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chorus
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05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/12/2018 alle: 09:56:30
In risposta al messaggio di ezio59 del 11/12/2018 alle 21:46:32

Mi dispiace, non so cosa dirti perchè ho lavorato solo per due anni con il codice della strada negli anni 1983/85 poi sempre in borghese, prima al NAS dove mi sono fatto una discreta preparazione nel campo delle violazioni
amministrative e penali, poi come responsabile della Polizia Giudiziaria di un Tribunale dove lavoravo solo nel campo penale anche sostenendo le accuse nelle udienze. Qualsiasi codice va letto e riletto, rigirato, interpretato, spulciato andando a leggere i riferimenti ecc. per cui, anche in questo caso l'interpretazione è personale di chi decide sul ricorso. Questo per dirti che leggo esattamente quello che hai letto tu e il mio parere non ha nessuna importanza. Aggiungo che se vedo una P con sotto il cartello dell'automobile non parcheggio li il camper.
...
Innanzitutto grazie per il tuo contributo.
Secondo le mie modeste capacità di comprensione delle norme giuridiche, l’art. 6 del cds lo leggo come segue.
-          Primo comma: “il Prefetto può sospendere temporaneamente la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse”. CATEGORIE DI UTENTI e non categorie internazionali di veicoli. Non mi risulta sia definito il concetto di “categoria di utente”. Si tratta comunque di circolazione e non di sosta;
-          Quarto comma: “L’ente proprietario della strada può ….disporre la sospensione di tutte e di alcune categorie di utenti”.
·       Anche qui si parla di CATEGORIE DI UTENTI; “riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli”. Dunque anche alle biciclette e ai tram, visto che la norma parla di “guida di rotaie”, e pertanto non sono alla categoria M1;
·       “vietare temporaneamente la sosta …. per esigenze di carattere tecnico o di pulizia” norma che non detta una prescrizione limitata ad una categoria di utenti o di veicoli.
Vediamo cosa dice l’art. 7 del cds (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Trattandosi di centro abitato, presumo che l’ente proprietario della strada (via, piazza, ecc.) sia il Comune, e pertanto le restrizioni sulla circolazione e sulla sosta le fa il Sindaco.
·       Lett. b) “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ….. per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Mi sembra che con la sosta centri poco, e comunque non è definito il destinatario di questa prescrizione: la CATEGORIA DI VEICOLI;
·       Lett e) “stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli”. Veicoli in senso lato (biciclette, veicoli a braccia, autovetture, camper, camion, corriere, ecc.). Qui c’è il tema delle dimensioni standard degli stalli di sosta: nel 99,9% dei casi non sono idonei a contenere la sagoma di un camper;
·       Lett h) “istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185”. Mi chiedo per quale motivo il legislatore si sia preoccupato di riservare aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei camper. Perché in un articolo che i camperisti ritengono di generica applicazione a tutti i veicoli, si parla di aree attrezzate destinate ad una ……. (lascio a te l’uso del sostantivo più appropriato, non ho il coraggio di farlo perché, secondo me ne esiste uno solo) di veicoli quale è il camper?
 
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 12/12/2018 alle: 10:15:46
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 09:56:30

Innanzitutto grazie per il tuo contributo. Secondo le mie modeste capacità di comprensione delle norme giuridiche, l’art. 6 del cds lo leggo come segue. -          Primo comma: “il Prefetto può sospendere temporaneamente
la circolazione di tutte o di alcune categorie di utenti sulle strade o su tratti di esse”. CATEGORIE DI UTENTI e non categorie internazionali di veicoli. Non mi risulta sia definito il concetto di “categoria di utente”. Si tratta comunque di circolazione e non di sosta; -          Quarto comma: “L’ente proprietario della strada può ….disporre la sospensione di tutte e di alcune categorie di utenti”. ·       Anche qui si parla di CATEGORIE DI UTENTI; “riservare corsie, anche protette, a determinate categorie di veicoli”. Dunque anche alle biciclette e ai tram, visto che la norma parla di “guida di rotaie”, e pertanto non sono alla categoria M1; ·       “vietare temporaneamente la sosta …. per esigenze di carattere tecnico o di pulizia” norma che non detta una prescrizione limitata ad una categoria di utenti o di veicoli. Vediamo cosa dice l’art. 7 del cds (regolamentazione della circolazione nei centri abitati). Trattandosi di centro abitato, presumo che l’ente proprietario della strada (via, piazza, ecc.) sia il Comune, e pertanto le restrizioni sulla circolazione e sulla sosta le fa il Sindaco. ·       Lett. b) “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli ….. per esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale”. Mi sembra che con la sosta centri poco, e comunque non è definito il destinatario di questa prescrizione: la CATEGORIA DI VEICOLI; ·       Lett e) “stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli”. Veicoli in senso lato (biciclette, veicoli a braccia, autovetture, camper, camion, corriere, ecc.). Qui c’è il tema delle dimensioni standard degli stalli di sosta: nel 99,9% dei casi non sono idonei a contenere la sagoma di un camper; ·       Lett h) “istituire le aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio delle autocaravan di cui all’art. 185”. Mi chiedo per quale motivo il legislatore si sia preoccupato di riservare aree attrezzate riservate alla sosta e al parcheggio dei camper. Perché in un articolo che i camperisti ritengono di generica applicazione a tutti i veicoli, si parla di aree attrezzate destinate ad una ……. (lascio a te l’uso del sostantivo più appropriato, non ho il coraggio di farlo perché, secondo me ne esiste uno solo) di veicoli quale è il camper?  
...
Come vedi, non tutti la pensano come il Professore
Autocaravan in sosta su parcheggio riservato alle autovetture: sanzione legittima
camper
Lascia un  autocaravan in sosta su un parcheggio riservato alle autovetture e al suo ritorno trova un verbale per violazione degli artt. 7 e 14 C.d.S.
Il soggetto propone ricorso evidenziando la totale  equiparazione del veicolo sanzionato, l’autocaravan, ad una autovettura e conseguentemente il suo totale assoggettamento alle norme che disciplinano lo stallo di detti mezzi.
Secondo i giudici il ricorso è infondato e deve essere respinto. È vero quanto sostenuto dal ricorrente che richiama l’art.185 C.d.S. che testualmente recita: “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), (autocaravan) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”  prevedendo la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o caravan.
Tuttavia occorre osservare che l’autorità amministrativa può stabilire che in determinate aree possano  parcheggiare solo autovetture ed in altre solo caravan purché in presenza di  pannello integrativo. Un tanto certamente avviene per scelte amministrative connesse alla zona urbana, alla densità della popolazione, alla circolazione, alla tipologia di strada e ad altre variabili su cui il tribunale non può effettuare alcuna valutazione. Correttamente pertanto la P.A. ha  sanzionato la sosta del caravan in quanto in violazione di un chiaro segnale stradale che non consentiva in quella via il parcheggio. .
Citiamo infine l’art.120 regolamento del C.d.S. lett. c), che recita:
“Il segnale parcheggio (fig. Il.76). Può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può esse inserito in quelli di preavviso e di direzione”. 
thumbNel caso di cui ci occupiamo, il  pannello integrativo presente rappresenta la figura n. Il 136, che individua esclusivamente la categoria di cui all’art.54 CdS lett. a) ( autovetture).
  • Esegui il login per consultare la Sentenza n. 52/15 del Giudice di Pace di Riva del Garda
 
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
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chorus
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05/10/2006 12457
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Inserito il 12/12/2018 alle: 10:26:03
Il codice della strada è un decreto legislativo, adottato dal Governo in esecuzione ad una legge delega (la legge 13 giugno 1991, n. 190)
Riporto testualmente l’art. 2, primo comma, lett. k), della citata legge delega: “introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici”.
Dunque, il Governo fu delegato dal Parlamento ad emanare un decreto legislativo per riordinare la circolazione stradale, ed il Parlamento si preoccupò di incaricare il Governo di introdurre con questa speciale norma ……. Nuove categorie di veicoli.
 Ai tempi esisteva la Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, che ritengo fosse stata recepita dall’ordinamento giuridico italiano essendo, la legge delega per la riforma del cds, adottata 21 anni dopo l’assunzione di questa Direttiva.
Ora, tale Direttiva, titola “il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”.
Una nota di questa direttiva prevede le famose e tanto care al Professore Calosci categorie internazionali (M, N e O). Una nota, ripeto una nota, manco il testo principale di questa direttiva parla di categorie internazionali.
Comunque, a parte questo piccolo dettaglio come direbbero i camperisti, mi chiedo:
perché il legislatore del 1991 si preoccupò di impartire precise istruzioni al Governo per l’introduzione di nuove categorie di veicoli, quando esistevano già le categorie L, M, N, O?
Perché il legislatore non fece riferimento alle già note e tanto care categorie internazionali?
Perché il legislatore delegato o con parola mia secondario (il Governo che emanò all’epoca il cds in forza della delega parlamentare) ha letteralmente riempito il testo normativo del cds con le parole “categoria” e “categorie” (di utenti, di veicoli), quando poteva solo far riferimento alle tanto amate dal camperista categorie internazionali?
Io penso che il legislatore intendesse proprio differenziare un tipo di veicoli da un altro tipo di veicoli usando un suo sinonimo quale è il sostantivo categoria.
Concludendo, io non sono rigido nel definire il sostantivo categoria dandogli il solo significato di L, M, N, ecc.
Categoria di veicoli per me è usato come sinonimo di tipo, tipologia, categoria, sottocategoria, ecc.
Non dimentichiamo poi che il cds parla di "categorie di veicoli", non di categorie di veicoli a motore o di categoria di autoveicoli.
 
 

Modificato da chorus il 12/12/2018 alle 17:56:57
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chorus
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05/10/2006 12457
Rispondi Abuso
Inserito il 12/12/2018 alle: 10:27:35
In risposta al messaggio di ezio59 del 12/12/2018 alle 10:15:46

Come vedi, non tutti la pensano come il Professore Autocaravan in sosta su parcheggio riservato alle autovetture: sanzione legittima Lascia un autocaravan in sosta su un parcheggio riservato alle autovetture e al suo ritorno
trova un verbale per violazione degli artt. 7 e 14 C.d.S. Il soggetto propone ricorso evidenziando la totale equiparazione del veicolo sanzionato, l’autocaravan, ad una autovettura e conseguentemente il suo totale assoggettamento alle norme che disciplinano lo stallo di detti mezzi. Secondo i giudici il ricorso è infondato e deve essere respinto. È vero quanto sostenuto dal ricorrente che richiama l’art.185 C.d.S. che testualmente recita: “I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), (autocaravan) ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7 sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli”  prevedendo la stessa disciplina e le stesse norme per i conducenti di autovetture o caravan. Tuttavia occorre osservare che l’autorità amministrativa può stabilire che in determinate aree possano parcheggiare solo autovetture ed in altre solo caravan purché in presenza di pannello integrativo. Un tanto certamente avviene per scelte amministrative connesse alla zona urbana, alla densità della popolazione, alla circolazione, alla tipologia di strada e ad altre variabili su cui il tribunale non può effettuare alcuna valutazione. Correttamente pertanto la P.A. ha sanzionato la sosta del caravan in quanto in violazione di un chiaro segnale stradale che non consentiva in quella via il parcheggio. . Citiamo infine l’art.120 regolamento del C.d.S. lett. c), che recita: “Il segnale parcheggio (fig. Il.76). Può essere usato per indicare un’area organizzata od attrezzata per sostare per un tempo indeterminato, salvo diversa indicazione. Il segnale può essere corredato da pannelli integrativi per indicare con valore prescrittivo: limitazioni di tempo, tariffe per i parcheggi a pagamento, lo schema di disposizione dei veicoli (sosta parallela, obliqua, ortogonale), nonché categorie ammesse o escluse. Il segnale può esse inserito in quelli di preavviso e di direzione”.  Nel caso di cui ci occupiamo, il pannello integrativo presente rappresenta la figura n. Il 136, che individua esclusivamente la categoria di cui all’art.54 CdS lett. a) (autovetture).Esegui il login per consultare la Sentenza n. 52/15 del Giudice di Pace di Riva del Garda 
...
Grazie per aver riportato in auge la sentenza del GdP di Riva del Garda di cui conoscevo l'esistenza.
Ahimè non sono iscritto a tale sito e non posso leggere il testo integrale della sentenza.

Modificato da chorus il 12/12/2018 alle 17:52:28
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Inserito il 12/12/2018 alle: 16:51:24
Per curiosità personale ho sempre letto con molta attenzione queste discussioni sulle multe riguardanti autovetture/camper.
Intervengo in questa perché da un annetto ho un camper che lascio parcheggiato in un parcheggio identificato dal classico cartello “P” con sotto il pannello integrativo raffigurante un’autovettura. In quel parcheggio ci sono sempre anche alcuni furgoni di artigiani che abitano nella zona e avrei piacere una volta per tutte di capire se dal punto di vista legislativo io sono in regola o no (ritengo di aver capito che i furgoni non lo siano).
Allora, da persona al di fuori delle “storiche beghe” sulle categorie, chiedo con grande cortesia al Prof. di mettere a disposizione appena torna a casa almeno una delle tante sentenze che cita spesso cosicché possa avere un qualche elemento di “discussione” se un giorno mi trovassi mai una multa sul parabrezza. Ovviamente sarebbe anche un gran favore alla comunità di camperonline.
Ho sempre letto che lei ha tanti avvocati che l’aiutano quindi, anche se dice di non aver conservato nulla, potrebbe chiedere ad uno di loro di recuperarne gli estremi presso uno dei tanti tribunali cui lei si è rivolto; non penso che una sentenza venga emessa e poi cancellata quindi in qualche registro dovrebbe esserci. Farebbe un gran favore.
La ringrazio per la cortesia
Stefano

 
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 12/12/2018 alle: 20:12:27
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 10:27:35

Grazie per aver riportato in auge la sentenza del GdP di Riva del Garda di cui conoscevo l'esistenza. Ahimè non sono iscritto a tale sito e non posso leggere il testo integrale della sentenza.
Non so di che sentenza si tratti.

Non se neppure se di I grado o successivi.

A Riva del Garda il Prefetto respinse il mio ricorso.
L'Avvocato interpellato produsse ricorso al GdP che confermò il pensiero ERRATO del Prefetto.
L'Avvocato ricorse in II grado e vinse.
Da allora non ho saputo più nulla!
. iCalosci [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 12/12/2018 alle: 20:17:08
In risposta al messaggio di chorus del 12/12/2018 alle 10:26:03

Il codice della strada è un decreto legislativo, adottato dal Governo in esecuzione ad una legge delega (la legge 13 giugno 1991, n. 190) Riporto testualmente l’art. 2, primo comma, lett. k), della citata legge delega:
“introduzione di nuove categorie di veicoli, previsione della categoria dei veicoli atipici, aggiornamento della disciplina delle macchine agricole ed operatrici”. Dunque, il Governo fu delegato dal Parlamento ad emanare un decreto legislativo per riordinare la circolazione stradale, ed il Parlamento si preoccupò di incaricare il Governo di introdurre con questa speciale norma ……. Nuove categorie di veicoli.  Ai tempi esisteva la Direttiva 70/156/CEE del 6 febbraio 1970, che ritengo fosse stata recepita dall’ordinamento giuridico italiano essendo, la legge delega per la riforma del cds, adottata 21 anni dopo l’assunzione di questa Direttiva. Ora, tale Direttiva, titola “il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi”. Una nota di questa direttiva prevede le famose e tanto care al Professore Calosci categorie internazionali (M, N e O). Una nota, ripeto una nota, manco il testo principale di questa direttiva parla di categorie internazionali. Comunque, a parte questo piccolo dettaglio come direbbero i camperisti, mi chiedo: perché il legislatore del 1991 si preoccupò di impartire precise istruzioni al Governo per l’introduzione di nuove categorie di veicoli, quando esistevano già le categorie L, M, N, O? Perché il legislatore non fece riferimento alle già note e tanto care categorie internazionali? Perché il legislatore delegato o con parola mia secondario (il Governo che emanò all’epoca il cds in forza della delega parlamentare) ha letteralmente riempito il testo normativo del cds con le parole “categoria” e “categorie” (di utenti, di veicoli), quando poteva solo far riferimento alle tanto amate dal camperista categorie internazionali? Io penso che il legislatore intendesse proprio differenziare un tipo di veicoli da un altro tipo di veicoli usando un suo sinonimo quale è il sostantivo categoria. Concludendo, io non sono rigido nel definire il sostantivo categoria dandogli il solo significato di L, M, N, ecc. Categoria di veicoli per me è usato come sinonimo di tipo, tipologia, categoria, sottocategoria, ecc. Non dimentichiamo poi che il cds parla di categorie di veicoli, non di categorie di veicoli a motore o di categoria di autoveicoli.    
...
Di interrogativi ce ne sono tanti.

Posso fare un sillogismo con un altro Decreto Legislativo fatto dal Governo di allora su delega del Parlamento.

Si tratta del D.Lgs 297 del 1994. Riguarda la razionalizzazione di tutte le leggi esistenti per il mondo della scuola, il mondo di Accademie e Conservatori.

Sta di fatto che del D.Lgs riusciva a contraddirsi da solo in un trentina di punti diventando in molti casi inapplicabile.

Ovviamente a scriverlo furono i dirigenti del Ministero e il governo si limitò ad approvarlo.

Non a caso il 30% degli articoli a partire dal 2000 con picco nel 2010 fu abrogato o modificato.

Temo che lo stesso sia avvenuto per il CdS.
 
. iCalosci [:D]
7
barabin
barabin
22/05/2018 132
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 09:18:08
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 12/12/2018 alle 20:12:27

Non so di che sentenza si tratti. Non se neppure se di I grado o successivi. A Riva del Garda il Prefetto respinse il mio ricorso. L'Avvocato interpellato produsse ricorso al GdP che confermò il pensiero ERRATO del Prefetto. L'Avvocato ricorse in II grado e vinse. Da allora non ho saputo più nulla!
Non volevo più intervenire nella discussione, ma scusami Prof., stai facendo confusione dando informazioni errate, perché la sentenza che avevo già citato anch'io di Riva del Garda del 2015, non è stata emessa dal Prefetto, ma dal Giudice di Pace. Per cui non riesco a capire come un Giudice di Pace per uno ricorso con la stessa infrazione al C.d.S. possa dare sentenze diverse.  Ripeto, il ricorso di Riva del Garda, citato anche da Ezio, non è stato rigettato da un Prefetto ma da un Giudice di Pace.... 
Ciao Roberto
 
Barabin
ezio59
ezio59
-
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 10:01:16
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 12/12/2018 alle 20:12:27

Non so di che sentenza si tratti. Non se neppure se di I grado o successivi. A Riva del Garda il Prefetto respinse il mio ricorso. L'Avvocato interpellato produsse ricorso al GdP che confermò il pensiero ERRATO del Prefetto. L'Avvocato ricorse in II grado e vinse. Da allora non ho saputo più nulla!
E dove fece sto benedetto ricorso di II° grado, al Tribunale di Trento ?, all'Avvocatura dello Stato?  In Cassazione?
Dove che recuperiamo la sentenza se ci da gli estremi
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
22
domm
domm
15/01/2003 690
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 11:00:13
Comunque, cari camperisti quello che dice il prof. non è sbagliato anche perché nelle amministrazioni comunali a volte ci sono persone che sanno il giusto; per esempio in questo parcheggio
Sany0279-2.jpg
da notare che ci sono anche riportati i dati dell'ordinanza emanata dietro il cartello, mi hanno multato fatto ricorso ed ho avuto ragione.
Anche perché, altrimenti che fanno quelli del coordinamentocamperisti?

Modificato da domm il 13/12/2018 alle 11:04:05
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 11:44:59
In risposta al messaggio di barabin del 13/12/2018 alle 09:18:08

Non volevo più intervenire nella discussione, ma scusami Prof., stai facendo confusione dando informazioni errate, perché la sentenza che avevo già citato anch'io di Riva del Garda del 2015, non è stata emessa dal Prefetto,
ma dal Giudice di Pace. Per cui non riesco a capire come un Giudice di Pace per uno ricorso con la stessa infrazione al C.d.S. possa dare sentenze diverse.  Ripeto, il ricorso di Riva del Garda, citato anche da Ezio, non è stato rigettato da un Prefetto ma da un Giudice di Pace....  Ciao Roberto  
...
II prefetto non emana sentenze ma accogòi3 o respinge ricorsi. 
e così fu. 

Per cui ricorso successivo al GdP. 

Il GdP, come detto, nella sentenza respinse il mio ricorso  per cui fu necessario adire al successivo grado di giudizio. 

Il GdP non mi sembra abbia avuto comportamenti  differenti. 
. iCalosci [:D]
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 12:00:12
In risposta al messaggio di ezio59 del 13/12/2018 alle 10:01:16

E dove fece sto benedetto ricorso di II° grado, al Tribunale di Trento ?, all'Avvocatura dello Stato?  In Cassazione? Dove che recuperiamo la sentenza se ci da gli estremi
rileggiti la risposta che diedi.

pensó tutto l’avvocato. 

Dal 2008 (o giù di lì), dopo la firma sui documenti redatti dal mio avvocato, non seppi più nulla. 
sono certo che andò tutto bene, altrimenti avrei ricevuto l’ingiunzione o L’avviso di pagare entro una determinata data. 

 
. iCalosci [:D]
7
barabin
barabin
22/05/2018 132
Rispondi Abuso
Inserito il 13/12/2018 alle: 12:14:22
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 13/12/2018 alle 11:44:59

II prefetto non emana sentenze ma accogòi3 o respinge ricorsi.  e così fu.  Per cui ricorso successivo al GdP.  Il GdP, come detto, nella sentenza respinse il mio ricorso  per cui fu necessario adire al successivo grado di giudizio.  Il GdP non mi sembra abbia avuto comportamenti  differenti. 
Chiedo scusa non avevo letto bene. Avevo letto, non confermava il pensiero errato del Prefetto. 
Ciao Roberto
Barabin

Modificato da barabin il 13/12/2018 alle 14:41:13
ezio59
ezio59
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Inserito il 14/12/2018 alle: 13:56:56
In risposta al messaggio di Prof. Antonio Calosci del 13/12/2018 alle 12:00:12

rileggiti la risposta che diedi. pensó tutto l’avvocato.  Dal 2008 (o giù di lì), dopo la firma sui documenti redatti dal mio avvocato, non seppi più nulla.  sono certo che andò tutto bene, altrimenti avrei ricevuto l’ingiunzione o L’avviso di pagare entro una determinata data.   
Professore ho letto bene, ma tutti i ricorsi da lei vinti sono solo sulla parola . Per istruire un processo servono le prove a carico,  per vincere i ricorsi le prove a favore. Quindi, in assenza di prove è lecito il beneficio del dubbio,  perchè è troppo facile sostenere qualcosa di avvenuto senza dimostrarlo e senza che alcuno lo possa verificare.
Ezio Servo per Amikeco by IPA "Viaggio per vedere non per viaggiare"
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Rispondi Abuso
Inserito il 14/12/2018 alle: 15:13:31
In risposta al messaggio di ezio59 del 14/12/2018 alle 13:56:56

Professore ho letto bene, ma tutti i ricorsi da lei vinti sono solo sulla parola . Per istruire un processo servono le prove a carico,  per vincere i ricorsi le prove a favore. Quindi, in assenza di prove è lecito il beneficio del dubbio,  perchè è troppo facile sostenere qualcosa di avvenuto senza dimostrarlo e senza che alcuno lo possa verificare.
Ce ne faremo una ragione!

Le prove?
Quale prova occorre portare oltre ad una ILLEGITTIMA contravvenzione, le foto del luogo e le LEGGI esistenti?
Non stiamo mica parlando di omicidio ove occorre avere tutte le prove e le contro prove!!

Stiamo parlando di un ILLECITO AMMINISTRATIVO.

Se poi è lei che vuole avere queste prove... forse vorrebbe avere le sentenze!

Sono fatti risalenti al periodo in cui fui camperista compreso tra il 2000 e il 2010.
La gran parte delle contravvenzioni risalgono al periodo fino al 2006, anni nei quali il camper fu usato per le radioterapie e chemioterapie subite a Milano da mia moglie - poi deceduta nel novembre 2010 - e, per far riprendere e distrarre mia moglie, ne approfittavamo per brevi escursioni sui laghi e zone amene non lontani da Milano.

Non conservo nulla. Resta tutto negli archivi dei miei avvocati. Uno, purtroppo, è anche deceduto.

Se desidera. essendo atti pubblici, può tentare di cercarsele da solo!

Pagavo (cosa che faccio tuttora) i miei avvocati perché - delega a parte - non volevo avere scassamenti di alcun genere.

Ecco perché mi sono sempre disinteressato alle cose. A me interessava solo vincere la causa e RECUPERARE tutte le spese cui sono andato incontro per ILLEGITTIME sanzioni.

Sapessi anche quanti ricorsi ho dovuto fare (anzi far fare agli avvocati) per l'utilizzo del contrassegno portatori di handicap usato anche e soprattutto sul camper o su furgoni trasporto merci (li usavamo per trasportare il pianoforte di mia moglie per i concerti).

Uso gli avvocati anche per le riparazioni auto a seguito di urti senza mia colpa.

Confesso che annualmente i mie avvocati ricevono da me non meno di 30-40 mandati per le motivazioni più disparate (motivi di lavoro, SIAE, contrasti con altrui assicurazioni...)

Sinceramente sono stufo all'inverosimile vedendo cose fatte male o fatte per fare cassa.
Pochi giorni fa sono andato a Roma in auto. La strada Ancona-Fabriano è tutta un cantiere. Ma è dritta e potrebbe avere un tranquillo limite a 70 (anche 90) Km/h.
Invece c'è un assurdo limite a 40 Km/h che dura 20-25 Km.
Nessuno rispetta tale limite (TIR compresi)... e ogni tanto arrivano pesanti multe!

Avevo tempo (ormai mio faccio quasi sempre) e mi sono piazzato a 40 Km/h di tachimetro cioè 36 Km/h secondo TomTom.

Sapesse che GUSTO osservare nello specchietto coda INTERMINABILE, auto e TIR inca77atissimi che strombazzano a più non posso...

Persino i Carabinieri mi hanno fermato chiedendomi perché andavo così piano!
Ero in regola e poco c'è mancato li li mandassi a prenderlo in quel posto!

Nietzsche Friedrich - da  Così parlò Zarathustra: «A ciò che sta per cadere bisogna dare una spinta»

E questo, quando posso, faccio!
. iCalosci [:D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 14/12/2018 alle 15:16:23
Al Ula
Al Ula
-
Rispondi Abuso
Inserito il 14/12/2018 alle: 15:14:45
Il Prof risponde sempre messaggio per messaggio e punto per punto, e' una sua "caratteristica"; purtroppo il fatto che abbia risposto ad altri e saltato il mio la dice lunga.
Passo e chiudo
Saluti
Stefano
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7151
Rispondi Abuso
Inserito il 14/12/2018 alle: 15:52:59
Al di là di tutti i discorsi, essendo associato da anni alla nota Associazione Camperisti e leggendo tutti i report che periodicamente arrivano per email, non posso che confermare in tutto e per tutto la linea del Prof. Calosci.
Il CdS è preciso e circostanziato e molto spesso i GdP e Prefetti, interpretandolo, sbagliano di grosso. Forse anche perché le leggi in Italia sono talmente tante e il CdS è solo una piccola parte, sarebbe impossibile essere "esperti" in tutte le materie.

Tant'è che negli USA ci sono giudici che si occupano SOLO di reati e infrazioni stradali.

Detto questo, i ricorsi vinti per il famigerato cartello che indicano solo autovetture sono tantissimi proprio per le motivazioni indicate dal Calosci (esiste solo la categoria M1 per la segnaletica, non esistono ulteriori sotto-categorie).

Per ultimo vorrei fare un'osservazione, visto che conosco QUEL parcheggio oggetto del Thread: molto spesso ci sono parcheggiati furgoni, in ogni stagione, e NON vengono multati.
--------------------------------------------

Francesco - Challenger Genesis 43 2011

http://francescoghinassi.blogsp...

16
salito
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21/03/2009 28422
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Inserito il 14/12/2018 alle: 16:34:53
In risposta al messaggio di GinoSerGina del 14/12/2018 alle 15:52:59

Al di là di tutti i discorsi, essendo associato da anni alla nota Associazione Camperisti e leggendo tutti i report che periodicamente arrivano per email, non posso che confermare in tutto e per tutto la linea del Prof.
Calosci. Il CdS è preciso e circostanziato e molto spesso i GdP e Prefetti, interpretandolo, sbagliano di grosso. Forse anche perché le leggi in Italia sono talmente tante e il CdS è solo una piccola parte, sarebbe impossibile essere esperti in tutte le materie. Tant'è che negli USA ci sono giudici che si occupano SOLO di reati e infrazioni stradali. Detto questo, i ricorsi vinti per il famigerato cartello che indicano solo autovetture sono tantissimi proprio per le motivazioni indicate dal Calosci (esiste solo la categoria M1 per la segnaletica, non esistono ulteriori sotto-categorie). Per ultimo vorrei fare un'osservazione, visto che conosco QUEL parcheggio oggetto del Thread: molto spesso ci sono parcheggiati furgoni, in ogni stagione, e NON vengono multati.
...
E cosa di dice del veicolo in questione rispetto agli stalli/ striscie tracciate sul terreno ?

"""""""
formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;
CONSIDERATO che l'autocaravan oggetto della sanzione sporgeva fuori dagli stalli di sosta come da segnaletica orizontale;
RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza ...
ATTESO ...
VISTO l'art...
""""""""""""""""""""
„Passare per idiota agli occhi di un imbecille è voluttà da finissimo buongustaio.“ — Georges Courteline

Modificato da salito il 14/12/2018 alle 16:44:10
18
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7151
Rispondi Abuso
Inserito il 14/12/2018 alle: 17:34:32
In risposta al messaggio di salito del 14/12/2018 alle 16:34:53

E cosa di dice del veicolo in questione rispetto agli stalli/ striscie tracciate sul terreno ? formato oggetto dell'accertamento di violazione e che esauriscono tutti gli aspetti di rilievo dedotti nel presente ricorso;
CONSIDERATO che l'autocaravan oggetto della sanzione sporgeva fuori dagli stalli di sosta come da segnaletica orizontale; RITENUTO che, conformemente a consolidata giurisprudenza ... ATTESO ... VISTO l'art...
...
Ti dico solo che i furgoni che ho visto io parcheggiati (in più occasioni) degli stalli se ne infischiavano. E ovviamente multe ZERO.
Io ho provato a parcheggiare e il vigile che gironzolava lì intorno mi ha detto di andare via.
Ho evitato discussioni anche perché comunque non c'era uno stallo adatto, ma quando sono ripassato i furgoni erano parcheggiati in malo modo ma niente multa.

Mi è parso evidente che usano "un peso e due misure".
--------------------------------------------

Francesco - Challenger Genesis 43 2011

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Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
-
Rispondi Abuso
Inserito il 14/12/2018 alle: 18:21:42
In risposta al messaggio di Al Ula del 12/12/2018 alle 16:51:24

Per curiosità personale ho sempre letto con molta attenzione queste discussioni sulle multe riguardanti autovetture/camper. Intervengo in questa perché da un annetto ho un camper che lascio parcheggiato in un parcheggio
identificato dal classico cartello “P” con sotto il pannello integrativo raffigurante un’autovettura. In quel parcheggio ci sono sempre anche alcuni furgoni di artigiani che abitano nella zona e avrei piacere una volta per tutte di capire se dal punto di vista legislativo io sono in regola o no (ritengo di aver capito che i furgoni non lo siano). Allora, da persona al di fuori delle “storiche beghe” sulle categorie, chiedo con grande cortesia al Prof. di mettere a disposizione appena torna a casa almeno una delle tante sentenze che cita spesso cosicché possa avere un qualche elemento di “discussione” se un giorno mi trovassi mai una multa sul parabrezza. Ovviamente sarebbe anche un gran favore alla comunità di camperonline. Ho sempre letto che lei ha tanti avvocati che l’aiutano quindi, anche se dice di non aver conservato nulla, potrebbe chiedere ad uno di loro di recuperarne gli estremi presso uno dei tanti tribunali cui lei si è rivolto; non penso che una sentenza venga emessa e poi cancellata quindi in qualche registro dovrebbe esserci. Farebbe un gran favore. La ringrazio per la cortesia Stefano  
...
non mi sembra il caso che faccia dietrologia solo perché non ho risposto. 
Potrei anche non averlo visto. 

Brevemente. 

A. Parcheggiare il camper dove c’è la P con icona auto sotto è regolare e corretto. 

B. Parcheggiare bello stesso luogo un furgone è vietato e va sanzionato. 

C. Per il testo delle sentenze rilegga bene tutto quello che ho scritto e in particolare il periodo ove usavo il camper e il fatto che l’avvocato che seguiva le mie vicende col camper è deceduto da parecchi anni e non aveva né associato né assistenti. 

 
. iCalosci [:D]
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