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ezio59
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Inserito il 10/12/2018 alle: 13:41:27
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 13:06:26

Se vedo un cartello P con sotto il segno si autovettura è ovvio che è per tutti i veicoli M1.  Purtroppo po’ molti comuni multano i camper e sempre lasciano in pace furgoni N1 (auto immatricolate N1).  Allora mi inca77o
come una bestia.. Ho tutto il diritto di parcheggiare il camper in quel parcheggio. Altre volte trovo il divieto di CAMPEGGIO e mettono multa ai camper parcheggiati. Mi inca77o nuovamente! Il camper parcheggiato, ai sensi dell’art. 185, non campeggia. E in genere ti multano per divieto di sosta non per divieto di campeggio. Per cui di fronte a tali divieto che sono un abuso me frego, parcheggio e se il caso ricorro. Quasi sempre fingo in I grado. Altre vilte sono stato costretto a finire in II grado (anche a caus del controricorso della controparte).  Ho sempre vinto! La legge dice questo! Le mministrazioni che multano per divieto di sosta i camper dove è consentito alle automobili SONO FUORI LEGGE! P.S.  giusto rispettare i limiti. benvengano gli autovelox se non usati per fare cassa. purtroppo, sovente, troviamo strade a 4 corsie con limite a 50 Km/h e autovelox nascosti. ovvio che in questi casi si ricorre perché sempre il cds stabilisce i limiti generali delle strade. Sovente troviamo limiti ingiustificabili! poi gli autovelox devo essere tarati. capita di trovarne non tarati che fanno partire il colpo di flash anche se sei in regola. allora ricorsi vincenti su ricorsi!
...
Prof. in merito a questa sua dichiarazione: "Capita di essere sanzionato.  Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni"
Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente, mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
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Inserito il 10/12/2018 alle: 15:14:22
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27

Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato.  Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,
mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
...
Non sono più camperista dal 12 novembre 2010 (data di morte di mia moglie) per cui non ho conservato nulla.

Circa il 50% delle multe sono state risolte direttamente dal Prefetto. Non avendomi risposto passato il periodo previsto dalla legge vale il silenzio assenso.

Per altre rigettate dal prefetto sono dovuto passare dal Giudice di Pace tramite i miei avvocati.
Ovviamente il GdP tendeva a COMPENSARE le spese (ognuno si paga le sue) e invece ho sempre richiesto il "CHI PERDE PAGA TUTTO". Da GdP tranne due volte ho vinto.

Per le due volte che persi presentai ricorso in II grado e vinsi.

Altre tre volte (avevo vinto dal GdP) a presentare ricorso in II grado furono i comuni (Numana, Sirolo, Riva del Garda). Persero.

Come richiesto tramite i miei avvocati in tutti i casi che fui costretto a rivolgermi ai tribunali chiedemmo CON SUCCESSO che chi perde paga le spese legali. Gli avvocati picchiarono molto duro!

Mi sono espresso male nel dichiarare che mi pagarono i danni.
Recuperai TUTTE le spese processuali e tutte quelle dei miei avvocati comprese parcelle e viaggi per presenziare le udienze!

Nessun comune ha sentito la necessità di proseguire in III grado.
. iCalosci [:D]
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 15:15:03
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27

Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato.  Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,
mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
...
Mi unisco alla richiesta; Professore renderesti un grande servizio alla comunità dei camperisti se tu mettessi a disposizione le sentenze che hanno accolto i tuoi ricorsi.
Se poi ci fossero anche le motivazioni avremmo fatto bingo.
Grazie molte.

PS anche a me risulta che la parte soccombente non venga mai condannata alla rifusione delle spese alla controparte (beninteso in tema di sanzioni stradali).
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 15:32:33
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 15:15:03

Mi unisco alla richiesta; Professore renderesti un grande servizio alla comunità dei camperisti se tu mettessi a disposizione le sentenze che hanno accolto i tuoi ricorsi. Se poi ci fossero anche le motivazioni avremmo fatto
bingo. Grazie molte. PS anche a me risulta che la parte soccombente non venga mai condannata alla rifusione delle spese alla controparte (beninteso in tema di sanzioni stradali).
...

«PS anche a me risulta che la parte soccombente non venga mai condannata alla rifusione delle spese alla controparte (beninteso in tema di sanzioni stradali)»

I miei avvocati la hanno sempre richiesta motivandola richiesta ritenendo che non è giusto spendere più della multa stessa, se illegittima, per il diritto di ricorrere!

Ovviamente se il Giudice avesse deciso "spese compensate" avrei piantato altra grana legale per il recupero delle spese affrontate.
. iCalosci [:D]
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Valle d'Aosta e Francia  in camper - Ago
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Marche d’ottobre: viaggio in camper
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chorus
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05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 16:22:30
In risposta al messaggio di barabin del 10/12/2018 alle 09:31:31

 Scusate allora sentenze,come per esempio quella del Giudice di Pace di Riva del Garda del 2015, per aver rigettato un ricorso per sosta autocaravan con pannello integrativo come quello in questione, è una sentenza farlocca?
I pannelli integrativi, non sono introdotti dalle amministrazioni comunali, ma dal Codice della Strada che è una legge ed i pannelli integrativi indicano a quali tipi di veicoli, quindi sottocategorie sono rivolti, basta guardare per esempio, quelle riguardanti gli autocarri che sono quelle più comuni sulle nostre strade, ce ne sono diverse. Ricordo inoltre che le categorie L, M, N, O, sono categorie internazionali introdotte negli anni 70 e i veicoli a braccia o i velocipedi non sono contemplati, eppure sono presenti nei pannelli integrativi perché classificati nel C.d.S nazionale e qui mi fermo perché altrimenti siamo fuori OT.  Ciao Roberto
...
Non è assolutamente una sentenza farlocca, è una sentenza contraria a noi camperisti, e come tale non viene presa in considerazione.
Beninteso non dal sottoscritto.
Sono anni che predico che per una sentenza favorevole è facile ce ne sia una contraria.
In ogni caso, tu mi insegni che in giurisprudenza vale la Cassazione: quando è stata chiamata a giudicare sui camper ci ha sempre, dico sempre, dato contro!
Si veda su tutte la n. 23503 del 2006, che verteva, peraltro, su Numana.
 

Modificato da chorus il 10/12/2018 alle 16:29:42
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
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Inserito il 10/12/2018 alle: 17:10:59
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 16:22:30

Non è assolutamente una sentenza farlocca, è una sentenza contraria a noi camperisti, e come tale non viene presa in considerazione. Beninteso non dal sottoscritto. Sono anni che predico che per una sentenza favorevole
è facile ce ne sia una contraria. In ogni caso, tu mi insegni che in giurisprudenza vale la Cassazione: quando è stata chiamata a giudicare sui camper ci ha sempre, dico sempre, dato contro! Si veda su tutte la n. 23503 del 2006, che verteva, peraltro, su Numana.  
...
Sentenza farlocca no. Le sentenze non sono mai farlocche. 

Sta al soccombente accettare o meno. 
Quelle rarissime volte che in primo grado ho perso ho sempre ricorso in secondo grado. Se fosse stato necessario avrei adito anche al terzo. 

 
. iCalosci [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 10/12/2018 alle: 18:18:06
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 17:10:59

Sentenza farlocca no. Le sentenze non sono mai farlocche.  Sta al soccombente accettare o meno.  Quelle rarissime volte che in primo grado ho perso ho sempre ricorso in secondo grado. Se fosse stato necessario avrei adito anche al terzo.   
Inoltre ricordo che il REGOLAMENTO del CdS art. 39 comma

7. Il 

modello II.4

 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità. Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (

modello II.4/a

). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (

modello II.4/b

). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali.

Il cartello integrativo con AUTO indica una CATEGORIA M1 e non pone differenze all'interno di una stessa categoria!!

In ogni caso qualcuno mi spieghi perché in presenza del cartello integrativo con automobile i vigili di alcune località multano ILLEGITTIMAMENTE i  camper e NON MULTANO veicoli N1 (automobili immatricolate come furgoni).

Non multarli significa OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO.
. iCalosci [:D]
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 10/12/2018 alle: 19:10:28
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 15:14:22

Non sono più camperista dal 12 novembre 2010 (data di morte di mia moglie) per cui non ho conservato nulla. Circa il 50% delle multe sono state risolte direttamente dal Prefetto. Non avendomi risposto passato il periodo
previsto dalla legge vale il silenzio assenso. Per altre rigettate dal prefetto sono dovuto passare dal Giudice di Pace tramite i miei avvocati. Ovviamente il GdP tendeva a COMPENSARE le spese (ognuno si paga le sue) e invece ho sempre richiesto il CHI PERDE PAGA TUTTO. Da GdP tranne due volte ho vinto. Per le due volte che persi presentai ricorso in II grado e vinsi. Altre tre volte (avevo vinto dal GdP) a presentare ricorso in II grado furono i comuni (Numana, Sirolo, Riva del Garda). Persero. Come richiesto tramite i miei avvocati in tutti i casi che fui costretto a rivolgermi ai tribunali chiedemmo CON SUCCESSO che chi perde paga le spese legali. Gli avvocati picchiarono molto duro! Mi sono espresso male nel dichiarare che mi pagarono i danni. Recuperai TUTTE le spese processuali e tutte quelle dei miei avvocati comprese parcelle e viaggi per presenziare le udienze! Nessun comune ha sentito la necessità di proseguire in III grado.
...
Per quanto mi risulta l'opposizione al Prefetto è gratuita su carta libera, quindi spese zero. Per l'opposizione al Giudice di Pace si paga in base alla sanzione 43 € fino a 1.100€, quindi non vedo la convenienza a presentare ricorso per una multa di divieto di sosta non sapendo l'esito. La decisione del Prefetto si può impugnare davanti al Giudice di Pace e quella del Giudice di Pace davanti al Tribunale Civile, ma non è così semplice e si va alle calende greche. Infatti:
Quando le multe stradali sono comminate da un organo dello Stato, l’appello contro le decisioni del giudice di pace va presentato al Tribunale. È la conclusione di una sentenza del Tribunale di Aosta (giudice De Paola) del 9 novembre 2016.
La controversia scaturisce dall’impugnazione di un verbale con cui i Carabinieri avevano contestato al ricorrente la violazione di norme del Codice della strada. Il giudice di pace di Aosta aveva respinto la domanda di annullamento dell’atto. Per la riforma della sentenza, l’interessato ha presentato appello al Tribunale di Aosta. Dal canto suo, il presidente della Regione Valle d’Aosta, in qualità di titolare delle funzioni prefettizie (e quindi di rappresentanza in giudizio dell’organo che ha redatto il verbale), ha chiesto il rigetto del gravame.
Il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio. Il giudice ricorda che le opposizioni contro l’ordinanza-ingiunzione e quelle avverso il verbale di accertamento di violazioni al Codice della strada, previste dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 150/2011, seguono il rito del lavoro, «ove non diversamente stabilito dalle disposizioni» contenute in quegli stessi articoli.
In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 dispone che l’opposizione contro il verbale si propone davanti al giudice di pace, mentre per l’ordinanza-ingiunzione l’articolo 6 prevede un riparto di competenza tra lo stesso giudice di pace e il Tribunale. Per entrambi gli articoli, comunque, il giudice competente è quello «del luogo in cui è stata commessa la violazione».
Le norme procedurali contenute nei due articoli - prosegue il Tribunale -, «diverse da quelle del rito del lavoro (rito che costituisce la regola), sono dunque eccezionali» rispetto a quelle dettate per tale rito, «e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica».
Sicché - così conclude il Tribunale -, in mancanza di un’espressa disciplina della competenza territoriale per l’appello, non vale la deroga al principio del foro erariale, prevista per il primo grado del giudizio in favore del giudice di “prossimità”. Il giudice di secondo grado va quindi individuato in base alla regola generale contenuta nell’articolo 6 del Regio decreto 1611/1933, per il quale la competenza nelle cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato spetta al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.
Non si tratta - prosegue il giudice di Aosta - di contrastare le conclusioni a cui era giunta la Cassazione nell’ordinanza 23285/2010, che aveva escluso la regola del foro erariale (articolo 25 del Codice di procedura civile) per gli appelli contro i provvedimenti del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative.
Né di applicare il precedente orientamento della stessa Corte, che aveva invece affermato la competenza del giudice distrettuale «per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’avvocatura dello Stato» (Cassazione, ordinanza 17579/2007). Ma solo «di prendere atto del mutamento del contesto normativo».
Così il Tribunale di Aosta ha dichiarato la propria incompetenza per territorio il favore del Tribunale di Torino, dove ha sede l’Avvocatura dello Stato di quel distretto.
Inoltre, Professore, tutte le sentenze vengono archiviate e formano una banca dati per chi la sa consultare, quindi, o lei mi dice quale Tribunale ha sentenziato di rifonderle le spese legali e altro, citando le sentenze con le date, o non credo a quanto ha fino qua dichiarato, perchè non mi risulta che la legge sulle violazioni amministrative Legge 689/1961 e segg. preveda un rimborso delle spese, ma solo l'annullamento della sanzione che non deve essere pagata prima, pena l'inammissibilità del ricorso.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 10/12/2018 alle: 21:24:27
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 19:10:28

Per quanto mi risulta l'opposizione al Prefetto è gratuita su carta libera, quindi spese zero. Per l'opposizione al Giudice di Pace si paga in base alla sanzione 43 € fino a 1.100€, quindi non vedo la convenienza a presentare
ricorso per una multa di divieto di sosta non sapendo l'esito. La decisione del Prefetto si può impugnare davanti al Giudice di Pace e quella del Giudice di Pace davanti al Tribunale Civile, ma non è così semplice e si va alle calende greche. Infatti: Quando le multe stradali sono comminate da un organo dello Stato, l’appello contro le decisioni del giudice di pace va presentato al Tribunale. È la conclusione di una sentenza del Tribunale di Aosta (giudice De Paola) del 9 novembre 2016. La controversia scaturisce dall’impugnazione di un verbale con cui i Carabinieri avevano contestato al ricorrente la violazione di norme del Codice della strada. Il giudice di pace di Aosta aveva respinto la domanda di annullamento dell’atto. Per la riforma della sentenza, l’interessato ha presentato appello al Tribunale di Aosta. Dal canto suo, il presidente della Regione Valle d’Aosta, in qualità di titolare delle funzioni prefettizie (e quindi di rappresentanza in giudizio dell’organo che ha redatto il verbale), ha chiesto il rigetto del gravame. Il Tribunale dichiara la propria incompetenza per territorio. Il giudice ricorda che le opposizioni contro l’ordinanza-ingiunzione e quelle avverso il verbale di accertamento di violazioni al Codice della strada, previste dagli articoli 6 e 7 del Dlgs 150/2011, seguono il rito del lavoro, «ove non diversamente stabilito dalle disposizioni» contenute in quegli stessi articoli. In particolare, il comma 2 dell’articolo 7 dispone che l’opposizione contro il verbale si propone davanti al giudice di pace, mentre per l’ordinanza-ingiunzione l’articolo 6 prevede un riparto di competenza tra lo stesso giudice di pace e il Tribunale. Per entrambi gli articoli, comunque, il giudice competente è quello «del luogo in cui è stata commessa la violazione». Le norme procedurali contenute nei due articoli - prosegue il Tribunale -, «diverse da quelle del rito del lavoro (rito che costituisce la regola), sono dunque eccezionali» rispetto a quelle dettate per tale rito, «e, in quanto tali, non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica». Sicché - così conclude il Tribunale -, in mancanza di un’espressa disciplina della competenza territoriale per l’appello, non vale la deroga al principio del foro erariale, prevista per il primo grado del giudizio in favore del giudice di “prossimità”. Il giudice di secondo grado va quindi individuato in base alla regola generale contenuta nell’articolo 6 del Regio decreto 1611/1933, per il quale la competenza nelle cause in cui è parte un’amministrazione dello Stato spetta al tribunale del luogo dove ha sede l’ufficio dell’avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale che sarebbe competente secondo le norme ordinarie. Non si tratta - prosegue il giudice di Aosta - di contrastare le conclusioni a cui era giunta la Cassazione nell’ordinanza 23285/2010, che aveva escluso la regola del foro erariale (articolo 25 del Codice di procedura civile) per gli appelli contro i provvedimenti del giudice di pace in materia di sanzioni amministrative. Né di applicare il precedente orientamento della stessa Corte, che aveva invece affermato la competenza del giudice distrettuale «per evidenti esigenze organizzative di concentrazione delle attività dell’avvocatura dello Stato» (Cassazione, ordinanza 17579/2007). Ma solo «di prendere atto del mutamento del contesto normativo». Così il Tribunale di Aosta ha dichiarato la propria incompetenza per territorio il favore del Tribunale di Torino, dove ha sede l’Avvocatura dello Stato di quel distretto. Inoltre, Professore, tutte le sentenze vengono archiviate e formano una banca dati per chi la sa consultare, quindi, o lei mi dice quale Tribunale ha sentenziato di rifonderle le spese legali e altro, citando le sentenze con le date, o non credo a quanto ha fino qua dichiarato, perchè non mi risulta che la legge sulle violazioni amministrative Legge 689/1961 e segg. preveda un rimborso delle spese, ma solo l'annullamento della sanzione che non deve essere pagata prima, pena l'inammissibilità del ricorso.
...
Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco. 

Lei si chiede se val la pena ricorrere quando il costo del GdP è simile a quello della multa. 

Esiste la questione di principio.
il Che diceva: meglio morire in piedi che vivere in ginocchio. 

Se rilegge le risposte precedenti noterà che avevo scritto che la gran parte delle contravvenzioni furono impugnate di fronte al Prefetto (zero spese perché usai la posta certificata). Il Prefetto nella stragrande maggioranza dei casi non diede risposta e quindi per la regola del silenzio assenso la cosa non ebbe seguito. 

Cinque in totale furono rigettate e finirono da giudice di pace tramite il mio avvocato. 

Il GdP due volte mi diede torto e il mio avvocato presentò ricorso. 

Il GDP tre volte diede torto al comune che presentò ricorso e tramite il mio avvocato resistetti. 

Lei dice che il ricorso al GDP costa poco. Non è vero!
Io incaricai uno dei miei avvocati cui diedi mandato di rappresentarmi in tutto e per tutto. 

Sono soldi che AVENDO RAGIONE dovevo recuperare!

Ecco perché non accetto spese compensate e non mi frega nulla se i gradi successivi vanno a giudizio dopo anni.

I comuni con cui entrai in causa sono presso il GdP erano: Numana, Sirolo, Riva del Garda.

Se ha voglia faccia lei la sua ricerca!

 
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 11/12/2018 alle 00:07:03
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 21:27:00
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 21:24:27

Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco.  Lei si chiede se val la pena ricorrere quando il costo del GdP è simile a quello della multa.  Esiste la questione di principio. il Che diceva:
meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.  Se rilegge le risposte precedenti noterà che avevo scritto che la gran parte delle contravvenzioni furono impugnate di fronte al Prefetto (zero spese perché usai la posta certificata). Il Prefetto nella stragrande maggioranza dei casi non diede risposta e quindi per la regola del silenzio assenso la cosa non ebbe seguito.  Cinque in totale furono rigettate e finirono da giudice di pace tramite il mio avvocato.  Il GdP due volte mi diede torto e il mio avvocato presentò ricorso.  Il GDP tre volte diede torto al comune che presentò ricorso e tramite il mio avvocato resistetti.  Lei dice che il ricorso al GDP costa poco. Non è vero! Io incaricai uno dei miei avvocati cui diedi mandato di rappresentarmi in tutto e per tutto.  Sono soldi che AVENDO RAGIONE dovevo recuperare! Ecco perché non accetto spese compensate e non mi frega nulla se i gradi successivi vanno a giudizio dopo anni. I comuni con cui entrai in causa sono presso il GdP erano: Numana, Sirolo, Riva del Garda. Se ha voglia faccia lei la sua ricerca!  
...
Aggiungo che quello che fece l’avvocato e dove lo fece non era di mia competenza. 

Era pagato per vincere. 

Se le interessa faccia lei la ricerca. 

Quell’avvocato purtroppo è deceduto per tumore osseo nel 2016  e non aveva associati o dipendenti.
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 11/12/2018 alle 00:12:45
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 21:38:20
Ecco una bella discussione sui pannelli integrativi.
Dopo 8 anni la musica non è cambiata!
Come potete vedere viene citato l'art. 54 del cds!!

https://forum.camperonline.it/i...


 

Modificato da chorus il 10/12/2018 alle 21:39:39
7
barabin
barabin
22/05/2018 132
Rispondi Abuso
Inserito il 10/12/2018 alle: 22:36:24
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 13:06:26

Se vedo un cartello P con sotto il segno si autovettura è ovvio che è per tutti i veicoli M1.  Purtroppo po’ molti comuni multano i camper e sempre lasciano in pace furgoni N1 (auto immatricolate N1).  Allora mi inca77o
come una bestia.. Ho tutto il diritto di parcheggiare il camper in quel parcheggio. Altre volte trovo il divieto di CAMPEGGIO e mettono multa ai camper parcheggiati. Mi inca77o nuovamente! Il camper parcheggiato, ai sensi dell’art. 185, non campeggia. E in genere ti multano per divieto di sosta non per divieto di campeggio. Per cui di fronte a tali divieto che sono un abuso me frego, parcheggio e se il caso ricorro. Quasi sempre fingo in I grado. Altre vilte sono stato costretto a finire in II grado (anche a caus del controricorso della controparte).  Ho sempre vinto! La legge dice questo! Le mministrazioni che multano per divieto di sosta i camper dove è consentito alle automobili SONO FUORI LEGGE! P.S.  giusto rispettare i limiti. benvengano gli autovelox se non usati per fare cassa. purtroppo, sovente, troviamo strade a 4 corsie con limite a 50 Km/h e autovelox nascosti. ovvio che in questi casi si ricorre perché sempre il cds stabilisce i limiti generali delle strade. Sovente troviamo limiti ingiustificabili! poi gli autovelox devo essere tarati. capita di trovarne non tarati che fanno partire il colpo di flash anche se sei in regola. allora ricorsi vincenti su ricorsi!
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Chi sanziona un autocaravan posteggiato pensando che faccia campeggio è meglio che cambi lavoro. Gli autovelox per legge non possono essere nascosti e già dal 2007 vi era quest'obbligo, per cui se vi erano amministrazioni che operavano in questo modo era giusto fare ricorso. Vorrei chiudere però dicendo una cosa; quando ci troveremo in un parcheggio, con la segnaletica verticale di colore blu con la lettera P ed il pannello integrativo raffigurante un autocaravan ed in quei posteggi vedremo in sosta autovetture, non scandalizziamoci. Io comunque continuerò sempre a chiamare la Polizia Locale del Comune, perché quei posteggi sono destinate alle autocaravan e non alle autovetture, come indicato nella segnaletica.
Ciao Roberto
Barabin
19
chorus
chorus
05/10/2006 12457
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Inserito il 10/12/2018 alle: 22:54:56
In risposta al messaggio di barabin del 10/12/2018 alle 22:36:24

Chi sanziona un autocaravan posteggiato pensando che faccia campeggio è meglio che cambi lavoro. Gli autovelox per legge non possono essere nascosti e già dal 2007 vi era quest'obbligo, per cui se vi erano amministrazioni
che operavano in questo modo era giusto fare ricorso. Vorrei chiudere però dicendo una cosa; quando ci troveremo in un parcheggio, con la segnaletica verticale di colore blu con la lettera P ed il pannello integrativo raffigurante un autocaravan ed in quei posteggi vedremo in sosta autovetture, non scandalizziamoci. Io comunque continuerò sempre a chiamare la Polizia Locale del Comune, perché quei posteggi sono destinate alle autocaravan e non alle autovetture, come indicato nella segnaletica. Ciao Roberto
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Hai ragione, perché camper = autovettura, ma l'autovettura non è un camper, e dunque dove c'è un parcheggio riservato alle autovetture io parcheggio il camper, mentre dove c'è un parcheggio riservato ai camper le autovetture non possono parcheggiare.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/12/2018 alle: 01:43:33
In risposta al messaggio di chorus del 10/12/2018 alle 21:38:20

Ecco una bella discussione sui pannelli integrativi. Dopo 8 anni la musica non è cambiata! Come potete vedere viene citato l'art. 54 del cds!!  
Già 8 anni fa contestavo la farlocca interpretazione resa da un ignoto che faceva risalire il cartello rettangolare bianco con icona di autovettura all’art. 54 invece che al 47 del CdS (categorie).

Chi di voi up chiare la testa faccia pure. 

Finche fui camperista combattevo questi soprusi. 
Oggi la cosa mi interessa assai meno. 

 
. iCalosci [:D]
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63172
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Inserito il 11/12/2018 alle: 09:16:38
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 18:18:06

Inoltre ricordo che il REGOLAMENTO del CdS art. 39 comma 7. Il modello II.4 indica ECCEZIONI O LIMITAZIONI, cioè autorizza una deroga alla prescrizione per una o più categorie di utenti, ovvero ne limita la validità.
Quando la prescrizione è limitata ad una o più categorie i relativi simboli sono inseriti in nero su fondo bianco (modello II.4/a). Quando invece si intende concedere la deroga ad una o più categorie, i relativi simboli neri su fondo bianco sono preceduti dalla parola eccetto (modello II.4/b). I simboli dei veicoli possono essere rappresentati con senso di marcia concorde a quello delle frecce in caso di abbinamento con segnali di prescrizione direzionali. Il cartello integrativo con AUTO indica una CATEGORIA M1 e non pone differenze all'interno di una stessa categoria!! In ogni caso qualcuno mi spieghi perché in presenza del cartello integrativo con automobile i vigili di alcune località multano ILLEGITTIMAMENTE i  camper e NON MULTANO veicoli N1 (automobili immatricolate come furgoni). Non multarli significa OMISSIONE DI ATTI DI UFFICIO.
...
Forse perché il cartello con l’automobile si riferisce ad autovetture e non a categorie, infatti noi con i camper abbiamo la stessa categoria ma non la definizione.
É sempre una questione caprina altrimenti non ci sarebbero ricorsi e sentenze, per me il cartello non evidenzia la classificazione
Per autoveicoli si intende tutto, autovetture, autobus, trattori, autocaravan autocarri ecc, ma quel cartello, secondo me, Intende altro e la risposta é nel libretto di circolazione

Da Guidaevai
E' definito veicolo qualunque macchina che circoli su strada guidata dall'uomo (escluse quelle per bambini o per invalidi, come ad esempio passeggini o sedie a rotelle).
I veicoli sono classificati nelle seguenti categorie:
- veicoli a braccia: spinti o trainati da un uomo a piedi
- veicoli a trazione animale: trainati da uno o più animali
- velocipedi: biciclette, risciò, monopattini
- ciclomotori
- motoveicoli: motocicli, motocarrozzette, quadricicli, mototrattori
- autoveicoli: autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan
- filoveicoli
- rimorchi: tra cui anche caravan e semirimorchi
- macchine agricole
- macchine operatrici
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 11/12/2018 alle 09:24:18
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 11/12/2018 alle: 09:48:42
In risposta al messaggio di Grinza del 11/12/2018 alle 09:16:38

Forse perché il cartello con l’automobile si riferisce ad autovetture e non a categorie, infatti noi con i camper abbiamo la stessa categoria ma non la definizione. É sempre una questione caprina altrimenti non ci sarebbero
ricorsi e sentenze, per me il cartello non evidenzia la classificazione Per autoveicoli si intende tutto, autovetture, autobus, trattori, autocaravan autocarri ecc, ma quel cartello, secondo me, Intende altro e la risposta é nel libretto di circolazione Da Guidaevai E' definito veicolo qualunque macchina che circoli su strada guidata dall'uomo (escluse quelle per bambini o per invalidi, come ad esempio passeggini o sedie a rotelle). I veicoli sono classificati nelle seguenti categorie: - veicoli a braccia: spinti o trainati da un uomo a piedi - veicoli a trazione animale: trainati da uno o più animali - velocipedi: biciclette, risciò, monopattini - ciclomotori - motoveicoli: motocicli, motocarrozzette, quadricicli, mototrattori - autoveicoli: autovetture, autobus, autocarri, trattori stradali, autotreni, autoarticolati, autosnodati, autocaravan - filoveicoli - rimorchi: tra cui anche caravan e semirimorchi - macchine agricole - macchine operatrici
...
Come sempre dimentichi gli art. 6 e 7 che parlano di CATEGORIE e non prevedono differenziazioni all’interno di una stessa categoria. 

Per cui il simbolo automobile indica la categoria M1. 

Comunque ognuno, tu compreso, è libero di chinare la testa e comportarsi da suddito!

Io, sull’argomento finché ebbi il camper, mi comportavo da cittadino e difendevo i miei diritti. 

 
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 11/12/2018 alle 10:10:53
ezio59
ezio59
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Inserito il 11/12/2018 alle: 10:21:03
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 10/12/2018 alle 21:24:27

Mio caro... molto brevemente perché sono in aeroporto in attesa di imbarco.  Lei si chiede se val la pena ricorrere quando il costo del GdP è simile a quello della multa.  Esiste la questione di principio. il Che diceva:
meglio morire in piedi che vivere in ginocchio.  Se rilegge le risposte precedenti noterà che avevo scritto che la gran parte delle contravvenzioni furono impugnate di fronte al Prefetto (zero spese perché usai la posta certificata). Il Prefetto nella stragrande maggioranza dei casi non diede risposta e quindi per la regola del silenzio assenso la cosa non ebbe seguito.  Cinque in totale furono rigettate e finirono da giudice di pace tramite il mio avvocato.  Il GdP due volte mi diede torto e il mio avvocato presentò ricorso.  Il GDP tre volte diede torto al comune che presentò ricorso e tramite il mio avvocato resistetti.  Lei dice che il ricorso al GDP costa poco. Non è vero! Io incaricai uno dei miei avvocati cui diedi mandato di rappresentarmi in tutto e per tutto.  Sono soldi che AVENDO RAGIONE dovevo recuperare! Ecco perché non accetto spese compensate e non mi frega nulla se i gradi successivi vanno a giudizio dopo anni. I comuni con cui entrai in causa sono presso il GdP erano: Numana, Sirolo, Riva del Garda. Se ha voglia faccia lei la sua ricerca!  
...
Da quanto lei ha scritto ho capito questo poi lei mi corregga se sbaglio:
Lei parcheggia dove vuole e se prende la multa fa ricorso e le pagano pure per le spese legali ed anche i danni morali  che non ho capito quali siano;
Chi non si comporta come lei è "" un suddito "prendìncvulo" e non un "cittadino" che rispetta e pretende il rispetto delle leggi esistenti "" , un SUDDITO che china la testa di fronte al prepotente, al vassallo, al bravo di turno rinunciando ai propri diritti! (parole sue);
Allora, mettiamola così:
Ha vinto i ricorsi davanti al Prefetto fatti a spese zero, bene!
Per gli altri, la convenienza dove sta? Per soddisfazione personale? se va bene a lei !
Personalmente, visto che conosco come funzionano i tribunali, io non farei i ricorsi a pagamento per i seguenti motivi:
faccio ricorso al GdP,  e pago 43€ in bolli, più un avvocato ( 500€ solo per averlo disturbato);
perdo il ricorso e allora ricorro al grado superiore (altri 500€ all'avvocato);
lo vinco e allora il Comune ricorre contro la sentenza;
pago altri 1000€ per la Cassazione;
partecipo alle udienze che saranno molte, perdo ore e ore nelle aule dei tribunali;
Quando dopo 10/15 anni ci sarà la sentenza che forse mi darà ragione avrò il recupero dei soldi spesi e anticipati.
Che bella soddisfazione!
Per una violazione da 41€ il Comune che si vede condannato a risarcire le spese processuali di migliaia di euro, farà sempre ricorso perchè passeranno molti anni e cambieranno le amministrazioni per cui al sindaco pro tempore non gli cambia nulla.
Dedicato a tutti quelli che pensano sia conveniente andare avanti nei gradi di giudizio per non pagare 41€  ridotti del 30% se pagati entro 5 giorni.
Per me è come quello che se lo taglia per fare dispetto alla moglie laugh
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
19
Grinza
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16/02/2006 63172
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Inserito il 11/12/2018 alle: 10:21:52
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 11/12/2018 alle 09:48:42

Come sempre dimentichi gli art. 6 e 7 che parlano di CATEGORIE e non prevedono differenziazioni all’interno di una stessa categoria.  Per cui il simbolo automobile indica la categoria M1.  Comunque ognuno, tu compreso,
è libero di chinare la testa e comportarsi da suddito! Io, sull’argomento finché ebbi il camper, mi comportavo da cittadino e difendevo i miei diritti.   
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Ho riletto gli articoli ma parlano d’altro, la mia é solo curiosità, raramento parcheggio il camper nei parcheggi, concesso o meno, ho lo scooter al seguito e mi appoggio sempre su strutture per camper.
Nei rari casi evito quelli che non mi vogliono oppure cambio parcheggio ma solo perché preferisco godermi la vacanza che rodermi per il ricorso, e non é sudditanza, anzi...
 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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chorus
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05/10/2006 12457
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Inserito il 11/12/2018 alle: 19:50:50
In risposta al messaggio di ezio59 del 10/12/2018 alle 13:41:27

Prof. in merito a questa sua dichiarazione: Capita di essere sanzionato.  Ma siccome la legge è dalla mia VINCO e mi pagano i danni Se si riferisce a violazioni amministrative del C.d.S., siccome non ne sono al corrente,
mi potrebbe postare il dispositivo sanzionatorio con il quale il Prefetto o il G.d.P. ha imposto al Comune di pagare i danni? Naturalmente epurato da tutti i dati sensibili tranne il numero/numeri dei ricorsi e le date.
...
Tu che sei un addetto ai lavori, per favore puoi leggere con attenzione gli articoli 6 e 7 del cds (ma è sufficiente leggere il n. 6 perché il 7 lo richiama) e poi mi dici se comprendi con assoluta chiarezza che i camper possono sostare dove sostano le autovetture.
A mio giudizio le uniche due parti della citata norma di un qualche interesse sono le seguenti:
"b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade".
"d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli";
Ma non trovo alcun riferimento o rimando alle categorie internazionali di cui all'art. 47, comma 2 del cds.
Dopodiché c'è tutta la tematica dei cartelli integrativi, apposti sotto al segnale di divieto di sosta o al segnale di parcheggio, con particolare riferimento a quello raffigurante l'autocaravan (fig. II 146 art. 125 regolamento cds), di cui trovi una buona trattazione in un topic di 8 anni fa, che ho allegato ad un mio precedente messaggio.
Ti ringrazio

Modificato da chorus il 11/12/2018 alle 19:51:58
ezio59
ezio59
-
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Inserito il 11/12/2018 alle: 21:46:32
In risposta al messaggio di chorus del 11/12/2018 alle 19:50:50

Tu che sei un addetto ai lavori, per favore puoi leggere con attenzione gli articoli 6 e 7 del cds (ma è sufficiente leggere il n. 6 perché il 7 lo richiama) e poi mi dici se comprendi con assoluta chiarezza che i camper
possono sostare dove sostano le autovetture. A mio giudizio le uniche due parti della citata norma di un qualche interesse sono le seguenti: b) stabilire obblighi, divieti e limitazioni di carattere temporaneo o permanente per ciascuna strada o tratto di essa, o per determinate categorie di utenti, in relazione alle esigenze della circolazione o alle caratteristiche strutturali delle strade. d) vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli; Ma non trovo alcun riferimento o rimando alle categorie internazionali di cui all'art. 47, comma 2 del cds. Dopodiché c'è tutta la tematica dei cartelli integrativi, apposti sotto al segnale di divieto di sosta o al segnale di parcheggio, con particolare riferimento a quello raffigurante l'autocaravan (fig. II 146 art. 125 regolamento cds), di cui trovi una buona trattazione in un topic di 8 anni fa, che ho allegato ad un mio precedente messaggio. Ti ringrazio
...
Mi dispiace, non so cosa dirti perchè ho lavorato solo per due anni con il codice della strada negli anni 1983/85 poi sempre in borghese, prima al NAS dove mi sono fatto una discreta preparazione nel campo delle violazioni amministrative e penali, poi come responsabile della Polizia Giudiziaria di un Tribunale dove lavoravo solo nel campo penale anche sostenendo le accuse nelle udienze. Qualsiasi codice va letto e riletto, rigirato, interpretato, spulciato andando a leggere i riferimenti ecc. per cui, anche in questo caso l'interpretazione è personale di chi decide sul ricorso.
Questo per dirti che leggo esattamente quello che hai letto tu e il mio parere non ha nessuna importanza.
Aggiungo che se vedo una P con sotto il cartello dell'automobile non parcheggio li il camper.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"

Modificato da ezio59 il 11/12/2018 alle 21:47:13
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