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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 25/03/2008 alle: 16:40:00
quote:Originally posted by Faminga
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia. Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate.Non confondiamole con gli articoli del ns CdS.Con serenita'.Fabio>
>
quote:Originally posted by camperillo
quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]id="red">. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardivamente, non frequento spesso il forum per motivi di tempo.. che per quale strana ragione c'è una ostinazione nel cercare di interpretare [2]id="red"> il codice a proprio uso e consumo, (sopratutto se si possiede un camper con peso superiore ai 35q), inoltre la normativa del codice della strada è talmente chiara che è difficile che possa essere male interpretata [3]id="red">, si cercano continuamente cavilli ridondanti che possono anche disorientare chi legge [2]id="red">. l'art.80 al comma4 recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> [4]id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. senza offesa per nessuno del forum.>
> [1]id="red"> Per quanto a mia conoscenza, la prevalenza delle normative comunitarie su quelle nazionali discende in Italia dall'art. 117 della Costituzione e dalla partecipazione della Repubblica italiana alla firma del Trattato di Roma. Mi piacerebbe sapere da quale disposizione tu abbia tratto il convincimento che la valenza del CdS (in quanto normativa nazionale) non possa essere intaccata dalle disposizioni di Direttive comunitarie di difforme contenuto (ammesso e non concesso, come tu affermi, che il CdS contenga disposizioni difformi alle Direttive comunitarie). [2]id="red"> Io cerco di lèggere il CdS, tenendo presenti le disposizioni comunitarie emanate su analoga materia per mio scrupolo personale, e metto le mie deduzioni a disposizione dei lettori del forum che siano interessati alla materia e che possono cosi' confrontare, come in questo caso, le mie e le tue opinioni. [3]id="red"> Da parte mia non c'e' alcun lavoro di interpretazione. [4]id="red"> Non te ne rendi conto ma l'inciso (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> e' proprio una tua libera ed infondata interpretazione. Gli autoveicoli destinati ad uso specialeid="red"> citati al quarto comma dell'art. 80 sono soltanto quelli indicati alla lettera g dell'art. 54/1 e non anche quelli indicati nella successiva lettera m. Diversamente non ci sarebbe stato bisogno di prevedere due diverse categorie nell'art. 54 nel testo emanato nel 1992.
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 25/03/2008 alle: 18:55:24
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by Faminga
Il problema e ' che questa e' una direttiva comunitaria e non un'articolo del CdS e come ben sai nun tutte le direttive comunitarie sono state recepite dall'Italia. Il fatto stesso che in Germania tu puoi guidare un camper di massa complessiva superiore a 3,5 t con la patente B ed in Italia no ti fa capire come non tutte le direttive vengono applicate.Non confondiamole con gli articoli del ns CdS.Con serenita'.Fabio>
>
quote:Originally posted by camperillo
quoto la tua osservazione e la condivido al 100% [1]id="red">. intervengo in questa discussione perchè inizio a notare tardivamente, non frequento spesso il forum per motivi di tempo.. che per quale strana ragione c'è una ostinazione nel cercare di interpretare [2]id="red"> il codice a proprio uso e consumo, (sopratutto se si possiede un camper con peso superiore ai 35q), inoltre la normativa del codice della strada è talmente chiara che è difficile che possa essere male interpretata [3]id="red">, si cercano continuamente cavilli ridondanti che possono anche disorientare chi legge [2]id="red">. l'art.80 al comma4 recita così: Per i veicoli destinati al trasporto di persone con numero di posti superiore a nove compreso quello del conducente, per gli autoveicoli destinati ai trasporti di cose o ad uso speciale (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> [4]id="red">, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i rimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i taxi, per le autoambulanze, per i veicoli adibiti a noleggio con conducente e per i veicoli atipici la revisione deve essere disposta annualmente, salvo che siano stati già sottoposti nell'anno in corso a visita e prova ai sensi dei commi 5 e 6. senza offesa per nessuno del forum.>
> [1]id="red"> Per quanto a mia conoscenza, la prevalenza delle normative comunitarie su quelle nazionali discende in Italia dall'art. 117 della Costituzione e dalla partecipazione della Repubblica italiana alla firma del Trattato di Roma. Mi piacerebbe sapere da quale disposizione tu abbia tratto il convincimento che la valenza del CdS (in quanto normativa nazionale) non possa essere intaccata dalle disposizioni di Direttive comunitarie di difforme contenuto (ammesso e non concesso, come tu affermi, che il CdS contenga disposizioni difformi alle Direttive comunitarie). [2]id="red"> Io cerco di lèggere il CdS, tenendo presenti le disposizioni comunitarie emanate su analoga materia per mio scrupolo personale, e metto le mie deduzioni a disposizione dei lettori del forum che siano interessati alla materia e che possono cosi' confrontare, come in questo caso, le mie e le tue opinioni. [A][3]id="red"> Da parte mia non c'e' alcun lavoro di interpretazione.id="blue"> [B][4]id="red"> Non te ne rendi conto ma l'inciso (QUI CI SONO GLI AUTOCARAVAN)id="red"> e' proprio una tua libera ed infondata interpretazione. Gli autoveicoli destinati ad uso specialeid="red"> citati al quarto comma dell'art. 80 sono soltanto quelli indicati alla lettera g dell'art. 54/1 e non anche quelli indicati nella successiva lettera m. Diversamente non ci sarebbe stato bisogno di prevedere due diverse categorie nell'art. 54 nel testo emanato nel 1992.id="blue">
>
> è un piacere scambiare opinioni con uno stimolatore come te. Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. E' vero andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: ---Per le autovetture, per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 tid="red"> e per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. -il problema è sempre il peso, gli over 3,5t non sono inseriti in questo comma, quindi non rientrano neanche qui. -i veicoli a trasporto promiscuo classificati c non superano i 3,5t -gli autocaravan neanche qui sono menzionati. -sono sempre menzionati solo gli speciali. gli autocaravan per l'art 80 non esistono ? posso dedurre questo quindi o non fanno la revisione o si attengono al peso. saluti Francoid="blue">
19
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 26/03/2008 alle: 16:32:48
quote:Originally posted by camperillo
Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. [1]id="red"> E' veroid="red">, andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". [3]id="red"> comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: - Per le autovetture, - per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 e - per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. [2]id="red"> [omissis] gli autocaravan per l'art 80 non esistono?id="blue"> [4]id="red">>
> [1]id="red"> Provo a farti proseguire, se vuoi, questo allenamento per la ricerca della logica nella complessita' legislativa del CdS. E' la stessa strada che ho percorso io e, sulla base della mia esperienza, adesso mi riesce facile proporti una scorciatoia. Quindi, prendi le definizioni delle categorie internazionali dall'art. 47 ed attribuisci il codice pertinente per ciascuno degli autoveicoli elencati nelle varie lettere dell'art. 54. Alla fine, se ti resta qualche dubbio di attribuzione, chiedimi pure. [2]id="red"> A questo punto, completato l'allenamento del punto [1]id="red">, attribuisci il codice della categoria internazionale alle tre tipologie di autoveicoli indicate al terzo comma dell'art. 80, per raffronto con gli autoveicoli elencati e da te codificati nell'art. 54 e poi anche a quelli del quarto comma (escluso da taxi in poi). [3]id="red"> Dopo questa constatazione ritengo che tu sia sulla buona strada. Tutte le citazioni relative agli autoveicoli per uso speciale in tanti articoli del CdS/1992 si intendono riferite sempre e soltanto agli autoveicoli indicati alla lettera G dell'art. 54, dove invece l'autocaravan si trova alla lettera M. [4]id="red"> Se fai un raffronto, in base alla descrizione testuale, tra l'elenco degli autoveicoli riportati nell'art. 54 ed i veicoli indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 80, trovi che ne mancano (apparentemente) diversi, e non soltanto l'autocaravan. Se invece fai il raffronto sulla base del risultato dell'allenamento [1]id="red"> e [2]id="red">, potrai verificare che non c'e' alcuna omissione.
19
Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 26/03/2008 alle: 16:56:09
Oggi mi e' capitato tra le mani un libretto di circolazione di un camper del 1985 riporto pari pari le varie diciture: classe veicolo:autoveicolo per uso speciale - carrozzeria: UF autocaravan - attrezzata per campeggio con avancorpo.Se il mezzo in questione avesse avuto il peso complessivo oltre i 35 q.li ( questo ha 30,20)ogni quanto andrebbe alla revisione?E' per caso diverso da altri camper? A Voi ardua sentenza! Fabio.
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 26/03/2008 alle: 17:42:25
quote:Originally posted by Faminga
Oggi mi e' capitato tra le mani un libretto di circolazione di un camper del 1985 riporto pari pari le varie diciture: classe veicolo:autoveicolo per uso specialeid="red"> - carrozzeria: UF autocaravan - attrezzata per campeggio con avancorpo. Se il mezzo in questione avesse avuto il peso complessivo oltre i 35 q.li ( questo ha 30,20) ogni quanto andrebbe alla revisione?id="red"> E' per caso diverso da altri camper? A Voi ardua sentenza!>
> Anche con 3.02t di massa massima questo autocaravan e' soggetto alla revisione annuale, per quanto a mia conoscenza. Il proprietario dovrebbe chiedere il rilascio di un duplicato della Carta di Circolazione per adeguamento della classe veicolo in autocaravan, ai sensi delle circolari prot. 1817/4383 del 23.6.1994 e prot. 4501/4383 del 20.3.1997. A quel punto, anche se la massa massima fosse superiore a 3.5t, potrebbe presentarsi alla revisione ogni due anni.
21
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 26/03/2008 alle: 19:46:24
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
Riesci a farmi allenare nel cercare la logica nella complessità legislativa che è aimè per natura imperfetta come l'uomo. [1]id="red"> E' veroid="red">, andando a verificare la classificazione dei veicoli, gli speciali sono "g" e gli autocaravan "m". [3]id="red"> comunque l'art.80 da te citato nel comma 3 recita così: - Per le autovetture, - per gli autoveicoli adibiti al trasporto di cose o ad uso speciale di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 e - per gli autoveicoli per trasporto promiscuo la revisione deve essere disposta entro quattro anni dalla data di prima immatricolazione e successivamente ogni due anni, nel rispetto delle specifiche decorrenze previste dalle direttive comunitarie vigenti in materia. [2]id="red"> [omissis] gli autocaravan per l'art 80 non esistono?id="blue"> [4]id="red">>
> [1]id="red"> Provo a farti proseguire, se vuoi, questo allenamento per la ricerca della logica nella complessita' legislativa del CdS. E' la stessa strada che ho percorso io e, sulla base della mia esperienza, adesso mi riesce facile proporti una scorciatoia. Quindi, prendi le definizioni delle categorie internazionali dall'art. 47 ed attribuisci il codice pertinente per ciascuno degli autoveicoli elencati nelle varie lettere dell'art. 54. Alla fine, se ti resta qualche dubbio di attribuzione, chiedimi pure. [2]id="red"> A questo punto, completato l'allenamento del punto [1]id="red">, attribuisci il codice della categoria internazionale alle tre tipologie di autoveicoli indicate al terzo comma dell'art. 80, per raffronto con gli autoveicoli elencati e da te codificati nell'art. 54 e poi anche a quelli del quarto comma (escluso da taxi in poi). [3]id="red"> Dopo questa constatazione ritengo che tu sia sulla buona strada. Tutte le citazioni relative agli autoveicoli per uso speciale in tanti articoli del CdS/1992 si intendono riferite sempre e soltanto agli autoveicoli indicati alla lettera G dell'art. 54, dove invece l'autocaravan si trova alla lettera M. [4]id="red"> Se fai un raffronto, in base alla descrizione testuale, tra l'elenco degli autoveicoli riportati nell'art. 54 ed i veicoli indicati nel terzo e quarto comma dell'art. 80, trovi che ne mancano (apparentemente) diversi, e non soltanto l'autocaravan. Se invece fai il raffronto sulla base del risultato dell'allenamento [1]id="red"> e [2]id="red">, potrai verificare che non c'e' alcuna omissione.
>
> Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m" ? vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali". saluti Franco
19
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 26/03/2008 alle: 21:21:21
quote:Originally posted by camperillo
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>
> Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N). [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g". "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g". [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.
21
camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 26/03/2008 alle: 22:33:45
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".>
> Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">
>
> ti sfiora l'idea che potresti essere in errore? Ciao Franco
19
Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 27/03/2008 alle: 13:49:43
Io comunque non vorrei mai trovarmi nei panni di un proprietario di autocaravan oltre 3,5 che non avendo fatto la revisone annuale come dite voi, fa un incidente e deve andare alla propria assicurazione.Io ho interpellato un'esperto di sinistri assicurativi e anche lui mi conferma che secondo le compagnie assicurative ( tramite informazioni del D.T.T.) questi veicoli sono soggetti alla revisione annualmente pertanto non risponderebbero in caso di sinistro.Se per voi vale la pena non fare la revisione annualmente....non so'Boh[:(] Fabio.
19
TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 27/03/2008 alle: 17:37:48
quote:Originally posted by camperillo
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil and replied by Camperilloid="blue">
Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">>
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quote:Originally posted by camperillo
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
> Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS ed anche fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1 [nota 1]; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54 [nota 2]. ------------------------------ [nota 1] Ti riscrivo il punto [3]id="red"> del mio intervento precedente secondo le tue aspettative. (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per gli autoveicoli con (J)=M1 sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso (Monovano) SA - Autocaravan SB - Veicolo blindato SC - Ambulanza SD - Autofunebre SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle (dal 29 aprile 2009). [nota 2] Il secondo comma dell'art. 54 CdS ha il seguente testo SE&O: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. Ritengo, a mio avviso fondatamente, che le due categorie sopraevidenziate corrispondano alle definizioni delle lettere: f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; contenute nel primo comma dello stesso art. 54. D'altra parte, nell'art. 203 del Regolamento, ci sono due soli commi che cominciano rispettivamente: comma 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: [omissis] comma 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per uso speciale i seguenti autoveicoli: [omissis]. Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.
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camperillo
camperillo
14/02/2005 532
Inserito il 28/03/2008 alle: 00:14:31
quote:Originally posted by TheDevil
quote:Originally posted by camperillo
Il tuo esercizio di cercare di rendere simili "Omogenei" all'interno degli Autoveicoli, le Autovetture agli Autocaravan è eccezzionale, ma purtroppo io non riesco a trovarci vicinanze se non per il fatto che entrambi sono destinati al trasporto di persone. [1]id="red"> ma secondo me non basta! Perchè uno e declinato alla lettera "a" e uno alla "m"? [2]id="red"> vale quindi lo stesso principio perchè "m" anzichè "g" riguardo gli speciali. non se ne esce.... le autovetture sul libretto riportano: J= M1 J.1= Autovettura per il trasporto di persone J.2= AF gli Autocaravan sul libretto riportano: J=M1 J.1=Autocaravan J.2=SA(S=veicolo per uso speciale A=autocaravan) AF non SA, non credo che sia casualità. [3]id="red"> un'autoveicolo puo trasportare persone fino a 9, un'altro oltre a trasportarne max solo 7 (anche se pesa 200q), ne prevede l'alloggio. se dovessi vedere delle similitudini nelle declinazioni degli autoveicoli nell'art.54, posso fare quest'affermazioni: la lettera "m" e molto vicina anzi è calzante alla lettera "g". la lettera "m" non è calzante con la lettera "a" ma solo parzialmente. Ma sopratutto è esplicativo il punto 2 dell'art.54 che recita così: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali.(vale per tutte le declinazioni sugli autoveicoli a,b,c,d,e,f,g,h,i,l,m,n) [4]id="red"> quindi il punto "g" serve a declinare tutti quei veicoli non declinabili e non è detto che bisogna essere all'interno della "g" per essere considerati "usi speciali".id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil and replied by Camperilloid="blue">
Vedo che hai preferito ... cambiare palestra! per me è un'esercizio valido per tutte le situazioni ,sono abituato aimè!!id="blue"> Comunque di sèguito ti manifesto le mie osservazioni su alcuni passaggi del tuo intervento. [1]id="red"> Infatti, per i veicoli a motore con almeno quattro ruote, il primario criterio di distinzione e' tra quelli destinati al trasporto di persone (cat. M) e quelli destinati al trasporto di cose (cat. N).IL PRIMARIO CRITERIO è differenziare tutti gli autoveicoli che in comune hanno un motore e quattro ruote almeno, poi il resto .....che li differenzia per la destinazione d'uso e da li le declinazioni con le lettere non solo la M e la N.id="blue"> [2]id="red"> Per lo stesso motivo per cui i veicoli destinati al trasporto di cose sono indicati alle lettere "d" e "g" NON SONO D'ACCORDO,PERCHE'COME HO GIA'EVIDENZIATO nella g si parla anche di persone finalizzate all'uso speciale del mezzoid="blue">. "a" sta a "d" come "m" sta a "g" oppure, se vuoi (ma il risultato non cambia), "a" sta a "m" come "d" sta a "g".e cosi via sono sicuramente tutti autoveicoli "denominatore"id="blue"> [3]id="red"> (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per le autovetture (M1) sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso, cioe' veicolo a motore diverso da quelli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o merci in un unico vano. ma non SA, SB, SC, SD dove "S" sta per veicolo per uso speciale SEMPRE M1 id="blue"> [4]id="red"> Il comma 2 dell'art. 54 riguarda esclusivamente gli autoveicoli indicati alle lettere "f" e "g" del comma 1.E' una tua personale deduzione o interpretazione, assolutamente non riportata nel comma a riguardo, per il quale ti invito a leggerlo più attentamente, negli autoveicoli si possono trasportare sia le cose che le persone forse è questa la critità che presumo ci si porta dietro e porta interpretazioni diverse.id="blue">>
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quote:Originally posted by camperillo
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
> Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS ed anche fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1 [nota 1]; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54 [nota 2]. ------------------------------ [nota 1] Ti riscrivo il punto [3]id="red"> del mio intervento precedente secondo le tue aspettative. (J.2) e' il codice comunitario di carrozzeria. Per gli autoveicoli con (J)=M1 sono previsti i seguenti codici: AA - Berlina AB - Due volumi AC - Familiare (Giardinetta) AD - Coupe' AE - Decappottabile AF - Veicolo multiuso (Monovano) SA - Autocaravan SB - Veicolo blindato SC - Ambulanza SD - Autofunebre SH - Veicolo con accesso per sedie a rotelle (dal 29 aprile 2009). [nota 2] Il secondo comma dell'art. 54 CdS ha il seguente testo SE&O: Nel regolamento sono elencati, in relazione alle speciali attrezzature di cui sono muniti, i tipi di autoveicoli da immatricolare come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali. Ritengo, a mio avviso fondatamente, che le due categorie sopraevidenziate corrispondano alle definizioni delle lettere: f) autoveicoli per trasporti specifici: veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni, caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo; g) autoveicoli per uso speciale: veicoli caratterizzati dall'essere muniti permanentemente di speciali attrezzature e destinati prevalentemente al trasporto proprio. Su tali veicoli è consentito il trasporto del personale e dei materiali connessi col ciclo operativo delle attrezzature e di persone e cose connesse alla destinazione d'uso delle attrezzature stesse; contenute nel primo comma dello stesso art. 54. D'altra parte, nell'art. 203 del Regolamento, ci sono due soli commi che cominciano rispettivamente: comma 1. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per trasporti specifici gli autoveicoli dotati di una delle seguenti carrozzerie permanentemente installate: [omissis] comma 2. Sono classificati, ai sensi dell'articolo 54 comma 2 del codice, autoveicoli per uso speciale i seguenti autoveicoli: [omissis]. Non riesco a comprendere quale criterio logico tu abbia seguito per affermare che il secondo comma dell'art 54 si riferisca a tutte le categorie di autoveicoli indicate alle varie lettere del primo comma.
>
> COMPLIMENTI PER GLI INSULTI sottili.. grazie per aver corretto il mio Italiano, ma sapevo di essere un po deficitario in tal senso, sono consapevole dei miei limiti guai se non fosse così e ormai ho un'età che posso solo peggiorare. Non pensavo che fosse un Forum riservato a persone selezionate e quindi particolarmante istruite altrimenti non mi sarei permesso. La parola Discriminazione ti dice nulla... Speciosamente e velleitariamente, aggiungono molto al tema discusso se portate in offesa a chi non si sente di allinearsi a dei ragionamenti preconfezionati da qualcun altro. comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, che non cambia di fatto nulla su ciò che penso e credo che la confusione rimanga. Spero vivamente che oltre alle parole si passi a delle azioni per risolvere la tematica. se posso inoltre vorrei non "speciosamente" fare un'esempio. Alle condizioni di oggi se un autocaravan fosse costruito da un'azienda perchè esiste un potenziale mercato con il peso complessivo di 150q,(e non credo sia vietato), potrebbe andare a 130 in autostrada e fare la revisione ogni 4 poi 2 anni, (tanto la meccanica per mettere su strada in sicurezza un mezzo di 150q è simile a quello di un'autovettura), ....forse abbiamo il dovere di fare qualcosa in merito non credete, non cercando soluzioni legislative per non fare. cordialmente Franco
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 29/03/2008 alle: 15:55:55
quote:Originally posted by camperillo
ti sfiora l'idea che potrestiid="red"> essere in errore?id="blue">>
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quote:Originally posted by TheDevil
Certo che mi sfiora l'idea che io possaid="red"> essere in errore. E proprio per questa forma mentis cerco sempre di essere scrupoloso ma, da essere umano, non posso proprio escludere di incorrere comunque in errore. Nel forum ho ripetutamente manifestato la mia disponibilita' a ricevere motivate correzioni ai miei interventi ma, consentimi la franchezza, non credo di dover accettare le opinioni contrarie di chi: - scrive aimèid="blue"> (due volte) oppure che potrestiid="blue">; - non ha compreso il diverso "profilo" che caratterizza, per le norme del CdS e fiscali, le persone trasportate in un veicolo della categoria M rispetto a quelle trasportate in un veicolo della categoria N; - insiste speciosamente sulla codifica della carrozzeria per gli autoveicoli della categoria M1; - insiste velleitariamente nel rimproverarmi una lettura, a suo dire superficiale, del secondo comma dell'art. 54.>
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quote:Originally posted by camperillo
COMPLIMENTI PER GLI INSULTI sottili.. grazie per aver corretto il mio Italiano, ma sapevo di essere un po deficitario in tal senso, sono consapevole dei miei limiti guai se non fosse così e ormai ho un'età che posso solo peggiorare. Non pensavo che fosse un Forum riservato a persone selezionate e quindi particolarmante istruite altrimenti non mi sarei permesso. La parola Discriminazione ti dice nulla... Speciosamente e velleitariamente, aggiungono molto al tema discusso se portate in offesa a chi non si sente di allinearsi a dei ragionamenti preconfezionati da qualcun altro. comunque sul comma due dell'art.54 effettivamente ho commesso un'errore per il quale ti chiedo scusa sui toni usati precedentemente, che non cambia di fatto nulla su ciò che penso e credo che la confusione rimanga. Spero vivamente che oltre alle parole si passi a delle azioni per risolvere la tematica.id="blue">>
> Ritengo che tu possa aver equivocato sul contenuto del mio intervento. Innanzitutto la questione, per me, piu' importante: la discriminazioneid="blue">. Io non ho affatto discriminato la partecipazione di chicchessia al forum (e chi me ne darebbe il titolo?), ma ho soltanto espresso l'opinione di ritenere improbabile che ci possa essere un interlocutore che mi segnali motivate correzioni ai miei interventi, in quanto ha evidentemente approfondito la materia con maggiore precisione di me, e che non abbia dedicato un analogo livello di precisione anche nell'apprendimento della lingua italiana. Non ritengo proprio che gli avverbi speciosamente e velleitariamente pòssano costituire insulti sottiliid="blue"> oppure offesaid="blue"> salvo, forse, agli occhi di chi vàluta opportuno chiudere un proprio intervento con l'espressione senza offesa per nessuno del forumid="blue">. D'altra parte, se mi chiedi scusa sui toni usati precedentementeid="blue"> (che accetto e di cui ti ringrazio), l'avverbio velleitariamente mi sembra fin troppo giustificato. In ogni caso, ultimato il nostro approfondimento sulla "revisione per autocaravan >3,5t" in questo 'topic' e sul "limite di velocita' massima" nel 'topic' #42481, concorderemo come passare ad un'azione concreta per risolvere la tematica, su cui ho una mia idea.
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stefanopoldo
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02/05/2007 2831
Inserito il 29/03/2008 alle: 16:58:08
Sono proprietario di un IVECO DAILY 49 QL allestito a paninoteca immatricolato AD USO SPECIALE, la revisione la faccio tutti gli anni. Stefano
Prof. Antonio Calosci
Prof. Antoni...
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Inserito il 29/03/2008 alle: 18:14:34
quote:Originally posted by stefanopoldo
Sono proprietario di un IVECO DAILY 49 QL allestito a paninoteca immatricolato AD USO SPECIALE, la revisione la faccio tutti gli anni. Stefano >
> Non potrebbe essere altrimenti. Infatti è un USO SPECIALE anche lui, ma non categoria M1. Certamente sarà una sottoclasse della categoria N2 o N3 (TRASPORTO COSE, e non certamente trasporto PERSONE). Ciao
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 29/03/2008 alle: 19:19:19
La circolazione stradale e' una delle materie alle quali l'Unione Europea dedica la massima attenzione in quanto e' strettamente connessa al movimento delle persone e delle merci tra gli Stati dell'Unione. Di conseguenza, l'UE ha emanato Direttive su moltissimi aspetti della circolazione stradale, allo scopo di ravvicinare le singole normative nazionali. In materia di controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi la normativa vigente in Italia e' rappresentata da: - (legislazione comunitaria) Direttiva 20 dicembre 1996, n. 96/96/CE; - (legislazione nazionale) Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 80. Nei primi due commi dell'art. 80 il legislatore dispone: 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi, al fine di accertare che sussistano in essi le condizioni di sicurezza per la circolazione e di silenziosità e che i veicoli stessi non producano emanazioni inquinanti superiori ai limiti prescritti; [omissis] 2. Le prescrizioni contenute nei decreti emanati in applicazione del comma 1 sono mantenute in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore. Pur in presenza dei commi 3 e 4 dell'articolo 80, per disposizione del legislatore e' il Ministro dei trasporti e della navigazione (nella denominazione di allora) che stabilisce i tempi delle "revisioni", con prescrizioni mantenute in armonia con le Direttive comunitarie in materia. Per avere quindi il quadro completo della normativa nazionale in materia, occorre necessariamente collazionare l'art. 80 CdS con gli eventuali DM emanati al riguardo. D.M. 6 agosto 1998, n. 408 (Pubblicato nella G.U. 27 novembre 1998, n. 278) Regolamento recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi. IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE Visto l'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, secondo il quale il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce, con propri decreti, i criteri, i tempi e le modalità per l'effettuazione della revisione generale o parziale delle categorie di veicoli a motore e dei loro rimorchi; Visto il suindicato articolo 80, comma 2, secondo il quale le prescrizioni contenute nei decreti in questione debbono essere in armonia con quelle contenute nelle direttive della Comunità Europea relative al controllo tecnico dei veicoli a motore; Vista la direttiva 96/96/CE del 20 dicembre 1996 del Consiglio dell'Unione europea che ha proceduto alla elaborazione in un testo unico delle norme concernenti il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, in precedenza stabilite dalla direttiva 77/143/CEE come da ultimo modificata dalla direttiva 94/23/CE; Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1997, n. 20, recante norme sulla revisione generale periodica dei veicoli a motore e loro rimorchi; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 13 luglio 1998; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 4007 del 4 agosto 1998);id="size1"> Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Categorie di veicoli da sottoporre a revisione 1. È disposta la revisione generale ed annualeid="red"> per le seguenti categorie di veicoli: a) autoveicoli isolati destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, è superiore ad otto; b) autoveicoli isolati destinatiid="red"> al trasporto di cose o ad uso specialeid="red"> di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; c) rimorchi e semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3.500 kg; d) autoveicoli e motoveicoli in servizio di piazza o di noleggio con conducente, autoambulanze, con esclusione dei veicoli che siano stati sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 , come modificato dal decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360. 2. È disposta la revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad uso speciale, aventi massa complessiva a pieno carico non superiore a 3.500 kg, nonché dei quadricicli a motore, a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione e quindi successivamente ogni due anni, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti, nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione, a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. 3. Con successivo decreto sarà stabilita la data di decorrenza, comunque non posteriore al 1° gennaio 2000, della revisione generale degli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad ottoid="green">, nonché degli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose. Detta revisione avrà luogo a partire dal quarto anno seguente a quello di prima immatricolazione, e quindi successivamente ogni due anniid="green">, sempre che i veicoli in questione non siano stati già sottoposti nell'anno in cui ricorre l'obbligo della revisione a visita e prova per l'accertamento dei requisiti di idoneità alla circolazione, ai sensi dell'articolo 75 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992. [omissis] In conformita' alle prescrizioni contenute nella Direttiva 96/96/CE sono convinto, senza alcun minimo residuo dubbio, che: - gli autoveicoli isolati destinati ad uso specialeid="red"> (di cui all'art. 1/b) siano soltanto quelli inquadrati nelle categorie N2 ed N3; - gli autocaravan, inquadrati in categoria M1 a prescindere dalla massa massima, siano ricompresi tra gli autoveicoli destinati al trasporto di persone e il cui numero di posti a sedere escluso quello del conducente non sia superiore ad ottoid="green">. Chorus, se vuole, ha la possibilita' di consultare la Direttiva in questione (e, in particolare, il relativo Allegato I) e puo' fornirci la sua opinione. In ogni caso, i commi 3 e 4 dell'art. 80 CdS devono intendersi sostituiti dall'art. 1 del DM succitato per i motivi indicati in premessa.
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 29/03/2008 alle: 21:21:21
quote:Originally posted by Faminga
Non ritengo ci siano altre istutuzioni all'infuori del D.T.T. competenti in materia di trasporto.>
>
quote:Originally posted by Faminga
Alla data odierna interpellato: n.4 Ingnegnieri capi degli Uffici.DTT della Regione Veneto, ..... Ritengo in ogni caso gli Uffici D.T.T. l'unico organo competente in materia.>
>
quote:Originally posted by TheDevil
C'e' qualche novita' dal SIIT-Mestre in materia di revisioni?>
>
quote:Originally posted by Faminga
Mi hanno confermato che tutti gli autoveicoli ad uso speciale si definiscono cosi' e si differenziano dagli altri perche' hanno speciale carrozzeria. Per cui gli autocaravanid="red"> rientrano nei veicoli aventi speciale carrozzeria cioe' ad uso speciale e seguono le direttive dell'art.80 C.D.S.: sopra i 35 q.li revisione annualeid="red">.>
> Dal referente che consideri il piu' attendibile, tra quelli che solitamente consulti presso gli UPM, dovresti farti confermare se gli autocaravan con massa massima superiore a 3,5t debbano presentarsi alla revisione annuale (come ti e' stato gia' precisato)id="red"> anche con: - le strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104; - i contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti. Se poi li vuoi consultare nuovamente tutti quanti, meglio ancora.
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pavir
pavir
27/12/2004 120
Inserito il 30/03/2008 alle: 11:10:58
quote:Originally posted by Faminga
Io comunque non vorrei mai trovarmi nei panni di un proprietario di autocaravan oltre 3,5 che non avendo fatto la revisone annuale come dite voi, fa un incidente e deve andare alla propria assicurazione.Io ho interpellato un'esperto di sinistri assicurativi e anche lui mi conferma che secondo le compagnie assicurative ( tramite informazioni del D.T.T.) questi veicoli sono soggetti alla revisione annualmente pertanto non risponderebbero in caso di sinistro.Se per voi vale la pena non fare la revisione annualmente....non so'Boh[:(] Fabio. >
> Sono pienamente d'accordo con te,io possiedo un camper omologato 42 ql e faccio la revisione annualmente. Saluti Giuseppe
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TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 30/03/2008 alle: 15:00:03
quote:Originally posted by pavir
... io possiedo un camper omologato 42 ql e faccio la revisione annualmente.>
> Mi piacerebbe sapere se, in coerenza con la tua citata decisione, tu abbia altresi' ottemperato agli attinenti obblighi per: - il montaggio delle strisce posteriori e laterali retroriflettenti di cui al Regolamento ECE/ONU n.104 (ex art. 72, comma 2-bis); - l'applicazione dei contrassegni posteriori, in materiale retroriflettente, riportanti in cifre i limiti di velocita' prescritti (ex art. 142, comma 4).
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TheDevil
TheDevil
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23/11/2006 4705
Inserito il 30/04/2008 alle: 15:36:59
Qui https://www.camperonline.it/for... Startiger ha trascritto il testo della circolare ministeriale che chiude la lunga discussione di questo 'topic', erroneamente portata avanti da me nei confronti di diversi frequentatori del forum (da ultimo, Faminga e Camperillo). I loro interventi sono infatti pienamente confermati dal contenuto della citata circolare mentre risultano infondate le affermazioni e le pseudo-dimostrazioni da me insistentemente ripetute in questo 'topic'. Dire soltanto che mi spiace non basta; mi devo scusare innanzitutto con gli interlocutori attivi e poi con tutti gli altri lettori, fuorviati dalle mie parole rispetto all'interpretazione ministeriale della normativa. Questo episodio sia un "campanello d'allarme" per tutti i frequentatori del forum affinche' i miei interventi, pur se plausibili, vengano letti con cautela e riserva quando espongo convincimenti personali che risultano difformi rispetto a quelli sostenuti dalla maggioranza degli interlocutori. In questo momento non posso non adeguarmi alla circolare da cui emerge chiaramente che, per il Ministero, l'autocaravan di massa massima: - fino a 3500kg e' equiparato ai veicoli N1 (punto 2 dell'art. 1 D.M. 6 agosto 1998); - oltre 3500kg e' equiparato ai veicoli N2 ed N3 (punto 1/b dell'art. 1 D.M. 6 agosto 1998), nonostante sia inquadrato in categoria M1. La conseguenza di questa equiparazione e' che, per il Ministero, gli autocaravan "over3,5t" sono altresi' soggetti alle disposizioni di cui ai commi 3/g-h e 4 dell'art. 142. ------------------------------ p.s. Conservo una briciola di speranza che possa esserci una resipiscenza, piu' o meno prossima, da parte dell'Ing. Fumero.
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Faminga
Faminga
03/10/2006 1724
Inserito il 30/04/2008 alle: 16:09:16
Caro Devil non devi scusarti con nessuno e per niente. Purtroppo sono cose abbastanza delicate ed i testi da noi consultati non sempre sono di chiara interptretazione.La discussione ed il dibattito e' sempre piacevole quando si mantiene un tono civile ed educato.Per esperienza personale ti diro' comunque che mio padre ha lavorato alla Motorizzazione di Vicenza sin dal 1958 (abbiamo aperto l'Agenzia nel 79) ed ha sempre fatto revisioni annuali a tutti i veicoli oltre i 35 q.li di ogni genere e specie.Sperando di trovarci in altre discussioni ti auguro un buon 1 Maggio[;)] Fabio.
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