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Nuova normativa portamoto e portabiciclette

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Pascia2
Pascia2
26/10/2012 2531
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Inserito il 08/11/2024 alle: 09:35:08
In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 09:08:21

Assolutamente no. Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko : dispositivo portacarichi omologato E11*74/79/488*5139*00 . SET APPLICABILI : Kit portabici da 2 a 4 Kit portamoto per 1 moto Kit portamoto per 1
moto e 1 bici Kit portamoto per 1 moto  e 2 bici Lit per 1 box Kit per  1 pedana portatutto Il tutto con telaio camper e tipo e modello camper. Ma non omulogato su libretto camper  
...
ho sempre pensato fosse diverso, apprendo che anche il retrattile rientra nella categoria dei portatutto
DAVIDE
9
Giovannini 66
Giovannini 66
21/09/2016 12
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Inserito il 08/11/2024 alle: 09:50:43
In risposta al messaggio di Anto1957 del 08/11/2024 alle 09:12:44

Si parla di portabici perché è  l'oggetto delle due circolari: 25981 Oggetto: Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente,
o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1.  30187 - Oggetto: Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.  Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26, lo stesso dei cosiddetti portatutto che hanno sbalzo e luci del tutto uguali concettualmente ai portabici da gancio. Dopo aver ascoltato in diretta e letto il resoconto del QT al posto del ministero ritirerei le due circolari per le quali il 14.11.2024 si discuterà la loro sospensione al Consiglio di Stato.  La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito.  A mio avviso il ministero ha dormito almeno 5 anni quando il Reg. 2144/2019 ha modificato gli allegati al reg. 858 ma ha previsto una data dalla quale le nuove omologazioni dovevano rispettare i nuovi regolamenti: 6.7.2022. Tuttavia il Ministero poteva, in vigenza della Legge 11.9.2020 nr. 120 art. 5 ter lettera g, delega al Ministro,  sottoporre la scelta al Ministro che ha/aveva le prerogative ex art. 72 comma 6 e 75 commi 3bis e 3ter trattandosi di entità tecniche omologate in data anteriore al 6.7.2022. Invece un semplice dirigente ha deciso di firmare due circolari che per i motivi suddetti hanno sottratto al Ministro la scelta di sua competenza.  Quando ha parlato di burocrazia ... aveva ragione.  Ora non ci resta che aspettare. Fossi il Min. Salvini ritirerei le circolari.   
...
Grazie mille. Se ho capito bene il nuovo Regolamento n.2144/2019 è entrato in vigore il 6.7.2022 e al limite è da quella data che le omologazioni avrebbero dovuto rispettare tale regolamento e quindi seguire l'iter indicato nelle due famigerate circolari, ovviamente sempre dietro apposito provvedimento del Ministero.
Comunque attendiamo l'esito del Consiglio di Stato che mi auguro intervenga almeno sulla retroattività lasciando salvi coloro che hanno installato il porta moto / porta tutto prima del luglio 2022.
Grazie per il costante aggiornamento e attendiamo aggiornamenti. 
Giovannini66 
 
Fabio1966
22
Giovanni
Giovanni
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28/08/2003 13129
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Inserito il 08/11/2024 alle: 10:04:43
In risposta al messaggio di camalca del 08/11/2024 alle 09:08:21

Assolutamente no. Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko : dispositivo portacarichi omologato E11*74/79/488*5139*00 . SET APPLICABILI : Kit portabici da 2 a 4 Kit portamoto per 1 moto Kit portamoto per 1
moto e 1 bici Kit portamoto per 1 moto  e 2 bici Lit per 1 box Kit per  1 pedana portatutto Il tutto con telaio camper e tipo e modello camper. Ma non omulogato su libretto camper  
...

Hai scritto:
Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko...

Carta di Circolazione emessa dalla Motorizzazione Civile oppure, come s'è visto su questo forum, un pezzo di carta rilasciato dal produttore con su scritto "Carta di Circolazione"? I due documenti son molto diversi, il primo l'unico valido, ufficiale, legale, il secondo emesso per vendere, senza alcun valore legate.

Giovanni
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camalca
camalca
15/05/2009 333
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Inserito il 08/11/2024 alle: 10:27:03
In risposta al messaggio di Giovanni del 08/11/2024 alle 10:04:43

Hai scritto: Leggo da carta circolazione portamoto Goldschm!tt Sawiko... Carta di Circolazione emessa dalla Motorizzazione Civile oppure, come s'è visto su questo forum, un pezzo di carta rilasciato dal produttore con
su scritto Carta di Circolazione? I due documenti son molto diversi, il primo l'unico valido, ufficiale, legale, il secondo emesso per vendere, senza alcun valore legate. Giovanni
...
E'  proprio questo il punto.
Fino ad oggi,i costruttori hanno rilasciato questo documento, a nome carta di circolazione.
che capisco bene,non è la carta di circolazione della  motorizzazione.
 
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23/11/2006 4689
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Inserito il 08/11/2024 alle: 18:18:18
   
Anto1957 ha scritto:
Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26...
   
==============================
   
Tuttavia mi permetto ricordare che il citato Regolamento ONU n. 26 non contempla l'omologazione di dispositivi "portabici", quale che sia la tipologia di montaggio.

Dalla Circolare MIT prot. 25981 del 6 settembre 2023:
Le strutture portabici, ancorche' non omologabili perche' non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26...

La normativa eurounitaria attribuisce al costruttore di un veicolo M1 la facolta' di prevedere la fornitura di un dispositivo "portabici", omologato unitamente al veicolo.

--------------------
p.s. In poche righe il Regolamento in questione risulta citato in tre modi differenti e, per il MIT, c'e' anche quello di Regolamento UN n.26.
   

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23/11/2006 4689
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Inserito il 08/11/2024 alle: 19:19:19
   
Anto1957 ha scritto:
La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito.
   
==============================
   
Ovvero, a mio avviso meglio, copia del documento di omologazione rilasciato dalla competente Autorita' nazionale al produttore.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 08/11/2024 alle: 20:51:43
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2024 alle 19:19:19

    Anto1957 ha scritto: La situazione che ha prospettato il Ministro è la stessa vigente la circolare 69402 2.9.2008: documento di omologazione del produttore al seguito.     ==============================     Ovvero, a mio avviso meglio, copia del documento di omologazione rilasciato dalla competente Autorita' nazionale al produttore.      
Ok. Io possiedo il mio. Ma solo per motivi contingenti.  Sono 121 pagine. La CD CDC del produttore equivale di fatto al certificato di conformità. L'omologazione richiamagli allegati.  Ed è in inglese davvero vogliamo portare in camper un documentoin inglese di 121 pagine anzichéuna dichiarazionedi responsabilitàdrl produttore?  Lascerei l'onere  al controllore. Come per le autocertificazioni o per la dichiarazione dei redditi (dichiarazione di scienza). Invece mi pare proponi un processo di certificazione on the road, scusa, burocratico e ministeriale D'Anzi style,  e arcaico. Come utente della strada io ti mostro in buona fede una pagina, il CDC dell'entità rilasciata dal produttore, il resto è affar tuo. Sei in controtendenza con Salvini: "gli italiani ci hanno dato i voti per semplificare la vita agli italiani". Mi pare che  tu proponi l'opposto. Sbaglio? 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 08/11/2024 alle 20:55:35
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23/11/2006 4689
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Inserito il 09/11/2024 alle: 00:00:00
   
Anto1957 ha scritto:
Mi pare che  tu proponi l'opposto. Sbaglio?
   
==============================
   
Sai bene, per tante passate pagine della discussione, che ho inteso riferirmi alla singola pagina "notifica di omologazione" (allegato 4 del Regolamento ONU n. 26), riproducibile nell'ultima pagina delle obbligatorie istruzioni di montaggio, come da mia proposta di modifica. 

L'obbligatoria presenza del marchio di omologazione sul dispositivo rende assolutamente superfluo un certificato di conformita'  rilasciato dal produttore e non previsto in alcuna parte della normativa in materia.

 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2024 alle: 07:50:37
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 00:00:00

    Anto1957 ha scritto: Mi pare che  tu proponi l'opposto. Sbaglio?     ==============================     Sai bene, per tante passate pagine della discussione, che ho inteso riferirmi alla singola pagina notifica
di omologazione (allegato 4 del Regolamento ONU n. 26), riproducibile nell'ultima pagina delle obbligatorie istruzioni di montaggio, come da mia proposta di modifica.  L'obbligatoria presenza del marchio di omologazione sul dispositivo rende assolutamente superfluo un certificato di conformita'  rilasciato dal produttore e non previsto in alcuna parte della normativa in materia.  
...
Ah. Ok. Posso essere d'accordo. Però sulla CDC c'è anche l'abbinamento con telaio e targa che sul documento che dici tu non c'è.  Quindi a mio avviso è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa.  Con tutti i riferimenti a modello e omologazione. 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 09/11/2024 alle 10:06:39
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23/11/2006 4689
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Inserito il 09/11/2024 alle: 16:16:17
   
Anto1957 ha scritto:
Quindi, a mio avviso, è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa.
   
==============================
   
Nell'intervento precedente hai chiamato, in sequenza, questo "documento" come:
- carta di circolazione,
- dichiarazione di responsabilita',
- certificato di conformita'.


Adesso sei ritornato alla denominazione di carta di circolazione, ovvero un "documento" inventato dal produttore a conclusione delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia.

A partire dalla denominazione scelta e' evidente che si tratta di un "documento" creato espressamente per il mercato italiano.

L'annotazione per identificare il veicolo dove e' montato risulta in evidente contrasto con la libera circolazione del dispositivo ovvero la finalita' primaria dell'omologazione, come lamentato da Camalca e Marinox in recenti interventi nella discussione.

Il duplice riferimento al telaio ed alla targa del veicolo risulta inoltre ridondante e di complicazione in caso di reimmatricolazione.

Nelle obbligatorie istruzioni di montaggio a corredo di ogni dispositivo, il Regolamento ONU n. 26 potrebbe essere utilmente modificato per prevedere, oltre alla riproduzione della ufficiale notifica di omologazione, anche l'annotazione a mezzo timbro dei seguenti dati:
- numero del dispositivo;
- VIN del veicolo destinatario del montaggio;
- data di montaggio e firma del soggetto che ha provveduto al montaggio "a regola d'arte".


Quindi, non piu' l'invenzione di un "documento" da parte del produttore ma una norma che preveda la fornitura della ufficiale notifica di omologazione per tutti i dispositivi 26R e ne consenta la libera circolazione, previa semplice annotazione dei dati sopraindicati in riferimento al veicolo sul quale il dispositivo risulta temporalmente montato, qualora questa annotazione venga considerata necessaria dal legislatore.
   
 
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 09/11/2024 alle: 18:59:07
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 16:16:17

    Anto1957 ha scritto: Quindi, a mio avviso, è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa.     ==============================     Nell'intervento precedente hai chiamato, in sequenza,
questo documento come: - carta di circolazione, - dichiarazione di responsabilita', - certificato di conformita'. Adesso sei ritornato alla denominazione di carta di circolazione, ovvero un documento inventato dal produttore a conclusione delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia. A partire dalla denominazione scelta e' evidente che si tratta di un documento creato espressamente per il mercato italiano. L'annotazione per identificare il veicolo dove e' montato risulta in evidente contrasto con la libera circolazione del dispositivo ovvero la finalita' primaria dell'omologazione, come lamentato da Camalca e Marinox in recenti interventi nella discussione. Il duplice riferimento al telaio ed alla targa del veicolo risulta inoltre ridondante e di complicazione in caso di reimmatricolazione. Nelle obbligatorie istruzioni di montaggio a corredo di ogni dispositivo, il Regolamento ONU n. 26 potrebbe essere utilmente modificato per prevedere, oltre alla riproduzione della ufficiale notifica di omologazione, anche l'annotazione a mezzo timbro dei seguenti dati: - numero del dispositivo; - VIN del veicolo destinatario del montaggio; - data di montaggio e firma del soggetto che ha provveduto al montaggio a regola d'arte. Quindi, non piu' l'invenzione di un documento da parte del produttore ma una norma che preveda la fornitura della ufficiale notifica di omologazione per tutti i dispositivi 26R e ne consenta la libera circolazione, previa semplice annotazione dei dati sopraindicati in riferimento al veicolo sul quale il dispositivo risulta temporalmente montato, qualora questa annotazione venga considerata necessaria dal legislatore.      
...
L'omologazione contiene i tipi di telaio cui è destinato il cd. Portatutto. La cd CDC è un compendio di dati che di fatto certifica l'abbinamento omologazione>telaio> veicolo specifico. Ritengo che il documento cui hai fatto cenno ipoteticamente può essere certamente un ulteriore passo in avanti nel DiM. Tuttavia mentre è più importante per i CD portatutto avere una certificazione di abbinamento telaio>veicolo > omologazione e quant'altro,  ritengo che per i portabici su gancio di traino non serva abbinare veicolo>targa men che meno il telaio. Casomai indicare il peso massimo ammesso non superiore a quello omologato per il gancio.  Vedrei in definitiva due tipi di certificazione differenti ancorché entrambi gli oggetti abbiano lo stesso iter di omologazione 26R. Personalmente giro con la CDC produttore, istruzioni 26r rilasciatemi all'acquisto e fattura installatore. 
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
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Inserito il 09/11/2024 alle: 19:11:06
In risposta al messaggio di Giovannini 66 del 08/11/2024 alle 09:50:43

Grazie mille. Se ho capito bene il nuovo Regolamento n.2144/2019 è entrato in vigore il 6.7.2022 e al limite è da quella data che le omologazioni avrebbero dovuto rispettare tale regolamento e quindi seguire l'iter indicato
nelle due famigerate circolari, ovviamente sempre dietro apposito provvedimento del Ministero. Comunque attendiamo l'esito del Consiglio di Stato che mi auguro intervenga almeno sulla retroattività lasciando salvi coloro che hanno installato il porta moto / porta tutto prima del luglio 2022. Grazie per il costante aggiornamento e attendiamo aggiornamenti.  Giovannini66   
...
Il reg. 2144 art. 16 e il suo allegato II al rigo F5 colonna M1 contiene la lettera "A" che dà  decorrenza 6.7.2022 alle nuove disposizioni. In altre parole le omologazioni precedenti non erano state messe in discussione. Se il MIT avesse scritto...

a normativa vigente dal 6.7.2022  le nuove omologazioni di entità tecniche indipendenti quali i Luggage Rack a sbalzo montati su telaio di veicoli M1 tipo Carrozzeria Autocaravan,  devo rispettare i nuovi regolamenti.  Per i Luggage Rack omologati antecedentemente al 6.7.2022 continua a valere quanto disposto con la circolare 69402 del 2.9.2008.

Non ci sarebbe stata contesa. E sarebbe stata una corretta interpretazione dei reg
 858 e 2144. Anche se l'art. 13 del reg. 858 non obbliga i produttori a omologare per forza il portamoto con il veicolo. Dice solo che gli allestitori di fase II devono omologare con il veicolo gli accessori che montano in fase II. Ma da nessuna parte è scritto che i portatutto non possano essere commercializzati e montati in aftermarket.  È una deriva interpretstiva questa del MIT perché abbiamo la sezione 3 nella carta di circolazione.  Ma sarebbe una norma da disapplicare perché in contrasto con i regolamenti UE. 
La verità non piace.
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 09/11/2024 alle: 19:13:32
In risposta al messaggio di TheDevil del 08/11/2024 alle 18:18:18

    Anto1957 ha scritto: Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26...     ==============================     Tuttavia mi permetto ricordare che il citato Regolamento
ONU n. 26 non contempla l'omologazione di dispositivi portabici, quale che sia la tipologia di montaggio. Dalla Circolare MIT prot. 25981 del 6 settembre 2023: Le strutture portabici, ancorche' non omologabili perche' non contemplate nel sopracitato regolamento UNECE 26... La normativa eurounitaria attribuisce al costruttore di un veicolo M1 la facolta' di prevedere la fornitura di un dispositivo portabici, omologato unitamente al veicolo. p.s. In poche righe il Regolamento in questione risulta citato in tre modi differenti e, per il MIT, c'e' anche quello di Regolamento UN n.26.    
...
Sono portabagagli a sbalzo con kit di fissaggio per bici. C'è un tipo spagnolo che può portare una moto da trial di peso di crca 75 kg. Tu continui a seguire la deriva interpretativa del MIT. Vediamo come risolvono con il DiM. 

Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO ... 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 09/11/2024 alle 22:21:04
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2024 alle: 09:41:31
In risposta al messaggio di TheDevil del 09/11/2024 alle 16:16:17

    Anto1957 ha scritto: Quindi, a mio avviso, è meglio la CDC del produttore con riferimento al telaio, veicolo e targa.     ==============================     Nell'intervento precedente hai chiamato, in sequenza,
questo documento come: - carta di circolazione, - dichiarazione di responsabilita', - certificato di conformita'. Adesso sei ritornato alla denominazione di carta di circolazione, ovvero un documento inventato dal produttore a conclusione delle attivita' di marketing, in quanto non previsto da alcuna normativa in materia. A partire dalla denominazione scelta e' evidente che si tratta di un documento creato espressamente per il mercato italiano. L'annotazione per identificare il veicolo dove e' montato risulta in evidente contrasto con la libera circolazione del dispositivo ovvero la finalita' primaria dell'omologazione, come lamentato da Camalca e Marinox in recenti interventi nella discussione. Il duplice riferimento al telaio ed alla targa del veicolo risulta inoltre ridondante e di complicazione in caso di reimmatricolazione. Nelle obbligatorie istruzioni di montaggio a corredo di ogni dispositivo, il Regolamento ONU n. 26 potrebbe essere utilmente modificato per prevedere, oltre alla riproduzione della ufficiale notifica di omologazione, anche l'annotazione a mezzo timbro dei seguenti dati: - numero del dispositivo; - VIN del veicolo destinatario del montaggio; - data di montaggio e firma del soggetto che ha provveduto al montaggio a regola d'arte. Quindi, non piu' l'invenzione di un documento da parte del produttore ma una norma che preveda la fornitura della ufficiale notifica di omologazione per tutti i dispositivi 26R e ne consenta la libera circolazione, previa semplice annotazione dei dati sopraindicati in riferimento al veicolo sul quale il dispositivo risulta temporalmente montato, qualora questa annotazione venga considerata necessaria dal legislatore.      
...
Quoto al 100%,
Qualcuno mi comprende.
In particolare
LIBERA CIRCOLAZIONE
MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE
MEZZO SUL QUALE MONTA
 

Modificato da camalca il 10/11/2024 alle 09:44:44
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2024 alle: 10:33:28
In risposta al messaggio di camalca del 10/11/2024 alle 09:41:31

Quoto al 100%, Qualcuno mi comprende. In particolare LIBERA CIRCOLAZIONE MONTAGGIO A REGOLA D'ARTE MEZZO SUL QUALE MONTA  
Non ho capito con le indicazioni di chi sei d'accordo... 
La verità non piace.
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2024 alle: 12:18:41
In risposta al messaggio di Anto1957 del 10/11/2024 alle 10:33:28

Non ho capito con le indicazioni di chi sei d'accordo... 
Ovviamente TheDeville
Anto1957
Anto1957
07/10/2021 371
Rispondi Abuso
Inserito il 10/11/2024 alle: 14:34:06
In risposta al messaggio di camalca del 10/11/2024 alle 12:18:41

Ovviamente TheDeville
Quale differenza e vantaggio cogli? 
Ad esempio questa è la CDC del mio. Come vedi sono riportati i dati del veicolo e il documento segue l'abbinamento veicolo-telaio-modello.  Segue l'abbinamento veicolo - modello di portatutto.

rcarta_goldschmitt(2).png


Perché secondo te non va bene?  
 
La verità non piace.

Modificato da Anto1957 il 10/11/2024 alle 14:45:27
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 11/11/2024 alle: 12:12:12
   
Anto1957 ha scritto:
Ad esempio questa è la CDC del mio.
Come vedi sono riportati i dati del veicolo e il documento segue l'abbinamento veicolo-telaio-modello.
Perché secondo te non va bene?

   
==============================
   
Pagine e pagine di interventi nel forum hanno ad oggetto questo "documento", che e' rilasciato per iniziativa del produttore senza alcun presupposto normativo ma essenzialmente di marketing.

Tralascio tutte le altre motivazioni e te ne indico soltanto una.

Nel 1979 l'omologazione di portabagagli e portasci (oltre alle antenne radio) e' stata istituita in ambito comunitario per facilitare la libera circolazione di detti dispositivi.

Nelle intenzioni del legislatore, "libera circolazione" significa poter smontare il dispositivo da un veicolo di cat. M1 e rimontarlo su un altro con l'unica incombenza di seguire le apposite ed obbligatorie istruzioni di montaggio.

L'abbinamento veicolo-telaio-modello  e' in evidente contraddizione con la "libera circolazione" del dispositivo ovvero con la finalita' per cui l'omologazione e' stata istituita.

Sembra che con il citato abbinamento si voglia quasi pervenire ad un "collaudo", svolto al contrario, sul singolo veicolo interessato.

E qui mi fermo perche' vorrei tornare a discutere sul documento che dovrebbe accompagnare il  portabagagli 26R, con montaggio su gancio-traino, secondo le anticipazioni di stampa riguardo all'annunciato DiM.

In proposito il MIT potrebbe infatti disporre che le obbligatorie istruzioni di montaggio siano accompagnate da una copia della "notifica di omologazione" relativa allo specifico dispositivo utilizzato.

 
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23/11/2006 4689
Rispondi Abuso
Inserito il 11/11/2024 alle: 14:14:14
  
Anto1957 ha scritto: Tuttavia ricordo che i portabici per gancio di traino sono omologati con il Regolamento UN/ECE NR. 26...

Ho replicato: Tuttavia mi permetto ricordare che il citato Regolamento ONU n. 26 non contempla l'omologazione di dispositivi "portabici", quale che sia la tipologia di montaggio.
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Anto1957 ha scritto: Sono portabagagli a sbalzo con kit di fissaggio per bici. [1]
Tu continui a seguire la deriva interpretativa del MIT. [2]
Vediamo come risolvono con il DiM. [3]
Però se mi dici in quale regolamento è previsto il PORTAMOTO. [4]
   
==============================
   
[1] Quindi sono dispositivi di tipo portabagagli che, una volta acquisita l'omologazione 26R, vengono commercializzati/utilizzati per il trasporto di biciclette.

[2] Non seguo affatto la deriva interpretativa del MIT , come scrivi tu. 
Tutt'altro, ed anche il solo intervento del 4 novembre scorso basterebbe a dartene dimostrazione.
Provo a rispettare il significato delle parole e - indirettamente - le intenzioni del legislatore, nei limiti delle mie cognizioni e sempre ben disponibile a ricevere motivate controdeduzioni.

[3] Concordo ed infatti resto in attesa di appurare COME il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti estendera' al trasporto di biciclette l'utilizzo di un dispositivo specificatamente destinato dal legislatore sovranazionale al trasporto di bagagli (EN: luggage; FR: bagages).

[4] Non comprendo la tua richiesta.
Non mi risulta che ci siano specifici regolamenti contenenti le prescrizioni per la fabbricazione di portabici o portamoto, quali dispositivi destinati a fare parte di veicoli a motore ammessi alla circolazione sulla pubblica strada.
Nel rispetto dei Regolamenti (UE) 2018/858 e 2019/2144 ogni costruttore puo' progettare un nuovo veicolo a motore eventualmente corredato di portabici oppure di portamoto, da presentare all'omologazione - unitamente al veicolo - quale dispositivo da fornire d'origine oppure per successivo montaggio.
   
 
16
camalca
camalca
15/05/2009 333
Rispondi Abuso
Inserito il 11/11/2024 alle: 15:13:26
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/11/2024 alle 12:12:12

    Anto1957 ha scritto: Ad esempio questa è la CDC del mio. Come vedi sono riportati i dati del veicolo e il documento segue l'abbinamento veicolo-telaio-modello. Perché secondo te non va bene?     ==============================
    Pagine e pagine di interventi nel forum hanno ad oggetto questo documento, che e' rilasciato per iniziativa del produttore senza alcun presupposto normativo ma essenzialmente di marketing. Tralascio tutte le altre motivazioni e te ne indico soltanto una. Nel 1979 l'omologazione di portabagagli e portasci (oltre alle antenne radio) e' stata istituita in ambito comunitario per facilitare la libera circolazione di detti dispositivi. Nelle intenzioni del legislatore, libera circolazione significa poter smontare il dispositivo da un veicolo di cat. M1 e rimontarlo su un altro con l'unica incombenza di seguire le apposite ed obbligatorie istruzioni di montaggio. L'abbinamento veicolo-telaio-modello e' in evidente contraddizione con la libera circolazione del dispositivo ovvero con la finalita' per cui l'omologazione e' stata istituita. Sembra che con il citato abbinamento si voglia quasi pervenire ad un collaudo, svolto al contrario, sul singolo veicolo interessato. E qui mi fermo perche' vorrei tornare a discutere sul documento che dovrebbe accompagnare il portabagagli 26R, con montaggio su gancio-traino, secondo le anticipazioni di stampa riguardo all'annunciato DiM. In proposito il MIT potrebbe infatti disporre che le obbligatorie istruzioni di montaggio siano accompagnate da una copia della notifica di omologazione relativa allo specifico dispositivo utilizzato.  
...
Io mi riferisco  in particolare alla libera circolazione.
Così com'è la legge,non posso spostare liberamente il portamoto da un mio mezzo,ad altro mio mezzo,perché devo aspettare il nulla  osta della ditta costruttrice,  che otterrò solo dopo averle pagato altre staffe,montate da officina di SUO gradimento.
Quando vorrei almeno la libertà di smontare e farmi rimontare il portamoto,a regola d'arte da autofficina di MIO gradimento.
A costo di andare a collaudo.
Ma non obbligatoriamente sottostare alla casa costruttrice del portamoto.

Modificato da camalca il 11/11/2024 alle 15:15:52
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