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Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 22/03/2011 alle: 22:02:31
Ho un auto la cui polizza scade il 22 giugno, ho acquistato un'altra auto che vorrei assicurare usufruendo della legge Bersani (visto che le terrei tutti e due),ho chiesto al mio assicuratore l'attestato per poter fare un po di preventivi on line ma mi ha detto che me lo può dare solo un mese prima della scadenza della polizza in alternativa mi assicura lui...[xx(] E' normale che devo essere vincolata a lui o devo aspettare il mese di maggio per poter assicurare l'altra auto a mio piacimento? [:(] Grazie. Rossella
21
nebris
nebris
08/01/2004 8021
Inserito il 23/03/2011 alle: 08:55:00
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 22/03/2011  22:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Appena fatto con uno scooter. Ho acquistato un nuovo scooter mantanendo il precedente,ho chiesto l'applicazione della legge Bersani( classe di merito del nuovo uguale a quello vecchio) e non ho avuto problemi. Ciao. Gianni
aviatore
aviatore
-
Inserito il 23/03/2011 alle: 10:13:39
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 22/03/2011  22:02:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti hanno detto una grossa fesseria. Se non è giunta a maturazione la nuova classe di merito della polizza prossima alla scadenza (giugno), devono rilasciarti OBBLIGATORIAMENTE un duplicato dell'ultima Attestazione dello Stato di Rischio che riporta la classe cosidetta C.U. (Classe di conversione universale) maturata nell'anno precedente. Ottenuto il duplicato, puoi assicurarti dove ti pare, ma non ti attendere una tariffa esattamemte corrispondente a quella classe (questo è un altro problema). Se ti fanno obbiezioni, prova a dire che se non provvedono al più presto, invierai una bella segnalazione all'I.S.V.A.P. (Istituto di vigilanza sulla Assicurazioni Private) e, vedrai che il Duplicato salta fuori. Se vai sul sito del'ISVAP appunto, tra le varie cose troverai anche un elenco completo delle Compagnie sanzionate pesantemente per comportamenti irregolari, come questi.[;)]

Modificato da aviatore il 23/03/2011 alle 20:01:04
16
Emas 2.0
Emas 2.0
06/09/2009 2324
Inserito il 23/03/2011 alle: 20:55:17
Quesito : Ma la legge Bersani si può applicare anche per l'assicurazione del camper ? Preciso , ho il camper da meno di 2 anni e l'assicuratore all'epoca mi ha detto che la suddetta legge non era applicabile ( auto -camper )e quindi sono ripartito con un nuovo contratto con l'assegnazione della classe di merito più alta , ossia 14°...[xx(][xx(] Grazie
aviatore
aviatore
-
Inserito il 23/03/2011 alle: 22:11:26
quote:Risposta al messaggio di E m a s inserito in data 23/03/2011  20:55:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'Art. 5 Legge 40/2007 (Legge Bersani)ha apportato al Codice delle Assicurazioni Private la seguente variazione: "L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato". Dunque solo in quanto persone fisiche e solo fra medesime tipologie di veicoli è applicabile la Bersani. Il tuo assicuratore ti avrebbe detto che sarebbe stato possibile beneficiare dei vantaggi della Bersani se il camper di cui parli fosse risultato aggiuntivo ad un veicolo della medessima tipologia già di tua proprietà. In sostanza, un camper può replicare la propria classe di merito su un altro camper, un'autovettura su un'altra autovettura e via dicendo. Non è possibile invece replicare una classe di merito di un autovettura su un camper e viceversa.
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Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 23/03/2011 alle: 23:37:08
quote:Risposta al messaggio di nebris inserito in data 23/03/2011  08:55:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' quello che devo fare anche io, infatti ho fatto alcuni preventivi on line,ma per beneficiare della Bersani non occorre inviare l'attestazione di rischio? Rossella
16
presscb
presscb
24/06/2009 37
Inserito il 24/03/2011 alle: 09:29:38
quote:Risposta al messaggio di Rossella68 inserito in data 23/03/2011  23:37:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>L'attestato di rischio serve sia in fase di preventivazione che in fase di stipula della polizza. In fase di preventivazione perché, oltre ad indicare la classe C.U. per applicare la Legge Bersani, serve per "calcolare" la cosiddetta classe interna (per intenderci quella su cui ogni compagnia calcola il premio vero e proprio) in base alla sinistrosità pregressa. Cerco di spiegarmi meglio: su ogni attestato è presente una tabella che riporta, anno per anno, la situazione dei sinistri degli ultimi 5 anni; quando fai un preventivo on-line su qualsiasi sito di qualsiasi compagnia, oltre a dover inserire la classe CU, viene chiesto se ci sono stati sinistri negli ultimi 5 anni e, in caso affermativo, quanti sono: ebbene con l'attestato di rischio è possibile inserire il dato corretto in modo da far calcolare automaticamente al preventivatore la classe interna "corretta" e quindi ottenere il conteggio esatto del premio. In fase di stipula perché è quel documento che consente l'applicabilità della Bersani alle condizioni che ho scritto poco sopra e che viene conservato nel fascicolo di polizza. Vista la complessità della materia spero di essere stato abbastanza chiaro. Saluti.

Modificato da presscb il 24/03/2011 alle 09:44:27
19
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 25/03/2011 alle: 07:02:16
per i camper non è possibile usufruire della legge Bersani in quanto applicabile unicamente al settore AUTOVETTURE e MOTOCICLI (fermo restante il passaggio tra veicoli della stessa tipologia)..i camper appartengonoa al settore IV autocarri quindi non sono agevolati.
17
Rossella68
Rossella68
01/09/2008 1195
Inserito il 25/03/2011 alle: 19:49:55
Non è per il camper. Comunque ho fatto il preventivo ed inviato l'ultimo attestato di rischio più il modulo di autorizzazione al prelievo con carta di credito, dopo che avranno visionato, se è tutto in regola preleveranno la somma e mi invieranno la polizza. Pare che, prima del pagamento,quando si utilizza la legge Bersani,debbano visionare il tutto. Vorrà dire che aspetterò. [:I] Rossella
aviatore
aviatore
-
Inserito il 26/03/2011 alle: 00:02:36
quote:Risposta al messaggio di moroschi inserito in data 25/03/2011  07:02:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse te la devi studiare meglio...

Modificato da aviatore il 26/03/2011 alle 00:04:48
19
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 27/03/2011 alle: 07:50:11
ne dubito [;)]
papillon
papillon
-
Inserito il 27/03/2011 alle: 10:22:02
@ moroschi La Legge Bersani recita quanto segue : articolo 5, comma 2, All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "4-bis. L'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica gia' titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non puo' assegnare al contratto una classe di merito piu' sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo gia' assicurato. Quindi una dicitura generica (medesima tipologia) che le Assicurazioni hanno interpretato nel seguente modo : SAI – FONDIARIA NOTA INFORMATIVA PER IL CONTRAENTE edizione Gennaio 2010 Sono individuati come veicoli della stessa tipologia quelli riportati nella medesima casella della seguente Tabella: 1. Autovettura/autotassametro 2. Autobus/filoveicolo/autosnodato 3. Autocarro/trattore stradale/autotreno/autoarticolato/mezzo d’opera 4. Autoveicolo per uso speciale 5. Ciclomotore trasporto cose/motocarro trasporto cose/mototrattore trasporto cose/quadriciclo trasporto cose 6. Ciclomotore/quadriclo leggero 7. Motociclo trasporto persone/motocarrozzetta trasporto persone/motoslitta trasporto persone/quadriciclo trasporto persone 8. Macchina operatrice 9. Macchina agricola Secondo me, gli autocaravan con il DM 13 marzo 2006 sono stati riclassificati M1 (come le autovetture) per rispettare le normative europee. Se fossero considerati autocarri avrebbero i codici N1, N2, N3.

Modificato da papillon il 27/03/2011 alle 10:23:15
19
moroschi
moroschi
20/08/2006 603
Inserito il 27/03/2011 alle: 13:17:27
Su quanto da te esposto nulla da eccipare..salvo che SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER QUANTO RIGUARDA L'ASSICURAZIONE (e non il codice della Strada come tu correttamente hai esposto) la classificazione dei camper e la tariffa a loro applicata corrisponde a quella degli autocarri (che non usufruiscono della legge Bersani) Tanto per fare un esempio le autovetture vengono suddivise per Kw o Cv, gli autocarri per Q.li a pieno carico come per i camper.. le moto ed affini per cilindrata.. Ma comunque lo scopo di questo post non riguardava i camper bensì l'autovetture e mi sembra che sia stato chiarito. Saluti

Modificato da moroschi il 27/03/2011 alle 13:28:16
16
presscb
presscb
24/06/2009 37
Inserito il 27/03/2011 alle: 14:32:56
Per completezza di informazione riporto alcuni esempi di applicabilità e non applicabilità della Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un autocarro ed acquisto un altro autocarro intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente posso usufruire della Legge Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un camper ed acquisto un altro camper intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente posso usufruire della Legge Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un autocarro ed acquisto un camper intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente NON posso usufruire della Legge Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un'autovettura ed acquisto un camper intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente NON posso usufruire della Legge Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un'autovettura ed acquisto un motociclo intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente NON posso usufruire della Legge Bersani. Se io persona fisica sono proprietario di un motociclo ed acquisto un ciclomotore intestato a me stesso o ad un familiare con me stabilmente convivente NON posso usufruire della Legge Bersani. Saluti

Modificato da presscb il 27/03/2011 alle 14:35:28
papillon
papillon
-
Inserito il 27/03/2011 alle: 15:12:56
Non vorrei continuare ad andare OT , però la tabella delle corrispondenze dei veicoli non é stata stabilita dalla legge Bersani, ma stabilita UNILATERALMENTE dalle Assicurazioni (al limite con l'avallo dell' ISVAP - Istituto di vigilanza sulle assicurazioni). Inoltre, anche accettando la validità della tabella, l'autocaravan é classificata dalle norme europee ed italiane come M1 (autovetture) e non certamente come autocarro o autoveicolo ad uso speciale.

Modificato da papillon il 27/03/2011 alle 15:20:10
16
presscb
presscb
24/06/2009 37
Inserito il 27/03/2011 alle: 15:33:41
quote:Risposta al messaggio di papillon inserito in data 27/03/2011  15:12:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>E' vero che il camper è classificato come M1 (art. 47 - 2° comma - lett. b del Codice della Strada) ma è altrettanto vero che l'art. 54 - 1° comma, sempre del Codice della Strada, definisce alla lett. a) le autovetture (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente), alla lett. g gli autoveicoli uso speciale (veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse) e, alla lett. m, gli autocaravan (veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all'alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente). Il 2° comma sempre dell'art. 54 testualmente recita:" Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali." Ebbene il Regolamento di Attuazione (art. 203 - 2° comma) stabilisce che: "Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54, comma 2, del codice, per uso speciale i seguenti autoveicoli:" ... punto dd) autoveicoli per uso abitazione. Ecco il motivo per cui le assicurazioni classificano i camper come veicoli uso speciale e non come autovetture. Saluti

Modificato da presscb il 27/03/2011 alle 16:06:04
papillon
papillon
-
Inserito il 27/03/2011 alle: 15:40:45
quote:Risposta al messaggio di presscb inserito in data 27/03/2011  15:33:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Secondo me dovrebbe prendere la classe di merito più bassa se sussistono le altre condizioni della legge Bersani. Io ci ho provato con la mia precedente compagnia (SAI FONDIARIA) ma non ci sono riuscito perché : - per il mio agente era come se parlassi cinese (normative europee, M1, ecc.) - le disposizioni della sede centrale per lui erano la verità assoluta (il camper é considerato autoveicolo per uso speciale).

Modificato da papillon il 27/03/2011 alle 15:46:33
16
presscb
presscb
24/06/2009 37
Inserito il 27/03/2011 alle: 16:10:17
quote:Risposta al messaggio di papillon inserito in data 27/03/2011  15:40:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Nel mio messaggio precedente, contemporaneo alla tua risposta, ho scritto le ragioni per cui il camper è considerato veicolo uso speciale. Cordialità.
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