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SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 13:56:49
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 11:05:31

Uno dei tanti esempi. Però rileggiti cosa hai scritto dall'inizio.  PER I GESTORI DI STRUTTURE RICETTIVE L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle
che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, debbano comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. I gestori che non provvedevano alla comunicazione delle persone alloggiate erano soggetti all’applicazione di una sanzione penale. Il codice del turismo (dlgs 23 maggio 2011, n. 79) entrato in vigore il 21 giugno ha di fatto abrogato la legge 29 marzo 2001 n. 135. L’articolo 8 della legge 135/2001 nel riscrivere completamente l'art. 109 del Tulps non ha previsto per la sua violazione, una specifica sanzione, pertanto nell'ipotesi in cui si accerta tale infrazione, deve applicarsi l'art. 17 del T.U.L.P.S. norma che prevede, per chi violi tale disposizione di legge, l'arresto fino a tre mesi o l'ammenda fino ad € 206,00. L'articolo 109 del TULPS negli ultimi anni ha subito più di una modifica infatti nel 1995, dopo che l’art. 4 del Dlgs 13 luglio 1994 n. 480 aveva previsto specificamente la sanzione penale dell’arresto o dell’ammenda, questa norma era stata depenalizzata dall’art. 7 del d.l. 97/1995, successivamente convertito nella legge 203/95, per poi ritornare ad essere censurato penalmente, con la sua completa riscrittura, avvenuta appunto ad opera dell’art. 8 della Legge 29 marzo 2011 n. 135. Questa ultima modifica, apportata senza previsione di una specifica sanzione, quindi operando il ritorno alla sanzione penale da quello amministrativo, è stata interpretata come una dimenticanza del legislatore rilevando che, per la violazione degli art. 86 e 108 del Tulps, (allorché venga accertato l'esercizio dell’attività senza licenza o senza la necessaria dichiarazione all’autorità di pubblica sicurezza od in spregio del divieto del Questore), è prevista la mera sanzione amministrativa mentre per un'infrazione, apparentemente meno importante, come potrebbe apparire quella della mancata presentazione all'autorità di Pubblica Sicurezza della comunicazione delle generalità delle persone alloggiate, è prevista la più grave, sanzione penale. La Corte costituzionale, con Ordinanza n. 262/2005 ha risolto la questione in modo incontrovertibile : dichiarando la manifesta infondatezza della questione di leggittimità costituzionale dell'art. 109 del Tulps in riferimento all'art. 3 della Costituzione ha espressamente stabilito che la sanzione applicabile in caso violazione dell'obbligo di comunicare all'autorità di P.S. le generalità delle persone alloggiate entro le 24 ore successive dal loro arrivo, è l'art. 17 del Tulps sicchè, la condotta contestata va punita con la pena alternativa dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda sino ad € 206,00. La stessa Corte è giunta a tale conclusione rilevando che la riscrittura dell'articolo 109 del Tulps è stata ispirata da una scelta oculata e non irragionevole posto che, le fattispecie messe a raffronto (artt. 86, 108 e 109) non sono omogenee, infatti il legislatore con l'art. 9 della L. 29 marzo 2001, n. 135 - (Riforma della legislazione nazionale del turismo) prevedendo che L'autorizzazione di cui al comma 1 e' rilasciata anche ai fini di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.., ha inteso regolamentare e tutelare l'espressione di una libera iniziativa economica mentre, prevedendo l’obbligo di comunicazione  delle generalità delle persone alloggiate imposto dall’art. 109, terzo comma, ha voluto tutelare in via generale quei compiti d’istituto individuati dall’art. 1 del tulps consentendo all’autorità di polizia la più rapida ed immediata conoscenza dei nominativi degli ospiti dell’albergo attività volta appunto a tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica. La comunicazione delle persone alloggiate (art. 109 del TULPS) L’art. 109 del TULPS stabilisce che i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti. Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza prevede per i gestori delle strutture ricettive l’obbligo di: - dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta di identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità; per gli stranieri è sufficiente il passaporto o altro documento considerato equivalente; - consegnare ai clienti alloggiati una scheda di dichiarazione delle generalità conforme al modello approvato dal Ministro dell’Interno, sottoscritta dal cliente e numerata progressivamente. Per nuclei familiari e gruppi guidati, è sufficiente la sottoscrizione di uno dei coniugi o del capogruppo. - comunicare giornalmente all’autorità di pubblica sicurezza l’arrivo delle persone alloggiate, mediante consegna di copia della scheda o comunicazione, anche con mezzi informatici, secondo modalità stabilite con decreto del Ministero Interno. Per meglio comportarsi, è opportuno sentire l’autorità di pubblica sicurezza competente per territorio in merito a tale comunicazione. Le strutture interessate sono quelle indicate nel comma 1 dell’art. 109, e precisamente: i gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali. Sono esclusi i rifugi alpini, inclusi in apposito elenco istituito dalla Regione o dalla Provincia autonoma. Il Ministero dell’interno, con la Circolare del 29 luglio 2005 n. 557 (pubblicata G.U. del 30 agosto 2005 n. 201), al fine di garantire uniformità di comportamento su tutto il territorio nazionale è tornata sull’argomento puntualizzando sia le strutture interessate che le modalità di controllo. La Circolare precisa che l’obbligo sussiste anche per quelle strutture che esercitano saltuariamente il servizio di alloggio e prima colazione (bed breakfast), anche nel caso di disciplina regionale discordante. Prima di procedere ad eventuali verifiche, i Questori dovranno accertare il regime autorizzatorio in vigore nelle rispettive Regioni “al fine di modulare opportunamente le modalità del controllo” appropriate alla tipologia di esercizio ricettivo in questione. Secondo quanto stabilito dall’art. 16 del T.U.L.P.S., gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza, infatti, “facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all’esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell’adempimento delle prescrizioni imposte dalla legge, dai regolamenti o dall’autorità”. Dunque, le verifiche in questione, in questo specifico caso, potranno essere attivate solo nel caso in cui l’attività ricettiva sia soggetta ad autorizzazione comunale di pubblica sicurezza, naturalmente sempre nell’assoluto rispetto delle attività private. Nel caso negativo, e, comunque, quando risulti impossibile distinguere fra luoghi riservati al privato domicilio e luoghi di esercizio dell’attività autorizzata, ovvero fra attività ricettiva ed altra fattispecie di alloggio, ”si procederà sulla scorta della documentazione e delle informazioni acquisite, interessando, all’occorrenza, l’autorità competente a conoscere il fatto e ad irrogare la sanzione, in relazione alla norma eventualmente violata”.
...
Mi sono proprio stufato. Una lunghissima sbrodolata per dire che a) da vent'anni non è necessario chiedere l'autorizzazione al questore per aprire una struttura ricettiva perché l'obbligo di cui all'art. 86 del TULPS è assolto presentando la richiesta al sindaco, b) una qualsiasi struttura ricettiva può accogliere ospiti solo dopo averli identificati. Che è quello che dicevo io. Basta.
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 27/10/2021 alle: 14:00:07
In risposta al messaggio di Giovanni del 27/10/2021 alle 12:15:31

Hai scritto: Scusami, ma sapere se posso o non posso aprire il tendalino e tirare fuori tavolo e sedie non è lana caprina. In alcune aree lo puoi fare (Bolsena, Riotorto, Grottammare ecc.) in altre no (Pisa, Orvieto Scalo,
Lucignano, Spello ecc.). Il problema pratico è: come capire quello che puoi fare? E' molto semplice: se si può fare campeggio (tendalino, finestre, scalino, zeppe, ecc.) c'è sempre scritto, altrimenti non si può fare. Se è un'area riservata ai camper con piazzole delimitate si può fare (salvo disposizione contraria, c'è anche questa situazione), se è un parcheggio anche se riservato ai camper, non si può fare. Ci vuole molto? Io non ho mai avuto problemi a capire se potevo o non potevo mettere una sedia fuori, in 25 anni di camper. Giovanni
...
Ne sono contento per te.
Io all'inizio, quando avevo comprato il mio primo camper, non riuscivo a orientarmi, ho seguito le inconcludenti discussioni qui su COL e sono poi arrivato alla conclusione che dicevo.
Se camperisti più esperti sanno comunque come regolarsi, allora è inutile discutere con i muri (non mi riferisco a te, ovviamente), perché la discussione è poco utile ad altri.
Un bel punto e buoni km!
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superduke46
superduke46
27/09/2017 2715
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 14:15:53
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 14:00:07

Ne sono contento per te. Io all'inizio, quando avevo comprato il mio primo camper, non riuscivo a orientarmi, ho seguito le inconcludenti discussioni qui su COL e sono poi arrivato alla conclusione che dicevo. Se camperisti
più esperti sanno comunque come regolarsi, allora è inutile discutere con i muri (non mi riferisco a te, ovviamente), perché la discussione è poco utile ad altri. Un bel punto e buoni km!
...
le discussione sui forum sono sempre utili ma non da seguire alla lettera
servono solo ad estrarre quelle poche parole utili per farsi un'idea della situazione
poi bisogna usare il cervello per farsi i propri ragionamenti

 
ezio59
ezio59
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Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 14:53:21
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 13:56:49

Mi sono proprio stufato. Una lunghissima sbrodolata per dire che a) da vent'anni non è necessario chiedere l'autorizzazione al questore per aprire una struttura ricettiva perché l'obbligo di cui all'art. 86 del TULPS è
assolto presentando la richiesta al sindaco, b) una qualsiasi struttura ricettiva può accogliere ospiti solo dopo averli identificati. Che è quello che dicevo io. Basta.
...
Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più laugh
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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chorus
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05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 15:15:49
In risposta al messaggio di SergioRM del 27/10/2021 alle 13:53:42

Mi sono proprio stufato. Se ti rifiuti di leggere quello che la Corte dice circa le situazioni che diventano campeggio sulle strade è un problema tuo. Se non riesci a vedere che per la Corte strada e non strada sono materie del tutto diverse, nonostante lo dica chiaramente precisando che è assolutamente evidente, è un problema tuo.  
Mi sei anche simpatico, ma spesso vuoi aver ragione a tutti i costi e ti indisponi se il tuo interlocutore non è d'accordo.
Simpaticamente ti dico che possiamo anche chiuderla qui, tu sei della tua opinione io sono della seguente: "Campeggio è vivere in un veicolo in sosta. Dunque l’autocaravan può ben essere in sosta mentre i loro occupanti campeggiano".
E questo non lo dico io, lo dice la Cassazione (beninteso, come dico sempre, secondo il mio livello di comprensione delle norme e della giurisprudenza).
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 15:19:59
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 14:53:21

Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più 
In un forum è sempre così, uno da una parte l'altro dall'altra, difficilmente le opinioni contrastanti convergono.
Sono più di dieci anni che discuto su sosta, campeggio, art. 185 e la conclusione è sempre la stessa.
Avevo recuperato anche gli atti parlamentari della Legge Fausti, per cercare di comprendere l'intenzione del legislatore per poi interpretare l'art. 185.
Non ne sono arrivato a una, d'altra parte l'art. 185 è nel codice della strada, che regolamenta la circolazione e la motorizzazione.
Il campeggio e il campeggiare sono attività turistiche, che esulano dal cds
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ledzep
ledzep
06/10/2014 3691
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 17:07:58
bah...art 185, campeggio, bivacco, sentenze di su e sentenze di giù. La realtà è che in otto anni di sosta libera non mi si è mai presentato il problema. Dico...mediamente 80/90 notti l'anno in camper, in Italia e in Europa, e mai una volta che sia una.
Quindi, come si dice a Pisa: i discorsi li porta via il vento (e le biciclette i livornesi). Continuerò ad aver fiducia nel mio buon senso nello scegliere i parcheggi e nei comportamenti
ezio59
ezio59
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Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 17:25:49
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 15:19:59

In un forum è sempre così, uno da una parte l'altro dall'altra, difficilmente le opinioni contrastanti convergono. Sono più di dieci anni che discuto su sosta, campeggio, art. 185 e la conclusione è sempre la stessa.
Avevo recuperato anche gli atti parlamentari della Legge Fausti, per cercare di comprendere l'intenzione del legislatore per poi interpretare l'art. 185. Non ne sono arrivato a una, d'altra parte l'art. 185 è nel codice della strada, che regolamenta la circolazione e la motorizzazione. Il campeggio e il campeggiare sono attività turistiche, che esulano dal cds
...
Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: "" E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire che pernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo.""
Quello che dico io è che il TULPS nulla centra con le aree attrezzate e non dovrebbe essere tirato in ballo perchè crea solo confusione.  Ma forse diciamo la stessa cosa e non ci siamo capiti smiley
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1333
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Inserito il 27/10/2021 alle: 17:48:40
In risposta al messaggio di ezio59 del 26/10/2021 alle 15:55:15

Perchè in Istria quando trovate questo cartello non vi fermate a dormire (non campeggiare, dormire), mentre in Italia cercate ogni scusa per non rispettarli ?
Perchè in Istria ( Croazia, ma anche Slovenia tranne nelle aree autorizzate), è vietato pernottare fuori dalle strutture autorizzate.
Neanche negli altri Paesi, Italia compresa, mi fermo ( neanche per parcheggiare di giorno ) con un cartello del genere, mi sposto dove non ci sono divieti espliciti.  
bradipo66
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giorgioste
giorgioste
19/07/2016 4646
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Inserito il 27/10/2021 alle: 18:00:12
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 17:25:49

Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire che
pernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo. Quello che dico io è che il TULPS nulla centra con le aree attrezzate e non dovrebbe essere tirato in ballo perchè crea solo confusione.  Ma forse diciamo la stessa cosa e non ci siamo capiti 
...
Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-.
Se dormire in camper vuol dire campeggiare, anche dormire in un'area sosta vuol dire campeggiare, quindi se in una qualsiasi area sosta si sta campeggiando, il fatto che un area sosta non è un campeggio (e lo si capisce anche per il fatto che non richiede i documenti) diventa una contraddizione.
Ma abbiamo capito che le leggi non devono seguire la logica, anzi sono fatte apposta perché non si capisca una mazza.
Era così semplice dire "ci si può dormire basta che..." oppure "non ci si può dormire mai" invece che lasciare così tante ambiguità che solo in questo centesimo thread sull'argomento, siamo già a cinque pagine.

 
Il dubbio è l'inizio della conoscenza.


Modificato da giorgioste il 27/10/2021 alle 18:01:23
14
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1333
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Inserito il 27/10/2021 alle: 19:00:04
In risposta al messaggio di giorgioste del 27/10/2021 alle 18:00:12

Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-. Se dormire in camper vuol dire campeggiare, anche dormire in un'area sosta vuol dire campeggiare, quindi se in una qualsiasi area sosta si sta campeggiando,
il fatto che un area sosta non è un campeggio (e lo si capisce anche per il fatto che non richiede i documenti) diventa una contraddizione. Ma abbiamo capito che le leggi non devono seguire la logica, anzi sono fatte apposta perché non si capisca una mazza. Era così semplice dire ci si può dormire basta che... oppure non ci si può dormire mai invece che lasciare così tante ambiguità che solo in questo centesimo thread sull'argomento, siamo già a cinque pagine.  
...
L'art. 185 del cds, dice cosa non è campeggiare,  non cosa vuol dire campeggiare
bradipo66
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chorus
chorus
05/10/2006 12492
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 19:08:08
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 17:25:49

Premetto che sono in sintonia con quello che scrivi su questo argomento. Quello che ho scritto rispetto al TULPS è una conseguenza di questa affermazione: E lo dico anche a te: se non sei convinto, allora vuol dire che
pernottare in un'area attrezzata è campeggio e, pertanto, l'area attrezzata diventa una struttura ricettiva soggetta in quanto tale non solo alle leggi regionali del turismo, ma anche al TULPS. Dunque tutti i comuni che attivano aree attrezzate - dove tutti i camperisti prima o poi passano la notte - e omettono l'identificazione degli ospiti e la trasmissione entro 24 ore delle loro generalità alla questura, violerebbero platealmente l'art. 109 del TULPS. Lo violerebbero, in particolare, per tutte le numerose aree attrezzate non presidiate, che non dovrebbero nemmeno esistere. Palesemente assurdo. Quello che dico io è che il TULPS nulla centra con le aree attrezzate e non dovrebbe essere tirato in ballo perchè crea solo confusione.  Ma forse diciamo la stessa cosa e non ci siamo capiti 
...
Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano.
Ok, dimenticavo, per il camperista esiste anche l'art. 16 della Costituzione, in base al quale è legittimato a muoversi come e quando vuole, e nessuno si deve permettere di fermarlo, nemmeno se è intenzionato a parcheggiare a Milano in Piazza del Duomo!

Provocazioni a parte (spero tu veramente comprenda il mio humor), prendiamo una regione a caso, la Liguria, la cui avversità verso il camperista è qui spesso ricordata (beninteso mai dal sottoscritto, anzi).
Da miei vecchi appunti, mi è capitata per le mani la legge regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008.
Io non so, se a distanza di 13 anni questa norma è stata modificata, abrogata o sostituita, ma facciamo finta sia ancora in vigore.
Ebbene, tale norma regolamenta le strutture ricettive diverse dagli alberghi e, all'art. 27, cita le aree di sosta. Viene demandata la loro regolamentazione ai Comuni che: "singolarmente o in forma aggregata provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici .... definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture".
Mi sa che entrando in una struttura che risponde a questa norma ti chiedono la carta d'identità
Altre regioni che si sono dotate di tale normativa vietano il cosiddetto campeggio libero (vedi ad esempio la legge 16/2004 Emilia Romagna, che, anche qui, non so se è stata modificata abrogata o sostituita).
Dunque, capisci la complessità di questa materia, capisci che le istituzioni non ci considerano soltanto utenti della strada ma anche dei turisti?
E ancora, è mai possibile che se pernotto in un albergo io pago l'imposta di soggiorno, mentre se mi fermo con il camper in una piazza non la pago?
Vogliamo poi parlare della raccolta dei rifiuti che inevitabilmente produciamo?
Sono tutte tematiche, unitamente alle notizie che si leggono nelle ultime settimane su questo forum riguardanti la crescita esponenziale dei camperisti, per cui non ci si deve stupire se il nostro modo di fare vacanza suscita l'interesse delle istituzioni.

 
14
bradipo66
bradipo66
31/07/2011 1333
Rispondi Abuso
Inserito il 27/10/2021 alle: 19:37:26
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 19:08:08

Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano. Ok, dimenticavo, per il camperista esiste anche l'art. 16 della Costituzione, in base al quale è
legittimato a muoversi come e quando vuole, e nessuno si deve permettere di fermarlo, nemmeno se è intenzionato a parcheggiare a Milano in Piazza del Duomo! Provocazioni a parte (spero tu veramente comprenda il mio humor), prendiamo una regione a caso, la Liguria, la cui avversità verso il camperista è qui spesso ricordata (beninteso mai dal sottoscritto, anzi). Da miei vecchi appunti, mi è capitata per le mani la legge regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008. Io non so, se a distanza di 13 anni questa norma è stata modificata, abrogata o sostituita, ma facciamo finta sia ancora in vigore. Ebbene, tale norma regolamenta le strutture ricettive diverse dagli alberghi e, all'art. 27, cita le aree di sosta. Viene demandata la loro regolamentazione ai Comuni che: singolarmente o in forma aggregata provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici .... definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture. Mi sa che entrando in una struttura che risponde a questa norma ti chiedono la carta d'identità Altre regioni che si sono dotate di tale normativa vietano il cosiddetto campeggio libero (vedi ad esempio la legge 16/2004 Emilia Romagna, che, anche qui, non so se è stata modificata abrogata o sostituita). Dunque, capisci la complessità di questa materia, capisci che le istituzioni non ci considerano soltanto utenti della strada ma anche dei turisti? E ancora, è mai possibile che se pernotto in un albergo io pago l'imposta di soggiorno, mentre se mi fermo con il camper in una piazza non la pago? Vogliamo poi parlare della raccolta dei rifiuti che inevitabilmente produciamo? Sono tutte tematiche, unitamente alle notizie che si leggono nelle ultime settimane su questo forum riguardanti la crescita esponenziale dei camperisti, per cui non ci si deve stupire se il nostro modo di fare vacanza suscita l'interesse delle istituzioni.  
...
Sono appena stato nelle 2 regioni appena citate:
Emilia - Romagna, parco dei 100 laghi, nessun problema con sosta davanti a stazione della forestale a Lagdei  ( divieto ai camper  nei we che devono parcheggiare circa 1 km prima )
Liguria: sosta nel grande P a Rapallo del porto, utilizzato come P della stazione con passaggio della polizia locale che ci ha guardato ed è andata..  A fianco altro P sul mare con divieto di sosta camper ( e 3 camper presenti di cui uno tedesco), più bello , ma ho rispettato il divieto come faccio sempre.
In ambedue i casi ho sostato 2 notti, solo sosta e parcheggiando in modo da non creare fastidi. 
E' vero che se in un posto mi metti un divieto, dove non c'è vuol dire che posso stare
In Croazia, dove vige il divieto di sosta notturna libera non  sono segnalati divieti, ma di giorno puoi sostare ovunque ( nel rispetto del cds )
 
bradipo66
ezio59
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Inserito il 27/10/2021 alle: 20:07:12
In risposta al messaggio di chorus del 27/10/2021 alle 19:08:08

Da anni continuo a ripetere che l'art. 185 del codice della strada non è l'unica norma dell'ordinamento giuridico italiano. Ok, dimenticavo, per il camperista esiste anche l'art. 16 della Costituzione, in base al quale è
legittimato a muoversi come e quando vuole, e nessuno si deve permettere di fermarlo, nemmeno se è intenzionato a parcheggiare a Milano in Piazza del Duomo! Provocazioni a parte (spero tu veramente comprenda il mio humor), prendiamo una regione a caso, la Liguria, la cui avversità verso il camperista è qui spesso ricordata (beninteso mai dal sottoscritto, anzi). Da miei vecchi appunti, mi è capitata per le mani la legge regione Liguria n. 2 del 7 febbraio 2008. Io non so, se a distanza di 13 anni questa norma è stata modificata, abrogata o sostituita, ma facciamo finta sia ancora in vigore. Ebbene, tale norma regolamenta le strutture ricettive diverse dagli alberghi e, all'art. 27, cita le aree di sosta. Viene demandata la loro regolamentazione ai Comuni che: singolarmente o in forma aggregata provvedono a integrare i propri strumenti urbanistici .... definendo le modalità per la realizzazione di tali strutture. Mi sa che entrando in una struttura che risponde a questa norma ti chiedono la carta d'identità Altre regioni che si sono dotate di tale normativa vietano il cosiddetto campeggio libero (vedi ad esempio la legge 16/2004 Emilia Romagna, che, anche qui, non so se è stata modificata abrogata o sostituita). Dunque, capisci la complessità di questa materia, capisci che le istituzioni non ci considerano soltanto utenti della strada ma anche dei turisti? E ancora, è mai possibile che se pernotto in un albergo io pago l'imposta di soggiorno, mentre se mi fermo con il camper in una piazza non la pago? Vogliamo poi parlare della raccolta dei rifiuti che inevitabilmente produciamo? Sono tutte tematiche, unitamente alle notizie che si leggono nelle ultime settimane su questo forum riguardanti la crescita esponenziale dei camperisti, per cui non ci si deve stupire se il nostro modo di fare vacanza suscita l'interesse delle istituzioni.  
...
Capisco benissimo quello che hai scritto e visto che si sta parlando della fumosità delle leggi e delle norme ti dirò che in Trentino Alto Adige dove si applicava la legge provincial-regional- nazionale, nei 15 anni di N.A.S. ho sempre controllato alberghi, esercizi pubblici ricettivi come i campeggi e mai un'area di sosta camper dove al limite avrei potuto controllare la regolarità degli scarichi e delle autorizzazioni amministrative. Detto questo sono sempre stato dell'idea che ogni controllo era un caso a se, quindi redigevo un verbale di ispezione dettagliato che congelava lo stato dei fatti e le violazioni riscontrate, per le cose dubbie o particolari il resto lo facevo in ufficio contattando tutti gli uffici preposti perchè è impensabile sapere o conoscere tutto anche quando le leggi sono specifiche per un determinato settore.
Questo valeva per me ma anche per il controllato. Quello che faceva la differenza era la buonafede/malafede e la considerazione del controllore. Con questo cosa voglio dire ? Che a parte la incomprensione della legge, chi si comporta bene ha poco da temere poiché chi controlla sa bene la differenza tra uno che dorme in camper in area di sosta e quello che lo fa in divieto sull'arenile o in una piazza, giusto o sbagliato che sia e sul quale non spetta a lui sindacare. 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 28/10/2021 alle 07:15:28
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TheDevil
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23/11/2006 4690
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Inserito il 28/10/2021 alle: 22:22:22
  
Rascal ha scritto:

Mi son chiesto se i divieti emessi dai vari comuni [...] con scritte tipo "divieto di sosta ai camper su tutto il territorio comunale" siano legali e conformi alle leggi italiane.


  
==============================
  
Dal tuo quesito non e' chiaro se tu abbia fatto soltanto una riflessione oppure abbia materialmente incontrato la scritta citata (o qualcosa di similare) nel corso dei tuoi viaggi in Italia.

Al riguardo sarebbe opportuna una documentazione fotografica oppure la segnalazione delle coordinate geografiche dove vedere questi "divieti" tramite GoogleMaps.

Come ha scritto SergioRM

(chiaramente per capire e valutare è necessario considerare ogni singolo caso come un caso a se stante),

non si puo' fare una disamina generalizzata sui "divieti" cui fai riferimento e, soprattutto, il forum non e' la sede appropriata per una valutazione di legalita', che compete - come noto - alla Magistratura.

La scritta espressa per esteso escluderebbe che si tratti di un segnale stradale, la cui composizione e' notoriamente regolata dal CdS.

Qualora il "divieto" sia disposto sulla base di norme diverse dal CdS, l'informazione sarebbe fornita soltanto a complemento dell'ordinanza affissa nell'apposito Albo, contro la quale si puo' presentare opposizione con le modalita' previste nella vigente normativa in materia.

A puro titolo esemplificativo ti riporto l'art. 22 "Campeggi liberi e isolati" della

L.R. (Puglia) 11 febbraio 1999 n.11

con alcune evidenziazioni:
1. Il Comune, accertata l'esistenza dei requisiti minimi igienico-sanitari, puo' consentire ai singoli turisti in transito il campeggio libero e isolato su apposite aree comunali demaniali.
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata, i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica.
3. Le aree di cui al comma 2 devono essere delimitate e appositamente indicate con segnaletica recante il numero delle piazzole che, in ogni caso, non deve superare il numero massimo di quindici per una capacita' ricettiva massima di sessanta persone e con la scritta: "Area comunale di sosta campeggistica".
4. La sosta nelle aree di cui al comma 2, che ha la finalita' di essere utilizzata come parcheggio di attesa o di transito, non deve superare, i cinque giorni di permanenza per ogni equipaggio.
5. Ove mai nelle aree di cui al comma 2 non dovessero sussistere i requisiti minimi di carattere igienico-sanitario, nonche' di sicurezza e di tutela dell'ambiente, la sosta puo' essere consentita soltanto ai mezzi dotati di servizi igienici autonomi.
6. E' fatto obbligo ai Sindaci di emettere, entro il 15 aprile di ogni anno, apposite ordinanze con l'indicazione delle aree di divieto di sosta campeggistica e di quelle autorizzate.
7. [abrogato]
8. Nelle "aree di sosta" il Comune ha facolta' di stabilire le tariffe minime e deve provvedere alla vigilanza.


Una volta emanata l'ordinanza, ogni Comune pugliese ha l'obbligo di indicare le "aree comunali di sosta campeggistica" ma non e' tenuto ad indicare le aree dove e' stato disposto il divieto di sosta campeggistica, perche' non si tratta di un divieto ai sensi del CdS.
  
 
19
chorus
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05/10/2006 12492
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Inserito il 29/10/2021 alle: 10:19:21
In risposta al messaggio di bradipo66 del 27/10/2021 alle 19:37:26

Sono appena stato nelle 2 regioni appena citate: Emilia - Romagna, parco dei 100 laghi, nessun problema con sosta davanti a stazione della forestale a Lagdei  ( divieto ai camper  nei we che devono parcheggiare circa 1
km prima ) Liguria: sosta nel grande P a Rapallo del porto, utilizzato come P della stazione con passaggio della polizia locale che ci ha guardato ed è andata..  A fianco altro P sul mare con divieto di sosta camper ( e 3 camper presenti di cui uno tedesco), più bello , ma ho rispettato il divieto come faccio sempre. In ambedue i casi ho sostato 2 notti, solo sosta e parcheggiando in modo da non creare fastidi.  E' vero che se in un posto mi metti un divieto, dove non c'è vuol dire che posso stare In Croazia, dove vige il divieto di sosta notturna libera non  sono segnalati divieti, ma di giorno puoi sostare ovunque ( nel rispetto del cds )  
...
C'è sempre la tolleranza, l'applicazione della norma, l'interpretazione dell'autorità che in quel preciso momento deve applicare la norma, la fattispecie, il buonsenso (inteso come senso comune, non come buonsenso personale, perchè il tuo può essere diverso dal mio), i controlli che latitano.
E c'è soprattutto la stagionalità: è chiaro che fare i turisti in camper la seconda metà di ottobre non è come farlo durante le feste di fine anno, durante i ponti primaverili o durante il mese di agosto.
La propria testimonianza, la propria esperienza sono molto importanti, ma non fanno testo.
Come ho scritto più volte, se mercoledì 3 novembre partissi per Cortina, credo che nessuna autorità verrebbe a bussare alla porta del mio camper se rimanessi in sosta libera due notti nel parcheggio dello stadio del ghiaccio. E questo verosimilmente nonostante la sagoma del mio camper sbordasse dallo stallo.
Sicuramente non avrei altrettanta fortuna il prossimo 28 di dicembre.
16
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21/03/2009 28528
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Inserito il 29/10/2021 alle: 12:29:25
In risposta al messaggio di chorus del 29/10/2021 alle 10:19:21

C'è sempre la tolleranza, l'applicazione della norma, l'interpretazione dell'autorità che in quel preciso momento deve applicare la norma, la fattispecie, il buonsenso (inteso come senso comune, non come buonsenso personale,
perchè il tuo può essere diverso dal mio), i controlli che latitano. E c'è soprattutto la stagionalità: è chiaro che fare i turisti in camper la seconda metà di ottobre non è come farlo durante le feste di fine anno, durante i ponti primaverili o durante il mese di agosto. La propria testimonianza, la propria esperienza sono molto importanti, ma non fanno testo. Come ho scritto più volte, se mercoledì 3 novembre partissi per Cortina, credo che nessuna autorità verrebbe a bussare alla porta del mio camper se rimanessi in sosta libera due notti nel parcheggio dello stadio del ghiaccio. E questo verosimilmente nonostante la sagoma del mio camper sbordasse dallo stallo. Sicuramente non avrei altrettanta fortuna il prossimo 28 di dicembre.
...
...ma c'è ancora bisogno di spiegare queste ovvietà .
Ma fare attenzione perché che ci sono anche quelli delle case che cercano il fuori stagione per stare tranquilli in tutti i sensi Quindi ricordare che noi siamo ospiti...ma ospiti non paganti ...
​​​​.
 
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline
SergioRM
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Inserito il 29/10/2021 alle: 22:21:21
In risposta al messaggio di ezio59 del 27/10/2021 alle 14:53:21

Ecco, facciamo una cosa di cui saranno contenti tutti. Io mi tengo la mia ragione de deriva da anni di lavoro in questo settore e tu ti tieni la tua che deriva da internet e non ne parliamo più 
La millantata competenza che deriverebbe da anni di lavoro si è manifestata prima in affermazioni non documentate, poi in un lungo sproloquio (27/10/2021, ore 11:05) davvero illuminante.
Non è altro che la copia della prima parte di un file che si trova su Internet, in una manciata di siti.
In quello che conoscevo io (

questo

), si tratta di un documento non firmato (può averlo scritto chiunque) e il nome del file è " BOZZA PER IL SOLLECITO ALL'ISCRIZIONE.doc" - come si vede sia dalla barra del titolo della finestra del browser, sia esaminando le proprietà del file ad es. con pdfinfo.
Altri ragionano e sragionano di leggi e sentenze, tu millanti chissà quali competenze sputando sproloqui copiati a mani basse da un file che si trova su Internet senza nemmeno indicare la fonte.
E poi sono io quello la cui ragione deriva da Internet laugh
Discutere con te è come giocare a scacchi con un piccione.
 
8
superduke46
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27/09/2017 2715
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Inserito il 29/10/2021 alle: 23:17:51
2. Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo, per gli insediamenti turistici di cui al comma 1, ovvero per qualsiasi altra struttura non meglio specificata e disciplinata,  i Comuni sono obbligati a individuare apposite "aree di sosta", al di fuori delle quali non deve essere consentita alcuna altra forma di sosta campeggistica

...
2.
 Al fine di tutelare e salvaguardare l'ambiente e anche per prevenire incendi, deturpamento e abusivismo...


se qualcuno di voi è già andato in vacanza in puglia ma anche in calabria campania o sicilia leggendo queste delibere non può non mettersi a ridere ma sopratutto a piangere sul degrado quanti sindaci con il loro menefreghismo lasciano deturpare il loro territorio da residenti e turisti non camperisti anzi forse proprio i camperisti sarebbero quelli che maggiormente tutelerebbero il territorio
in fin dei conti il camper arriva sosta e se ne va il cemento resta

 

Modificato da superduke46 il 29/10/2021 alle 23:28:11
SergioRM
SergioRM
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Inserito il 30/10/2021 alle: 00:34:18
In risposta al messaggio di giorgioste del 27/10/2021 alle 18:00:12

Io, da matematico/logico, il suo ragionamento lo capisco così-. Se dormire in camper vuol dire campeggiare, anche dormire in un'area sosta vuol dire campeggiare, quindi se in una qualsiasi area sosta si sta campeggiando,
il fatto che un area sosta non è un campeggio (e lo si capisce anche per il fatto che non richiede i documenti) diventa una contraddizione. Ma abbiamo capito che le leggi non devono seguire la logica, anzi sono fatte apposta perché non si capisca una mazza. Era così semplice dire ci si può dormire basta che... oppure non ci si può dormire mai invece che lasciare così tante ambiguità che solo in questo centesimo thread sull'argomento, siamo già a cinque pagine.  
...
Perdonami, ma c'è bisogno di qualche definizione.
Strada: «l'area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali» (art. 2 CdS). "Ad uso pubblico" vuol dire che chiunque vi può circolare, ad esempio sono ad uso pubblico le strade statali, ma anche i parcheggi dei supermercati (indipendentemente dalla proprietà); è invece ad uso privato un cortile condominiale chiuso da un cancello che consenta l'entrata solo ad alcuni.
Circolazione: «e' il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada» (art. 3 CdS). L'aspetto che a volte si dimentica è che "circolazione" non vuol dire solo "movimento", ma anche "sosta".
Area attrezzata: un'area riservata alla sosta delle autocaravan, collocata lungo le strade e autostrade o a cura dei comuni nei rispettivi territori, dotata di «impianti igienico-sanitari atti ad accogliere i residui organici e le acque chiare e luride» (art. 185 CdS); in pratica, un parcheggio riservato ai camper e dotato di camper service.
Area di sosta: una struttura ricettiva variamente denominata e disciplinata secondo le diverse leggi regionali sul turismo, normalmente dedicata alla sosta temporanea (ad es. max 72 ore) di mezzi mobili di pernottamento, non necessariamente solo camper.

Un'area attrezzata è ad uso pubblico (chiunque può entrare quando vuole col suo camper, con accesso eventualmente subordinato solo al pagamento di una tariffa), un'area di sosta no perché è una struttura ricettiva, non è un parcheggio, per entrare si deve prima essere identificati come in qualsiasi struttura ricettiva, di norma non si può entrare quando l'area non è presidiata.

In un'area attrezzata (area ad uso pubblico destinata alla sosta, cioè "strada") vale il CdS, quindi, tra l'altro, la sosta si trasforma in campeggio solo se non si poggia sulle ruote, se si emettono deflussi diversi da quelli del propulsore meccanico [1], se si occupa la sede stradale in misura eccedente l'ingombro del veicolo (art. 185, comma 2, CdS). Non è scritto da nessuna parte che non si può dormire nel camper - a parte una sentenza della cassazione che si basava sul codice della strada del 1982, da tempo abrogato. Esempi di aree attrezzate (in cui ho ovviamente dormito): Spello, Bevagna, Montefalco, Orvieto Scalo, Pisa.

Un'area di sosta nasce per ospitare mezzi mobili di pernottamento, quindi è chiaro che si può dormire. Per il resto, non essendo un'area ad uso pubblico, non vale il CdS se non per quanto riguarda le caratteristiche degli impianti di scarico, valgono invece le leggi regionali (sia l'art. 185 CdS che l'art. 378 Reg. menzionano i campeggi e l'art. 378 Reg., nel disporre le caratteristiche degli impianti, lascia alle leggi regionali la disciplina di loro ulteriori caratteristiche). Esempi di aree di sosta (in cui ovviamente sono stato identificato): Il Guadetto di Bolsena, Parallelo43 di Grottammare, Camper Oasi di Riotorto.

Ricapitolando:
-- un'area attrezzata è un'area ad uso pubblico in cui vale il CdS e in cui un camper in sosta, visto da fuori, deve apparire come un qualsiasi altro veicolo parcheggiato (e se ci dormi dentro non importa); in fondo, un'area attrezzata non è altro che un parcheggio "dedicato";
-- un'area di sosta non è ad uso pubblico (puoi accedere solo dopo essere stato identificato), il CdS non vale, ci si può soggiornare in maggiore libertà (puoi tirare fuori tendalino, tavolo, sedie, scooter, bici ecc.); ci si può ovviamente dormire, lì dormire è campeggiare, ma si tratta di una struttura ricettiva destinata in quanto tale proprio a questo.

Detto così, a me sembra abbastanza logico wink
Che poi ci siano pochissimi che sostengono con ostinazione tesi contrarie sia alla logica che alla nostra concreta esperienza... che ci vuoi fare, succede. È solo rumore.

---------------------------------------
[1] Cosa vuol dire "deflussi" non è affatto chiaro, ma ora lascerei perdere.
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