamper nr. 113 che tu possiedi). Io la bontà delle tesi ministeriali e di ciò che affermano Ciolli & Co. la provo così, direttamente. Ore vedremo come andrà a finire. Al momento ho inviato una istanza di annullamento al Comune di Grosseto, poi in caso di multa ricorrerò al Prefetto, non al giudice di pace. Se è vero ciò che ci racconta il Ministero & Co. il prefetto dovrebbe accogliere il ricorso, anche lui è "ministeriale" no? Dopo di che vi comunicherò la notizia ed in tutta la provincia di Grosseto potremo liberamente occupare i posti ove ci sia una P Autovetture. Facile no? Io non credo che sia così facile e siccome si predica ma poi si scrivono solo lettere al ministero ove c'è il nostro amico che interviene anche qui dentro "che ci da una mano" non si arriva a sentenze ma solo ad inviti a lettere ad ANCC che questa ribalta ai comuni invitandoli a togliere divieti che non vengono tolti mai o cambiano pelle. Vedi Carrara, siamo daccapo a 90! Allora mi sono stufato, e ora percorro la strada di prendere multa-ricorrere al prefetto-ricorrere al ministero. Così ciascuno si dovrà pronunciare UFFICIALMENTE non mandare una semplice letterina, una "cartula" come l'ha definita l'avvocato Costa, o una mappina. Vediamo fino in fondo quant'è vero ciò che dice il ministero. La mia strada in questo senso è cominciata. Ed intanto aspetto note e commenti sul ricorso di IVANOPP, e forse il 25/6, se ho un po di tempo, mi metto in ferie e vado a Savona e poi prenderò copia degli atti e così vedremo motivazioni, controdeduzioni e sentenze. Ci faremo una idea più precisa. Si fa così. Quando si scrivono più volte le stesse cosa ma non si cita una sentenza che sia una, io non credo. Per me sono solo chiacchiere. Ciao.
Va bene, allora mettiamola pure cosi' : tu sei il testimone e ti limiti a ricordarci l' esito di determinate sentenze. Io Bruno, sono un' asino in materia, e di giurisprudenza non ci capisco nulla. Quindi non ti mettere a sorridere se mi permetto di citare un antico proverbio popolare che dice (una rondine non fa primavera). Almeno in natura funziona cosi', se poi per la legge Italiana una sentenza fa da locomotiva a tutto ciò che segue, allora hai ragione tu. Ma se le cose stanno in questa maniera devo pensare che per qualche socio in più vi sono persone che mi raccontano balle. Anch'io ti ritengo persona intelligente, quindi sai benissimo che le bugie hanno le gambe corte. Quindi o quelli sono persone in buona fede ma impreparate, oppure sono degli speculatori, o ancora, e forse questa potrebbe adattarsi meglio, le vie del signore sono infinite come pure le varie sentenze, per cui (una rondine non fa primavera). Per quel che riguarda la multa di Ivano, quello è un suo problema e se la vedrà lui. Se poi ci vorrà far sapere com'è finita lo deciderà lui. Io da quel che vedo e sento , mi son fatto l' idea che come per tutte le cose Italiane esistono sempre non una ma mille verità. Conclusione , non do retta a te e nemmeno a ciò che dice la rivista, e continuo a muovermi con la tuta mimetica. Ciao : Bruno. id="green"> >
quote:Originally posted by IvanoPP> Sei tu a non aver capito. Io tali indicazioni ministeriali le proverò sul campo, altrimenti mi spieghi a cosa servono? Per questo sono andato a prendere una multa a Grosseto. Se perderò i ricorsi con le motivazioni ministeriali sarà stata colpa mia? Se la nota del ministero non cambia la sostanza e se non ti fa togliere una multa quando il comune te l'ha fatta allora la nota ministeriale non serve a niente. E' questo che non capisci. Proprio non lo capisci. Ripeti frasi senza senso "tifo". No io non tifo, io sperimento sul campo le indicazioni del ministero. Ma non mi stupisce che tu non capisca, tu dimostri di fare solo tifo senza capire. Comunque ne parliamo il 26/6.
Bruno, l'ho gia' scritto in un altro 3D: a loro tali indicazioni Ministeriali (direttiva 24 ottobre 2000, lettere ai sindaci anti-camperisti, lettera del 2 aprile 2007, interrogazione parlmentare del dic 2005) non "interessano" (anzi danno loro contro) xche' fanno il tifo : - per i sindaci - perche' la sosta/soggiorno sia obbligatoria (ovvero senza possinbilita' di scelta) solo ed esclusivamente in AA e/o camping Lasciamoli perdere... Ciao, Ivano.id="blue"> >
quote:Originally posted by bruno b> Mi intrometto con un intervento apparentemente OT. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1294 del 22 gennaio scorso, ha rigettato il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento di maggior reddito, conseguente al possesso di un veicolo storico. In particolare la Corte ha convalidato la motivazione del precedente giudizio (davanti ad una Commissione Tributaria Regionale), che si era espressa nei seguenti termini: il mantenimento di tale bene, di particolare pregio, è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto ad esso impone, notoriamente, spese a volte anche ingenti. In conseguenza di questa sentenza, ogni proprietario di "veicolo storico" e' diventato potenziale destinatario di un accertamento induttivo di maggior reddito e, se lo riceve, sa sin d'ora che il suo "destino" e' segnato. Ma ..., a "stretto giro di posta" (i.e. per opportuno intervento dell'ASI) sono stati presentati in Parlamento ben due distinti Disegni di Legge, nei quali si dispone che: La proprieta' di un veicolo di cui al comma 1 [relativo alla classificazione "storica" di un veicolo, ndr] non costituisce elemento indicativo di capacita' contributiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Morale: per annullare gli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione serve una Legge oppure (caso ancor piu' difficile) una sentenza di senso contrario emanata dalla stessa Cassazione "a sezioni riunite".
..... se poi per la legge Italiana una sentenza fa da locomotiva a tutto ciò che segue, allora hai ragione tu .....id="green">>
quote:Originally posted by TheDevil Morale: per annullare gli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione serve una Legge oppure (caso ancor piu' difficile) una sentenza di senso contrario emanata dalla stessa Cassazione "a sezioni riunite".>> Ma per quanto riguarda la circolazione/sosta dei camper (e annessi & connessi tra cui p.e. la definizione di campeggio) la legge gia' c'e' , peccato che poi in molti casi viene "usata" (o per meglio dire "abusata") illegittimamente in quanto p.e. le motivazioni di eventuali divieti non sono corrette (p.e. la salvaguardia della salute e igiene pubblica). Se una legge viene "usata" illegittimamente e inoltre e peggio ancora eventuali ricorsi vengono respinti... ci ritroviamo nella situazone che ben conosciamo... Ciao, Ivano.id="blue">
quote:Originally posted by TheDevil> Condivido, mi pare che sia lo stesso concetto che stiamo predicando da tempo io e ngeloco sulla portata delle sentenze della Cassazione, la funzione nomofilattica e sulle SS.UU.
quote:Originally posted by bruno b> Mi intrometto con un intervento apparentemente OT. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1294 del 22 gennaio scorso, ha rigettato il ricorso di un contribuente che aveva ricevuto un avviso di accertamento di maggior reddito, conseguente al possesso di un veicolo storico. In particolare la Corte ha convalidato la motivazione del precedente giudizio (davanti ad una Commissione Tributaria Regionale), che si era espressa nei seguenti termini: il mantenimento di tale bene, di particolare pregio, è sicuramente indice di capacità contributiva, in quanto ad esso impone, notoriamente, spese a volte anche ingenti. In conseguenza di questa sentenza, ogni proprietario di "veicolo storico" e' diventato potenziale destinatario di un accertamento induttivo di maggior reddito e, se lo riceve, sa sin d'ora che il suo "destino" e' segnato. Ma ..., a "stretto giro di posta" (i.e. per opportuno intervento dell'ASI) sono stati presentati in Parlamento ben due distinti Disegni di Legge, nei quali si dispone che: La proprieta' di un veicolo di cui al comma 1 [relativo alla classificazione "storica" di un veicolo, ndr] non costituisce elemento indicativo di capacita' contributiva ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Morale: per annullare gli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione serve una Legge oppure (caso ancor piu' difficile) una sentenza di senso contrario emanata dalla stessa Cassazione "a sezioni riunite".
..... se poi per la legge Italiana una sentenza fa da locomotiva a tutto ciò che segue, allora hai ragione tu .....id="green">>
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quote:Originally posted by TheDevil>
Morale: per annullare gli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione serve una Legge oppure (caso ancor piu' difficile) una sentenza di senso contrario emanata dalla stessa Cassazione "a sezioni riunite".>
quote:Originally posted by IvanoPP> Morale-bis: per annullare gli effetti della sentenza 2718/1992 della Corte di Cassazione (contenente specifiche definizioni di "campeggio" in relazione all'utilizzo di un veicolo) serve una nuova Legge (anche come modifica di normativa esistente) che disponga una definizione di "campeggio" differente rispetto a quella enunciata dalla Corte.
Ma per quanto riguarda la circolazione/sosta dei camper ... la legge gia' c'e' ...id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> Quoto.
quote:Originally posted by TheDevil>
Morale: per annullare gli effetti di una sentenza della Corte di Cassazione serve una Legge oppure (caso ancor piu' difficile) una sentenza di senso contrario emanata dalla stessa Cassazione "a sezioni riunite".>quote:Originally posted by IvanoPP> Morale-bis: per annullare gli effetti della sentenza 2718/1992 della Corte di Cassazione (contenente specifiche definizioni di "campeggio" in relazione all'utilizzo di un veicolo) serve una nuova Legge (anche come modifica di normativa esistente) che disponga una definizione di "campeggio" differente rispetto a quella enunciata dalla Corte.
Ma per quanto riguarda la circolazione/sosta dei camper ... la legge gia' c'e' ...id="blue">>
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quote:Originally posted by IvanoPP> E' sbagliato, il sillogismo è questo: Quindi e riassumendo : 1) esiste una legge 2) viene "usata" beneid="red"> in alcuni comuni, gli altri tollerano; 3) la cassazione per sentenziare "interpreta nomofilatticamenteid="red">" fornendo cosi' la corretta interpretazione della legge;id="red"> 4) serve quindi nuova nuova legge per "riordinare" il tutto; Bhe, d'altronde gli italiani imbecilli che non capiscono le leggi sono tanti
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quote: usata "bene" ? quindi un comune che usa quale motivazione "salvaguardia dell'igiene e salute pubblica" usa bene la legge vietando a tutti invece che punire eventuali singoli illeciti ? [V] ma tu sei proprio fuori dal balcone [:D] >> Guarda che non l'ho detto io l'ha detto tre volte la Cassazione. Sei tu fuori dal mondo.
quote: "nomofilatticamente" ... non so' xche' ma tale parola mi fa venire le vertigini [:o)] >> Qui sta il problema, non sai!
quote: IMBECILLE ? adesso scrivo al WM, querelo, e non so cosa d'altro faro'... [:D][:D][:D][/blue]>> Aspetto. Controquerelo immediatamente per calunnia [^]
quote:Originally posted by Anto57 - O Nonno Aspetto. Controquerelo immediatamente per calunnia [^]>> Guarda bene, c'erano di nuovo gli smile... (e pensare che sono pur ben visibili...) "amico" io queste cose (scrivere al WM e minacciare querela) non le faccio... al tuo contrario... id="blue">