Originally posted by camperillo quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardi." /> Originally posted by camperillo quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardi." /> Originally posted by camperillo quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardi." />
quote:Originally posted by Faminga>
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia. Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate.Non confondiamole con gli articoli del ns CdS.Con serenita'.Fabio>
quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Per quanto a mia conoscenza, la prevalenza delle normative comunitarie su quelle nazionali discende in Italia dall'art. 117 della Costituzione e dalla partecipazione della Repubblica italiana alla firma del Trattato di Roma. Mi piacerebbe sapere da quale disposizione tu abbia tratto il convincimento che la valenza del CdS (in quanto normativa nazionale) non possa essere intaccata dalle disposizioni di Direttive comunitarie di difforme contenuto (ammesso e non concesso, come tu affermi, che il CdS contenga disposizioni difformi alle Direttive comunitarie). [2]id="red"> Io cerco di lèggere il CdS, tenendo presenti le disposizioni comunitarie emanate su analoga materia per mio scrupolo personale, e metto le mie deduzioni a disposizione dei lettori del forum che siano interessati alla materia e che possono cosi' confrontare, come in questo caso, le mie e le tue opinioni. [3]id="red"> Da parte mia non c'e' alcun lavoro di interpretazione. [4]id="red"> Non te ne rendi conto ma l'inciso (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> e' proprio una tua libera ed infondata interpretazione. Gli autoveicoli destinati ad uso specialeid="red"> citati al quarto comma dell'art. 80 sono soltanto quelli indicati alla lettera g dell'art. 54/1 e non anche quelli indicati nella successiva lettera m. Diversamente non ci sarebbe stato bisogno di prevedere due diverse categorie nell'art. 54 nel testo emanato nel 1992.
quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]id="red">. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardivamente, non frequento spesso il forum per motivi di tempo.. che per quale strana ragione c'è una ostinazione nel cercare di interpretare [2]id="red"> il codice a proprio uso e consumo, (sopratutto se si possiede un camper con peso superiore ai 35q), inoltre la normativa del codice della strada è talmente chiara che è difficile che possa essere male interpretata [3]id="red">, si cercano continuamente cavilli ridondanti che possono anche disorientare chi legge [2]id="red">. l'art.80 al comma4 recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> [4]id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. senza offesa per nessuno del forum.>
quote:Originally posted by TheDevil> è un piacere scambiare opinioni con uno stimolatore come te. Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. E' vero andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: ---Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tid="red"> e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. -il problema è sempre il peso, gli over 3,5t non sono inseriti in questo comma, quindi non rientrano neanche qui. -i veicoli a trasporto promiscuo classificati c non superano i 3,5t -gli autocaravan neanche qui sono menzionati. -sono sempre menzionati solo gli speciali. gli autocaravan per l'art 80 non esistono ? posso dedurre questo quindi o non fanno la revisione o si attengono al peso. saluti Francoid="blue">
quote:Originally posted by Faminga>
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia. Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate.Non confondiamole con gli articoli del ns CdS.Con serenita'.Fabio>quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Per quanto a mia conoscenza, la prevalenza delle normative comunitarie su quelle nazionali discende in Italia dall'art. 117 della Costituzione e dalla partecipazione della Repubblica italiana alla firma del Trattato di Roma. Mi piacerebbe sapere da quale disposizione tu abbia tratto il convincimento che la valenza del CdS (in quanto normativa nazionale) non possa essere intaccata dalle disposizioni di Direttive comunitarie di difforme contenuto (ammesso e non concesso, come tu affermi, che il CdS contenga disposizioni difformi alle Direttive comunitarie). [2]id="red"> Io cerco di lèggere il CdS, tenendo presenti le disposizioni comunitarie emanate su analoga materia per mio scrupolo personale, e metto le mie deduzioni a disposizione dei lettori del forum che siano interessati alla materia e che possono cosi' confrontare, come in questo caso, le mie e le tue opinioni. [A][3]id="red"> Da parte mia non c'e' alcun lavoro di interpretazione.id="blue"> [B][4]id="red"> Non te ne rendi conto ma l'inciso (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> e' proprio una tua libera ed infondata interpretazione. Gli autoveicoli destinati ad uso specialeid="red"> citati al quarto comma dell'art. 80 sono soltanto quelli indicati alla lettera g dell'art. 54/1 e non anche quelli indicati nella successiva lettera m. Diversamente non ci sarebbe stato bisogno di prevedere due diverse categorie nell'art. 54 nel testo emanato nel 1992.id="blue">
quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]id="red">. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardivamente, non frequento spesso il forum per motivi di tempo.. che per quale strana ragione c'è una ostinazione nel cercare di interpretare [2]id="red"> il codice a proprio uso e consumo, (sopratutto se si possiede un camper con peso superiore ai 35q), inoltre la normativa del codice della strada è talmente chiara che è difficile che possa essere male interpretata [3]id="red">, si cercano continuamente cavilli ridondanti che possono anche disorientare chi legge [2]id="red">. l'art.80 al comma4 recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> [4]id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. senza offesa per nessuno del forum.>
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quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Provo a farti proseguire, se vuoi, questo allenamento per la ricerca della logica nella complessita' legislativa del CdS. E' la stessa strada che ho percorso io e, sulla base della mia esperienza, adesso mi riesce facile proporti una scorciatoia. Quindi, prendi le definizioni delle categorie internazionali dall'art. 47 ed attribuisci il codice pertinente per ciascuno degli autoveicoli elencati nelle varie lettere dell'art. 54. Alla fine, se ti resta qualche dubbio di attribuzione, chiedimi pure. [2]id="red"> A questo punto, completato l'allenamento del punto [1]id="red">, attribuisci il codice della categoria internazionale alle tre tipologie di autoveicoli indicate al terzo comma dell'art. 80, per raffronto con gli autoveicoli elencati e da te codificati nell'art. 54 e poi anche a quelli del quarto comma (escluso da taxi in poi). [3]id="red"> Dopo questa constatazione ritengo che tu sia sulla buona strada. Tutte le citazioni relative agli autoveicoli per uso speciale in tanti articoli del CdS/1992 si intendono riferite sempre e soltanto agli autoveicoli indicati alla lettera G dell'art. 54, dove invece l'autocaravan si trova alla lettera M. [4]id="red"> Se fai un raffronto, in base alla descrizione testuale, tra l'elenco degli autoveicoli riportati nell'art. 54 ed i veicoli indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 80, trovi che ne mancano (apparentemente) diversi, e non soltanto l'autocaravan. Se invece fai il raffronto sulla base del risultato dell'allenamento [1]id="red"> e [2]id="red">, potrai verificare che non c'e' alcuna omissione.
Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. [1]id="red"> E' veroid="red">, andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". [3]id="red"> comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: - Per le autovetture, - per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 e - per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. [2]id="red"> [omissis] gli autocaravan per l'art 80 non esistono?id="blue"> [4]id="red">>
quote:Originally posted by Faminga> Anche con 3.02t di massa massima questo autocaravan e' soggetto alla revisione annuale, per quanto a mia conoscenza. Il proprietario dovrebbe chiedere il rilascio di un duplicato della Carta di Circolazione per adeguamento della classe veicolo in autocaravan, ai sensi delle circolari prot. 1817/4383 del 23.6.1994 e prot. 4501/4383 del 20.3.1997. A quel punto, anche se la massa massima fosse superiore a 3.5t, potrebbe presentarsi alla revisione ogni due anni.
Oggi mi e' capitato tra le mani un libretto di circolazione di un camper del 1985 riporto pari pari le varie diciture: classe veicolo:autoveicolo per uso specialeid="red"> - carrozzeria: UF autocaravan - attrezzata per campeggio con avancorpo. Se il mezzo in questione avesse avuto il peso complessivo oltre i 35 q.li ( questo ha 30,20) ogni quanto andrebbe alla revisione?id="red"> E' per caso diverso da altri camper? A Voi ardua sentenza!>
quote:Originally posted by TheDevil> Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m" ? vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali". saluti Franco
quote:Originally posted by camperillo> [1]id="red"> Provo a farti proseguire, se vuoi, questo allenamento per la ricerca della logica nella complessita' legislativa del CdS. E' la stessa strada che ho percorso io e, sulla base della mia esperienza, adesso mi riesce facile proporti una scorciatoia. Quindi, prendi le definizioni delle categorie internazionali dall'art. 47 ed attribuisci il codice pertinente per ciascuno degli autoveicoli elencati nelle varie lettere dell'art. 54. Alla fine, se ti resta qualche dubbio di attribuzione, chiedimi pure. [2]id="red"> A questo punto, completato l'allenamento del punto [1]id="red">, attribuisci il codice della categoria internazionale alle tre tipologie di autoveicoli indicate al terzo comma dell'art. 80, per raffronto con gli autoveicoli elencati e da te codificati nell'art. 54 e poi anche a quelli del quarto comma (escluso da taxi in poi). [3]id="red"> Dopo questa constatazione ritengo che tu sia sulla buona strada. Tutte le citazioni relative agli autoveicoli per uso speciale in tanti articoli del CdS/1992 si intendono riferite sempre e soltanto agli autoveicoli indicati alla lettera G dell'art. 54, dove invece l'autocaravan si trova alla lettera M. [4]id="red"> Se fai un raffronto, in base alla descrizione testuale, tra l'elenco degli autoveicoli riportati nell'art. 54 ed i veicoli indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 80, trovi che ne mancano (apparentemente) diversi, e non soltanto l'autocaravan. Se invece fai il raffronto sulla base del risultato dell'allenamento [1]id="red"> e [2]id="red">, potrai verificare che non c'e' alcuna omissione.
Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. [1]id="red"> E' veroid="red">, andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". [3]id="red"> comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: - Per le autovetture, - per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 e - per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. [2]id="red"> [omissis] gli autocaravan per l'art 80 non esistono?id="blue"> [4]id="red">>
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quote:Originally posted by camperillo> Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N). [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g". "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g". [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>
quote:Originally posted by TheDevil> ti sfiora l'idea che potresti essere in errore? Ciao Franco
quote:Originally posted by camperillo> Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>
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quote:Originally posted by camperillo>
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil and replied by Camperilloid="blue">>
Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">>
quote:Originally posted by camperillo> Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS ed anche fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1 [nota 1]; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54 [nota 2]. ------------------------------ [nota 1] Ti riscrivo il punto [3]id="red"> del mio intervento precedente secondo le tue aspettative. (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per gli autoveicoli con (J)=M1 sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso (Monovano) SA - Autocaravan SB - Veicolo blindato SC - Ambulanza SD - Autofunebre SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle (dal 29 aprile 2009). [nota 2] Il secondo comma dell'art. 54 CdS ha il seguente testo SE&O: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. Ritengo, a mio avviso fondatamente, che le due categorie sopraevidenziate corrispondano alle definizioni delle lettere: f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; contenute nel primo comma dello stesso art. 54. D'altra parte, nell'art. 203 del Regolamento, ci sono due soli commi che cominciano rispettivamente: comma 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: [omissis] comma 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per uso speciale i seguenti autoveicoli: [omissis]. Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil> COMPLIMENTI PER GLI INSULTI sottili.. grazie per aver corretto il mio Italiano, ma sapevo di essere un po deficitario in tal senso, sono consapevole dei miei limiti guai se non fosse così e ormai ho un'età che posso solo peggiorare. Non pensavo che fosse un Forum riservato a persone selezionate e quindi particolarmante istruite altrimenti non mi sarei permesso. La parola Discriminazione ti dice nulla... Speciosamente e velleitariamente, aggiungono molto al tema discusso se portate in offesa a chi non si sente di allinearsi a dei ragionamenti preconfezionati da qualcun altro. comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, che non cambia di fatto nulla su ciò che penso e credo che la confusione rimanga. Spero vivamente che oltre alle parole si passi a delle azioni per risolvere la tematica. se posso inoltre vorrei non "speciosamente" fare un'esempio. Alle condizioni di oggi se un autocaravan fosse costruito da un'azienda perchè esiste un potenziale mercato con il peso complessivo di 150q,(e non credo sia vietato), potrebbe andare a 130 in autostrada e fare la revisione ogni 4 poi 2 anni, (tanto la meccanica per mettere su strada in sicurezza un mezzo di 150q è simile a quello di un'autovettura), ....forse abbiamo il dovere di fare qualcosa in merito non credete, non cercando soluzioni legislative per non fare. cordialmente Franco
quote:Originally posted by camperillo>
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".id="blue">>quote:Originally posted by TheDevil and replied by Camperilloid="blue">>
Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">>quote:Originally posted by camperillo> Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS ed anche fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1 [nota 1]; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54 [nota 2]. ------------------------------ [nota 1] Ti riscrivo il punto [3]id="red"> del mio intervento precedente secondo le tue aspettative. (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per gli autoveicoli con (J)=M1 sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso (Monovano) SA - Autocaravan SB - Veicolo blindato SC - Ambulanza SD - Autofunebre SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle (dal 29 aprile 2009). [nota 2] Il secondo comma dell'art. 54 CdS ha il seguente testo SE&O: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. Ritengo, a mio avviso fondatamente, che le due categorie sopraevidenziate corrispondano alle definizioni delle lettere: f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; contenute nel primo comma dello stesso art. 54. D'altra parte, nell'art. 203 del Regolamento, ci sono due soli commi che cominciano rispettivamente: comma 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: [omissis] comma 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per uso speciale i seguenti autoveicoli: [omissis]. Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
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quote:Originally posted by camperillo>
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
quote:Originally posted by TheDevil>
Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS e fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54.>
quote:Originally posted by camperillo> Ritengo che tu possa aver equivocato sul contenuto del mio intervento. Innanzitutto la questione, per me, piu' importante: la discriminazioneid="blue">. Io non ho affatto discriminato la partecipazione di chicchessia al forum (e chi me ne darebbe il titolo?), ma ho soltanto espresso l'opinione di ritenere improbabile che ci possa essere un interlocutore che mi segnali motivate correzioni ai miei interventi, in quanto ha evidentemente approfondito la materia con maggiore precisione di me, e che non abbia dedicato un analogo livello di precisione anche nell'apprendimento della lingua italiana. Non ritengo proprio che gli avverbi speciosamente e velleitariamente pòssano costituire insulti sottiliid="blue"> oppure offesaid="blue"> salvo, forse, agli occhi di chi vàluta opportuno chiudere un proprio intervento con l'espressione senza offesa per nessuno del forumid="blue">. D'altra parte, se mi chiedi scusa sui toni usati precedentementeid="blue"> (che accetto e di cui ti ringrazio), l'avverbio velleitariamente mi sembra fin troppo giustificato. In ogni caso, ultimato il nostro approfondimento sulla "revisione per autocaravan >3,5t" in questo 'topic' e sul "limite di velocita' massima" nel 'topic' #42481, concorderemo come passare ad un'azione concreta per risolvere la tematica, su cui ho una mia idea.
COMPLIMENTI PER GLI INSULTI sottili.. grazie per aver corretto il mio Italiano, ma sapevo di essere un po deficitario in tal senso, sono consapevole dei miei limiti guai se non fosse così e ormai ho un'età che posso solo peggiorare. Non pensavo che fosse un Forum riservato a persone selezionate e quindi particolarmante istruite altrimenti non mi sarei permesso. La parola Discriminazione ti dice nulla... Speciosamente e velleitariamente, aggiungono molto al tema discusso se portate in offesa a chi non si sente di allinearsi a dei ragionamenti preconfezionati da qualcun altro. comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, che non cambia di fatto nulla su ciò che penso e credo che la confusione rimanga. Spero vivamente che oltre alle parole si passi a delle azioni per risolvere la tematica.id="blue">>
quote:Originally posted by stefanopoldo> Non potrebbe essere altrimenti. Infatti è un USO SPECIALE anche lui, ma non categoria M1. Certamente sarà una sottoclasse della categoria N2 o N3 (TRASPORTO COSE, e non certamente trasporto PERSONE). Ciao
Sono proprietario di un IVECO DAILY 49 QL allestito a paninoteca immatricolato AD USO SPECIALE, la revisione la faccio tutti gli anni. Stefano >
quote:Originally posted by Faminga>
Non ritengo ci siano altre istutuzioni all'infuori del D.T.T. competenti in materia di trasporto.>
quote:Originally posted by Faminga>
Alla data odierna interpellato: n.4 Ingnegnieri capi degli Uffici.DTT della Regione Veneto, ..... Ritengo in ogni caso gli Uffici D.T.T. l'unico organo competente in materia.>
quote:Originally posted by TheDevil>
C'e' qualche novita' dal SIIT-Mestre in materia di revisioni?>
quote:Originally posted by Faminga> Dal referente che consideri il piu' attendibile, tra quelli che solitamente consulti presso gli UPM, dovresti farti confermare se gli autocaravan con massa massima superiore a 3,5t debbano presentarsi alla revisione annuale (come ti e' stato gia' precisato)id="red"> anche con: - le strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104; - i contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti. Se poi li vuoi consultare nuovamente tutti quanti, meglio ancora.
Mi hanno confermato che tutti gli autoveicoli ad uso speciale si definiscono cosi' e si differenziano dagli altri perche' hanno speciale carrozzeria. Per cui gli autocaravanid="red"> rientrano nei veicoli aventi speciale carrozzeria cioe' ad uso speciale e seguono le direttive dell'art.80 C.D.S.: sopra i 35 q.li revisione annualeid="red">.>
quote:Originally posted by Faminga> Sono pienamente d'accordo con te,io possiedo un camper omologato 42 ql e faccio la revisione annualmente. Saluti Giuseppe
Io comunque non vorrei mai trovarmi nei panni di un proprietario di autocaravan oltre 3,5 che non avendo fatto la revisone annuale come dite voi, fa un incidente e deve andare alla propria assicurazione.Io ho interpellato un'esperto di sinistri assicurativi e anche lui mi conferma che secondo le compagnie assicurative ( tramite informazioni del D.T.T.) questi veicoli sono soggetti alla revisione annualmente pertanto non risponderebbero in caso di sinistro.Se per voi vale la pena non fare la revisione annualmente....non so'Boh[:(] Fabio. >
quote:Originally posted by pavir> Mi piacerebbe sapere se, in coerenza con la tua citata decisione, tu abbia altresi' ottemperato agli attinenti obblighi per: - il montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104 (ex art. 72, comma 2-bis); - l'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti (ex art. 142, comma 4).
... io possiedo un camper omologato 42 ql e faccio la revisione annualmente.>