In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 13:06:26Prof. in merito a questa sua dichiarazione: "Capita di essere sanzionato. Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni"
Se vedo un cartello P con sotto il segno si autovettura è ovvio che è per tutti i veicoli M1. Purtroppo po’ molti comuni multano i camper e sempre lasciano in pace furgoni N1 (auto immatricolate N1). Allora mi inca77ocome una bestia.. Ho tutto il diritto di parcheggiare il camper in quel parcheggio. Altre volte trovo il divieto di CAMPEGGIO e mettono multa ai camper parcheggiati. Mi inca77o nuovamente! Il camper parcheggiato, ai sensi dell’art. 185, non campeggia. E in genere ti multano per divieto di sosta non per divieto di campeggio. Per cui di fronte a tali divieto che sono un abuso me frego, parcheggio e se il caso ricorro. Quasi sempre fingo in I grado. Altre vilte sono stato costretto a finire in II grado (anche a caus del controricorso della controparte). Ho sempre vinto! La legge dice questo! Le mministrazioni che multano per divieto di sosta i camper dove è consentito alle automobili SONO FUORI LEGGE! P.S. giusto rispettare i limiti. benvengano gli autovelox se non usati per fare cassa. purtroppo, sovente, troviamo strade a 4 corsie con limite a 50 Km/h e autovelox nascosti. ovvio che in questi casi si ricorre perché sempre il cds stabilisce i limiti generali delle strade. Sovente troviamo limiti ingiustificabili! poi gli autovelox devo essere tarati. capita di trovarne non tarati che fanno partire il colpo di flash anche se sei in regola. allora ricorsi vincenti su ricorsi!
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27Non sono più camperista dal 12 novembre 2010 (data di morte di mia moglie) per cui non ho conservato nulla.
Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato. Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27Mi unisco alla richiesta; Professore renderesti un grande servizio alla comunità dei camperisti se tu mettessi a disposizione le sentenze che hanno accolto i tuoi ricorsi.
Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato. Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 15:15:03
Mi unisco alla richiesta; Professore renderesti un grande servizio alla comunità dei camperisti se tu mettessi a disposizione le sentenze che hanno accolto i tuoi ricorsi. Se poi ci fossero anche le motivazioni avremmo fattobingo. Grazie molte. PS anche a me risulta che la parte soccombente non venga mai condannata alla rifusione delle spese alla controparte (beninteso in tema di sanzioni stradali).
In risposta al messaggio di barabin del 10/12/2018 alle 09:31:31Non è assolutamente una sentenza farlocca, è una sentenza contraria a noi camperisti, e come tale non viene presa in considerazione.
Scusate allora sentenze,come per esempio quella del Giudice di Pace di Riva del Garda del 2015, per aver rigettato un ricorso per sosta autocaravan con pannello integrativo come quello in questione, è una sentenza farlocca?I pannelli integrativi, non sono introdotti dalle amministrazioni comunali, ma dal Codice della Strada che è una legge ed i pannelli integrativi indicano a quali tipi di veicoli, quindi sottocategorie sono rivolti, basta guardare per esempio, quelle riguardanti gli autocarri che sono quelle più comuni sulle nostre strade, ce ne sono diverse. Ricordo inoltre che le categorie L, M, N, O, sono categorie internazionali introdotte negli anni 70 e i veicoli a braccia o i velocipedi non sono contemplati, eppure sono presenti nei pannelli integrativi perché classificati nel C.d.S nazionale e qui mi fermo perché altrimenti siamo fuori OT. Ciao Roberto
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 16:22:30Sentenza farlocca no. Le sentenze non sono mai farlocche.
Non è assolutamente una sentenza farlocca, è una sentenza contraria a noi camperisti, e come tale non viene presa in considerazione. Beninteso non dal sottoscritto. Sono anni che predico che per una sentenza favorevoleè facile ce ne sia una contraria. In ogni caso, tu mi insegni che in giurisprudenza vale la Cassazione: quando è stata chiamata a giudicare sui camper ci ha sempre, dico sempre, dato contro! Si veda su tutte la n. 23503 del 2006, che verteva, peraltro, su Numana.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 17:10:59Inoltre ricordo che il REGOLAMENTO del CdS art. 39 comma
Sentenza farlocca no. Le sentenze non sono mai farlocche. Sta al soccombente accettare o meno. Quelle rarissime volte che in primo grado ho perso ho sempre ricorso in secondo grado. Se fosse stato necessario avrei adito anche al terzo.
modello II.4
indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a
). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b
). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 15:14:22Per quanto mi risulta l'opposizione al Prefetto è gratuita su carta libera, quindi spese zero. Per l'opposizione al Giudice di Pace si paga in base alla sanzione 43 € fino a 1.100€, quindi non vedo la convenienza a presentare ricorso per una multa di divieto di sosta non sapendo l'esito. La decisione del Prefetto si può impugnare davanti al Giudice di Pace e quella del Giudice di Pace davanti al Tribunale Civile, ma non è così semplice e si va alle calende greche. Infatti:
Non sono più camperista dal 12 novembre 2010 (data di morte di mia moglie) per cui non ho conservato nulla. Circa il 50% delle multe sono state risolte direttamente dal Prefetto. Non avendomi risposto passato il periodoprevisto dalla legge vale il silenzio assenso. Per altre rigettate dal prefetto sono dovuto passare dal Giudice di Pace tramite i miei avvocati. Ovviamente il GdP tendeva a COMPENSARE le spese (ognuno si paga le sue) e invece ho sempre richiesto il CHI PERDE PAGA TUTTO. Da GdP tranne due volte ho vinto. Per le due volte che persi presentai ricorso in II grado e vinsi. Altre tre volte (avevo vinto dal GdP) a presentare ricorso in II grado furono i comuni (Numana, Sirolo, Riva del Garda). Persero. Come richiesto tramite i miei avvocati in tutti i casi che fui costretto a rivolgermi ai tribunali chiedemmo CON SUCCESSO che chi perde paga le spese legali. Gli avvocati picchiarono molto duro! Mi sono espresso male nel dichiarare che mi pagarono i danni. Recuperai TUTTE le spese processuali e tutte quelle dei miei avvocati comprese parcelle e viaggi per presenziare le udienze! Nessun comune ha sentito la necessità di proseguire in III grado.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 19:10:28Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco.
Per quanto mi risulta l'opposizione al Prefetto è gratuita su carta libera, quindi spese zero. Per l'opposizione al Giudice di Pace si paga in base alla sanzione 43 € fino a 1.100€, quindi non vedo la convenienza a presentarericorso per una multa di divieto di sosta non sapendo l'esito. La decisione del Prefetto si può impugnare davanti al Giudice di Pace e quella del Giudice di Pace davanti al Tribunale Civile, ma non è così semplice e si va alle calende greche. Infatti: Quando le multe stradali sono comminate da un organo dello Stato, l’appello contro le decisioni del giudice di pace va presentato al Tribunale. È la conclusione di una sentenza del Tribunale di Aosta (giudice De Paola) del 9 novembre 2016. La controversia scaturisce dall’impugnazione di un verbale con cui i Carabinieri avevano contestato al ricorrente la violazione di norme del Codice della strada. Il giudice di pace di Aosta aveva respinto la domanda di annullamento dell’atto. Per la riforma della sentenza, l’interessato ha presentato appello al Tribunale di Aosta. Dal canto suo, il presidente della Regione Valle d’Aosta, in qualità di titolare delle funzioni prefettizie (e quindi di rappresentanza in giudizio dell’organo che ha redatto il verbale), ha chiesto il rigetto del gravame. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio. Il giudice ricorda che le opposizioni contro l’ordinanza-ingiunzione e quelle avverso il verbale di accertamento di violazioni al Codice della strada, previste dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 150/2011, seguono il rito del lavoro, «ove non diversamente stabilito dalle disposizioni» contenute in quegli stessi articoli. In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 dispone che l’opposizione contro il verbale si propone davanti al giudice di pace, mentre per l’ordinanza-ingiunzione l’articolo 6 prevede un riparto di competenza tra lo stesso giudice di pace e il Tribunale. Per entrambi gli articoli, comunque, il giudice competente è quello «del luogo in cui è stata commessa la violazione». Le norme procedurali contenute nei due articoli - prosegue il Tribunale -, «diverse da quelle del rito del lavoro (rito che costituisce la regola), sono dunque eccezionali» rispetto a quelle dettate per tale rito, «e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica». Sicché - così conclude il Tribunale -, in mancanza di un’espressa disciplina della competenza territoriale per l’appello, non vale la deroga al principio del foro erariale, prevista per il primo grado del giudizio in favore del giudice di “prossimità”. Il giudice di secondo grado va quindi individuato in base alla regola generale contenuta nell’articolo 6 del Regio decreto 1611/1933, per il quale la competenza nelle cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato spetta al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Non si tratta - prosegue il giudice di Aosta - di contrastare le conclusioni a cui era giunta la Cassazione nell’ordinanza 23285/2010, che aveva escluso la regola del foro erariale (articolo 25 del Codice di procedura civile) per gli appelli contro i provvedimenti del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative. Né di applicare il precedente orientamento della stessa Corte, che aveva invece affermato la competenza del giudice distrettuale «per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’avvocatura dello Stato» (Cassazione, ordinanza 17579/2007). Ma solo «di prendere atto del mutamento del contesto normativo». Così il Tribunale di Aosta ha dichiarato la propria incompetenza per territorio il favore del Tribunale di Torino, dove ha sede l’Avvocatura dello Stato di quel distretto. Inoltre, Professore, tutte le sentenze vengono archiviate e formano una banca dati per chi la sa consultare, quindi, o lei mi dice quale Tribunale ha sentenziato di rifonderle le spese legali e altro, citando le sentenze con le date, o non credo a quanto ha fino qua dichiarato, perchè non mi risulta che la legge sulle violazioni amministrative Legge 689/1961 e segg. preveda un rimborso delle spese, ma solo l'annullamento della sanzione che non deve essere pagata prima, pena l'inammissibilità del ricorso.
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 21:24:27Aggiungo che quello che fece l’avvocato e dove lo fece non era di mia competenza.
Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco. Lei si chiede se val la pena ricorrere quando il costo del GdP è simile a quello della multa. Esiste la questione di principio. il Che diceva:meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Se rilegge le risposte precedenti noterà che avevo scritto che la gran parte delle contravvenzioni furono impugnate di fronte al Prefetto (zero spese perché usai la posta certificata). Il Prefetto nella stragrande maggioranza dei casi non diede risposta e quindi per la regola del silenzio assenso la cosa non ebbe seguito. Cinque in totale furono rigettate e finirono da giudice di pace tramite il mio avvocato. Il GdP due volte mi diede torto e il mio avvocato presentò ricorso. Il GDP tre volte diede torto al comune che presentò ricorso e tramite il mio avvocato resistetti. Lei dice che il ricorso al GDP costa poco. Non è vero! Io incaricai uno dei miei avvocati cui diedi mandato di rappresentarmi in tutto e per tutto. Sono soldi che AVENDO RAGIONE dovevo recuperare! Ecco perché non accetto spese compensate e non mi frega nulla se i gradi successivi vanno a giudizio dopo anni. I comuni con cui entrai in causa sono presso il GdP erano: Numana, Sirolo, Riva del Garda. Se ha voglia faccia lei la sua ricerca!
https://forum.camperonline.it/i...
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 13:06:26Chi sanziona un autocaravan posteggiato pensando che faccia campeggio è meglio che cambi lavoro. Gli autovelox per legge non possono essere nascosti e già dal 2007 vi era quest'obbligo, per cui se vi erano amministrazioni che operavano in questo modo era giusto fare ricorso. Vorrei chiudere però dicendo una cosa; quando ci troveremo in un parcheggio, con la segnaletica verticale di colore blu con la lettera P ed il pannello integrativo raffigurante un autocaravan ed in quei posteggi vedremo in sosta autovetture, non scandalizziamoci. Io comunque continuerò sempre a chiamare la Polizia Locale del Comune, perché quei posteggi sono destinate alle autocaravan e non alle autovetture, come indicato nella segnaletica.
Se vedo un cartello P con sotto il segno si autovettura è ovvio che è per tutti i veicoli M1. Purtroppo po’ molti comuni multano i camper e sempre lasciano in pace furgoni N1 (auto immatricolate N1). Allora mi inca77ocome una bestia.. Ho tutto il diritto di parcheggiare il camper in quel parcheggio. Altre volte trovo il divieto di CAMPEGGIO e mettono multa ai camper parcheggiati. Mi inca77o nuovamente! Il camper parcheggiato, ai sensi dell’art. 185, non campeggia. E in genere ti multano per divieto di sosta non per divieto di campeggio. Per cui di fronte a tali divieto che sono un abuso me frego, parcheggio e se il caso ricorro. Quasi sempre fingo in I grado. Altre vilte sono stato costretto a finire in II grado (anche a caus del controricorso della controparte). Ho sempre vinto! La legge dice questo! Le mministrazioni che multano per divieto di sosta i camper dove è consentito alle automobili SONO FUORI LEGGE! P.S. giusto rispettare i limiti. benvengano gli autovelox se non usati per fare cassa. purtroppo, sovente, troviamo strade a 4 corsie con limite a 50 Km/h e autovelox nascosti. ovvio che in questi casi si ricorre perché sempre il cds stabilisce i limiti generali delle strade. Sovente troviamo limiti ingiustificabili! poi gli autovelox devo essere tarati. capita di trovarne non tarati che fanno partire il colpo di flash anche se sei in regola. allora ricorsi vincenti su ricorsi!
In risposta al messaggio di barabin del 10/12/2018 alle 22:36:24Hai ragione, perché camper = autovettura, ma l'autovettura non è un camper, e dunque dove c'è un parcheggio riservato alle autovetture io parcheggio il camper, mentre dove c'è un parcheggio riservato ai camper le autovetture non possono parcheggiare.
Chi sanziona un autocaravan posteggiato pensando che faccia campeggio è meglio che cambi lavoro. Gli autovelox per legge non possono essere nascosti e già dal 2007 vi era quest'obbligo, per cui se vi erano amministrazioniche operavano in questo modo era giusto fare ricorso. Vorrei chiudere però dicendo una cosa; quando ci troveremo in un parcheggio, con la segnaletica verticale di colore blu con la lettera P ed il pannello integrativo raffigurante un autocaravan ed in quei posteggi vedremo in sosta autovetture, non scandalizziamoci. Io comunque continuerò sempre a chiamare la Polizia Locale del Comune, perché quei posteggi sono destinate alle autocaravan e non alle autovetture, come indicato nella segnaletica. Ciao Roberto
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 21:38:20Già 8 anni fa contestavo la farlocca interpretazione resa da un ignoto che faceva risalire il cartello rettangolare bianco con icona di autovettura all’art. 54 invece che al 47 del CdS (categorie).
Ecco una bella discussione sui pannelli integrativi. Dopo 8 anni la musica non è cambiata! Come potete vedere viene citato l'art. 54 del cds!!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 18:18:06Forse perché il cartello con l’automobile si riferisce ad autovetture e non a categorie, infatti noi con i camper abbiamo la stessa categoria ma non la definizione.
Inoltre ricordo che il REGOLAMENTO del CdS art. 39 comma 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità.Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali. Il cartello integrativo con AUTO indica una CATEGORIA M1 e non pone differenze all'interno di una stessa categoria!! In ogni caso qualcuno mi spieghi perché in presenza del cartello integrativo con automobile i vigili di alcune località multano ILLEGITTIMAMENTE i camper e NON MULTANO veicoli N1 (automobili immatricolate come furgoni). Non multarli significa OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO.
In risposta al messaggio di Grinza del 11/12/2018 alle 09:16:38Come sempre dimentichi gli art. 6 e 7 che parlano di CATEGORIE e non prevedono differenziazioni all’interno di una stessa categoria.
Forse perché il cartello con l’automobile si riferisce ad autovetture e non a categorie, infatti noi con i camper abbiamo la stessa categoria ma non la definizione. É sempre una questione caprina altrimenti non ci sarebberoricorsi e sentenze, per me il cartello non evidenzia la classificazione Per autoveicoli si intende tutto, autovetture, autobus, trattori, autocaravan autocarri ecc, ma quel cartello, secondo me, Intende altro e la risposta é nel libretto di circolazione Da Guidaevai E' definito veicolo qualunque macchina che circoli su strada guidata dall'uomo (escluse quelle per bambini o per invalidi, come ad esempio passeggini o sedie a rotelle). I veicoli sono classificati nelle seguenti categorie: - veicoli a braccia: spinti o trainati da un uomo a piedi - veicoli a trazione animale: trainati da uno o più animali - velocipedi: biciclette, risciò, monopattini - ciclomotori - motoveicoli: motocicli, motocarrozzette, quadricicli, mototrattori - autoveicoli: autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan - filoveicoli - rimorchi: tra cui anche caravan e semirimorchi - macchine agricole - macchine operatrici
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 21:24:27Da quanto lei ha scritto ho capito questo poi lei mi corregga se sbaglio:
Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco. Lei si chiede se val la pena ricorrere quando il costo del GdP è simile a quello della multa. Esiste la questione di principio. il Che diceva:meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. Se rilegge le risposte precedenti noterà che avevo scritto che la gran parte delle contravvenzioni furono impugnate di fronte al Prefetto (zero spese perché usai la posta certificata). Il Prefetto nella stragrande maggioranza dei casi non diede risposta e quindi per la regola del silenzio assenso la cosa non ebbe seguito. Cinque in totale furono rigettate e finirono da giudice di pace tramite il mio avvocato. Il GdP due volte mi diede torto e il mio avvocato presentò ricorso. Il GDP tre volte diede torto al comune che presentò ricorso e tramite il mio avvocato resistetti. Lei dice che il ricorso al GDP costa poco. Non è vero! Io incaricai uno dei miei avvocati cui diedi mandato di rappresentarmi in tutto e per tutto. Sono soldi che AVENDO RAGIONE dovevo recuperare! Ecco perché non accetto spese compensate e non mi frega nulla se i gradi successivi vanno a giudizio dopo anni. I comuni con cui entrai in causa sono presso il GdP erano: Numana, Sirolo, Riva del Garda. Se ha voglia faccia lei la sua ricerca!
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 11/12/2018 alle 09:48:42Ho riletto gli articoli ma parlano d’altro, la mia é solo curiosità, raramento parcheggio il camper nei parcheggi, concesso o meno, ho lo scooter al seguito e mi appoggio sempre su strutture per camper.
Come sempre dimentichi gli art. 6 e 7 che parlano di CATEGORIE e non prevedono differenziazioni all’interno di una stessa categoria. Per cui il simbolo automobile indica la categoria M1. Comunque ognuno, tu compreso,è libero di chinare la testa e comportarsi da suddito! Io, sull’argomento finché ebbi il camper, mi comportavo da cittadino e difendevo i miei diritti.
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27Tu che sei un addetto ai lavori, per favore puoi leggere con attenzione gli articoli 6 e 7 del cds (ma è sufficiente leggere il n. 6 perché il 7 lo richiama) e poi mi dici se comprendi con assoluta chiarezza che i camper possono sostare dove sostano le autovetture.
Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato. Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
In risposta al messaggio di chorus del 11/12/2018 alle 19:50:50Mi dispiace, non so cosa dirti perchè ho lavorato solo per due anni con il codice della strada negli anni 1983/85 poi sempre in borghese, prima al NAS dove mi sono fatto una discreta preparazione nel campo delle violazioni amministrative e penali, poi come responsabile della Polizia Giudiziaria di un Tribunale dove lavoravo solo nel campo penale anche sostenendo le accuse nelle udienze. Qualsiasi codice va letto e riletto, rigirato, interpretato, spulciato andando a leggere i riferimenti ecc. per cui, anche in questo caso l'interpretazione è personale di chi decide sul ricorso.
Tu che sei un addetto ai lavori, per favore puoi leggere con attenzione gli articoli 6 e 7 del cds (ma è sufficiente leggere il n. 6 perché il 7 lo richiama) e poi mi dici se comprendi con assoluta chiarezza che i camperpossono sostare dove sostano le autovetture. A mio giudizio le uniche due parti della citata norma di un qualche interesse sono le seguenti: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; Ma non trovo alcun riferimento o rimando alle categorie internazionali di cui all'art. 47, comma 2 del cds. Dopodiché c'è tutta la tematica dei cartelli integrativi, apposti sotto al segnale di divieto di sosta o al segnale di parcheggio, con particolare riferimento a quello raffigurante l'autocaravan (fig. II 146 art. 125 regolamento cds), di cui trovi una buona trattazione in un topic di 8 anni fa, che ho allegato ad un mio precedente messaggio. Ti ringrazio