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il tornitore
il tornitore
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25/08/2015 5860
Inserito il 20/02/2019 alle: 00:27:38
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12

Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
"Rispetta e sarai rispettato!"
Quest'affermazione è valida in ogni ambito e non solo per determinate categorie e/o persone.

Per me non portare rispetto significa anche montare, sui veicoli, kit aftermarket xenon o led che abbagliano, pur essendo montati su anabbaglianti.
Il Fai Da Te a Opera d'Arte - Marco
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63270
Inserito il 20/02/2019 alle: 06:35:48
In risposta al messaggio di ezio59 del 19/02/2019 alle 20:40:53

Non ho capito a cosa ti riferisci.
Non ce l’ho certo con te mi riferivo all’articolo pieno di contraddizioni, bisognerebbe leggere la sentenza e capire (se poi é vero quanto scritto) perché la donna in bici ha preso ragione se non ha urtato il pedone ma l’ha evitato.
Il codice della strada non punisce le auto che aprono gli sportelli se un auto per evitarla si pianta contro un muro...insomma a leggere l’articolo non torna.
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
morodirho
morodirho
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 08:27:14
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12

Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi fotowink e la scritta sul telaio. è una foto preparata dopo aver posizionato una video camera sul manubrio per un esperimentowinkDSC_0175.JPG
mala tempora currunt, sed peiora parantur

Modificato da morodirho il 20/02/2019 alle 08:27:54
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:28:37
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12

Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
Significa anche rispettare i limiti di velocità: 130 kmh in autostrada, non 136 kmh da navigatore, che poi sono oltre 140 di tachimetro
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ezio59
ezio59
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:51:11
In risposta al messaggio di Grinza del 20/02/2019 alle 06:35:48

Non ce l’ho certo con te mi riferivo all’articolo pieno di contraddizioni, bisognerebbe leggere la sentenza e capire (se poi é vero quanto scritto) perché la donna in bici ha preso ragione se non ha urtato il pedone
ma l’ha evitato. Il codice della strada non punisce le auto che aprono gli sportelli se un auto per evitarla si pianta contro un muro...insomma a leggere l’articolo non torna.
...
Ora ho capito.
La Nazione (giornale di Firenze) scrive:
Fece cadere una donna in bici, pedone deve risarcirla
La sentenza della Cassazione condanna definitivamente una signora fiorentina per aver camminato sulla ciclabile, causando la caduta di una ciclista che nell'incidente si era fatta male a un occhio
Firenze, 19 agosto 2014 - Camminando finì nella pista ciclabile facendo cadere una donna in bici. Un'invasione di campo costata cara a una signora fiorentina che ora è obbligata a risarcire la ciclista. L'episodio risale al 2005. 
La  Cassazione ha infatti confermato la  condanna per Cristina M. che era  scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando cosi' "ostacolo" alla loro circolazione tanto che  una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una  brutta caduta nella quale si era fatta  male a un occhio. 
 Denunciata per "condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale", la 53 anni era stata  inizialmente assolta "per non aver commesso il fatto" dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. - la ciclista finita a terra - il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva  condannato Cristina M . al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c'era stato  "nessun contatto" e la signora a piedi non aveva riportato  alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo.
 Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il  verdetto di responsabilita' dando il via libera al proseguimento della causa civile per la quantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro gia' conteggiati.  L'imputata e' stata anche condannata a pagare  duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l'onorario dell'avvocato della parte civile.

Mi pare che i due articoli coincidano. Comunque,
La sentenza è questa: 
01 Settembre 2014
(Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35957/14; depositata il 19 agosto)
spacer.gifCorte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 19 agosto 2014, n. 35957 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di …... 

E' facile esporre le proprie idee come fossero leggi e qui tanti lo hanno fatto. Meglio postare sentenze della Cassazione (peraltro verificabili sui siti ufficiali da chi è abilitato a farlo) che sono scritte da altri e fanno giurisprudenza.

Se tu e gli altri volete sostenere le vostre idee postando le sentenze della Cassazione che le supportano, sarò lieto di leggerle.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
navarre
navarre
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:51:54
In risposta al messaggio di morodirho del 20/02/2019 alle 08:27:14

di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi foto e la scritta sul telaio. è una foto preparata dopo aver posizionato una video camera sul manubrio per un esperimento
laugh
Ok, ma se per l'esperimento ti serviva una telecamera "visibile" potevi montare sul manubrio una tipo questa:
PXW-X400_001-1024x576.jpg
laughlaughlaugh
Occhio però che quel tubo montato sul manubrio in caso di caduta può essere piuttosto pericoloso. È vero che non ci vai in fuoristrada, ma non si sa mai.
Gianluca & C.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:52:59
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 09:28:37

Significa anche rispettare i limiti di velocità: 130 kmh in autostrada, non 136 kmh da navigatore, che poi sono oltre 140 di tachimetro
No. 

Se la tolleranza è prevista dalla legge, viaggiando entro la tolleranza si è in regola!

il tachimetro può anche segnate 300 km/h ma la vera velocità è quella calcolata dal navigatore satellitare e risponde alla formula v=s/t. 

Cambiando pneumatico (tipo e marca) a causa di diametri differenti il tachimetro cambia indicazioni. 
Rilevo che nella mia auto tra pneumatici invernali (più piccoli) ed estivi c’è uno scarto di 8 km/h che si aggiunge ai 7 che perde di norma. 

Quindi per essere a 136 reali il mio tachimetro segna 151 km/h!
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 20/02/2019 alle 10:36:16
navarre
navarre
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:56:45
In risposta al messaggio di ezio59 del 20/02/2019 alle 09:51:11

Ora ho capito. La Nazione (giornale di Firenze) scrive: Fece cadere una donna in bici, pedone deve risarcirla La sentenza della Cassazione condanna definitivamente una signora fiorentina per aver camminato sulla ciclabile,
causando la caduta di una ciclista che nell'incidente si era fatta male a un occhio Firenze, 19 agosto 2014 - Camminando finì nella pista ciclabile facendo cadere una donna in bici. Un'invasione di campo costata cara a una signora fiorentina che ora è obbligata a risarcire la ciclista. L'episodio risale al 2005.  La Cassazione ha infatti confermato la condanna per Cristina M. che era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando cosi' ostacolo alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio.   Denunciata per condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la 53 anni era stata inizialmente assolta per non aver commesso il fatto dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. - la ciclista finita a terra - il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva condannato Cristina M. al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c'era stato nessun contatto e la signora a piedi non aveva riportato alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo.  Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il verdetto di responsabilita' dando il via libera al proseguimento della causa civile per laquantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro gia' conteggiati.  L'imputata e' stata anche condannata a pagare duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l'onorario dell'avvocato della parte civile. Mi pare che i due articoli coincidano. Comunque, La sentenza è questa:  01 Settembre 2014 (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35957/14; depositata il 19 agosto) Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 19 agosto 2014, n. 35957 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di …...  E' facile esporre le proprie idee come fossero leggi e qui tanti lo hanno fatto. Meglio postare sentenze della Cassazione (peraltro verificabili sui siti ufficiali da chi è abilitato a farlo) che sono scritte da altri e fanno giurisprudenza. Se tu e gli altri volete sostenere le vostre idee postando le sentenze della Cassazione che le supportano, sarò lieto di leggerle.
...
Ok le sentenze, ma anche secondo buonsenso, pur se non c'era stato contatto, una condotta avventata e imprevedibile della pedona aveva causato un danno, quindi non ci vedo nulla di strano nella sentenza, se non che sia giusta, cosa rara.
 
Gianluca & C.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 09:58:01
In risposta al messaggio di ezio59 del 20/02/2019 alle 09:51:11

Ora ho capito. La Nazione (giornale di Firenze) scrive: Fece cadere una donna in bici, pedone deve risarcirla La sentenza della Cassazione condanna definitivamente una signora fiorentina per aver camminato sulla ciclabile,
causando la caduta di una ciclista che nell'incidente si era fatta male a un occhio Firenze, 19 agosto 2014 - Camminando finì nella pista ciclabile facendo cadere una donna in bici. Un'invasione di campo costata cara a una signora fiorentina che ora è obbligata a risarcire la ciclista. L'episodio risale al 2005.  La Cassazione ha infatti confermato la condanna per Cristina M. che era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando cosi' ostacolo alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio.   Denunciata per condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la 53 anni era stata inizialmente assolta per non aver commesso il fatto dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. - la ciclista finita a terra - il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva condannato Cristina M. al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c'era stato nessun contatto e la signora a piedi non aveva riportato alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo.  Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il verdetto di responsabilita' dando il via libera al proseguimento della causa civile per laquantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro gia' conteggiati.  L'imputata e' stata anche condannata a pagare duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l'onorario dell'avvocato della parte civile. Mi pare che i due articoli coincidano. Comunque, La sentenza è questa:  01 Settembre 2014 (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35957/14; depositata il 19 agosto) Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 19 agosto 2014, n. 35957 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di …...  E' facile esporre le proprie idee come fossero leggi e qui tanti lo hanno fatto. Meglio postare sentenze della Cassazione (peraltro verificabili sui siti ufficiali da chi è abilitato a farlo) che sono scritte da altri e fanno giurisprudenza. Se tu e gli altri volete sostenere le vostre idee postando le sentenze della Cassazione che le supportano, sarò lieto di leggerle.
...
Bella sentenza!
mi trova concorde!

peccato che quando  io fui investito camminavo in isola pedonale!

peccato che il ciclista che stava per investirmi e che per non essere travolto ho fatto cadere viaggiava sul marciapiedi riservato ai pedoni!
. iCalosci [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 10:02:03
In risposta al messaggio di morodirho del 20/02/2019 alle 08:27:14

di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi foto e la scritta sul telaio. è una foto preparata dopo aver posizionato una video camera sul manubrio per un esperimento
Non è una novità. 

Sulla mia auto ci sono sempre tre videocamere con salvataggio del video su SD ogni 24h e riversamento su nuvola che mantiene i video per 30 gg. 
. iCalosci [:D]
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 20/02/2019 alle: 12:43:25
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 09:52:59

No.  Se la tolleranza è prevista dalla legge, viaggiando entro la tolleranza si è in regola! il tachimetro può anche segnate 300 km/h ma la vera velocità è quella calcolata dal navigatore satellitare e risponde alla
formula v=s/t.  Cambiando pneumatico (tipo e marca) a causa di diametri differenti il tachimetro cambia indicazioni.  Rilevo che nella mia auto tra pneumatici invernali (più piccoli) ed estivi c’è uno scarto di 8 km/h che si aggiunge ai 7 che perde di norma.  Quindi per essere a 136 reali il mio tachimetro segna 151 km/h!
...
Dunque il legislatore ha scherzato nello scrivere questo:
Art. 142, primo comma del cds:
"Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima
non può superare i 130 km/h per le autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali,
i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h
per le strade nei centri abitati"
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 12:55:46
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 12:43:25

Dunque il legislatore ha scherzato nello scrivere questo: Art. 142, primo comma del cds: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le
autostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati
...
Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto:

TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 

1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.) 

Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocità (art. 142 C.s.). 
(...)
2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. 


Quindi è la LEGGE STESSA (anzi il regolamento di attuazione) a prevedere detta TOLLERANZA.
. iCalosci [:D]
19
chorus
chorus
05/10/2006 12492
Inserito il 20/02/2019 alle: 13:30:41
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 12:55:46

Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto: TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.)  Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di
velocità (art. 142 C.s.).  (...) 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.  Quindi è la LEGGE STESSA (anzi il regolamento di attuazione) a prevedere detta TOLLERANZA.
...
Io capisco poco di leggi, ne deduco che la norma secondaria vale più della norma primaria, confermi?
Grazie!

PS sinceramente non capisco come mai il legislatore non abbia scritto la norma (primaria) in modo più chiaro, ovvero: "Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima
non può superare i 136,5 km/h per le autostrade rilevati dal tomtom in dotazione ai camperisti. Tale velocità tiene conto della riduzione a titolo di tolleranza del 5%"
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 14:27:01
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 13:30:41

Io capisco poco di leggi, ne deduco che la norma secondaria vale più della norma primaria, confermi? Grazie! PS sinceramente non capisco come mai il legislatore non abbia scritto la norma (primaria) in modo più chiaro,
ovvero: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 136,5 km/h per le autostrade rilevati dal tomtom in dotazione ai camperisti. Tale velocità tiene conto della riduzione a titolo di tolleranza del 5%
...
Può sembrare una stranezza., ma è così.

La stragrande maggioranza delle leggi hanno l'aspetto di "leggi quadro".
Alcune hanno la tela cin un disegno accennato, altre hanno sulla tela un disegno molto ben dettagliato.
Entrambe necessitano di istruzioni successive.
Istruzioni che vengono fornite tramite normative secondarie chiamato REGOLAMENTI (in genere sono DPR), che a loro volta necessitano di DPCM, o di DM cui fanno seguito circolari esplicative.
Quando la norma secondaria è in contrasto con la norma superiore (accade anche questo) è possibile impugnarla.

Nel caso del Codice della strada abbiamo (senza andare troppo indietro nel tempo):
  • Decreto Legislativo (equivalente ad una legge) 285/1992
  • Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) " Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" 495/1992
  • Legge 160/2007 (Conversone del Decreto Legge 117/2007.
I REGOLAMENTI, in ossequio alla legge madre e ad ALTRE LEGGI DELLO STATO, specificano alcune norme.

Per esempio (di fantasia):
una legge xx/yyyy stabilisce che in ufficio il dipendente deve avere giacca nera.
il regolamento specifica che tipi di nero (tendente al blu, al marrone, al verde) e l'intensità del nero (tonalità di grigio).
 
. iCalosci [:D]
10
il tornitore
il tornitore
rating

25/08/2015 5860
Inserito il 20/02/2019 alle: 14:27:31
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 12:55:46

Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto: TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO  1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.)  Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di
velocità (art. 142 C.s.).  (...) 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%.  Quindi è la LEGGE STESSA (anzi il regolamento di attuazione) a prevedere detta TOLLERANZA.
...
"In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h."
Qua si fa riferimento alle apparecchiature utilizzate per rilevare la velocità, ovvero autovelox, telelaser etc... tutti quei dispositivi utilizzati dai vari Corpi dello Stato per rilevare la velocità. Quindi la tolleranza viene applicata alle apparecchiature e non al navigatore il quale, da quello che so, non è regolamentato burocraticamente.
Il tachimetro è già regolamento per suo conto... argomento sviscerato precedentemente.
Il GPS (Global Positioning System) nasce per fornire la posizione e non la velocità. Il navigatore non nasce con lo scopo di rilevare la velocità.

Solo il valore letto dalla centralina è la velocità effettiva con uno scarto massimo del +/-5%... scarto dovuto dal consumo dello pneumatico e dalla misura dello stesso che si monta, dato che a libretto lo scostamento massimo tra i vari rotolamenti è del +/-5%.
Il valore che legge la centralina lo si può ricavare tramite OBDII; i valori letti dalla centralina, in caso di sinistro (a maggior ragione con feriti o morti), vengono registrati dalla stessa e sono quelli che fanno testo a livello legale poichè la velocità e tutti gli altri parametri (posizione pedale acceleratore e freno, regime di giri del motore, etc) sono rilevati direttamente sul mezzo tramite sensori.
PS: la velocità è definita da rapporti meccanici... non è possibile "cambiare" la velocità... e se la centralina è stata manomessa... a priori si perde la causa e, in qualunque caso, dato che la velocità è definita da rapporti meccanici, si può sempre risalire alla velocità.
Il Fai Da Te a Opera d'Arte - Marco

Modificato da il tornitore il 20/02/2019 alle 15:42:50
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 15:59:17
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/02/2019 alle 14:27:31

In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Qua si fa riferimento
alle apparecchiature utilizzate per rilevare la velocità, ovvero autovelox, telelaser etc... tutti quei dispositivi utilizzati dai vari Corpi dello Stato per rilevare la velocità. Quindi la tolleranza viene applicata alle apparecchiature e non al navigatore il quale, da quello che so, non è regolamentato burocraticamente. Il tachimetro è già regolamento per suo conto... argomento sviscerato precedentemente. Il GPS (Global Positioning System) nasce per fornire la posizione e non la velocità. Il navigatore non nasce con lo scopo di rilevare la velocità. Solo il valore letto dalla centralina è la velocità effettiva con uno scarto massimo del +/-5%... scarto dovuto dal consumo dello pneumatico e dalla misura dello stesso che si monta, dato che a libretto lo scostamento massimo tra i vari rotolamenti è del +/-5%. Il valore che legge la centralina lo si può ricavare tramite OBDII; i valori letti dalla centralina, in caso di sinistro (a maggior ragione con feriti o morti), vengono registrati dalla stessa e sono quelli che fanno testo a livello legale poichè la velocità e tutti gli altri parametri (posizione pedale acceleratore e freno, regime di giri del motore, etc) sono rilevati direttamente sul mezzo tramite sensori. PS: la velocità è definita da rapporti meccanici... non è possibile cambiare la velocità... e se la centralina è stata manomessa... a priori si perde la causa e, in qualunque caso, dato che la velocità è definita da rapporti meccanici, si può sempre risalire alla velocità.
...
Ma lei crede davvero a ciò che scrive?

il navigatore rileva la posizione con assoluta certezza. 
Il navigatore usa il “global time” trasmesso tramite il satellite. 
Facile dare seguito alla stupidissima equazione v=s/t. 

Ecco ottenuta la velocità reale!

Per quanto alle tarature degli strumenti di rilevazione lei ha ragione. 
Ma... ormai sono strumenti laser le cui tolleranze reali sono nell’ordine percentuale +o- 0,2%. 

Per i tutor praticamente, se non hanno sbagliato le misure tra una porta e la successiva, la misura è assoluta. 

Quindi... non problemi!
. iCalosci [:D]
10
il tornitore
il tornitore
rating

25/08/2015 5860
Inserito il 20/02/2019 alle: 16:36:05
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 15:59:17

Ma lei crede davvero a ciò che scrive? il navigatore rileva la posizione con assoluta certezza.  Il navigatore usa il “global time” trasmesso tramite il satellite.  Facile dare seguito alla stupidissima equazione
v=s/t.  Ecco ottenuta la velocità reale! Per quanto alle tarature degli strumenti di rilevazione lei ha ragione.  Ma... ormai sono strumenti laser le cui tolleranze reali sono nell’ordine percentuale +o- 0,2%.  Per i tutor praticamente, se non hanno sbagliato le misure tra una porta e la successiva, la misura è assoluta.  Quindi... non problemi!
...
Ma lei crede veramente che il GPS, integrato nel navigatore, ha una precisione pressochè assoluta?
Penso, e ne son certo, che la rilevazione più affidabile della velocità del proprio veicolo è rilevata dalla centralina per motivi che ho spiegato prima.
Ogni GPS ha una propria precisione... 
Secondo lei, dato che si parla anche di bici, perchè si utilizzano sensori di velocità (con tanto di misura del rotolamento da inserire con precisione di +/-1mm) e non solo il GPS a certi livelli agonistici?

La invito a leggere il manuale del suo TomTom o qualunque altro navigatore... TomTom dichiara che non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS.
In più dichiara anche: "Rispetta sempre le leggi e i segnali stradali applicabili, in particolare quelli relativi alle dimensioni dei veicoli, al peso e al tipo di carico. TomTom non garantisce il funzionamento privo di errori di questo dispositivo né la precisione dei percorsi suggeriti forniti e non è responsabile di eventuali multe derivanti dal mancato rispetto delle normative e disposizioni applicabili."

Penso che sia abbastanza chiara la questione... Infatti nessun navigatore è regolamentato burocraticamente in merito all'indicazione della velocità. Ne consegue che gli unici strumenti/dispositivi validi, su cui può fare affidamento l'automobilista, sono il tachimetro e la velocità letta tramite OBDII se si ha il dispositivo... ma dato l'automobilista non ha la strumentazione necessaria per leggere la velocità tramite centralina, deve far riferimento solo al tachimetro il quale è regolamentato burocraticamente.

PS: Questa "stupidissima equazione v=s/t" indica la velocità media e non quella istantanea... Sappiamo benissimo come funziona la media aritmetica... Vero?
Per trovare la velocità reale istantanea bisogna fare un limite... v= Ds/Dt (con t che tende a 0), dove Ds e Dt stanno rispettivamente per "delta s" e "delta t". In caso di sinistro non si misura la velocità media, ma quella istantanea.
Il Fai Da Te a Opera d'Arte - Marco

Modificato da il tornitore il 20/02/2019 alle 16:41:46
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 17:02:44
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/02/2019 alle 16:36:05

Ma lei crede veramente che il GPS, integrato nel navigatore, ha una precisione pressochè assoluta? Penso, e ne son certo, che la rilevazione più affidabile della velocità del proprio veicolo è rilevata dalla centralina
per motivi che ho spiegato prima. Ogni GPS ha una propria precisione...  Secondo lei, dato che si parla anche di bici, perchè si utilizzano sensori di velocità (con tanto di misura del rotolamento da inserire con precisione di +/-1mm) e non solo il GPS a certi livelli agonistici? La invito a leggere il manuale del suo TomTom o qualunque altro navigatore... TomTom dichiara che non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS. In più dichiara anche: Rispetta sempre le leggi e i segnali stradali applicabili, in particolare quelli relativi alle dimensioni dei veicoli, al peso e al tipo di carico. TomTom non garantisce il funzionamento privo di errori di questo dispositivo né la precisione dei percorsi suggeriti forniti e non è responsabile di eventuali multe derivanti dal mancato rispetto delle normative e disposizioni applicabili. Penso che sia abbastanza chiara la questione... Infatti nessun navigatore è regolamentato burocraticamente in merito all'indicazione della velocità. Ne consegue che gli unici strumenti/dispositivi validi, su cui può fare affidamento l'automobilista, sono il tachimetro e la velocità letta tramite OBDII se si ha il dispositivo... ma dato l'automobilista non ha la strumentazione necessaria per leggere la velocità tramite centralina, deve far riferimento solo al tachimetro il quale è regolamentato burocraticamente. PS: Questa stupidissima equazione v=s/t indica la velocità media e non quella istantanea... Sappiamo benissimo come funziona la media aritmetica... Vero? Per trovare la velocità reale istantanea bisogna fare un limite... v= Ds/Dt (con t che tende a 0), dove Ds e Dt stanno rispettivamente per delta s e delta t. In caso di sinistro non si misura la velocità media, ma quella istantanea.
...
Qualunque apparecchiatura, persino i perfetti Mac, declinano ogni responsabilità per qualunque possibile, ipotetico o reale, malfunzionamento!
Ho modo di provare in continuazione il rilevamento velocità con due iPhone, un iPad (usando sia TonTom per iOS sia altri software sempre per iOS).
La cosa rassicurante che danno esattamente lo stesso risultato sempre e senza alcun errore o incertezza.

Dubito fortemente che la centralina dell'automobile possa essere attendibile.
Le auto rilevano la velocità in base al numero di giri delle ruote e NON ESISTE (come sui TIR) modo di regolare il calcolo al diametro della ruota.
Io che monto in estate cerchi e pneumatici da 19" e in inverno da 17" (come concesso dal libretto di istruzioni) rilevo ben 7 km/h di differenza!
Se la centralina dell'auto avesse un sistema satellitare il discorso sarebbe diverso e diverso anche da quanto visualizzato sul tachimetro del veicolo.

Perché nelle bici non vengano utilizzati sistemi GPS non lo so e non mi interessa saperlo!

Mai sembra la storie vera fino a qualche anno fa che i musicisti non volevano usare metronomi elettronici perché, A LORO DIRE, poco precisi, quando invece proprio quelli meccanici non lo sono e tendono a "zoppicare"!

Il tachimetro dell'auto "ruba" vari Km/h.
Non è affidabile!
Lo stesso vale per quello che registra l'auto, salvo non sia collegata ad un sistema satellitare che allora è preciso.

Il navigatore NON NECESSITA né di approvazione, né di omologazione, né di altri atti burocratici NON ESSENDO parte integrale del veicolo il quale non dipende dal funzionamento  del navigatore.
Questo non toglie che non sia uno strumento preciso, MOLTO più preciso del tachimetro OMOLOGATO a bordo del veicolo!

Non c'è necessità che mi faccia una lezione di fisica sulle velocità medie e istantanee!
TomTom misura sempre una velocità media TRA DUE PUNTI spaziali precisi.
Quanto sono distanti?
1, cm, 5 cm 1 metro, 2 metri è sempre una velocità MEDIA e dato il PICCOLO percorso è PRATICAMENTE coincidente con quella istantanea! In così poco spazio la velocità non potrà mai variare in modo apprezzabile!
In caso di sinistro, AMMESSO CHE A POSTERIORI sia possibile misurare l'effettiva velocità visto che con l'ABS non ci sono più strisciate sull'asfalto, la velocità ISTANTANEA al momento dell'impatto, non sarà differente dalla velocità MEDIA misurata anche di metro in metro!

Stia sereno!

P.S. 2
Se usasse un computer serio potrebbe usare il carattere corretto "Δ" per la velocità istantanea v=Δs/Δt.
Inoltre, parlare di velocità ISTANTANEA è una utopia. Non a caso il Δt indica un intervallo molto piccolo. Per cui il calcolo è sempre di una velocità MEDIA che, dato un intervallo temporale estremamente piccolo, coincide ESATTAMENTE con la velocità media! 
Il  "Δt" è tendente a zero, ma non sarà mai zero.
Inoltre, ma è altro discorso tendendo a zero "Δt" anche "Δs" tende a zero, ovviamente.

P.S. 2
Se le interessa il "Δt" usato da TomTom è di 10ˆ(-3) sec. Praticamente una velocità istantanea!



 
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 20/02/2019 alle 17:18:33
9
giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
Inserito il 20/02/2019 alle: 17:32:59
A me sembra semplice.
Se si va a 136.5 reali, un autovelox pur stando nella tolleranza di legge del 5%, potrebbe rilevare una velocità di 143.3 km/h. Da questa misurazione, è previsto che si tolga il 5% ma il risultato è comunque superiore ai 130 per cui si prende la multa.
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.

Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Inserito il 20/02/2019 alle: 17:52:02
In risposta al messaggio di giorgioste del 20/02/2019 alle 17:32:59

A me sembra semplice. Se si va a 136.5 reali, un autovelox pur stando nella tolleranza di legge del 5%, potrebbe rilevare una velocità di 143.3 km/h. Da questa misurazione, è previsto che si tolga il 5% ma il risultato è comunque superiore ai 130 per cui si prende la multa.
Potrebbe accadere!
Di fatto non succede mai, anche perché gli autovelox mobili misurano - tramite laser - con precisione estrema i metri percorsi (la taratura è proprio su questa misura  che deve essere fatta) e divide per il tempo misurato tramite "Global Time" (standard italiano SCR - non più in uso - Tedesco DCF77 - generato a Mainflinge e ricevibile fino a 1000 Km di distanza - o altri standard TUTTI leggibili ad qualunque apparecchiatura preposta alla misurazione del tempo, orologi da polso compresi).
I Tutor, invece, non necessitano di particolari tarature misurando il tempo impiegato tra un varco e il successivo. Il tempo è calcolato sempre sul Global Time.
Il Global Time è sempre generato da orologi atomici (i più precisi sono interconnessi tra loro).
. iCalosci [:D]
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