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TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 15/11/2019 alle: 15:15:15
  
Grinza ha scritto:
Peró con l’aggiornamento è diventata una C con tutto quello che ne consegue? Boh...
  
==============================
  
La patente tedesca di cat. 3, rilasciata fino al 31-12-1998, e' dichiarata equivalente alla patente comunitaria di cat. C1E.

Cfr.

Direttiva 2006/126/CE, art. 13


Decisione (UE) 2016/1945

.
  
 
22
Marino2
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22/06/2003 7208
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2019 alle: 15:34:40
In Italia, quando sostituirono il sistema  delle patenti da 1° - 2° grado all'attuale  A- B - C  ecct chi era in possesso di patente di 2° grado, che al momento dell'esame orale consisteva  sulla conoscenza meccanica del motore e dei componenti delle vetture, mentre la prova pratica era solo con l'auto,  veniva automaticamente sostituita con la D, infatti mio fratello che l'aveva presa di 2° grado si ritrovò con  quella patente senza mai aver provato a guidare un camion od un  pulmann, l'unico inconveniente era il rinnovo ogni cinque anni anzichè dieci.  Quando la presi io a 18 anni, nel 1964, era ormai in vigore l'attuale sistema e mi limitai alla B , presa da privatista con l'esame effettuato con l'auto di famiglia.
19
Grinza
Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 15/11/2019 alle: 16:11:23
In risposta al messaggio di TheDevil del 15/11/2019 alle 15:15:15

   Grinza ha scritto: Peró con l’aggiornamento è diventata una C con tutto quello che ne consegue? Boh...    ==============================    La patente tedesca di cat. 3, rilasciata fino al 31-12-1998, e' dichiarata equivalente alla patente comunitaria di cat. C1E. Cfr. Direttiva 2006/126/CE, art. 13 Decisione (UE) 2016/1945 .     
Quindi a conferma che hanno la C e la rinnovano ogni cinque anni fino a 65 poi tutta la trafila...ora che è stata sfatata anche questa leggenda chissà cosa inventerete...
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende

Modificato da Grinza il 15/11/2019 alle 17:08:18
latrofa124
latrofa124
-
Rispondi Abuso
Inserito il 15/11/2019 alle: 17:46:02
In risposta al messaggio di Grinza del 15/11/2019 alle 14:21:23

Quindi quando hanno creato l’europa unita. E allora significa che ancora per un paio di decenni vanno alla grande, Peró con l’aggiornamento è diventata una C con tutto quello che ne consegue? Boh.. Volevo però ricordare
che adesso con la C1-97, che è facile prendere, si possono guidare mezzi fino a 7,5 T. Infine, anche se portassero le B a 4 t avrebbero sempre problemi ad omologare i camper nati 3500 kg, quindi inutile sperare in una legge (peraltro la patente esiste)
...
Concordo che il problema per l'estensione a 40ql si pone per i veicoli nati 35ql, per non parlare di quelli nati 33ql.
Rimarco che dal 2015 quasi tutte le meccaniche di base sono state partorite per i 42ql e che per abilitarle a 35ql per le Pat. B, vengono semplicemente declassati da 42 a 35ql. 
​​​​​​Roberto 
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IlVagabondo
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04/05/2004 1450
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Inserito il 15/11/2019 alle: 20:59:27
In risposta al messaggio di latrofa124 del 15/11/2019 alle 17:46:02

Concordo che il problema per l'estensione a 40ql si pone per i veicoli nati 35ql, per non parlare di quelli nati 33ql. Rimarco che dal 2015 quasi tutte le meccaniche di base sono state partorite per i 42ql e che per abilitarle a 35ql per le Pat. B, vengono semplicemente declassati da 42 a 35ql.  ​​​​​​Roberto 
Potresti fornire alcuni esempi concreti di questa tua ultima affermazione?
per quel che so la situazione è semmai all’opposto, per esempio il Ducato light (decisamente il più diffuso sui camper) è concepito per 38q max
Sarebbe utile individuare tale casistica per tutti i mezzi usati come base camper, per confermare o sfatare la leggenda che il mezzo pat c è solo una questione burocratica e non tecnica. Fatti salvi i casi che vanno dai 45 q in su dove siamo certamente sulla differenza tecnica.

grazie!

Vittorio
--------------------------------------
La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
19
IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 58088
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Inserito il 15/11/2019 alle: 23:44:24
In risposta al messaggio di IlVagabondo del 15/11/2019 alle 20:59:27

Potresti fornire alcuni esempi concreti di questa tua ultima affermazione? per quel che so la situazione è semmai all’opposto, per esempio il Ducato light (decisamente il più diffuso sui camper) è concepito per 38q max
Sarebbe utile individuare tale casistica per tutti i mezzi usati come base camper, per confermare o sfatare la leggenda che il mezzo pat c è solo una questione burocratica e non tecnica. Fatti salvi i casi che vanno dai 45 q in su dove siamo certamente sulla differenza tecnica. grazie!
...
Il Light è diffuso perchè c'è chi lo compera, secondo me non andrebbe usato se non per piccoli furgoni.

La maggioranza di chi non è nei pesi, sta comunque nei 38-39q e quindi anche immatricolare il camper a 3850kg lo mette in regola.

Il mio precedente pur essendo un Heavy, si riusci a portarlo da 3500kg a 3850kg ma non di piu e viaggiavo attorno a 4000kg stando dentro al 5%. Se lo avessi lasciato a 3500kg avrei avuto un sovrappeso del 15% che gia diventa un po imbarazzante.
Quindi anche i Light se si portano a 3850kg, male non fa.



 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




20
Panzer
Panzer
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31/05/2005 14933
Rispondi Abuso
Inserito il 16/11/2019 alle: 08:42:40


PER GENTILE CONCESSIONE DEL CAMPER CLUB LA GRANDA ITALIA.




Buon giorno a tutti, per evitare dubbi e inesattezze...

l’unica voce da aggiornare è il costo della sanzione passata a 42,00 (se pagata entro 5 giorni  29,40.)




PESO CAMPER - CODICE DELLA STRADA - ART. 167

L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100kg superiori.

Pertanto se consideriamo i 3.500kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3,675 arrotondati ai 3.700.

Fino a 3.700 quindi non siamo sanzionabili.

Tra i 3.700 ed i 3.900kg (10% del peso)la sanzione è di 36€ con una decurtazione di 1 punto dalla patente

Tra i 3,901 e 4.200kg (20% del peso) la sanzione è pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente.

In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900kg). Resta il fermo veicolo fino ad abbassamento peso e non è previsto il sequestro.

Tra i 4.201 e 4.550kg (30%) la sanzione sale a 148€ e 3 punti decurtati dalla patente. Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso.

NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE "B" ( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 Q. quali sono tipicamente i nostri). 

Per la Svizzera la tolleranza è del 3%.

-l'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone... 
Circolazione con veicoli oltre il peso consentito: 

Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni. 

Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ). 
L’art. 167 del codice della strada al comma 3-ter stabilisce che per i veicoli di categoria M1 ad uso speciale autocaravan, se conformi alle norme sulle emissioni inquinanti Euro 5 e successive e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quelle indicate sulla carta di circolazione.
Quindi si prevede, attraverso una modifica dell’articolo 167 del codice della strada che, negli autocaravan, per il calcolo della massa massima non sia considerato il peso di accessori ed attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 tonnellate.
Si ricorda che il codice della strada definisce gli autocaravan, anche noti con il termine di “camper” come veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Come segnala la relazione illustrativa, la definizione della massa massima degli autocaravan assume rilievo ai fini della definizione dei soggetti abilitati alla guida di tali mezzi. Va preliminarmente rilevato che la collocazione al riferimento della “massa massima” degli autocaravan all’interno dell’articolo 167 che definisce il concetto diverso di “massa limite dei veicoli poteva risultare non del tutto congruo. Si potrebbe valutare, anche alla luce dei potenziali effetti pratici della disposizione una sua collocazione all’interno dell’articolo 116, il quale disciplina le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. Infatti, l’articolo 116 del codice della strada, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 59/2011, prevede, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013, che il conseguimento della patente B abiliti, a partire dai diciotto anni di età, alla guida dei seguenti veicoli:
- autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; – ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg.
- agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli.
Tali requisiti riproducono il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE.
La medesima direttiva stabilisce che le disposizioni nella stessa contenute siano applicabili dal 19 gennaio 2013. Per questo motivo, attualmente risultano vigenti due testi dell’articolo 116 del codice, quello applicabile dal 19 gennaio 2013 e quello applicabile fino al 18 gennaio 2013 il quale comunque pure prevede che la patente B autorizzi la guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t
In molti casi il peso di attrezzature interne degli autocaravan (come gli apparecchi per la cottura dei cibi) fa sì che la massa massima di tali veicoli superi il limite dei 3500 Kg previsto per la guida con patente B, rendendo quindi necessario per la guida degli autocaravan il conseguimento di livelli superiori di patente. 
In particolare, si tratterebbe:
- in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile fino al 18 gennaio 2013 della patente C che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D (vale a dire autobus o comunque autoveicoli con più di otto posti a sedere)
- in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile dal 19 gennaio 2013, della patente C1 che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 (autoveicoli progettati per il trasporto di non più di 16 persone) o D (autoveicoli progettati per il trasporto di più di otto persone) la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg
Effetto pratico della disposizione sarebbe invece quello di consentire, anche qualora la massa massima autorizzata dell’autocaravan superi i 3500 kg, la guida dello stesso con la patente B.
La direttiva 2006/126/CE prevede, all’articolo 6, comma quarto, lett. b), che, in deroga al limite dei 3500 kg, gli Stati membri possano autorizzare, previa consultazione con la Commissione europea, la guida a soggetti con più di 21 anni ed in possesso da almeno due anni della patente B, di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg unicamente nel caso di autoveicoli essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato. La direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all’allegato II la “massa massima” come “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (inoltre, il precedente allegato I ricomprende ai fini del calcolo della massa anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell’accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento).

Avv. Comunitario Elena Discepoli

 
Mick KoKorde World President

Modificato da Panzer il 16/11/2019 alle 09:07:14
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Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 16/11/2019 alle: 09:36:41
In risposta al messaggio di Panzer del 16/11/2019 alle 08:42:40

PER GENTILE CONCESSIONE DEL CAMPER CLUB LA GRANDA ITALIA. Buon giorno a tutti, per evitare dubbi e inesattezze... l’unica voce da aggiornare è il costo della sanzione passata a 42,00 (se pagata entro 5 giorni  29,40.)
PESO CAMPER - CODICE DELLA STRADA - ART. 167 L'articolo 167 del codice della strada considera una tolleranza del 5% del peso arrotondato ai 100kg superiori. Pertanto se consideriamo i 3.500kg + il 5% di tolleranza arriviamo a 3,675 arrotondati ai 3.700. Fino a 3.700 quindi non siamo sanzionabili. Tra i 3.700 ed i 3.900kg (10% del peso)la sanzione è di 36€ con una decurtazione di 1 punto dalla patente Tra i 3,901 e 4.200kg (20% del peso) la sanzione è pari ad € 80 con 2 punti decurtati dalla patente. In questo caso il mezzo resta fermo fino a quando non si abbassa il peso entro il 10% (3.900kg). Resta il fermo veicolo fino ad abbassamento peso e non è previsto il sequestro. Tra i 4.201 e 4.550kg (30%) la sanzione sale a 148€ e 3 punti decurtati dalla patente. Resta sempre il fermo veicolo fino a rientro al 10% del peso. NON E' APPLICABILE LA GUIDA SENZA PATENTE PERCHE' IL MEZZO E' STATO REGOLARMENTE IMMATRICOLATO DALLE AUTORITA' COMPETENTI PER LA GUIDA CON LA PATENTE B ( ovviamente è quanto attestato dal documento che è la carta di circolazione per mezzi fino a 35 Q. quali sono tipicamente i nostri).  Per la Svizzera la tolleranza è del 3%. -l'articolo 169 non viene chiamato in causa a meno che non si superi il peso con l'aumento fuori limite delle persone...  Circolazione con veicoli oltre il peso consentito:  Ai sensi dell'art.167 c.d.s. il superamento della massa complessiva a pieno carico del veicolo è sanzionato - per i veicoli che abbiano una massa complessiva non superiore alle 10 t - in ragione della percentuale di superamento determinata dall'eccedenza. Alla massa massima viene applicata comunque una franchigia del 5% oltre la quale scattano le sanzioni.  Esempio: autocaravan di massa massima a pieno carico di kg 3.500 che circola in realtà con una massa di kg 4.000. La sanzione viene applicata calcolando la differenza tra il peso riscontrato e la massa massima con l'aggiunta della franchigia: kg 4.000- (3.500+5%)= kg 325 = +9,3% della massa massima : pagamento della sanzione pecuniaria di Euro 36,00 con la decurtazione di un punto dalla patente (art.167, comma 3, c.d.s. ).  L’art. 167 del codice della strada al comma 3-ter stabilisce che per i veicoli di categoria M1 ad uso speciale autocaravan, se conformi alle norme sulle emissioni inquinanti Euro 5 e successive e dotati di controllo elettronico della stabilità, utenze interne alimentate a GPL o metano e pannelli solari, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quelle indicate sulla carta di circolazione. Quindi si prevede, attraverso una modifica dell’articolo 167 del codice della strada che, negli autocaravan, per il calcolo della massa massima non sia considerato il peso di accessori ed attrezzature di bordo, quando questi non superino complessivamente 1,5 tonnellate. Si ricorda che il codice della strada definisce gli autocaravan, anche noti con il termine di “camper” come veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente. Come segnala la relazione illustrativa, la definizione della massa massima degli autocaravan assume rilievo ai fini della definizione dei soggetti abilitati alla guida di tali mezzi. Va preliminarmente rilevato che la collocazione al riferimento della “massa massima” degli autocaravan all’interno dell’articolo 167 che definisce il concetto diverso di “massa limite dei veicoli poteva risultare non del tutto congruo. Si potrebbe valutare, anche alla luce dei potenziali effetti pratici della disposizione una sua collocazione all’interno dell’articolo 116, il quale disciplina le patenti e le abilitazioni professionali per la guida dei veicoli a motore. Infatti, l’articolo 116 del codice della strada, come da ultimo modificato con il decreto legislativo n. 59/2011, prevede, nel testo applicabile dal 19 gennaio 2013, che il conseguimento della patente B abiliti, a partire dai diciotto anni di età, alla guida dei seguenti veicoli: - autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; – ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. - agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli. Tali requisiti riproducono il contenuto dell’articolo 4 della direttiva 2006/126/CE. La medesima direttiva stabilisce che le disposizioni nella stessa contenute siano applicabili dal 19 gennaio 2013. Per questo motivo, attualmente risultano vigenti due testi dell’articolo 116 del codice, quello applicabile dal 19 gennaio 2013 e quello applicabile fino al 18 gennaio 2013 il quale comunque pure prevede che la patente B autorizzi la guida di autoveicoli di massa complessiva non superiore a 3,5 t e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto, anche se trainanti un rimorchio leggero ovvero un rimorchio che non ecceda la massa a vuoto del veicolo trainante e non comporti una massa complessiva totale a pieno carico per i due veicoli superiore a 3,5 t In molti casi il peso di attrezzature interne degli autocaravan (come gli apparecchi per la cottura dei cibi) fa sì che la massa massima di tali veicoli superi il limite dei 3500 Kg previsto per la guida con patente B, rendendo quindi necessario per la guida degli autocaravan il conseguimento di livelli superiori di patente.  In particolare, si tratterebbe: - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile fino al 18 gennaio 2013 della patente C che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, anche se trainanti un rimorchio leggero, esclusi quelli per la cui guida è richiesta la patente della categoria D (vale a dire autobus o comunque autoveicoli con più di otto posti a sedere) - in base al testo dell’articolo 116 del codice applicabile dal 19 gennaio 2013, della patente C1 che abilita alla guida, a partire dai diciotto anni di autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 (autoveicoli progettati per il trasporto di non più di 16 persone) o D (autoveicoli progettati per il trasporto di più di otto persone) la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg Effetto pratico della disposizione sarebbe invece quello di consentire, anche qualora la massa massima autorizzata dell’autocaravan superi i 3500 kg, la guida dello stesso con la patente B. La direttiva 2006/126/CE prevede, all’articolo 6, comma quarto, lett. b), che, in deroga al limite dei 3500 kg, gli Stati membri possano autorizzare, previa consultazione con la Commissione europea, la guida a soggetti con più di 21 anni ed in possesso da almeno due anni della patente B, di autoveicoli con una massa massima autorizzata superiore a 3.500 kg unicamente nel caso di autoveicoli essenzialmente destinati ad essere utilizzati, da fermi, per fini didattici o ricreativi, siano utilizzati per fini sociali da organizzazioni non commerciali, siano stati modificati in modo da non poter essere utilizzati per il trasporto di oltre nove persone o per il trasporto di merci di qualsiasi natura, salvo quelle assolutamente necessarie all’uso che è stato loro assegnato. La direttiva 2007/46/CE, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli, definisce all’allegato II la “massa massima” come “massa a pieno carico tecnicamente ammissibile” (inoltre, il precedente allegato I ricomprende ai fini del calcolo della massa anche la massa del conducente ed eventualmente quella dell’accompagnatore, valutata in 75 kg, nonché il serbatoio del carburante considerato pieno al 90 per cento). Avv. Comunitario Elena Discepoli  
...
PREMETTO CHE PARLO IN GENERALE

CONOSCIAMO BENE LA REGOLA, Peró come s’é detto...i vigili lo sanno o applicano il 169?

Vi racconto un fatto successo ad un amico che qualcuno di COL conosce personalmente 
Ci ha fermato la polizia allo svincolo di Firenze, era il 2012-2013 se non sbaglio (eravamo col suo camper) ci dice che era solo un controllo, tirano fuori quattro bilancine quasi come quelle da pesapersone
Pesano, tolgono una percentuale che hanno detto serviva per evitare ricorsi per bilancia starata*
il camper era un mclouis 560 praticamente vuoto, ci hanno mandato via
* Ho chiesto il perché e mi hanno risposto che nel trasporto é impossibile assicurare che una bilancia sia perfettamente tarata e che in caso di infrazione faceva Fede solo quella pesata.

Le notizie sono due
la percentuale che tolgono serve per assicurarsi da eventuali ricorsi
la bilancia potrebbe essere starata tanto da avere benefici o svantaggi
Quale articolo del cds avrebbero applicato? É indifferente se 167 o 169 in quanto la tara la fanno sempre.
Questo fatto l’ho raccontato più volte...

Peró qui non stiamo parlando di cosa e se ma del fatto che un mezzo che superi il peso di tara é fuori regola e la legge sanziona il fuori peso, in Italia un buffetto in Svizzera il penale.
Scommetto che se anche l’Italia usasse le Stesse sanzioni della Svizzera non saremmo nemmeno a parlare di fuori peso.
Chi vuole scommettere con me?
 Ovviamente tutto per cronaca perché ognuno fa come crede meglio ma insistere con raccontare che va tutto bene ed al massimo si prende un buffetto é sapere di non rispettare la legge.
Mi domando per quanto ancora bisogna continuare, avevo sfatato il mito delle patenti tedesche ed ecco che si ricomincia in loop.
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
19
chorus
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05/10/2006 12492
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Inserito il 16/11/2019 alle: 09:41:43
In risposta al messaggio di Grinza del 16/11/2019 alle 09:36:41

PREMETTO CHE PARLO IN GENERALE CONOSCIAMO BENE LA REGOLA, Peró come s’é detto...i vigili lo sanno o applicano il 169? Vi racconto un fatto successo ad un amico che qualcuno di COL conosce personalmente  Ci ha fermato
la polizia allo svincolo di Firenze, era il 2012-2013 se non sbaglio (eravamo col suo camper) ci dice che era solo un controllo, tirano fuori quattro bilancine quasi come quelle da pesapersone Pesano, tolgono una percentuale che hanno detto serviva per evitare ricorsi per bilancia starata* il camper era un mclouis 560 praticamente vuoto, ci hanno mandato via * Ho chiesto il perché e mi hanno risposto che nel trasporto é impossibile assicurare che una bilancia sia perfettamente tarata e che in caso di infrazione faceva Fede solo quella pesata. Le notizie sono due la percentuale che tolgono serve per assicurarsi da eventuali ricorsi la bilancia potrebbe essere starata tanto da avere benefici o svantaggi Quale articolo del cds avrebbero applicato? É indifferente se 167 o 169 in quanto la tara la fanno sempre. Questo fatto l’ho raccontato più volte... Peró qui non stiamo parlando di cosa e se ma del fatto che un mezzo che superi il peso di tara é fuori regola e la legge sanziona il fuori peso, in Italia un buffetto in Svizzera il penale. Scommetto che se anche l’Italia usasse le Stesse sanzioni della Svizzera non saremmo nemmeno a parlare di fuori peso. Chi vuole scommettere con me?  Ovviamente tutto per cronaca perché ognuno fa come crede meglio ma insistere con raccontare che va tutto bene ed al massimo si prende un buffetto é sapere di non rispettare la legge. Mi domando per quanto ancora bisogna continuare, avevo sfatato il mito delle patenti tedesche ed ecco che si ricomincia in loop.
...
A proposito di loop: nel parere dell'avvocatessa postato da Panzer è citato l'art. 167 comma 3-ter del codice della strada.
Secondo la mia fonte, aggiornata al 1° gennaio 2019, il comma 3-ter non esiste.
Quel parere è un bel po' che gira in rete e su COL è già stato citato.
21
IlVagabondo
IlVagabondo
04/05/2004 1450
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Inserito il 16/11/2019 alle: 10:18:24
In risposta al messaggio di Grinza del 16/11/2019 alle 09:36:41

PREMETTO CHE PARLO IN GENERALE CONOSCIAMO BENE LA REGOLA, Peró come s’é detto...i vigili lo sanno o applicano il 169? Vi racconto un fatto successo ad un amico che qualcuno di COL conosce personalmente  Ci ha fermato
la polizia allo svincolo di Firenze, era il 2012-2013 se non sbaglio (eravamo col suo camper) ci dice che era solo un controllo, tirano fuori quattro bilancine quasi come quelle da pesapersone Pesano, tolgono una percentuale che hanno detto serviva per evitare ricorsi per bilancia starata* il camper era un mclouis 560 praticamente vuoto, ci hanno mandato via * Ho chiesto il perché e mi hanno risposto che nel trasporto é impossibile assicurare che una bilancia sia perfettamente tarata e che in caso di infrazione faceva Fede solo quella pesata. Le notizie sono due la percentuale che tolgono serve per assicurarsi da eventuali ricorsi la bilancia potrebbe essere starata tanto da avere benefici o svantaggi Quale articolo del cds avrebbero applicato? É indifferente se 167 o 169 in quanto la tara la fanno sempre. Questo fatto l’ho raccontato più volte... Peró qui non stiamo parlando di cosa e se ma del fatto che un mezzo che superi il peso di tara é fuori regola e la legge sanziona il fuori peso, in Italia un buffetto in Svizzera il penale. Scommetto che se anche l’Italia usasse le Stesse sanzioni della Svizzera non saremmo nemmeno a parlare di fuori peso. Chi vuole scommettere con me?  Ovviamente tutto per cronaca perché ognuno fa come crede meglio ma insistere con raccontare che va tutto bene ed al massimo si prende un buffetto é sapere di non rispettare la legge. Mi domando per quanto ancora bisogna continuare, avevo sfatato il mito delle patenti tedesche ed ecco che si ricomincia in loop.
...
Condivido quello che hai detto, e aggiungo di mio che proprio un buffetto non è in Italia... 
moltissimi camper viaggiano con ben oltre 3900 kg. Nel nostro gruppo su 30 mezzi circa, più della metà lo hanno pesato e sono in questa condizione quando viaggiano. 

Se consideri che oltre all’obolo (ridicolo, certo) ti possono togliere 1,2,3 punti della patente, beh, io preferirei tenermeli. 

Poi possono costringerti a riportare il peso entro il 10%, altra seccatura.

infine se per tutte le altre infrazioni una volta sanzionati ci si sta attenti e presumibilmente si evitano almeno nel breve tempo successivo (lo stesso viaggio?), in questo caso è una configurazione cronica. Quindi per assurdo si potrebbe prendere la sanzione più volte nella stessa uscita, sai quanti punti?

Penso quindi che il motivo principale per cui si nicchia sul problema è la relativa impunibilità che fa sentire immuni. 
L’entità della sanzione è solo un alibi. 

Trovo peraltro assurdo ragionare con il principio del 5% + 10%... se lo facessi io vorrebbe dire che me ne posso andare “tranquillamente” in giro con 975, arrotondati a 1000, kg di eccesso... una tonnellata... surprise
 

Vittorio
--------------------------------------
La vita è ciò che ti accade quando sei tutto intento a fare altri piani.
19
Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 16/11/2019 alle: 10:30:14
In risposta al messaggio di chorus del 16/11/2019 alle 09:41:43

A proposito di loop: nel parere dell'avvocatessa postato da Panzer è citato l'art. 167 comma 3-ter del codice della strada. Secondo la mia fonte, aggiornata al 1° gennaio 2019, il comma 3-ter non esiste. Quel parere è un bel po' che gira in rete e su COL è già stato citato.
Te l’ho detto si riparte, sanno benissimo di essere fuori regola ma tutte le volte cercano qualcosa per ‘distrarci’
vedrai a breve ripartiranno con la sicurezza
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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Panzer
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31/05/2005 14933
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Inserito il 16/11/2019 alle: 12:44:29
E dopo aver ricevuto lumi da giuristi ,
posso affermare che aiutare i lettori significa principalmente scrivere informazioni corrette,
chi si attacca a cavilli per non ammettere di aver torto, non aiuta niente e nessuno, crea solo confusione e disinformazione.

Buona domenica a tutti .

Michele 

 
Mick KoKorde World President

Modificato da Panzer il 16/11/2019 alle 13:21:07
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Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 16/11/2019 alle: 14:37:58
Chi è che ha torto?
Che sia il 167 e non il 169 fa rientrare nei pesi un camper obeso?
Oppure che la notizia inserita è nota ed è già circolata in COL.

A me sembra che qui si voglia far passare il messaggio che si può essere obesi tanto al massimo ci costa una caramella.
Come ho detto è tutto per cronaca ma quando ho il sentore di essere preso per sciocco mi incavolo di brutto, come in questo caso, ancora scuse 


Ovvia comincio io
Sono fuoripeso ma ho il camper sicuro
Sono fuoripeso ma la multa costa meno del gobox
sono fuoripeso ma sono ben assicurato
Sono fuoripeso ma me ne frego
Non sono fuoripeso perché lo dico io

oppure
meglio un camper sicuro fuori peso che uno in regola ma con ruote da bici

Signori sinceramente invece di star zitti continuate, un po’ m’avete frantumato... a leggere certe eresie tutte mirate alle scuse

Avete i camper obeso e siete fuorilegge questa è la verità il resto sono solo scuse assurde 
 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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Panzer
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31/05/2005 14933
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Inserito il 16/11/2019 alle: 14:41:18
Tony ha ragione l’avvocato che ha pubblicato con competenza le VERE regole del CDS, 
peraltro tutto ma proprio tutto confermato da tutori della legge.

ora aspettiamoci le correzioni dei signorsotuttoio.




 
Mick KoKorde World President
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Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 16/11/2019 alle: 14:59:25
In risposta al messaggio di Panzer del 16/11/2019 alle 14:41:18

Tony ha ragione l’avvocato che ha pubblicato con competenza le VERE regole del CDS,  peraltro tutto ma proprio tutto confermato da tutori della legge. ora aspettiamoci le correzioni dei signorsotuttoio.  
Mike non so chi ha ragione ma è facile appurarlo, non so nemmeno quale art. verrà utilizzato visto che alla fine la tara la fanno sempre, anche perché i camper non sono trasporto cose ma probabilmente vengono equiparati.
La domanda che mi sono fatto è:
Ho un auto, siamo in cinque, quindi in regola con il codice ma sono fuori peso, con quale cds verró sanzionato 
La MIA risposta è
Ma che mi frega di fatto mi faranno la multa
Elementare no?
 
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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chorus
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05/10/2006 12492
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Inserito il 16/11/2019 alle: 16:48:26
In risposta al messaggio di Grinza del 16/11/2019 alle 14:37:58

Chi è che ha torto? Che sia il 167 e non il 169 fa rientrare nei pesi un camper obeso? Oppure che la notizia inserita è nota ed è già circolata in COL. A me sembra che qui si voglia far passare il messaggio che si può
essere obesi tanto al massimo ci costa una caramella. Come ho detto è tutto per cronaca ma quando ho il sentore di essere preso per sciocco mi incavolo di brutto, come in questo caso, ancora scuse  Ovvia comincio io Sono fuoripeso ma ho il camper sicuro Sono fuoripeso ma la multa costa meno del gobox sono fuoripeso ma sono ben assicurato Sono fuoripeso ma me ne frego Non sono fuoripeso perché lo dico io oppure meglio un camper sicuro fuori peso che uno in regola ma con ruote da bici Signori sinceramente invece di star zitti continuate, un po’ m’avete frantumato... a leggere certe eresie tutte mirate alle scuse Avete i camper obeso e siete fuorilegge questa è la verità il resto sono solo scuse assurde   
...
quoto anche la punteggiatura!
19
chorus
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05/10/2006 12492
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Inserito il 16/11/2019 alle: 16:50:17
In risposta al messaggio di Grinza del 16/11/2019 alle 14:59:25

Mike non so chi ha ragione ma è facile appurarlo, non so nemmeno quale art. verrà utilizzato visto che alla fine la tara la fanno sempre, anche perché i camper non sono trasporto cose ma probabilmente vengono equiparati.
La domanda che mi sono fatto è: Ho un auto, siamo in cinque, quindi in regola con il codice ma sono fuori peso, con quale cds verró sanzionato  La MIA risposta è Ma che mi frega di fatto mi faranno la multa Elementare no?  
...
Uffa sto sovrappeso, anch'io mi sono un po' rotto.
Giro questa domanda: siamo d'accordo che il limite di velocità in autostrada (per le automobili) è 130 kmh?
Se vado a 136 kmh sono in regola?
19
Grinza
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16/02/2006 63244
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Inserito il 16/11/2019 alle: 17:01:19
In risposta al messaggio di chorus del 16/11/2019 alle 16:50:17

Uffa sto sovrappeso, anch'io mi sono un po' rotto. Giro questa domanda: siamo d'accordo che il limite di velocità in autostrada (per le automobili) è 130 kmh? Se vado a 136 kmh sono in regola?
Non faccio la spia laugh
Il problema non è la gente che non comprende ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende
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Panzer
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31/05/2005 14933
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Inserito il 16/11/2019 alle: 17:28:46
In risposta al messaggio di chorus del 16/11/2019 alle 16:50:17

Uffa sto sovrappeso, anch'io mi sono un po' rotto. Giro questa domanda: siamo d'accordo che il limite di velocità in autostrada (per le automobili) è 130 kmh? Se vado a 136 kmh sono in regola?
Con il limite di 130 km orari se vieni pizzicato a 136 km orari  in autostrada decurtato del 5 % di tolleranza equivale a 129,2 e quindi non sei sanzionabile.
 
Mick KoKorde World President
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Giovanni
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28/08/2003 13165
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Inserito il 16/11/2019 alle: 19:14:59
In risposta al messaggio di chorus del 16/11/2019 alle 16:50:17

Uffa sto sovrappeso, anch'io mi sono un po' rotto. Giro questa domanda: siamo d'accordo che il limite di velocità in autostrada (per le automobili) è 130 kmh? Se vado a 136 kmh sono in regola?

Hai scritto:
siamo d'accordo che il limite di velocità in autostrada (per le automobili) è 130 kmh?
Se vado a 136 kmh sono in regola?


No, sei sanzionabile. I 5 km. di tolleranza sono fissi. Se il limite è 50 km/h, sei sanzionabile da 56; se il limite è 90 km/h, sei sanzionabile da 96; per i 130 km/h, a 136 sei sanzionabile. I 5 km di tolleranza non sono in percentuale al limite ma sono fissi per qualsiasi limite di velocità.

Giovanni 
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