In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12"Rispetta e sarai rispettato!"
Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
In risposta al messaggio di ezio59 del 19/02/2019 alle 20:40:53Non ce l’ho certo con te mi riferivo all’articolo pieno di contraddizioni, bisognerebbe leggere la sentenza e capire (se poi é vero quanto scritto) perché la donna in bici ha preso ragione se non ha urtato il pedone ma l’ha evitato.
Non ho capito a cosa ti riferisci.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi foto
Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 19/02/2019 alle 23:48:12Significa anche rispettare i limiti di velocità: 130 kmh in autostrada, non 136 kmh da navigatore, che poi sono oltre 140 di tachimetro
Hai tutto il diritto di farlo a patto che rispetti tutte le norme: -non vai sui marciapiedi; -rispetti i sensi di marcia; -non viaggi a nuvola; -rispetti le precedenze; -rispetti i semafori; -conduci a mano la bicicletta sulle zebre; -usi fanali e catarifrangenti; -ecc. Rispetta e sarai rispettato!
In risposta al messaggio di Grinza del 20/02/2019 alle 06:35:48Ora ho capito.
Non ce l’ho certo con te mi riferivo all’articolo pieno di contraddizioni, bisognerebbe leggere la sentenza e capire (se poi é vero quanto scritto) perché la donna in bici ha preso ragione se non ha urtato il pedonema l’ha evitato. Il codice della strada non punisce le auto che aprono gli sportelli se un auto per evitarla si pianta contro un muro...insomma a leggere l’articolo non torna.
Servo per Amikeco by IPA
"Viaggio per vedere non per viaggiare" In risposta al messaggio di morodirho del 20/02/2019 alle 08:27:14
di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi foto e la scritta sul telaio. è una foto preparata dopo aver posizionato una video camera sul manubrio per un esperimento
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 09:28:37No.
Significa anche rispettare i limiti di velocità: 130 kmh in autostrada, non 136 kmh da navigatore, che poi sono oltre 140 di tachimetro
In risposta al messaggio di ezio59 del 20/02/2019 alle 09:51:11Ok le sentenze, ma anche secondo buonsenso, pur se non c'era stato contatto, una condotta avventata e imprevedibile della pedona aveva causato un danno, quindi non ci vedo nulla di strano nella sentenza, se non che sia giusta, cosa rara.
Ora ho capito. La Nazione (giornale di Firenze) scrive: Fece cadere una donna in bici, pedone deve risarcirla La sentenza della Cassazione condanna definitivamente una signora fiorentina per aver camminato sulla ciclabile,causando la caduta di una ciclista che nell'incidente si era fatta male a un occhio Firenze, 19 agosto 2014 - Camminando finì nella pista ciclabile facendo cadere una donna in bici. Un'invasione di campo costata cara a una signora fiorentina che ora è obbligata a risarcire la ciclista. L'episodio risale al 2005. La Cassazione ha infatti confermato la condanna per Cristina M. che era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando cosi' ostacolo alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio. Denunciata per condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la 53 anni era stata inizialmente assolta per non aver commesso il fatto dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. - la ciclista finita a terra - il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva condannato Cristina M. al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c'era stato nessun contatto e la signora a piedi non aveva riportato alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo. Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il verdetto di responsabilita' dando il via libera al proseguimento della causa civile per laquantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro gia' conteggiati. L'imputata e' stata anche condannata a pagare duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l'onorario dell'avvocato della parte civile. Mi pare che i due articoli coincidano. Comunque, La sentenza è questa: 01 Settembre 2014 (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35957/14; depositata il 19 agosto) Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 19 agosto 2014, n. 35957 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di …... E' facile esporre le proprie idee come fossero leggi e qui tanti lo hanno fatto. Meglio postare sentenze della Cassazione (peraltro verificabili sui siti ufficiali da chi è abilitato a farlo) che sono scritte da altri e fanno giurisprudenza. Se tu e gli altri volete sostenere le vostre idee postando le sentenze della Cassazione che le supportano, sarò lieto di leggerle.
In risposta al messaggio di ezio59 del 20/02/2019 alle 09:51:11Bella sentenza!
Ora ho capito. La Nazione (giornale di Firenze) scrive: Fece cadere una donna in bici, pedone deve risarcirla La sentenza della Cassazione condanna definitivamente una signora fiorentina per aver camminato sulla ciclabile,causando la caduta di una ciclista che nell'incidente si era fatta male a un occhio Firenze, 19 agosto 2014 - Camminando finì nella pista ciclabile facendo cadere una donna in bici. Un'invasione di campo costata cara a una signora fiorentina che ora è obbligata a risarcire la ciclista. L'episodio risale al 2005. La Cassazione ha infatti confermato la condanna per Cristina M. che era scesa da un marciapiede e si era trovata nel bel mezzo di un tratto di strada riservata ai ciclisti creando cosi' ostacolo alla loro circolazione tanto che una ciclista, per schivarla, era stata costretta ad una brutta caduta nella quale si era fatta male a un occhio. Denunciata per condotta colposa consistita nella violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la 53 anni era stata inizialmente assolta per non aver commesso il fatto dal giudice di pace di Firenze il 16 settembre del 2010. In seguito, su appello di Maria C. - la ciclista finita a terra - il Tribunale di Firenze il 13 luglio 2012 aveva condannato Cristina M. al risarcimento dei danni provocati alla vittima con una provvisionale immediatamente esecutiva pari a ottomila euro. Tra pedone e ciclista non c'era stato nessun contatto e la signora a piedi non aveva riportato alcuna lesione diversamente dalla donna alla guida della bici che, per evitarla, aveva perso il controllo del suo mezzo. Senza successo Cristina M. ha contestato la condanna innanzi alla Quarta sezione penale della Suprema Corte che, con la sentenza 35957 depositata oggi e relativa all'udienza svoltasi lo scorso cinque giugno, ha confermato il verdetto di responsabilita' dando il via libera al proseguimento della causa civile per laquantificazione definitiva dei danni da risarcire alla ciclista oltre agli ottomila euro gia' conteggiati. L'imputata e' stata anche condannata a pagare duemila euro di spese processuali in favore di Maria C. per l'onorario dell'avvocato della parte civile. Mi pare che i due articoli coincidano. Comunque, La sentenza è questa: 01 Settembre 2014 (Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza n. 35957/14; depositata il 19 agosto) Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 5 giugno – 19 agosto 2014, n. 35957 Presidente Zecca – Relatore Dell’Utri Ritenuto in fatto 1. Con sentenza resa in data 16.9.2010, il giudice di pace di …... E' facile esporre le proprie idee come fossero leggi e qui tanti lo hanno fatto. Meglio postare sentenze della Cassazione (peraltro verificabili sui siti ufficiali da chi è abilitato a farlo) che sono scritte da altri e fanno giurisprudenza. Se tu e gli altri volete sostenere le vostre idee postando le sentenze della Cassazione che le supportano, sarò lieto di leggerle.
In risposta al messaggio di morodirho del 20/02/2019 alle 08:27:14Non è una novità.
di norma rispetto le regole, certo che il campanello lo trovo assolutamente inutile ( gli automobilisti ''non ci sentono'') e non viaggio mai ''a nuvola'' visto che esco sempre solo,vedi foto e la scritta sul telaio. è una foto preparata dopo aver posizionato una video camera sul manubrio per un esperimento
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 09:52:59Dunque il legislatore ha scherzato nello scrivere questo:
No. Se la tolleranza è prevista dalla legge, viaggiando entro la tolleranza si è in regola! il tachimetro può anche segnate 300 km/h ma la vera velocità è quella calcolata dal navigatore satellitare e risponde allaformula v=s/t. Cambiando pneumatico (tipo e marca) a causa di diametri differenti il tachimetro cambia indicazioni. Rilevo che nella mia auto tra pneumatici invernali (più piccoli) ed estivi c’è uno scarto di 8 km/h che si aggiunge ai 7 che perde di norma. Quindi per essere a 136 reali il mio tachimetro segna 151 km/h!
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 12:43:25Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto:
Dunque il legislatore ha scherzato nello scrivere questo: Art. 142, primo comma del cds: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per leautostrade, i 110 km/h per le strade extraurbane principali, i 90 km/h per le strade extraurbane secondarie e per le strade extraurbane locali, ed i 50 km/h per le strade nei centri abitati
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 12:55:46Io capisco poco di leggi, ne deduco che la norma secondaria vale più della norma primaria, confermi?
Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto: TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.) Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti divelocità (art. 142 C.s.). (...) 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. Quindi è la LEGGE STESSA (anzi il regolamento di attuazione) a prevedere detta TOLLERANZA.
In risposta al messaggio di chorus del 20/02/2019 alle 13:30:41Può sembrare una stranezza., ma è così.
Io capisco poco di leggi, ne deduco che la norma secondaria vale più della norma primaria, confermi? Grazie! PS sinceramente non capisco come mai il legislatore non abbia scritto la norma (primaria) in modo più chiaro,ovvero: Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 136,5 km/h per le autostrade rilevati dal tomtom in dotazione ai camperisti. Tale velocità tiene conto della riduzione a titolo di tolleranza del 5%
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 12:55:46"In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h."
Nel REGOLAMENTO il legislatore ha previsto: TITOLO V - NORME DI COMPORTAMENTO 1 - LIMITAZIONI DELLA VELOCITA' (ARTT. 141, 142 C.S.) Art. 345. - Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti divelocità (art. 142 C.s.). (...) 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Nella riduzione è compresa anche la tolleranza strumentale. Non possono essere impiegate, per l'accertamento dell'osservanza dei limiti di velocità, apparecchiature con tolleranza strumentale superiore al 5%. Quindi è la LEGGE STESSA (anzi il regolamento di attuazione) a prevedere detta TOLLERANZA.
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/02/2019 alle 14:27:31Ma lei crede davvero a ciò che scrive?
In sede di approvazione è disposto che per gli accertamenti della velocità, qualunque sia l'apparecchiatura utilizzata, al valore rilevato sia applicata una riduzione pari al 5%, con un minimo di 5 km/h. Qua si fa riferimentoalle apparecchiature utilizzate per rilevare la velocità, ovvero autovelox, telelaser etc... tutti quei dispositivi utilizzati dai vari Corpi dello Stato per rilevare la velocità. Quindi la tolleranza viene applicata alle apparecchiature e non al navigatore il quale, da quello che so, non è regolamentato burocraticamente. Il tachimetro è già regolamento per suo conto... argomento sviscerato precedentemente. Il GPS (Global Positioning System) nasce per fornire la posizione e non la velocità. Il navigatore non nasce con lo scopo di rilevare la velocità. Solo il valore letto dalla centralina è la velocità effettiva con uno scarto massimo del +/-5%... scarto dovuto dal consumo dello pneumatico e dalla misura dello stesso che si monta, dato che a libretto lo scostamento massimo tra i vari rotolamenti è del +/-5%. Il valore che legge la centralina lo si può ricavare tramite OBDII; i valori letti dalla centralina, in caso di sinistro (a maggior ragione con feriti o morti), vengono registrati dalla stessa e sono quelli che fanno testo a livello legale poichè la velocità e tutti gli altri parametri (posizione pedale acceleratore e freno, regime di giri del motore, etc) sono rilevati direttamente sul mezzo tramite sensori. PS: la velocità è definita da rapporti meccanici... non è possibile cambiare la velocità... e se la centralina è stata manomessa... a priori si perde la causa e, in qualunque caso, dato che la velocità è definita da rapporti meccanici, si può sempre risalire alla velocità.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 20/02/2019 alle 15:59:17Ma lei crede veramente che il GPS, integrato nel navigatore, ha una precisione pressochè assoluta?
Ma lei crede davvero a ciò che scrive? il navigatore rileva la posizione con assoluta certezza. Il navigatore usa il “global time” trasmesso tramite il satellite. Facile dare seguito alla stupidissima equazionev=s/t. Ecco ottenuta la velocità reale! Per quanto alle tarature degli strumenti di rilevazione lei ha ragione. Ma... ormai sono strumenti laser le cui tolleranze reali sono nell’ordine percentuale +o- 0,2%. Per i tutor praticamente, se non hanno sbagliato le misure tra una porta e la successiva, la misura è assoluta. Quindi... non problemi!
In risposta al messaggio di il tornitore del 20/02/2019 alle 16:36:05Qualunque apparecchiatura, persino i perfetti Mac, declinano ogni responsabilità per qualunque possibile, ipotetico o reale, malfunzionamento!
Ma lei crede veramente che il GPS, integrato nel navigatore, ha una precisione pressochè assoluta? Penso, e ne son certo, che la rilevazione più affidabile della velocità del proprio veicolo è rilevata dalla centralinaper motivi che ho spiegato prima. Ogni GPS ha una propria precisione... Secondo lei, dato che si parla anche di bici, perchè si utilizzano sensori di velocità (con tanto di misura del rotolamento da inserire con precisione di +/-1mm) e non solo il GPS a certi livelli agonistici? La invito a leggere il manuale del suo TomTom o qualunque altro navigatore... TomTom dichiara che non si assume alcuna responsabilità in merito all'accuratezza dei sistemi GPS o GLONASS. In più dichiara anche: Rispetta sempre le leggi e i segnali stradali applicabili, in particolare quelli relativi alle dimensioni dei veicoli, al peso e al tipo di carico. TomTom non garantisce il funzionamento privo di errori di questo dispositivo né la precisione dei percorsi suggeriti forniti e non è responsabile di eventuali multe derivanti dal mancato rispetto delle normative e disposizioni applicabili. Penso che sia abbastanza chiara la questione... Infatti nessun navigatore è regolamentato burocraticamente in merito all'indicazione della velocità. Ne consegue che gli unici strumenti/dispositivi validi, su cui può fare affidamento l'automobilista, sono il tachimetro e la velocità letta tramite OBDII se si ha il dispositivo... ma dato l'automobilista non ha la strumentazione necessaria per leggere la velocità tramite centralina, deve far riferimento solo al tachimetro il quale è regolamentato burocraticamente. PS: Questa stupidissima equazione v=s/t indica la velocità media e non quella istantanea... Sappiamo benissimo come funziona la media aritmetica... Vero? Per trovare la velocità reale istantanea bisogna fare un limite... v= Ds/Dt (con t che tende a 0), dove Ds e Dt stanno rispettivamente per delta s e delta t. In caso di sinistro non si misura la velocità media, ma quella istantanea.
In risposta al messaggio di giorgioste del 20/02/2019 alle 17:32:59Potrebbe accadere!
A me sembra semplice. Se si va a 136.5 reali, un autovelox pur stando nella tolleranza di legge del 5%, potrebbe rilevare una velocità di 143.3 km/h. Da questa misurazione, è previsto che si tolga il 5% ma il risultato è comunque superiore ai 130 per cui si prende la multa.