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Revisione veicoli ed art. 80 CdS

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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 13/07/2009 alle: 14:44:43
quote:Originally posted by TheDevil
Ma davanti alle circolari ministeriali (anche se "assurde", come tu scrivi) i ragionamenti di un privato cittadino non còntano.>
>
quote:Originally posted by fbomped
Hai ragione. ..... E quelle “discrasie” rilevate dal cittadino?>
> Non puoi immaginare quale sia ancora la mia soddisfazione per aver trovato nel forum, casualmente, un altro convinto sostenitore della "revisione 4+2" per tutti gli autocaravan (a prescindere dalla massa massima autorizzata), in conformita' alla corretta lettura delle vigenti normative in materia. Ho la presunzione di ritenere che la circolare dell'anno passato sia stata anche (per non dire sostanzialmente) originata dalla eco delle discussioni che si svolgevano in questo forum da quasi un anno prima. Ho altresi' la presunzione di ritenere che le mie lettere aperte siano finite su qualche scrivania ministeriale, dove non c'e' chiaramente alcuna intenzione di ufficializzare un'ulteriore "magra figura". E l'òbbligo di recepire la recente Direttiva 2009/40/CE viene "a fagiuolo" affinche' qualche dirigente ministeriale sistemi la situazione nel testo del decreto da sottoporre alla firma del Ministro. Allora "gli" ho gia' preparato: - la premessa D.M. gg-mm-aaaa Recepimento della direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (rifusione). IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 229 del nuovo codice della strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 114 del 18 maggio 1992 che delega i Ministri della Repubblica a recepire, secondo le competenze loro attribuite, le direttive comunitarie concernenti le materie disciplinate dallo stesso codice; Visto l'art. 79 del nuovo codice della strada, recante norme concernenti l'efficienza nella circolazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto l'art. 80 del nuovo codice della strada che ai commi 1, 2, 3 e 4 stabilisce la competenza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a decretare in materia di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ispirandosi al diritto comunitario; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 6 agosto 1998 n. 408, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 27 novembre 1998, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi, che attua la direttiva 96/96/CE del Consiglio concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 21 dicembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 28 dicembre 1998, recante norme sulla revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1999; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 19 marzo 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2001, di recepimento della direttiva 2000/30/CE relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunita'; Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 16 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 28 febbraio 2000, recante norme sulla revisione periodica di motocicli e ciclomotori; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 29 novembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 9 dicembre 2002, recante norme sulla revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 23 del 29 gennaio 2003, recante norme sulla revisione dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t per l'anno 2003; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 18 luglio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 238 del 13 ottobre 2003, di recepimento della direttiva 2003/27/CE della Commissione del 3 aprile 2003 che, alla data di adozione della direttiva 2009/40/CE, ha da ultimo adeguato al progresso tecnico la direttiva 96/96/CE; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 31 gennaio 2003, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 123 del 29 maggio 2003, di recepimento della direttiva 2002/24/CE, relativo all'omologazione dei veicoli a motore a due o a tre ruote; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2008, di recepimento della direttiva 2007/46/CE, relativa all'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonchè dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli; Vista la direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 141 del 6 giugno 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi;id="size1">id="green"> - l'articolo 1 Articolo 1 1. I veicoli a motore immatricolati in Italia, nonche' i loro rimorchi, sono sottoposti a un controllo tecnico periodico in base al presente decreto. 2. La periodicita' del controllo tecnico e' annuale, tranne per le categorie di veicoli indicate nell'allegato I cui si àpplica la periodicita' ivi specificata. 3. Gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati nell'allegato II.id="size1">id="green"> - l'articolo n Articolo n. Abrogazione di norme. Sono abrogate in particolare, le disposizioni recate dai decreti ministeriali - 6 agosto 1998, n. 408; - 21 dicembre 1998 (revisione dei veicoli a motore e dei rimorchi per l'anno 1999); - 16 gennaio 2000 (revisione periodica di motocicli e ciclomotori); - 7 agosto 2000 (recepimento della direttiva 99/52/CE); - 7 dicembre 2000 (revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2001); - 14 novembre 2001 (revisione dei motoveicoli e dei ciclomotori per l'anno 2002); - 21 febbraio 2002 (recepimento della direttiva 2001/9/CE); - 29 novembre 2002 (revisione periodica dei motoveicoli e dei ciclomotori); - 12 agosto 2002 (recepimento della direttiva 2001/11/CE); - 17 gennaio 2003 (revisione dei rimorchi con massa totale a pieno carico fino a 3,5t per l'anno 2003); - 18 luglio 2003 (recepimento della direttiva 2003/27/CE).id="size1">id="green"> Sto "lavorando" sul testo dell'Allegato I e su un'ulteriore "sorpresa".
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 13/07/2009 alle: 17:21:44
quote:Originally posted by TheDevil
Ho la presunzione di ritenere che la circolare dell'anno passato sia stata anche (per non dire sostanzialmente) originata dalla eco delle discussioni che si svolgevano in questo forum da quasi un anno prima. [1]id="red"> Ho altresi' la presunzione di ritenere che le mie lettere aperte siano finite su qualche scrivania ministeriale, dove non c'e' chiaramente alcuna intenzione di ufficializzare un'ulteriore "magra figura". [2]id="red"> E l'òbbligo di recepire la recente Direttiva 2009/40/CE viene "a fagiuolo" affinche' qualche dirigente ministeriale sistemi la situazione nel testo del decreto da sottoporre alla firma del Ministro. Allora "gli" ho gia' preparato: ........... [3]id="red"> >
> [1]id="red"> Sì, effettivamente i tempi coincidono. Non si può ritenere una semplice coincidenza. [2]id="red"> Concordo. Comunque, se vogliono, ora hanno l'occasione di coprire la "magra figura". [3]id="red"> Pensa che io avevo intenzione di inserire nella discussione una bozza-proposta di un D.Lgs. "Attuazione della Direttiva 2009/40/CE. Modifiche al Codice della Strada" con la quale riformulava il comma 3 e 4 dell'art. 80, così oltre a sanare il problema delle autocaravan si poneva fine anche per i veicoli atipici. Ma poi mi sono reso conto della necessità di un DM come la tua bozza e allora ci ho rinunciato. Buon lavoro.
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 13/07/2009 alle: 19:24:10
quote:Originally posted by TheDevil
Con l'occasione mi permetto farti presente che: - hai trascurato i ciclomotori, che sono soggetti al controllo tecnico con le stesse regole dei motoveicoli; - per i veicoli a due e tre ruote e per i quadricicli sono vigenti le nuove categorie internazionali di cui alla Direttiva 2002/24, come da comma 1 negli artt. 52 e 53 CdS; - i quadricicli sono classificati nelle categorie internazionali L6e ed L7e. Nel prossimo intervento provo a rivolgere il mio sguardo al futuro. >
> Grazie per l'osservazione. Ti consiglio di analizzare i termini in uso sulle CdC tratte dalle tabelle pubblicate

quì.

Bisogna tener presente che sulla strada i veicoli vengono identificati in base a quanto indicato nei campi [J1] e [J2], che sostanzialmente riprendono i termini di cui all'art. 52 e segg. del CdS.. Ecco perchè ho ritenuto opportuno indicare anche gli autoveicoli per trasporti specifici, che tra l'altro, mediante la consultazione di quelle tabelle, avevo scoperto che i "minibus 8 posti" per trasporto disabili è distinto tra gli autoveicoli di cui all'art. 54/1f (forse l'unico tra questi di categoria M1).
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 14/07/2009 alle: 18:59:58
quote:Originally posted by fbomped
A dimostrazione della confusione che regna in questo tema, per i camper over 35 si è resa necessaria una circolare (a mio avviso assurdaid="red">) con la quale .....>
>
quote:Originally posted by fbomped
Ti consiglio di analizzare i termini in uso sulle CdC tratti dalle tabelleid="red"> pubblicate

qui.

>
> Non ti viene il dubbio che entrambi i documenti pòssano essere il risultato dello stesso livello di "capacita' intellettiva"? Per quanto mi riguarda, nutro istintiva diffidenza in "tabelle" da consultare direttamente (senza cioe' il tramite di una pagina di adeguata presentazione) oppure nelle quali trovo scritto, per due volte, il termine cessazzione. ------------------------------ p.s. per quanto riguarda gli autoveicoli per trasporti specifici, ne riparliamo nell'apposito 'topic'.
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fbomped
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16/08/2006 280
Inserito il 14/07/2009 alle: 20:22:07
quote:Originally posted by TheDevil
Non ti viene il dubbio che entrambi i documenti pòssano essere il risultato dello stesso livello di "capacita' intellettiva"? >
> Le tabelle in questione sono "scaricabili" dal sito del

Ministero

e precisamente dalla pagina Web "Accesso al Sistema Informatico del Ministero dei Trasporti". E' completo di manuali per l'accesso ai dati contenuti nel sistema informativo. Appare evidente che il sistema informativo non sia stato aggiornato per quanto riguarda le categorie internazionali, ma ritengo che ciò non sia dovuto per "dimenticanza", considerato che allo stesso sistema risulta aggiornato invece per quanto riguarda la DIR.2007/38/CE (installazione di specchi sui veicoli commerciali pesanti).
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 20/07/2009 alle: 17:07:07
quote:Originally posted by TheDevil
Sto "lavorando" sul testo dell'Allegato I e su un'ulteriore "sorpresa".>
> A fronte dell' Articolo 1 1. I veicoli a motore immatricolati in Italia, nonche' i loro rimorchi, sono sottoposti a un controllo tecnico periodico in base al presente decreto. 2. La periodicita' del controllo tecnico e' annuale, tranne per le categorie di veicoli indicate nell'allegato I cui si àpplica la periodicita' ivi specificata. 3. Gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati nell'allegato II.id="green">id="size1"> del proposto D.M., gli allegati potrebbero essere del seguente tenore: Allegato I La periodicita' del controllo tecnico e' stabilita in: 1) quattro anni dopo la prima immatricolazione e successivamente ogni due anni per le categorie L (se non adibiti a taxi oppure a noleggio con conducente), M1 (se non adibiti ad autoambulanza, a taxi oppure a noleggio con conducente), N1; 2) in un successivo decreto per le categorie O1, O2 e per le macchine agricole ed operatrici. Allegato II [testo trascritto dalla Direttiva 2009/40/CE, salvo integrazioni tecniche nazionali].id="green">id="size1"> Invece la "sorpresa" potrebbe essere rappresentata dal seguente Articolo 'n' A far tempo dall'1 mm/aaaa sulla Carta di Circolazione dei veicoli: 1) di nuova immatricolazione viene apposta la dicitura DA SOTTOPORRE A PRIMA REVISIONE ENTRO IL GG/MM/AAAA; 2) reimmatricolati viene apposta la dicitura REVISIONE REGOLARE FINO AL GG/MM/AAAA; 3) che superano il controllo tecnico viene apposta l'attestazione con la dicitura REVISIONE REGOLARE FINO AL GG/MM/AAAA.id="green">id="size1"> Resta da decidere se questa data debba corrispondere, per GG/MM, alla data di immatricolazione/revisione oppure al fm/MM, come attualmente. Da parte mia propenderei per il GG/MM effettivo, come applicato nei paesi UE di mia conoscenza.
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 20/07/2009 alle: 18:18:18
quote:Originally posted by fbomped
Pensa che io avevo intenzione di inserire nella discussione una bozza-proposta di un D.Lgs. "Attuazione della Direttiva 2009/40/CE. Modifiche al Codice della Strada" con la quale riformulava il comma 3 e 4 dell'art. 80, così oltre a sanare il problema delle autocaravan si poneva fine anche per i veicoli atipici.>
>
quote:Originally posted by fbomped
Art. 2 - Modifiche all’art. 80 commi 3, 4 e 14 del decreto legislativo n. 285 del 1992 1. Il comma 3 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "3. Per veicoli di categoria M1, N1, L, O1 e O2, di cui all’articolo 47, comma 2, la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia."id="blue"> 2. Il comma 4 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "4. Per i veicoli di categoria M2, M3, N2, N3, O2, O3, di cui all’articolo 47, comma 2, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente, la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6."id="blue"> 3. Il comma 14 dell'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e' sostituito dal seguente: "14. Chiunque circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione prevista dalle disposizioni di cui al comma 1, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma…………".id="blue">>
> Abbiamo appurato che il vigente art. 80 CdS e' un "colloquio" a due tra il legislatore ed il Ministro, tranne il comma 14. In materia di "revisione" gli utenti della strada e gli addetti ai servizi di polizia stradale devono fare sostanzialmente riferimento ai D.M. previsti nel primo comma dell'art. 80. Nell'àmbito di una modifica del CdS, questo articolo deve essere quindi totalmente riscritto per diventare direttamente dispositivo (senza rinvio a separati D.M.), per cui non ci si puo' limitare a considerare i soli commi 3 e 4. Basilarmente gli articoli della Direttiva (con gli opportuni adeguamenti di contenuto in +/-) vanno a costituire i commi del "nuovo" articolo 80 e, dove la Direttiva da' facolta' ad uno Stato di derogare, nello stesso punto il legislatore nazionale da' facolta' al Ministro di integrare eventualmente la disposizione legislativa tramite propri D.M., la cui emanazione non comporta i tempi di una modifica parlamentare del CdS.
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 21/07/2009 alle: 21:59:40
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 20/07/2009  18:18:18 Nell'àmbito di una modifica del CdS, questo articolo deve essere quindi totalmente riscritto per diventare direttamente dispositivo (senza rinvio a separati D.M.), per cui non ci si puo' limitare a considerare i soli commi 3 e 4.>
> Va bene, ma ritengo comunque necessario lasciare una porta aperta ai DM, sia per quanto riguarda l'allegato II (elementi da controllare obbligatoriamente), che per i veicoli non ancora soggetti al controllo tecnico dalle normative europee (es. macchine agricole). Quindi propongo di riscrivere l'articolo senza rinvio per quei veicoli già compresi nella direttiva 2009/40/CE (già meglio descritti nella tua bozza DM). Con rinvio invece ai DM per quei veicoli indicati nel tuo allegato I punto 2.
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 22/07/2009 alle: 21:01:00
quote:Originally posted by TheDevil
... dove la Direttiva da' facolta' ad uno Stato di derogare, nello stesso punto il legislatore nazionale da' facolta' al Ministro di integrare eventualmente la disposizione legislativa tramite propri D.M., ...>
>
quote:Originally posted by fbomped
... ma ritengo comunque necessario lasciare una porta aperta ai DM ...>
> Infatti, con la mia impostazione il Ministro avrebbe dal legislatore le facolta' (anche tutte) che la Direttiva lascia agli Stati membri attraverso l'articolo 5 (ad esempio).
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 01/08/2009 alle: 16:59:59
Ho una certa esperienza dell'attaccamento ministeriale al "tradizionalismo", per cui ritengo che non ci siano barlumi di speranza che il D.M. per il recepimento della Direttiva 2009/40/CE possa avere l'impostazione innovativa da me proposta. Ho quindi pensato ad una formulazione alternativa dello stesso D.M. (per l'art. 1 e l'allegato I, fermo il resto proposto), in modo da mantenere il tradizionale aspetto dell'Allegato in forma di tabella. L'innovazione sarebbe limitata all'applicazione della codifica comunitaria per l'individuazione delle categorie di veicoli soggette alla "revisione", in analogia sia alla recente riformulazione degli artt. 99, 138 e 172 CdS sia ai testi dei D.M. 19/11/2004 (sui limitatori di velocita', ex art. 179/1) e D.M. 27/12/2004 (sugli evidenziatori retroriflettenti, ex art. 72/1). Articolo 1 1. I veicoli di cui all'allegato I al presente decreto sono sottoposti a controllo tecnico con la periodicita' ivi indicata. 2. Gli elementi da controllare obbligatoriamente sono indicati nell'allegato II. Allegato I 1) categorie M2 - M3 -----> un anno dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni anno; 2) categorie N2 - N3 -----> un anno dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni anno; 3) categorie O3 - O4 -----> un anno dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni anno; 4) veicoli in servizio di piazza (o di noleggio con conducente) ed ambulanze -----> un anno dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni anno; 5) categoria L. [A] ------> quattro anni dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni due anni; 6) categoria M1 [A] ------> quattro anni dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni due anni; 7) categoria N1 ----------> quattro anni dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni due anni; 8) categorie O1 - O2 [B] -> quattro anni dopo la prima immatricolazione, successivamente ogni due anni. --------------------------------------- [A] tranne i veicoli di cui al punto 4. [B] per i veicoli immatricolati fino al 31/12/2005, il presente decreto si applica dal: - 01/01/2010, per i veicoli con data di prima immatricolazione in anno pari; - 01/01/2011, per i veicoli con data di prima immatricolazione in anno dispari.id="green">id="size1"> Con il punto 8 (e la relativa nota B) vengono "assorbiti" nella revisione generale, senza particolari disposizioni transitorie di raccordo, i rimorchi di categoria O1 ed O2, la cui ultima revisione e' stata disposta nel 2003. Restano fuori dalla revisione soltanto le macchine agricole ed operatrici. ------------------------------ p.s.: il punto 4 potrebbe modificarsi in veicoli in servizio di piazza (o di noleggio con conducente) ed ambulanze, nonche' veicoli di cat. M1 con <massa massima> superiore a 3500 kg.id="size1">id="green"> qualora il Ministro voglia avvalersi delle facolta' di cui all'art. 5 della Direttiva per ridurre ufficialmente l'intervallo delle revisioni per i veicoli M1 over3.5 rispetto alla periodicita' prevista nella normativa comunitaria.
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 03/08/2009 alle: 16:18:23
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 01/08/2009  16:59:59 .......per cui ritengo che non ci siano barlumi di speranza che il D.M. per il recepimento della Direttiva 2009/40/CE possa avere l'impostazione innovativa da me proposta. >
> La tua bozza è troppo chiara e comprensibile; non necessita di alcuna circolare esplicativa, nè tantomeno la riedizione di prontuari e/o di testi commentati per l'applicazione. Quindi hai tolto lavoro al ministero, ai funzionari degli UMC (nessun quesito da sollevare) ed all' "indotto" costituito da Giudici di Pace ed Avvocati per mancanza di ricorsi.
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 04/08/2009 alle: 15:00:02
quote:Risposta al messaggio di fbomped inserito in data 03/08/2009 16:18:23
>
> Ti ringrazio per gli apprezzamenti, ma ti confermo il mio scetticismo. Nella raccolta di incarichi gli autori dei "prontuari" sono spesso anche consulenti ministeriali. Prima (da consulenti) contribuiscono ad ingarbugliare la materia e poi (da autori/relatori/conferenzieri) fanno risaltare le proprie capacita' per dipanare la matassa. Non ci resta che aspettare per vedere "cosa" verra' emanato.
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sheoll
sheoll
30/06/2009 11
Inserito il 08/11/2009 alle: 15:54:30
Io ho un camper di 50 q.li, ho fatto la revisione a febbraio 2009; Ho letto con interesse le vostre argomentazioni ma non ho però capito se la prossima revisione dovrò farla a febbraio 2010 o 2011 Potete dirmi qualcosa? Grazie
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fbomped
fbomped
16/08/2006 280
Inserito il 08/11/2009 alle: 17:32:01
quote:Risposta al messaggio di sheoll inserito in data 08/11/2009  15:54:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> febbraio 2010, trattandosi di un autoveicolo ritenuto tra quelli da sottoporre a revisione annuale.
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 08/11/2009 alle: 17:42:08
quote:Risposta al messaggio di TheDevil inserito in data 04/08/2009  15:00:02 Nella raccolta di incarichi gli autori dei "prontuari" sono spesso anche consulenti ministeriali. Prima (da consulenti) contribuiscono ad ingarbugliare la materia e poi (da autori/relatori/conferenzieri) fanno risaltare le proprie capacita' per dipanare la matassa. >
> Sai... spesso ho l'impressione che per diventare "consulente" ministeriale (non importa per quale ministero) occorra frequentare un corso preso la UCAS. Ufficio Complicazione Affari Semplici [:D][8D]

Modificato da Prof. Antonio Calosci il 08/11/2009 alle 17:42:37
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TinKup
TinKup
01/08/2009 64
Inserito il 28/11/2009 alle: 22:45:01
Scusate se riprendo questo argomento ma dopo tanti anni di latitanza sono tornato ad essere un campeggiatore e da luglio, con la mia famiglia, mi sposto con un RIMOR Brig 648, una vecchia gloria del 1992 con un FORD 2500 Diesel, 2450Kg a secco e 6 posti comodi comodi. Premesso ciò avrei qualche domanda di carattere normativo circa la messa in regola del mio VR. E' equipaggiato con un impianto GPL fisso che ha tutta l'aria di essere piuttosto recente (bombola con tre valvole, interruttore in cellula identico a quello che avevo montato su una vecchia Tempra con i led rosso-verdi per indicare il livello di carica del serbatoio) che alimenta i fornelli e la TRUMA. Visto che il VR è al di sotto dei 35 q.li e che l'impianto GPL "sembra" essere recente (meno di 10 anni ma non ho alcuna certificazione) mi sembra che le cose giuste da fare siano: 1- recarmi presso un installatore impianti GPL e chiedere se, previo ovvio pagamento del lavoro, può mettermi nelle condizioni di avere la necessaria certificazione per il GPL; 2- portare il VR alla Motorizzazione ogni due anni per la revisione. Ho inoltre sperimentato difficoltà nel fare rifornimento GPL a OCCHIOBELLO (RO) per motivi che non conosco, visto che (anche se senza averne titolo) il benzinaio non mi ha neanche chiesto uno straccio di certificazione dell'impianto. Aspetto fiducioso un chiarimento da chi ne sa più di me. Grazie Marco
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