quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 22/03/2011 22:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Appena fatto con uno scooter. Ho acquistato un nuovo scooter mantanendo il precedente,ho chiesto l'applicazione della legge Bersani( classe di merito del nuovo uguale a quello vecchio) e non ho avuto problemi. Ciao. Gianni
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 22/03/2011 22:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Ti hanno detto una grossa fesseria. Se non è giunta a maturazione la nuova classe di merito della polizza prossima alla scadenza (giugno), devono rilasciarti OBBLIGATORIAMENTE un duplicato dell'ultima Attestazione dello Stato di Rischio che riporta la classe cosidetta C.U. (Classe di conversione universale) maturata nell'anno precedente. Ottenuto il duplicato, puoi assicurarti dove ti pare, ma non ti attendere una tariffa esattamemte corrispondente a quella classe (questo è un altro problema). Se ti fanno obbiezioni, prova a dire che se non provvedono al più presto, invierai una bella segnalazione all'I.S.V.A.P. (Istituto di vigilanza sulla Assicurazioni Private) e, vedrai che il Duplicato salta fuori. Se vai sul sito del'ISVAP appunto, tra le varie cose troverai anche un elenco completo delle Compagnie sanzionate pesantemente per comportamenti irregolari, come questi.[;)]
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 23/03/2011 20:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> L'Art. 5 Legge 40/2007 (Legge Bersani)ha apportato al Codice delle Assicurazioni Private la seguente variazione: "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato". Dunque solo in quanto persone fisiche e solo fra medesime tipologie di veicoli è applicabile la Bersani. Il tuo assicuratore ti avrebbe detto che sarebbe stato possibile beneficiare dei vantaggi della Bersani se il camper di cui parli fosse risultato aggiuntivo ad un veicolo della medessima tipologia già di tua proprietà. In sostanza, un camper può replicare la propria classe di merito su un altro camper, un'autovettura su un'altra autovettura e via dicendo. Non è possibile invece replicare una classe di merito di un autovettura su un camper e viceversa.
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 23/03/2011 08:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> E' quello che devo fare anche io, infatti ho fatto alcuni preventivi on line,ma per beneficiare della Bersani non occorre inviare l'attestazione di rischio? Rossella
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 23/03/2011 23:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>L'attestato di rischio serve sia in fase di preventivazione che in fase di stipula della polizza. In fase di preventivazione perché, oltre ad indicare la classe C.U. per applicare la Legge Bersani, serve per "calcolare" la cosiddetta classe interna (per intenderci quella su cui ogni compagnia calcola il premio vero e proprio) in base alla sinistrosità pregressa. Cerco di spiegarmi meglio: su ogni attestato è presente una tabella che riporta, anno per anno, la situazione dei sinistri degli ultimi 5 anni; quando fai un preventivo on-line su qualsiasi sito di qualsiasi compagnia, oltre a dover inserire la classe CU, viene chiesto se ci sono stati sinistri negli ultimi 5 anni e, in caso affermativo, quanti sono: ebbene con l'attestato di rischio è possibile inserire il dato corretto in modo da far calcolare automaticamente al preventivatore la classe interna "corretta" e quindi ottenere il conteggio esatto del premio. In fase di stipula perché è quel documento che consente l'applicabilità della Bersani alle condizioni che ho scritto poco sopra e che viene conservato nel fascicolo di polizza. Vista la complessità della materia spero di essere stato abbastanza chiaro. Saluti.
quote:Risposta al messaggio di moroschi inserito in data 25/03/2011 07:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Forse te la devi studiare meglio...
quote:Risposta al messaggio di papillon inserito in data 27/03/2011 15:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>E' vero che il camper è classificato come M1 (art. 47 - 2° comma - lett. b del Codice della Strada) ma è altrettanto vero che l'art. 54 - 1° comma, sempre del Codice della Strada, definisce alla lett. a) le autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente), alla lett. g gli autoveicoli uso speciale (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) e, alla lett. m, gli autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente). Il 2° comma sempre dell'art. 54 testualmente recita:" Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Ebbene il Regolamento di Attuazione (art. 203 - 2° comma) stabilisce che: "Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:" ... punto dd) autoveicoli per uso abitazione. Ecco il motivo per cui le assicurazioni classificano i camper come veicoli uso speciale e non come autovetture. Saluti
quote:Risposta al messaggio di presscb inserito in data 27/03/2011 15:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Secondo me dovrebbe prendere la classe di merito più bassa se sussistono le altre condizioni della legge Bersani. Io ci ho provato con la mia precedente compagnia (SAI FONDIARIA) ma non ci sono riuscito perché : - per il mio agente era come se parlassi cinese (normative europee, M1, ecc.) - le disposizioni della sede centrale per lui erano la verità assoluta (il camper é considerato autoveicolo per uso speciale).
quote:Risposta al messaggio di papillon inserito in data 27/03/2011 15:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>Nel mio messaggio precedente, contemporaneo alla tua risposta, ho scritto le ragioni per cui il camper è considerato veicolo uso speciale. Cordialità.