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Anto1957
Anto1957
07/10/2021 390
Rispondi Abuso
Inserito il 23/09/2026 alle: 16:09:21
 
Repubblica Italiana
Tribunale di Firenze
in grado di appello
In Nome del Popolo Italiano
Il giudice dott. Niccolò Calvani ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 4894/2012 tra le parti:
APPELLANTI
Parte_1, Controparte_1, CP_2
difesa: C.F. 1, C.F. 2, C.F. 3
 
domicilio: VIA SAN ...  FIRENZE presso il difensore
Controparte_3
difesa: P.IVA_1
APPELLATO
AVVOCATURA DELLO STATO, C.F. 5
domicilio: VIA DEGLI ARAZZIERI 4 50129 FIRENZE presso gli uffici dell'Avvocatura distrettuale
OGGETTO:
Opposizione a ordinanza ingiunzione ex artt. 22 L.689/1981 (violazione codice strada)
Decisa a Firenze in data 31/01/2017 sulle seguenti conclusioni:
 * Appellante: Voglia il Tribunale di Firenze, in riforma della sentenza impugnata:
   * annullare le ordinanze - ingiunzioni prot. n. 3047/2011, prot. n. 4087/2011 e prot. n. 4104/2011 emesse dalla Prefettura;
   * condannare la Controparte_3 alla restituzione in favore delle sig.re Parte_1, CP_2 e Controparte_1 della somma di € 131,00 ciascuna;
   * con vittoria di spese, diritti e onorari di entrambi i gradi di giudizio
 * Appellato:
   * rigettare l'impugnazione ex adverso proposta in quanto infondata e, per l'effetto, confermare la sentenza impugnata;
   * Vinte le spese
Fatto e processo
Con i verbali di accertamento n. 2210/2010/P. Pr. 1288/2010; n. 2211/2010/P Pr. 1289/2010 e n. 2212/2010/P Pr. 1290/2010 del 23.05.2010, la P.M. di Montalcino contestava alle Sig.re Parte_1, Controparte_1 e CP_2 la violazione dell'art. 7, comma 1 C.d.S. in combinato con il comma 13 e con il comma 14, per aver sostato e transitato con i propri autocaravan in una zona vietata a detti veicoli in virtù della previsione contenuta nell'ordinanza comunale n. 119/08 emessa il 19.09.2008 dal Comune di Montalcino.
Le predette proponevano ricorso alla competente Prefettura, la quale con le ordinanze - ingiunzione prot. n. 3047/2011, prot. n. 4087/2011 e prot. n. 4104/2011 respingeva i ricorsi ingiungendo a ciascuna ricorrente il pagamento di € 247,00 più € 15,00 per le spese processuali.
Le odierne appellanti procedevano al pagamento delle sanzioni come da ordine della Controparte_3, ciò nonostante proponevano due ricorsi al G.d.P. di Siena (RG 712/2011 e RG. n. 1148/2011), successivamente riuniti, ove resisteva il Controparte_4.
In particolare, nei ricorsi di primo grado le odierne appellanti censuravano la legittimità dell'ordinanza comunale quale atto presupposto rispetto alle sanzioni amministrative loro irrogate coi verbali indicati, che - in quanto tale - avrebbe dovuto essere disapplicata così conducendo alla conseguente illegittimità delle sanzioni.
In particolare rilevavano vizio di illogicità della motivazione, violazione del principio di non discriminazione e violazione degli artt. 5 co. 1, 35 co. 1 e 185 C.d.S. e delle direttive ministeriali.
All'esito del giudizio Il G.d.P. di Siena con sentenza n. 426/2011 depositata il 28.07.2011 rigettava i ricorsi e riduceva le sanzioni al minimo edittale condannando ciascuna delle ricorrenti a versare la somma di € 131,00 e - visto il già avvenuto pagamento della somma ingiunta con l'ordinanza prefettizia - ordinava alla Controparte_3 la restituzione di € 116,00 in favore di ciascuna con contestuale ordine al Controparte_4 di provvedere al pagamento. Spese compensate.
Il giudice di prime cure evidenziava che la scelta effettuata dal CP_4 rientrava nell'esercizio del potere discrezionale di cui gode la P.A. nella fattispecie rivolto a una regolazione sicura del transito e della sosta nei pressi dell'Parte_2; escludeva inoltre la sussistenza di discriminazione visto che a autocaravan e autobus l'amministrazione aveva riservato apposito parcheggio a breve distanza dall'Pt_2. Infine specificava che il competente Org_1, pur avendo riconosciuto la contraddittorietà dell'ordinanza nelle sue note, non aveva inficiato la validità della stessa.
Contro tale decisione fanno appello Pt_1, CP_1 e CP_2 proponendo quattro motivi di riforma della sentenza.
Con il primo motivo rilevano l'omessa pronuncia da parte del Giudice di prime cure circa il potere di disapplicazione degli atti amministrativi di cui alla legge 2248/1865 All. E.
Con il secondo motivo lamentano che il G.d.P., ravvisando la ragione dei divieti in esame nel "consentire nel modo più ampio e sicuro l'accesso da parte dei visitatori all'Parte_2", avrebbe integrato i motivi dell'ordinanza comunale dando atto di un esercizio del potere discrezionale che non risulta dal provvedimento amministrativo. Infatti, secondo l’ordinanza, i divieti sono esclusivamente motivati dallo spazio esistente nelle adiacenze dell'Pt_2, che non consente di creare parcheggi per autobus e camper, così non spiegandosi il divieto di transito.
Inoltre - secondo le appellanti - il G.d.P. ha erroneamente ritenuto legittima la scelta del Controparte_4 di far sostare i veicoli in zone diverse a seconda della tipologia, non effettuando un controllo sulla conformità dell'operato del CP_4 rispetto alla legge, né sulla congruità e logicità della motivazione.
In particolare lamentano una duplice discriminazione: la prima tra autocaravan e autobus da un lato e tutti gli altri veicoli dall'altro (vi sono veicoli che potrebbero avere dimensioni uguali o anche maggiori rispetto agli autocaravan); la seconda tra gli autocaravan cui è vietato anche il transito e gli autobus cui è permesso transitare per permettere la discesa e la salita dei passeggeri.
Infine evidenziano l'omessa valutazione circa la carenza di attività istruttoria come invece necessario secondo le direttive del Org_1 (si veda nota prot. 381 del 28.01.2011).
Non avrebbe poi rilievo la circostanza, citata dal G.d.P. come argomento atto a giustificare il divieto, che il CP_4 abbia istituito un'area di sosta dedicata agli autocaravan.
Con il terzo motivo censurano l'operato del G.d.P. per erronea valutazione delle risultanze istruttorie: in particolare il giudice, laddove ha ritenuto che la nota prot. n. 1067 del 28.02.2011 del Organizzazione_2 contenga solo "un invito ad apportare le debite modifiche alla ordinanza comunale [...] senza inficiare la validità della stessa ordinanza, che deve essere, pertanto, vigente e applicabile" avrebbe travisato il contenuto del citato documento ministeriale (visto anche il contenuto della nota prot. 181 del 16.01.2012).
Con il quarto ed ultimo motivo le attrici lamentano l'omessa pronuncia da parte del G.d.P. in merito alla illegittimità delle ordinanze per violazione dell'art. 185 C.d.S. (ai sensi del quale gli autocaravan sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli autoveicoli) e degli artt. 5 co. 1 e 35 co. 1 C.d.S. (riguardanti il potere del Ministero di impartire direttive in merito alla circolazione stradale).
In particolare lamentano l'inosservanza della direttiva del Ministero dei Trasporti prot. 0031543 del 02.04.2007 in base alla quale "ai sensi dell'art. 185 C.d.S. non si può escludere dalla circolazione gli autocaravan da una strada e/o da un parcheggio ed allo stesso tempo consentirlo alle autovetture che sono anch'esse autoveicoli".
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata si è costituito il Controparte_4 resistendo all'impugnazione proposta e chiedendone il rigetto.
In primo luogo il CP_4 ritiene che il G.d.P. abbia solo spiegato quanto risulta ictu oculi dalla ordinanza comunale di cui le appellanti pretendono la disapplicazione, affermando che la stessa è valida espressione del potere discrezionale di cui gode la P.A. anche nella regolazione della circolazione stradale (in particolare rilevando che gli autocaravan superano le autovetture per peso e dimensioni).
In particolare il Comune pone l'attenzione sulla presenza di parcheggio dedicato ai caravan a 300 metri dall'Pt_2 così come previsto dall'art. 7 lett. h), C.d.S., e la necessità di garantire lungo il tratto finale di via Santantimese una idonea circolazione.
In secondo luogo precisa che il G.d.P. non ha male interpretato le risultanze istruttorie giacché il Org_1 effettivamente non ha provveduto a modificare l'ordinanza comunale 119/08.
In terzo luogo il G.d.P. non ha omesso di valutare la conformità dell'ordinanza comunale agli artt. 5, 35 e 185 C.d.S. essendosi pronunciato sul punto lì dove evidenzia il corretto esercizio nel caso di specie del potere discrezionale di cui la P.A. gode.
All'udienza del 09.11.2016 le parti hanno precisato le conclusioni, confermando quelle degli atti introduttivi. Disposto lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica la causa è stata trattenuta in decisione.
Motivi della decisione
(1) Sul primo motivo di appello: il G.d.P. non ha proceduto alla disamina della legge 2248/1865 All. E in merito alla disapplicazione degli atti amministrativi, ciò nonostante non è integrato il vizio di omessa pronuncia visto che per quanto riguarda il caso sottoposto al suo esame ha specificato che l'ordinanza comunale, secondo la sua ricostruzione, è da ritenersi non solo vigente ma anche legittima ed applicabile.
(2) Non si riscontra la violazione del principio di non discriminazione lamentata dalle appellanti.
In particolare, in merito alla scelta del Comune di fondare un divieto su una categoria di veicoli piuttosto che sulla loro dimensione, si fa presente che la possibilità di porre divieti per determinate categorie di utenti o veicoli è prevista dagli artt. 6-7 CdS. Infatti, sebbene l'art. 185 C.d.S. equipari la disciplina degli autocaravan a quella degli autoveicoli, deve considerarsi che gli articoli appena citati prevedono che i Comuni possano stabilire limitazioni alla circolazione anche per alcune categorie di veicoli o utenti.
Al corretto esercizio del potere discrezionale nel caso di specie non osta il fatto che altri veicoli possano avere dimensioni superiori rispetto a autocaravan di modeste dimensioni. Oggetto delle valutazioni che un Comune può effettuare nell'ambito dei suoi poteri discrezionali non è solo la dimensione del veicolo ma anche l'uso che ne viene fatto, o la probabilità che lo stesso transiti in quel luogo in ragione delle sue caratteristiche, ed è evidente che i caravan si distinguono dalle autovetture non solo per dimensioni ma anche per funzione ed utilizzo.
In ogni caso, nella fattispecie si sta esaminando il profilo della legittimità della inclusione dei caravan nel divieto che, se ha una giustificazione propria, non può considerarsi illegittima solo per l'esclusione di altri mezzi.
Si aggiunga che quanto al divieto di sosta non vi è discriminazione anche in considerazione del fatto che il Comune ha istituito un parcheggio gratuito per gli autocaravan con possibilità di accedere all'Parte_2 anche a coloro che arrivano nei pressi in autocaravan.
(3) In relazione all'asserito travisamento delle risultanze istruttorie si precisa che il Org_1, come rilevato dal GdP, non ha annullato l'ordinanza: sono le stesse appellanti a confermarlo, sottolineando come il Org abbia "chiaramente affermato la necessità di modifica dell'ordinanza" il che è evidentemente altra cosa dall'annullamento.
(4) Per quanto riguarda la lamentata contrarietà dell'ordinanza comunale rispetto agli artt. 5, 35 e 185 CdS, e il lamentato difetto di motivazione, si premette che il giudice potrebbe disapplicare il provvedimento amministrativo se esso risultasse effettivamente in contrasto con la legge o manifestamente irragionevole.
Ciò detto, si osserva che l'ordinanza del CP_4 specifica che la disciplina del transito e sosta all'Pt_2 è dettata dalla considerazione degli spazi esistenti, che non consentono di creare parcheggi destinati a tutti i veicoli; e, per questo, è stato deciso che gli autobus turistici possano raggiungerla solo per far scendere o salire i passeggeri, ma non possono sostare sul posto, mentre per le autocaravan è stata predisposta un'apposita area di parcheggio, a distanza tale da consentire di raggiungere sia l'Pt_2 che il centro storico del borgo.
In sostanza, il Comune ha stabilito uno smistamento di autovetture e autocaravan in diverse aree di parcheggio e, per renderlo effettivo, ha istituito un divieto di accesso per i camper lungo la via che porta al luogo sacro una strada di campagna che parte dal campeggio camper e non conduce altro che all'Pt_2, fatta salva qualche diramazione interpoderale, breve e agevolmente percorribile anche a piedi.
In ciò non si ravvisa né una manifesta irragionevolezza né una violazione dell’art. 185 CdS, talché non vi è spazio per disapplicare l’ordinanza comunale;
Per quanto detto, l’ordinanza istitutiva del divieto e la sanzione per la sua violazione sono da considerare legittime.
L’appello è respinto, con addebito delle spese del presente grado del giudizio liquidate in dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
 * rigetta l’appello e conferma la sentenza n. 426/2011 del Giudice di Pace di CP_3;
 * condanna le appellanti in solido a rifondere alla appellata le spese del presente grado del giudizio, liquidate in € 350,00 per compensi professionali, oltre spese generali e accessori di legge.
Firenze, 31 gennaio 2017
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dr.ssa Elena Pisto, Magistrato Ordinario Tirocinante
Il giudice
dr. Niccolò Calvani
Sapete se ci sono sviluppi su questa? 
 
La verità non piace.
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