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marinox
marinox
30/09/2009 5039
Rispondi Abuso
Inserito il 29/10/2024 alle: 18:04:45
In risposta al messaggio di Anto1957 del 29/10/2024 alle 17:14:33

Posso chiedere ma io capisco che le posizioni siano inconciliabili. E che bisogna aspettare o il DiM o la sentenza del Consiglio di Stato. Capisco che 120 kg di sci siano impossibili da mettere insieme, ma credo che il senso
sia che una volta omologato un Luggage Rack con kit diversi di fissaggio può trasportare tutto ciò che corrisponde alle omologazioni delle parti di fissaggio fino al peso per il quale è omologato. Il resto credo siano solo sofisticazioni dialettiche per riaffermare che il cd portatutto non è un portamoto... ma su questo direi di aspettare.
...
la butto là ... un carrello o rimorchio è omologato x trasporto cose e ci puoi caricare praticamente tutto , se è x barca quella è e quella ci carichi ( gommone ? ) stessa cosa x porta moto , ma se io ho un rimorchio porta moto e voglio caricare DUE DAMIGIANE NON LO POTREI FARE sebbene sia un trasporto molto saltuario il vigile o polizia mi potrebbero contestare tale uso improprio NON a libretto . quindi le varie interpretazioni di traduzione linguistica potrebbero scontrarsi tra loro anche x vecchie .... VELOCIPEDI ? . 

carlo
carlo . www CAMPER FAI DA ME , è il modo x vedere il mio camper autocostruito anche in video su you tube
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 29/10/2024 alle: 18:18:18
   
Camalca ha scritto:
Per non parlare di chi cambia mezzo e vuole spostare il portamoto sul suo nuovo camper.
Attualmente, ogni carta di circolazione di portamoto riporta la targa del mezzo dov'è montato.

   
Marinox ha scritto:
...  mi chiedo appunto se, in caso di passaggio ad altro mezzo, L'AZIENDA costruttrice mi spedisce le staffe x il nuovo camper...

==============================

In questo momento, a mio avviso, si dovrebbe intendere ancora vigente la circolare MIT prot. 69402 del 2 settembre 2008  sulle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli, commercializzate/utilizzate come "portamoto".

Si attende inoltre la pubblicazione sulla G.U. di un decreto interministeriale che pero', secondo le anticipazioni di stampa, riguarderebbe soltanto i "portabici".

Quindi, dal punto di vista burocratico, non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi.

Dal punto di vista tecnico, in caso di cambio del modello di telaio su cui e' costruito il nuovo camper, occorre rivolgersi al produttore del dispositivo per chiedere la fornitura degli elementi di attacco specifici per il nuovo telaio e, volendo, il rilascio di un documento "CdC" completato con i dati del nuovo veicolo.

Proprio per garantire la libera circolazione dei dispositivi usati ho proposto da tempo che il fascicolo delle "istruzioni di montaggio" sia integrato con la riproduzione della "notifica di omologazione", ovvero il documento ufficiale che la competente autorita' rilascia al produttore del dispositivo al termine della procedura di omologazione.
   
 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 07:50:22
In risposta al messaggio di TheDevil del 29/10/2024 alle 18:18:18

    Camalca ha scritto: Per non parlare di chi cambia mezzo e vuole spostare il portamoto sul suo nuovo camper. Attualmente, ogni carta di circolazione di portamoto riporta la targa del mezzo dov'è montato.     Marinox
ha scritto: ...  mi chiedo appunto se, in caso di passaggio ad altro mezzo, L'AZIENDA costruttrice mi spedisce le staffe x il nuovo camper... ============================== In questo momento, a mio avviso, si dovrebbe intendere ancora vigente la circolare MIT prot. 69402 del 2 settembre 2008  sulle entita' tecniche indipendenti del tipo portabagagli, commercializzate/utilizzate come portamoto. Si attende inoltre la pubblicazione sulla G.U. di un decreto interministeriale che pero', secondo le anticipazioni di stampa, riguarderebbe soltanto i portabici. Quindi, dal punto di vista burocratico, non resta che aspettare lo sviluppo degli eventi. Dal punto di vista tecnico, in caso di cambio del modello di telaio su cui e' costruito il nuovo camper, occorre rivolgersi al produttore del dispositivo per chiedere la fornitura degli elementi di attacco specifici per il nuovo telaio e, volendo, il rilascio di un documento CdC completato con i dati del nuovo veicolo. Proprio per garantire la libera circolazione dei dispositivi usati ho proposto da tempo che il fascicolo delle istruzioni di montaggio sia integrato con la riproduzione della notifica di omologazione, ovvero il documento ufficiale che la competente autorita' rilascia al produttore del dispositivo al termine della procedura di omologazione.      
...
Il problema che anche oggi ,se vuoi spostare il portamoto da un camper ad un altro camper gemello, nonostante smonti tutto lo staffaggio dal vecchio e lo rimonti al nuovo,(attenzione:obbligato a farlo presso una loro officina autorizzata), sei soggetto a chiedere l'elemosina alla casa costruttrice per il nuovo cdc.
Pertanto,non è  detto che,almeno per l'usato, non sia meglio risolvere tutto  con un collaudo alla motorizzazione,abolendo addirittura il cdc rilasciato dalle case costruttrici.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 08:21:49
In risposta al messaggio di camalca del 30/10/2024 alle 07:50:22

Il problema che anche oggi ,se vuoi spostare il portamoto da un camper ad un altro camper gemello, nonostante smonti tutto lo staffaggio dal vecchio e lo rimonti al nuovo,(attenzione:obbligato a farlo presso una loro officina
autorizzata), sei soggetto a chiedere l'elemosina alla casa costruttrice per il nuovo cdc. Pertanto,non è  detto che,almeno per l'usato, non sia meglio risolvere tutto  con un collaudo alla motorizzazione,abolendo addirittura il cdc rilasciato dalle case costruttrici.
...
Non ho capito. 

Fasi del processo con trascrizione:
Smontaggio:
1) Smonto e serve l'officina perché è trascritto, 2) pago e porto a visita prova ed 3) pago ed elimino la trascrizione.
Montaggio sul nuovo
1) Chiedo il nulla osta all'allestitore del nuovo camper che ho comprato (me lo dà? Non me lo dà? Chissà chi losà? se non me lo dà resto con il portatutto in mano) se tutto va bene 2) monto ; 3) porto a visita e prova e pago e 4) trascrivo e pago.

Fasi del processo ex circolare 69402:
Smontaggio
1) Smonto, anche da solo senza officina e non pago. Finito qui.
Montaggio sul nuovo
1) Chiedo nuova CDC al produttore, 2) Rimonto in officina e pago.  finito qui.

Mi pare che la soluzione che proponi sia molto più complicata. 
La verità non piace.
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camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 09:16:21
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/10/2024 alle 08:21:49

Non ho capito.  Fasi del processo con trascrizione: Smontaggio: 1) Smonto e serve l'officina perché è trascritto, 2) pago e porto a visita prova ed 3) pago ed elimino la trascrizione. Montaggio sul nuovo 1) Chiedo il
nulla osta all'allestitore del nuovo camper che ho comprato (me lo dà? Non me lo dà? Chissà chi losà? se non me lo dà resto con il portatutto in mano) se tutto va bene 2) monto ; 3) porto a visita e prova e pago e 4) trascrivo e pago. Fasi del processo ex circolare 69402: Smontaggio 1) Smonto, anche da solo senza officina e non pago. Finito qui. Montaggio sul nuovo 1) Chiedo nuova CDC al produttore, 2) Rimonto in officina e pago.  finito qui. Mi pare che la soluzione che proponi sia molto più complicata. 
...
Non credo sia così semplice.
La verità è che oggi,non conviene acquistare portamoto usati,viste le richieste esagerate degli allestitori autorizzati dalle case costruttrici .
Ti costa quasi come il nuovo.
Ed è anche ovvio.
E' tutto nelle  loro mani.
Invece con collaudo in motorizzazione,sicuramente qualsiasi officina potrà essere utilizzata.
L'importante che venga fatto il  servizio a regola  d'arte.
E credo/spero, che anche per la scelta delle staffe,sia lasciata all'officina che si assumerà la responsabilità di montare e firmare.
Provate a chiedere quanto costano le staffe di fissaggio ai vari costruttori di portamoto, e quanto costa il montaggio presso loro officina autorizzata, con relativo rilascio cdc.
Lo smontaggio non lo considero,posto che lo facciamo  da soli.
 

Modificato da camalca il 30/10/2024 alle 09:29:31
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 13:10:07
In risposta al messaggio di camalca del 30/10/2024 alle 09:16:21

Non credo sia così semplice. La verità è che oggi,non conviene acquistare portamoto usati,viste le richieste esagerate degli allestitori autorizzati dalle case costruttrici . Ti costa quasi come il nuovo. Ed è anche ovvio.
E' tutto nelle  loro mani. Invece con collaudo in motorizzazione,sicuramente qualsiasi officina potrà essere utilizzata. L'importante che venga fatto il  servizio a regola  d'arte. E credo/spero, che anche per la scelta delle staffe,sia lasciata all'officina che si assumerà la responsabilità di montare e firmare. Provate a chiedere quanto costano le staffe di fissaggio ai vari costruttori di portamoto, e quanto costa il montaggio presso loro officina autorizzata, con relativo rilascio cdc. Lo smontaggio non lo considero,posto che lo facciamo  da soli.  
...
Non sto capendo il fine dei tuoi interventi perché 1) ho il CD portatutto; 2) secondo la tua teoria per avere il portamoto trascritto devi comprare per forza un modello di veicolo che lo preveda dalla fabbrica, questo dice il mit; 3) perché la 2 è impossibile per la stragrande maggioranza dei veicoli prodotti all'estero perché non prevedono il portamoto ma montano regolarmente i CD portatutto in aftermarket esempio i VAN Pössl; 4) perché non puoi smontare un portamoto trascritto e metterlo su altro veicolo senza il nulla osta dell'allestitore del veicolo nuovo per quel portamoto.

Ultimo ma non ultimo  perché come consumatore per me è meglio avere entrambe le scelte anziché solo quella che dici essere la migliore. Con la tua c'è il concreto rischio che al cambio veicolo devi comprare un intero portamoto nuovo. Con i CD portatutto solo le staffe di fissaggio al telaio.  Per il resto usi i gli elementi che hai già.  Quindi se compri un portatutto usato devi fare poche cose. 

Aspetta ciò che sarà deciso al MIT o al Consiglio di stato, ma tra l'essere obbligato e poter scegliere io propendo sempre per la libertà di scelta, nuovo o usato che sia, e se si arriverà a RAGIONE  su questi oggetti, domani al cambio del mio camper dovrò fare poche cose per tenermi il mio portatutto usato.
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 30/10/2024 alle 13:12:47
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 30/10/2024 alle: 16:57:49
In risposta al messaggio di Anto1957 del 30/10/2024 alle 13:10:07

Non sto capendo il fine dei tuoi interventi perché 1) ho il CD portatutto; 2) secondo la tua teoria per avere il portamoto trascritto devi comprare per forza un modello di veicolo che lo preveda dalla fabbrica, questo dice
il mit; 3) perché la 2 è impossibile per la stragrande maggioranza dei veicoli prodotti all'estero perché non prevedono il portamoto ma montano regolarmente i CD portatutto in aftermarket esempio i VAN Pössl; 4) perché non puoi smontare un portamoto trascritto e metterlo su altro veicolo senza il nulla osta dell'allestitore del veicolo nuovo per quel portamoto. Ultimo ma non ultimo  perché come consumatore per me è meglio avere entrambe le scelte anziché solo quella che dici essere la migliore. Con la tua c'è il concreto rischio che al cambio veicolo devi comprare un intero portamoto nuovo. Con i CD portatutto solo le staffe di fissaggio al telaio.  Per il resto usi i gli elementi che hai già.  Quindi se compri un portatutto usato devi fare poche cose.  Aspetta ciò che sarà deciso al MIT o al Consiglio di stato, ma tra l'essere obbligato e poter scegliere io propendo sempre per la libertà di scelta, nuovo o usato che sia, e se si arriverà a RAGIONE  su questi oggetti, domani al cambio del mio camper dovrò fare poche cose per tenermi il mio portatutto usato.  
...
Perchè parlate sempre di secondo fine.
TRANQUILLO
Non ho nessuno a Roma da difendere.
Era un mio pensiero.
Giusto o sbagliato che sia.
Dovuto solo al  fatto che trovato  un portamoto senza staffe,su in mezzo  gemello  al mio , la richiesta della casa madre per le  staffe e le prolunghe lungherone,hanno superato  di gran lunga il costo  del portamoto.
In più,mi dovevo rivolgere esclusivamente ad officina convenzionata con loro ed il tutto superava le spese di acquisto e montaggio di un portamoto nuovo.
Questo è quanto.
Secondi  fini ZERO
Alla fine,visto  che siamo solo  spettatori,aspettiamo e valutiamo.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 31/10/2024 alle: 15:22:40
Se risulta vero che il MIT ha anticipato una revisione con Decreto Interministeriale ciò vuol dire che le due circolari saranno ritirate. Se questa è l'attività in corso nei 45 giorni annunciati il MIT dovrebbe ritirare oggi le circolari e far cessare la materia del contendere al Consiglio di Stato. Se qualche zelante poliziotto elevasse un verbale,  il malcapitato di turno si troverebbe a dover affrontare una prassi sanzionatoria e burocratica che dalle indiscrezioni di stampa sarà abolita. Signori e lor dame  SIAMO IN ITAGLIA! 
La verità non piace.
19
TheDevil
TheDevil
rating

23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 04/11/2024 alle: 14:14:14
   
Assieme a tanti altri utenti della strada aspetto di poter leggere sulla Gazzetta Ufficiale l'annunciato decreto interministeriale, a firma del Ministro Salvini, sul montaggio/utilizzo dei "portabici" considerati dispositivi supplementari ex art. 72 CdS.

Da parte mia c'e' anche l'attesa di conoscere COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti:

1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26 che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo;

2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages);

3) differenziera' la "natura" attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero:
- dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo,
- carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo;

4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002;

5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento);

6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa;

7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48;

8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535.

--------------------
p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario "spirito di adattamento" da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada).
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 05/11/2024 alle: 07:32:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 04/11/2024 alle 14:14:14

    Assieme a tanti altri utenti della strada aspetto di poter leggere sulla Gazzetta Ufficiale l'annunciato decreto interministeriale, a firma del Ministro Salvini, sul montaggio/utilizzo dei portabici considerati dispositivi
supplementari ex art. 72 CdS. Da parte mia c'e' anche l'attesa di conoscere COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: 1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26 che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo; 2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages); 3) differenziera' la natura attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero: - dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo, - carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo; 4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002; 5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento); 6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa; 7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; 8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535. p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario spirito di adattamento da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada).  
...
In grassetto quello che penso possano essere risposte...

1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26 che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo;

Potrà dire ... a norma vigente dal 6/7/2022 Allegato II R2144/2019 rigo F5 lettera A decorrenza 6/7/2022 ma le omologazioni già rilasciate sono peraltro conformi al regolamento 858 e 2144... 


2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages);

Com'è noto le omologazioni rilasciate per il termine Luggage Rack protabagagli a norme internazionali (che non prevedono alcuna dizione di portamoto, portabiciclette)  includono tutto ciò che può essere trasportato nel limite di peso omologato e secondo i kit di fissaggio del carico sui  Luggage Rack con i componenti a loro volta oggetto di omologazione con la stessa entità Tecnica... essendo questa del portamoto un fissa tutta italiana per una errata interpretazione dell'art. 56 CDS che non è dispositivo ma solo descrittivo per i carrelli appendice ove, si ripete,  sono descritti ma non è prescritto alcun obbligo di utilizzare quello per attrezzature sportive e motocicli. 

3) differenziera' la "natura" attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero:
- dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo,
- carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo;

Non ho capito

4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002;
Potrà dire di sistemare delle luci di ingombro sui limiti sporgenti come la ripetizione di luci e targa.

5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento);
Trattandosi di entità tecniche indipendenti omologate secondo D74/483 recepita in Italia e 26R Regolamento sovranazionale immediatamente applicabile  ed entità  liberamente in commercio,  la norma nazionale si intende da disapplicare.

6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa;

Considerato che ciò aumenta la visibilità del veicolo e della parte aggiunta ciò non confligge con la sicurezza anzi l'aumenta...  E comunque la normativa sovrannazionale rende disapplicabile quella nazionale.

7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48;

E' insito nell'omologazione rilasciata. I dispositivi sono omologati. Questa questione è da intendersi assorbita nel rilascio dell'omologazione 74/483 o 26R in assenza di richiesta di revoca delle omologazioni nei tempi previsti, da parte dell'ente omologatore italiano. (Abbiamo dormito). 

8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535.
Per le omologazioni fino al 6/7/2022 vale la disposizione dell'art. 16 reg. 2144/2019 e allegato II rigo F5 Colonna M1 presente lettera A decorrenza 6/7/2022... pertanto tutte le omologazioni D74/483 e 26R rilasciate antecedentemente a detta data sono a valide a pieno titolo. Il regolamento 2144/2019 è peraltro precedente al R535/2021...

I REGOLAMNETI NON SONO RETROATTIVI SE NON SPECIFICAMENTE IN ESSI RIPORTATO. MA TUTTI I REGOLAMENTI 858 2144 2236 non hanno retroattività. Il 2144 prescrive invece date DALLE QUALI non si appplicano disposizioni... 


--------------------
p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario "spirito di adattamento" da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada).


P.S. Se il Ministro firma un DM  o un DiM Lo firma per le prerogative che ha, anche se non fa una spappardellata di norme che gli danno titolo. Penso io. 
Grazie. E' per me un onore ricevere un simile riconoscimento da te.
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 05/11/2024 alle 14:22:33
9
Giovannini 66
Giovannini 66
21/09/2016 12
Rispondi Abuso
Inserito il 07/11/2024 alle: 05:43:03
In risposta al messaggio di Anto1957 del 05/11/2024 alle 07:32:37

In grassetto quello che penso possano essere risposte... 1) smentira' la propria affermazione, riportata nella circolare prot. 30187 del 12-10-2023 e nelle memorie presentate al TAR-Lazio, riguardo al Regolamento UN 26
che non costituisce, a norma vigente, un atto normativo utile per l’omologazione di una “entità tecnica indipendente” che possa essere destinata a far parte di un veicolo; Potrà dire ... a norma vigente dal 6/7/2022 Allegato II R2144/2019 rigo F5 lettera A decorrenza 6/7/2022 ma le omologazioni già rilasciate sono peraltro conformi al regolamento 858 e 2144...  2) estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages); Com'è noto le omologazioni rilasciate per il termine Luggage Rack protabagagli a norme internazionali (che non prevedono alcuna dizione di portamoto, portabiciclette)  includono tutto ciò che può essere trasportato nel limite di peso omologato e secondo i kit di fissaggio del carico sui  Luggage Rack con i componenti a loro volta oggetto di omologazione con la stessa entità Tecnica... essendo questa del portamoto un fissa tutta italiana per una errata interpretazione dell'art. 56 CDS che non è dispositivo ma solo descrittivo per i carrelli appendice ove, si ripete,  sono descritti ma non è prescritto alcun obbligo di utilizzare quello per attrezzature sportive e motocicli.  3) differenziera' la natura attribuita ad una struttura funzionalmente analoga, ovvero: - dispositivo supplementare, se montato sulla parte posteriore in basso del veicolo, - carico sporgente, se trasportato sulla parte posteriore in alto del veicolo; Non ho capito 4) applichera' un limite minimo d'altezza, per il trasporto del portabici inteso quale carico sporgente, eventualmente differente rispetto a quello disposto per il trasporto della tenda-parasole di cui alla circolare prot. 1823M360 del 14-05-2002; Potrà dire di sistemare delle luci di ingombro sui limiti sporgenti come la ripetizione di luci e targa. 5) esentera' il montaggio del dispositivo supplementare dall'applicazione dell'art. 78 CdS, dal momento che viene aumentato lo sbalzo posteriore del veicolo (ovvero una delle modifiche contemplate nel comma 2 dell'art. 236 del Regolamento); Trattandosi di entità tecniche indipendenti omologate secondo D74/483 recepita in Italia e 26R Regolamento sovranazionale immediatamente applicabile  ed entità  liberamente in commercio,  la norma nazionale si intende da disapplicare. 6) ammettera' alla circolazione veicoli con doppia parte posteriore (a distanze differenti rispetto alla parte anteriore), ovvero con duplice presenza di luci posteriori e di alloggiamento targa; Considerato che ciò aumenta la visibilità del veicolo e della parte aggiunta ciò non confligge con la sicurezza anzi l'aumenta...  E comunque la normativa sovrannazionale rende disapplicabile quella nazionale. 7) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa delle luci posteriori sia stata verificata conforme alle prescrizioni del Regolamento ONU n. 48; E' insito nell'omologazione rilasciata. I dispositivi sono omologati. Questa questione è da intendersi assorbita nel rilascio dell'omologazione 74/483 o 26R in assenza di richiesta di revoca delle omologazioni nei tempi previsti, da parte dell'ente omologatore italiano. (Abbiamo dormito).  8) ammettera' alla circolazione veicoli, muniti di detto dispositivo supplementare, senza che la posizione alternativa dell'alloggiamento per la targa posteriore sia stata verificata conforme alle prescrizioni dell'allegato III nel Regolamento (UE) 2021/535. Per le omologazioni fino al 6/7/2022 vale la disposizione dell'art. 16 reg. 2144/2019 e allegato II rigo F5 Colonna M1 presente lettera A decorrenza 6/7/2022... pertanto tutte le omologazioni D74/483 e 26R rilasciate antecedentemente a detta data sono a valide a pieno titolo. Il regolamento 2144/2019 è peraltro precedente al R535/2021... I REGOLAMNETI NON SONO RETROATTIVI SE NON SPECIFICAMENTE IN ESSI RIPORTATO. MA TUTTI I REGOLAMENTI 858 2144 2236 non hanno retroattività. Il 2144 prescrive invece date DALLE QUALI non si appplicano disposizioni...  p.s.: A questo punto, se proprio si vuole un decreto immediato anche se parziale (portabici solo per veicoli M1) su base legislativa gia' vigente, rispetto all'annunciato art. 72 CdS risulterebbe piu' praticabile il ricorso all'art. 75 CdS, come sostenuto da tempo da Anto1957, con riferimento al comma 3-bis, ma e' necessario spirito di adattamento da entrambe le parti (MIT ed utenti della strada). P.S. Se il Ministro firma un DM  o un DiM Lo firma per le prerogative che ha, anche se non fa una spappardellata di norme che gli danno titolo. Penso io.  Grazie. E' per me un onore ricevere un simile riconoscimento da te.
...
Buongiorno, chiedo a Lei che mi sembra molto aggiornato sul tema. Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata? Si parla solo di porta bici e sci e mai di porta moto o porta tutto. La circolare li assimilava ma ritengo che non possono essere messi sullo stesso piano. Cosa ne pensa in merito? Grazie... Fabio
Fabio1966
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
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Inserito il 07/11/2024 alle: 13:13:13
   
Giovannini 66 ha scritto:
Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata?
   
==============================
   
Da parte mia l'ho soltanto letta al link

aic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02741&ramo=CAMERA&leg=19

 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 07/11/2024 alle: 15:17:55
In risposta al messaggio di TheDevil del 07/11/2024 alle 13:13:13

    Giovannini 66 ha scritto: Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata?     ==============================     Da parte mia l'ho soltanto letta al linkaic.camera.it/aic/scheda.html?numero=5/02741&ramo=CAMERA&leg=19 
E  purtroppo si parla  sembre di Bici e mai di Moto.
Mi sa tanto che le moto ce le possiamo dimenticare a casa.

Modificato da camalca il 07/11/2024 alle 15:18:57
6
michele16
michele16
27/03/2019 277
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Inserito il 07/11/2024 alle: 22:11:38
Ma qualcuno ha provato a contattare Top Group(Goldschmitt) o qualsiasi costruttore e chiedere un parere su come muoversi nell'attesa della nuova normativa?
michele16
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IZ4DJI
IZ4DJI
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12/11/2006 57951
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Inserito il 07/11/2024 alle: 23:20:57
In risposta al messaggio di camalca del 07/11/2024 alle 15:17:55

E  purtroppo si parla  sembre di Bici e mai di Moto. Mi sa tanto che le moto ce le possiamo dimenticare a casa.
Per le moto ci sono gli appositi rimorchi, che anche se meno comodi, però sono sicuramente piu adatti dal punto di vista tecnico, pesi etc.
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it




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flavius67
flavius67
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31/01/2009 17191
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Inserito il 08/11/2024 alle: 02:00:58
Bisogna anche aspettare anche i nuovi chiarimenti sulle direttive del nuovo codice della strada sul limite di sagoma 
laikista ecovipparo doc di camperonline
La nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose
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camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 08/11/2024 alle: 08:24:27
In risposta al messaggio di IZ4DJI del 07/11/2024 alle 23:20:57

Per le moto ci sono gli appositi rimorchi, che anche se meno comodi, però sono sicuramente piu adatti dal punto di vista tecnico, pesi etc.
Quindi chi ha acquistato il portamoto retrattile alla modica cifra di 2000 € circa,considerando anche il montaggio, lo vende a ferro vecchio, e si sobbarca di spese gancio traino con relativo collaudo più spese carrello?
E' giusto  così?
13
Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 08/11/2024 alle: 08:45:55
In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 08:24:27

Quindi chi ha acquistato il portamoto retrattile alla modica cifra di 2000 € circa,considerando anche il montaggio, lo vende a ferro vecchio, e si sobbarca di spese gancio traino con relativo collaudo più spese carrello? E' giusto  così?
il retrattile dovrebbe essere un modello che nasce esclusivamente come portamoto e non come "portatutto", di conseguenza già annotato sulla carta di circolazione e non interessato a quanto in discussione qui
DAVIDE
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 08/11/2024 alle: 09:08:21
In risposta al messaggio di Pascia2 del 08/11/2024 alle 08:45:55

il retrattile dovrebbe essere un modello che nasce esclusivamente come portamoto e non come portatutto, di conseguenza già annotato sulla carta di circolazione e non interessato a quanto in discussione qui
Assolutamente no.
Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko :
dispositivo portacarichi omologato E11*74/79/488*5139*00 .
SET APPLICABILI :
Kit portabici da 2 a 4
Kit portamoto per 1 moto
Kit portamoto per 1 moto e 1 bici
Kit portamoto per 1 moto  e 2 bici
Lit per 1 box
Kit per  1 pedana portatutto
Il tutto con telaio camper e tipo e modello camper.
Ma non omulogato su libretto camper
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 08/11/2024 alle: 09:12:44
In risposta al messaggio di Giovannini 66 del 07/11/2024 alle 05:43:03

Buongiorno, chiedo a Lei che mi sembra molto aggiornato sul tema. Ha sentito l'interpellanza parlamentare a risposta immediata? Si parla solo di porta bici e sci e mai di porta moto o porta tutto. La circolare li assimilava ma ritengo che non possono essere messi sullo stesso piano. Cosa ne pensa in merito? Grazie... Fabio
Si parla di portabici perché è  l'oggetto delle due circolari:
25981 Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. 

30187 - Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”. 

Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26, lo stesso dei cosiddetti portatutto che hanno sbalzo e luci del tutto uguali concettualmente ai portabici da gancio.

Dopo aver ascoltato in diretta e letto il resoconto del QT al posto del ministero ritirerei le due circolari per le quali il 14.11.2024 si discuterà la loro sospensione al Consiglio di Stato. 

La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito. 
A mio avviso il ministero ha dormito almeno 5 anni quando il Reg. 2144/2019 ha modificato gli allegati al reg. 858 ma ha previsto una data dalla quale le nuove omologazioni dovevano rispettare i nuovi regolamenti: 6.7.2022.

Tuttavia il Ministero poteva, in vigenza della Legge 11.9.2020 nr. 120 art. 5 ter lettera g, delega al Ministro,  sottoporre la scelta al Ministro che ha/aveva le prerogative ex art. 72 comma 6 e 75 commi 3bis e 3ter trattandosi di entità tecniche omologate in data anteriore al 6.7.2022. Invece un semplice dirigente ha deciso di firmare due circolari che per i motivi suddetti hanno sottratto al Ministro la scelta di sua competenza. 
Quando ha parlato di burocrazia ... aveva ragione. 
Ora non ci resta che aspettare. Fossi il Min. Salvini ritirerei le circolari. 
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 08/11/2024 alle 09:14:09
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