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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:41:41

Ti ringrazio per il tempo che mi/ci hai dedicato!
Sono io a ringraziarti per le gratificanti parole che hai ritenuto di rivolgermi oltre a chiederti di voler scusare il ritardo di questo messaggio.

 
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:42:42
Camperlento ha scritto: ... in ogni caso le case automobilistiche prevedono la possibilità di carico esclusivamente sul tetto con ancoraggio agli appositi fissaggi e nei limiti stabiliti...

Alexbio ha scritto: Secondo me in Italia l'unico portabici per auto che si può usare è quello da tetto...
Concordo sulle vostre considerazioni.
 
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:43:43
TheDevil ha scritto: Il portabici deve essere installato in modo da non coprire, ne' con la sua sola struttura ne' con il relativo carico, le luci posteriori e la targa di immatricolazione del veicolo, come progettate dal costruttore.
Se la visibilita' delle luci posteriori e della targa non puo' essere rispettata secondo tutti gli angoli previsti nel Regolamento va scelto un altro modello di portabici oppure, piu' semplicemente, si deve rinunziare a detto accessorio.


Alexpix ha scritto: ... si puo' montare il portabici da gancio traino se non si nascondono luci e targa.
Se invece il portabici da gancio traino nasconde la targa allora non si puo'. Piu' sintetico di cosi'.


Paegas3 ha scritto: Quoto.
Assieme a Camperlento siamo almeno in quattro a sostenere la stessa visione della materia qui discussa.
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:44:44
Sermarco ha scritto: ... bisognerebbe staccare la targa del mezzo e metterla sul portabici.
Alexbio ha scritto: ... la soluzione meno irregolare sarebbe quella di svitare la targa dall'auto o dal camper e avvitarla sul portabici con relativa illuminazione. Alexpix ha scritto: ... la targa originale del camper puo' essere spostata sul portabici o portacose solo se e' trascritto sulla carta di circolazione.
Concordo, perche' occorre aggiornare la lunghezza del veicolo riportata nella CdC.

Purtroppo, per una disposizione interna diramata attraverso una nota circolare, gli UMC non accettano queste richieste di aggiornamento.
 
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:46:46

... mi daranno anche la targa per il portabici, che è su fondo bianco con numeri e lettere nere.
Anche la THULE ha in catalogo, come accessorio per questi usi, la targa ripetitrice bianca, per cui ne deduco che la regola sia questa.

CdS, art. 100 "Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi"
14. Chiunque falsifica, manomette o altera targhe automobilistiche ovvero usa targhe manomesse, falsificate o alterate e' punito ai sensi del codice penale.
 
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:47:47
@ Nebris che ha scritto:

Per quanto riguarda la targa avevo a suo tempo richiesto informazioni alla  Motorizzazione e mi avevano confermato che era necessaria la targa ripetitrice gialla.



@ Sermarco che ha scritto:

Quello che so è che la targa deve essere ripetitrice...



@ Bigfish che ha postato la foto

http://i64.tinypic.com/1055dlx.jpg

.
Premetto che siete ovviamente liberissimi di ascoltare le fonti informative che ritenete piu' affidabili.

In particolare siete liberissimi di applicare una targa ripetitrice dovunque riteniate opportuno; solo che da quel momento, per un osservatore esterno che conosce le norme, il "veicolo" identificato con una targa ripetitrice non puo' che essere un "carrello-appendice" (specie se e' anche corredato di un attacco sferico).

Nella foto del messaggio di Bigfish ed esclusivamente in base alle targhe visibili, risulta inquadrato un tipico complesso veicolare composto da una motrice e da un carrello-appendice.

A mio parere, se ferma un veicolo nelle condizioni visibili in foto, un operatore di Polizia Stradale puo' comminare le sanzioni di cui al comma:
- 11 dell'art. 100 CdS, perche' la targa ripetitrice non e' completata con i prescritti dati di immatricolazione della motrice;
- 8 dell'art. 93 CdS, perche' la CdC della motrice non riporta i dati del carrello-appendice, come da comma 5 dell'art. 205 Reg.,
per un totale di euro 170.

Una volta sanzionati, potete eventualmente valutare l'opportunita' di farvi rimborsare da chi vi ha suggerito di esporre una targa ripetitrice su un portabici.

--------------------
CdS, art. 100 "Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi"
4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.
7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento.
11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.


Reg, art. 256 "Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento"
2. Si definiscono targhe ripetitrici:
a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli-appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; [...OMISSIS...]


Reg, art. 260 "Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione"
1. Il fondo delle targhe e' giallo per [...] per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati:
a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; [...OMISSIS...]


Reg, art. 205 "Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice"
4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice.
5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello-appendice di cui e' ammesso il traino.


CdS, art. 93 "Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi"
8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
18
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 11/07/2016 alle: 22:58:46
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/07/2016 alle 22:44:44

Sermarco ha scritto: ... bisognerebbe staccare la targa del mezzo e metterla sul portabici. Alexbio ha scritto: ... la soluzione meno irregolare sarebbe quella di svitare la targa dall'auto o dal camper e avvitarla sul portabici
con relativa illuminazione.Alexpix ha scritto: ... la targa originale del camper puo' essere spostata sul portabici o portacose solo se e' trascritto sulla carta di circolazione. Concordo, perche' occorre aggiornare la lunghezza del veicolo riportata nella CdC. Purtroppo, per una disposizione interna diramata attraverso una nota circolare, gli UMC non accettano queste richieste di aggiornamento.  
...

Ok ma quanto è la sanzione se non ho la carta aggiornata?
Grazie
Saluti
Marco
18
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 11/07/2016 alle: 23:01:29
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/07/2016 alle 22:47:47

@ Nebris che ha scritto: Per quanto riguarda la targa avevo a suo tempo richiesto informazioni alla  Motorizzazione e mi avevano confermato che era necessaria la targa ripetitrice gialla. @ Sermarco che ha scritto: Quello
che so è che la targa deve essere ripetitrice... @ Bigfish che ha postato la foto . Premetto che siete ovviamente liberissimi di ascoltare le fonti informative che ritenete piu' affidabili. In particolare siete liberissimi di applicare una targa ripetitrice dovunque riteniate opportuno; solo che da quel momento, per un osservatore esterno che conosce le norme, il veicolo identificato con una targa ripetitrice non puo' che essere un carrello-appendice (specie se e' anche corredato di un attacco sferico). Nella foto del messaggio di Bigfish ed esclusivamente in base alle targhe visibili, risulta inquadrato un tipico complesso veicolare composto da una motrice e da un carrello-appendice. A mio parere, se ferma un veicolo nelle condizioni visibili in foto, un operatore di Polizia Stradale puo' comminare le sanzioni di cui al comma: - 11 dell'art. 100 CdS, perche' la targa ripetitrice non e' completata con i prescritti dati di immatricolazione della motrice; - 8 dell'art. 93 CdS, perche' la CdC della motrice non riporta i dati del carrello-appendice, come da comma 5 dell'art. 205 Reg., per un totale di euro 170. Una volta sanzionati, potete eventualmente valutare l'opportunita' di farvi rimborsare da chi vi ha suggerito di esporre una targa ripetitrice su un portabici. CdS, art. 100 Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi 4. I carrelli-appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa. 7. Nel regolamento sono stabiliti i criteri di definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento. 11. Chiunque viola le disposizioni dei commi 1, 2, 3, 4 e 9, lettera b) e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338. Reg, art. 256 Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento 2. Si definiscono targhe ripetitrici: a) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i carrelli-appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice; [...OMISSIS...] Reg, art. 260 Caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilita' delle targhe. Requisiti di idoneita' per la loro accettazione 1. Il fondo delle targhe e' giallo per [...] per tutte le targhe ripetitrici; e' bianco in tutti gli altri casi ad eccezione delle parti poste all'estremita' delle targhe per autoveicoli e motoveicoli. I caratteri ed il marchio ufficiale della Repubblica italiana sono neri, la sigla I e' bianca, ad eccezione dei casi di seguito indicati: a) colore rosso: scritta RIM. AGR.; lettera R delle targhe ripetitrici; marchio ufficiale e caratteri alfanumerici delle targhe di immatricolazione delle macchine operatrici; [...OMISSIS...] Reg, art. 205 Dimensioni, masse, organi di traino ed identificazione dei carrelli-appendice 4. Ogni carrello-appendice deve essere individuato con un numero progressivo di costruzione punzonato anteriormente sul lato destro del telaio a cura della fabbrica costruttrice. 5. Nella carta di circolazione del veicolo trattore devono essere annotati il numero del telaio, le dimensioni, la carrozzeria, la massa complessiva ed il tipo di dispositivo di frenatura del carrello-appendice di cui e' ammesso il traino. CdS, art. 93 Formalita' necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi 8. Chiunque circola con un rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 85 a € 338.
...

Quanto è invece in questo caso la sanzione per il comma 8 art 93 del CDS posto che l'11 del 100 lo salvi perchè ci scrivi la targa?
Grazie
Saluti
19
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 11/07/2016 alle: 23:23:23
In risposta al messaggio di sermarco del 11/07/2016 alle 22:58:46

Ok ma quanto è la sanzione se non ho la carta aggiornata? Grazie Saluti Marco

... quanto è la sanzione se non ho la carta aggiornata?
CdS, art. 78 "Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione"
3. Chiunque circola con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova [...OMISSIS...], e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695.
4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

 
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sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 11/07/2016 alle: 23:24:01
OK capito non si può usare punto.
Tralascio il fatto che continuo a pensare che non siamo un paese civile ma in mano ad una classe di burocrati che legiferano su cose che non sanno manco dove stanno di casa e per giunta anche con 30/40 anni di ritardo, penso che quando saranno state scritte queste regole l'attrezzo in questione non esisteva e quindi nessuno si è posto il problema altrimenti non ci dovremmo rompere il capo con un attrezzo banale e comodissimo venduto da tutti ma non utilizzabile...... però non mi dite che in europa è così perchè non ci credo!
Però costatato come siamo messi penso che o si trova un altro sistema (io ad esempio carrello) oppure convenga ragionare qual'è il male minore.
Non trovo più l'intervento in cui si diceva che la targa contraffatta è reato penale...... ammesso che la targa fatta a mano su fondo bianco con le lettere comprate in negozio rientri nella fattispecie, (io francamente qualche dubbio ce l'ho perchè credo che ci si voglia riferire a chi tarocca una targa vera o la modifica, ruba etc non credo a chi semplicemente la riproduce per poi attaccarla su un portabici), comunque ripeto ammesso che sia così allora bisogna scordare la targa bianca. Di conseguenza le soluzioni sono due o si stacca la targa originale e la si monta sul portabici (e c'è la sanzione per la cdc non aggiornata) o si usa quella gialla (e c'è la sanzione ex comma 8 del 93 del cds). Quale cosa di meno?
Saluti
Grazie
Marco
18
sermarco
sermarco
29/01/2007 2255
Inserito il 11/07/2016 alle: 23:53:22
In risposta al messaggio di TheDevil del 11/07/2016 alle 23:23:23

... quanto è la sanzione se non ho la carta aggiornata? CdS, art. 78 Modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione e aggiornamento della carta di circolazione 3. Chiunque circola con un veicolo
al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione o di approvazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato e che non risulti abbia sostenuto, con esito favorevole, le prescritte visita e prova [...OMISSIS...], e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 422 a € 1.695. 4. Le violazioni suddette importano la sanzione amministrativa accessoria del ritiro della carta di circolazione, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.  
...

Ecco vedi ad esempio in me questa risposta scatena un mondo..... perchè come fa uno stupidissimo portabici ad essere una modifica delle caratteristiche del mezzo? Addirittura del telaio una cosa che in 2 minuti tolgo? E poi se loro non ti accettano l'aggiornamento della carta come fai a sanzionarmi per il mancato aggiornamento? Io mi scuso perchè non sono un giurista e quindi dirò continuamente minchiate ma a me sembra tutto un assurdo e dire che quando esercitavo come commercialista qualche norma bislacca la vedevo (ora fortunatamente faccio altro).
Comunque se è così allora conviene andare di targa gialla l'art 93 c8 dovrebbe essere da 84 a 335 euro ...  anche se anche qui si parla di rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione..... che anche in questo caso non c'entra nulla con un portabici.
Allora lancio una provocazione perchè non lo posso immatricolare come carrello non appendice ma carrello portatutto entro i 750 kg ne più ne meno di quello che già possiedo e che ha la sua targa e paga solo l'assicurazione annuale di 30/40 euro all'anno? Se è fattibile lo faccio mi pare che l'immatricolazione del rimorchio costa un centinaio di euro non di più. E' possibile farlo? Che dici?
Saluti
Marco 

 
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bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 12/07/2016 alle: 08:27:02
per quanto riconducibile a note legislative evidenti e oggettive...... io continuerò ad usarlo come ho sempre fatto cheeky
se non che per la comodità nell'utilizzo e il non voler appiccicare 2-3 biciclette in un portabici attaccato alla parete con 4 vitarelle a 2 metri d'altezza.
sinceramente non c'è mai stato nessun agente che mi abbia mai contestato nulla, anzi è sempre stato valutato come "bell'oggetto".


19
IZ4DJI
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12/11/2006 58091
Inserito il 12/07/2016 alle: 16:24:10
Anch'io sono dell'idea che non è nessuna modifica, ma semplicemente qualcosa di trasportato ne piu ne meno che come il portabici a parete.
Anzi, il portabici a parete richiede viti passanti e per toglierlo servono attrezzi, mentre questo è agganciato con una leva e si sgancia in un minuto senza nessun attrezzo.
Unica coosa che potrebbe essere quindi contestata è se questo trasporto sia regolare o no come se infilo un tavolo nel baule dell'auto e esce per metà. Mi possono dire che non è un trasporto regolare, ma non che ho modificato l'auto.

 
____________________________________

Tommaso IZ4DJI

www.iz4dji.it





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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/07/2016 alle: 16:12:12
TheDevil ha scritto il

messaggio 3899927

.
Sermarco ha scritto: ... in me questa risposta scatena un mondo...
perchè come fa uno stupidissimo portabici ad essere una modifica delle caratteristiche del mezzo?

Non e' il portabici a costituire una modifica alle caratteristiche del veicolo.

E' la lunghezza del veicolo che, tra le caratteristiche tecniche riportate nella CdC, viene modificata nel momento in cui tu prendi l'arbitraria iniziativa di spostare la targa di immatricolazione dalla sua posizione omologata sul lato posteriore del veicolo ad un supporto in posizione piu' arretrata, della cui specifica omologazione non si ha alcuna notizia.

Non ha importanza cosa ci sia "in linea d'aria" tra l'originario alloggiamento della targa posteriore ed il suo nuovo supporto.

Possono anche essere quattro barre filettate da 6mm. poste agli angoli.

Il nuovo supporto della targa di immatricolazione diventa il lato posteriore del veicolo, a partire dal quale se ne misura la lunghezza fino al lato anteriore.

E non v'e' alcun dubbio che la "nuova" lunghezza risulti maggiore rispetto a quella indicata nella CdC (e non derivante dal càrico trasportato).

Con la conseguente applicazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 78 CdS, gia' citato.

In realta' l'aspetto sanzionatorio e' un po' piu' complicato ma mi riservo un successivo approfondimento quando andro' ad interessare le case automobilistiche europee che hanno in catalogo il "portabici per gancio-traino".
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/07/2016 alle: 16:13:13
In risposta al messaggio di sermarco del 11/07/2016 alle 23:53:22

Ecco vedi ad esempio in me questa risposta scatena un mondo..... perchè come fa uno stupidissimo portabici ad essere una modifica delle caratteristiche del mezzo? Addirittura del telaio una cosa che in 2 minuti tolgo? E
poi se loro non ti accettano l'aggiornamento della carta come fai a sanzionarmi per il mancato aggiornamento? Io mi scuso perchè non sono un giurista e quindi dirò continuamente minchiate ma a me sembra tutto un assurdo e dire che quando esercitavo come commercialista qualche norma bislacca la vedevo (ora fortunatamente faccio altro). Comunque se è così allora conviene andare di targa gialla l'art 93 c8 dovrebbe essere da 84 a 335 euro ...  anche se anche qui si parla di rimorchio agganciato ad una motrice le cui caratteristiche non siano indicate, ove prescritto, nella carta di circolazione..... che anche in questo caso non c'entra nulla con un portabici. Allora lancio una provocazione perchè non lo posso immatricolare come carrello non appendice ma carrello portatutto entro i 750 kg ne più ne meno di quello che già possiedo e che ha la sua targa e paga solo l'assicurazione annuale di 30/40 euro all'anno? Se è fattibile lo faccio mi pare che l'immatricolazione del rimorchio costa un centinaio di euro non di più. E' possibile farlo? Che dici? Saluti Marco   
...

... anche se anche qui si parla di rimorchio agganciato ad una motrice...
che anche in questo caso non c'entra nulla con un portabici.

Infatti una targa ripetitrice non c'entra nulla con un portabici.

Ma sei tu che "trasformi" un portabici in carrello-appendice nel momento in cui decidi liberamente di applicargli una targa ripetitrice.
 
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TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/07/2016 alle: 16:14:14
Alexpix ha scritto:

In pratica non esiste una targa regolamentare per i portabici...


Alexpix ha scritto: Per come l'ho capito io non esiste una targa regolare per portapacchi...
In pratica qualsiasi targa si utilizza e' illegale, il discorso e' molto semplice. Assolutamente assurdo...

La "targa" riporta il numero di immatricolazione, cioe' il numero rilasciato da quell'apposita procedura amministrativa che ammette i veicoli alla circolazione sulla pubblica strada.

E questa struttura (comunque denominata) non costituisce "veicolo". Almeno per il momento!

Nel

secondo messaggio

di questa pagina ho indicato, con le parole di altri intervenuti, la soluzione ottimale per il trasporto delle biciclette sui veicoli.

E' l'unica soluzione per i veicoli al sèguito delle corse ciclistiche ma e' sgradita all'automobilista (ed ancor piu' al camperista) perche' e' faticosa.

Nel

terzo messaggio

di questa pagina ho indicato, con le parole di altri intervenuti (oltre le mie), la soluzione tollerata per il trasporto delle biciclette sui veicoli.

Bada bene al differente significato degli attributi sottolineati.

Ma anche questa soluzione, che consente di rispettare la vigente regolamentazione della circolazione stradale, non sta bene al camperista perche' la parete e' delicata oppure perche' e' ancora faticoso sollevare le biciclette di un metro rispetto al suolo.

Il camperista vuole la soluzione meno faticosa per preservare l'estetica del proprio camper e, dal momento che e' caratterialmente portato all'emulazione degli altri, non appena ha visto il "portabici da gancio-traino" sui camper altrui ha deciso che rappresenta la soluzione del suo problema.

Prima di acquistarlo probabilmente pensa soltanto a confrontarne i prezzi.

Dopo l'acquisto di questo "portabici" il camperista si accorge che ha anche pagato un portatarga e soltanto a questo punto comincia a pensare quale possa essere la targa da applicare su questo supporto.

Non gli passa minimamente per la testa che possa essere questa struttura realizzata al di fuori della vigente regolamentazione.

Dopo che ha acquistato questo "portabici" il camperista si lamenta per l'assenza di un'apposita normativa e pretende dal legislatore che la regolamentazione stradale venga adeguata con la previsione di una targa per queste particolari strutture.

Non ci vuole una nuova normativa ma soltanto l'osservanza di quella vigente da parte dei produttori di questi "portabici", integrata con un po' di buona volonta' da parte del MIT e sotto gli indispensabili auspici dell'ANFIA (come provero' ad esporre piu' avanti).

Per il momento, qualunque sia la targa scelta, si incorre in una sanzione da parte degli operatori di polizia stradale che sìano piu' competenti in materia di quelli che si limitano a valutarlo un

"bell'oggetto"

.

La conseguenza della sanzione e' che il viaggio non puo' proseguire se non si elimina la causa della violazione!

 
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/07/2016 alle: 16:15:15
Sermarco ha scritto:

Per altro ho un modello omologato con tutti i crismi.



Sermarco ha scritto: ...il fatto che si possa regolarmente vendere un attrezzo (in possesso delle necessarie omologazioni)
e poi non si possa usare per questo o quest'altro motivo mi fa impazzire...


Sermarco ha scritto:

... come è possibile in un paese civile vendere regolarmente qualcosa che è di fatto inutilizzabile per il cds?
A che serve l'omologazione che riporta l'attrezzo?


Con i suoi interventi

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#3874443

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#3876194

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#3880618
Camperlento ha gia' ampiamente risposto alla tua domanda.

L'omologazione (per una qualunque finalita') in uno Stato UE ha appunto lo scopo di evitare che la commercializzazione possa essere vietata all'interno di tutta l'UE.

Ma la legittimita' di commercializzazione (nell'àmbito dell'omologazione ottenuta) non ha alcuna correlazione con la legittimita' di utilizzo.
 
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4689
Inserito il 14/07/2016 alle: 16:16:16

Il modello che piace a me è omologato in Rep. Ceca...

http://www.peruzzosrl.com/downl...


Prendo in esame questa notifica di omologazione.

Il documento riguarda esclusivamente l'omologazione di un "luggage rack" secondo il Regolamento UN/ECE n. 26.

Il fatto che su questa "entita' tecnica separata" sia presente un attacco sferico e' riportato in maniera assolutamente marginale (per distinguere le due versioni del "portabagagli" al punto 2 del documento) e senza che l'ente certificatore esprima alcunche' al riguardo.

Invece, dal momento che e' destinato ad essere collegato ad un gancio a sfera, anche l'attacco sferico presente sul "portabagagli" dovrebbe risultare omologato ai sensi del Regolamento UN/ECE n. 55 e, quindi, contrassegnato dalla Classe B50-X seguita da altri due dati numerici (sui quali non e' qui il caso di dettagliare).
Rinvio gli interessati al link

http://eur-lex.europa.eu/LexUri...

(oppure

www.unece.org/fileadmin/DAM/tra...

in lingua inglese ufficiale).

Se l'attacco sferico non risulta omologato, il "portabagagli" non appare legittimamente collegabile ad un gancio a sfera, secondo la mia lettura NON-professionale delle norme citate.

Evidenziato ancora una volta che l'omologazione e' chiesta per un "portabagagli" (luggage rack), al punto 5 della notifica risulta specificato che il "portabagagli" serve a trasportare biciclette!

Ma fatto - a mio avviso - ancor piu' grave e' che l'ente certificatore modifica il testo del documento alla voce 11 quando aggiunge la dicitura "cycle carrier", in contrasto con il tassativo testo previsto dal Regolamento UN/ECE n. 26.

Infine il documento dell'omologazione, sbandierata per essere "con tutti i crismi", non riporta minimamente alcunche' sulla presenza di luci posteriori ed alloggiamento targa.

Si potrebbe anzi ipotizzare che questa "entita' tecnica separata" sia stata addirittura presentata all'ente certificatore priva di questi elementi.

In altri termini, una volta ottenuta l'omologazione, al "portabagagli" potrebbe considerarsi successivamente aggiunta una "barra luminosa" come quella pubblicizzata alla pagina

http://accessories.landrover.co...

.

Ai fini della circolazione sulla pubblica strada non fa alcuna differenza che la "barra luminosa" sia montata sul "portabagagli" prima oppure dopo la sessione di omologazione.

Riguardo a questa "barra luminosa" la Land Rover scrive attualmente in catalogo:
This robust lighting board is primarily designed for use with a trailer.
The lighting board is a requirement in certain countries when using a bike carrier.


Benissimo. Se ha scritto questa affermazione, presso il proprio ufficio legale la Land Rover ha certamente l'elenco dettagliato degli Stati dove la "barra luminosa" risulta obbligatoria durante l'uso di un portabiciclette.

Provate a chiedere alla Land Rover questo elenco di Stati, utilmente corredato degli specifici riferimenti normativi nazionali.

Ci sono due possibilita':
1) la Land Rover risponde e ci mette in condizione di approfondire la normativa sull'uso della "barra luminosa" negli Stati dove risulta prescritta;
2) la Land Rover non risponde ed allora il suo catalogo rientra nel nòvero della pubblicita' cui si e' riferito

un esperto del settore, recentemente interpellato da Camperlento

.

Infine, riguardo alla presenza delle luci posteriori e dell'alloggiamento targa sui "portabici per gancio-traino" offerti da alcune case automobilistiche, mi riservo di predisporre una lettera-aperta un po' piu' articolata.
 
camperlento
camperlento
-
Inserito il 15/07/2016 alle: 12:32:39
visto che da questa pastoia non se ne esce, ma una domanda mi sorge spontanea: ma il legislatore che ci sta a fare? ma possibile che nessuno si prenda la briga di dire chiaro e tondo si puo - non si può, tutto qui, poi tutte le nostre diatribe alla fine senza una legge chiara e senza interpretazioni a piacere sono solo aria fritta.
camperlento
17
franco49tn
franco49tn
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24/01/2008 10362
Inserito il 15/07/2016 alle: 15:21:59
Una proposta :

Se fosse di andare con una foto del camper con montato il portabici da "gancio"

Al comando di Polizia o Carabinieri
O alla Motorizzazione vedere cosa dicono e rispondono
Annotare la risposta e magari farla controfirmare , se affermativa
E viaggiare con questa appresso , senza avere più patemi o pensieri ?

Franco
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