quote:Originally posted by TheDevil
Da cittadino che ha frequentato la scuola dell'obbligo:
1) leggo un'espressione chiaramente comprensibile: La precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002 e' limitata a..... nell'ordinanza n. 34;
2) non ho alcun indizio che mi possa far pensare che il Sindaco abbia voluto esprimersi cosi': Il divieto di sosta, di cui alla precedente Ordinanza Sindacale n. 32/2002, e' limitato a..... (anche perche' ha avuto altri cinque anni per emanare un'ulteriore ordinanza rettificativa e non mi sembra che l'abbia fatto);
3) non ravviso alcuna necessita', per estremo scrupolo cautelativo, di chiedere conferma al Sindaco se il dispositivo dell'ordinanza n. 34 corrisponda effettivamente alle sue intenzioni.
Mi riservo di farti avere una lista di miei quesiti, qualora tu decida infine di scrivere al Sindaco di Numana e voglia aggiungerne qualcuno nella tua lettera.
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A mio modo di vedere, il senso delle due ordinanze - che leggo nel loro "combinato disposto" - è quello che segue:
- l'ord. 32/02 disponeva il
divieto di sosta ed di campeggio libero sull'intero territorio comunale da parte di caravan, camper e roulotte, fatta eccezione del parcheggio di via Marina II.
Il solo divieto campeggio (non ovviamente quello di sosta) era poi esteso anche a tutte le aree private, con l'esclusione dei campeggi: "ad eccezione dei titolari di autorizzazione per camping".
- l'ord. 34/02, a mio modo di vedere, è stata emanata principalmente per due ordini di motivi.
- a) per circoscrivere il divieto di sosta solo a determinate aree del territorio comunale (non più l'intero territorio comunale) in quanto la prima ordinanza era eccessivamente gravosa ed a mio parere avrebbe potuto prestare il fianco ad un'agevole impugnativa e ad un conseguente annullamento. Si legge nell'ordinanza 34/02: "considerato che gli stessi mezzi provocano disagio al traffico limitatamente alla zona del lungomare", come a dire che sul lungomare i camper danno fastidio, altrove possono pure sostare;
- b) per correggere un'incongruenza della precedente delibera laddove si poteva intendere che nel parcheggio di via Marina II era consentito oltre alla sosta, anche il campeggio libero. Infatti, tale delibera ordinava "il divieto di sosta nell'intero territorio comunale... e del campeggio libero, fatta eccezione del parcheggio in via Marina II". Insomma, si sarebbe potuto intendere che nel parcheggio di via Marina II i camper non solo potevano sostare, ma anche campeggiare. L'ordinanza non era sufficientemente chiara e si prestava a contraddittorie interpretazioni.
A questo punto, io al posto del Sindaco, avrei rifatto la delibera daccapo. Avrei revocato la 32/02 e redatto una nuova delibera
ex novo. Invece, si è preferita la via del provvedimento "integrativo" del precedente, che, come spesso accade, crea dei problemi interpretativi e di coordinamento.
Perciò, poiché entrambe le delibere continuano a valere, i due provvedimenti vanno letti assieme.
Per cui proviamo a farlo.
La seconda delibera (la 34/02), nell'affermare espressamente la
"necessità di regolamentare con maggior precisione l'ordinanza 32/02" precisa che che
"nell'area sita in via Marina II è consentita soltanto la sosta degli autocaravan con esclusione del campeggio che è permesso soltanto nei campeggi regolarmente autorizzati".
Questa precisazione fa chiaramente intendere che in via Marina i camper possono solo sostare; non si campeggia. E che
resta fermo il divieto di campeggio (libero, N.d.R.) su tutto il territorio comunale, aree private comprese ad esclusione dei soli campeggi.
La del. 34/02 a mio modo di vedere, non ha quindi revocato il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale, ma solo il divieto di sosta.
Il divieto di campeggio libero su tutto il territorio comunale e sulle aree private escluso i campeggi [b]rimane in vigore[/] anche dopo la del. 34/02.
Non può essere diversamente, altrimenti, non avrebbe senso la precisazione secondo cui nell'area di sosta riservata ai camper di via Marina si può solo sostare e non campeggiare.
Non avrebbe senso, perché sarebbe inspiegabile, se non schizofrenica, un'ordinanza che consentisse il campeggio libero su buona parte del territorio comunale (lì dove è consentita anche la sosta delle autocaravan, cioè in pratica tutto il Comune di Numana tranne lungomare e centro storico) e che invece lo vieta proprio nell'area di sosta riservata ai camper!
Certo, anche l'ord. 34/02 non è scritta esattamente bene.
Ma proprio perchè scritta come la 32/02 (cioè male), a maggior ragione occorre sforzarsi per conferirle un significato che abbia senso, piuttosto uno che non ce l'ha.
E perciò, leggendo le due ordinanze, dove si apprende che esse avevano lo scopo di tutelare l'igiene e la salubrità del territorio comunale (a prescindere dalla fondatezza o meno dell'intento, non è di questo che discutiamo) e di regolamentare, o meglio, chiaramente limitare la sosta delle autocaravan, proprio in considerazione dei fini dichiarati e perseguiti dalle due ordinanze, mi pare assai arduo affermare, che il Sindaco di Numana, con un revirement a 360°, dopo avere emesso l'ordinanza 32/02, solo tre giorni dopo, la smentisce al punto da consentire il campeggio libero su buona parte del suo territorio.
Non è verosimile, non ha senso.
Se ti attieni al dato strettamente letterale dell'ordinanza 34/02, puoi pure tentare di affermare una tesi di questo genere, ma se guardi le due ordinanze nel loro complesso, nell'insieme di quanto contenuto in esse, questa tua tesi non può proprio reggere.
Non ci credo proprio che a Numana abbiano voluto consentire il campeggio libero con l'esclusione del lungomare e del centro storico.
Già è tanto se a Numana ti consentono di campeggiare... nei campeggi![;)]
buonanotte.
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